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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 1991. - DSM NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-8/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01833
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
4. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
7. Concorrenza - Ammende - Ammontare - Fissazione - Criteri - Comportamento precedente dell' impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
2. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
3. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
4. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
5. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
6. Benché, a norma dell' art. 190 del Trattato, la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
7. Quando si tratta di fissare l' ammontare dell' ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.
PartiNella causa T-8/89,
DSM NV, società di diritto olandese, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l' avv. I.G.F. Cath, del foro di 's-Gravenhage, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries plc e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania nonché la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8), nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries plc, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La DSM NV fa parte dei sette nuovi produttori affacciatisi sul mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un produttore di medie dimensioni, che disponeva di una quota di mercato del 3,1%-4,8%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO"),
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),
- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI"),
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco,
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),
- Saga Petrokjemi AS & Cie, che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano essere trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)".
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, T-6/89, T-7/89 e da T-9/89 a T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La DSM conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare interamente o parzialmente la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: Polipropilene) oggetto del presente ricorso;
2) annullare o ridurre l' ammenda inflitta alla ricorrente dalla detta decisione;
3) pronunciare tutti quei provvedimenti che essa Corte (esso Tribunale) giudichi opportuni;
4) condannare la Commissione alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione avrebbe omesso di trasmetterle i documenti sui quali ha basato la sua decisione e 2) sarebbe giunta a invertire l' onere della prova, basandosi su elementi di prova insufficienti; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo: 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e non avrebbe correttamente valutato né B) l' effetto restrittivo sulla concorrenza né C) il pregiudizio per il commercio tra Stati membri; in terzo luogo, le censure relative alla motivazione della decisione; in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale non sarebbe adeguata né 1) alla durata né 2) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Omessa comunicazione dei documenti all' atto della comunicazione degli addebiti
31 La ricorrente sostiene che, all' atto della comunicazione degli addebiti, la Commissione non le ha trasmesso alcuni documenti citati in quattordici punti della decisione, ponendola così nell' impossibilità di esporre le proprie giustificazioni in merito al loro contenuto. Si tratterebbe di un resoconto di un dipendente della Hercules riguardante la riunione del 13 maggio 1982 ((decisione, punto 15, lett. b); v. anche il punto 37)), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, ultimo capoverso), della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti (decisione, punto 17), di due resoconti di riunioni interne della Shell svoltesi rispettivamente il 5 luglio 1979 (decisione, punto 29, secondo capoverso) e il 12 settembre 1979 (decisione, punto 31), di un documento interno della Solvay (decisione, punto 32), di un promemoria della Solvay per i suoi uffici vendite del 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di articoli apparsi sulla stampa specializzata alla fine del 1981 (decisione, punto 36), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di documenti della Shell riguardanti il Regno Unito e la Francia, nonché di un documento della Shell intitolato "PP W. Europe-Pricing" e "Market quality report" (decisione, punto 49), di numerosi documenti della ATO, segnatamente di una nota interna del 28 settembre 1983 (decisione, punto 51), di tabelle reperite presso l' ICI e riguardanti obiettivi riveduti per il 1979 (decisione, punto 54), del resoconto della riunione del 10 marzo 1982 elaborato da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 58), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 e, infine, di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63).
32 A tal riguardo, la ricorrente denuncia la violazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), in forza del quale la Commissione comunica per iscritto alle imprese gli addebiti ch' essa loro contesta. Tali addebiti dovrebbero essere accompagnati dai documenti sui quali la Commissione fonda le sue asserzioni. Benché non sia necessario comunicare l' intero fascicolo alle imprese interessate, dette imprese dovrebbero nondimeno essere informate delle circostanze di fatto sulle quali gli addebiti della Commissione sono fondati (sentenza della Corte 13 luglio 1966, Consten-Grundig/Commissione, cause riunite 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457). Se dette circostanze consistono in documenti specifici, la Commissione dovrebbe comunicare questi ultimi alle imprese ovvero, qualora si ritenga che possano essere conosciuti, indicare quelli tenuti in tal modo in considerazione. Inoltre, il giudizio riguardante l' importanza di un documento o il tipo di reazione di un' impresa a fronte di un documento dovrebbe essere riservato a quest' ultima.
33 La Commissione replica che tutti i documenti relativi alla ricorrente, comprovanti la sua partecipazione all' intesa, le sono stati trasmessi insieme alla comunicazione degli addebiti in modo del tutto riscontrabile, salvo il resoconto di una riunione del 10 marzo 1982, redatto da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 58). Ma detto resoconto si limiterebbe a precisare il contenuto di un programma reperito presso l' ICI e la Hercules (comunicazione generale degli addebiti, allegato 71; in prosieguo: la "com. gen., all."), che sarebbe stato trasmesso, e d' altronde esso riguarderebbe il 1982, durante il quale la ricorrente avrebbe partecipato all' intesa (come dalla stessa riconosciuto in sede di ricorso).
34 Peraltro, essa afferma che, nel momento in cui è stato dato accesso al fascicolo, la ricorrente ha potuto esaminare parte dei documenti dei quali essa lamenta la mancata comunicazione.
35 La Commissione inoltre rileva che i documenti cui si fa richiamo nei punti 46 e 54 della decisione sono stati comunicati alla ricorrente quali allegati 35 e 55 alla comunicazione generale degli addebiti.
36 Essa infine riconosce che taluni documenti citati nella decisione non sono stati comunicati alla ricorrente poiché non la riguardavano assolutamente e non sarebbero pertanto serviti come base della decisione per la parte che la concerne, motivo per cui essi non rivestirebbero nessun interesse al fine di valutare la posizione della ricorrente nell' ambito dell' intesa.
37 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che l' importante non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratto la Commissione e che se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata poteva giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenza 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione, e v., in ultimo, sentenza 3 luglio 1991, AKZO Chemie/Commissione, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).
38 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nelle lettere dell' 8 ottobre 1984 e del 29 marzo 1985, o quelli a queste ultime allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti, ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, avesse potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
39 Dalle precedenti considerazioni discende che, tra i documenti citati dalla ricorrente, solo la nota interna dell' ICI sul "clima favorevole" (decisione, punto 46) e le tabelle reperite presso l' ICI riguardanti gli obiettivi riveduti per il 1979 (decisione, punto 54) possono essere presi in considerazione come elementi di prova a carico della ricorrente, poiché essi sono stati menzionati, rispettivamente, nei punti 71 e 93 della comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente, comunicazione della quale essi inoltre costituiscono gli allegati 35 e 55. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova ad essa opponibili nell' ambito del presente procedimento.
40 La questione se questi ultimi documenti costituiscano il sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente nella decisione rientra nell' esame da parte del Tribunale della fondatezza di detta ricostruzione.
2. Insufficienza degli elementi di prova presentati dalla Commissione
41 La ricorrente sostiene che i documenti prodotti dalla Commissione non sono affidabili e, in particolare, che le note dell' ICI costituiscono propositi o interpretazioni soggettive dei loro autori, animati da mire politiche personali interne alla loro impresa.
42 Essa aggiunge che la Commissione non deve cercare di attribuire a una questione un significato più ampio di quello che i fatti dimostrati giustifichino oggettivamente. Essa inoltre dovrebbe far ricorso alla presunzione d' innocenza e al principio "in dubio pro reo". Orbene, la Commissione avrebbe ricavato alcune conclusioni generali in base a fatti e circostanze che, situate nel loro reale contesto, potrebbero dare un' immagine diversa del comportamento o della posizione della ricorrente sul mercato; essa avrebbe asserito che detti fatti e circostanze costituiscono prova di colpevolezza, basandosi in tal modo su prove insufficienti, dubbie e non concludenti. Secondo la ricorrente, una tale condotta avrebbe portato a un' inversione dell' onere della prova, poiché la DSM dovrebbe dimostrare in generale che il suo comportamento sul mercato è stato del tutto differente da quello descritto dalla Commissione o fornire una diversa interpretazione dei fatti, mentre toccherebbe alla Commissione rendere plausibile la sua versione dei fatti a fronte dell' interpretazione data dalle imprese.
43 La Commissione replica che la DSM non fornisce motivi per dubitare dell' affidabilità dei documenti prodotti dalla Commissione.
44 La Commissione ritiene di aver attribuito ai vari fatti esposti un significato che non va al di là di quello che essi realmente hanno. Essa richiama l' attenzione sul fatto che la prova di un' infrazione dell' art. 85 del Trattato CEE debba essere necessariamente addotta facendo riferimento al comportamento di numerose imprese. Essa poi aggiunge che, contrariamente a quanto suggerito dalla DSM, è a quest' ultima - in considerazione di tutti gli elementi di prova addotti dalla Commissione - che tocca dimostrare che ai fatti controversi possa essere data una diversa interpretazione.
45 Infine, è opinione della Commissione che la censura dedotta dalla violazione del principio "in dubio pro reo" sia priva di rilevanza, in considerazione dell' importanza degli elementi di prova presenti nel fascicolo.
46 Il Tribunale rileva che il contenuto dei resoconti delle riunioni provenienti dall' ICI è confermato da vari documenti, come un certo numero di tabelle contenenti dati numerici, relative ai volumi delle vendite di vari produttori, e come alcune istruzioni in materia di prezzi che, per ciò che riguarda l' importo e la data di entrata in vigore di questi, corrispondono ai prezzi-obiettivo menzionati nei suddetti resoconti. Parimenti, le risposte dei vari produttori alle richieste di informazioni loro rivolte dalla Commissione confermano nel complesso il contenuto dei suddetti resoconti.
47 Di conseguenza, ben poteva la Commissione ritenere che i resoconti delle riunioni rinvenuti presso l' ICI rispecchiassero abbastanza obiettivamente il contenuto delle riunioni, la cui presidenza venne ricoperta da vari funzionari dell' ICI, il che rendeva maggiormente necessario per loro informare i membri del personale dell' ICI che non partecipavano a questa o quella riunione del contenuto delle stesse, redigendone resoconti.
48 Tocca pertanto alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni alle quali ha partecipato, producendo elementi precisi quali, ad esempio, le note redatte dai suoi funzionari durante le riunioni alle quali essi hanno partecipato oppure la testimonianza degli stessi. Orbene, si deve constatare che la ricorrente non ha prodotto, né si è offerta di produrre, dinanzi al Tribunale elementi del genere.
49 Occorre peraltro rilevare che la questione se la Commissione abbia ricavato conclusioni troppo generali dagli elementi di prova disponibili, non rispettando in tal modo la presunzione d' innocenza e il principio "in dubio pro reo", va ricompresa nella questione se la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella decisione sia suffragata dagli elementi di prova che essa ha prodotto. Trattandosi di una questione di merito legata all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla successivamente insieme alle altre questioni relative all' accertamento dell' infrazione.
Sull' accertamento dell' infrazione
50 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e misure decisi nell' ambito di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.
51 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda A) il sistema delle riunioni regolari, B) le iniziative in materia di prezzi, C) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e D) la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. La ricostruzione dei fatti
A - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
52 Nella decisione (punti 78, quarto capoverso, e 104, terzo capoverso) si afferma che il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene iniziò verso la fine del 1977, che almeno sei riunioni ebbero luogo nel corso del 1978 (punto 18, primo capoverso), ma che è impossibile determinare la data in cui ciascun produttore cominciò a parteciparvi. Vi si rileva inoltre che la DSM, che è uno dei produttori che non risultano aver "appoggiato" l' iniziativa del dicembre 1977, sostiene di ignorare quando siano iniziate le riunioni e che essa ammette di avervi partecipato solo dal 1980.
53 Pur facendo presente (punto 105, primo e secondo capoverso) che la data precisa in cui ciascun produttore iniziò a partecipare regolarmente alle riunioni plenarie non può determinarsi con certezza, la decisione afferma che la data in cui l' Anic, la ATO, la BASF, la DSM e la Huels cominciarono a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, poiché tutte e cinque risultano aver partecipato alla ripartizione del mercato o al sistema di quote istituito per la prima volta in quell' anno.
54 La decisione (punti 104, terzo capoverso, e 105, secondo e quarto capoverso) afferma, da un lato, che l' ICI ha dichiarato che la DSM era tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni e, dall' altro, che il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene ha continuato a operare almeno sino alla fine del settembre 1983. Essa imputa alla DSM il fatto di aver partecipato a tale sistema (punto 18, primo e terzo capoverso).
55 Secondo la decisione (punto 21) lo scopo delle riunioni regolari di produttori di polipropilene era, segnatamente, la definizione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita e il controllo del loro rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
56 La ricorrente pone in evidenza il fatto che, secondo la decisione, essa avrebbe partecipato all' intesa a partire da "un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979". Essa sostiene che la Commissione non avrebbe comunque dovuto far ricorso a un margine d' incertezza tanto grande circa il momento iniziale dell' infrazione. Era suo dovere determinare con precisione detto momento e, se non le fosse stato possibile, far sì che tale incertezza andasse a vantaggio della ricorrente.
57 Essa sostiene che, se è vero che ha ammesso di aver partecipato regolarmente a riunioni di produttori di polipropilene dal 1 gennaio 1981, essa ha sempre categoricamente negato di avervi partecipato prima di tale data in maniera più o meno regolare o in forma sistematica.
58 Essa sostiene che la Commissione afferma tuttavia che la data in cui la DSM ha cominciato a partecipare agli accordi non può essere successiva al 1979 perché si basa su documenti provenienti dall' ICI, i quali sono privi di valore probatorio o sono interpretati in modo sbagliato. Si tratterebbe soltanto di tabelle contenenti dati relativi alla produzione delle varie imprese.
59 In sede di replica, la ricorrente aggiunge che il valore probatorio di detti documenti, per la parte in cui vertono sulla sua partecipazione alle riunioni, è smentito dalla menzione ivi fatta dell' Amoco, circa la quale la Commissione riconosce che essa non ha partecipato alle riunioni. Ugualmente priva di valore probatorio sarebbe una nota del 27 febbraio 1978 ((allegato III al controricorso (in prosieguo: il "C. all.") )).
60 La Commissione per parte sua rileva che la DSM ammette di essere stata presente alle riunioni in modo più o meno regolare dopo il 1 gennaio 1981 e che, per quanto neghi di avervi partecipato in modo più o meno regolare o in forma sistematica prima del 1981, essa non contesta di avervi partecipato irregolarmente o occasionalmente.
61 La Commissione sostiene che sono numerosi i documenti che dimostrano la partecipazione della ricorrente alle riunioni prima del 1981. Si tratterebbe del punto 23 della risposta della DSM alla comunicazione degli addebiti, dove essa avrebbe ammesso in termini vaghi di essere stata rappresentata in occasione di talune riunioni prima del 1981; della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), secondo la quale la DSM assisteva alle riunioni come "regular participant" (partecipante regolare); di dichiarazioni rese durante l' assemblea generale del 26 maggio 1978 della "European Association of Textile polyolefines" (in prosieguo: l' "EATP"), che indicherebbero che la DSM "will support the movement to get prices at a reasonable level" (sosterrà l' iniziativa per portare i prezzi a un livello ragionevole) (com. gen., all. 7); degli allegati 55 e seguenti alla comunicazione generale degli addebiti, che conterrebbero dati precisi che solo la DSM avrebbe potuto fornire e, infine, di una nota proveniente dalla DSM, datata 27 febbraio 1978, da cui discenderebbe che, a partire da tale momento, la DSM rispettava gli accordi e si preoccupava per il fatto che alcuni suoi concorrenti li osservassero in modo meno scrupoloso.
c) Giudizio del Tribunale
62 Il Tribunale rileva preliminarmente che il riferimento riguardante l' inizio della partecipazione della ricorrente all' infrazione, che l' art. 1 della decisione pone in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, dev' essere inteso, alla luce della motivazione della decisione, nel senso che esso pone l' inizio di tale partecipazione tra il principio e la fine del 1978. Infatti occorre rilevare che né le comunicazioni, generale e specifica, degli addebiti inviate alla ricorrente né la decisione formulano addebiti a carico della ricorrente prima del 1978 (la decisione arriva a escludere espressamente la ricorrente dall' iniziativa in materia di prezzi del dicembre 1977 (punto 78) e che il punto 105, secondo capoverso, della decisione indica che l' inizio di detta partecipazione non può essere stato posteriore all' inizio del 1979.
63 In base agli indizi rappresentati, in primo luogo, dalla nota interna della DSM datata 27 febbraio 1978 (C. all. III), redatta in vista della riunione del 28 febbraio 1978 e in cui, tra gli errori commessi dalla DSM nella sua strategia in materia di prezzi, in particolare si legge: "clinging to agreements even when heavy violations of our partners become obvious" (rispettando gli accordi persino quando appaiono evidenti gravi violazioni compiute dai nostri partner), risultando evidente, dal contesto di questa citazione, che i "partners" non possono essere i clienti e i fornitori, indicati come tali in altra parte del documento; e, in secondo luogo, dalle dichiarazioni della ricorrente durante la riunione dell' EATP del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), secondo le quali:
"It is our conviction that stability in supply and in pricing is most important... Therefore we will support the move to get prices at a reasonable level. This morning we have heard some comments indicating the November initiative has not been fully carried through, nevertheless we are of the opinion that it is absolutely necessary to pursue this goal further";
((Siamo convinti che la stabilità dell' offerta e dei prezzi sia importantissima (...). Perciò sosterremo l' iniziativa per portare i prezzi a un livello ragionevole. Stamattina abbiamo ascoltato alcuni commenti secondo i quali l' iniziativa di novembre non è stata pienamente attuata; ciò nondimeno, pensiamo che sia assolutamente necessario perseguire ulteriormente tale obiettivo));
occorre ritenere che la ricorrente, a partire da un momento che si può situare nel 1978, abbia partecipato a riunioni di "Senior Managers" (dirigenti), organizzate da produttori di polipropilene, durante le quali è stata sviluppata l' idea di determinare prezzi-obiettivo, come indica la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), dove si legge che: "Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978" (In generale, comunque, l' idea di raccomandare 'prezzi-obiettivo' fu elaborata durante le prime riunioni, svoltesi nel 1978).
64 Per quanto riguarda il periodo seguente, il Tribunale rileva che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni discende che la DSM ha partecipato regolarmente alle riunioni regolari di "dirigenti" e di "esperti" dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979. Infatti, detta risposta ricomprende la ricorrente - diversamente da altri due produttori - tra coloro che partecipavano con regolarità a dette riunioni e riporta peraltro che:
"By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge. This two-tier level of representatives became identified as (a) 'Bosses' and (b) 'Experts' ".
((Alla fine del 1978/inizio 1979 si decise che le riunioni ad hoc di dirigenti 'Senior' fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, dotati di competenze più ampie nel campo della commercializzazione. Questi due livelli di rappresentanti vennero indicati come (a) quello dei "dirigenti" e (b) quello degli 'esperti' )).
65 Occorre inoltre osservare che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni trova conferma, in primo luogo, nella risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, dove essa senza dubbio afferma di aver partecipato alle riunioni in modo più o meno regolare solo dal gennaio 1981, ma dove essa non nega di avervi partecipato in data anteriore, e, in secondo luogo, nella menzione, accanto al nome della ricorrente nelle diverse tabelle reperite presso l' ICI e la ATO (com. gen., all. 55-61), dei suoi dati riguardanti le vendite, per vari mesi e anni. Orbene, nelle risposte fornite ad un quesito formulato per iscritto dal Tribunale la maggioranza dei ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides di scambio di informazioni e a proposito di una di dette tabelle l' ICI, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Occorre tuttavia precisare che quest' ultimo elemento non costituisce di per sé una prova della partecipazione della ricorrente alle riunioni - non più di quanto lo sia stato nel caso dell' Amoco - ma che esso finisce solo per corroborare il contenuto degli altri elementi di prova in base ai quali detta partecipazione deve ritenersi dimostrata (elementi che sono assenti nel caso dell' Amoco).
66 Infine, dalle tabelle allegate alla risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni discende che essa ha partecipato a quasi tutte le riunioni di produttori che si sostiene si siano svolte nel 1982 e nel 1983.
67 Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia giustamente ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...", e che: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ((I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )); e che: (Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).
68 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare proprio il concetto di prezzi-obiettivo.
69 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" arrivavano a tenersi mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
70 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato alle riunioni regolari di produttori di polipropilene a partire da un periodo incerto posto tra il 1977 e il 1979 e sino al settembre 1983 e che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.
B - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
71 Secondo la decisione (punti 28-51) hanno potuto essere identificate sei iniziative in materia di prezzi, nell' ambito di un sistema di fissazione di prezzi-obiettivo: la prima dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
72 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 marchi tedeschi (DM)/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione disporrebbe delle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori, fra i quali non compare la ricorrente, da cui risulterebbe che essi avevano ordinato ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzi o il suo equivalente in moneta nazionale a partire dal 1 settembre. Quasi tutte le istruzioni sarebbero state impartite prima che la stampa specializzata avesse annunciato l' aumento progettato (decisione, punto 30).
73 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo-obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
74 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente, nonché dalla Hoechst, dalla Linz, dalla Monte, dalla Saga e dall' ICI risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
75 Nella decisione (punto 33) si rileva poi la partecipazione della DSM a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per il 1 febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. I documenti reperiti presso la DSM dimostrerebbero segnatamente che essa ha adottato misure volte all' introduzione dei prezzi-obiettivo fissati per febbraio. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0008.1
76 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
77 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avevano previsto una nuova iniziativa per settembre/ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
78 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre/ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 pfennig al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
79 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la DSM e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia) (decisione, punti 37-39, primo capoverso).
80 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi-obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella decisione (punto 39, terzo capoverso) si dà atto che, benché non si disponga delle istruzioni della DSM per giugno, una relazione redatta dalla DSM sulle sue vendite accenna a progetti di aumento dei prezzi in giugno, che si sperava sarebbero andati in porto. Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
81 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente avrebbe partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto era stata presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa era stata progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
82 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo-obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
83 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, vennero esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
84 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
85 Al pari delle imprese ATO, BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).
86 La riunione del dicembre 1982 sfociò, secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), in un accordo diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
87 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983 i produttori presenti, fra cui la DSM, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa in una rivista specializzata, la European Chemical News (in prosieguo: l' "ECN").
88 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che le dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
89 Si rileva inoltre nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
90 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso). Essa rileva che la DSM sostiene di non aver impartito per ottobre e novembre alcuna istruzione inerente ai prezzi, ma che i suoi prezzi di listino coincidevano, per ciascuna qualità e moneta nazionale, con quelli di tutti gli altri produttori.
91 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna della ATO, datata 28 settembre 1983, conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)", che indicava per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
92 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
93 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in conclusione che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
94 La ricorrente sostiene che l' addebito fondamentale formulato dalla Commissione a carico delle imprese destinatarie della decisione consisterebbe nella conclusione, nel 1977, di un accordo su prezzi base, da ritoccare periodicamente, accordo che successivamente sarebbe stato attuato concretamente in sei periodi, ognuno dei quali individuato da una specifica "iniziativa in materia di prezzi". La Commissione definirebbe il tutto ricorrendo ai termini "accordo-quadro" e "sub accordi". Di conseguenza, la ricorrente ritiene che, qualora il Tribunale dovesse respingere questo addebito fondamentale, ciò dovrebbe comportare l' annullamento totale o parziale della decisione e delle ammende.
95 La ricorrente, che ammette di aver partecipato alle riunioni in modo più o meno regolare a partire dal gennaio 1981, nega categoricamente che dette riunioni si siano svolte nell' ambito di un accordo sistematicamente organizzato o, a fortiori, nell' ambito di un accordo sui prezzi-base.
96 Essa afferma di non aver mai assunto nessun impegno e di non essersi mai sentita vincolata, giuridicamente o moralmente, dalle discussioni da essa avute durante talune riunioni. A fortiori, essa non si sarebbe mai lasciata condizionare dai risultati di dette riunioni al momento di definire la sua politica commerciale. Quest' ultima, al contrario, sarebbe stata contrassegnata dall' adozione di una posizione sistematicamente aggressiva, come dimostrerebbe la crescita della sua quota di mercato. A fronte di tali elementi la Commissione, sulla quale pur graverebbe l' onere della prova, si limiterebbe a osservazioni generali che non dimostrerebbero assolutamente che la DSM abbia concluso accordi con le altre imprese. Inoltre la ricorrente dichiara di non comprendere il ragionamento in forza del quale la Commissione cerca di dimostrare l' esistenza di un impegno de facto. La Commissione avrebbe pertanto omesso di provare la partecipazione della DSM a un accordo in materia di prezzi.
97 La ricorrente ritiene che la sua politica interna in materia di prezzi non giustifichi la conclusione della Commissione sul punto e, a tal proposito, fa riferimento ai prezzi da essa praticati sul mercato.
98 Essa sottolinea che, per quanto la riguarda, occorre distinguere quattro tipi di prezzi: i prezzi-obiettivo, che sono quelli che la società mira a raggiungere; i "prezzi di listino", che sono quelli comunicati agli uffici vendite, in linea di principio mensilmente e per ogni prodotto; i prezzi-base, comunicati contemporaneamente ai prezzi di listino agli uffici vendite, che indicano in qual misura detti uffici siano liberi di trattare con i clienti e, infine, i prezzi effettivamente praticati.
99 La ricorrente produce taluni grafici che vertono su diversi tipi di polipropilene e diversi mercati e dai quali si ricaverebbe, in primo luogo, che i prezzi di listino non hanno mai corrisposto esattamente con i prezzi-obiettivo; in secondo luogo, che ci sono sempre state divergenze rilevanti (superiori in media al 20%) tra i prezzi di listino e i prezzi-base; in terzo luogo, che, in sede di trattative sui prezzi, erano i prezzi-base e non quelli obiettivo a fungere da punto di riferimento; e, infine, che gli uffici vendite hanno sempre disposto di un margine di deroga molto ampio in relazione ai prezzi-base in sede di determinazione dei prezzi da applicare ai clienti. In tal modo la tesi basilare della Commissione, secondo cui le riunioni condizionavano effettivamente l' attività commerciale della DSM, sarebbe confutata in fatto, non essendo stato possibile dimostrare l' esistenza né di un collegamento tra lo scopo delle riunioni e i prezzi praticati sul mercato, né di un parallelismo tra i diversi prezzi praticati dalle imprese sul mercato. La ricorrente sottolinea che la Commissione stessa, nel punto 73 della decisione, ha riconosciuto che "può anche darsi che i prezzi siano stati determinati in gran parte dalle condizioni dell' offerta e della domanda".
100 La ricorrente passa poi a dimostrare di non aver preso parte alle varie iniziative in materia di prezzi.
101 Per quanto riguarda l' iniziativa del luglio-dicembre 1979, la ricorrente non sarebbe menzionata nella decisione avendo essa negato qualunque partecipazione alle infrazioni precedentemente al 1 gennaio 1981.
102 Circa quella del gennaio-maggio 1981, essa sostiene che le istruzioni in materia di prezzi della DSM (allegati 6 e 7 al ricorso; in prosieguo: gli "R. all. ") sui quali la Commissione si basa non dimostravano la volontà della DSM di adeguarsi a prezzi-obiettivo poiché, in realtà, sarebbero stati i prezzi di mercato a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti. Dette istruzioni evidenzierebbero che i prezzi indicati dalla Commissione sono stati utilizzati come mere "linee direttrici" per i prodotti corrispondenti, ma che non si trattava di prezzi minimi, che si troverebbero anche menzionati nelle sue istruzioni in materia di prezzi e che peraltro sarebbero sensibilmente inferiori. La Commissione non avrebbe pertanto correttamente interpretato le istruzioni della DSM in materia di prezzi.
103 Circa l' iniziativa dell' agosto-dicembre 1981, la ricorrente sostiene che i prezzi indicati nelle sue relative istruzioni divergono nettamente da quelli che sarebbero stati fissati come prezzi-obiettivo e dalle istruzioni impartite da altri produttori. Quanto affermato per il periodo precedente varrebbe anche per tale periodo.
104 Per quanto riguarda quella del giugno-luglio 1982, essa afferma che, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella decisione (punto 39) e nelle sue osservazioni scritte presentate in giudizio, l' istruzione in materia di prezzi della DSM per il giugno 1982 era la nota comunicata dalla DSM alla Commissione come allegato 43 alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Detta istruzione, che era stata impartita prima della riunione durante la quale sarebbe stato concordato un presunto prezzo-obiettivo e che sarebbe stata ignorata dalla Commissione, evidenzierebbe anch' essa una differenza in rapporto ai pretesi prezzi-obiettivo addotti dalla Commissione. In sede di replica, la ricorrente sostiene inoltre che il documento del 13 luglio 1982, proveniente dalla DSM, che costituisce l' allegato 9 alla comunicazione specifica degli addebiti inviatale (in prosieguo: l' "all. com. DSM") e che rappresenta, secondo la Commissione, l' istruzione in materia di prezzi impartita dalla ricorrente per il giugno 1982, non può essere considerato tale a causa della data, posto che un piano di aumenti per giugno non poteva evidentemente essere formulato in luglio.
105 Per quanto riguarda l' iniziativa del settembre-novembre 1982, la ricorrente si richiama alle spiegazioni fornite per il periodo compreso tra gennaio e maggio 1981. Essa aggiunge che era solo per contrastare la tendenza dei suoi uffici vendite a scendere ancora al di sotto dei prezzi-base che essa indicò a detti uffici che bisognava servirsi di tali prezzi con precauzione.
106 Infine, in merito a quella del luglio-novembre 1983, la ricorrente fa una distinzione tra l' inizio e la fine di detto periodo. Per quanto riguarda l' inizio, la DSM afferma che l' istruzione in materia di prezzi, datata 25 maggio 1983, cui fa riferimento la Commissione (R. all. 11) e che sembra parallela ad altre istruzioni, dev' essere valutata nell' ambito di un mercato in aumento, all' interno del quale la ricorrente non poteva confinarsi in secondo piano. Per quanto riguarda la fine di detto periodo, non ci sarebbero state istruzioni scritte riguardanti i prezzi-base, come rivelerebbe un telex inviato agli uffici vendite il 2 agosto 1983 (R. all. 12) che indica che sarebbero state impartite istruzioni integrative per i prezzi-base.
107 La ricorrente conclude che la Commissione si limita a denunciare un proposito interno all' impresa, mentre le norme in materia di concorrenza mirerebbero a tutelare la struttura concorrenziale e non a sanzionare propositi interni che non avrebbero prodotto effetti su detta struttura tramite concrete attività commerciali. In realtà, la Commissione realizzerebbe un' innovazione affermando che il comune intento di adottare un comportamento parallelo sarebbe già di per sé punibile.
108 La Commissione per parte sua rileva che vari elementi, quali le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente - che concordano con quelle impartite da altri produttori sia nel loro importo sia per la loro data di entrata in vigore (allegato alla lettera della Commissione del 29 marzo 1985; in prosieguo: l' "all. lettera 29 marzo 1985") -, permettono di concludere in modo innegabile che la DSM ha partecipato all' esecuzione di un piano concordato con altri produttori. La Commissione è convinta che, de facto, la DSM si è veramente sentita vincolata all' esecuzione degli accordi conclusi nell' ambito dell' intesa, come sarebbe attestato dalle sue istruzioni in materia di prezzi. In considerazione di questa concreta partecipazione all' intesa, non si dovrebbe tener conto né dell' idea che si era fatta la ricorrente in merito al suo impegno né del suo comportamento aggressivo sul mercato. Sarebbe parimenti ininfluente sapere se le "decisioni" prese nell' ambito dell' intesa siano state sottoposte a verifiche o se la DSM abbia con la sua condotta ricalcato quella delle altre imprese solo in misura limitata.
109 La Commissione nota anche che, contrariamente a quanto sostenuto dalla DSM, esistono dati che indicano che le imprese impegnate nell' intesa, tra le quali la DSM, hanno fissato prezzi-obiettivo per ogni Stato membro della Comunità.
110 Secondo la Commissione, la DSM pretende di dimostrare che sia sbagliato credere che le discussioni svoltesi durante le riunioni abbiano potuto incidere sul funzionamento del mercato o sulla determinazione della politica commerciale interna dell' impresa. E' opinione della Commissione che tale censura sia del tutto irrilevante, poiché l' elemento essenziale consisterebbe nel fatto che, una volta convenuti certi prezzi-obiettivo durante le riunioni, tutti i produttori, ivi compresa la DSM, avrebbero invitato i loro uffici vendite a raggiungere i livelli di prezzo convenuti. I prezzi-obiettivo sarebbero così serviti come base per le trattative sul prezzo con i clienti. A tal riguardo, la tabella 9 della decisione indicherebbe la connessione che esisteva innegabilmente tra i prezzi raggiunti sul mercato e l' oggetto degli accordi.
111 Peraltro, la Commissione sostiene che la collusione esiste malgrado i prezzi-obiettivo non siano stati sempre raggiunti sul mercato. Inoltre, la Commissione fa rilevare che c' è indubbiamente un parallelismo tra le istruzioni in materia di prezzi impartite dai diversi produttori, come dimostrerebbe la tabella 7 della decisione.
112 Secondo la Commissione l' affermazione della DSM, che asserisce che le discussioni sui prezzi vertevano soltanto sui prezzi di mercato e che i prezzi-base erano utilizzati come una specie di "trabocchetto", non può essere presa sul serio, poiché essa comporterebbe che per anni siano stati fissati inutilmente alcuni prezzi-obiettivo, che gli uffici vendite non avrebbero dovuto tenere in considerazione e che gli acquirenti avrebbero potuto ignorare.
113 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alle varie iniziative in materia di prezzi, la Commissione sostiene che, per quella del luglio-dicembre 1979, benché sia vero che il nome della DSM non compare a tal proposito nella decisione, la sua partecipazione alla collusione durante detto periodo sarebbe provata da altri documenti, che dimostrerebbero la sua partecipazione alle riunioni, quali la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), le tabelle riguardanti le quote (com. gen., all. 55-60), la nota interna della ricorrente del 27 febbraio 1978 (C. all. III) o le sue dichiarazioni in occasione della riunione dell' EATP del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7).
114 Per quanto riguarda l' iniziativa del gennaio-maggio 1981, essa rileva che la documentazione fornita dalla DSM stessa indica che gli obiettivi servivano da base alle trattative con i clienti riguardo ai prezzi e conferma la contemporaneità e l' uniformità di detti obiettivi a paragone con quelli di altri produttori. Il riferimento fatto dalla DSM ai prezzi-base sarebbe privo di fondamento, come illustrato in precedenza.
115 Circa quella dell' agosto-dicembre 1981, la Commissione afferma che i prezzi di listino menzionati nelle istruzioni in materia di prezzi della DSM sarebbero identici ai prezzi-obiettivo convenuti, menzionati nella decisione. La Commissione fa rinvio per il resto a quanto da essa affermato in relazione al periodo precedente.
116 Circa l' iniziativa del giugno-luglio 1982, essa rileva che il documento che la DSM presenta come sua istruzione in materia di prezzi per il giugno 1982 è datato 18 marzo 1982 e non fa menzione di nessun prezzo per giugno (all. 43, risposta della DSM alla comunicazione degli addebiti). Pertanto, la Commissione lo avrebbe ignorato e, di contro, a dimostrazione della partecipazione della ricorrente a detta iniziativa in materia di prezzi, avrebbe tenuto in considerazione una relazione sulle vendite elaborata dalla società il 13 luglio 1982, successivamente alla riunione di esperti del 13 maggio 1982 (all. 9, com. DSM).
117 Per quanto riguarda quella del settembre-novembre 1982, la Commissione si richiama ad argomenti analoghi a quelli addotti per l' iniziativa del gennaio-maggio 1981.
118 In merito all' iniziativa del luglio-novembre 1983, in considerazione degli elementi di prova di cui disporrebbe, la Commissione ritiene che la tesi della DSM riguardante lo sfruttamento ottimale delle possibilità di un mercato in aumento non sia convincente. La Commissione ricorda segnatamente che è provato che i prezzi della DSM per il settembre 1983 erano identici, per tutti i tipi e in tutte le monete, a quelli di tutti gli altri produttori (all. I, lettera 29 marzo 1985).
119 La Commissione conclude che il comune intento mirante all' adozione di comportamenti paralleli è stato innegabilmente attuato mediante le iniziative in materia di prezzi individuate e in merito alle quali la tabella 9 della decisione indica che esse hanno influenzato il mercato.
c) Giudizio del Tribunale
120 Il Tribunale preliminarmente ricorda che, poiché nessun addebito è stato tenuto in considerazione a carico della ricorrente per periodi antecedenti al 1978, la decisione non asserisce che essa ha partecipato all' accordo sui prezzi-base concluso verso la metà del 1977, né che ha preso parte all' iniziativa in materia di prezzi del dicembre 1977 (punto 78, quarto capoverso, nota 1).
121 Il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerga che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) in 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
122 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
123 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente, per dimostrare di non aver aderito, in occasione delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, alle iniziative concordate in materia di prezzi, ha sostenuto di non aver assolutamente tenuto conto degli esiti delle riunioni per determinare la sua condotta in materia di prezzi sul mercato, come indicherebbe la sua aggressiva politica dei prezzi sul mercato. Del resto, essa fa rilevare che la Commissione avrebbe interpretato erroneamente le sue istruzioni in materia di prezzi, non tenendo conto dell' esistenza di quattro tipi di prezzo, che svolgono ciascuno un ruolo nel processo di fissazione dei prezzi della DSM.
124 Questa tesi non può essere considerata indizio atto a corroborare l' assunto dell' estraneità della ricorrente alle iniziative concordate in materia di prezzi. Il Tribunale ritiene infatti che detto argomento, quand' anche trovasse riscontro nei fatti, non varrebbe ad escludere la partecipazione della ricorrente alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi nell' ambito delle riunioni, ma tenderebbe tutt' al più a dimostrare che la ricorrente non ha attuato quanto deciso in quella sede. Peraltro, nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti obiettivi in materia di prezzi.
125 A questo stesso proposito occorre rilevare che la Commissione non contesta una relazione su una revisione contabile compiuta dallo studio Coopers & Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers & Lybrand"), che tende a dimostrare che esistevano notevoli divergenze tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi-obiettivo. Tuttavia, è importante far rilevare che le analisi cui gli stessi produttori si sono dedicati in occasione delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982 in merito agli effetti delle loro iniziative in materia di prezzi sui prezzi praticati sul mercato sembrano indicare che essi considerassero i loro risultati nel complesso positivi (com. gen., all. 30-33).
126 Comunque, il Tribunale rileva che l' attuazione da parte della ricorrente degli esiti delle riunioni è stata più concreta di quanto essa sostenga. Infatti, l' esistenza presso la ricorrente di quattro tipi di prezzo implica che essi operassero tutti nel processo di fissazione dei prezzi richiesti ai clienti. A tal riguardo, è importante rilevare, da un lato, che da una lettura delle istruzioni in materia di prezzi inviate dalla ricorrente ai suoi uffici vendite appare evidente che il "target price" (prezzo-obiettivo) corrisponde quasi sempre al "list price" (prezzo di listino) e che entrambi sono un po' più elevati dei "Rock bottoms" (prezzi-base), che "have to be used with care by each product manager or area sales manager at certain specific accounts (for instance certain key customers)" ((devono essere utilizzati con cautela da ogni direttore responsabile della produzione o capo ufficio vendite di zona per certi conti particolari (per esempio, per taluni clienti chiave) )) e, dall' altro, che gli obiettivi in materia di prezzi definiti durante le riunioni venivano riportati - nelle istruzioni in materia di prezzi della DSM - come prezzi-obiettivo e come prezzi di listino, anche se gli uffici vendite potevano scostarsene in via eccezionale, facendo ricorso ai prezzi-base. A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente, quando spiega i motivi per cui essa aveva segnalato ai suoi uffici vendite che i prezzi-base dovevano essere utilizzati con precauzione, non è convincente, dato che laddove ci si richiami al testo stesso di queste istruzioni in materia di prezzi quest' ultimo mostra non che si poteva scendere al di sotto di essi solo con precauzione, bensì che li si poteva utilizzare solo con cautela.
127 Così, a dispetto dei suoi differenti tipi di prezzo, la ricorrente s' è impegnata, nei limiti delle sue possibilità e secondo le sue tecniche specifiche di fissazione dei prezzi, a far ripercuotere nei confronti dei suoi uffici vendite - e, pertanto, dei suoi clienti - i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni.
128 Occorre poi esaminare gli indizi specifici addotti dalla ricorrente a dimostrazione del fatto che essa non avrebbe partecipato alle diverse iniziative in materia di prezzi.
129 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979 occorre, da un lato, rilevare che nella decisione (punto 29) si afferma che nella prima metà del 1979 si sono svolte riunioni di produttori, malgrado non sia stato possibile individuarne luoghi e date, e, dall' altro, ricordare che il Tribunale ha rilevato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente a dette riunioni. Inoltre, dalle concordanti istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ATO, dalla BASF, dalla Hoechst, dall' ICI, dalla Linz e dalla Shell si ricava che l' iniziativa finalizzata al raggiungimento dei 2,05 DM/kg il 1 settembre 1979 era stata decisa e annunciata a fine luglio. L' esistenza di detta iniziativa e il suo rinvio al 1 dicembre 1979 sono dimostrati dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), in cui si legge: "2.05 remains the target. Clearly 2.05 not achievable in Oct., not in Nov. Plan now is 2.05 on 1/12" (2,05 resta l' obiettivo. Chiaramente, 2,05 non è ottenibile né in ottobre, né in novembre. Il progetto è attualmente: 2,05 per il 1 dicembre).
130 Ne consegue che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che l' aumento di prezzo del settembre 1979 era il risultato della fissazione di prezzi-obiettivo da parte della ricorrente e di altri produttori per il periodo compreso tra luglio e dicembre 1979.
131 Peraltro, il Tribunale rileva che, partecipando alle riunioni del 1980 e a quelle del gennaio 1981 durante le quali è stata decisa, progettata e controllata l' iniziativa in materia di prezzi dell' inizio del 1981 e impartendo istruzioni in materia di prezzi corrispondenti ai prezzi-obiettivo definiti in tali riunioni, la ricorrente ha partecipato a detta iniziativa in materia di prezzi e che essa non può avvalersi del fatto che nelle sue istruzioni in materia di prezzi i prezzi-obiettivo definiti nelle riunioni fossero utilizzati come prezzi di listino e non come prezzi minimi.
132 Allo stesso modo il Tribunale rileva che, partecipando alle riunioni durante le quali è stata decisa, progettata e controllata l' iniziativa dell' agosto-dicembre 1981 e impartendo istruzioni in materia di prezzi collimanti con quelle impartite per lo stesso periodo da altri produttori, la ricorrente ha partecipato a detta iniziativa in materia di prezzi.
133 Per quanto riguarda l' iniziativa del giugno-luglio 1982, il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) discende che detta iniziativa è stata decisa durante questa riunione, cui partecipava la ricorrente. Per quanto riguarda la questione, se la ricorrente abbia fornito alla Commissione la sua istruzione in materia di prezzi per il giugno 1982, come essa sostiene, è giocoforza rilevare che dall' esame del documento intitolato "Price list Stamylan P./April/May/June" (listino dei prezzi dello Stamylan P./aprile/maggio/giugno), prodotto dalla ricorrente e datato 18 marzo 1982 (all. 43 alla risposta della DSM alla comunicazione degli addebiti), discende che, nonostante il suo titolo, quest' ultimo non contiene prezzi-obiettivo per il giugno 1982, in quanto, accanto alla colonna relativa al mese di giugno, vi è la scritta: "In case of need to be discussed with marketing Stamylan P." (In caso ce ne sia bisogno, da discutere contemporaneamente alla messa in commercio dello Stamylan P.). Di conseguenza, non si tratta dell' istruzione in materia di prezzi della ricorrente per il giugno 1982, che pertanto non è stata impartita prima della riunione del 13 maggio 1982, durante la quale era stato convenuto un prezzo-obiettivo per giugno.
134 Per quanto riguarda le iniziative del settembre-novembre 1982 e del luglio-novembre 1983, il Tribunale rileva che la partecipazione della ricorrente a dette iniziative discende dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali dette iniziative in materia di prezzi sono state decise, progettate e controllate, nonché dalla concordanza delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente con i prezzi-obiettivo definiti durante dette riunioni e con quelli impartiti da altri produttori.
135 Per quanto riguarda l' ultima iniziativa in materia di prezzi, occorre rilevare che la ricorrente non nega che le sue istruzioni in materia di prezzi concordino con quelle degli altri produttori e che essa non può spiegare tale concordanza col fatto che il mercato fosse in aumento, in quanto tale contesto potrebbe spiegare il fatto che essa abbia impartito istruzioni in materia di prezzi contenenti aumenti, ma ciò non spiega perché gli aumenti previsti dai diversi produttori fossero dello stesso importo. Peraltro, per quanto riguarda il mese di settembre, è giocoforza rilevare che il listino dei prezzi che la ricorrente aveva redatto il 2 agosto 1983 (R. all. 12) e che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre 1983 prevede prezzi identici a quelli degli altri produttori per tutte le qualità e in tutte le monete. Benché sia vero che non si dispone di istruzioni della ricorrente in materia di prezzi per i mesi di ottobre e novembre 1983, è consentito inferire la sua partecipazione alla fase finale dell' iniziativa in materia di prezzi di cui trattasi dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali detta iniziativa è stata decisa e progettata.
136 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) - in cui si legge che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule..." (I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato) - che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
137 Inoltre occorre far osservare che per poter sostenere la suesposta ricostruzione la Commissione non ha bisogno di far ricorso a documenti da essa non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da essa non comunicati alla ricorrente.
138 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione e che tali iniziative si inserivano in un sistema.
C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
139 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
140 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
141 La decisione (punto 20) contesta alla DSM anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.
b) Argomenti delle parti
142 La ricorrente sostiene che i documenti sui quali si basa la Commissione per affermare che essa ha partecipato al sistema di "leadership contabile" permettono al massimo di concludere che durante le discussioni si sia posto il problema relativo a tale meccanismo. Di contro, essi non permetterebbero di provare che esso sia stato adottato e attuato e ancor meno che la DSM vi abbia partecipato.
143 La Commissione reputa accertata l' esistenza di un sistema di "gestione contabile" o di "leadership contabile" nonché la partecipazione della DSM a detto sistema. Quest' ultima si ricaverebbe dal contenuto delle discussioni svoltesi nella riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), cui avrebbe partecipato la DSM, discussioni a conclusione delle quali tale sistema sarebbe stato oggetto di un generale consenso ("generally agreed"). Anche l' attuazione di detto sistema sarebbe stata esaminata durante una riunione, il 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38).
c) Giudizio del Tribunale
144 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - in particolare riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene - complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
145 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare, quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24, 29 e 30) )), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2.00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2.00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (La BASF, la Hercules e la Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività del loro stabilimento, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
146 Per quanto riguarda la "leadership contabile", il Tribunale rileva che la ricorrente ha partecipato a tre riunioni (quelle del 2 settembre 1982, del 2 dicembre 1982 e del 3 maggio 1983) durante le quali detto sistema è stato oggetto di discussione tra produttori (com. gen., all. 29, 33 e 38). Nelle riunioni del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38) i produttori di polipropilene hanno compiuto un esame dell' attuazione di tale sistema, la cui adozione era stata concordata il 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) e in tale occasione si sono scambiati informazioni riguardo ai loro clienti.
147 Peraltro, il Tribunale rileva, da un lato, che la ricorrente, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, ha elencato le numerose riunioni cui ha partecipato nel 1982 e nel 1983 e, dall' altro, che lo scopo di queste riunioni è attestato dai resoconti delle riunioni del 12 agosto e del 2 novembre 1982 (com. gen., all. 27 e 32), che indicano che tali riunioni erano finalizzate a garantire a livello locale l' applicazione di una particolare iniziativa in materia di prezzi.
148 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
D - Gli obiettivi in termini di quantitativi e di quote
a) Atto impugnato
149 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote ((era)) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
150 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
151 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
152 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale di un mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore, limitandola a un consumo totale annuo di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi; la DSM, che "si era opposta a che le imprese riducessero il loro obiettivo iniziale", avrebbe considerevolmente superato la propria assegnazione (vendendo 46 100 tonnellate rispetto a un obiettivo di 38 400). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0008.2
153 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
154 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982 le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni, come la ATO, avrebbero raggiunto un certo equilibrio (definito da ATO come un "quasi consenso") e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori, con l' unica eccezione della DSM, che avrebbe proseguito nel suo regolare incremento di 0,5% l' anno.
155 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
156 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
b) Argomenti delle parti
157 La ricorrente nota che non è chiaramente deducibile dalla decisione se, e in che misura, la Commissione ritenga che un sistema di quote sia stato davvero instaurato. Tuttavia, sembra alla DSM che la Commissione sia propensa a ritenere che non sia questo il caso e che il suo addebito si limiti al fatto che i produttori, durante le riunioni, avrebbero presentato alcune relazioni sui quantitativi venduti da ognuno di essi il mese precedente, così come illustrerebbero i punti 52 e 53 della decisione.
158 La ricorrente nega comunque che sia stato instaurato un sistema di quote tra le imprese interessate e aggiunge che, ammesso che un simile sistema sia stato instaurato, rimarrebbe ancora da dimostrare che la DSM vi sia rimasta coinvolta e che si sia considerata vincolata giuridicamente e moralmente da detto sistema. Secondo la DSM, la Commissione stessa, nei punti 55 e 59 della decisione, ammetterebbe e sottolineerebbe che non fu questo il caso.
159 Essa aggiunge che le variazioni nelle quote di mercato dei vari produttori nonché l' aumento della sua specifica quota di mercato smentiscono sia l' esistenza di un accordo del genere sia la sua personale partecipazione a tale accordo.
160 Riguardo al 1979, la ricorrente rileva che il testo della decisione non riporta assolutamente che la DSM sia rimasta o possa essere rimasta coinvolta in un sistema di quote. Del resto, secondo la DSM, nessuna infrazione può esserle contestata per il periodo precedente al 1 gennaio 1981 poiché, prima di tale data, essa non partecipava regolarmente alle riunioni. La tabella prodotta dalla Commissione, in cui compaiono dati riguardanti i livelli della produzione e delle vendite nonché gli "obiettivi" (com. gen., all. 55), non dimostrerebbe un coinvolgimento della ricorrente, posto che tale documento avrebbe origine e fini sconosciuti e potrebbe giustificare un' interpretazione diversa da quella datane dalla Commissione. Inoltre, il fatto che vi compaiano la Amoco e altri produttori non coinvolti nel procedimento diminuirebbe ulteriormente il valore probatorio di tale documento.
161 Per quanto riguarda il 1980, la ricorrente sostiene che la documentazione fornita dalla Commissione (com. gen., all. 56-61) non adduce nessuna prova del coinvolgimento della DSM, per i motivi appena esposti. Un resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) proverebbe semmai il contrario, poiché non solo esso riporterebbe la posizione ostile della DSM nei confronti di un sistema di quote, ma evidenzierebbe pure che le discussioni in materia di quote non hanno mai superato la fase propositiva.
162 Circa l' anno 1981, la ricorrente afferma che dalla stessa decisione (punto 57, secondo capoverso) discende che non è stato possibile realizzare nessun accordo definitivo in materia di quote. Essa aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in base a documenti sconosciuti dalla DSM, i produttori non hanno nemmeno disposto "provvedimenti temporanei" onde poter esercitare un controllo sulle vendite effettive.
163 Riguardo al 1982, essa ammette lo svolgimento di discussioni relative alle quote, ma sostiene che non è stato possibile realizzare nessun accordo su un sistema del genere. Inoltre, la DSM avrebbe continuato a incrementare la sua quota di mercato, così come constatato dalla decisione (punto 59, terzo capoverso).
164 Per quanto riguarda il 1983, la ricorrente sostiene che la Commissione, per denunciare l' esistenza di un sistema di quote, si basa su supposizioni e non su prove. In realtà, malgrado ci sia stato uno scambio di informazioni in merito ai quantitativi - espressi in tonnellate - venduti da ogni produttore, esso avrebbe avuto lo scopo non di verificare il rispetto di un sistema di quote, bensì di aumentare la trasparenza del mercato.
165 Per parte sua la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla DSM, nei punti 54 e seguenti della decisione si dà un' idea generale del sistema di quote, che ha trovato applicazione per alcuni anni e al quale la DSM si sarebbe trovata vincolata.
166 Circa il 1979, essa sostiene che la partecipazione della ricorrente a un accordo in materia di quote si ricava da una tabella non datata, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale), ritrovata presso l' ICI (com. gen., all. 55), che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati sulle vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt) per il 1976, il 1977 e il 1978, nonché altri dati menzionati sotto le rubriche "1979 actual" (dati effettivi per il 1979) e "revised target 79" (obiettivi riveduti). Infatti, i dati esatti contenuti in tale documento sarebbero di quelli ignoti ai concorrenti in condizioni di "normale" concorrenza e supporrebbero pertanto la partecipazione della DSM alla sua redazione.
167 In merito al 1980, la Commissione poi sostiene che la partecipazione della DSM all' intesa discende chiaramente dalla documentazione di cui essa dispone. Si tratta in primo luogo di una tabella, datata 26 febbraio 1980, intitolata "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" ((Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt) )), reperita presso la ATO (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), "opening suggestions" (proposte iniziali), "proposed adjustements" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. In secondo luogo, si tratta di una tabella, reperita al tempo stesso presso la ATO e presso l' ICI (com. gen., all. 59 e 61), che raffronta, per tutti i produttori, le loro vendite in termini di tonnellate e di quote di mercato sotto le seguenti rubriche: "1979 actual", "1980 target" (obiettivo 1980), "(1980) actual", e "1981 aspirations" (aspirazioni 1981). La Commissione sostiene che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in merito a detto documento l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Le intenzioni riportate nel resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), secondo le quali "DSM disputed any undertaking to cut back from their original target" (la DSM si è opposta a ogni iniziativa avente ad oggetto la riduzione del loro obiettivo iniziale), avrebbero scarso rilievo, poiché anche qualora il termine "target" abbia avuto il significato di "aspirazione interna", il fatto di rendere pubbliche aspirazioni interne sarebbe incompatibile con l' art. 85 del Trattato CEE.
168 La Commissione ammette che non fu possibile concludere un accordo in materia di quote per il 1981. Tuttavia essa ritiene che siano state adottate talune misure temporanee. Così, la Commissione afferma che dal resoconto delle suddette riunioni del gennaio 1981 discende che i produttori confrontavano i loro risultati concreti con gli obiettivi fissati, mentre da una tabella reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), ma proveniente da un produttore italiano, può dedursi che i produttori confrontavano le loro vendite relative al 1981 con quelle dell' anno precedente. Essa ne deduce che per il 1981 sono stati adottati provvedimenti temporanei, in mancanza di un accordo generale sulla ripartizione dei quantitativi di vendita per tale anno. Ciò sarebbe ulteriormente confermato da altri documenti (com. gen., all. 66-68).
169 La Commissione sostiene che, in merito al 1982, diversi documenti provenienti dalla Monte e dall' ICI (com. gen., all. 69-71) attestano che questi produttori formularono proposte in materia di quote, ma che esse non ebbero nessun esito.
170 Essa sostiene che dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 9 giugno 1982 e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) si deduce che durante il primo semestre 1982 i produttori confrontavano le loro vendite mensili con quelle realizzate nel 1981. Essa aggiunge che, per quel che riguarda il secondo semestre, dal secondo di questi resoconti si deduce che i produttori sono stati invitati a contenere le loro vendite mensili ai livelli di quelle del primo semestre. Dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 6 ottobre, del 2 novembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33) discenderebbe che i produttori hanno confrontato le vendite del secondo semestre con quelle del primo.
171 La Commissione prosegue affermando di disporre delle aspirazioni e delle proposte formulate su domanda dell' ICI da vari produttori, per se stessi e per gli altri produttori, e comunicate all' ICI (com. gen., all. 74-76 e 78-84) al fine di concludere un accordo in materia di quote per il 1983. Secondo la Commissione, tali proposte sono state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media che è stata raffrontata con le aspirazioni individuali di ciascun produttore. Il documento risultante da tale elaborazione sarebbe stato commentato in una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene Framework" (Programma-quadro per il polipropilene) (com. gen., all. 87). A questa documentazione la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene Framework 1983" (Programma-quadro per il polipropilene 1983) (com. gen., all. 86), in cui quest' ultima descrive in generale i contenuti di un futuro accordo sulle quote. Essa sostiene che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) mostra che gli esperti hanno esaminato una proposta in materia di quote limitata al primo trimestre 1983.
172 Infine, la Commissione sostiene che dal documento interno reperito presso la Shell (com. gen., all. 90) discende che è stato concluso un accordo in materia di quote per il secondo trimestre 1983. Infatti, secondo tale documento la Shell avrebbe ordinato alle sue società di vendita nazionali di ridurre le loro vendite al fine di rispettare le quote assegnatele. A ciò la Commissione aggiunge che il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) mostra che durante detta riunione si sono avuti scambi di informazioni in merito ai quantitativi di vendita di maggio.
173 Peraltro, la Commissione contesta con forza le affermazioni della ricorrente, secondo cui gli scambi di informazioni tra produttori e l' aumento della trasparenza del mercato che ne sarebbe derivata avrebbero avuto un effetto benefico. In realtà lo scambio di informazioni sarebbe stato la conseguenza della concertazione condotta al fine di giungere alla fissazione di quote e scopo di detto scambio di informazioni non sarebbe stato quello di aumentare la trasparenza del mercato, bensì quello di verificare il rispetto di un accordo in materia di quote. La Commissione rileva che la DSM non nega né di avere scrupolosamente partecipato a detta concertazione, né di aver presentato all' ICI alcune proposte in materia di quote, come quella riprodotta come allegato 79 alla comunicazione generale degli addebiti, né di aver giudicato accettabili per essa le proposte in materia di quote del novembre e dicembre 1982.
c) Giudizio del Tribunale
174 Occorre ricordare che la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e sono state scambiate informazioni al riguardo.
175 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della DSM alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita (com. gen., all. 55 e seguenti). Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides. A proposito di una delle dette tabelle l' ICI ha del resto dichiarato, nella sua risposta alla richiesta d' informazioni (com. gen., all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle riguardante la ricorrente fosse stato fornito dalla DSM nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
176 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla Commissione ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
177 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79", - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopraccitata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
178 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali dei produttori, fra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori. A tal riguardo, è importante rilevare che il fatto che, nelle due riunioni del gennaio 1981, la DSM "disputed any undertaking to cut back from their original target" (si sia opposta a ogni iniziativa avente ad oggetto la riduzione del loro obiettivo iniziale) non è tale da inficiare la fissazione di un obiettivo per il 1980 e la partecipazione della ricorrente a tale determinazione, giacché esisteva un "original target" cui la ricorrente si atteneva pienamente.
179 Peraltro, occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è nota la provenienza dei documenti presi in considerazione dalla Commissione per provare la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979 e il 1980, poiché essi sono stati reperiti presso l' ICI o presso la ATO (com. gen., all. 12, 55-61). Inoltre, non è necessaria né l' identificazione dell' autore né la descrizione del metodo di elaborazione di ciascun documento affinché la Commissione possa prenderne in considerazione alcuni a carico di una determinata impresa, per lo meno quando questi ultimi fanno parte di un ricco complesso di documenti che possono ricollegarsi a tutta una serie di riunioni, in merito alle quali è provato che esse avevano come scopo la definizione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita.
180 Questa ricostruzione non è inficiata dal fatto che la Commissione non ne abbia formulato una identica a carico della Amoco, il cui nome figura parimenti nelle suddette tabelle. Il caso dell' Amoco si differenzia da quello della ricorrente, in quanto detta impresa non ha partecipato alle riunioni di produttori aventi come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Di conseguenza, la Commissione poteva ritenere che i dati riportati sulle varie tabelle a proposito dell' Amoco fossero soltanto stime approssimative della sua posizione, compiute dagli altri produttori in mancanza di dati specifici comunicati da detta impresa. Del resto, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni conferma tale conclusione, poiché vi si legge che: "However figures for Amoco/Hercules... would have been estimated from industry figures generally available from FIDES" ((comunque, i dati per Amoco/Hercules (...) dovrebbero essere stati ricavati da dati sul settore industriale, di pubblico dominio grazie a Fides)).
181 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno e di avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.
182 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le "aspirations" per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62), in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" per il 1981; e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, i quattro grandi potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come la Solvay, la Saga, la DSM, la Chemie Linz, l' Anic/SIR moderino anch' essi le loro esigenze. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
183 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
184 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
185 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente tratta con rigorosa riservatezza come segreti d' affari, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
186 La partecipazione della ricorrente a queste varie attività risulta sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si sono svolte le azioni di cui trattasi, e segnatamente alle riunioni del gennaio 1981, sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti sopraccitati. In questi ultimi figurano del resto alcuni dati che, secondo quanto l' ICI ha dichiarato, come si è detto, nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale - alla quale altre ricorrenti fanno riferimento nelle loro risposte -, non potevano essere determinati in base alle statistiche del sistema Fides.
187 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato ottenuta nel primo semestre del 1982.
188 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982) (com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che a loro avviso doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici) ((com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto in un' altra tabella, manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un impiegato della Monte) ((com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
189 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982, confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26), relativamente al periodo gennaio-maggio 1982, e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28), relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.
190 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" (effettive) con le cifre "Theoretical" (teoriche), calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).
191 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
192 Quanto al 1983, il Tribunale rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33 e 74-87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente partecipò alle riunioni in cui il sistema fu discusso e fornì in quella sede dati relativi alla sue vendite; che nella tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 compare la menzione "accettabile" accanto alla quota riportata a fianco del nome della ricorrente; e, infine, che da una nota dell' ICI, intitolata "DSM - proposal, 1983" (DSM: proposta, 1983) (com. gen., all. 79), si ricava che la ricorrente ha formulato una proposta di ripartizione del mercato tra i diversi produttori, espressa in tonnellate, ripresa nella tabella riepilogativa redatta dall' ICI (com. gen., all. 85, pag. 2), tradotta in termini di quote di mercato.
193 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative intese all' istituzione di un sistema di quote per il 1983.
194 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio, al pari di altre nove imprese. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"...and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2% of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
195 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla combinazione di questi due documenti che le trattative tra i produttori avevano portato all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
196 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale venne richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
197 L' argomento della ricorrente dedotto dall' aumento della sua quota di mercato, dalle variazioni di quelle degli altri produttori e dal superamento delle asserite quote non è tale da inficiare la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita, rilevata nella decisione. Infatti, la decisione ha contestato ai produttori non di aver rispettato i quantitativi che essi si erano assegnati, ma semplicemente di averli concordati. Inoltre, la decisione stessa (punto 59, ultimo capoverso) ha sottolineato l' incremento della DSM in termini di quote di mercato e ne ha pertanto tenuto conto.
198 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
199 Inoltre, occorre far osservare che, per sostenere la ricostruzione dei fatti di cui sopra, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non comunicati alla ricorrente.
200 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà in merito agli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e alla limitazione delle loro vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore per il 1981 e il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
201 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
202 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo-quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
203 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi, senza dubbio, i produttori potrebbero perfino non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
204 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
205 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
206 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
207 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
208 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).
209 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663) la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", qualora le parti, anche se non hanno raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
210 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
211 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
212 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie, poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi-obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
213 La ricorrente ritiene che la Commissione non avesse il diritto di richiamare per la prima volta nel suo controricorso la nozione di "collusione", estranea al Trattato CEE e presa a prestito dal diritto americano. Del resto, la nozione di "conspiracy" (collusione) sarebbe soggetta, sia sul piano concettuale sia su quello della produzione della prova, alla stessa suddivisione di quella utilizzata in diritto comunitario. Questo è il motivo per cui la Commissione non potrebbe riunire le nozioni di "accordo" e di "pratica concordata" al fine di evitare di precisare la qualificazione da applicare.
214 Essa sottolinea che la differenza tra "accordo" e "pratica concordata" non riguarda soltanto la qualificazione, ma ha anche implicazioni pratiche a livello di prova. Infatti nel caso dell' accordo non ci sarebbe ragione, in via di principio, di prenderne in considerazione le conseguenze concrete. Invece, nel caso della pratica concordata, bisognerebbe provare l' esistenza sia di un comportamento determinato sia di una connessione tra detto comportamento e un programma previamente definito, per evidenziare in concreto la presenza di un intento comune. Nella situazione di cui trattasi l' assenza sul mercato di effetti concreti dei comportamenti e degli accordi di cui parla la Commissione sarebbe particolarmente importante. Orbene, a parere della ricorrente, la Commissione non avrebbe precisato se essa avesse presente un accordo o una pratica concordata, impedendo così alle imprese di conoscere quanto a loro effettivamente contestato e, pertanto, di difendersi.
215 Secondo la ricorrente, l' accordo presupporrebbe un impegno basato su un accordo di volontà tra imprese al fine di regolare il loro comportamento sul mercato. Per darne la prova occorrerebbe dimostrare: la volontà delle parti, l' esistenza di un accordo in merito, l' assunzione in certa misura di un impegno al riguardo e la manifestazione di tale accordo sotto forma di un certo comportamento sul mercato. La pratica concordata, dal canto suo, implicherebbe non solo un coordinamento, ma anche un comportamento appalesato sul mercato.
216 Nella fattispecie, l' interesse in merito al problema della qualificazione e definizione dell' infrazione consisterebbe nel fatto che la Commissione non avrebbe addotto la prova della partecipazione della ricorrente né a un accordo, né a una pratica concordata, tenendo presente che quest' ultima presuppone l' adozione effettiva di un comportamento coordinato sul mercato. E' opinione della ricorrente che la definizione della nozione di "pratica concordata" risulti pertanto di particolare importanza. Ancor più importante, anzi, in quanto questa sarebbe la prima volta che tale problema viene posto in questi termini dinanzi al giudice comunitario. Infatti, nelle fattispecie finora sottoposte all' esame della Corte il comportamento sul mercato non era oggetto di contestazione nella sua materialità e si trattava soltanto di accertare se bastasse a far presumere l' esistenza di una concertazione.
217 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente limitazioni della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
218 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0008.3
219 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.
220 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
221 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria, come fa la ricorrente, la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia. La giurisprudenza americana in merito allo Sherman Act sarebbe orientata anch' essa in tal senso.
222 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verificano comportamenti sul mercato che possano essere accertati. Così, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sarebbe perfettamente concepibile il fatto che una pratica concordata abbia uno scopo, ma non un effetto anticoncorrenziale.
223 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.
224 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il diritto di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
c) Giudizio del Tribunale
225 Si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
226 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
227 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, Heintz van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983 nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.
228 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
229 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
230 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
231 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
232 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato da un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979 fino al settembre 1983.
233 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
234 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
235 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
236 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
237 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
238 La ricorrente sostiene che, perché si abbia infrazione al Trattato CEE, è necessario che il comportamento delle imprese pregiudichi il funzionamento dei meccanismi concorrenziali e che abbia pertanto effetti sul mercato. Di conseguenza la Commissione avrebbe l' obbligo di analizzare il mercato e la struttura della concorrenza, il che, nella fattispecie, non avrebbe fatto. Sarebbe proprio per sottrarsi a tale obbligo che la Commissione sostiene che persino il mero intento o i semplici tentativi di far ricorso ai comportamenti incriminati provocano le sanzioni previste dalle norme del Trattato CEE. In tal modo essa introdurrebbe un tipo di "Gesinnungsstrafrecht" (diritto penale dell' opinione), estraneo al diritto comunitario, che non corrisponderebbe per nulla alle infrazioni sanzionate dall' art. 1 della decisione.
239 Replica la Commissione che lo scopo anticoncorrenziale degli accordi e delle pratiche concordate che danno luogo all' infrazione è comunque dimostrato e che non è pertanto necessario provare che questi ultimi abbiano avuto effetti anticoncorrenziali. Per il resto, essa fa rinvio al testo della decisione.
c) Giudizio del Tribunale
240 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il suo comportamento concorrenziale sul mercato dimostrerebbe che tale partecipazione era priva sia di scopo sia di effetti anticoncorrenziali.
241 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
242 Il Tribunale ricorda che dai giudizi da esso espressi sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che le riunioni periodiche alle quali la ricorrente ha partecipato assieme a dei concorrenti avevano lo scopo di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era priva di scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
243 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
a) Atto impugnato
244 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.
245 Nel caso in oggetto il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, avrebbe sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese sarebbero state esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.
246 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi-obiettivo per ciascuno Stato membro, discussi nei particolari perfino in riunioni nazionali quando era necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" (account leadership), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, avrebbe ulteriormente aggravato l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo sarebbe tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.
b) Argomenti delle parti
247 La ricorrente afferma che, affinché si verifichi un' infrazione al Trattato CEE, il comportamento delle imprese deve influenzare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, la corrente di scambi tra Stati membri. La Commissione non avrebbe dimostrato, mediante un' analisi economica del mercato e della struttura della concorrenza, che tale condizione si sia compiutamente verificata.
248 La Commissione replica che essa aveva il diritto di concludere che il commercio interstatale e la struttura della concorrenza sono stati pregiudicati, in quanto l' intesa aveva necessariamente sviato i flussi commerciali dai circuiti che si sarebbero realizzati in sua assenza (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
c) Giudizio del Tribunale
249 Si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare, mediante un' analisi economica del mercato e della struttura della concorrenza, che il comportamento effettivo dei produttori di polipropilene avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
250 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri.
251 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
252 Da tutto quello che precede risulta che il complesso delle censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, deve essere respinto.
Sulla motivazione
253 La ricorrente sostiene di aver fornito alla Commissione numerosi documenti e argomenti tali da porre in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e da sostituire una diversa spiegazione dei fatti a quella indicata nel provvedimento (v. sentenza della Corte 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commissione, cause riunite 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 16 della motivazione). La Commissione non poteva esimersi dal replicare a tutti questi elementi, a meno di non viziare la decisione per insufficiente motivazione o di non provocare un' inversione dell' onere della prova. Su quest' ultimo punto, la ricorrente rileva inoltre che non esiste nessuna prova diretta della partecipazione della DSM ai fatti incriminati dalla Commissione.
254 Secondo la ricorrente, la decisione consisterebbe soprattutto in considerazioni e affermazioni generiche. Essa non conterrebbe né un' analisi puntuale o una confutazione delle tesi delle imprese né argomentazioni assolutamente coerenti. Ciò varrebbe segnatamente per le tesi specifiche della ricorrente, come quelle riguardanti le iniziative in materia di prezzi, le misure destinate ad agevolare le iniziative in materia di prezzi e il parallelismo tra le istruzioni in materia di prezzi. Questa veste generica avrebbe lo scopo di mascherare la mancanza di validità e l' intrinseca contraddizione da cui sarebbero affetti la ricostruzione dei fatti, le presunzioni e i ragionamenti cui ha fatto ricorso la Commissione.
255 La Commissione replica che né l' art. 190 del Trattato CEE né alcun principio di diritto processuale l' obbligano a inserire in una decisione collettiva fatti e argomenti supplementari relativi a una particolare ricorrente per il fatto che quest' ultima avrebbe sostituito la sua visione personale del suo comportamento sul mercato a quella contenuta nella comunicazione degli addebiti. Nella decisione, la Commissione dovrebbe invece indicare con chiarezza i fatti e le tesi giuridiche sulle quali si fonda l' accertamento dell' infrazione. Essa dovrebbe parimenti illustrare il ragionamento seguito per elaborare il dispositivo. Nella fattispecie, la Commissione ritiene di aver adempiuto tali obblighi. Di contro, essa ritiene che non fosse obbligata ad esaminare nella decisione tutte le tesi e i documenti addotti dalla ricorrente (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831).
256 La Commissione inoltre nega di aver operato un' inversione dell' onere della prova e ritiene, al contrario, di aver fondato la decisione su numerosi e schiaccianti elementi di prova.
257 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.
258 A tal riguardo, occorre ricordare che dai giudizi espressi dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione nei confronti della ricorrente discende che i documenti e gli argomenti da quest' ultima addotti non sono tali da porre in una luce diversa la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione. Questo vale in particolare per i documenti e le tesi che fanno riferimento alle iniziative in materia di prezzi, alle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e al parallelismo tra le istruzioni in materia di prezzi.
259 Ne consegue che la motivazione della decisione è sufficiente a corroborare l' esistenza dell' infrazione contestata in capo alla ricorrente e che la Commissione, avendo sufficientemente dimostrato i fatti in base ai quali ha accertato detta infrazione, non ha operato un' inversione dell' onere della prova a scapito della ricorrente. Peraltro il Tribunale non ha rilevato nessuna contraddizione intrinseca nella ricostruzione dei fatti.
260 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
Sull' ammenda
261 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. La durata dell' infrazione
262 La ricorrente ribadisce che il momento iniziale della sua partecipazione all' asserita infrazione non poteva essere anteriore al 1 gennaio 1981 e che conseguentemente la Commissione avrebbe torto nel fissare una data compresa tra il 1977 e il 1979. Inoltre essa rileva che ciascuna delle pratiche incriminate dall' art. 1 della decisione dev' essere considerata un' infrazione distinta e che, di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto accertare la durata di ogni singola infrazione della cui esistenza essa sia convinta.
263 La Commissione ritiene di aver fissato a buon diritto in una data compresa tra il 1977 e il 1979 il momento iniziale della partecipazione della DSM all' infrazione. Tuttavia, essa afferma di aver tenuto in considerazione il fatto che l' infrazione si sia realizzata nelle sue forme più gravi solo dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979.
264 Peraltro, la Commissione aggiunge che i comportamenti addebitati alle imprese non devono essere considerati infrazioni distinte, poiché tutti i sistemi e le regole elaborate nell' ambito delle riunioni regolari e istituzionalizzate possono essere qualificati come un' unica infrazione continuata alle norme in materia di concorrenza.
265 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato il periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e che giustamente la Commissione ha ritenuto che si fosse in presenza di un' unica infrazione.
266 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
2. La gravità dell' infrazione
A - L' unicità dell' infrazione e il ruolo limitato della ricorrente
267 La ricorrente contesta la definizione dell' infrazione accolta dalla Commissione, secondo la quale detta infrazione sarebbe caratterizzata da un complesso di sistemi e di regole elaborato nell' ambito di riunioni regolari e istituzionalizzate. Il metodo onnicomprensivo della Commissione che rifiuta di specificare le singole infrazioni contestate alle imprese sarebbe incompatibile con l' economia del Trattato CEE, con la giurisprudenza della Corte (sentenze 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata), con la prassi seguita dalla Commissione nelle sue precedenti decisioni nonché con il dispositivo dell' atto impugnato.
268 Per quanto riguarda l' economia del Trattato CEE, la ricorrente precisa che l' art. 85, n. 1, elenca alle lett. a)-e) alcuni esempi di infrazione a detto articolo proprio per dimostrare che ciascuna infrazione differisce dalle altre.
269 Per quanto riguarda la prassi della Commissione, essa sostiene che quest' ultima mostra che, nell' ambito di una stessa questione, un' ammenda può venire inflitta per talune infrazioni e non per altre.
270 Circa il dispositivo della decisione, la ricorrente rileva che esso, alle lett. a)-e), elenca numerosi atti illeciti che non si sovrappongono gli uni agli altri. La stessa Commissione riterrebbe pertanto che si tratti di infrazioni distinte. Per quanto riguarda la fissazione dell' importo delle ammende, il fatto di accogliere la concezione della Commissione, cioè che un' unica ammenda dev' essere inflitta per un complesso di fatti e circostanze, implicherebbe, a dire della ricorrente, che una discussione in merito sia già in partenza priva di senso. Infatti il sistema continuerebbe a sussistere persino se risultasse che esso non è in parte provato o che non è suscettibile di sanzione, la qual cosa impedirebbe qualunque riduzione dell' ammenda.
271 Peraltro, la ricorrente sottolinea la scarsa rilevanza del suo ruolo, in quanto essa avrebbe partecipato con regolarità alle riunioni solo molto tardi, durante le riunioni il suo atteggiamento sarebbe stato in generale piuttosto passivo e il suo comportamento sul mercato sarebbe stato sempre caratterizzato da un' indipendenza totale. Nonostante ciò, non parrebbe che la decisione abbia tenuto conto di questi elementi a discarico.
272 La Commissione replica di aver indicato con cura, nell' art. 1 della decisione, gli elementi costitutivi dell' infrazione presi in considerazione a carico della ricorrente. Tuttavia essa non era obbligata, al fine di giustificare l' importo dell' ammenda, ad esaminare separatamente la gravità di ognuno di tali elementi, tra loro connessi, pur ricavandosi dalla giurisprudenza della Corte e dalle precedenti decisioni della Commissione che la natura dell' infrazione è fra i fattori che informano la determinazione delle ammende.
273 Essa aggiunge che la ricorrente dà una versione del presente procedimento come se quest' ultimo vertesse su una serie di comportamenti individuali e autonomi, che avrebbero scarse relazioni reciproche, se non nessuna, o che sarebbero coincisi solo per puro caso. Gli elementi di prova dimostrerebbero invece che i comportamenti di ogni impresa sarebbero le sfaccettature di un tutto più ampio e sarebbero tra loro collegati mediante una trama di riunioni regolari. La questione essenziale sarebbe quella se la DSM abbia partecipato all' intesa e non se la stessa sia stata di quando in quando assente a una certa riunione o si sia talvolta scostata da quanto convenuto nel corso di un' altra.
274 Inoltre, la Commissione sottolinea la particolare gravità dell' infrazione contestata in capo alla ricorrente.
275 Il Tribunale rileva che, in merito alla determinazione delle ammende, il carattere unitario dell' infrazione sufficientemente dimostrata dalla Commissione non ha come effetto quello di svuotare di significato il criterio del ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione. Infatti, se si fosse constatato che la ricorrente non aveva partecipato ad un qualche aspetto dell' unica infrazione, quest' ultima sarebbe risultata meno grave e si sarebbe dovuto procedere a una riduzione dell' ammenda.
276 Orbene, è giocoforza constatare che dai giudizi espressi dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha correttamente accertato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito della stessa durante l' intera durata della partecipazione di quest' ultima a detta infrazione. Giustamente pertanto la Commissione si è basata su tale ruolo per calcolare l' ammenda da infliggere alla ricorrente.
277 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
278 La ricorrente sostiene che l' ammenda irrogatale, di per sé e in rapporto alle ammende inflitte alle altre imprese, sia stata determinata in maniera inverificabile. Ad onta delle reiterate richieste rivolte alla Commissione affinché essa rendesse noto il criterio di fissazione delle ammende, quest' ultima non avrebbe motivato le sue scelte. Pertanto sarebbe impossibile determinare la rispettiva importanza dei differenti fattori presi in considerazione per la determinazione dell' importo dell' ammenda in quanto tale né appurare se, e in che misura, la Commissione abbia tenuto conto di circostanze particolari.
279 La ricorrente sostiene in particolare che, per determinare l' importo dell' ammenda inflittale, la Commissione non ha tenuto conto delle tesi da essa sostenute in merito al suo personale coinvolgimento.
280 La Commissione replica che nella decisione le ammende sono ampiamente e sufficientemente motivate. Essa osserva che nell' infliggere le ammende nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia. Essa sottolinea di aver adottato, a partire dal 1979, una politica caratterizzata da ammende più severe, specie per le violazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione delle norme in materia di concorrenza e per le violazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, Pioneer/Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che per stabilire la sanzione da applicare occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, già citata, punto 52 della motivazione).
281 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultano simili (sentenze della Corte 12 luglio 1979, BMW Belgium/Commissione, cause riunite 32/78 e 36/78 - 82/78, Racc. pag. 2435, punto 53 della motivazione, e 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punti 111 e seguenti della motivazione).
282 Il Tribunale rileva che, per determinare l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).
283 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.
284 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
285 Per quanto riguarda i primi due criteri, menzionati nel punto 109 della decisione, vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi e la durata della loro partecipazione all' infrazione, occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell' entità dell' ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente il modo in cui applicare tali criteri nei confronti della ricorrente.
286 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri, vale a dire le forniture di ciascuno dei vari produttori di polipropilene all' interno della Comunità nonché la cifra totale di affari di ciascuna impresa, il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione, la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente, rileva che tali criteri non sono stati applicati in maniera iniqua nel determinare l' ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle irrogate ad altri produttori.
287 Il Tribunale rileva peraltro che dai giudizi da esso espressi in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione al fine di accertare l' infrazione discende che le varie tesi per le quali la ricorrente contesta alla Commissione la mancata replica sono prive di fondamento in fatto.
288 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
289 La ricorrente sostiene che le asserite pratiche non hanno avuto nessun effetto sul mercato. Così come del resto ammetterebbe la stessa Commissione (decisione, punto 73), durante il periodo controverso i prezzi di mercato sarebbero stati determinati "in gran parte dalle condizioni dell' offerta e della domanda". Gli studi approntati da numerose imprese evidenzierebbero che gli sviluppi del mercato sarebbero stati gli stessi in mancanza degli asseriti accordi. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, già citata, e 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata), detto punto dovrebbe essere preso in considerazione per valutare le restrizioni della concorrenza. La tesi della Commissione secondo cui essa non sarebbe obbligata, per determinare l' ammenda, a tener conto dell' effetto degli accordi collusivi non avrebbe appigli né nella giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata) né nella prassi della Commissione relativa all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
290 La Commissione replica che, in considerazione delle prove dirette e schiaccianti del comportamento dei produttori, non c' era ragione di dedicarsi ad un' analisi più approfondita del mercato.
291 Essa aggiunge di aver tenuto conto, per valutare l' importo delle ammende, del fatto che le iniziative in materia di prezzi non abbiano generalmente conseguito in pieno il loro scopo (decisione, punto 108), pur non essendo obbligata a farlo, dato che ai sensi dell' art. 85 dovrebbero essere punite non soltanto le intese che hanno come effetto quello di intralciare la concorrenza, ma anche quelle che hanno semplicemente uno scopo del genere.
292 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sulle attuazioni delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
293 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con gli obiettivi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
294 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), le quali dimostrano che i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato, e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
295 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
296 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
D - La considerazione insufficiente del contesto economico di crisi
297 La ricorrente rileva che la Commissione non ha tenuto conto della situazione di crisi palese nella quale versava l' industria del polipropilene, né delle perdite notevoli che tale crisi ha comportato. Essa sostiene - in accordo, a suo dire, con la Commissione - che tale crisi non era strutturale, come dimostrerebbe il fatto che nel 1983 la domanda e l' offerta sul mercato del polipropilene avrebbero portato a un prezzo di equilibrio, che consentiva di sfruttare le capacità produttive a un livello medio ragionevole. La soluzione di detta crisi non doveva pertanto essere ricercata nel senso di una diminuzione strutturale delle capacità produttive esistenti. Orbene, proprio questa sarebbe stata l' unica soluzione proposta dalla Commissione durante alcune discussioni da essa intrattenute con le industrie del polipropilene per risolvere tale crisi. Non compiendo un' analisi più accurata del mercato e non indicando pertanto quali alternative potessero prevedersi nell' ambito di un dibattito ulteriore, la Commissione non avrebbe concesso alle imprese sufficienti possibilità di risolvere i problemi originati dalla situazione del mercato.
298 La ricorrente aggiunge che, in talune circostanze, è permesso e persino imposto alle imprese di adottare misure provvisorie con effetti restrittivi sulla concorrenza al fine di fornire un sostegno al processo di adeguamento dell' industria interessata alle mutevoli condizioni del mercato. Nella fattispecie, il fatto che le autorità comunitarie abbiano omesso di stabilire una "diagnosi" e di proporre un "rimedio" per un settore industriale che attraversava un periodo di crisi avrebbe praticamente lasciato ai "pazienti" interessati come unica alternativa quella di predisporre talune forme di "mutua assistenza personale" o di "palliativi".
299 A tal riguardo, essa rileva che talune forme di contatti e di scambi di informazioni allo scopo di risolvere situazioni di crisi non possono essere ritenute vietate a priori quando hanno lo scopo di individuare soluzioni ai problemi che si pongono, in particolare, quando il settore interessato è colpito da una crisi palese. Nessuno avrebbe interesse al duraturo deterioramento di un settore economico in conseguenza di una concorrenza rovinosa. La ricorrente si richiama in merito agli artt. 57 e 58 del Trattato CECA e alla comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese, pubblicata dalla Commissione il 29 luglio 1968 (GU C 75), che sarebbe nella fattispecie applicabile, poiché lo scambio di informazioni non avrebbe portato a una limitazione della libertà d' azione delle imprese né a un coordinamento, espresso o sotto forma di pratica concordata, del loro comportamento sul mercato.
300 La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dello stato di crisi, almeno a titolo di circostanza attenuante.
301 La Commissione risponde di aver preso in considerazione, per moderare l' importo delle sanzioni, il fatto che le imprese interessate hanno subito sostanziali perdite nelle loro operazioni relative al polipropilene per un periodo molto lungo, pur non ritenendosi obbligata a tener conto di questo elemento.
302 La Commissione inoltre sottolinea che per sfuggire alla condanna le imprese non possono avvalersi né di restrizioni temporanee della concorrenza approvate dalla Commissione in altri settori né del fatto che esse sarebbero state costrette a una specie di "auto-assistenza" a causa della denegata autorizzazione, da parte della Commissione, di un' "intesa di crisi". Le imprese interessate avrebbero potuto, se del caso, notificare eventuali "provvedimenti di crisi", cosa che però non hanno fatto, il che dovrebbe comportare oggi per loro la condanna per collusione continuata e occulta.
303 La Commissione fa poi rilevare che le vigenti norme in tema di scambio di informazioni non sono state applicate a ipotesi diverse da quelle da essi previste. Ciò varrebbe in particolare per la comunicazione della Commissione del 1968, di cui vuol valersi la ricorrente. Detta comunicazione riguarderebbe soltanto le piccole e medie imprese e per di più non sarebbe applicabile a una collusione che, com' è il caso della fattispecie, supererebbe ampiamente i limiti di uno scambio di informazioni autorizzato.
304 Il Tribunale rileva che la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che attesta che la Commissione, ciò facendo, ha tenuto conto non solo delle perdite, ma anche delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende.
305 Peraltro, il fatto che in casi precedenti la Commissione abbia ritenuto che alla luce delle circostanze di fatto fosse opportuno tener conto dello stato di crisi in cui si trovava il settore economico coinvolto non può vincolarla a tener conto allo stesso modo di una situazione del genere nella presente ipotesi, posto che è sufficientemente dimostrato che le imprese destinatarie della decisione hanno commesso un' infrazione particolarmente grave alle disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
306 Occorre aggiungere che il riferimento fatto dalla ricorrente a precedenti decisioni della Commissione è privo di rilevanza in quanto queste ultime vertevano sull' esenzione di un' intesa, detta "di crisi", ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Orbene, nella fattispecie, l' infrazione rilevata non era stata oggetto di nessuna domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE.
307 Il Tribunale ritiene inoltre che senza l' intervento della Commissione le imprese non possano avvalersi di norme del diritto comunitario che per la loro applicazione necessitano di tale intervento e che inoltre riguardano un determinato settore economico, come nel caso degli artt. 57 e 58 del Trattato CECA.
308 Per quanto riguarda la comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese, è importante sottolineare che detta comunicazione nel suo punto II precisa che "gli accordi aventi per scopo solo di ottenere in comune le informazioni necessarie alle singole imprese per decidere in modo autonomo e indipendente il proprio comportamento futuro sul mercato, o di utilizzare individualmente un comune organo di consulenza, non hanno né per scopo né per effetto di restringere la concorrenza. Quando però venga limitata la libertà d' azione delle imprese, o venga coordinato il loro comportamento sul mercato, in modo esplicito o mediante pratiche concordate, può configurarsi una restrizione della concorrenza". Orbene, è giocoforza constatare che dai giudizi espressi dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che tra gli elementi costitutivi di quest' ultima rientrano gli accordi in materia di prezzi e di quote, vietati dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, che conseguentemente non possono beneficiare della suddetta comunicazione.
309 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La violazione dei principi di equità, di proporzionalità e di uguaglianza
310 La ricorrente afferma che la decisione contiene una violazione dei principi di equità, di proporzionalità e di uguaglianza nei suoi confronti, poiché a imprese paragonabili o analoghe sarebbero state inflitte ammende di importo notevolmente diverso. Svolgendo un' analisi dei criteri che la Commissione avrebbe tenuto in considerazione nel punto 109 della decisione per la fissazione delle ammende e la determinazione del loro relativo onere, la ricorrente conclude che due imprese (la Linz e la Saga) hanno avuto ammende molto più lievi di quelle inflitte alle altre imprese poste nella medesima situazione rispetto ai suddetti criteri. Detta differenza non sarebbe motivata nella decisione.
311 La Commissione replica che la Linz e la Saga hanno entrambe sede al di fuori della Comunità, che la maggior parte delle loro forniture sono compiute pure al di fuori di quest' ultima e che, sebbene l' intesa si sia allargata all' intera Europa occidentale, per la fissazione delle ammende la Commissione s' è fondata sulle forniture di polipropilene di diversi produttori nell' ambito della Comunità, cioè sugli effetti dell' intesa entro i confini del mercato comune (decisione, tabella 2).
312 Il Tribunale rileva che la censura formulata dalla ricorrente costituisce una critica del rapporto tra l' importo dell' ammenda inflittale, da un lato, e l' importo delle ammende inflitte alla Linz e alla Saga, dall' altro.
313 A tal proposito è sufficiente rilevare che la ricorrente non è stata in grado di confutare quanto sostenuto dalla Commissione in opposizione alla sua tesi, cioè che la differenza tra i detti importi discende dall' applicazione dei criteri di cui al punto 109, primo capoverso, della decisione e, in particolare, del terzo di tali criteri, che riguarda le rispettive forniture di polipropilene nell' ambito della Comunità da parte di ognuna delle imprese destinatarie della decisione. Al riguardo il Tribunale ricorda che la ricorrente non ha contestato l' esattezza dei dati riguardanti dette forniture addotti dalla Commissione nel corso del giudizio e prende atto del fatto che, alla luce di tali dati, la ricorrente non ha fornito elementi concreti che dimostrino che i principi di equità, di proporzionalità e di uguaglianza sono stati violati a suo danno in rapporto alla Linz e alla Saga.
314 Di conseguenza, detta censura dev' essere respinta.
F - La mancanza di precedenti infrazioni
315 La ricorrente afferma che, a differenza di altre imprese coinvolte nel presente procedimento, essa non è stata mai coinvolta in passato in un procedimento ai sensi delle norme in materia di concorrenza, promosso dalla Commissione. Quest' ultima avrebbe dovuto tener presente tale elemento a titolo di circostanza attenuante.
316 La Commissione replica che gli elementi richiamati dalla DSM relativi alla mancanza di precedenti infrazioni non danno diritto a una riduzione dell' ammenda.
317 Il Tribunale ritiene che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo possa essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un' infrazione particolarmente flagrante dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
318 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
319 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità dell' infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza accertata a suo carico.
Decisione relativa alle speseSulle spese
320 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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