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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 14 FEBBRAIO 1990. - EXTRAMET INDUSTRIE SA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DUMPING - DAZI DEFINITIVI - CALCIO METALLICO. - CAUSA C-358/89 R.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00431
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
1 . Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Presupposti per l' adozione - Specificità del danno
( Trattato CEE, art . 185; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
2 . Procedimento - Domanda di mezzi istruttori - Inadeguatezza del procedimento sommario
( Regolamento di procedura, artt . 45 e 83, § 2 )
Massima1 . Qualora, nell' ambito del procedimento sommario, si chieda la sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping, secondo una giurisprudenza costante ( vedasi, in particolare, l' ordinanza del presidente della Corte 9 aprile 1987, causa 77/87 R, Technointorg / Consiglio delle Comunità europee, Racc . pag . 1793 ), per provare l' urgenza della domanda, di cui all' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, non è sufficiente addurre effetti che sono connaturali all' istituzione di un dazio antidumping, vale a dire un aumento del prezzo del prodotto colpito da detto dazio . Lo scopo stesso di un dazio antidumping consiste, per introdurre un contrappeso al margine di dumping accertato, nell' aumento del prezzo del prodotto di cui trattasi . Per un' impresa che trasformi questo prodotto detti effetti si traducono in un aumento dei costi inerenti alla sua produzione e, eventualmente, in un aumento del prezzo del prodotto trasformato e in una corrispondente diminuzione delle sue quote di mercato per quest' ultimo prodotto .
Questa giurisprudenza non esclude tuttavia l' esistenza per il richiedente di un danno tale da giustificare la concessione della sospensione dell' esecuzione, purché questo danno gli sia peculiare in conseguenza dell' istituzione del dazio antidumping .
L' impresa che, a questo proposito, faccia riferimento al rischio di non poter rimanere sul mercato dopo aver, in seguito all' istituzione del dazio antidumping, perso quasi del tutto le sue vendite sul mercato comunitario, che rappresentano un terzo circa della sua produzione, non prova l' imminenza di detto rischio quando ammette che la sua attività è rimasta vantaggiosa e che è in aumento la domanda dei prodotti da essa venduti sul mercato mondiale .
2 . Un mezzo istruttorio, come la designazione di un perito, poiché riguarda il procedimento principale e non il procedimento sommario, rientra nella competenza della Corte in forza dell' art . 45 del regolamento di procedura e non in quella del presidente che statuisce nell' ambito del procedimento sommario .
PartiNel procedimento C-358/89 R,
Extramet Industrie SA, società di diritto francese, con sede in Annemasse ( Francia ), rappresentata dall' avv . Chantal Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-Rue,
richiedente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Yves Crétien e Erik Stein, consiglieri presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
resistente,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Eric White, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, coadiuvato dal sig . Reinhard Wagner, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto in via principale l' istanza di sospensione dell' esecuzione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 settembre 1989, n . 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni,
il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee
( motivazione non riprodotta )
così provvede :
Dispositivo1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese, comprese quelle dell' interveniente, sono riservate .
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