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SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1991. - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FEAOG - ANTICIPI MENSILI - POTERE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE. - CAUSA C-342/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05031
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Sistema degli anticipi mensili versati agli Stati membri - Accertamento d' irregolarità nell' applicazione, da parte degli enti nazionali, dei meccanismi di un' organizzazione comune di mercato - Potere della Commissione di ridurre le somme versate a titolo di anticipo
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, come modificato dai regolamenti (CEE) nn. 3183/87 e 2048/88))
2. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Osservanza in sede di adozione, da parte della Commissione, di decisioni provvisorie nell' ambito della gestione del FEAOG - Limiti
Massima1. L' obbligo che incombe alla Commissione, nella gestione del FEAOG, di impegnare fondi solamente per spese conformi alle norme comunitarie si applica non solo in sede di liquidazione annuale dei conti nazionali, ma anche allorché essa procede, nel corso dell' anno, al versamento degli anticipi mensili previsti dal regolamento n. 729/70, come modificato dai regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88. Ne consegue che la Commissione ha il potere di ridurre, nelle more della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali, le somme dovute come anticipi mensili in funzione della situazione contabile di ciascuno Stato membro presso il FEAOG, qualora constati il ricorrere di violazioni del diritto comunitario da parte dell' ente nazionale competente vuoi per la riscossione delle somme destinate al FEAOG, vuoi per le spese a carico di quest' ultimo.
2. Il principio del rispetto dei diritti della difesa non esige che, per l' adozione delle decisioni relative agli anticipi mensili sulle spese poste a carico del FEAOG, sia espletato il complesso procedimento contraddittorio applicato in sede di liquidazione annuale dei conti nazionali; è sufficiente, affinché tali prescrizioni siano soddisfatte, che esse intervengano solo dopo che lo Stato membro interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni. Tali decisioni hanno infatti carattere meramente temporaneo e provvisorio e sono modificabili fino all' adozione della decisione relativa alla liquidazione annuale dei conti, la quale soltanto può determinare definitivamente la posizione finanziaria dello Stato membro nei confronti del FEAOG.
PartiNella causa C-342/89,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Ernst Roeder, Regierungsdirektor im Bundesministerium fuer Wirtschaft, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dierk Booss, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89)1525, relativa ad un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), nella parte in cui la Commissione ha ridotto l' importo degli anticipi richiesti,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 16 aprile 1991, nel corso della quale la Repubblica federale di Germania è stata rappresentata dal sig. Joachim Karl, Oberregierungsrat im Bundesministerium fuer Wirtschaft, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1989, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89)1525, relativa ad un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il "FEAOG"), nella parte in cui la Commissione ha ridotto l' importo degli anticipi richiesti.
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13) dispone, nell' art. 1, n. 2, e negli artt. 2 e 3, che la sezione "garanzia" del FEAOG finanzia le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, terzo comma, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1987, n. 3183, che definisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune (GU L 304, pag. 1), i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui all' art. 1, n. 2, sono mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori.
3 Ai sensi dell' art. 5, n. 2, lett. a), del regolamento n. 729/70, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, versa un anticipo all' inizio dell' anno ed effettua versamenti complementari nel corso dell' anno. A norma dell' ultimo comma della detta disposizione, aggiunto dal regolamento n. 3183/87 e modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2048, che modifica il regolamento n. 729/70 (GU L 185, pag. 1), la Commissione, a decorrere dal gennaio 1988, decide esclusivamente gli anticipi mensili sull' imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari previsti dall' art. 4, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 729/70.
4 Le modalità di pagamento degli anticipi mensili costituiscono oggetto del regolamento (CEE) della Commissione 7 settembre 1988, n. 2776, relativo ai dati che debbono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia" (GU L 249, pag. 9). L' art. 3, n. 1, del detto regolamento prescrive agli Stati membri di comunicare regolarmente alla Commissione le spese pagate. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, secondo comma, dello stesso regolamento, la Commissione può differire il versamento degli anticipi agli Stati membri le cui comunicazioni le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono verifiche supplementari.
5 Poiché la Repubblica federale di Germania aveva omesso di riscuotere taluni prelievi ai sensi della disciplina delle quote di latte nella stagione 1988/1989 e di versare, entro il 30 giugno 1989, gli importi controversi alla Commissione, quest' ultima, con la decisione impugnata, ha detratto la somma di 34 236 729,47 DM dalle spese che la Repubblica federale di Germania aveva dichiarato di aver sostenuto nel luglio 1989.
6 Risulta dal fascicolo che l' emanazione della detta decisione è stata preceduta da uno scambio di lettere fra la Commissione e la Repubblica federale di Germania, che aveva consentito a entrambe di esprimere i rispettivi punti di vista.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Occorre innanzitutto determinare l' oggetto del ricorso in esame. I mezzi d' annullamento dedotti dalla Repubblica federale di Germania e la discussione svoltasi tra le parti non vertono sulla conformità alla normativa comunitaria dell' omissione delle autorità tedesche di riscuotere taluni prelievi ai sensi della disciplina delle quote di latte nella stagione 1988/1989, ma sulla questione se la Commissione abbia il potere di controllare, quando decide sugli anticipi mensili, la conformità al diritto comunitario delle spese effettuate dagli Stati membri.
9 A sostegno del ricorso, la Repubblica federale di Germania deduce, in primo luogo, che la Commissione non ha il potere di ridurre anticipi chiesti da uno Stato membro relativamente alle spese effettuate durante un periodo di riferimento. A suo avviso, il sistema istituito dai regolamenti nn. 3183/87, 2048/88 e 2776/88 non ha trasformato la natura giuridica degli anticipi in un sistema di rimborsi e la Commissione, in base all' art. 4 del regolamento n. 2776/88, può unicamente differire il versamento degli anticipi qualora le comunicazioni le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono ulteriori verifiche. La Repubblica federale di Germania sostiene inoltre che autorizzare la Commissione a ridurre gli anticipi in caso di violazione del diritto comunitario equivarrebbe a precorrere il procedimento di liquidazione dei conti senza che siano garantiti i diritti della difesa degli Stati membri. Infine, la Repubblica federale di Germania rimprovera alla Commissione di aver motivato la decisione controversa in modo insufficiente.
10 La Commissione replica, in sostanza, che i regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88 hanno trasformato il sistema degli anticipi in un sistema di pagamenti mensili basato sulle spese effettivamente sostenute; gli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 729/70 esprimerebbero un principio generale secondo cui la Commissione può ammettere l' imputazione delle sole spese effettuate conformemente al diritto comunitario. La Commissione contesta i mezzi relativi alla violazione dei diritti della difesa e all' insufficienza della motivazione della decisione controversa.
11 Per quanto riguarda, in primo luogo, il mezzo relativo all' insussistenza del potere della Commissione di ridurre le somme dovute come anticipi mensili, si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 729/70, la sezione "garanzia" del FEAOG finanzia le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, versate e, rispettivamente, effettuati "secondo le norme comunitarie nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli".
12 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 15 dicembre 1987, Paesi Bassi / Commissione, punto 7 della motivazione, causa 326/85, Racc. pag. 5091, Germania / Commissione, punto 7 della motivazione, causa 332/85, Racc. pag. 5143; sentenza 24 marzo 1988, Regno Unito / Commissione, punto 11 della motivazione, causa 347/85, Racc. pag. 1749), le dette disposizioni permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell' agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo, in particolare gli importi che le autorità nazionali abbiano a torto ritenuto di poter corrispondere o non riscuotere nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati.
13 Questa interpretazione delle condizioni per l' assunzione delle spese da parte del FEAOG è doverosa anche in considerazione dello scopo del regolamento n. 729/70. Infatti, la gestione della politica agricola comune in condizioni di parità fra gli operatori economici degli Stati membri osta a che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una determinata disposizione, gli operatori di tale Stato a danno di quelli degli altri Stati membri le cui autorità competenti seguano un' interpretazione più restrittiva.
14 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione non può consentire che nella gestione della politica agricola comune vengano impiegati fondi non conformi alle norme che disciplinano l' organizzazione comune del mercato considerato.
15 Questo principio ha valore generale e si applica non solo in sede di liquidazione annuale dei conti degli uffici e degli enti nazionali, ma anche per quanto riguarda i versamenti complementari nel corso dell' anno che sono effettuati, dopo la modifica del sistema degli anticipi ad opera dei regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88, in base alla presa in considerazione delle spese sostenute nel corso di un determinato periodo precedente.
16 Dai rilievi sopra svolti risulta che la Commissione ha il potere di ridurre, in attesa della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali, le somme dovute come anticipi mensili in funzione della situazione contabile di ciascuno Stato membro presso il FEAOG, qualora constati che l' ente nazionale, in violazione del diritto comunitario, non ha riscosso talune somme destinate al FEAOG o ha effettuato talune spese a carico dello stesso.
17 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa, va osservato che la portata di tale principio dev' essere valutata con riguardo alla natura della decisione considerata.
18 A questo proposito, si deve rilevare che le decisioni relative agli anticipi mensili emanate in corso di esercizio in base ai soli elementi allora disponibili hanno solo carattere temporaneo e provvisorio e non possono pregiudicare la decisione finale e definitiva relativa alla liquidazione annuale dei conti. Questa decisione è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
19 Le decisioni della Commissione relative agli anticipi mensili sono quindi modificabili fino alla liquidazione annuale dei conti e, di conseguenza, non possono ledere definitivamente gli interessi finanziari dello Stato membro interessato. Solo la decisione sulla liquidazione annuale, infatti, determina definitivamente la posizione finanziaria dello Stato membro nei confronti del FEAOG. Qualora in sede di adozione di tale decisione risultasse che indebitamente la Commissione ha decurtato gli anticipi, essa sarà tenuta a compensare il pregiudizio arrecato allo Stato membro interessato.
20 Ne consegue che il rispetto dei diritti della difesa, la cui importanza fondamentale è stata costantemente sottolineata dalla Corte, non esige che, per l' adozione delle decisioni sugli anticipi mensili, considerata la particolare natura di queste, si segua il complesso procedimento contraddittorio applicato in sede di liquidazione annuale.
21 Si deve pertanto riconoscere che la possibilità, data alla Repubblica federale di Germania, di esporre il suo punto di vista nel corso del carteggio che ha preceduto l' emanazione della decisione impugnata soddisfa, nella fattispecie, le esigenze del principio del rispetto dei diritti della difesa.
22 Per quanto riguarda il mezzo relativo all' insufficienza della motivazione della decisione impugnata, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, nel particolare contesto delle decisioni in materia di FEAOG, la motivazione di una decisione dev' essere considerata sufficiente quando lo Stato destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di detta decisione ed era a conoscenza dei motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover porre a carico del FEAOG la somma controversa.
23 Orbene, il carteggio tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania mette in evidenza che, tenuto conto del carattere non definitivo della decisione controversa, la Repubblica federale di Germania era stata associata in misura sufficiente al processo di elaborazione della detta decisione e non poteva cadere in errore circa le motivazioni giuridiche esposte dalla Commissione.
Alla luce di quanto sopra considerato, il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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