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SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1991. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FEAOG - ANTICIPI MENSILI - POTERE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE. - CAUSA C-346/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05057
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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1. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Sistema degli anticipi mensili versati agli Stati membri - Accertamento di irregolarità nell' applicazione, da parte degli enti nazionali, dei meccanismi di un' organizzazione comune di mercato - Potere della Commissione di ridurre le somme versate a titolo di anticipo
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, come modificato dai regolamenti (CEE) nn. 3183/87 e 2048/88))
2. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Osservanza in sede di adozione, da parte della Commissione, di decisioni provvisorie nell' ambito della gestione del FEAOG - Limiti
Massima1. L' obbligo che incombe alla Commissione, nella gestione del FEAOG, di impegnare fondi solamente per spese conformi alle norme comunitarie si applica non solo in sede di liquidazione annuale dei conti nazionali, ma anche allorché essa procede, nel corso dell' anno, al versamento degli anticipi mensili previsti dal regolamento n. 729/70, come modificato dai regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88. Ne consegue che la Commissione ha il potere di ridurre, nelle more della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali, le somme dovute come anticipi mensili in funzione della situazione contabile di ciascuno Stato membro presso il FEAOG, qualora constati il ricorrere di violazioni del diritto comunitario da parte dell' ente nazionale competente vuoi per la riscossione delle somme destinate al FEAOG vuoi per le spese a carico di quest' ultimo.
2. Il principio del rispetto dei diritti della difesa non esige che, per l' adozione delle decisioni relative agli anticipi mensili sulle spese poste a carico del FEAOG, sia espletato il complesso procedimento contraddittorio applicato in sede di liquidazione annuale dei conti nazionali; è sufficiente, affinché tali prescrizioni siano soddisfatte, che esse intervengano solo dopo che lo Stato membro interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni. Tali decisioni hanno infatti carattere meramente temporaneo e provvisorio e sono modificabili fino all' adozione della decisione relativa alla liquidazione annuale dei conti, la quale soltanto può determinare definitivamente la posizione finanziaria dello Stato membro nei confronti del FEAOG.
PartiNella causa C-346/89,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dierk Booss e Eugenio de March, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89) 1525, relativa ad un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), nella parte in cui la Commissione ha ridotto l' importo degli anticipi richiesti,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 16 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1989, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89)1525, relativa ad un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il "FEAOG"), nella parte in cui la Commissione ha ridotto l' importo degli anticipi richiesti.
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), dispone, nell' art. 1, n. 2, e negli artt. 2 e 3, che la sezione "garanzia" del FEAOG finanzia le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, terzo comma, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1987, n. 3183, che istituisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune (GU L 304, pag. 1), i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui all' art. 1, n. 2, sono mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori.
3 Ai sensi dell' art. 5, n. 2, lett. a), del citato regolamento n. 729/70, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, versa un anticipo all' inizio dell' anno ed effettua versamenti complementari nel corso dell' anno. A norma dell' ultimo comma della detta disposizione, aggiunto dal citato regolamento n. 3183/87 e modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2048, che modifica il regolamento n. 729/70 (GU L 185, pag. 1), la Commissione, a decorrere dal gennaio 1988, decide esclusivamente gli anticipi mensili sull' imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari previsti dal citato art. 4, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 729/70.
4 Le modalità di pagamento degli anticipi mensili costituiscono oggetto del regolamento (CEE) della Commissione 7 settembre 1988, n. 2776, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia" (GU L 249, pag. 9). L' art. 3, n. 1, del detto regolamento prescrive agli Stati membri di comunicare regolarmente alla Commissione le spese pagate. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, secondo comma, dello stesso regolamento, la Commissione può differire il versamento degli anticipi agli Stati membri le cui comunicazioni le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono verifiche supplementari.
5 Poiché la Repubblica italiana aveva omesso di riscuotere taluni prelievi ai sensi della disciplina delle quote di latte nella stagione 1988/1989 e di versare, entro il 30 giugno 1989, gli importi controversi alla Commissione, quest' ultima, con la decisione impugnata, ha detratto la somma di 47 164 600 000 LIT dalle spese che la Repubblica italiana aveva dichiarato di aver sostenuto nel luglio 1989.
6 Risulta dal fascicolo che l' emanazione della detta decisione è stata preceduta da uno scambio di lettere fra la Commissione e la Repubblica italiana, che aveva consentito ad entrambe di esprimere i rispettivi punti di vista.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Occorre innanzitutto determinare l' oggetto del ricorso in esame. I mezzi d' annullamento dedotti dalla Repubblica italiana e la discussione svoltasi tra le parti non vertono sulla conformità alla normativa comunitaria dell' omissione delle autorità italiane di riscuotere taluni prelievi ai sensi della disciplina delle quote di latte nella stagione 1988/1989, ma sulla questione se la Commissione abbia il potere di controllare, quando decide sugli anticipi mensili, la conformità al diritto comunitario delle spese effettuate dagli Stati membri.
9 A sostegno del ricorso la Repubblica italiana deduce in primo luogo che la Commissione non ha il potere di ridurre anticipi chiesti da uno Stato membro relativamente alle spese effettuate durante un periodo di riferimento. A suo avviso, il sistema istituito dai citati regolamenti nn. 3183/87, 2048/88 e 2776/88 non ha trasformato la natura giuridica degli anticipi in un sistema di rimborsi e la Commissione, in base al citato art. 4 del regolamento n. 2776/88, può unicamente differire il versamento degli anticipi qualora le comunicazioni le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono ulteriori verifiche. La Repubblica italiana sostiene inoltre che autorizzare la Commissione a ridurre gli anticipi in caso di violazione del diritto comunitario equivarrebbe a precorrere il procedimento di liquidazione dei conti senza che siano garantiti i diritti della difesa degli Stati membri.
10 La Commissione replica, in sostanza, che i citati regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88 hanno trasformato il sistema degli anticipi in un sistema di pagamenti mensili basati sulle spese effettivamente sostenute; gli artt. 1, 2 e 3 del citato regolamento n. 729/70 esprimerebbero un principio generale secondo cui la Commissione può ammettere l' imputazione delle sole spese effettuate conformemente al diritto comunitario. La Commissione contesta il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa.
11 Per quanto riguarda, in primo luogo, il mezzo relativo all' insussistenza del potere della Commissione di ridurre le somme dovute come anticipi mensili, si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato regolamento n. 729/70, la sezione "garanzia" del FEAOG finanzia le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, versate e, rispettivamente, effettuati "secondo le norme comunitarie nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli".
12 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 15 dicembre 1987, Paesi Bassi/Commissione, causa 326/85, Racc. pag. 5091, punto 7 della motivazione, Germania/Commissione, causa 332/85, Racc. pag. 5143, punto 7 della motivazione; sentenza 24 marzo 1988, Regno Unito/Commissione, causa 347/85, Racc. pag. 1749, punto 11 della motivazione), le dette disposizioni permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell' agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo, in particolare quelli che le autorità nazionali abbiano a torto ritenuto di poter corrispondere o non riscuotere nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati.
13 Questa interpretazione delle condizioni per l' assunzione delle spese da parte del FEAOG è doverosa anche in considerazione dello scopo del citato regolamento n. 729/70. Infatti, la gestione della politica agricola comune in condizioni di parità fra gli operatori economici degli Stati membri osta a che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una determinata disposizione, gli operatori di tale Stato a danno di quelli degli altri Stati membri le cui autorità competenti seguano un' interpretazione più restrittiva.
14 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione non può consentire che nella gestione della politica agricola comune vengano impiegati fondi non conformi alle norme che disciplinano l' organizzazione comune del mercato considerato.
15 Questo principio ha valore generale e si applica non solo in sede di liquidazione annuale dei conti degli uffici e degli enti nazionali, ma anche per quanto riguarda i versamenti complementari nel corso dell' anno, che sono effettuati, dopo la modifica del sistema degli anticipi ad opera dei citati regolamenti nn. 3183/87 e 2048/88, in base alla presa in considerazione delle spese sostenute nel corso di un determinato periodo precedente.
16 Dai rilievi sopra svolti risulta che la Commissione ha il potere di ridurre, in attesa della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali, le somme dovute come anticipi mensili in funzione della situazione contabile di ciascuno Stato membro presso il FEAOG, qualora constati che l' ente nazionale, in violazione del diritto comunitario, non ha riscosso talune somme destinate al FEAOG o ha effettuato talune spese a carico dello stesso.
17 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa, va osservato che la portata di tale principio dev' essere valutata con riguardo alla natura della decisione considerata.
18 A questo proposito si deve rilevare che le decisioni relative agli anticipi mensili emanate in corso di esercizio in base ai soli elementi allora disponibili hanno solo carattere temporaneo e provvisorio e non possono pregiudicare la decisione finale e definitiva relativa alla liquidazione annuale dei conti. Questa decisione è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
19 Le decisioni della Commissione relative agli anticipi mensili sono quindi modificabili fino alla liquidazione annuale dei conti e, di conseguenza, non possono ledere definitivamente gli interessi finanziari dello Stato membro interessato. Solo la decisione sulla liquidazione annuale, infatti, determina definitivamente la posizione finanziaria dello Stato membro nei confronti del FEAOG. Qualora in sede di adozione di tale decisione risultasse che indebitamente la Commissione ha decurtato gli anticipi, essa sarà tenuta a compensare il pregiudizio arrecato allo Stato membro interessato.
20 Ne consegue che il rispetto dei diritti della difesa, la cui importanza fondamentale è stata costantemente sottolineata dalla Corte, non esige che, per l' adozione delle decisioni sugli anticipi mensili, considerata la particolare natura di queste, si segua il complesso procedimento contraddittorio applicato in sede di liquidazione annuale.
21 Si deve pertanto riconoscere che la possibilità, data alla Repubblica italiana, di esporre il suo punto di vista nel corso del carteggio che ha preceduto l' emanazione della decisione impugnata soddisfa, nella fattispecie, le esigenze del principio del rispetto dei diritti della difesa.
22 Alla luce di quanto sopra considerato, il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
23 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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