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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 26 APRILE 1989. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FEAOG - SEZIONE GARANZIA - LIQUIDAZIONE DEI CONTI. - CAUSA C-32/89 R.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00985
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile per il richiedente
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
PartiNel procedimento 32/89 R,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg . K . Stavropoulos, F . Spathopoulos, I . Laios e M . Tsotsanis, rispettivamente collaboratore giuridico presso il Ministero degli affari esteri, ufficio del contenzioso comunitario, giurista presso il Ministero dell' economia nazionale, consigliere giuridico del Ministro dell' agricoltura e giurista presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val-Sainte-Croix,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico D . Gouloussis, in qualità di agente, assistito dal sig . M . Vilaras, funzionario greco distaccato presso la Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto l' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione 88/630 della Commissione del 29 novembre 1988, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ), sezione "garanzia",
il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1989 la Repubblica ellenica ha proposto, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 88/630 della Commissione del 29 novembre 1988, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 353, pag . 30 ).
2 Dall' art . 1 e dall' allegato di detta decisione emerge che delle spese dichiarate dalle autorità elleniche e costituenti oggetto della liquidazione, ammontanti a 168 406 791 240 DR, la Commissione ha posto a carico del FEAOG soltanto la somma di 161 532 024 085 DR, lasciando quindi a carico della Repubblica ellenica la somma di 6 874 767 155 DR .
3 A norma dell' art . 2 della decisione, la somma lasciata a carico dello Stato membro deve essere versata, entro un mese dalla notifica della decisione, sul conto menzionato nell' art . 1 del regolamento della Commissione 7 settembre 1988, n . 2776/88, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia" ( GU L 249, pag . 9 ), aperto dallo Stato membro presso il suo tesoro od altro organismo finanziario, e sul quale la Commissione, in base al suddetto regolamento, mette a disposizione dello Stato membro i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG .
4 La decisione controversa è stata notificata alla rappresentanza permanente della Repubblica ellenica il 30 novembre 1988 .
5 Con atto separato, del pari depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1989, la Repubblica ellenica ha proposto, a norma degli artt . 185 e 186 del trattato CEE e degli artt . 83 e 84 del regolamento di procedura, un' istanza diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della suddetta decisione per un anno a decorrere dall' ordinanza da emettere nel procedimento sommario nonché un immediato provvedimento provvisorio con cui si ordini detta sospensione fino alla pronuncia di detta ordinanza .
6 Con telex 7 febbraio 1989 il presidente della Corte ha chiesto alla Commissione di precisargli se intendesse, in esecuzione della decisione controversa, detrarre la somma di 6 874 767 155 DR da quella versata alla Repubblica ellenica .
7 Con lettera 9 febbraio 1989, inviata alla Corte lo stesso giorno, la Commissione ha comunicato che il versamento di cui all' art . 2 della decisione controversa era stato effettuato in quanto le autorità greche avevano detratto 6 874 767 155 DR dalle spese del dicembre 1988 nel fascicolo che, a norma dell' art . 3 del suddetto regolamento n . 2776/88, avevano inviato alla Commissione il 26 gennaio 1989 ai fini della fissazione dell' anticipo sulla somma presa a carico per lo stesso mese . La decisione adottata dalla Commissione il 31 gennaio 1989 e relativa agli anticipi sulle somme prese a carico da versare agli Stati membri per le spese del dicembre 1988, notificata alla rappresentanza permanente della Repubblica ellenica il 2 febbraio 1989, avrebbe pertanto, per la Repubblica ellenica, tenuto conto di questa detrazione e il versamento dell' anticipo così stabilito sarebbe avvenuto, a norma dell' art . 4 del regolamento n . 2776, di cui sopra, il 3 febbraio 1989 .
8 Invitato a pronunciarsi su quanto comunicato dalla Commissione, il governo della Repubblica ellenica, ricordando l' opposizione formale e costante dei competenti uffici greci ad una qualsiasi detrazione dal risultato finanziario della liquidazione di cui trattasi, ha tenuto ferma la sua istanza chiedendo, in subordine, un provvedimento provvisorio con cui si ordini alla Commissione di versargli, come acconto, l' importo detratto e che restava dovuto .
9 La resistente ha presentato le sue osservazioni scritte il 6 marzo 1989 . Le parti hanno svolto le loro difese orali il 17 aprile 1989, dopoché un' udienza fissata a questo scopo per il 13 marzo 1989 era stata rinviata su istanza della richiedente .
10 Si deve innanzitutto ricordare che, in base all' art . 189, quarto comma, del trattato CEE, le decisioni della Commissione sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati e, in base all' art . 191, secondo comma, dello stesso trattato, hanno efficacia in virtù delle loro notifiche ai destinatari .
11 Si deve inoltre ricordare che, a norma dell' art . 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo . Tuttavia la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato . Del pari essa può, ai termini dell' art . 186 del trattato, adottare nelle cause dinanzi ad essa pendenti i provvedimenti provvisori necessari .
12 A norma dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, la decisione con cui si ordini tale sospensione o si adottino tali provvedimenti provvisori è subordinata all' esistenza di circostanze che provino l' urgenza nonché alla presentazione di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
13 Si deve infine ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di una domanda di sospensione dell' esecuzione o di altri provvedimenti provvisori deve essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile; tocca alla parte suddetta provare di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza dover subire personalmente un danno che le comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili .
14 A questo proposito il governo della Repubblica ellenica deduce che il mancato versamento dei 6 874 767 155 DR creerà problemi gravissimi nell' esecuzione del suo bilancio nazionale nel settore agricolo . Le autorità nazionali rischierebbero di trovarsi nell' impossibilità di versare ai produttori e agli esportatori greci gli aiuti, le restituzioni e gli importi compensativi che questi attendono, il che causerebbe un danno grave e irreparabile a detti produttori ed esportatori che sarebbero costretti a rinunciare a talune colture invernali o primaverili e ai tradizionali mercati di esportazione . Le autorità nazionali dovrebbero, per tentare di ovviare a questa situazione, prendere a prestito i fondi necessari, il che non sarebbe facile, in quanto i crediti necessari per coprire il deficit di bilancio del 1989 ammonterebbero già, in base alla legge finanziaria per detto esercizio, a 1 051 800 000 000 DR, e il che, in ogni caso, comporterebbe un danno irreparabile per l' erario greco che dovrebbe pagare i notevoli interessi relativi a tale credito ulteriore .
15 Si deve innanzitutto osservare che le autorità nazionali greche sono tenute al versamento agli operatori economici degli aiuti, delle restituzioni e degli importi compensativi contemplati dai regolamenti comunitari poiché detti regolamenti sono, in forza dell' art . 189, 2° comma, del trattato CEE, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente efficaci in ciascuno Stato membro . Le autorità di uno Stato membro non possono, a causa di difficoltà di tesoreria, sottrarsi all' obbligo di effettuare siffatti versamenti .
16 Peraltro, il danno assertivamente causato agli operatori economici non può essere considerato né un danno che subirebbe "personalmente", in quanto Stato, la richiedente, né un danno irreparabile, poiché non è provato e non è stato neanche sostenuto che i suddetti operatori economici non avrebbero la possibilità, esperendo i rimedi giurisdizionali nazionali, di ottenere l' integrale risarcimento dell' eventuale danno subito .
17 Per quanto riguarda l' asserito danno che sarebbe subito dall' erario greco, la sua gravità dev' essere valutata confrontando la somma controversa a talune altre somme che figurano nel fascicolo . Risulta in tal modo che le spese ammesse per l' esercizio di cui trattasi ammontano a più di 161 miliardi di DR, mentre la somma controversa, che rappresenta le spese non ammesse, è di appena 7 miliardi . Risulta del pari che, anche previa detrazione di detta somma, l' anticipo versato dalla Commissione per il dicembre 1988, quindi per un mese soltanto, ammontava a quasi 16 miliardi di DR . Infine, la legge di ratifica del bilancio generale dello Stato ellenico per l' esercizio 1989 prevede un deficit che raggiunge quasi i 1 052 miliardi di DR . Di conseguenza, la somma controversa non può essere qualificata danno sufficientemente grave da giustificare i provvedimenti provvisori richiesti .
18 Il fatto che la somma controversa si aggiunga ad un deficit di bilancio già notevole, da coprire con crediti accompagnati da interessi, non può neanch' esso essere considerato un danno che giustifichi provvedimenti provvisori .
19 Per di più, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, ordinanza 24 settembre 1986, causa 214/86 R, Repubblica ellenica / Commissione, Racc . 1986, pag . 2631 ), il danno che la richiedente subirebbe a causa del mancato versamento di tale somma non potrebbe essere considerato irreparabile poiché la Commissione sarebbe tenuta a versarle integralmente detta somma qualora la Corte, in esito al procedimento principale, accolga il ricorso .
20 Poiché quindi la richiedente non ha provato la sussistenza di circostanze che attestino l' urgenza di un provvedimento provvisorio, non è necessario esaminare i mezzi più specifici dedotti dalla Commissione, secondo i quali l' istanza proposta inizialmente dalla richiedente sarebbe priva di oggetto e l' istanza proposta in subordine porterebbe a pregiudicare il merito della causa .
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE,
statuendo in via provvisoria,
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 26 aprile 1989 .
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