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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DELL'8 GIUGNO 1989. - NAKAJIMA ALL PRECISION CO LTD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - DUMPING - DIRITTO DEFINITIVO - STAMPANTI A IMPATTO SERIALE A MATRICI DI PUNTI ORIGINARIE DEL GIAPPONE. - CAUSA C-69/89 R.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01689
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Massima
Parti
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Presupposti per la concessione - Specificità del pregiudizio
( Trattato CEE, art . 185; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
MassimaSecondo una giurisprudenza costante, l' urgenza di provvedimenti provvisori richiesti mediante procedimento sommario, menzionata nell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, deve essere valutata con riferimento alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria, affinché la parte che sollecita tali provvedimenti non subisca un danno grave ed irreparabile .
Nel caso di una domanda volta ad ottenere che sia sospesa l' applicazione di dazi antidumping definitivi, l' impresa richiedente non può dimostrare l' urgenza limitandosi ad invocare l' esistenza di effetti inerenti all' istituzione di un dazio antidumping, come l' aumento del prezzo dei suoi prodotti e, quindi, la correlativa diminuzione delle sue quote di mercato . Il dazio antidumping provoca infatti, per sua stessa natura, un aumento del prezzo dei prodotti cui si applica, poiché mira a compensare il margine di dumping accertato ed a proteggere la produzione comunitaria contro il pregiudizio causato dal dumping .
L' impresa che invochi il rischio, legato alla sua organizzazione di vendita imperniata sui servizi di un solo distributore indipendente per ciascuno Stato membro, di perdere definitivamente taluni mercati della Comunità, quando è dimostrato che il dazio antidumping definitivo ha semplicemente frenato una progressione straordinaria delle sue vendite sul mercato comunitario, non prova di essere sottoposta ad un rischio di danno particolarmente grave ed irreparabile che caratterizzi la sua situazione rispetto a quella delle altre imprese colpite dall' istituzione di dazi antidumping .
PartiNel procedimento 69/89 R,
Nakajima All Precision Co ., con sede in Tokyo ( Giappone ), con l' avv . Ch.-E . Gudin del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . R . Faltz, 6, rue Heine,
richiedente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . H.-J . Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti D . Voillemot e A . Michel dello studio Gide Loyrette Nouel, stabilito in Parigi e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
resistente,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . E . de March, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner,
avente ad oggetto, in via principale, la domanda di sospensione dell' applicazione nei confronti della richiedente del regolamento del Consiglio 23 novembre 1988, n . 3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone ( GU L 317, pag . 33 ),
il presidente,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede :
Dispositivo1 ) La domanda è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
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