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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DEL 13 GIUGNO 1989. - JOSE MARIA GONZALEZ HOLGUERA CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA C-171/89 R.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01705
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti - Danno grave ed irreparabile
( Regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
PartiNel procedimento 171/89 R,
José Maria Gonzalez Holguera, dipendente del Parlamento europeo, con l' avvocato domiciliatario B . Moutrier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte Neuve,
richiedente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Pasetti-Bombardella, giureconsulto, e dal sig . M . Peter, capodivisione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda della richiedente volta ad ottenere la sospensione della proclamazione ufficiale dei risultati delle prove di un concorso generale,
il presidente della Seconda Sezione,
pronunziandosi in forza degli artt . 91, n . 4, dello statuto del personale delle Comunità europee, nonché 9, § 4, e 83 e seguenti del regolamento di procedura,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 17 maggio 1989, il sig . José Maria Gonzalez Holguera ha proposto, in forza degli artt . 90 e 91 dello statuto del personale, un ricorso volto all' annullamento della decisione di una commissione giudicatrice con cui non lo si ammette a partecipare alle prove del concorso generale per titoli ed esami PE/126/LA ( GU C 114 del 30.4.1988, pag . 19 ), indetto dal Parlamento europeo al fine di coprire un posto di consigliere linguistico di lingua spagnola, nonché avverso le prove del concorso e la nomina da effettuarsi in esito al concorso stesso .
2 Con istanza di provvedimenti provvisori depositata in cancelleria in pari data, il richiedente ha chiesto alla Corte di ordinare la sospensione della proclamazione ufficiale dei risultati delle prove del concorso .
3 Il richiedente, traduttore principale di grado LA 5 al Parlamento euroepo, si era candidato al concorso di cui è causa .
4 Dopo aver stabilito i criteri di valutazione dei titoli dei candidati e vagliato i titoli di ognuno, la commissione giudicatrice, con decisione 21 novembre 1988, informava il richiedente di non averlo potuto ammettere alle prove scritte per il suo difetto d' esperienza comprovata in materia di traduzione e di revisione .
5 Rispondendo ad un reclamo 6 dicembre 1988, presentato dal ricorrente in forza dell' art . 90, n . 2, dello statuto, il presidente della commissione giudicatrice dichiarava con lettera 19 dicembre 1988 che solo i candidati in grado di dar ragione di una pratica di traduzione, in quanto attività principale e regolare, per almeno tre anni, e di revisione, per almeno altri due anni, potevano rispondere ai requisiti fissati dal bando di concorso generale .
6 Con lettera che il Parlamento europeo afferma di aver registrata in arrivo il 2 marzo 1989, il richiedente presentava un secondo reclamo al presidente di detta istituzione, sostenendo in particolare che la commissione giudicatrice di un concorso precedente aveva diversamente valutato la sua esperienza professionale ammettendolo a partecipare ad un concorso interno bandito per coprire il posto di capodivisione della traduzione spagnola . Di conseguenza la commissione giudicatrice del concorso di cui è causa avrebbe dovuto motivare specificamente ed in modo esaustivo la valutazione più severa della sua esperienza professionale .
7 Senza aspettare risposta a detto reclamo, il richiedente, in forza dell' art . 91, n . 4, dello statuto, ha presentato un ricorso nel merito e la presente istanza di sospensione .
8 Con lettera 17 maggio 1989, il presidente del Parlamento europeo ha respinto il secondo reclamo, ritenendo in sostanza che i requisiti per l' ammissione ai due concorsi fosseo diversi e che la commissione giudicatrice del concorso di cui è causa non fosse obbligata a tener conto della valutazione precedentemente effettuata da altre commissioni circa l' esperienza del richiedente e pertanto neppure a motivare in via esaustiva la propria valutazione .
9 Secondo una costante giurisprudenza ( vedasi, in particolare, ordinanza 17 gennaio 1985, Sorani, causa 293/84 R, Racc . pag . 251 ), provvedimenti di sospensione dell' esecuzione di atti delle istituzioni vengono presi in considerazione unicamente se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustificano, prima facie, la loro adozione . Occorre inoltre che essi siano urgenti, nel senso che è necessario ch' essi vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile .
10 A tal proposito, il richiedente sostiene che il suo ricorso di merito è giustificato e che, se i risultati delle prove del concorso di cui è causa dovessero essere pubblicati ed un candidato fosse nominato per il posto vacante, egli subirebbe un danno grave e irreparabile in quanto non potrebbe far valere i propri diritti nel caso in cui fosse annullata la decisione di non ammetterlo agli esami . Il richiedente rinvia alla giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 21 marzo 1985, de Santis, causa 108/84, Racc . pag . 947 ) secondo la quale le nomine intervenute in esito ad un concorso non verrebbero annullate malgrado l' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice ha negato a taluni candidati l' ammissione alle prove .
11 Nelle sue osservazioni, il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia respingere la domanda di sospensione . Le circostanze di fatto e di diritto addotte dal richiedente non consentirebbero, prima facie, di ordinare i provvedimenti provvisori richiesti, poiché le condizioni d' ammissione ai due concorsi sono fra loro diverse . L' interessato poi non subirebbe un danno grave e irreparabile neppure qualora fossero proclamati ufficialmente i risultati degli esami del concorso di cui trattasi e si nominasse un vincitore capodivisione, giacché l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice comporterebbe l' annullamento di tutto il procedimento di concorso e quindi dell' eventuale decisione di nomina del capodivisione .
12 Si deve rilevare che il ricorso principale è inteso all' annullamento sia della decisione controversa della commissione giudicatrice sia, di conseguenza, degli esami del concorso e della decisione eventuale di nomina del vincitore .
13 Dal momento che il concorso di cui è causa è un concorso generale organizzato non già per costituire un elenco di riserva bensì al fine di nominare un solo candidato ad un posto determinato, l' eventuale annullamento della censurata decisione della commissione giudicatrice comporterà automaticamente l' annullamento, cui pure è inteso il ricorso del richiedente, della decisione di nomina del vincitore eventualmente adottata nel frattempo ( vedasi, in particolare, sentenza 15 marzo 1973, Marcato, causa 37/72, Racc . pag . 361 ).
14 Da quanto precede discende che, in caso di annullamento della censurata decisione della commissione giudicatrice, il richiedente verrà reintegrato nei diritti sussistenti prima dell' adozione della decisione suddetta e che non si è provata nessuna circostanza che giustifichi l' urgenza .
15 Si deve dunque respingere la domanda di provvedimenti urgenti e riservare le spese .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente della Seconda Sezione,
pronunciandosi in via provvisoria, sentito l' avvocato generale, così provvede :
1 ) La domanda è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 13 giugno 1989 .
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