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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 24 OTTOBRE 1991. - PETROFINA SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-2/89
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01087
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Addebiti ed elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 99/63/CEE)
3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere auditore e di commentarla - Insussistenza
4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
6. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
Massima1. La decisione della Commissione avente come destinatarie talune imprese o associazioni di imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato non può contenere nessun addebito nuovo rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti, né elementi di prova nuovi in rapporto a quelli menzionati nelle suddette comunicazioni degli addebiti o a queste ultime allegati. Peraltro, benché tale decisione debba precisare gli elementi di prova che fondano il convincimento della Commissione, essa non deve elencare tutti gli elementi di prova disponibili, potendo farvi riferimento nel loro insieme.
2. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.
3. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere auditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere auditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
4. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
5. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
6. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
7. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
8. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.
PartiNella causa T-2/89,
Petrofina SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti G. Vandersanden e L. Defalque, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Biver, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità d' agente, assistito inizialmente dal sig. L. Gyselen, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, poi dall' avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire Montedison (diventata Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, Enichem Anic SpA in Italia, Rhône-Poulenc SA in Francia, Alcudia in Spagna, Chemische Werke Huels e BASF AG in Germania nonché Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: Amoco e Hercules Chemicals NV in Belgio, ATO Chimie SA e Solvay & Cie SA in Francia, SIR in Italia, DSM NV nei Paesi Bassi e Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3 al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La ricorrente ha fatto ingresso sul mercato del polipropilene solo nel 1980, mediante la società Montefina, da essa controllata in comune con la Montepolimeri, e sino al marzo 1982 ha svolto attività di vendita solo nell' ambito della Montefina, la quale curava le vendite a nome di entrambe le società madri. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un piccolissimo produttore che disponeva di una quota di mercato oscillante tra lo 0,2 e il 2,1%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");
- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI");
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco;
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere auditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170a riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983,
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 Lit;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 FB;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM,
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM,
viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UK ;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 Lit;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 Lit;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 FB;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UK ;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 FB;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi) ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UK .
Articoli 4 e 5
(omissis)".
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause T-1/89, T-2/89, T-4/89 e T-6/89-T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause T-1/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettera 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La Petrofina SA conclude che il Tribunale voglia:
1) in via principale, annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: polipropilene);
2) in subordine, ridurre l' ammenda di 600 000 ECU inflitta alla ricorrente;
3) condannare la convenuta alla totale rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali (1) la Commissione le avrebbe comunicato tardivamente alcuni documenti e non avrebbe formulato nella comunicazione degli addebiti tutti gli addebiti figuranti poi nella decisione, (2) essa avrebbe fatto ricorso dinanzi al Tribunale a documenti non menzionati nella decisione, (3) il verbale definitivo delle audizioni non sarebbe stato comunicato né ai membri della Commissione, né ai membri del comitato consultivo, (4) la ricorrente non avrebbe ricevuto comunicazione del parere del consigliere auditore; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo (1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e (2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione (A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione, (B) non avrebbe correttamente valutato il pregiudizio per il commercio fra Stati membri e (C) avrebbe imputato alla ricorrente una responsabilità collettiva; in terzo luogo, le censure relative alla motivazione della decisione, la quale sarebbe (1) insufficiente, (2) contraddittoria e (3) erronea; in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale non sarebbe adeguata né (1) alla durata né (2) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Documenti comunicati tardivamente e addebiti nuovi
31 La ricorrente afferma che la Commissione ha inviato alle imprese, in allegato a una lettera del 31 ottobre 1984, cioè a meno di due settimane dalla prima serie di audizioni, un fascicolo contenente tabelle e nuovi documenti, senza rispettare le condizioni previste dall' art. 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"). La Petrofina si sarebbe così trovata nell' incapacità di difendersi, tanto più che la Commissione aveva vietato che detti documenti fossero trasmessi agli uffici commerciali delle imprese.
32 Essa poi sostiene che l' invio da parte della Commissione di lettere contenenti nuovi elementi e una nuova argomentazione, una volta che le imprese avevano già risposto alla comunicazione degli addebiti, costituisce una violazione sia del principio secondo cui la comunicazione degli addebiti deve contenere tutti gli elementi a carico delle imprese in questione, a meno che non si avvii un nuovo procedimento, sia degli artt. 2, n. 4, e 4 del regolamento n. 99/63.
33 Secondo la Commissione, le spedizioni incriminate avevano semplicemente lo scopo di completare l' argomentazione della Commissione in fatto e in diritto, senza aggiungere nuovi addebiti. Persino se esse avessero costituito un' effettiva modificazione degli addebiti, il procedimento non ne sarebbe risultato viziato in quanto le imprese sono state invitate a far conoscere il loro punto di vista entro un termine ragionevole, poiché la seconda serie di audizioni si è svolta diversi mesi dopo e sono state revocate le restrizioni riguardanti la trasmissione agli uffici commerciali.
34 Il Tribunale constata che il primo aspetto di questa censura è privo di fondamento in fatto, in quanto la Commissione ha organizzato, in seguito alle critiche della ricorrente e di altri produttori, una seconda serie di audizioni dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985, dopo aver comunicato una seconda volta alle imprese interessate, con lettera del 29 marzo 1985, tutti gli elementi di prova in suo possesso e dopo aver revocato, con la stessa lettera, le restrizioni riguardanti la trasmissione di detti elementi agli uffici commerciali.
35 In merito al secondo aspetto di questa censura, occorre sottolineare che la ricorrente, in una lettera del 29 maggio 1985 in risposta alle lettere della Commissione del 29 marzo 1985, ha ritenuto che "è infatti legittimo e logico pensare che la corrispondenza della Commissione del 29 marzo 1985, che fa seguito a un procedimento che ha consentito di distinguere tutti gli aspetti della presente questione, circoscriva i termini dell' azione, a livello sia degli addebiti, sia degli argomenti in diritto", senza eccepire che le lettere del 29 marzo 1985 contenevano addebiti nuovi, per i quali sarebbe stata necessaria l' apertura di un nuovo procedimento.
36 Inoltre dinanzi al Tribunale la ricorrente ha omesso di indicare quali fossero i nuovi addebiti contenuti in queste lettere, anche se nella sua replica ha segnalato che la Commissione, nelle sue lettere del 29 marzo 1985, aveva ormai incentrato la sua argomentazione sull' esistenza di uno o di diversi accordi, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, senza però escludere taluni elementi costitutivi di una pratica concordata. Orbene, il Tribunale rileva che tale doppia qualificazione si trovava già nella comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente (v. in particolare i suoi punti 127 e 138).
37 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
2. Utilizzazione dinanzi al Tribunale di documenti non menzionati nella decisione
38 Nella sua replica la ricorrente sostiene che la Commissione violerebbe i diritti della difesa facendo riferimento, per la prima volta nel suo controricorso, per utilizzarli contro di essa nell' ambito del presente procedimento, sia a una serie di allegati provenienti da terzi sia a un telex proveniente dalla Petrofina, datato 11 marzo 1982, che era stato allegato alla comunicazione generale degli addebiti ma non era stato menzionato nella decisione, il che avrebbe potuto far pensare che la Commissione si fosse fatta convincere dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo.
39 Il Tribunale ritiene che la decisione, benché debba precisare gli elementi di prova che fondano il convincimento della Commissione, non deve elencare in modo completo tutti gli elementi di prova disponibili, potendo farvi riferimento nel loro insieme. In nessun caso la decisione può contenere addebiti nuovi in rapporto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente, né elementi di prova nuovi in rapporto a quelli menzionati nelle suddette comunicazioni degli addebiti o a queste ultime allegati. Orbene, nella fattispecie non si sostiene che la decisione contenga nuovi addebiti o si basi su nuovi elementi di prova o che non menzioni elementi di prova fondanti il convincimento della Commissione. Per quanto riguarda, in particolare, il telex dell' 11 marzo 1982, basti sottolineare che il fatto che non sia stato menzionato nella decisione non significa che la Commissione non l' abbia tenuto presente come elemento di prova, essendo rimasti nella decisione gli addebiti a sostegno dei quali esso è stato richiamato durante il procedimento amministrativo.
40 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
3. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni
41 La ricorrente afferma che i membri della Commissione e quelli del comitato consultivo si sarebbero pronunciati senza disporre del verbale definitivo delle audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione, mentre tale verbale conterrebbe elementi importantissimi per la Petrofina. Inoltre, i membri del comitato consultivo avrebbero avuto a disposizione il verbale provvisorio delle audizioni solo e soltanto una settimana prima di formulare il loro parere.
42 La Commissione sostiene che il regolamento n. 99/63 non precisa gli organi ai quali il verbale delle audizioni, provvisorio o definitivo, dev' essere inviato. In ogni caso, i membri della Commissione e quelli del comitato consultivo si sarebbero pronunciati con piena cognizione di causa, cosicché la decisione non sarebbe stata differente in mancanza del preteso vizio procedurale richiamato dalla ricorrente (sentenza della Corte 10 luglio 1980, Distillers Company/Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione). Infatti, malgrado il comitato consultivo disponesse solo del verbale provvisorio, le autorità competenti degli Stati membri avevano avuto la possibilità di assistere alle audizioni (come, nella fattispecie, avrebbe fatto la maggior parte di esse, secondo la Commissione). Inoltre, la Commissione sottolinea che la Petrofina non asserisce che il verbale provvisorio non riportasse le audizioni in modo corretto ed esatto. Per quanto riguarda i membri della Commissione, essi disponevano non solo del verbale provvisorio ma anche delle osservazioni formulate dalle imprese in merito a quest' ultimo.
43 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, Buchler/Commissione, causa 44/69, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).
44 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati pertinenti prima di adottare la decisione.
45 Quanto al verbale provvisorio trasmesso al comitato consultivo, va rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale punto esso non costituisca un resoconto obiettivo ed esatto delle audizioni e quindi non ha provato che esso fosse redatto in modo tale da indurre in errore su un punto essenziale i membri del comitato consultivo.
46 Peraltro, è importante sottolineare che la ricorrente non ha nemmeno fornito spiegazioni sul motivo per cui il termine di una settimana del quale i membri del comitato consultivo hanno potuto disporre per studiare detto verbale provvisorio non sarebbe loro bastato e li avrebbe indotti in errore su un punto essenziale.
47 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
4. Omessa comunicazione della relazione del consigliere auditore
48 La ricorrente sostiene che la relazione del consigliere auditore andava distribuita ai membri della Commissione e a quelli del comitato. Le imprese interessate avrebbero dovuto poterla esaminare e commentare. Secondo la ricorrente, si tratterebbe in questo caso di una condizione indispensabile per l' indipendenza e il ruolo costruttivo del consigliere auditore.
49 Dopo aver ricordato il ruolo e gli incarichi del consigliere auditore, la Commissione ritiene che quest' ultimo contribuisca al processo decisionale interno della Commissione e miri a garantire che quest' ultima sia esaurientemente informata su tutti gli elementi della pratica. La comunicazione alle imprese della sua relazione comprometterebbe la sua indipendenza e la natura costruttiva del suo ruolo. La comunicazione della relazione alla Commissione sarebbe lasciata alla discrezione del membro responsabile per le questioni in materia di concorrenza, il quale, su domanda del consigliere auditore, potrebbe allegare il parere di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione. In conclusione, la Commissione sostiene che la comunicazione della relazione ai membri del comitato consultivo sarebbe inutile.
50 Il Tribunale preliminarmente osserva che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere auditore, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:
"Articolo 2
Compito del consigliere-auditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.
Articolo 5
Il consigliere-auditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.
Articolo 6
Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-auditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.
Articolo 7
Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-auditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".
51 Dai termini stessi del mandato del consigliere auditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al comitato consultivo. Anche se il consigliere auditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere auditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere auditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere auditore.
52 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi del fatto che la relazione del consigliere auditore non sia stata trasmessa al comitato consultivo o ai membri della Commissione.
53 Peraltro, il Tribunale rileva che i diritti della difesa non comportano necessariamente che le imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possano commentare la relazione del consigliere auditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, ICI/Commissione, causa 212/86 R, non pubblicata sulla Raccolta, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
54 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere auditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
55 Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere auditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione).
56 Pertanto la censura dev' essere respinta.
Sull' accertamento dell' infrazione
57 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e misure decisi nell' ambito di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di organizzare un certo numero di riunioni per raggiungere un accordo espresso su punti specifici.
58 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente (I) al periodo compreso tra il 1980 e il marzo 1982 e (II) al periodo compreso tra il marzo 1982 e il novembre 1983, per quanto riguarda (A) il sistema delle riunioni regolari, (B) le iniziative in materia di prezzi, (C) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e (D) la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, esaminando (a) l' atto impugnato e (b) gli argomenti delle parti prima di (c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. La ricostruzione dei fatti
I - Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1980 e il marzo 1982
A - Atto impugnato
59 La decisione (punto 105, terzo capoverso) rileva che la Petrofina (tramite la Montefina) ha fatto il suo ingresso sul mercato nel 1980 e che anche se i suoi rappresentanti hanno incominciato a partecipare regolarmente alle riunioni solo nel marzo 1982 (la posizione della Petrofina sarebbe al riguardo ambigua) la sua partecipazione agli accordi sulle quote risale al 1980.
60 Nella decisione (punto 33) si rileva tuttavia la partecipazione della Petrofina a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo in sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità di polipropilene; prezzi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.
61 La Petrofina non svolgeva attività commerciali al di fuori della Montefina fino al marzo 1982. Quest' ultima avrebbe infatti venduto la produzione dello stabilimento di Feluy, di sua proprietà, per conto di entrambe le società madri, la Montepolimeri e la Fina. D' altra parte, nel periodo considerato, le quote di ciascuna delle due società madri sarebbero state di regola calcolate separatamente: di conseguenza, a partire dal 1980, la Petrofina avrebbe partecipato in via autonoma agli accordi sulle quote. Comunque, anche se così non fosse, la Petrofina dovrebbe assumersi una responsabilità solidale per la partecipazione della Montefina all' intesa fino al marzo 1982 (decisione, punto 102, terzo capoverso; v. anche punto 78, quinto e ottavo capoverso).
62 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi di volume per il 1980, espressi in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.
63 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio/marzo, ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista (decisione, punto 56). Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero comunicato ogni mese, in occasione della riunione, le vendite effettuate. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
B - Argomenti delle parti
64 La ricorrente afferma innanzitutto di aver assistito a talune delle riunioni incriminate solo dal maggio 1982 in poi.
65 Essa poi rileva che la Commissione non adduce nessun elemento per dimostrare la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi, dato che la Commissione, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, è stata costretta a riconoscere che la Petrofina non aveva preso parte alle riunioni del gennaio 1981.
66 La ricorrente infine sostiene di non aver mai partecipato alla fissazione di quote e che la menzione del nome della Petrofina in una serie di tabelle reperite presso l' ICI e la ATO (comunicazione generale degli addebiti, allegati 55-61, in prosieguo: la "com. gen., all."), che riportano per ogni impresa dati riguardanti i suoi volumi di vendita e i "targets" (obiettivi) per il 1980 e il 1981, non possono bastare a dimostrare la sua partecipazione a un' intesa. Ciò tanto più che i dati contenuti nelle tabelle prodotte dalla Commissione sarebbero viziati da errori gravi in relazione ai suoi volumi di vendita e alla sua capacità effettiva, il che dimostrerebbe che non è stata lei a fornire tali dati.
67 Da parte sua, la Commissione ricorda che, nella decisione (punto 105, terzo capoverso), essa ha precisato che per quanto riguarda il periodo precedente il marzo 1982 la posizione della Petrofina in merito alle riunioni era necessariamente ambigua, dato che in tale periodo le sue vendite di polipropilene erano affidate alla Montefina, che fungeva da società di commercializzazione comune alla Petrofina e alla Monte. Essa aggiunge che, per quanto non sia sicuro che la Petrofina sia stata rappresentata separatamente alle riunioni precedenti il marzo 1982, il fatto che il suo caso sia stato generalmente tenuto distinto da quello della Monte nel progetto di ripartizione del mercato pare indicare che essa abbia partecipato all' intesa fin dal 1980.
68 Essa di conseguenza sostiene che la partecipazione della ricorrente all' intesa, per il periodo di cui trattasi, si ricava dalla sua contemporanea partecipazione al sistema di quote.
69 A tal proposito, la Commissione sostiene che la partecipazione della ricorrente al sistema di quote si ricava dal fatto che il suo nome si trovi indicato in diverse tabelle contenenti dati riguardanti l' assegnazione di quote nel 1980 e 1981.
70 Quanto al 1980, si tratta in primo luogo di una tabella datata 26 febbraio 1980, intitolata "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" ((Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt) )), rinvenuta presso la ATO (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980) con "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). La Commissione ha esposto in udienza che la partecipazione della Petrofina all' elaborazione di detta tabella si ricavava da un riferimento ivi fatto a un adeguamento, la cui fonte era la Petrofina ("Based on 1979 + Petrofina adjust"; Basata sul 1979 + modifiche Petrofina). La quota assegnata in tale tabella alla Petrofina corrisponderebbe a quella riportata in una seconda tabella, datata 8 ottobre 1980, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 57), che paragona, per tutti i produttori dell' Europa occidentale, la "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale 1980) e la "quota 1980".
71 Per il 1981 si tratta, da un lato, di una tabella datata 9 ottobre 1980, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 58), che per il 1980 raffronta per tutti i produttori dell' Europa occidentale l' "effective capacity" (capacità effettiva), le "aspirations", le "market shares" (quote di mercato), gli "hence actuals" (dati effettivi) e gli "hence loading" (percentuali di utilizzazione) in rapporto all' "effective capacity", e, per il 1981, l' "effective capacity", le "market share proposal ICI 1981" (proposta per le quote di mercato ICI 1981), le "1981 sales at 1980 loading of 1981 cap." (vendite 1981 in base alla percentuale di utilizzazione delle capacità 1980), i "tonnages of 1980 share" (quote in termini di volume 1980) e i "Pro-rated to 1981 Market" (dati calcolati in percentuale rispetto al mercato 1981). In merito a questa tabella, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) l' ICI rileva che:
"the document was prepared within ICI as an internal working document in order to make an estimate of the volume 'aspirations' of the West European polypropylene producers for 1981, and to compare such 'aspirations' with previous 'Target Tonnages' and 'actual' sales achievements thus enabling ICI to take part in discussions on 'Target Tonnages' for 1981.
The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves. However, figures for Amoco/Hercules, and certain other producers eg the reference to 'Spanish' , would have been estimated from industry figures generally available from Fides.
The hand written figures in the 1980 'actual' column: detailed precisely actual sales for the year 1980 (in contrast to the rounded figures given in the typed column); clarified the Amoco/Hercules figures; and corrected a mistaken figure for Petrofina".
((Il documento fu elaborato presso l' ICI come documento interno di lavoro per compiere una valutazione delle 'aspirazioni' in termini di volumi di vendita dei produttori di polipropilene dell' Europa occidentale per il 1981, e per raffrontare dette 'aspirazioni' con i precedenti risultati in termini di 'obiettivi in materia di volumi' e vendite 'effettive' realizzate, per consentire in tal modo all' ICI di partecipare alle discussioni sugli 'obiettivi in materia di volumi' per il 1981.
A fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori. Comunque, i dati indicati per Amoco/Hercules e per taluni altri produttori - per esempio, alla voce 'spagnoli' - sarebbero il frutto di valutazioni compiute sulla base di dati riguardanti il settore, a disposizione del pubblico grazie al sistema Fides.
I dati manoscritti sulla colonna 1980 'effettivi' : illustravano accuratamente nei particolari le vendite effettive per il 1980 (all' opposto dei dati arrotondati forniti nella colonna dattiloscritta); chiarivano i dati di Amoco/Hercules; e correggevano un dato sbagliato riguardante Petrofina)).
Dall' altro lato, si tratta di una tabella reperita presso l' ICI (com. gen., all. 59) che raffronta, per tutti i produttori, le loro vendite espresse in tonnellate e in quote di mercato, sotto le seguenti rubriche: "1979 actual", "1980 target", "(1980) actual" e "1981 aspirations". La Commissione nota che gli obiettivi in materia di vendita riguardanti la Petrofina, che compaiono nelle due tabelle, concordano.
72 La Commissione rileva che, anche se i dati in materia di vendite che compaiono nelle suddette tabelle dovessero rivelarsi erronei, come asserito dalla ricorrente, resterebbe comunque il fatto che la Petrofina non contesta i dati in materia di obiettivi richiamati nelle varie tabelle, che si confermerebbero a vicenda. Peraltro, la Commissione sottolinea che, anche supponendo che i dati riguardanti la Petrofina, che compaiono nelle tabelle contenute negli allegati 58, 61 e 65-67 della comunicazione generale degli addebiti, non corrispondano ai risultati da essa realmente conseguiti, ciò non significa assolutamente che non ci siano state concertazioni. La concertazione discenderebbe dall' esistenza stessa delle tabelle di cui trattasi e non dalla questione se gli obiettivi che esse contengono siano stati o meno realmente conseguiti sul mercato. Pertanto, un' eventuale assenza di concordanza tra tali dati e i risultati realmente registrati dalla Petrofina sul mercato non toglierebbe assolutamente alle tabelle, in cui tali dati compaiono, il loro valore probatorio. Peraltro, i dati contestati riguarderebbero solo alcuni elementi contenuti nelle tabelle di cui trattasi. Conseguentemente, essi non potrebbero privare di credibilità il complesso delle tabelle in cui compaiono.
C - Giudizio del Tribunale
73 Il Tribunale constata che la Commissione, in risposta a un quesito scritto postole dal Tribunale e durante l' udienza, ha riconosciuto, come aveva già fatto al punto 78, ottavo capoverso, della decisione, di non disporre di nessuna prova circa la partecipazione della Petrofina alle riunioni regolari di produttori di polipropilene prima del marzo 1982 e che la menzione della presenza della Petrofina a due riunioni nel gennaio 1981, al punto 33, terzo capoverso, della decisione, era frutto di un errore materiale.
74 Stando così le cose, occorre concludere che la partecipazione della ricorrente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra il 1980 e il marzo 1982, negata da quest' ultima nella sua replica così come in udienza, non è stata sufficientemente dimostrata e che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni contiene davvero un errore sul punto, così come ha illustrato la ricorrente senza nessuna contestazione da parte della Commissione.
75 Bisogna inoltre ritenere che, dato l' assommarsi, durante il periodo di cui trattasi, della mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene e dell' assenza di indicazioni sul suo comportamento in materia di prezzi, non sia stato nemmeno dimostrato sufficientemente che la ricorrente abbia partecipato, insieme ad altri produttori di polipropilene, alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi tra il 1980 e il marzo 1982. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0002.1
76 Occorre pertanto esaminare se, come asserito dalla Commissione, la partecipazione della ricorrente all' infrazione tra il 1980 e il marzo 1982 possa nondimeno essere dimostrata basandosi sulla menzione del suo nome nelle tabelle contenenti obiettivi in materia di volumi di vendita per detto periodo.
77 E' importante sottolineare che dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 57-61 e 65-67) si ricava che dati di natura commerciale sono stati scambiati tra i produttori e sono stati oggetto di dibattito durante le riunioni, al fine di definire obiettivi in materia di volumi di vendita. La terminologia impiegata in questi documenti ((ad esempio "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi è stato un concorso di volontà tra produttori.
78 Tuttavia, in mancanza di qualsiasi prova della partecipazione della Petrofina alle riunioni regolari di produttori di polipropilene durante il periodo di cui trattasi, il Tribunale constata che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente ha partecipato all' elaborazione delle tabelle riguardanti gli obiettivi in materia di volumi di vendita e, pertanto, alla fissazione di detti obiettivi. Infatti, la menzione del nome della ricorrente o della Montefina in tali tabelle dev' essere considerata un indizio insufficiente in quanto, da un lato, in quel periodo, l' intera produzione di polipropilene della Petrofina era posta in commercio dalla Montefina, società controllata sia dalla ricorrente sia dalla Monte, e, dall' altro, i dati riguardanti la capacità produttiva e le vendite della Montefina nonché le aspirazioni della Petrofina erano per forza di cose conosciuti da chi era suo socio nella società controllata in comune e dovettero essere illustrati da quest' ultimo in occasione delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, al fine di partecipare fattivamente alla fissazione degli obiettivi in materia di volumi di vendita. A tale riguardo, il Tribunale osserva che, sulla tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), accanto al nome della Montefina, come "1980 Quota", compare la menzione: "20 to Petrofina - balance included in Montedison" (20 a Petrofina, il resto a Montedison). Occorre ritenere che quest' ultima impresa, conoscendo i termini dell' accordo in base al quale erano ripartiti i volumi di vendita tra essa stessa e la ricorrente nell' ambito della società da loro controllata in comune, ne abbia semplicemente ricavato le conseguenze a livello della quota spettante alla ricorrente, estrapolandola dalla quota di sua pertinenza compresa nella produzione totale della Montefina al termine delle discussioni cui partecipava la Monte.
79 Il Tribunale peraltro constata che la decisione non ha sufficientemente preso in considerazione - né, di conseguenza, dimostrato - la partecipazione dell' impresa Montefina, in quanto ente autonomo, alle riunioni regolari di produttori di polipropilene o alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi o di volumi di vendita. Ne consegue che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato "la partecipazione di Montefina al cartello, fino al marzo 1982" (decisione, punto 102, terzo capoverso, ultima frase) e che la ricorrente non può essere considerata "solidalmente responsabile" di tale partecipazione. Ciò a maggior ragione in quanto la Commissione ha dichiarato, in udienza, che scopo del punto 102, terzo capoverso, ultima frase, della decisione era di rendere la ricorrente solidalmente responsabile non di eventuali comportamenti anticoncorrenziali di chi era suo socio nella Montefina, società controllata in comune, comportamenti di cui essa si sarebbe avvantaggiata tramite quest' ultima, ma proprio di comportamenti della stessa Montefina, che avrebbero costituito una partecipazione all' infrazione tenuta in considerazione dalla decisione nei confronti della ricorrente.
80 Da tutto ciò discende che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente o dell' impresa Montefina al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene finalizzate, in particolare, alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, né alla fissazione, insieme ad altri produttori di polipropilene, di obiettivi in materia di prezzi o di volumi di vendita, per quanto riguarda il periodo compreso tra l' inizio del 1980 e il marzo 1982.
II - Per quanto riguarda il periodo compreso tra il marzo 1982 e il novembre 1983
A - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
81 La decisione (punti 18 e 105, terzo e quarto capoverso) addebita alla Petrofina di aver partecipato al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, assistendo regolarmente a dette riunioni tra il marzo 1982 e il settembre 1983. La prima riunione accertata per il periodo di cui trattasi sarebbe quella del 10 marzo 1982 (punto 58, secondo capoverso).
82 Secondo la decisione (punto 21), le dette riunioni regolari avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
83 La ricorrente contesta la sua partecipazione a una riunione di produttori il 10 marzo 1982 e ritiene che la sua assenza a detta riunione si ricavi dal resoconto riguardante la stessa, reperito presso l' Hercules (com. gen., all. 23). Infatti, quest' ultimo conterrebbe un errore grave in merito alla capacità produttiva della Petrofina (50 migliaia di tonnellate (kt)/anno, al posto di 30). Inoltre, essa nega di aver partecipato ad altre due riunioni, il 20 agosto e il 2 novembre 1982.
84 Essa inoltre sottolinea che, quando ha assistito alle riunioni, la sua partecipazione è stata passiva e che il suo unico scopo era quello di raccogliere informazioni per farsi spazio nel mercato. Ciò sarebbe corroborato dal suo comportamento concorrenziale sul mercato, che sarebbe testimoniato da numerosi documenti, nei quali i suoi concorrenti definiscono aggressivo o perturbatore il suo comportamento, in materia sia di prezzi sia di volumi di vendita. Tali affermazioni sarebbero anche corroborate da una relazione su una revisione contabile compiuta dallo studio Coopers & Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers & Lybrand") nonché da uno studio econometrico riguardante il mercato tedesco, realizzato dal prof. Albach, dell' università di Bonn.
85 La Commissione dal canto suo sostiene che la Petrofina ha partecipato regolarmente alle riunioni e che essa stessa ha ammesso, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (allegato I alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Petrofina, in prosieguo: la "com. spec., all."), che dal marzo 1982 in poi alcuni membri del personale della Chemical Sales Division della società avevano assistito alle riunioni. La Commissione ritiene che la prima riunione cui ha partecipato la Petrofina sia quella del 10 marzo 1982 (com. gen., all. 23).
c) Giudizio del Tribunale
86 Il Tribunale constata che la risposta della Petrofina alla richiesta di informazioni indica che, "dal marzo 1982 in poi, alcuni membri del personale della Chemical Sales Division della nostra società hanno assistito alle riunioni di cui Lei parla nella Sua lettera" (com. spec., all. 1) e contiene un elenco di 25 riunioni, dal 18 maggio 1982 al 30 settembre 1983, sulle 29 che si asserisce si siano svolte, per le quali la ricorrente ha riconosciuto la presenza di suoi rappresentanti.
87 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente a una riunione del 10 marzo 1982, occorre sottolineare, da un lato, che, benché quest' ultima non compaia nell' elenco delle riunioni per le quali la ricorrente ha riconosciuto la presenza di suoi rappresentanti, essa si situa in un periodo in cui la ricorrente ha ammesso la sua partecipazione alle riunioni ("dal marzo 1982 in poi") e, dall' altro, che la ricorrente non nega di aver preso parte a un' altra riunione, quella del 13 maggio 1982 - che non compare nemmeno nell' elenco della Petrofina - mentre nel punto 37, secondo capoverso, della decisione la Commissione sostiene che la Petrofina vi aveva partecipato.
88 L' errore riguardante la capacità produttiva della Petrofina, contenuto nel resoconto della riunione del 10 marzo 1982 (com. gen., all. 23), non è tale da porre in questione le conclusioni della Commissione, poiché lo stesso errore compare in numerosi altri documenti riguardanti periodi in cui la Petrofina ha ammesso di aver partecipato alle riunioni. A tal proposito, si può ben scorgere nell' istruzione in materia di prezzi impartita dalla ricorrente l' 11 marzo 1982, in quanto coincidente con il prezzo obiettivo definito durante tale riunione, un indizio supplementare della presenza della Petrofina a quest' ultima.
89 Occorre pertanto ritenere che la ricorrente abbia partecipato regolarmente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra il marzo 1982 e la fine del settembre 1983, anche se essa nega di aver partecipato alle riunioni del 20 agosto e del 2 novembre 1982.
90 Giustamente poi la Commissione ha ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), confermati dai resoconti di varie riunioni, che queste ultime avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si legge infatti che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ...", e che "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ((I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...); Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni)).
91 Per di più, ancora una volta giustamente la Commissione ha dedotto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni - in cui si legge: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis ... By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge" ((Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente (...). Verso la fine 1978/inizio 1979 fu deciso che le riunioni ad hoc di dirigenti fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, più competenti in materia di marketing)) - nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
92 E' importante peraltro rilevare che il carattere passivo della partecipazione della Petrofina alle riunioni è smentito dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, che riconosce di aver perfino fornito alcune informazioni sui volumi delle sue vendite mensili, espressi in tonnellate, e dai resoconti di talune riunioni, come quella del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), durante la quale la Petrofina ha illustrato i suoi rapporti interni con la Monte nell' ambito della Montefina, società controllata da entrambe, nonché dal resoconto di una conversazione telefonica tra l' ICI e l' Hercules, datato 8 dicembre 1982 e redatto da un dipendente dell' ICI (com. gen., all. 77), in cui si riferiva una proposta della Petrofina in merito alle quote per il primo trimestre 1983.
93 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra il marzo 1982 e il settembre 1983, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che esse si inserivano in un sistema e che la partecipazione della ricorrente alle dette riunioni non era puramente passiva.
B - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
94 Secondo la decisione (punto 28), sarebbe stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi.
95 Secondo la decisione (punti 37-39), la Petrofina avrebbe partecipato all' iniziativa in materia di prezzi per il periodo giugno/luglio 1982, che si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Petrofina e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella particolareggiata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, nelle diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia).
96 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, corrispondevano ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39). La decisione tuttavia riconosce che non si dispone di istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla ricorrente. Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
97 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre/novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto era stata presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa era stata progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
98 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
99 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982 vennero esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, espressero il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre/dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
100 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
101 La riunione del dicembre 1982 sfociò, secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso) in un accordo diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre/dicembre.
102 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente ha infine partecipato all' iniziativa in materia di prezzi del luglio/novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983 i produttori presenti, fra cui la Petrofina, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa in una rivista specializzata, l' European Chemical News (in prosieguo: l' "ECN").
103 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che le dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni in cui si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
104 Si rileva inoltre nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
105 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
106 Nella decisione (punto 51, secondo e terzo capoverso) si rileva infine che la ATO e la Petrofina furono presenti a tutte le riunioni di cui trattasi, ma che esse sostengono che, se anche vi furono istruzioni in materia di prezzi per il periodo cui si riferiva l' iniziativa in materia di prezzi del luglio/novembre 1983, si trattava di istruzioni orali. Tuttavia, una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" (Promemoria per i prezzi dei quantitativi)), che indicava per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
107 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
108 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva infine che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 DM a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
109 La ricorrente sostiene che a causa del carattere passivo della sua presenza alle riunioni, la Commissione non può dedurre da ciò una partecipazione ad accordi in materia di prezzi.
110 La ricorrente inoltre sostiene di non aver mai fissato i suoi prezzi in funzione dei prezzi obiettivo e che gli elementi addotti come prove dalla Commissione non permettono di dimostrare il contrario.
111 Essa afferma, in primo luogo, di non essere stata presente alla riunione del 10 marzo 1982, durante la quale la Commissione asserisce che sarebbe stato fissato un prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg per il 1 aprile e che, pertanto, il telex da essa spedito ai suoi uffici vendite l' 11 marzo 1982 (com. spec., all. 2) non aveva alcun rapporto con detta riunione.
112 La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la Commissione ha frainteso il resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30) e che il suo comportamento sul mercato successivo a detta riunione dimostra che la sua presenza alle riunioni era priva di effetti.
113 In terzo luogo, essa afferma che il telex da lei inviato il 20 luglio 1983 ai suoi uffici vendite (com. spec., all. 5) non aveva alcun rapporto con il prezzo obiettivo menzionato durante la riunione del 20 maggio 1983 (com. gen., all. 39), poiché il contenuto di detto telex sarebbe frutto di un guasto tecnico.
114 La ricorrente afferma inoltre che la Commissione non è stata in grado di produrre istruzioni della Petrofina in materia di prezzi concordanti con i prezzi obiettivo per provare la benché minima attuazione di questi ultimi. Essa aggiunge che numerosi documenti dimostrano che essa, per tutta la durata della sua presenza sul mercato del polipropilene, è stata ritenuta un "persistent troublemaker" (costante fattore di disturbo) e che i grafici da essa prodotti dimostrano che essa non ha allineato i suoi prezzi effettivi sui prezzi obiettivo nel 97% dei casi e che lo scostamento verso il basso in rapporto ai prezzi obiettivo raggiunge il 30%. A tal riguardo, essa fa riferimento alla relazione Coopers & Lybrand.
115 La ricorrente infine ritiene che ci sia contraddizione tra le risultanze in base alle quali essa ha partecipato alla fissazione di prezzi obiettivo da parte dei produttori di polipropilene e l' estromissione dal procedimento delle imprese Amoco e BP, operata dalla decisione, nella quale malgrado ciò si reputa che dette imprese risulterebbero aver allineato in alcuni casi i loro prezzi sugli obiettivi decisi durante le riunioni (punto 78, ultimo capoverso).
116 Essa peraltro contesta il fatto che sia stato preso in considerazione il periodo compreso tra ottobre e novembre 1983 e afferma che le riunioni sono state soppresse a partire da metà ottobre, e non oltre, e che gli aumenti di fine anno sono totalmente indipendenti dalle riunioni di produttori svoltesi precedentemente, come avrebbe dimostrato lo studio del prof. Albach.
117 La Commissione da parte sua afferma che la decisione si fonda su numerosi elementi di prova per dimostrare la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi del 1982 e 1983. Essa rileva che in linea generale la partecipazione della Petrofina ad accordi in materia di prezzi è dimostrata dalla sua partecipazione a riunioni i cui resoconti evidenziano che esse hanno avuto per scopo la fissazione di prezzi obiettivo.
118 Essa sostiene in primo luogo che il resoconto della riunione del 10 marzo 1982 (com. gen., all. 23), cui avrebbe partecipato la Petrofina, dimostra che è stato raggiunto un accordo su un prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg per il 1 aprile 1982. Tale accordo sarebbe stato attuato dalla Petrofina il giorno successivo, mediante un telex inviato ai suoi uffici vendite in Germania, con l' ordine di applicare tale prezzo a partire dal 1 aprile 1982. Essa sostiene che il margine di contrattazione lasciato ai venditori nei confronti dei clienti non smentisce l' attuazione dell' accordo in quanto i "prezzi obiettivo" dovevano semplicemente servire da base uniforme alle contrattazioni con i clienti.
119 La Commissione, in secondo luogo, dichiara che il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) dimostra la partecipazione della Petrofina alla fissazione di un prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg per il 1 giugno 1982.
120 In terzo luogo, essa sostiene che il resoconto della riunione del 21 settembre 1982 dimostra che la Petrofina ha partecipato a un accordo provvisorio a sostegno dei prezzi obiettivo. Infatti la Petrofina avrebbe segnalato durante tale riunione che essa aveva consentito solo due eccezioni ai prezzi obiettivo, giustificando ciò con il fatto che i prezzi corrispondevano a prezzi più bassi, confermati in sede di riunione.
121 La Commissione infine rileva che il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 dimostra l' adesione della Petrofina a un accordo su un prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg per il 1 luglio 1983 poiché, in occasione di detta riunione, "those present reaffirmed complete commitment to the 1.85 move to be achieved by 1st July" (i presenti riaffermarono il loro totale impegno per il livello 1,85 da raggiungere il 1 luglio).
122 La Commissione aggiunge che il 20 luglio 1983 la Petrofina ha impartito un' istruzione in materia di prezzi corrispondente al prezzo obiettivo fissato durante la suddetta riunione e che tale istruzione dimostra la sua partecipazione all' attuazione di prezzi obiettivo.
123 Peraltro, in risposta alla relazione Coopers & Lybrand, essa fa osservare di non aver mai sostenuto che i produttori avrebbero fissato tutti un prezzo di cartello uniforme e che quindi l' argomento della ricorrente, ricavato dalla divergenza tra i prezzi obiettivo e i prezzi da essa realmente praticati, è irrilevante.
124 In sede di controreplica, la Commissione afferma inoltre che le interpretazioni suggerite dalla Petrofina per i vari summenzionati documenti potrebbero anche sembrare di per sé verosimili, ma che esse sono irrilevanti quando si tiene conto del contesto reale in cui si situano tali documenti, cioè l' accordo complessivo sui prezzi e sulle quote, quale descritto nella decisione.
125 La Commissione respinge poi l' argomento che la ricorrente deduce dalla differenza tra il trattamento riservatole e quello usato alle imprese Amoco e BP, illustrando che, poiché queste ultime non avevano partecipato alle riunioni regolari di produttori di polipropilene, per quanto le riguarda mancherebbe il "centro di gravità" della prova della loro partecipazione all' asserita intesa in materia di prezzi.
126 Essa infine sostiene che, benché le riunioni siano state soppresse dopo il settembre 1983, l' intesa ha continuato a produrre i suoi effetti durante i mesi di ottobre e novembre 1983, che dovevano quindi essere tenuti in considerazione.
c) Giudizio del Tribunale
127 Il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene emerga che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) in 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
128 Poiché è adeguatamente provato che a partire dal marzo 1982 essa ha partecipato regolarmente alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, programmate e controllate in quella sede senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
129 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha fatto riferimento a due argomenti tendenti a dimostrare che lei non avrebbe aderito alle iniziative concordate in materia di prezzi. Essa ha in primo luogo sostenuto che la sua partecipazione alle riunioni era puramente passiva e, in secondo luogo, che essa non ha minimamente tenuto presenti i risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi.
130 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato indizio atto a corroborare l' assunto dell' estraneità della ricorrente alle iniziative concordate in materia di prezzi. Infatti, il Tribunale ricorda che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la partecipazione della ricorrente alle riunioni non è stata puramente passiva, di modo che il primo argomento sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro nei fatti. Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre innanzitutto osservare che, quand' anche poggiasse su fatti, non sarebbe in grado di costituire una prova contro la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma tenderebbe al massimo a dimostrare che la ricorrente non ha attuato quanto deciso in dette riunioni. Peraltro, nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti obiettivi in materia di prezzi.
131 A questo stesso proposito occorre rilevare che la Commissione non contesta le analisi compiute dalla Petrofina, né le conclusioni della relazione Coopers & Lybrand, che tendono a dimostrare che esistevano notevoli divergenze tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi obiettivo, e che essa non contesta neanche il fatto che, da una serie di documenti prodotti dalla ricorrente, risulti che quest' ultima, per tutta la durata della sua presenza nel mercato del polipropilene, è stata considerata una "persistent trouble maker" (costante fattore di disturbo). Tuttavia, è importante far rilevare che le analisi cui gli stessi produttori si sono dedicati in occasione delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982 in merito agli effetti delle loro iniziative in materia di prezzi sui prezzi praticati sul mercato sembrano indicare che essi considerassero i loro risultati nel complesso positivi (com. gen., all. 30-33).
132 Ad ogni modo, il Tribunale constata che l' attuazione da parte della ricorrente del risultato delle riunioni è stata più concreta di quanto essa sostenga, anche se la Commissione ha potuto produrre un' unica istruzione scritta in materia di prezzi, proveniente dalla Petrofina, vale a dire un telex dell' 11 marzo 1982, concordante con i prezzi obiettivo convenuti. L' altra istruzione scritta prodotta dalla Commissione, il telex del 20 luglio 1983, non può essere tenuta in considerazione poiché si può effettivamente spiegare con il verificarsi di un guasto tecnico in un impianto della Petrofina, che avrebbe comportato una diminuzione momentanea della produzione, di cui la ricorrente avrebbe tentato di attenuare gli effetti aumentando i suoi prezzi allo scopo di far diminuire temporaneamente la domanda.
133 Per quanto riguarda il primo telex, è importante rilevare che esso è stato inviato il giorno successivo alla riunione durante la quale era stato definito un prezzo obiettivo per aprile e alla quale la Petrofina, ad onta dei suoi dinieghi, aveva partecipato, e che corrisponde perfettamente a tale obiettivo. Anche se il suo contenuto evidenzia che la Petrofina lasciava ai suoi uffici vendite un esiguo margine per le contrattazioni, ciò basta a dimostrare che la ricorrente si serviva dei prezzi obiettivo definiti durante le riunioni come base per contrattare i prezzi con i suoi clienti.
134 Poiché la ricorrente ha illustrato che le istruzioni in materia di prezzi inviate ai suoi uffici vendite erano impartite oralmente e poiché non ha offerto indizi tali da accreditare l' idea che le sue istruzioni orali non corrispondessero ai risultati delle riunioni, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia giustamente dedotto dal fatto che quest' unica istruzione in materia di prezzi impartita per iscritto dalla ricorrente corrispondeva al prezzo obiettivo fissato in occasione di una precedente riunione, cui la ricorrente aveva partecipato, il fatto che le istruzioni in materia di prezzi impartite oralmente dalla ricorrente dovessero parimenti corrispondere, nel complesso, ai prezzi obiettivo fissati durante le riunioni cui essa aveva partecipato.
135 Occorre rilevare inoltre che i casi della ricorrente e delle imprese Amoco e BP non sono comparabili, in quanto, a differenza della ricorrente, queste ultime imprese non hanno partecipato tra il marzo 1982 e la fine di settembre 1983 alle riunioni regolari di produttori di polipropilene, per cui esse non hanno potuto prender parte alle iniziative in materia di prezzi ivi decise, organizzate e controllate. Ne consegue che la ricorrente non può valersi del trattamento riservato a dette imprese nella decisione per concludere che la sua partecipazione a queste iniziative non sarebbe sufficientemente dimostrata.
136 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..." (I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
137 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione abbia fornito la prova è quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Solvay e Saga) tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983 abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. 1), destinate a entrare in vigore il 1 novembre successivo e che, quindi, la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.
138 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nei punti 37-51 della decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che i loro effetti si sono prodotti sino al novembre 1983.
C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
139 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
140 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, Italia, Germania e Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente era tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema fallì dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostra come allora si siano svolte discussioni particolareggiate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
141 La decisione (punto 20) contesta alla Petrofina anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.
b) Argomenti delle parti
142 La ricorrente sostiene che, poiché il suo ruolo è rimasto passivo, essa non ha mai attuato il sistema di "leadership contabile", né ha mai avuto intenzione di farlo. E' per questo che essa procede alla confutazione dei vari elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno delle sue accuse.
143 In primo luogo, a proposito del resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), in cui, secondo la Commissione, comparirebbe il suo nome quale "leader contabile", la ricorrente rileva che la relazione Coopers & Lybrand prova che essa ha sempre effettuato forniture alla Ostend Stores a prezzi concorrenziali; che nel settembre 1982 Fibrilo non era più suo cliente e che Waltex non è mai comparso sulla lista dei suoi clienti. Tali affermazioni sarebbero corroborate da una nota interna dell' ICI della fine dicembre 1982 (com. gen., all. 35), in cui può leggersi: "despite the appointment of A/C leaders, there does not appear to have been any improvement in December over November" (malgrado la designazione di "leader contabili", non sembra che in dicembre ci siano stati miglioramenti in rapporto a novembre).
144 In secondo luogo, essa sostiene che il resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30), secondo cui sarebbero state scambiate tra produttori informazioni relative ai prezzi e ai quantitativi delle loro consegne per ottobre, non è credibile nei suoi confronti, essendo inesatte le informazioni che la riguardano dato che le sue vendite in Germania erano effettuate a prezzi largamente inferiori a quelli indicati.
145 In terzo luogo, a proposito del resoconto di una riunione svoltasi nella primavera del 1983 (com. gen., all. 37), secondo il quale la Petrofina non avrebbe eseguito forniture a taluni clienti, essa sostiene di non aver effettuato dette forniture per ragioni estranee all' applicazione di un sistema di "leadership contabile". Per quanto riguarda la Steen, la Petrofina sarebbe stata eliminata dalla concorrenza, come evidenzierebbe la relazione Coopers & Lybrand; per quanto riguarda l' Adolff, la Petrofina avrebbe dovuto interrompere i rapporti a causa della qualità di una precedente fornitura; per quanto riguarda l' Ostend Stores, la Petrofina avrebbe eseguito in marzo una fornitura di un quantitativo tale che questo cliente non avrebbe più avuto bisogno di forniture prima di giugno; per quanto riguarda la Boussac, la nota stessa indicherebbe che quest' ultima non ha ricevuto forniture per ragioni di credito.
146 La ricorrente infine riconosce che per quanto riguarda alcuni clienti a favore dei quali essa aveva eseguito forniture, in occasione delle riunioni essa ha indicato i quantitativi e i prezzi concernenti tali forniture, ma talvolta in modo sbagliato, come evidenzierebbe il raffronto con la relazione Coopers & Lybrand.
147 Essa ripete anche che il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), secondo il quale "Petrofina have reduced sales following new agreement with MP" (la Petrofina ha ridotto le sue vendite conformandosi al nuovo accordo con MP), non ha l' importanza ad esso attribuita dalla Commissione in quanto il "new agreement" di cui si fa cenno in tal sede non costituiva un accordo in materia di quote ma soltanto un accordo su uno scambio di capacità con la Monte all' interno della Montefina, società controllata da loro in comune, e che pertanto essa non ha limitato temporaneamente la sua produzione per facilitare l' applicazione di prezzi obiettivo.
148 La Commissione da parte sua richiama i vari elementi di prova sui quali essa si fonda per affermare che la Petrofina ha partecipato a diverse misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi.
149 Essa così illustra che il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) dimostra la partecipazione della Petrofina al sistema di "leadership contabile", in quanto il suo nome vi compare in qualità di "leader contabile" di tre suoi clienti e che l' affermazione contenuta nella decisione (punto 27, terzo capoverso), secondo cui tutti i produttori sono stati designati "leader contabile" di clienti, è fondata segnatamente sul resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Secondo la Commissione, il resoconto di una riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 3) e quello della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38) dimostrano la partecipazione della Petrofina al sistema di "leadership contabile", in quanto essi rivelano che la Petrofina in occasione delle riunioni discuteva in merito alla situazione specifica dei suoi clienti e delle sue forniture.
150 Secondo la Commissione, il resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30) dimostra la partecipazione della Petrofina a uno scambio di informazioni tra produttori, stabilito il mese precedente, vertente sulle loro consegne per ottobre e sui prezzi ai quali essi avevano accettato le ordinazioni.
151 Essa infine ritiene che il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) dimostri la partecipazione della ricorrente a una misura consistente nel rifiutare di concludere vendite al di sotto di 1,85 DM/kg in Germania e in Francia, allo scopo di sostenere l' iniziativa in materia di prezzi e che, anche se la spiegazione addotta dalla Petrofina dovesse rivelarsi esatta, il mero fatto che durante una riunione di produttori la Petrofina abbia cominciato a spiegare quali fossero i suoi rapporti interni con la Monte nella Montefina, società controllata in comune da entrambi, e che influenza ciò avesse sul suo comportamento sul mercato dimostrerebbe chiaramente che il suo ruolo nelle riunioni non era unicamente passivo e che essa scambiava con i suoi concorrenti informazioni riguardanti i suoi clienti.
c) Giudizio del Tribunale
152 Per quanto riguarda le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, occorre rilevare che l' argomentazione della ricorrente mira non a dimostrare che misure del genere non siano state convenute, bensì a dimostrare che essa non si è minimamente impegnata a tal riguardo né ha minimamente partecipato alla loro attuazione.
153 A tal riguardo, il Tribunale, in base ai resoconti di riunioni il cui contenuto è stato oggetto di dibattito tra le parti (com. gen., all. 29, 30, 33, 37 e 38), constata che la Petrofina ha scambiato informazioni riguardanti i suoi clienti, i prezzi da essa praticati, raffrontati con gli obiettivi stabiliti, e che essa è stata designata "leader contabile" di numerosi suoi clienti. Inoltre, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. spec., all. 1) la ricorrente ha ammesso di aver partecipato a riunioni locali.
154 Per quanto riguarda la questione se essa abbia deciso di limitare le sue vendite, occorre osservare che il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), sebbene non abbia forse l' importanza ad esso attribuita dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte (riduzione delle vendite in applicazione di un nuovo accordo), dimostra quanto meno che durante detta riunione la Petrofina ha tentato di accreditare l' idea che essa riduceva le sue vendite a causa di un accordo in materia di scambio di capacità con la Monte nell' ambito della Montefina ("Have reduced sales comparing with 1981 following new agreement with M.P."; ha ridotto le sue vendite in rapporto al 1981 adeguandosi al nuovo accordo con MP) e che rifiutava di concludere contratti in Germania e in Francia al di sotto di 1,85 DM/kg ("Refused business in Germany + France below DM 1,85"; rifiutava di concludere contratti in Germania + Francia al di sotto di 1,85 DM). Inoltre, tale resoconto riporta l' annuncio, fatto dalla ricorrente, che essa avrebbe chiuso il suo impianto di produzione per 20 giorni in agosto ("Plant will be shut down for 20 days in August"; La fabbrica resterà chiusa per 20 giorni in agosto).
155 Alla luce di questi vari elementi, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha di fatto corroborato la sua affermazione secondo cui essa, a differenza di altri produttori di polipropilene, non avrebbe aderito a misure destinate ad agevolare l' attuazione di iniziative in materia di prezzi a partire dal marzo 1982. La sua argomentazione mira al massimo a dimostrare che l' attuazione da parte sua di alcune di queste misure è stata incompleta, in particolare per quanto riguarda la "leadership contabile", ma simile circostanza, ammesso che fosse dimostrata, non potrebbe smentire il fatto che la ricorrente, come partecipante attiva alle riunioni durante le quali sono state stabilite le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, abbia aderito a dette misure, insieme ad altri produttori di polipropilene.
156 Occorre del resto sottolineare che il punto 27 della decisione, letto alla luce del punto 26, secondo capoverso, dev' essere interpretato nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene -, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
157 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che a partire dal marzo 1982 la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
D - Obiettivi in termini di quantitativi e di quote
a) Atto impugnato
158 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori (decisione, punto 58) presentarono proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un certo equilibrio e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.
159 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI chiese a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte particolareggiate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0002.2
160 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell conferma la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Il detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre del 1983 poiché, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendita nazionali del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
b) Argomenti delle parti
161 La ricorrente contesta il fatto che la Commissione abbia addotto la prova della sua partecipazione a un regime di quote. Secondo essa, ciò che la Commissione definisce una sua partecipazione a un sistema di ripartizione del mercato consisterebbe in realtà nell' assegnazione di quote di vendita alla Petrofina, compiuta da altri produttori indipendentemente dalla sua volontà. La Petrofina non avrebbe mai accettato tali quote né le avrebbe mai rispettate. Per la Petrofina, ultima arrivata sul mercato, era necessario assicurarsi e accrescere una clientela, obiettivo incompatibile con qualunque limitazione della produzione.
162 Essa sostiene che la sua partecipazione a un tale regime è smentita dallo spettacolare progresso da essa realizzato in termini di quote di mercato successivamente al suo arrivo sullo stesso e che le tabelle utilizzate dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione a un regime del genere sono prive di valore probatorio, in quanto sarebbero viziate da errori gravi in merito alle sue cifre di vendita.
163 A tal riguardo la ricorrente afferma che il resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31) non permette di dimostrare la sua partecipazione al sistema di quote, in quanto le vendite della Petrofina avrebbero superato di oltre il 12,5% la cifra indicata in questo documento. La ricorrente contesta anche che il resoconto della riunione del 2 novembre 1982 (com. gen., all. 32) consenta di dimostrare la sua partecipazione al sistema di quote, in quanto essa non avrebbe partecipato a tale riunione. Infine, il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982, in particolare il suo allegato intitolato "1983 - Quarter 1 Proposal" (1983 - proposta per il primo trimestre; com. gen., all. 33), sarebbe eccessivamente impreciso per quanto concerne la Petrofina e avrebbe costituito una mera proposta che non ha ricevuto l' assenso della Petrofina, poiché quest' ultima non compare tra le imprese che hanno giudicato "accettabile" tale proposta.
164 Per quanto riguarda il 1983, la ricorrente afferma di essersi volontariamente astenuta dal partecipare alle trattative svoltesi verosimilmente tra alcuni produttori allo scopo di giungere a una ripartizione del mercato per tale anno, sottolineando così in modo chiaro e inequivoco il suo disaccordo nei confronti di tali progetti. Sarebbe questo il motivo per cui non si troverebbe nella documentazione nessuna proposta proveniente dalla Petrofina, il che spiegherebbe come mai la tabella di sintesi delle proposte dei produttori (com. gen., all. 85, pag. 2) abbia un vuoto nella colonna riservata alla Petrofina. La tabella precedente (com. gen., all. 85, pag. 1) non proverrebbe dalla Petrofina e sembrerebbe nient' altro che un mero rimaneggiamento della tabella seguente.
165 Secondo la ricorrente, la Commissione commetterebbe lo stesso errore di imputazione nei confronti della Petrofina citando un altro documento, intitolato "Polypropylene Framework" (Schema per il polipropilene; com. gen., all. 87), che sarebbe opera di un terzo e non della Petrofina. Inoltre, la Commissione sarebbe in errore ponendo la cifra "rivista" di tale tabella a fianco dell' asserito "obiettivo" della Petrofina dell' allegato 85 poiché, in detto documento, la colonna "Fina" sarebbe rimasta vuota. La ricorrente contesta infine il valore probatorio di un documento, datato 8 dicembre 1982, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 77), in quanto le dichiarazioni attribuite al dipendente della Petrofina ivi riportate sarebbero erronee. Il comunicato, secondo il quale la parte supplementare del 5% che la Petrofina avrebbe preso relativamente alla produzione dello stabilimento di Feluy, appartenente alla Montefina, avrebbe comportato una riduzione della quota della Monte, non avrebbe di fatto impedito che la capacità effettiva di quest' ultima aumentasse anche nel 1983.
166 La Commissione, da parte sua, sottolinea preliminarmente che la partecipazione della Petrofina agli accordi in materia di quote non è smentita né dalla crescita costante della sua quota di mercato né dal mancato rispetto delle quote, poiché gli accordi conclusi tra i produttori, essendo di natura dinamica, erano rivisti di tanto in tanto per tener conto dello sviluppo delle condizioni del mercato e, in particolare, dei progetti dei nuovi arrivati, quali la Petrofina. La Commissione rileva che la partecipazione della Petrofina al sistema di quote per il 1982 risulta da diversi documenti.
167 Così, secondo la Commissione, il resoconto della riunione del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) dimostra che nel 1982 la Petrofina ha comunicato i dati delle sue vendite mensili nell' ambito dell' accomodamento provvisorio secondo il quale i produttori avrebbero dovuto limitare le loro quote, espresse in tonnellate, alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio/giugno. Dai resoconti delle riunioni del 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33) risulterebbe anche che i produttori raffrontavano le vendite effettuate da ognuno di loro durante i mesi precedenti con obiettivi teorici calcolati con riferimento alle vendite effettuate nel primo semestre del 1982.
168 E' opinione della Commissione che la partecipazione della Petrofina all' elaborazione di un sistema di quote per il 1983 risulterebbe dalla menzione del suo nome in due documenti (com. gen., all. 85 e 87), che paiono risalire all' ottobre o novembre 1982 e che riportano per ogni produttore cifre di vendita, proposte in materia di quote di mercato, medie, aspirazioni e quote effettive di mercato, che sembrano il risultato di analisi compiute mediante un elaboratore elettronico.
169 La Commissione sostiene che la partecipazione della Petrofina all' elaborazione di un sistema di quote per il 1983 risulta parimenti da un documento, datato 8 dicembre 1982, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 77), che costituirebbe una proposta della Petrofina relativa alle quote per il primo semestre del 1983. Da tale documento discenderebbe che la Petrofina ha ricordato che essa avrebbe preso una parte supplementare del 5% della produzione dello stabilimento di Feluy e che le 37,5 migliaia di tonnellate risultanti da un calcolo compiuto su base annua sarebbero state allora corrispondenti a 9,8 migliaia di tonnellate per il primo semestre. Essa avrebbe inoltre annunciato di voler ridiscutere il punto durante la riunione seguente, poiché ammetteva che la sua domanda avrebbe comportato una riduzione della quota della Monte.
170 Secondo la Commissione, da un documento interno reperito presso la Shell (com. gen., all. 90) si ricaverebbe l' esistenza di un accordo per i due primi trimestri del 1983. Infatti, secondo detto documento, la Shell avrebbe ordinato alle sue società di vendita nazionali di ridurre le loro vendite per rispettare la quota assegnatale. A ciò la Commissione aggiunge che il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) mostra che si sono svolti scambi di informazioni sui volumi di vendita relativi al mese di maggio.
c) Giudizio del Tribunale
171 Occorre ricordare che dal marzo 1982 al 30 settembre 1983 la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i volumi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo. Il carattere eventualmente erroneo di alcune informazioni scambiate è ininfluente, in quanto gli errori sono di scarsa rilevanza e possono essere frutto della volontà della Petrofina di nascondere i suoi dati effettivi per ingannare i suoi concorrenti.
172 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della Petrofina alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle (com. gen., all. 71, 85 e 87) che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema di scambio di dati Fides. L' ICI ha peraltro dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta d' informazioni (com. gen., all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle fosse stato fornito dalla Petrofina nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
173 L' aumento costante della quota di mercato della Petrofina e il superamento sistematico delle quote assegnate non sono tali da dimostrare, da un lato, una rinuncia deliberata della ricorrente a impegnarsi nelle trattative riguardanti le quote, in quanto sembra che né l' uno né l' altro siano stati evidenziati durante le riunioni, e, dall' altro, che pertanto la ricorrente, se non ha rispettato gli obiettivi convenuti, non abbia nemmeno fatto credere il contrario.
174 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre del 1982.
175 Le misure adottate per il primo semestre del 1982 risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales."
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" (effettiva) delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio/maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio/luglio 1982.
176 Le misure prese per il secondo semestre del 1982 sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt"; e che: "Performance against target in September was reviewed" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio/giugno su un mercato stimato in 100 kt; e: I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella intitolata "September provisional sales versus target ((based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt))" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio/giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" (effettive) con le cifre "Theoretical" (teoriche), calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale gennaio/giugno di 125 kt).
177 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, compiuto nel corso delle riunioni regolari, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
178 Quanto al 1983, il Tribunale rileva innanzitutto come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 77, 85 e 87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente partecipò alle riunioni in cui il sistema fu discusso e fornì in quella sede dati relativi alla sue vendite.
179 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative volte all' istituzione di un sistema di quote per il 1983.
180 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio, al pari di altre nove imprese. Per di più, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
181 Secondo il Tribunale, giustamente la Commissione ha desunto dalla combinazione di questi due documenti che le trattative tra i produttori avevano portato all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% la quota globale di mercato del gruppo. Tale limitazione espressa in termini di quota di mercato può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di detto sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
182 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale viene richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
183 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi di vendita avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
184 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che a partire dal marzo 1982 la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà in merito alla limitazione delle loro vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore (sino alla fine del 1982) e agli obiettivi in materia di volumi di vendita per la prima metà del 1983 menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
185 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
186 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
187 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che, nell' applicazione specifica del piano generale, fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
188 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero stati presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
189 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune particolareggiato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
190 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
191 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
192 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).
193 Nella sentenza 16 dicembre 1975 (Suiker Unie/Commissione, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663) la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata" anche qualora le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
194 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
195 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva quindi tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
196 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
197 La ricorrente preliminarmente sostiene che la Commissione ha violato lo spirito e la lettera dell' art. 85, n. 1, non fornendo la prova dell' esistenza né di un accordo né di una pratica concordata e ritenendo che fosse sufficiente concludere per l' esistenza di una "collusione" che presentava elementi dell' una e dell' altra nozione. Per di più la Commissione, secondo la Petrofina, ha operato un progressivo mutamento della qualificazione dell' infrazione nel corso del procedimento, giungendo alla conclusione che la qualificazione giuridica dell' infrazione è un problema di importanza minore. La ricorrente ritiene che le nozioni di "accordo" e di "pratica concordata" debbano essere accuratamente distinte (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata) e che spetti alla Commissione addurre la prova della riunione, in capo alla Petrofina, di elementi costitutivi dell' una o dell' altra di queste forme di intesa.
198 L' accordo supporrebbe un concorso effettivo di consensi vertente su diritti e obblighi reciproci per coloro che vi aderiscono. Quando l' intenzione di assumere un obbligo non è dimostrata, essa potrebbe venire giudicata solo in base all' esecuzione dell' accordo. Nella fattispecie, la ricorrente nega categoricamente di aver partecipato a un accordo e sostiene che la Commissione non ha provato che essa si sarebbe impegnata a limitare la concorrenza, partecipando ad accordi stabiliti in comune.
199 Dal canto suo, la pratica concordata presupporrebbe, secondo la ricorrente, che il comportamento delle imprese sul mercato sia produttivo di effetti. Se è facile concepire una pratica concordata che abbia contemporaneamente scopo ed effetto anticoncorrenziali, parrebbe difficile che la stessa abbia uno scopo, ma non un effetto, anticoncorrenziale. Non si tratterebbe più allora di una "pratica", bensì di un' intesa tacita rientrante nella sfera di applicazione della nozione di accordo. E' opinione della ricorrente che, negando la necessità di un effetto anticoncorrenziale sul mercato, la Commissione giungerebbe a qualificare pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato la mera partecipazione di un' impresa a riunioni tra concorrenti, a prescindere dalla sua volontà di aderire a comportamenti anticoncorrenziali e nonostante la mancata attuazione di comportamenti del genere e la totale assenza di effetti sul mercato. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, conclusioni, pagg. 673-675, e BASF/Commissione, causa 49/69, Racc. pag. 713, punti 22-33 della motivazione; sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 567-576 della motivazione; sentenza 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, conclusioni pag. 3310; sentenza 7 giugno 1983, Pioneer/Commissione, cause riunite 100/80-103/80, Racc. pag. 1825, e sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione) e alla giurisprudenza americana riguardante lo Sherman Act, la ricorrente sostiene che l' esistenza di una pratica concordata richiede la presenza contemporanea di tre elementi: primo, la prova di un comportamento parallelo comune a diverse imprese sul mercato; secondo, la prova di un intento comune volto a tale scopo, che può essere dedotto da un complesso di elementi - non essendo sufficiente la semplice presenza del rappresentante di un' impresa a una riunione -; terzo, una connessione tra il comportamento sul mercato così rilevato e la volontà comune delle imprese. Nella fattispecie, la Commissione non avrebbe dimostrato né che l' asserita intesa abbia prodotto effetti sul mercato, né che la ricorrente abbia tenuto un comportamento tale sul mercato da dimostrare la sua partecipazione a una pratica concordata, né la sua adesione a uno scopo anticoncorrenziale.
200 Così, secondo la ricorrente, spettava alla Commissione dimostrare che in capo ad essa erano presenti gli elementi costitutivi sia dell' accordo sia della pratica concordata, il che la Commissione non avrebbe fatto, concludendo che si tratta di una "collusione" che presenta elementi dell' una e dell' altra nozione.
201 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
202 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).
203 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.
204 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
205 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre la tesi della Petrofina non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia. Anche la giurisprudenza americana relativa allo Sherman Act sarebbe orientata nello stesso senso.
206 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verificano comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
207 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.
208 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
c) Giudizio del Tribunale
209 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
210 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di concludere che le parti avessero previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse la posizione sul mercato, ma avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitavano il coordinamento del loro comportamento commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di constatare, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avessero espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
211 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà che si sono avuti fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su obiettivi in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e su misure aventi ad oggetto la limitazione delle vendite mensili in rapporto a un periodo precedente tra il marzo 1982 e la fine dello stesso anno nonché su obiettivi in materia di volumi di vendita per la prima metà del 1983.
212 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si è protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non siano più in vigore, ma che continuino a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, causa 243/83, già citata, punto 17 della motivazione).
213 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
214 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, riunioni nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei volumi di vendita che ritenevano necessarie, sulle loro cifre di vendita o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di rivelare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
215 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la politica che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la politica che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva di tenere essa stessa sul mercato.
216 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni regolari di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra il marzo 1982 e il settembre 1983.
217 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate verificatesi e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni regolari, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
218 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
219 Va poi rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "un accordo e una pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda i fattori costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
220 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
a) Atto impugnato
221 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.
222 Nel caso in oggetto, il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, ha sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese erano esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.
223 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi obiettivo per ciascuno Stato membro, per quanto fosse necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti discusse nei particolari nelle riunioni nazionali, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" (leadership contabile), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, aggravava l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo è tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.
b) Argomenti delle parti
224 La ricorrente afferma che non è provata la sua partecipazione a un accordo che abbia prodotto effetti rilevanti sugli scambi tra Stati membri. Ciò sarebbe smentito persino dalla spettacolare penetrazione realizzata in cinque anni dalla Petrofina sui mercati di cinque Stati membri.
225 Replica la Commissione che, anche dando per dimostrata la spettacolare penetrazione della Petrofina sui mercati di diversi Stati membri, essa poteva nondimeno giungere alla conclusione che il commercio interstatale e la struttura della concorrenza erano stati pregiudicati in quanto l' intesa aveva per forza di cose sviato gli scambi commerciali rispetto ai circuiti che si sarebbero formati altrimenti (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
c) Giudizio del Tribunale
226 Si deve rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la partecipazione della ricorrente a un accordo e a una pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
227 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri e che non era necessario che essa dimostrasse che la partecipazione individuale della ricorrente abbia pregiudicato gli scambi fra Stati membri.
228 Pertanto, la censura della ricorrente non può essere accolta.
C - Responsabilità collettiva
a) Atto impugnato
229 Si afferma nella decisione (punto 83, primo capoverso) che la conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non è alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione ed il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo. Comunque, sarebbe stata prassi normale che gli assenti venissero informati di quanto era stato deciso nelle riunioni. Tutte le imprese destinatarie della presente decisione avrebbero partecipato all' ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati: ai fini della loro responsabilità non sarebbe rilevante che siano stati assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso della Shell, abbiano disertato tutte le sessioni plenarie).
230 Nella decisione (punto 83, secondo capoverso) si aggiunge che, nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concertati in vista di uno scopo comune: ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l' esecuzione dell' accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore va quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all' intero periodo durante il quale egli ha partecipato all' impresa comune.
231 Tale considerazione si applicherebbe anche alla Anic e alla Rhône-Poulenc, che hanno lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla Commissione. Non sarebbe stato possibile reperire, per nessuna di queste due imprese, istruzioni in materia di prezzi agli uffici vendite, ma vi sarebbero documenti che ne attestano la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L' accordo andrebbe considerato nel suo complesso e risulterebbe provata la loro partecipazione anche se non sarebbero state reperite le loro istruzioni sui prezzi (decisione, punto 83, terzo capoverso).
b) Argomenti delle parti
232 Secondo la ricorrente, la Commissione l' avrebbe posta nell' impossibilità di difendere i suoi diritti, imputandole una responsabilità collettiva, affermando che "ciascuno di essi ((partecipanti)) deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l' esecuzione dell' accordo nel suo complesso" (decisione, punto 83, secondo capoverso), mentre essa aveva l' obbligo di fornire la prova della presenza, in capo alla Petrofina, di tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. In realtà, la Commissione avrebbe imputato alla ricorrente una responsabilità piena e collettiva derivante dal comportamento di altri produttori.
233 La Commissione sostiene di aver fornito la prova del fatto che in capo alla ricorrente erano presenti tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione e che pertanto essa non le ha imputato una responsabilità derivante dal comportamento di altri produttori.
c) Giudizio del Tribunale
234 Dai giudizi espressi dal Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione, discende che quest' ultima ha sufficientemente provato la presenza in capo alla ricorrente di tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione imputatale nella decisione e che, pertanto, essa non le ha fatto carico di responsabilità derivanti dal comportamento di altri produttori.
235 A tal proposito, occorre precisare che il punto 83, secondo e terzo capoverso, della decisione non contrasta con questa ricostruzione, poiché suo scopo principale è quello di fornire la giustificazione dell' accertamento dell' infrazione in capo alle imprese riguardo alle quali la Commissione non ha reperito istruzioni in materia di prezzi per l' intera durata della loro partecipazione al sistema delle riunioni regolari.
236 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
237 Da tutto quel che precede discende che, poiché la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente per il periodo compreso tra l' inizio del 1980 e il marzo 1982 non è stato sufficientemente dimostrato, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato all' infrazione per quanto riguarda detto periodo. Per il resto, le censure della ricorrente riguardanti la ricostruzione dei fatti e l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione nell' atto impugnato, devono essere respinte.
Sulla motivazione
1. Motivazione insufficiente
238 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata per carenza di motivazione a causa del suo carattere onnicomprensivo, poiché essa non replicherebbe agli argomenti specifici sviluppati dalla Petrofina, segnatamente per quanto riguarda la mancanza in capo ad essa di istruzioni in materia di prezzi, la mancata partecipazione a qualsiasi accordo in materia di quote e il fatto che essa abbia partecipato solo in qualità di osservatrice alle riunioni.
239 La Commissione ritiene che la confutazione di questa censura comporti un' analisi della motivazione in fatto della decisione, già operata nel suo argomento riguardante l' accertamento dell' infrazione.
240 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione nell' atto impugnato, discende che quest' ultima ha preso compiutamente in considerazione gli argomenti della ricorrente riguardanti l' asserita mancanza di istruzioni in materia di prezzi provenienti da essa, l' asserita mancata partecipazione a qualsiasi accordo in materia di quote e il fatto che essa avrebbe partecipato solo quale osservatrice alle riunioni. Occorre ricordare che la Commissione ha giustamente respinto detti argomenti, segnatamente nei punti 83, secondo capoverso, ultima frase, 52 e seguenti e 84, primo capoverso, della decisione. Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
2. Motivazione contraddittoria
241 La ricorrente afferma che la decisione è viziata per contraddittorietà della motivazione in due punti. In primo luogo, la Commissione, dopo aver ammesso almeno implicitamente di dover provare o un formale consenso a un progetto restrittivo della concorrenza, o una condotta sul mercato volta all' esecuzione di tale piano, non fornirebbe la prova né dell' uno né dell' altro elemento e si contraddirebbe affermando che: "le accuse mosse ad un produttore di applicare talvolta prezzi 'abusivi' o 'perturbativi' per guadagnarsi quote di mercato a spese degli altri (che potevano chiedere spiegazioni al 'trasgressore' ) non contraddicono la prova più che evidente di un piano concertato per la regolazione del mercato" (decisione, punto 85, secondo capoverso). Tale contraddizione nella motivazione rivestirebbe un' importanza particolare per la Petrofina poiché detta società, avendo tenuto una condotta aggressiva sul mercato, sarebbe stata giudicata fattore di disturbo da parte delle altre imprese. In secondo luogo, la Commissione si sarebbe contraddetta ammettendo in un primo tempo che la Petrofina non aveva impartito istruzioni in materia di prezzi (decisione, punto 45, secondo capoverso) e affermando poi che tutti i produttori hanno trasmesso istruzioni in materia di prezzi ai loro uffici vendite e che sono dette istruzioni quelle che provano l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 90).
242 La Commissione ritiene che la confutazione di questo argomento comporti un' analisi della motivazione in fatto della decisione, da essa già compiuta nel suo argomento riguardante l' accertamento dell' infrazione.
243 Il Tribunale constata che l' argomento della ricorrente prende spunto da una lettura della decisione che isola artificiosamente parti della motivazione di quest' ultima, mentre, dato che la decisione costituisce un tutto compiuto, ogni sua parte dev' essere letta alla luce delle altre per superare le contraddizioni apparenti contenute nella decisione.
244 Dai giudizi espressi dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la motivazione della decisione non pare contenere contraddizioni e che, pertanto, la censura è infondata.
3. Motivazione erronea
245 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata per erroneità della motivazione, in quanto la Commissione dichiara che: "l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo è tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore" (decisione, punto 94), mentre la Petrofina illustra che essa è penetrata in modo spettacolare nel mercato durante il periodo preso in considerazione grazie a un comportamento decisamente competitivo.
246 La Commissione ritiene di aver già confutato tale censura nel suo argomento riguardante l' accertamento dell' infrazione.
247 Il Tribunale rileva che, come già da esso dichiarato, le restrizioni riguardanti la concorrenza constatate erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri. Non si è quindi in presenza, nell' ipotesi, di una motivazione erronea. Di conseguenza, la censura è infondata.
Sull' ammenda
248 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17 non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. Durata dell' infrazione
249 La ricorrente afferma che la Commissione, per fissare l' ammontare dell' ammenda, non ha tenuto in considerazione in modo corretto la durata della sua partecipazione all' infrazione, che sarebbe molto più breve, segnatamente in quanto essa sarebbe terminata in occasione delle indagini compiute dalla Commissione e non nel novembre 1983.
250 La Commissione rileva di aver tenuto in considerazione in modo corretto la durata dell' infrazione per fissare l' ammontare dell' ammenda.
251 Il Tribunale rileva che dal giudizio da esso formulato in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la durata dell' infrazione imputata alla ricorrente è stata più breve di quella presa in considerazione nella decisione, essendo iniziata nel marzo 1982 e non all' inizio del 1980. Tuttavia, da questo stesso giudizio si ricava che la Commissione ha ritenuto giustamente che l' infrazione sia continuata sino al novembre 1983.
252 Ne consegue che per questo motivo l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotto.
2. Gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
253 La ricorrente sostiene che l' infrazione non riveste la gravità asserita dalla Commissione, in quanto la sola funzione svolta dalla Petrofina durante le riunioni sarebbe stata quella di osservatore passivo, preoccupato di informarsi delle condizioni del mercato. Essa non avrebbe mai avuto intenzione di adottare né un comportamento anticoncorrenziale né provvedimenti di concreta attuazione, inducendo così altri produttori a definire ribelle il suo comportamento.
254 La Commissione sostiene che l' intesa sarebbe stata frutto di attenti calcoli e deliberazioni, che sarebbe stata di un tipo particolarmente grave (accordi orizzontali per la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato) e avrebbe raggruppato in pratica tutti i produttori di polipropilene della Comunità; tutto ciò le avrebbe conferito notevole potere. Anche dando per dimostrato il carattere passivo della partecipazione della Petrofina, questa circostanza non sarebbe tale da esentare la ricorrente dall' ammenda. Infatti, secondo la Commissione, la Corte avrebbe accolto il principio che qualunque partecipazione concreta a un' infrazione - persino nel caso di un comportamento passivo che agevoli quest' ultima - basti a giustificare un' ammenda (sentenze 12 luglio 1979, BMW Belgium/Commissione, cause riunite 32/78, 36/78-82/78, Racc. pag. 2435, punti 49 e seguenti della motivazione, e 1 febbraio 1978, Miller International Schallplatten/Commissione, causa 19/77, Racc. pag. 131, punto 18 della motivazione). Per quanto riguarda la fissazione dell' ammontare dell' ammenda, la Commissione sostiene che, in forza del principio di proporzionalità, essa ha espressamente tenuto conto della funzione svolta dalla ricorrente negli accordi collusivi (decisione, punto 109).
255 Il Tribunale rileva come dai giudizi da esso espressi relativamente all' accertamento dell' infrazione risulti che la Commissione ha correttamente accertato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione a partire dal marzo 1982 e che pertanto essa ha giustamente ritenuto nella decisione che non fosse dimostrato il carattere passivo di tale ruolo.
256 Ne consegue che la censura non può essere accolta.
B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
257 La ricorrente rileva che dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, Boehringer Mannheim/Commissione, causa 45/69, Racc. pag. 769, punti 55 e seguenti della motivazione; 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punti 50 e seguenti della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 100 della motivazione) discende che la Commissione deve indicare i criteri precisi sui quali si fonda per determinare l' ammontare delle ammende inflitte a ogni impresa. La Commissione dovrebbe necessariamente specificare sia gli elementi costitutivi dell' infrazione sia i criteri tenuti presenti per l' imposizione delle ammende. Nella fattispecie, la Commissione non avrebbe fornito nessuna indicazione al riguardo, riconoscendo persino che la valutazione specifica dell' ammontare dell' ammenda è basata su un complesso di fattori assai spesso non quantificabile e che essa pertanto non può indicare un preciso parametro di calcolo in merito all' uno o all' altro di tali fattori. Non potendo correlare l' ammontare delle ammende agli effetti anticoncorrenziali rilevati sul mercato, l' unica risorsa della Commissione sarebbe quella di invocare la gravità dell' infrazione, senza definirla con maggior precisione, per determinare le ammende più onerose che essa abbia mai irrogato, senza altri criteri oggettivi di riferimento. Tale modo di procedere sarebbe inconciliabile con il principio della certezza del diritto e sconfinerebbe nell' arbitrio, poiché non sarebbe possibile controllare il rapporto, che deve necessariamente esistere, tra il grado specifico di coinvolgimento nell' infrazione e l' imposizione di un' ammenda di ammontare proporzionale ed equo. Secondo la Petrofina, tale specificazione dei criteri era tanto più necessaria, dato che la Commissione stessa sottolinea che ammende consistenti sono giustificate, nella fattispecie, dalla particolare gravità dell' infrazione.
258 La ricorrente sostiene in particolare che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nella fattispecie, delle perdite onerosissime da essa subite, della mancanza di istruzioni in materia di prezzi provenienti da essa e delle differenze tra i suoi prezzi e gli asseriti "prezzi obiettivo", della sua penetrazione eccezionale sul mercato, dell' importanza degli investimenti consentiti e, infine, del peso ridotto della Petrofina nel mercato del polipropilene.
259 La Commissione rileva che nell' infliggere le sanzioni nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia di ammende. Essa sottolinea di aver adottato a partire dal 1979 una politica, volta a imporre il rispetto delle norme in materia di concorrenza, caratterizzata da ammende più severe, specie per le infrazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione delle norme di concorrenza e per le infrazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, già citata, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che, per stabilire la sanzione da applicare, occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e sentenza 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, già citata, punto 52 della motivazione).
260 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore rilevante di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultano simili (sentenza 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, già citata, punto 53 della motivazione, e sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione).
261 Nella fattispecie, la Commissione sostiene ancora di aver determinato l' ammontare delle ammende tenendo conto di osservazioni di ordine generale, di cui al punto 108 della decisione, e di ordine specifico, di cui al punto 109 della decisione. Le prime avrebbero svolto un ruolo nella fissazione di un tetto complessivo per l' ammenda; le seconde avrebbero permesso alla Commissione di ripartire tale ammenda in maniera equa e proporzionale tra i diversi produttori interessati. Per la loro stessa natura, le considerazioni di ordine generale non dovevano essere soggette a specificazione. Del resto, la Commissione ricorda di aver tenuto conto degli elementi forniti al riguardo dalla Petrofina. Per quanto riguarda le considerazioni di ordine specifico, la Commissione ritiene di aver già risposto agli argomenti addotti dalla Petrofina. Siffatto modo di procedere sarebbe stato approvato dalla Corte (sentenza 15 luglio 1970, causa 45/69, già citata, punto 55 della motivazione).
262 Il Tribunale rileva che, per determinare l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).
263 Il Tribunale considera che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, segnatamente lett. a), b) e c), del Trattato, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.
264 Il Tribunale considera del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
265 Tra gli elementi che la ricorrente ritiene siano stati ingiustamente ignorati dalla Commissione, occorre rilevare che quest' ultima non era tenuta a specificare la maniera in cui aveva preso in considerazione talune perdite consistenti subite dai diversi produttori nel settore del polipropilene, risultanti segnatamente dall' importanza degli investimenti consentiti, nonché talune asserite differenze tra i prezzi della ricorrente e i prezzi obiettivo fissati e la sua penetrazione eccezionale nel mercato del polipropilene, poiché si tratta di elementi che hanno concorso a determinare il livello generale delle ammende, ritenuto giustificato dal Tribunale.
266 Per quanto riguarda l' asserita mancanza di istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla ricorrente, dai giudizi formulati dal Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione per l' accertamento dell' infrazione discende che la suddetta mancanza non è stata dimostrata e che, pertanto, la Commissione non doveva tenerne conto per determinare l' ammontare dell' ammenda.
267 Per quanto riguarda l' asserita mancata considerazione del peso ridotto della Petrofina nel mercato del polipropilene, occorre rilevare che l' argomento della ricorrente, volto a dimostrare che essa non poteva esercitare un' influenza sul mercato, dev' essere respinto. Infatti, la questione rilevante non è quella se la partecipazione della ricorrente sia stata in grado di influenzare il mercato, bensì quella se l' infrazione cui ha partecipato abbia potuto esercitare una simile influenza. Al riguardo il Tribunale ha considerato che la Commissione, tra i criteri utilizzati per determinare il livello generale delle ammende, avesse giustamente ricompreso il fatto che le imprese partecipanti all' infrazione rappresentassero la quasi totalità di tale mercato, il che indica in modo evidente che l' infrazione commessa da tutte quante insieme deve aver avuto un' influenza sul mercato. Peraltro, se l' argomento della ricorrente tende a dimostrare che la Commissione non ha tenuto in considerazione la sua relativa importanza nel mercato del polipropilene, essa dev' essere parimenti respinta, in quanto la Commissione, nel punto 109 della decisione, ha indicato di aver tenuto in considerazione, quale criterio volto a soppesare l' ammontare delle ammende inflitte a ogni impresa, le rispettive forniture di polipropilene all' interno della Comunità, criterio in merito al quale la ricorrente non ha contestato il modo in cui le era stato applicato.
268 Per quanto riguarda i primi due criteri, menzionati nel punto 109 della decisione, vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi e la durata della loro partecipazione all' infrazione, occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell' entità dell' ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente l' applicazione di tali criteri nel caso della ricorrente.
269 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri, vale a dire le forniture di ciascuno dei vari produttori di polipropilene all' interno della Comunità e la cifra globale di affari di ciascuna impresa, il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione e la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente, rileva che tali criteri non sono stati applicati in maniera iniqua nel determinare l' ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle irrogate ad altri produttori.
270 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
271 La ricorrente sostiene che un principio generale di diritto afferma che la gravità di un' infrazione varia sempre in funzione dei suoi effetti. Tale principio sarebbe corroborato dalla giurisprudenza della Corte sulle ammende in materia di intese (sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punti 175 e seguenti della motivazione, e causa 45/69, già citata, punti 52 e seguenti della motivazione; 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, già citata; 1 febbraio 1978, causa 19/77, già citata; 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, causa 85/76, Racc. pag. 461; 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78-82/78, già citata; 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, già citata; 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, già citata, punti 42 e seguenti della motivazione; 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata; 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata, punti 89 e seguenti della motivazione). Nella fattispecie, la Commissione non avrebbe provato l' effetto dell' intesa sul mercato e avrebbe persino espresso dubbi al riguardo. Essa avrebbe inoltre omesso di confutare gli studi econometrici prodotti dalla Petrofina, che dimostrano la mancanza di effetti dell' intesa. E' per questi motivi che l' ammenda inflitta sarebbe eccessiva.
272 La Commissione rileva che, per fissare l' ammenda, essa ha già tenuto in considerazione il fatto che l' intesa non avesse pienamente conseguito il suo scopo, mentre non era obbligata a farlo dato il fine anticoncorrenziale dell' intesa.
273 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi, e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sulle attuazioni delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
274 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con gli obiettivi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
275 Il fatto che la Commissione sia riuscita a ottenere solo un' istruzione in materia di prezzi proveniente dalla ricorrente, istruzione che rifletteva direttamente i risultati di una riunione cui essa aveva partecipato, non può infirmare questa constatazione, poiché gli effetti presi in considerazione dalla Commissione per la fissazione del livello generale delle ammende sono non già quelli derivanti dal comportamento effettivo che una determinata impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell' infrazione alla quale l' impresa ha, insieme ad altre, partecipato.
276 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. in particolare i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), le quali mostrano che i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni venivano in gran parte applicati sul mercato e, dall' altro, che se è vero che la relazione Coopers & Lybrand nonché gli studi economici compiuti su domanda di taluni produttori dovevano permettere di dimostrare il carattere erroneo delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da condurre a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione dichiara di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non hanno conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non erano state adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
277 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti ed ha tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per la mitigazione delle ammende sia stata insufficiente.
278 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
D - La motivazione insufficiente
279 La ricorrente sostiene che, per ciò che concerne la fissazione delle ammende, la Commissione non ha replicato ai suoi argomenti riguardanti lo spirito concorrenziale con il quale essa ha partecipato alle riunioni, la linea competitiva secondo la quale essa ha fissato i suoi prezzi, la sua penetrazione spettacolare sul mercato, il fatto che essa non avrebbe mai svolto il ruolo né di "leader contabile" né di "concorrente" e il fatto che essa abbia contribuito, nei limiti delle sue possibilità, a chiarire la questione. Per determinare il livello dell' ammenda si sarebbe dovuto tener conto di tutti questi elementi e la decisione avrebbe dovuto indicare la maniera in cui ciò fosse stato fatto.
280 La Commissione ritiene che la Petrofina si limiti a richiamare argomenti già noti o a insistere su elementi già presi in considerazione dalla Commissione per fissare l' ammontare dell' ammenda irrogata.
281 Il Tribunale constata che dai suoi giudizi formulati in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione al fine di accertare l' infrazione discende che i vari argomenti, riguardo ai quali la ricorrente lamenta una mancata replica da parte della Commissione, sono privi di fondamento in fatto.
282 Per quanto riguarda l' ultimo argomento menzionato dalla ricorrente, occorre far osservare che da un esame della decisione nel suo complesso risulta che la Petrofina non è ricompresa nel numero molto ridotto di produttori che hanno cooperato alle indagini, ai quali si fa riferimento nel punto 109, ultimo capoverso, della decisione, e che ciò appare giusto, in quanto la ricorrente non ha collaborato a chiarire il caso se non nei limiti ad essa imposti dal diritto comunitario.
283 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La motivazione contraddittoria
284 La ricorrente scorge una contraddizione nella decisione, in quanto in essa, da un lato, si dichiara che si è tenuto conto della funzione svolta da ciascuna impresa negli accordi collusivi, della durata della loro partecipazione all' infrazione, delle rispettive forniture di polipropilene all' interno della Comunità e della cifra globale d' affari di ciascuna (punto 109, primo capoverso), mentre, dall' altro, si dichiara che la Commissione non ammette che si possa operare una distinzione sostanziale tra i produttori di dimensioni minori, in base al loro rispettivo grado d' impegno negli accordi stipulati (punto 109, sesto capoverso).
285 Il Tribunale constata che occorre distinguere la funzione svolta da ciascuna impresa negli accordi collusivi e il loro rispettivo grado di impegno negli accordi stipulati. La prima riguarda i numerosi aspetti dell' infrazione che hanno visto coinvolte le imprese, mentre il secondo riguarda l' intensità di tale coinvolgimento.
286 Ne consegue che queste due motivazioni della decisione non sono contraddittorie e che, di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
F - Il principio della parità di trattamento
287 E' opinione della ricorrente che la decisione violi i principi di equità e di non discriminazione in quanto tratta in modo differente l' Amoco e la BP, da un lato, e la ricorrente, dall' altro. La partecipazione, del resto passiva, della Petrofina alle riunioni - elemento distintivo nei confronti delle altre due imprese - non sarebbe tale da poter giustificare da solo tale diversità di trattamento. Inoltre, la Commissione non potrebbe imputare alla ricorrente il deliberato intento di restringere la concorrenza mentre, in base ai medesimi elementi a carico, essa non ha imputato all' Amoco e alla BP intenti passibili di sanzione.
288 La Commissione afferma che la diversità di trattamento tra l' Amoco e la BP, da un lato, e la ricorrente, dall' altro, è giustificata dalla circostanza che le due prime imprese non assistevano alle riunioni e che, di conseguenza, la Commissione non disponeva nei confronti di queste ultime di indizi sufficienti per dimostrare il loro deliberato intento di restringere la concorrenza.
289 Il Tribunale constata che, perché si abbia violazione del principio della parità di trattamento, occorre che situazioni tra loro comparabili siano state trattate in modo differente. Orbene, nel caso di specie si deve rilevare che le situazioni della Petrofina, da un lato, e dell' Amoco e della BP, dall' altro, non erano comparabili in quanto, poiché queste ultime non avevano partecipato a nessuna riunione periodica di produttori di polipropilene, la Commissione ha potuto a buon diritto ritenere di non disporre di prove sufficienti in merito alla loro partecipazione a una concertazione avente uno scopo anticoncorrenziale, mentre così non era per la ricorrente. Orbene, l' esistenza di una simile concertazione costituisce la base del complesso di prove prese in considerazione nella decisione. Di conseguenza, il Tribunale constata che la diversità di situazioni osservata tra dette imprese e la ricorrente giustificava il trattamento differente loro riservato.
290 Pertanto la censura non può essere accolta.
291 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla gravità dell' infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza accertata a suo carico, ma dev' essere dimezzata data la minore durata della detta infrazione in quanto quest' ultima, pur essendo stata certamente ridotta di più della metà per quel che concerne la sua durata (26 mesi su 47), nel corso dei rimanenti 21 mesi è stata di particolare gravità.
Decisione relativa alle speseSulle spese
292 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto in parte e poiché le parti hanno concluso ciascuna per la condanna dell' altra alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1, terzo trattino, della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1) è annullato nella parte in cui dichiara che la Petrofina ha partecipato all' infrazione tra il 1980 e il marzo 1982.
2) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissata in 300 000 ECU, ossia 13 153 050 BFR.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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