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SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 FEBBRAIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 76/491 - REITERATO INADEMPIMENTO - ART. 5 DEL TRATTATO. - CAUSA C-374/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00367
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione -
Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Stati membri - Obblighi - Leale cooperazione ed assistenza nei confronti della Commissione nell' adempimento dei suoi compiti - Violazione persistente e reiterata degli obblighi imposti da una direttiva che istituisce una procedura comunitaria di informazione - Inadempimento
(Trattato CEE, art. 5)
Massima1. Uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, quali le difficoltà di applicazione sopravvenute nella fase di esecuzione di un atto comunitario, per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle norme comunitarie.
2. L' art. 5 del Trattato pone a carico di ciascuno Stato membro un obbligo di leale cooperazione ed assistenza allo scopo di facilitare la Commissione nell' adempimento dei suoi compiti. Viene meno a tale dovere uno Stato membro che non ottemperi ai propri obblighi specifici, impostigli da una direttiva che istituisce una procedura comunitaria d' informazione, se non sotto la diretta minaccia di un ricorso per inadempimento, e che torni poi a disattendere tali obblighi non appena la stessa minaccia sembri allontanarsi.
PartiNella causa C-374/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel van Ackere-Pietri, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore dell' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU L 140, pag. 4), nonché ai sensi dell' art. 5 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 28 novembre 1990, nel corso della quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dal sig. Jan Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 dicembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicare integralmente ed entro i termini prescritti le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli, da un lato, ai sensi della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU L 140, pag. 4), e, dall' altro, ai sensi dell' art. 5 del Trattato CEE.
2 L' art. 1, n. 1, della suddetta direttiva pone a carico degli Stati membri l' obbligo di comunicare alla Commissione determinate informazioni sui prezzi, per ciascun trimestre, del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, entro i primi quarantacinque giorni del trimestre successivo. Ai sensi dell' art. 10, la direttiva doveva essere attuata entro il 1 gennaio 1977. In forza della decisione della Commissione 26 gennaio 1977, 77/190/CEE, relativa all' applicazione della direttiva 76/491 (GU L 61, pag. 34), adottata a stregua dell' art. 7 della direttiva medesima, le informazioni in questione dovevano essere trasmesse sotto forma di cinque tabelle.
3 Il 25 aprile 1983, la Commissione inviava al governo belga una lettera d' intimazione ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, nella quale contestava la mancata trasmissione delle informazioni a partire dal quarto trimestre del 1980. Con lettera 9 settembre 1983, il governo belga comunicava alla Commissione che le informazioni richieste sarebbero state trasmesse alla stessa al più presto e che l' amministrazione competente si sarebbe adoperata con ogni mezzo per fornire le dette informazioni entro i termini prescritti. Non essendo stato rispettato tale impegno, la Commissione emetteva nei confronti del governo belga il parere motivato previsto dall' art. 169 del Trattato. Tuttavia, in considerazione della risposta datale dal governo belga il 26 ottobre 1984 nonché delle informazioni fornitele nel corso di una riunione tenutasi il 26 novembre 1984, decideva di non adire la Corte per il momento.
4 Con lettera 5 agosto 1985, la Commissione dava impulso ad un nuovo procedimento ex art. 169 del Trattato, in seguito alla constatazione della perdurante inerzia del Regno del Belgio nell' adottare tutti i provvedimenti necessari perché le imprese operanti nel suo ambito di sovranità trasmettessero i dati richiesti come prescritto dall' art. 2 della summenzionata direttiva. Questo secondo procedimento veniva concluso a fine gennaio 1986, essendo stati pubblicati i necessari decreti ministeriali il 17 dicembre 1985.
5 Constatando, tuttavia, che il governo belga persisteva nel comunicare in modo assai irregolare ed incompleto le informazioni di cui trattasi, a dispetto di ogni promessa di miglioramento fatta al riguardo, la Commissione decideva di riaprire il primo procedimento, proponendo un ricorso per inadempimento con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1986 (causa 277/86). Nel frattempo, il governo belga, modificando il proprio atteggiamento, prendeva a trasmettere regolarmente le informazioni prescritte dalla direttiva, sicché la Commissione, con lettera 8 luglio 1988, comunicava alla Corte che intendeva rinunciare al ricorso. Con ordinanza 27 ottobre 1988, la Corte cancellava la causa 277/86 dal ruolo e condannava il Regno del Belgio alle spese.
6 Successivamente alla pronuncia il governo belga tornava alla prassi anteriore, ossia riprendeva ad omettere di comunicare determinate informazioni ed a trasmetterne altre con ritardi da due a tre mesi, cosicché la Commissione, con lettera 31 marzo 1989, intimava al suddetto governo di ottemperare ai suoi obblighi nel termine di tre settimane. Poiché tale lettera rimaneva priva di tempestivo riscontro, la Commissione emetteva, il 24 maggio 1989, un parere motivato nei confronti del governo belga, ingiungendogli di adoperarsi affinché gli inadempimenti constatati non si ripetessero più e di adottare i provvedimenti a tal fine necessari entro il termine di un mese. Non essendo stati presi tali provvedimenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 La Commissione conclude che la Corte dichiari che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono, da un lato, ai sensi della direttiva 76/491, in particolare dall' art. 1, e, dall' altro, ai sensi dell' art. 5 del Trattato CEE.
Sull' inosservanza della direttiva 76/491/CEE
9 Il governo belga non contesta di aver lasciato inattuata la direttiva, ma fa rilevare che, in seguito all' adozione di due decreti ministeriali intesi ad assicurare la raccolta delle informazioni richieste, l' intero settore petrolifero, per il tramite della Federazione petrolifera belga, ha messo in seria contestazione tale rilevamento statistico da parte della Commissione. Esso soggiunge di aver istituito, al fine di conformarsi alle prescrizioni della direttiva, un sistema di contatti diretti con ciascuna società petrolifera importatrice, contatti volti ad ottenere la trasmissione dei dati entro i termini prescritti.
10 Tale circostanza non può far venir meno l' inadempimento contestato. Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme comunitarie. La Corte ha precisato, inoltre, che le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi (v., da ultimo, sentenza 27 novembre 1990, Commissione / Irlanda, punto 11 della motivazione, causa C-39/88, Racc. pag. I-4271).
11 Si deve pertanto constatare che il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicare alla Commissione integralmente ed entro i termini prescritti le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva.
Sulla violazione dell' art. 5 del Trattato
12 La Commissione sostiene che il Regno del Belgio, impegnandosi più volte a tenere fede ai propri obblighi, senza però ottemperarvi se non in pendenza dei vari procedimenti amministrativi o contenziosi instaurati dalla Commissione, non ha, con il proprio comportamento, facilitato la Comunità nell' adempimento dei suoi compiti, con ciò violando gli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art. 5, primo comma, del Trattato.
13 Nella sentenza 14 giugno 1990 (Commissione / Italia, causa C-48/89, Racc. pag. I-2425), la Corte ha affermato che, poiché la convenuta era venuta meno ad obblighi specifici impostile da una direttiva, era superfluo accertare se, per tale motivi, essa avesse altresì mancato agli obblighi impostile dall' art. 5 del Trattato. Tuttavia, nella presente causa la Commissione deduce una distinta violazione consistente nel rifiuto di cooperare con la Commissione nell' adempimento dei compiti di questa. Occorre pertanto esaminare se tale censura sia fondata.
14 Giova rilevare che il Regno del Belgio ha ottemperato ai propri obblighi a stregua della direttiva soltanto sotto la diretta minaccia di un ricorso per inadempimento, tornando poi a disattendere tali obblighi non appena la stessa minaccia sembrava allontanarsi. In particolare, esso ha cessato di trasmettere le informazioni nel modo prescritto appena dopo l' ordinanza di cancellazione dal ruolo della causa 277/86, vertente sul ricorso proposto dalla Commissione per le stesse ragioni che hanno dato origine al presente ricorso e dal quale la stessa ha desistito proprio sul presupposto che, in considerazione della prassi seguita per qualche anno, il governo belga sembrava aver posto per sempre fine all' inadempimento contestato.
15 Avendo ostacolato, con tali atti ed omissioni, l' adempimento dei compiti della Commissione, il governo belga ha trasgredito l' obbligo di leale cooperazione ed assistenza che l' art. 5, secondo una giurisprudenza costante della Corte, pone a carico di ciascuno Stato membro.
16 Si deve constatare, pertanto, che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 5 del Trattato.
17 Dal complesso dei rilievi sopra svolti discende che il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicare alla Commissione integralmente ed entro i termini prescritti le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli, da un lato, ai sensi della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità, e, dall' altro, ai sensi dell' art. 5 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicare alla Commissione integralmente ed entro i termini prescritti le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli, da un lato, ai sensi della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità, e, dall' altro, ai sensi dell' art. 5 del Trattato.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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