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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 14 MARZO 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI PATRICE DI PINTO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE PARIS - FRANCIA. - TUTELA DEL CONSUMATORE - VENDITA A DOMICILIO. - CAUSA C-361/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01189
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Consumatore tutelato - Nozione - Commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla vendita della sua azienda - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 2)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Legislazione nazionale che estende ai commercianti la tutela prescritta dalla direttiva - Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 8)
Massima1. Il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla vendita della sua azienda non dev' essere considerato come un consumatore tutelato dalla direttiva 85/577, relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Risulta, infatti, dall' art. 2 di detta direttiva che il criterio per l' applicazione della tutela risiede nel nesso che unisce le operazioni che costituiscono lo scopo della visita a domicilio all' attività professionale del commerciante: questi ha diritto all' applicazione della direttiva solo qualora l' operazione alla quale si riferisce la visita a domicilio esuli dall' ambito delle sue attività professionali. Gli atti preparatori compiuti ai fini della vendita di un' azienda commerciale sono connessi all' attività professionale del commerciante; essi possono, certo, sfociare nella cessazione di tale attività, ma costituiscono cionondimeno atti di gestione compiuti allo scopo di soddisfare esigenze diverse dalle esigenze familiari o personali del commerciante.
2. La direttiva 85/577 non osta a che una normativa nazionale sulla vendita porta a porta estenda la tutela da essa istituita ai commercianti quando questi compiono atti finalizzati alla vendita della loro azienda.
Infatti, l' art. 8 di detta direttiva, che lascia agli Stati membri la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore disciplinato dalla direttiva, non può essere interpretata nel senso che vieta ai suddetti Stati di adottare provvedimenti in un settore da essa non disciplinato, come quello della tutela dei commercianti.
PartiNel procedimento C-361/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Parigi nel procedimento penale a carico di
Patrice Di Pinto,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. P. Di Pinto, dall' avv. M. Hayat, del foro di Parigi,
- per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. R.M. Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore M. Condou Durande, membro del servizio giuridico, e G. Pons, funzionaria francese messa a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. P. Di Pinto, del governo francese, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. Paines, barrister, e della Commissione all' udienza del 14 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 dicembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 17 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 29 novembre successivo, la Cour d' appel di Parigi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31, in prosieguo: la "direttiva").
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. Di Pinto per infrazione della legge 22 dicembre 1972, n. 72-1137, relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio (JORF: Journal officiel de la République française del 23 dicembre 1972, in prosieguo: la "legge sulla vendita porta a porta"). Come la direttiva, questa legge dispone che il consumatore visitato a domicilio può recedere dal contratto entro il termine di sette giorni e che tale facoltà dev' essere menzionata nel contratto.
3 Il sig. Di Pinto è amministratore della Srl "Groupement de l' immobilier et du fonds de commerce" che distribuisce una rivista periodica intitolata GI commerce. Le partenaire du commerçant et de la franchise, in cui sono pubblicate offerte di vendita di aziende commerciali. Al fine di raccogliere tali offerte, il sig. Di Pinto invia rappresentanti, a domicilio o in azienda, presso i commercianti che, durante un primo contatto telefonico, abbiano espresso l' intenzione di vendere la propria azienda.
4 Il 28 marzo 1989 il Tribunal de grande instance di Parigi ha condannato il sig. Di Pinto ad una pena detentiva di un anno con la condizionale e ad un' ammenda di 15 000 FF per aver violato, nel luglio 1985 e negli anni 1986 e 1987, la legge sulla vendita porta a porta. Mentre l' art. 4 di detta legge vieta ai venditori porta a porta di percepire un pagamento in contanti prima dello scadere del termine di riflessione di sette giorni, i contratti stipulati dai rappresentanti del sig. Di Pinto all' atto della loro visita a domicilio davano luogo al versamento immediato del prezzo della prestazione, compreso fra i 3 000 e i 30 000 FF a seconda del formato dell' annuncio. Inoltre nei detti contratti non si faceva menzione della facoltà dei consumatori di recedere dall' impegno prima dello scadere del termine di riflessione.
5 Il 4 aprile 1989 il sig. Di Pinto ed il procuratore della Repubblica hanno interposto appello davanti alla Cour d' appel di Parigi. Con sentenza 7 luglio 1989 questa ha confermato, in contumacia, la sentenza di primo grado sulla colpevolezza del sig. Di Pinto e lo ha condannato ad una pena detentiva di un anno e ad un' ammenda di 15 000 FF. L' 11 luglio 1989 il sig. Di Pinto ha proposto opposizione contro l' esecuzione di tale sentenza.
6 Nell' ambito di questo procedimento il sig. Di Pinto ha sostenuto che, contrariamente a quanto ha statuito più volte la Cour de cassation francese, i commercianti che ricevono visite a domicilio finalizzate alla vendita della loro azienda non fruiscono della tutela istituita dalla legge sulla vendita porta a porta e che, se così non fosse, questa legge sarebbe in contrasto con la direttiva.
7 A termini dell' art. 1, la legge francese sulla vendita porta a porta si applica, in linea di principio, a:
"chiunque pratica o fa praticare visite al domicilio di persone fisiche, nella loro residenza o nella loro sede di lavoro per proporre la vendita, la locazione o la locazione-vendita di qualsiasi merce od oggetto o per offrire prestazioni di servizi".
8 L' art. 8, parte I, lett. e), esclude tuttavia dal suo ambito di applicazione
"le vendite, le locazioni o le locazioni-vendita di merci od oggetti ovvero le prestazioni di servizi qualora vengano proposte per le esigenze di un' azienda agricola, industriale o commerciale o di un' attività professionale".
9 Quanto alla direttiva, essa, ai sensi dell' art. 1, riguarda i
"contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
(...)
- durante una visita del commerciante:
i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;
ii) sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore".
10 L' art. 2 precisa che si deve intendere per:
"- 'consumatore' , la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale,
- 'commerciante' , la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell' ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante".
11 A norma dell' art. 9, gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 23 dicembre 1987.
12 Dubitando dell' interpretazione da dare alla direttiva, la Cour d' appel di Parigi ha sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
"1) Se il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate all' alienazione della sua azienda commerciale goda della tutela del consumatore istituita dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985.
2) Se l' art. 8, parte I, lett. e), della legge 22 dicembre 1972 sia compatibile con la direttiva anzidetta e con le altre norme del diritto comunitario che tutelano i consumatori oggetto di visite a domicilio".
13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione pregiudiziale
14 Con la prima questione, la Cour d' appel di Parigi chiede in sostanza se il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla vendita della sua azienda debba essere considerato come un consumatore tutelato dalla direttiva.
15 Su questo punto ci si deve richiamare all' art. 2 della direttiva. Da tale articolo risulta che il criterio per l' applicazione della tutela risiede nel nesso che unisce le operazioni che costituiscono lo scopo della visita a domicilio all' attività professionale del commerciante: questi ha diritto all' applicazione della direttiva solo qualora l' operazione alla quale si riferisce la visita a domicilio esuli dall' ambito delle sue attività professionali. Fra gli atti compiuti nell' ambito di tali attività professionali l' art. 2, redatto in termini generali, non consente di fare una distinzione tra gli atti correnti e quelli di carattere eccezionale.
16 Gli atti preparatori compiuti ai fini della vendita di un' azienda commerciale, come la stipulazione di un contratto per la pubblicazione di un annuncio in una rivista periodica, sono connessi all' attività professionale del commerciante; certo, essi possono sfociare nella cessazione di tale attività, ma costituiscono atti di gestione compiuti allo scopo di soddisfare esigenze diverse dalle esigenze familiari o personali del commerciante.
17 La Commissione, che difende la tesi dell' applicazione della direttiva in un caso del genere, obietta che il commerciante, quando riceve a domicilio una visita finalizzata alla vendita della sua azienda, si trova in uno stato d' impreparazione analogo a quello che caratterizza il semplice consumatore. Pertanto, anch' egli dovrebbe poter fruire della tutela istituita dalla direttiva.
18 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, si deve senz' altro ritenere che un commerciante, normalmente avveduto, conosca il valore della sua azienda e quello di ciascuno degli atti necessari per la vendita della stessa, di guisa che, se assume un impegno, non può farlo sconsideratamente e per il solo effetto della sorpresa.
19 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla vendita della sua azienda non dev' essere considerato come un consumatore tutelato dalla direttiva 85/577.
Sulla seconda questione pregiudiziale
20 Con la seconda questione pregiudiziale, la Cour d' appel di Parigi chiede in sostanza se la direttiva osti a che una normativa nazionale sulla vendita porta a porta estenda la tutela da essa istituita ai commercianti allorché questi compiono atti finalizzati alla vendita della loro azienda.
21 Occorre, in proposito, ricordare che la direttiva, ai sensi del suo art. 8, "non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato".
22 Questa disposizione ha lo scopo di determinare la libertà che viene lasciata agli Stati nel settore disciplinato dalla direttiva, cioè la tutela dei consumatori. Essa non può, quindi, essere interpretata nel senso che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti in un settore che essa non riguarda, come quello della tutela dei commercianti.
23 Pertanto, la seconda questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che la direttiva non osta a che una normativa nazionale sulla vendita porta a porta estenda la tutela da essa istituita ai commercianti allorché questi compiono atti finalizzati alla vendita della loro azienda.
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostole dalla Cour d' appel di Parigi, con sentenza 17 novembre 1989, dichiara:
1) Il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla vendita della propria azienda non dev' essere considerato come un consumatore tutelato dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
2) La direttiva non osta a che una normativa nazionale sulle vendite a domicilio estenda la tutela da essa istituita ai commercianti allorché questi compiono atti finalizzati alla vendita della loro azienda.
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