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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - HOECHST AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-10/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00629
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica di concorrenza
3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
8. Ricorso di annullamento - Verifica d' ufficio da parte del giudice dell' esistenza dell' atto impugnato - Presupposti
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
Massima1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
2. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica di concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
3. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
4. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
6. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
7. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
8. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato.
PartiNella causa T-10/89,
Hoechst AG, società di diritto tedesco, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), con l' avv. H. Hellmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico principale, e B. Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries PLC e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania nonché la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sarebbero rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983), il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento dei prezzi della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La Hoechst AG faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977 ed era una delle "quattro grandi". La sua quota di mercato oscillava tra il 10,5% e l' 12,6%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");
- Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI");
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc") né presso la Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco;
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione della Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984, la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costo o di investimento di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI plc ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)"
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-9/89 e da T-11/89 e T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988"; GU L 319, pag. 1).
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale tra il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La società Hoechst conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene), nella parte riguardante la ricorrente e, in via subordinata, ridurre l' ammenda inflitta;
2) condannare la convenuta alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali la Commissione: 1) avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, 2) non avrebbe consentito alla ricorrente un accesso integrale al fascicolo, e 3) avrebbe formulato per la prima volta nella decisione taluni addebiti a carico della ricorrente; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e B) non avrebbe correttamente valutato il suo effetto restrittivo della concorrenza; in terzo luogo, le censure della ricorrente relative alla motivazione della decisione e, in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Omessa comunicazione di documenti all' atto della comunicazione degli addebiti
31 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), la Commissione può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. Secondo la ricorrente, ciò presuppone che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, illustri in maniera soddisfacente le circostanze di fatto e le conclusioni giuridiche che essa ne ricava e che alleghi a detta comunicazione, o che renda accessibile alle imprese, la documentazione sulla quale intende fondare la decisione definitiva.
32 Nella fattispecie, essa rileva che la Commissione fonda la decisione su 28 fra documenti o serie di documenti che non le sarebbero stati comunicati. Si tratta del resoconto di una riunione del 13 maggio 1982 elaborato da un dipendente della Hercules ((decisione, punti 15, lett. b), e 70)), di quello di una riunione del 10 marzo 1982, redatto da un dipendente dell' ICI ((decisione, punto 15, lett. b) )), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, penultimo capoverso), della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti (decisione, punto 17), delle risposte delle imprese Amoco, ATO, BASF, DSM, Huels, Linz, Monte, Petrofina, Rhône-Poulenc, Saga e Solvay (decisione, punto 18), di lettere circolari inviate a taluni clienti dagli uffici nazionali di vendita, riguardanti alcuni aumenti di prezzo (decisione, punto 25), di due resoconti di riunioni interne della Shell svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di un documento interno della Solvay (decisione, punto 32), di un memorandum della Solvay inviato ai propri uffici vendite il 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di articoli della stampa specializzata riguardanti i prezzi del polipropilene per la fine del 1981 (decisione, punto 36, terzo capoverso), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di un documento della Shell intitolato "PP. W. Europe-Pricing" (decisione, punto 49), di documenti della Shell riguardanti il Regno Unito e la Francia (decisione, punto 49), di una nota interna della ATO del 28 settembre 1983 (decisione, punto 51), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 (decisione, punto 63, secondo capoverso), di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63, terzo capoverso) e, infine, di documenti provenienti dalle imprese ATO, DSM e Shell riguardanti lo svolgimento delle riunioni (decisione, punto 70).
33 La ricorrente sostiene che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française / Commissione, Racc. pag. 1825, punto 29 della motivazione, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG / Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione), affinché gli elementi di prova possano essere presi in considerazione a carico di un' impresa, non basta che questi ultimi le siano resi noti all' atto della procedura di accesso al fascicolo. La Commissione dovrebbe non solo comunicare detti elementi alle imprese, ma dovrebbe parimenti indicare il valore probatorio e la rilevanza da lei riconosciuta a questi ultimi in relazione alla futura decisione.
34 La Hoechst aggiunge che persino i documenti meramente confermativi possono avere importanza decisiva nell' ambito della produzione delle prove e che non spetta alla Commissione decidere che taluni documenti sono irrilevanti rispetto all' una o all' altra impresa, posto che essa sostiene che ogni impresa deve illimitatamente assumersi la responsabilità derivante dal comportamento delle altre imprese.
35 La ricorrente conclude sostenendo che non possono esserle contestati gli elementi di prova a lei non comunicati.
36 Dal canto suo, la Commissione afferma che le asserzioni della ricorrente riguardanti taluni documenti che, a suo dire, non avrebbe potuto consultare sono in parte false e, per il resto, assolutamente irrilevanti.
37 Essa innanzitutto sostiene che i documenti di cui al punto 25 della decisione sono stati comunicati alla ricorrente come allegati nn. 19, 42, 46, 50 e 52 alla comunicazione generale degli addebiti (in prosieguo: la "com. gen., all.") nonché come allegati alla lettera del 29 marzo 1985 (all. I 6-I 9), che i documenti di cui al punto 46 della decisione costituiscono l' allegato 35 alla comunicazione generale degli addebiti e che i documenti della ATO di cui al punto 70 della decisione compaiono come allegati 60 e 72 alla suddetta comunicazione.
38 La Commissione continua affermando che il documento di cui ai punti 15, lett. b), e 70 della decisione, le risposte delle imprese alla richiesta di informazioni della Commissione di cui al punto 18 della decisione, il documento di cui al punto 40 della decisione nonché i documenti della DSM e della Shell di cui al punto 70 della decisione sono stati resi accessibili alla ricorrente nell' ambito del procedimento d' accesso al fascicolo, nel giugno del 1984. Essa aggiunge che il documento di cui ai punti 15, lett. b), e 70 della decisione si limitava a confermare il contenuto di un altro documento, allegato con il n. 24 alla comunicazione generale degli addebiti.
39 La Commissione rileva che gli altri documenti elencati dalla ricorrente non le sono stati comunicati o perché risultavano privi di interesse nell' ambito del procedimento avviato nei suoi confronti - dato che detti documenti riguardavano solo le imprese ivi espressamente menzionate - o perché si limitavano a confermare quanto riportato in altri documenti, già a conoscenza della ricorrente. Essa conclude asserendo che, per quanto riguarda la ricorrente, la decisione non si fonda su tali documenti.
40 La Commissione ammette tuttavia di non aver comunicato, per errore, una nota dell' ICI riguardante una riunione di "esperti" del 10 marzo 1982, menzionata nella decisione (punto 58), ma aggiunge che tale nota si limitava a confermare un resoconto della Hercules relativo alla medesima riunione, questo sì allegato alla comunicazione generale degli addebiti (com. gen., all. 23).
41 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che, se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, già citata, punto 27 della motivazione, e v., in ultimo, 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO Chemie / Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).
42 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nella lettera del 29 marzo 1985, o ad esse allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
43 Da quanto esposto discende che, tra i documenti citati dalla ricorrente, possono essere presi in considerazione come elementi di prova a suo carico solo le lettere circolari inviate dagli uffici vendite nazionali ad alcuni clienti (decisione, punto 25), la nota dell' ICI sul "clima favorevole" (decisione, punto 46) e i documenti reperiti presso la ATO riguardanti le questioni discusse in occasione delle riunioni (decisione, punto 70), poiché si trovano menzionati nelle tabelle contenute nella lettera del 29 marzo 1985 e nei punti 71, 94 e 102 della comunicazione generale degli addebiti, oltre a costituire gli allegati da A a I in relazione alla suddetta lettera e gli allegati 35, 60 e 72 per quanto riguarda la comunicazione generale degli addebiti. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla stessa nell' ambito della presente controversia.
44 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione. Il Tribunale inoltre rileva che la ricorrente non ha affermato che detti documenti avrebbero potuto contenere elementi a sua difesa.
2. Insufficiente accesso al fascicolo
45 La ricorrente sostiene che le limitazioni a lei imposte in sede di accesso al fascicolo costituiscono una violazione del principio del contraddittorio. I legali della ricorrente hanno consultato la documentazione della Commissione nel giugno del 1984 ma, secondo il parere dello stesso relatore competente della Commissione, solo gli elementi di prova sui quali si è basata quest' ultima nell' enunciazione degli addebiti al fine di dimostrare l' esistenza di un comportamento illecito, o cui essa avrebbe potuto far richiamo durante il successivo procedimento, sarebbero stati messi a loro disposizione. Per giustificare una simile limitazione dell' accesso al fascicolo, la Commissione non potrebbe basarsi sulla sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB / Commissione (Racc. pag. 19), che riguarda una situazione differente, e cioè l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE.
46 Secondo la ricorrente, il fatto di limitare la consultazione dei fascicoli agli elementi di prova a carico e di selezionare in tale ottica i documenti sarebbe inammissibile, in quanto impedirebbe ai legali delle imprese di vagliare la rilevanza degli elementi di prova favorevoli e contrari e di verificare se la Commissione li abbia correttamente valutati. Dato che lo stesso Tribunale non ha generalmente modo di prendere in considerazione il fascicolo nella sua integralità, nella documentazione della Commissione potrebbero restare sepolti documenti a discarico, non adeguatamente utilizzati o valutati dagli uffici della Commissione.
47 Non avendo potuto consultare integralmente il fascicolo, la ricorrente, così come il Tribunale, non potrebbe sapere se tra i documenti sottratti alla consultazione del fascicolo ci siano effettivamente elementi di prova a discarico. E pur tuttavia il modo quanto mai lacunoso di produzione delle prove nel caso di specie non solo dovrebbe indurre a un attentissimo esame dei mezzi di prova, ma dovrebbe anche far sorgere il timore di una loro valutazione parziale da parte della Commissione.
48 Essa aggiunge che, anche se si ritenesse esatta l' affermazione della Commissione secondo la quale tutti i documenti sarebbero stati resi accessibili, salvo quelli contenenti informazioni riservate, spetterebbe al Tribunale accertare che detti documenti non contengano elementi a discarico delle imprese.
49 La Commissione dal canto suo afferma di non essere obbligata a rendere noto agli interessati l' intero fascicolo, secondo quanto dichiarato dalla Corte in circostanze analoghe (sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione). Del resto, nella fattispecie, pur non essendo obbligata a farlo, la Commissione avrebbe dato accesso a quasi tutti i documenti in suo possesso (salvo quelli contenenti segreti aziendali) all' atto della comunicazione degli addebiti e dell' invio della sua lettera integrativa del 29 marzo 1985. Inoltre, avrebbe consentito di accedere ad altri documenti nell' ambito del relativo procedimento, svoltosi nel giugno del 1984.
50 La Commissione sostiene inoltre che è inesatto affermare che essa avrebbe utilizzato solo le prove documentali a carico, celando quelle a discarico in proprio possesso. La convenuta rileva al riguardo che la ricorrente non richiama il benché minimo documento a sostegno delle sue affermazioni.
51 Il Tribunale rileva che il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nelle sue comunicazioni degli addebiti o a queste ultime allegati (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin / Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
52 Di contro, il rispetto dei diritti della difesa non comporta necessariamente che un' impresa implicata in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possa esprimere pareri su tutti i documenti presenti nel fascicolo della Commissione, poiché non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).
53 Tuttavia si deve rilevare che, determinando una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni in materia di concorrenza, la Commissione s' è autonomamente imposta talune norme che vanno al di là di quanto prescritto dalla Corte. Secondo dette norme, formulate nella Dodicesima Relazione sulla politica di concorrenza (pagg. 42 e 43):
"Essa [la Commissione] dà ormai alle imprese implicate in una procedura la facoltà di prendere visione dei fascicoli che le riguardano. Le imprese vengono informate del contenuto del fascicolo della Commissione con l' invio, contemporaneamente alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di rigetto della denuncia, di un elenco di tutti i documenti che compongono il fascicolo, con l' indicazione dei documenti o di loro parti che sono accessibili alle imprese. Le imprese sono invitate ad esaminare in loco i documenti accessibili. Se un' impresa desidera esaminare soltanto alcuni documenti, la Commissione potrà inviarle una copia degli stessi. La Commissione considera come riservati e pertanto inaccessibili ad un' impresa determinata i seguenti documenti: i documenti, o loro parti, contenenti segreti professionali di altre imprese; i documenti interni della Commissione, come le note, i progetti o altri documenti di lavoro; ogni altra informazione riservata, come quelle che consentano di identificare i denuncianti che desiderino restare nell' anonimato, nonché le informazioni comunicate alla Commissione alla condizione che ne venga rispettata la riservatezza".
Occorre rilevare che la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è in tal modo imposte (sentenze della Corte 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione / Consiglio, Racc. pag. 575, punto 9 della motivazione, e 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage / Commissione, Racc. pag. 81).
54 Da quanto precede discende che la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
55 Il Tribunale prende atto che la Commissione nega categoricamente che i suoi uffici abbiano omesso di rendere accessibile alla ricorrente documenti che potessero contenere elementi a suo discarico.
56 Ebbene, a fronte dei dinieghi della Commissione, la ricorrente non adduce nessun indizio che valga a dimostrare che gli uffici della Commissione abbiano selezionato i documenti resi accessibili alla ricorrente, allo scopo di impedirle di confutare gli elementi di prova addotti dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione all' infrazione. Essa fa infatti riferimento alla circostanza che il relatore della Commissione e il suo legale avrebbero avuto taluni colloqui, senza però provare, né offrire di provare, che colloqui del genere si siano realmente svolti e che abbiano avuto come argomento quanto asserito dalla ricorrente.
57 Pertanto la censura dev' essere respinta.
3. Nuovi addebiti
58 La ricorrente sostiene che la decisione (art. 1 e punto 81) accusa le imprese di aver aderito a un accordo quadro che si è concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, o a un unico accordo continuato ai sensi dell' art.85, n. 1, del Trattato CEE, mentre l' ipotesi di un unico accordo generale non sarebbe mai stata avanzata nella comunicazione degli addebiti la quale, viceversa, avrebbe fatto riferimento a un gruppo di accordi e/o di pratiche concordate. Per taluni ambiti specifici e per taluni periodi, la comunicazione degli addebiti avrebbe financo escluso irrefutabilmente l' esistenza di un accordo. Nella sua lettera del 29 marzo 1985 la Commissione avrebbe indubbiamente tenuto in considerazione l' esistenza di un "accordo centrale", ma avrebbe lasciato in sospeso tale problema, senza aver fornito ulteriori precisazioni in merito. Essa avrebbe insomma confermato la sua accusa originaria, senza nessun ridimensionamento, ribadendola ancora in occasione della seconda sessione di audizioni. L' accusa principale formulata nella decisione sarebbe pertanto nuova, sia in fatto sia in diritto, e coloro che erano state parti del procedimento non avrebbero avuto modo di chiarire la loro posizione al riguardo.
59 Essa aggiunge che la Commissione non potrebbe validamente obiettare che l' accusa di violazione continuata formulata nelle comunicazioni degli addebiti sarebbe stata, alla luce degli esiti del procedimento amministrativo, puramente e semplicemente sostituita da un' altra accusa - cioè la conclusione di un accordo quadro - senza che ciò portasse a modificare la valutazione degli elementi del fascicolo. Infatti le due accuse sarebbero completamente differenti sia in fatto sia in diritto. Ebbene, in base alla sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck / Commissione (Racc. pag. 3125, punto 68 della motivazione), sarebbe ammissibile solo riordinare o completare gli addebiti. Il carattere del tutto nuovo dell' accusa sarebbe una conseguenza della nozione stessa di "accordo quadro", a sua volta del tutto indipendente da quella di "infrazione continuata".
60 Secondo la ricorrente, un "accordo quadro" costituisce una nozione giuridica ben precisa, da lei definita come un atto giuridico mediante il quale le parti si impegnano in anticipo e raggiungono un accordo su regole, le quali predeterminano il contenuto di tutta una serie di atti futuri o stabiliscono alcune condizioni generali, da specificare in ogni singolo caso. L' elemento essenziale dell' "accordo quadro" consisterebbe pertanto in un preventivo consenso generale, presupposto del quale sarebbe la volontà di vincolarsi in merito agli specifici atti futuri. L' esistenza di un accordo quadro sarebbe quindi necessariamente anteriore agli accordi e alle pratiche concordate. Ebbene, la Commissione non avrebbe operato nessuna ricostruzione dei fatti, per non parlare della produzione di elementi di prova, tale da consentire di concludere che nel 1977 sarebbe stato raggiunto un simile accordo, anzi la motivazione della decisione sembrerebbe più idonea a confutare che a corroborare l' ipotesi dell' accordo quadro. E così, nella narrazione dei fatti relativa al 1977, la decisione non parlerebbe di accordo quadro e non conterrebbe nessuna ricostruzione dei fatti in tal senso. Al contrario, la Commissione si sforzerebbe di provare un' intesa concreta sui prezzi (l' accordo iniziale sui prezzi base), ma senza inserirla nella cornice dell' accordo quadro. Del resto, essa non indicherebbe nemmeno le imprese che avrebbero concluso il detto accordo quadro.
61 La ricorrente sostiene che non si può concludere retrospettivamente, in base a eventuali e specifici accordi successivi, che sia esistito un accordo quadro. Poiché il senso dell' accordo quadro consiste nel prefissare alcune regole in merito a specifici atti successivi, l' accostamento a posteriori di accordi specifici consentirebbe di inferire l' esistenza di un accordo quadro solo e soltanto se non fosse comunque possibile dare una spiegazione degli specifici atti diversa da quella della preventiva conclusione di un accordo quadro. Ebbene, il fatto che i vari atti di cui si parla in relazione al 1977 e agli anni seguenti rappresentino l' esito uniforme o regolare di una linea di condotta prestabilita non sarebbe stato sostenuto dalla Commissione anteriormente al suo controricorso né sarebbe rilevabile in base all' accertamento dei fatti. E sebbene la Commissione parli di un "sistema di riunioni regolari", una simile valutazione non sarebbe corroborata dalle prove, le quali non consentirebbero di rilevare la benché minima regolarità in merito al loro svolgimento.
62 La ricorrente sostiene che la Commissione ha finito con l' asserire l' esistenza di un accordo quadro per mascherare, mediante l' uso improprio di una certa figura giuridica, la sua incapacità di provare l' esistenza di accordi e/o di pratiche concordate specifici, come dimostrerebbe il fatto che, in sede di controricorso, essa afferma quanto segue: "E' ragionevole supporre che le riunioni (sostanzialmente quelle svoltesi tra la fine del 1977 / inizio 1978 e la fine del 1981) - il contenuto delle quali non è a lei noto nei particolari - avessero generalmente lo stesso oggetto di quelle riguardo alle quali essa conosce i suddetti particolari".
63 La Hoechst afferma parimenti che la Commissione tenta invano, per lo stesso motivo, di richiamare la nozione di violazione continuata. Poiché infatti tale nozione è destinata a ricondurre nell' ambito di un unico e generale delitto tutte quelle sue specifiche manifestazioni, soddisfacenti ciascuna per suo conto i requisiti della violazione, ciò non esonererebbe la Commissione dall' obbligo di fornire la prova concreta di una violazione del diritto della concorrenza per ciascun periodo preso in considerazione e per ciascuna accusa.
64 La ricorrente conclude che, sia nel caso dell' accordo quadro sia in quello dell' accordo continuato, la Commissione avrebbe dovuto precisare quali fossero gli atti specifici riguardo ai quali riteneva che fosse stata dimostrata l' esistenza di un accordo, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, allo scopo di riunire in seguito su tale base le varie infrazioni. Ebbene, essa avrebbe viceversa operato in senso opposto, facendo discendere dalla totalità dei fatti l' esistenza di un "accordo quadro" generale o di un "unico accordo continuato", senza dimostrare l' esistenza di violazioni distinte, come evidenzierebbe il punto 81 della decisione.
65 La Hoechst sostiene che tale errore di diritto, il quale vizia gli elementi di fatto e il fondamento giuridico della decisione, riflettendosi persino sul suo dispositivo, non è riparabile in sede di giudizio e deve conseguentemente portare all' annullamento della decisione. Vero è che, in teoria, il Tribunale stesso potrebbe procedere all' esame dei vari atti riguardo ai quali esso giudichi dimostrata e fondata la violazione, ma le prerogative della difesa sarebbero in tal caso conculcate, poiché le imprese interessate dovrebbero difendersi contro accuse non ancora formulate da parte dell' amministrazione che le chiama in causa.
66 Dal canto suo, la Commissione ritiene di essersi perfettamente conformata alla giurisprudenza della Corte (sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata), in forza della quale essa ha il diritto di far uso dei risultati del procedimento amministrativo "per riordinare e completare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno degli addebiti che essa tiene fermi". Facendo riferimento al contenuto della comunicazione degli addebiti e della sua successiva lettera del 29 marzo 1985, la Commissione ritiene di aver consentito lo svolgimento di un dibattito davvero approfondito sulla reale natura dell' intesa nel corso del procedimento amministrativo. La decisione conterrebbe le conclusioni da lei tratte dal suddetto dibattito.
67 Essa aggiunge che già la comunicazione iniziale degli addebiti (punti 128 e 132) parlava ripetutamente di una "collaborazione continuata e istituzionalizzata". Inoltre, nella sua lettera del 29 marzo 1985, la Commissione avrebbe sostenuto di non escludere "la possibilità di un accordo principale fra i quattro maggiori produttori" (pag. 3) e che, per quanto riguardava gli altri partecipanti alle riunioni, gli accordi "(si basavano) su un progetto tanto particolareggiato da poter venire assimilato a uno o più accordi ai sensi dell' art. 85" (pag. 4).
68 Secondo la Commissione, in base all' accordo quadro sarebbe stato deciso di instaurare un sistema istituzionalizzato di riunioni di produttori allo scopo di discutere sulla strategia commerciale da adottare. Detto accordo quadro sarebbe stato integrato, secondo i casi, da accordi specifici aventi ad oggetto misure concrete. Si sarebbe trattato di attuare un progetto generale consistente in iniziative sempre più energiche, miranti a influenzare il mercato per mezzo di una collaborazione fra produttori di polipropilene in materia di prezzi, di obiettivi di vendita, di quote di mercato e di misure di sostegno. Detto progetto generale avrebbe sempre mantenuto le medesime caratteristiche di fondo, a dispetto delle variazioni subite in sede di attuazione a causa della reciproca diffidenza dei partecipanti.
69 Al riguardo, la Commissione respinge l' accusa di essersi "inventata" un accordo quadro per rimediare alle lacune della sua argomentazione, come contestatole dalla ricorrente.
70 Il Tribunale rileva che i passi della decisione contestati dalla ricorrente hanno pari valore rispetto alle accuse formulate dalla Commissione nei confronti della ricorrente e delle altre imprese destinatarie della decisione nelle comunicazioni degli addebiti loro inviate.
71 Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la decisione (punto 81) non si limita a constatare che le imprese di cui trattasi "hanno partecipato ad un accordo quadro generale che si è concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta" e che si è pertanto trattato di un "unico 'accordo' continuato ai sensi dell' art. 85, paragrafo 1", poiché la prima di queste frasi è preceduta dal testo seguente: "Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene (...)", e la seconda è introdotta da queste parole: "A giudizio della Commissione, l' intero complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate ha costituito (...)". Ne consegue che, nella decisione, i termini "accordo quadro" o "unico 'accordo' continuato" servono solo a esprimere il fatto che la Commissione ha addebitato alle imprese destinatarie della decisione un' infrazione unica, i cui vari elementi hanno costituito un articolato complesso di sistemi di riunioni regolari di produttori di polipropilene e di determinazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, caratterizzato da un' unica finalità economica, cioè alterare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.
72 Ebbene, è esattamente tale il tenore dell' intera comunicazione generale degli addebiti, inviata alla ricorrente e alle altre imprese destinatarie della decisione, in particolare dei suoi punti 1, 5, 128, 132 e 151, lett. a). Il punto 1 è infatti formulato nel seguente modo:
"Gli addebiti comunicati con la presente riguardano l' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE ad un complesso di accordi e/o di pratiche concordate in forza dei quali i produttori che forniscono il polipropilene termoplastico sfuso nel Mercato Comune hanno - con continuità e regolarità - coordinato - all' incirca dal 1977 fino all' ottobre 1983 - le loro vendite e le loro politiche dei prezzi fissando ed osservando 'prezzi obiettivo' e/o prezzi minimi, controllando i quantitativi venduti sul mercato attraverso un meccanismo di quote concordate e/o di 'quantitativi obiettivo' , ed organizzando incontri a scadenze regolari al fine di seguire gli sviluppi degli accordi anzidetti".
E il punto 132, ultima frase, precisa:
"I produttori miravano infatti a controllare il mercato e il gioco normale delle forze concorrenziali è stato sostituito da una collaborazione permanente e istituzionalizzata ad alto livello".
73 Occorre aggiungere che il contenuto degli addebiti formulati a carico della ricorrente e delle altre imprese destinatarie della decisione è stato ribadito con la lettera loro inviata il 29 marzo 1985, nella quale si legge (pag. 4): "Queste intese costituivano un piano sufficientemente dettagliato da poter essere assimilato ad un 'accordo' o ad 'accordi' ai sensi dell' art. 85 perlomeno per quanto riguarda i produttori partecipanti alle riunioni".
74 Di conseguenza il Tribunale ritiene che nella decisione la Commissione si sia limitata a riordinare e motivare in diritto l' argomento sul quale essa fonda gli addebiti che ha tenuto in considerazione e che, pertanto, non abbia impedito alla ricorrente di manifestare il proprio punto di vista prima dell' adozione della decisione.
75 Ne consegue che la ricorrente ha torto a contestare alla Commissione di aver violato le sue prerogative della difesa, formulando a suo carico nuovi addebiti nella decisione.
Sull' accertamento dell' infrazione PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0010.1
76 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.
77 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda: A) l' accordo sui prezzi base, B) il sistema delle riunioni regolari, C) le iniziative in materia di prezzi, D) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. Ricostruzione dei fatti
A - L' accordo sui prezzi base
a) Atto impugnato
78 La decisione (punto 16, primo, secondo e terzo capoverso; v. anche il punto 67, primo capoverso) indica quanto segue: nel corso del 1977, dopo la comparsa nell' Europa occidentale di sette nuovi produttori di polipropilene, i produttori già presenti sul mercato avviarono discussioni intese ad evitare una caduta sostanziale dei prezzi e le conseguenti perdite. I maggiori produttori partecipanti a tali discussioni - la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell - pervennero ad un "accordo sui prezzi base" destinato ad entrare in vigore il 1 agosto 1977. L' accordo originario non comportava controlli quantitativi ma, qualora i risultati fossero stati positivi, nel 1978 si sarebbero dovuti introdurre provvedimenti intesi a limitare i quantitativi. Questo accordo avrebbe dovuto avere una durata iniziale di applicazione di quattro mesi e i suoi elementi furono comunicati agli altri produttori, e segnatamente alla Hercules, il cui direttore commerciale indicava come prezzo-base per le principali qualità, per ciascuno Stato membro, un prezzo di mercato della rafia di 1,25 marchi tedeschi (DM)/kg.
79 Secondo la decisione (punto 16, quinto capoverso), l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Secondo l' ICI, potrebbe darsi che sia stato proposto un livello al di sotto del quale i prezzi non sarebbero dovuti scendere. L' ICI e la Shell avrebbero confermato che le discussioni non furono limitate alle "quattro grandi". Non sarebbe stato possibile conoscere con precisione i particolari sul funzionamento dell' accordo sui prezzi base. Nel novembre 1977, comunque, allorché venne riferito che il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg, la Monte avrebbe annunciato un aumento a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre e, il 25 novembre, la stampa specializzata avrebbe riferito che gli altri tre principali produttori avevano espresso il loro appoggio all' iniziativa, annunciando analoghi incrementi di prezzo a partire dalla stessa data o dal mese di dicembre.
80 Nella decisione (punto 17, primo e secondo capoverso) si rileva che le riunioni regolari dei produttori di polipropilene cominciarono all' incirca in quel periodo e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977, pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono e quando lo si reputò necessario. La Shell avrebbe affermato che i suoi dirigenti "potrebbero aver discusso i prezzi con Montedison nel novembre 1977 o all' incirca a quell' epoca e che non è escluso che Montepolimeri abbia prospettato la possibilità di aumentare i prezzi e chiesto (a Shell) quale sarebbe stata la sua reazione ad eventuali aumenti". Secondo la decisione (punto 17, terzo capoverso), anche se non esistono prove dirette del fatto che prima del dicembre 1977 si siano svolte riunioni di gruppo per la fissazione dei prezzi, i produttori avevano già espresso, in occasione di alcune riunioni di un' associazione commerciale di clienti, la "European Association for Textile Polyolefins" (in prosieguo: l' "EATP"), svoltesi nel maggio e nel novembre 1977, la necessità di un' azione comune intesa ad aumentare i livelli dei prezzi. Nel maggio 1977 la Hercules avrebbe ribadito che le "tradizionali imprese guida del settore" avrebbero dovuto assumere l' iniziativa, mentre la Hoechst avrebbe espresso il convincimento che i prezzi dovessero essere aumentati del 30%-40%.
81 E' in questa cornice che la decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente, così come alla Hercules, alla Linz, alla Rhône-Poulenc, alla Saga e alla Solvay, di aver dichiarato di sostenere il progetto annunciato dalla Monte, con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News; in prosieguo: la "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.
b) Argomenti delle parti
82 La ricorrente rileva che la Commissione, a sostegno della sua affermazione secondo la quale nel 1977 sarebbe stato concluso un accordo sui prezzi base, adduce un unico elemento di prova, vale a dire una nota manoscritta redatta da un dipendente della Hercules (com. gen., all. 2) il quale non sarebbe stato testimone diretto delle discussioni riferite dalla nota suddetta. Del resto, non esisterebbe nemmeno la prova del fatto che la Hercules abbia partecipato a detto accordo.
83 Essa aggiunge che il termine "agreement" (accordo), che compare nella nota, è ambiguo, ben potendo indicare una mera convergenza di vedute.
84 La ricorrente richiama inoltre in sua difesa il fatto che l' aumento di prezzo previsto nella nota non si è verificato e che nulla prova che sia stato rinviato, sostenendo al riguardo che il rinvio di tale aumento non può in nessun caso essere ricavato dal resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6). Infatti, l' annuncio fatto dalla Monte riguardante un aumento dei suoi prezzi, ivi riportato, non consentirebbe di corroborare una simile affermazione per due ragioni: la prima, che la divulgazione di una notizia riguardante aumenti di prezzo non sarebbe vietata dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE; la seconda, che nessun elemento consentirebbe di affermare che questo annuncio fosse il risultato di un accordo, tanto più che la Monte, nel 1977, non aderiva all' EATP. Essa aggiunge che l' annuncio di un aumento di prezzo prestabilito, dato dalla Monte in occasione di un' altra riunione dell' EATP, svoltasi il 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), è assolutamente irrilevante.
85 Essa ricorda che il documento reperito presso la Solvay, menzionato nel punto 16, ultimo capoverso, della decisione, non può esserle contestato, non essendole stato comunicato.
86 La Commissione replica che la ricorrente non adduce nessun argomento che permetta di mettere in dubbio il contenuto della nota della Hercules, che descrive l' accordo sui prezzi base (com. gen., all. 2). Essa sottolinea che detta nota concorda perfettamente con gli annunci riguardanti gli aumenti di prezzo, uguali fra loro e formulati simultaneamente dai vari produttori in occasione delle riunioni dell' EATP del 22 novembre e del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 6 e 7).
c) Giudizio del Tribunale
87 Il Tribunale rileva che il testo della nota del dipendente della Hercules, cui fa riferimento la Commissione, è chiaro e scevro di ambiguità. Vi si legge, infatti, che:
"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20% for 1 000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.(panies) to meet Oct. to review progress; 7. Subject (of the) scheme working - Tonnage restrictions would operate next year".
((I maggiori produttori (Mont., Hoechst, Shell, ICI) hanno concluso il seguente accordo: 1. Nessun controllo in termini di volume; 2. Sistema di prezzi base per i DOM (produttori nazionali), meno per gli importatori; 3. Prezzi base a partire dal 1 luglio o certamente dal 1 agosto, quando scadranno gli attuali contratti; 4. Gli importatori limitano al 20% per 1 000 tonnellate; 5. Prezzi base soltanto per un periodo di quattro mesi: l' alternativa è la situazione esistente; 6. Le società si riuniranno in ottobre per esaminare gli sviluppi; 7. Oggetto del regime vigente: le restrizioni in termini di volume diverrebbero operative l' anno prossimo)).
(Fa seguito un listino prezzi - con questi ultimi espressi in quattro valute nazionali - per tre tipi di polipropilene, che comprende l' indicazione: 1,25 DM/kg per la rafia).
88 A fronte di tale elemento di prova, la ricorrente si limita a sostenere che non ci sono prove della conclusione di un accordo sui prezzi base, in quanto questa nota sarebbe poco affidabile (non avendo il suo estensore preso parte a detto accordo) e in quanto il termine "agreement", ivi riportato, farebbe solo riferimento a una concordanza di opinioni tra le imprese in merito alla necessità di aumentare i prezzi.
89 Il Tribunale ritiene che le considerazioni della ricorrente non sono tali da porre in dubbio il valore probatorio attribuito dalla Commissione a detta nota. Infatti, la circostanza che la Hercules non abbia partecipato all' accordo iniziale sui prezzi base è irrilevante, poiché la Commissione fa ricorso a questa nota espressamente in quanto testimonianza scritta e contemporanea ai fatti, attestante che alcuni produttori diversi dalla Hercules hanno concluso un accordo.
90 Parimenti, se è vero che il termine "agreement" (accordo) può rendere eventualmente l' idea di un' identità di vedute, occorre rilevare che, nella nota, esso è ricompreso nell' espressione "made agreement", la quale, in inglese, può significare soltanto "concludere un accordo" e che, di conseguenza, sta a indicare, al di là di un' identità di opinioni, un concorso di volontà prodottosi tra la ricorrente e tre altri produttori, in relazione a taluni prezzi base.
91 Nemmeno il fatto che non sia stato possibile conseguire i prezzi base convenuti è tale da confutare l' adesione della ricorrente all' accordo sui prezzi base poiché, anche ritenendo dimostrato tale fatto, esso potrebbe al massimo provare la mancata attuazione dei prezzi base e non la loro mancata pattuizione. Orbene, la decisione (punto 16, ultimo capoverso), lungi dal sostenere che i prezzi base siano stati raggiunti, indica che il prezzo della rafia era crollato a circa 1,00 DM/kg nel novembre 1977.
92 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che, verso la metà del 1977, è stato raggiunto un concorso di volontà tra diversi produttori di polipropilene, fra i quali la ricorrente, in merito alla fissazione di prezzi base e che, a tal fine, la convenuta non ha avuto bisogno di richiamare documenti da lei non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da essa non comunicati alla ricorrente.
B - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
93 La decisione (punto 17) rileva che le riunioni regolari di produttori di polipropilene cominciarono all' incirca a fine novembre 1977 e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977 (cioè dopo l' annuncio della Monte), pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data.
94 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di aver partecipato regolarmente a tali riunioni almeno sino al settembre 1983 (punto 105, quarto capoverso).
95 Secondo la decisione (punto 21), le dette riunioni regolari avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
96 Secondo la decisione (punto 68, secondo e terzo capoverso), alla fine del 1982 le "quattro grandi" incominciarono a riunirsi in sessioni ristrette il giorno precedente ciascuna riunione dei "dirigenti". Queste cosiddette "riunioni preliminari" sarebbero state l' ambito in cui i quattro maggiori produttori avrebbero concordato una posizione comune prima della riunione vera e propria, allo scopo di favorire una stabilizzazione dei prezzi adottando un approccio comune. L' ICI avrebbe ammesso che gli argomenti discussi nelle riunioni preliminari erano gli stessi trattati nelle riunioni successive dei "dirigenti"; per contro, la Shell avrebbe negato che le riunioni delle "quattro grandi" fossero servite in qualche modo a preparare le riunioni plenarie o a definire una posizione comune prima della successiva riunione. Secondo la decisione, però, la documentazione riguardante alcune riunioni (nell' ottobre 1982 e nel maggio 1983) contraddice tale affermazione della Shell.
b) Argomenti delle parti
97 La ricorrente sostiene che la Commissione parla di un "sistema di riunioni regolari" senza addurre la benché minima prova. Le prove a disposizione della Commissione non consentirebbero infatti di rilevare la minima regolarità nel loro calendario, nel loro svolgimento o nel nome dei loro partecipanti. Così, secondo la tabella 3 della decisione, nel 1978 si sarebbero svolte soltanto sei riunioni, nessuna nel 1979, solo una nel 1980 e dieci nel 1981.
98 Essa ribadisce che la Commissione afferma l' esistenza di un accordo quadro per mascherare le lacune in tema di prove, come dimostrerebbe il fatto che la convenuta, in sede di controricorso, afferma che "è ragionevole supporre che le riunioni (sostanzialmente quelle svoltesi tra la fine del 1977 / inizio 1978 e la fine del 1981) - il contenuto delle quali non è a lei noto nei particolari - avessero generalmente lo stesso oggetto di quelle riguardo alle quali essa conosce i suddetti particolari". Ciò inoltre dimostrerebbe che la Commissione non dispone di nessuna prova delle sue asserzioni per quanto riguarda l' oggetto delle riunioni svoltesi nel periodo 1977-1981.
99 La ricorrente sostiene che la Commissione, per determinare l' oggetto delle riunioni, si basa su note redatte da un dipendente dell' ICI in merito ad alcuni incontri di produttori, nelle quali l' esito di detti incontri è talvolta accompagnato dall' indicazione "agreed" (convenuto). Essa fa rilevare che detta indicazione può significare che i pareri sono stati unanimi e, inoltre, che tali note possono non riferire in modo obiettivo i risultati delle riunioni a causa, per esempio, dell' interesse personale del loro estensore a far apparire i risultati migliori di quanto non lo fossero realmente.
100 La Commissione dal canto suo sostiene che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) discende che le riunioni sono iniziate nel 1977 e che si propose di farle proseguire, fissandole ad hoc. In seguito, le riunioni sarebbero state organizzate molto meglio e sarebbero state più frequenti e regolari. Nella sua risposta l' ICI avrebbe dichiarato che la Hoechst rientrava fra i partecipanti regolari a dette riunioni.
101 Essa aggiunge che la partecipazione della ricorrente alle riunioni è parimenti comprovata da numerosi resoconti reperiti presso l' ICI, a loro volta corroborati da numerose tabelle scoperte presso l' ICI e la ATO (com. gen., all. 55-61), le quali riportano, in particolare, i dati sulle vendite dei vari produttori. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni l' ICI avrebbe dichiarato che tali dati sarebbero stati forniti dagli stessi produttori.
102 La Commissione sostiene che oggetto delle riunioni era il raggiungimento di un accordo in materia di prezzi obiettivo e di iniziative in materia di prezzi, l' intesa su obiettivi in termini di quantitativi di vendita, la comparazione delle quote di mercato e la fissazione di misure di sostegno, quali la "leadership contabile". Si sarebbe pertanto trattato di armonizzare le strategie commerciali dei partecipanti a tali riunioni.
103 Essa aggiunge che la ricorrente non offre valide ragioni per porre in dubbio l' attendibilità della documentazione prodotta dalla Commissione, con particolare riferimento ai resoconti redatti dai dipendenti dell' ICI.
c) Giudizio del Tribunale
104 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ricomprende la ricorrente tra coloro che, a differenza di due altri produttori, hanno partecipato regolarmente alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Tale risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", instaurato alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.
105 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni viene corroborata in merito dall' indicazione, accanto al nome della ricorrente nelle varie tabelle ritrovate presso l' ICI e la ATO (com. gen., all. 55-61), dei suoi dati relativi alle vendite riguardanti diversi mesi e diversi anni. Orbene, come è stato ammesso dalla maggior parte dei ricorrenti nella loro risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, non sarebbe stato possibile elaborare le tabelle scoperte presso l' ICI, l' ATO e la Hercules sulla base delle statistiche del sistema Fides di scambio di informazioni. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Inoltre, nel corso del presente giudizio la ricorrente, a fronte di indizi di tale gravità, non ha mai puntualmente negato di essere stata presente alle riunioni, il cui svolgimento non è mai stato da lei contestato.
106 Per quanto riguarda la questione, se la ricorrente abbia partecipato alle riunioni del 1978, il Tribunale rileva che dal combinato disposto della decisione (punto 18) e della comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Hoechst si ricava che quest' ultima è accusata di avervi partecipato.
107 Il Tribunale rileva che la ricorrente, piuttosto che negare la sua partecipazione alle riunioni svoltesi nel periodo 1978-1982, afferma che la Commissione non ha le prove relative al loro svolgimento e al loro oggetto.
108 Ebbene, lo svolgimento di riunioni di produttori durante il 1978 è comprovato dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, dove si legge:
"During the first year (1978) about six 'ad hoc' meetings took place at about two monthly intervals between the Senior Managers responsible for the polypropylene business of some producers".
((Durante il primo anno (1978) si svolsero pressappoco sei riunioni "ad hoc", ad intervalli di circa due mesi, tra gli alti dirigenti responsabili del settore del polipropilene di alcuni produttori)).
La stessa risposta indica che tali riunioni sono iniziate verso il mese di dicembre del 1977:
"Because of the problems facing the polypropylene industry ... a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them".
((A causa dei problemi cui doveva far fronte l' industria del polipropilene (...) un gruppo di produttori si riunì intorno al dicembre 1977 per discutere se e quali misure sarebbe stato possibile adottare per ridurre il peso delle perdite inevitabilmente pesanti che essi avrebbero dovuto sopportare)),
o subito dopo la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, cui la Hoechst ha partecipato.
109 Il Tribunale inoltre rileva che le riunioni svoltesi nel 1978 e negli anni successivi avevano lo stesso scopo di quelle dell' EATP, cioè discutere sulle misure da adottare per bloccare le perdite subite dai produttori di polipropilene. Infatti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che:
"It was felt to be essential for producers to consider appropriate means of alleviating this impending crisis which could, unless controlled in some way, lead eventually to the collapse of the polypropylene industry. It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an 'ad hoc' basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems ... Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978 ...".
((Ai produttori parve essenziale riflettere sui modi adeguati a rendere meno grave la crisi incombente che poteva, se lasciata del tutto incontrollata, portare anche al collasso dell' industria del polipropilene. Si propose di fissare in futuro delle riunioni per quei produttori che avessero desiderato prendervi parte, con ordini del giorno "ad hoc", al fine di scambiarsi e di sviluppare idee utili ad affrontare questi problemi (...). In generale, comunque, l' idea di raccomandare "prezzi obiettivo" fu elaborata durante le prime riunioni, svoltesi nel 1978 (...) )).
110 Ebbene, durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, i vari produttori rilevarono che i prezzi erano troppo bassi e che essi non sarebbero stati in grado di sostenerli all' infinito. In tale occasione, la Hoechst ha dichiarato quanto segue:
"Yesterday morning, Hoechst announced a European wide modest price increase. The price increase will not bring us to a level which suits us, but we hope that it is going to improve our critical situation.
We hope that this move will not be misinterpreted. We think that it cannot be in the interests of both polymer makers and processors to go on in the way in which we have been during recent months".
(Ieri mattina la Hoechst ha annunciato un modesto aumento di prezzo per tutta l' Europa. Tale aumento non ci porterà a un livello per noi soddisfacente, ma speriamo che faccia migliorare la nostra situazione, che è critica.
Speriamo che quest' iniziativa non venga fraintesa. Riteniamo che non sia nell' interesse né dei produttori né dei trasformatori di polimeri continuare nella situazione in cui ci siamo trovati negli ultimi mesi).
I produttori hanno parimenti sottolineato la necessità di aumentare i prezzi e hanno aderito all' annuncio, fatto dalla Monte, di un aumento dei prezzi.
111 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che le riunioni del 1978 e degli anni successivi si siano situate, riguardo ai produttori, nella scia delle dichiarazioni da loro rese nella riunione dell' EATP del 22 novembre 1977.
112 Peraltro, è giocoforza constatare che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni mostra che dette riunioni sono state il momento iniziale del sistema delle riunioni di "dirigenti" ed "esperti" - cui la ricorrente ha partecipato dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 - sia dal punto di vista organizzativo sia da quello dello scopo. In tale risposta si legge infatti che:
"By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers (' Bosses' , of 1978) should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge (' Experts' )".
((Alla fine del 1978 / inizio 1979 si decise che le riunioni "ad hoc" di dirigenti "Senior" ("dirigenti", 1978) fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, dotati di competenze più ampie nel campo della commercializzazione ("esperti") )),
e occorre ricordare che l' idea di raccomandare prezzi obiettivo, attuata nell' ambito del sistema di riunioni di "dirigenti" e di "esperti", era stata sviluppata durante le riunioni del 1978.
113 Il Tribunale conseguentemente constata che, poiché la ricorrente ha partecipato sia alla riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 sia al sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", la Commissione poteva ben ritenere che la ricorrente avesse partecipato alle riunioni del 1978 le quali, da un lato, possono considerarsi, per i produttori, come gli sviluppi delle dichiarazioni da loro rese durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 e, dall' altro, hanno loro permesso di attuare il sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti".
114 Al riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione ha giustamente ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti:
"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..."
e:
"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".
((In linea generale, l' idea di raccomandare prezzi obiettivo venne sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978; (...) I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) ))
e:
((Nel corso delle riunioni furono discusse alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori)).
115 Il Tribunale rileva che il contenuto dei resoconti delle riunioni provenienti dall' ICI è confermato da numerosi documenti, come diverse tabelle riguardanti i quantitativi di vendita di diversi produttori e come alcune istruzioni in materia di prezzi, i quali corrispondono, sia per il loro importo sia per la data fissata per la loro applicazione, ai prezzi obiettivo menzionati nei suddetti resoconti di riunioni. Le risposte di numerosi produttori alle richieste di informazioni loro inviate dalla Commissione corroborano parimenti, in generale, il contenuto dei suddetti resoconti.
116 Di conseguenza, la Commissione ha correttamente ritenuto che i resoconti delle riunioni, reperiti presso l' ICI, riferissero in modo abbastanza obiettivo il contenuto di queste ultime, la presidenza delle quali veniva ricoperta da diversi membri del personale dell' ICI, il che aumentava la necessità per essi di informare con esattezza in merito al contenuto di tali riunioni quei dipendenti dell' ICI che non partecipavano a qualche incontro, redigendo dei resoconti di queste ultime.
117 Ciò posto, incombe alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni cui ha partecipato, offrendo elementi precisi, come le note redatte dai membri del suo personale durante le riunioni cui hanno partecipato o la loro testimonianza. E' giocoforza constatare che la ricorrente non ha addotto né si è offerta di addurre in giudizio elementi del genere.
118 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni, oltre che di "dirigenti", anche di "esperti" nel settore della commercializzazione, a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.
119 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
120 Per quanto riguarda il ruolo particolare svolto dalle "quattro grandi" nel sistema di riunioni, occorre rilevare che la Hoechst non nega che il 15 giugno 1981 (assente la ricorrente), il 13 ottobre e il 20 dicembre 1982, il 12 gennaio, il 15 febbraio, il 13 aprile, il 19 maggio e il 22 agosto 1983 si siano svolte riunioni ristrette alle "quattro grandi" (decisione, tabella 5, nonché com. gen., all. 64).
121 Ebbene, a partire dal dicembre 1982, tali riunioni delle "quattro grandi" si svolgevano il giorno precedente le riunioni di "dirigenti" e avevano lo scopo di determinare le iniziative che, in tali occasioni, sarebbe stato possibile decidere insieme al fine di giungere a un aumento dei prezzi, come indica la sintesi redatta da un dipendente dell' ICI per informare un suo collega del contenuto di una riunione preliminare del 19 maggio 1983, cui le "quattro grandi" avevano partecipato (com. gen., all. 101). Questa nota parlava di una proposta che sarebbe stata esaminata durante la riunione di "dirigenti" del 20 maggio.
122 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha sistematicamente partecipato alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra la fine del 1977 e il settembre 1983, che dette riunioni avevano segnatamente come scopo la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che si inserivano in un sistema.
C - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
123 Secondo la decisione (punti 28-51), è stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
124 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione avrebbe reperito istruzioni in materia di prezzi di taluni produttori, tra i quali la Hoechst, dalle quali risulterebbe che detti produttori avevano dato istruzione ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1 settembre, e ciò, per la maggior parte di esse, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).
125 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
126 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
127 Nella decisione (punto 33) si rileva poi la partecipazione della Hoechst a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.
128 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
129 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
130 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM/kg, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 centesimi di marco (pfennig; in prosieguo: il "pf") al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
131 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Hoechst e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia; decisione, punti 37-39, primo capoverso).
132 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
133 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto fu presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
134 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
135 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
136 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
137 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).
138 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
139 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti, tra cui la Hoechst, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.
140 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
141 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi di base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
142 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
143 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" ("Promemoria per i prezzi dei quantitativi"), che indicherebbe per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
144 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983, poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti almeno fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
145 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in ultimo che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
146 Sostanzialmente, la ricorrente sostiene che la Commissione non è riuscita a dimostrare la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi. Essa ritiene al riguardo che gli elementi di prova addotti dalla convenuta non consentano di suffragare i suoi addebiti e che questi ultimi sono inoltre smentiti dal comportamento effettivo tenuto dalla ricorrente sul mercato.
147 Per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi del 1979, la ricorrente sostiene che l' unico elemento di prova che la Commissione è stata in grado di produrre è il resoconto di una riunione svoltasi il 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), il cui testo non permetterebbe di sapere se il prezzo obiettivo di 2,05 DM/kg ivi menzionato fosse l' obiettivo che l' autore della nota si era prefissato, oppure se riflettesse l' opinione generale o se, come sostiene la Commissione, tale prezzo fosse stato oggetto di accordo tra i produttori. La ricorrente tuttavia rileva che l' autore del suddetto resoconto contemporaneamente sottolinea che non fu possibile ottenere tale prezzo né per il 1 ottobre né per il 1 novembre. Ebbene, malgrado ciò, la Commissione concluderebbe che, il 1 settembre, era stato attuato un aumento di prezzo, concordato, a dire della convenuta, durante tale riunione.
148 Per il 1980, essa rileva che la Commissione non dispone di nessuna prova riguardante l' esistenza di un accordo sui prezzi.
149 In merito alle iniziative in materia di prezzi del 1981, la ricorrente sostiene che la Commissione ha potuto produrre un unico mezzo di prova, e cioè un resoconto di due riunioni svoltesi nel gennaio del 1981 (com. gen., all. 17), il quale conterrebbe unicamente l' indicazione di un prezzo obiettivo che, come la Commissione ha dovuto ammettere (decisione, punto 34), non è stato raggiunto.
150 Per quanto riguarda le iniziative del 1982 e 1983, la Hoechst osserva che la Commissione produce alcune note redatte dai rappresentanti di alcuni produttori in merito alle riunioni. Essa ricorda, da un lato, di aver già segnalato le ragioni per le quali tali note sono inaffidabili e, dall' altro, che il termine "agreed" (convenuto), presente in alcune di esse, può avere benissimo numerosi significati e non deve assolutamente essere interpretato nel senso di accordo, poiché può indicare una mera concordanza di opinioni. La ricorrente aggiunge che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) non svela per nulla l' esistenza di accordi conclusi tra i partecipanti alle riunioni e fa infine rilevare che, per confermare l' esistenza di accordi riguardanti aumenti di prezzo, la Commissione si basa su istruzioni in materia di prezzi a suo dire parallele, impartite dai vari produttori ai rispettivi uffici vendite, riguardo alle quali, però, nulla era stato detto alle imprese, all' atto della loro comunicazione a queste ultime, in merito all' eventuale utilizzazione di tali documenti come mezzi di prova nel presente procedimento. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che debbano essere dichiarate irricevibili.
151 La ricorrente sostiene che, in considerazione della controvertibilità e lacunosità delle prove riguardanti gli accordi in materia di prezzi, la Commissione avrebbe dovuto verificare, studiando il mercato, se le imprese avevano tenuto un comportamento collettivo corrispondente agli accordi e, in particolare, se era possibile concludere in favore dell' esistenza della volontà, da parte delle imprese interessate, di assumere obblighi. Ebbene, secondo la Hoechst, l' esistenza di una volontà del genere sarebbe contraddetta dal fatto che, nel corso degli anni, le imprese avrebbero tenuto sul mercato un comportamento non corrispondente agli accordi che si asseriscono stipulati. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0010.2
152 Essa al riguardo sostiene che occorrerebbe, nonostante il rifiuto espresso in merito dalla Commissione, tener conto del comportamento effettivo sul mercato delle imprese coinvolte nel procedimento e, in particolare, della concorrenza sempre vivace in tema di prezzi. Il ricavato netto delle vendite, indicato per ogni cliente e per ciascun mese nella relazione elaborata dallo studio indipendente di revisione contabile Coopers e Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers e Lybrand"), evidenzierebbe un processo di formazione dei prezzi a tal punto diversificato, secondo i casi, da confutare in modo decisivo le affermazioni della Commissione circa all' uniforme comportamento collettivo sul mercato, tanto in merito all' applicazione di prezzi obiettivo o minimi unici quanto agli aumenti di prezzo che si asseriscono concordati.
153 In base alle tabelle riguardanti i rapporti commerciali della Hoechst con tre clienti nel 1982, la ricorrente conclude che i prezzi netti si discostano da quelli di listino in una misura che varia secondo i clienti, ma comunque rilevantissima, arrivando sino a un ribasso del 30,7%; che i prezzi netti presentano un calo, a dispetto dell' aumento sia dei prezzi di listino sia di quelli che si asseriscono concordati, in quanto è constatabile, a fronte di ogni aumento di 0,10 DM (pari al 4,5%), una diminuzione dei prezzi netti oscillante, secondo i clienti, nella misura del 19,7%-2,5%.
154 Essa offre ancora altre tabelle dalle quali trae le seguenti conclusioni: meno del 3% di tutti i quantitativi venduti interessati sarebbero stati alienati al prezzo di listino allora in vigore; quasi il 23% sarebbe stato possibile venderlo al di sopra di tale prezzo, mentre sarebbe stato necessario alienarne circa il 75% al di sotto del suddetto livello. Per di più tali tabelle mostrerebbero che, per quanto riguarda le vendite realizzate al di sopra del prezzo di listino, il 6,8% dei quantitativi interessati supera detto prezzo di oltre il 5%, mentre la maggior parte dei quantitativi è stata venduta con un ribasso del 5% rispetto a tale livello e più di un quarto è stato alienato a prezzi inferiori di oltre il 10% a quello di listino.
155 Secondo la ricorrente, le conclusioni di microeconomia della relazione Coopers e Lybrand concordano con i risultati che un' analisi macroeconomica di un mercato concorrenziale consente di prevedere, in considerazione dei dati di partenza, delle condizioni generali e degli indici utilizzabili al riguardo, messi a disposizione dall' economia politica. Così, dallo studio condotto dal prof. Albach, dell' università di Bonn, si ricaverebbe che i risultati ottenuti sul mercato non divergono da quelli che si sarebbero potuti prevedere in base a una concorrenza effettiva sul mercato del polipropilene. Anzi, tali risultati sarebbero stati conseguenza, per anni, di una concorrenza rovinosa sui prezzi e sui quantitativi. Detto studio sarebbe stato confermato da una nuova perizia riguardante un maggior numero di anni e di imprese, compiuta dal medesimo professore, in cui egli inoltre replica alle obiezioni formulate dalla Commissione in occasione del suo primo studio.
156 Da tutti questi studi la ricorrente trae la conclusione che le imprese non hanno mai raggiunto un' intesa sulla formazione dei prezzi e che pertanto l' esistenza di accordi in materia di prezzi, limitanti la concorrenza, non è provata.
157 Essa sostiene che fatti del genere impediscono di scorgere, nell' asserita uniformità delle istruzioni in materia di prezzi, un comportamento derivante da una concertazione. Tali istruzioni sarebbero unicamente circolari destinate, nell' ambito di un' impresa, a comunicare il listino dei prezzi alle filiali di vendita. La ricorrente non le avrebbe mai inviate a nessun cliente. A causa della concorrenza vivace regnante sul mercato, tali informazioni interne all' impresa, al pari della concertazione, avrebbero pertanto avuto scarsi effetti all' esterno, sul reale meccanismo della concorrenza.
158 Essa conclude che, in mancanza di comportamenti paralleli, il comportamento della Hoechst si sarebbe conformato in modo funzionale alla concorrenza sul mercato. Pertanto, s' imporrebbe la conclusione che, nella fattispecie, è mancato, per forza di cose, un comportamento derivante da un' intesa vietata (v. sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink / Commissione, Racc. pag. 1679, punti 16-20 della motivazione).
159 Dal canto suo, la Commissione rileva che la ricorrente compare tra i partecipanti regolari alle riunioni di produttori di polipropilene e che i resoconti di queste ultime rivelano che le iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione sono state concordate in tali occasioni. Essa aggiunge che la ricorrente omette di far menzione, accanto ai resoconti di riunioni, della concordanza delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla Hoechst e dagli altri produttori al termine delle riunioni e ritiene che tale concordanza costituisca un indizio ulteriore a sostegno dell' esistenza di accordi sui prezzi. La Commissione critica il modo con cui la ricorrente esamina i vari elementi di prova prodotti, in quanto sarebbe necessario esaminarli non separatamente, bensì nella cornice del sistema di riunioni.
160 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alle varie iniziative in materia di prezzi, la Commissione richiama gli elementi di prova menzionati nella decisione. Tuttavia, essa integra le sue affermazioni riguardanti il 1981 facendo riferimento alle indicazioni manoscritte che compaiono a margine di una nota della Linz, datata 15 maggio 1981 (com. gen., all. 21), dove risulterebbe che: "Hoechst und BP und CL(inz) haben in Rom schon begonnen, die uebrigen Halbzeug-natur-Hersteller in Richtung 1.95-2, - zu bewegen!!" (Hoechst, BP e Linz hanno già iniziato, a Roma, a spingere gli altri produttori dei tipi semilavorati verso 1,95-2!!), e, per quanto riguarda l' inizio del 1982, a una nota interna della Hercules, risalente alla primavera di quell' anno (com. gen., all. 22), dove si leggerebbe: "General determination got prices up to 2.05 DM - the closest ever to published target prices" (La determinazione generale ha portato i prezzi a 2,05 DM, il livello più vicino ai prezzi obiettivo pubblicati che sia mai stato raggiunto).
161 La Commissione esemplificativamente richiama i resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 e del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 29 e 40) per dimostrare che i partecipanti alle riunioni verificavano che esistesse davvero da parte di ognuno di loro l' impegno a rispettare le decisioni adottate durante le riunioni.
162 La Commissione afferma di non poter accogliere l' argomento della ricorrente secondo il quale la mancanza di ripercussioni dell' intesa sul mercato dimostrerebbe l' assenza di un' intesa riguardante detto mercato. Essa ribadisce che gli accordi conclusi nella cornice dell' intesa sono stati attuati essenzialmente mediante iniziative in materia di prezzi e che la ricorrente fornisce un' immagine deformata dell' addebito formulato dalla Commissione. Quest' ultima sostiene infatti di non aver mai asserito che tutte le iniziative in materia di prezzi nonché le misure di sostegno decise dai produttori avessero raggiunto il loro scopo. Al contrario, la Commissione avrebbe espressamente sottolineato (decisione, punti 74, 91 e 92) le difficoltà contro le quali si sarebbero scontrati i produttori al momento di imporre i prezzi obiettivo sul mercato. Le asserzioni della ricorrente, che nega qualunque influenza dell' intesa sul mercato, traendo da ciò la conclusione dell' inesistenza di quest' ultima, sarebbero scorrette per due ragioni. La prima: potrebbero benissimo esistere intese inefficaci, e tuttavia rientranti parimenti nell' ambito del divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. La seconda: l' intesa ricostruita dalla Commissione non avrebbe avuto per nulla ripercussioni trascurabili, come invece asserito dalla ricorrente.
163 Essa sostiene che le tabelle relative ai prezzi tratte dalla relazione Coopers e Lybrand non contraddirebbero assolutamente la ricostruzione della Commissione; viceversa, la confermerebbero. La Commissione ritiene che le iniziative in materia di prezzi del 1982 siano state effettivamente coronate da successo e, secondo il suo parere, le divergenze esistenti tra le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e i prezzi effettivamente conseguiti nel 1982 non siano assolutamente in contraddizione con la sua ricostruzione; anzi. Le ragioni di ciò sarebbero illustrate nei particolari nella decisione (punto 74). Fintantoché non ci sono state iniziative in materia di prezzi si è potuta riscontrare la presenza di rilevanti variazioni nelle istruzioni in materia di prezzi ("prezzi di listino") dei vari produttori in diverse occasioni. Queste istruzioni non avevano allora nessuna funzione nell' ambito dell' intesa; esse avrebbero acquistato senso solo in relazione alle iniziative in materia di prezzi. Per quanto riguarda il 1982, la Commissione ha potuto accertare l' esistenza di due sole iniziative in materia di prezzi: l' una, infruttuosa, in giugno, l' altra, parzialmente riuscita, in ottobre.
164 Infine, la Commissione non riconosce nessun valore probatorio al nuovo studio del prof. Albach per le ragioni già indicate nella decisione e per tre motivi ulteriori: la sua base territoriale è troppo ristretta; le possibilità offerte dai modelli econometrici in merito alla simulazione di prezzi concorrenziali sono limitate; infine, è impossibile determinare la quota di spese generali gravante su ciascun prodotto.
c) Giudizio del Tribunale
165 Il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono in tal sede sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti hanno pensato che ci sia un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
166 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
167 Occorre rilevare al riguardo che la ricorrente ha richiamato due argomenti, miranti a dimostrare, in linea generale, che essa non avrebbe aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate in occasione delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene. La Hoechst ha affermato di non aver assolutamente tenuto conto dei risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi (comportamento che sarebbe stato del tutto concorrenziale) e che il carattere meramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi impediva di considerarle un comportamento sul mercato, tanto più che sarebbe dimostrato che esse si sono rivelate inefficaci.
168 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato un indizio utile a corroborare l' affermazione della ricorrente, secondo la quale essa non ha aderito alle concordate iniziative in materia di prezzi. Occorre infatti osservare che il primo argomento, anche se fosse fondato in fatto, non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo arrivare a dimostrare che la ricorrente non ha dato attuazione ai risultati di queste ultime. Del resto, la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati al riguardo durante le riunioni, il che evidenzia che l' atto impugnato non si fonda neanche sull' attuazione da parte della ricorrente dell' esito delle suddette per dimostrare la sua partecipazione alla determinazione di tali prezzi obiettivo.
169 Per quanto riguarda il secondo argomento addotto dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che il testo delle istruzioni in materia di prezzi impartite da quest' ultima (all. Hoechst I6, I7, I8 e I9, lettera del 29 marzo 1985) evidenzi in modo chiaro che esse erano destinate ai suoi clienti. Vi si legge infatti: "Bitte informieren Sie Ihre Kunden umgehend und teilen Sie uns die Marktreaktion mit. Wir sind z.Zt. praktisch ausverkauft" (La preghiamo di informare immediatamente i Suoi clienti e di comunicarci le reazioni del mercato. Per il momento abbiamo praticamente esaurito le scorte).
170 La ricorrente non può comunque avvalersi del carattere puramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi poiché, benché queste ultime siano certamente di tale natura in quanto indirizzate dalla sede centrale agli uffici vendite, esse sono state nondimeno impartite per essere eseguite e, pertanto, per produrre direttamente o indirettamente effetti esterni, la qual cosa fa perdere a esse il loro carattere interno.
171 Il Tribunale peraltro rileva che le istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori erano menzionate nella lettera della Commissione del 29 marzo 1985, inviata alla ricorrente a integrazione della comunicazione generale degli addebiti. Ne discende che la comunicazione di tali istruzioni, in allegato a tale lettera, avrebbe dovuto richiamare l' attenzione della ricorrente sulla possibilità che queste ultime potessero venire utilizzate come mezzi di prova per le accuse mosse a suo carico.
172 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979, occorre ricordare che il Tribunale ha constatato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente alle riunioni svoltesi nel 1979. Dalle istruzioni concordanti in materia di prezzi fornite dalla ricorrente nonché dalla ATO, dalla BASF, dall' ICI, dalla Linz e dalla Shell discende inoltre che l' iniziativa mirante al raggiungimento di 2,05 DM/kg il 1 settembre 1979 era stata decisa e annunciata alla fine di luglio. L' esistenza di tale iniziativa e il rinvio della sua realizzazione al 1 dicembre 1979 sono dimostrati dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), nel quale può leggersi: "2.05 remains the target. Clearly 2.05 not achievable in Oct., not in Nov. Plan now is 2.05 on 1/12" (2,05 rimane l' obiettivo. Chiaramente non si può raggiungere 2,05 in ottobre, né in novembre. Il progetto è adesso 2,05 il 1 dicembre).
173 E' importante aggiungere che la decisione non addebita alla ricorrente né ad altri produttori la partecipazione a iniziative in materia di prezzi nel 1980. L' osservazione della ricorrente secondo la quale la Commissione non disporrebbe di nessuna prova in merito a simili iniziative è, di conseguenza, del tutto irrilevante.
174 Il Tribunale constata peraltro che, partecipando nel 1980 e nel gennaio 1981 alle riunioni durante le quali è stata decisa, progettata e controllata l' iniziativa in materia di prezzi dell' inizio del 1981, la ricorrente ha preso parte a quest' ultima. Occorre rilevare al riguardo che nel resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) si legge che:
"Whilst all the evidence pointed to actual prices not reaching the previous target levels in February it was agreed that the DM 1.75 target should remain and that DM 2.00 should be introduced without exception in March".
(Sebbene tutti i dati indicassero che i prezzi effettivi non raggiungeranno in febbraio i livelli-obiettivo precedenti, i partecipanti hanno convenuto di tener fermo l' obiettivo di 1,75 DM e di introdurre quello di 2,00 DM in marzo senza eccezioni).
175 Occorre inoltre rilevare che la concordanza delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori consente di accertare che dette iniziative in materia di prezzi sono state attuate dagli stessi.
176 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge che:
"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..."
((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )),
che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di prezzi obiettivo.
177 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione ha fornito la prova sia quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Solvay e Saga), tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983, abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. I), destinate ad entrare in vigore il 1 novembre successivo e che, quindi, la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.
178 Inoltre, occorre far osservare che, per poter dare dimostrazione della suesposta ricostruzione dei fatti, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da lei non comunicati alla ricorrente.
179 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.
D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
180 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dal settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
181 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
182 La decisione (punto 20), pur dando atto che non ci sono state riunioni locali in Germania, contesta alla Hoechst d' essere stata in stretto contatto con la BASF e la Huels e di avere insieme a loro adottato una posizione comune su alcune questioni, quali la fissazione di quote.
b) Argomenti delle parti
183 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato né l' esistenza di un sistema di "direzione contabile" né la sua partecipazione ad esso. Infatti, gli elementi di prova offerti dalla Commissione non consentirebbero di suffragare tali accuse. Così, il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) parlerebbe al massimo di un progetto, proprio come il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), il cui contenuto rivelerebbe testualmente che si tratta solo di un progetto, poiché vi si legge che "the idea of account leadership was proposed" (è stata suggerita l' idea della gestione contabile). Essa aggiunge che le conclusioni che la Commissione intende trarre dal fatto che il nome di alcuni clienti si trova menzionato in detti documenti sono infondate, poiché solo un ristrettissimo numero di clienti vi sarebbe menzionato e non si tratterebbe in nessun caso di quelli più importanti della ricorrente.
184 Essa nega valore probatorio anche al resoconto di una riunione, che fa risalire al 3 maggio 1983 (com. gen., all. 37), affermando che si tratta soltanto di uno scambio di informazioni riguardante il periodo marzo-aprile 1983, già trascorso, il che non sarebbe censurabile ai sensi del diritto della concorrenza.
185 La ricorrente sostiene infine che un' analisi, intitolata "overlapping customers" ("Clientela coincidente"), realizzata dallo studio Coopers e Lybrand, proverebbe la mancata attuazione del sistema di "leadership contabile", in particolare nei confronti del cliente Steen, poiché avrebbe dimostrato che quest' ultimo si sarebbe rifornito presso vari produttori a prezzi variabili. Essa conclude che la relazione Coopers e Lybrand indica peraltro che lo sviluppo delle vendite e dei prezzi nei confronti dei "clienti chiave" non evidenzia un' applicazione dei prezzi obiettivo per mezzo di un sistema di "leadership contabile".
186 La Commissione dal canto suo sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) dimostra che il sistema di "leadership contabile" è stato integralmente adottato dai produttori, poiché vi si trova la precisazione che detto sistema è stato "generally agreed" (tutti sono stati d' accordo) e che vi è allegata una tabella la quale riporta, per vari clienti, il nome dei loro "leader contabili"; in tale tabella la ricorrente compare quale "leader contabile" del suo cliente Steen.
187 Secondo la Commissione, l' adozione di tale sistema sarebbe corroborata dal resoconto di una riunione, che essa fa risalire al 3 maggio 1983 (com. gen., all. 37), nel quale la ricorrente sarebbe nuovamente menzionata come fornitore principale di Steen. L' attuazione di tale sistema sarebbe confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), la quale rivelerebbe che tale sistema ha funzionato per due mesi.
188 La Commissione infine rileva che la ricorrente, piuttosto che contestare l' esattezza dei fatti esposti dalla convenuta, si limita a rinviare alle analisi dello studio Coopers e Lybrand, le quali dimostrerebbero al massimo che la ricorrente ha dovuto sostenere per un certo tempo gli attacchi di un concorrente, il quale offriva al suo cliente Steen prezzi inferiori, il che non proverebbe che non ci sia stato accordo su tale sistema, ma soltanto che l' attuazione di quest' ultimo è andata incontro a qualche difficoltà (cosa mai contestata dalla Commissione).
c) Giudizio del Tribunale
189 Il Tribunale ritiene che il punto 27 della decisione debba essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi, segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
190 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato (in particolare quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982; com. gen., all. 24, 29, 30), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2.00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2.00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo, qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovranno sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (BASF, Hercules e Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività dei loro stabilimenti, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
191 In merito alla "leadership contabile", il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), cui partecipava la ricorrente, discende che nel corso di queste ultime i produttori presenti hanno aderito a detto sistema.
192 Occorre aggiungere che l' argomento della ricorrente, volto a dimostrare l' impossibilità di un suo coinvolgimento in tale sistema in base alla sua mancata designazione come "leader contabile" di parecchi suoi clienti, è irrilevante. Infatti, la questione rilevante non è se il cliente sia importante dal punto di vista del fornitore, bensì se il fornitore, in questo caso la Hoechst, sia importante dal punto di vista del cliente di cui è stato nominato "leader contabile". E' giocoforza constatare che, limitandosi a sostenere di non essere stata designata come "leader contabile" di parecchi suoi importantissimi clienti, la ricorrente non ha contestato l' affermazione della Commissione secondo la quale essa era il principale fornitore del suo cliente Steen, di cui era stata designata "leader contabile" (v. com. gen., all. 33, tabella 3). La ricorrente non ha peraltro asserito né dimostrato di essere stata il fornitore principale di un suo cliente importante per il quale, ciò nonostante, non sarebbe stata designata quale "leader contabile".
193 L' attuazione, quanto meno parziale, del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38), nel quale si legge, in particolare, quanto segue:
"Belgium. A long discussion took place on the 5 Belgian A/Cs (...) Generally speaking raffia prices appeared to be from (BFR) 32.50 to 34.50 and fibre prices from 37 to 37.50. The point was made that some other accounts were lower than the target customers. It was agreed that contenders would quote BFR 36 in May with non-contenders offering 38".
((Belgio. Si è svolta una lunga discussione riguardo ai 5 A/Cs belgi (...). In generale, i prezzi della rafia sono risultati oscillare da 32,50 a 34,50 BFR e quelli delle fibre da 37 a 37,50 BFR. Si è constatato che per certi altri clienti i livelli erano inferiori a quelli praticati per i clienti obiettivo. Si è concordato che i concorrenti proporranno 36 BFR in maggio, mentre i non concorrenti offriranno 38)).
"Denmark. A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June. April/May levels were at 6.30 DKR (DM 1.72). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote Dkr 6.75 from now to end June (DM 1.85) ...".
((Danimarca. Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le proposte di prezzo alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 DKR (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere BASF, si è concordato che CWH(uels) + ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM) (...) )).
Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), a proposito dell' ultimo punto citato, osserva:
"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme ... Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial and ineffective operation.
The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of DKR 6.75 for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".
((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...). Poiché Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che manifestamente "Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di questo comportamento di Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.
Il metodo grazie al quale Huels e ICI avrebbero dovuto proteggere BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).
194 Il Tribunale peraltro constata che la ricorrente non nega specificamente di aver partecipato alla decisione riguardante altre misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi.
195 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
E - Gli obiettivi in termini di quantitativi e quote
a) Atto impugnato
196 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
197 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
198 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
199 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.
200 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
201 Per stabilire un sistema per il 1982, vennero formulate (decisione, punto 58) complesse proposte in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, quali i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità di produzione disponibili. Si sarebbe stimato in 1 450 000 tonnellate il mercato globale da suddividere. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Tuttavia, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un relativo equilibrio (definito dalla ATO come un "quasi consenso") e, tra le grandi, l' ICI e la Shell si sarebbero mantenute intorno all' 11% e la Hoechst a un livello leggermente inferiore (10,5%). La Monte, che sarebbe rimasta il produttore più importante, avrebbe fatto un leggero progresso, arrivando ad occupare il 15% del mercato, contro il 14,2% dell' anno precedente.
202 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché, le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Per il successo di ogni nuovo piano, l' ICI avrebbe ritenuto di fondamentale importanza che le "quattro grandi" costituissero un fronte unico rispetto agli altri produttori. La Shell avrebbe segnalato all' ICI che a suo parere essa stessa, l' ICI e la Hoechst avrebbero dovuto avere ciascuna una quota dell' 11%. Secondo la proposta dell' ICI per il 1983, i produttori italiani avrebbero avuto il 19,8%, la Hoechst e la Shell il 10,9% ciascuna e l' ICI stessa l' 11,1% (decisione, punto 62). Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
203 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società nazionali di vendita di questo gruppo avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
204 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, avrebbe costituito uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.
b) Argomenti delle parti
205 La ricorrente sostiene che i documenti prodotti dalla Commissione non dimostrano l' esistenza di accordi in materia di quote. Sarebbe infatti evidente che buona parte di tale documentazione è stata redatta a conclusione del periodo cui si riferisce, in base a dati disponibili a posteriori. Sarebbe questo il caso dei documenti sui quali si basa la Commissione per dimostrare l' esistenza di accordi in materia di quote nel 1979 e nel 1980 (com. gen., all. 17, 55 e 59). Inoltre, la menzione del termine "proposal" (proposta) in alcuni documenti rivelerebbe con chiarezza che si tratta di proposte e non di accordi. Sarebbe questo il caso di tabelle riguardanti il 1980, il 1981 e il 1983 (com. gen., all. 56, 62 e 33). Il termine "agreed" (convenuto), presente in vari resoconti di riunioni e in diverse tabelle, sarebbe ambiguo, in quanto potrebbe riferirsi non all' incontro di più volontà, bensì a un' identità di vedute, come già indicato dalla ricorrente. Parimenti, il termine "accettabile" presente in una tabella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) non vorrebbe dire "accettato". Infine, per dimostrare l' esistenza di accordi in materia di quote in alcuni periodi, la Commissione produce documenti che farebbero riferimento in realtà ad altri periodi (com. gen., all. 17, 40, 55 e 59).
206 La ricorrente ne trae la conclusione che, non sussistendo alcun documento che costituisca una prova valida in merito al 1979 e al 1980 e poiché la Commissione non sostiene l' esistenza di accordi in materia di quote per il 1981 e il 1982, le resta solo da dimostrare che non esiste prova alcuna di accordi riguardanti il primo semestre del 1983. Essa ha già indicato al riguardo le ragioni per le quali il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 era privo di valore probatorio. Aggiunge che il documento interno della Shell prodotto dalla Commissione (com. gen., all. 90) non consente di dimostrare l' esistenza di un accordo in materia di quote, in quanto si tratta di un documento interno. Nemmeno il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) fornirebbe la prova di un accordo in materia di quote per il secondo trimestre di quest' anno, poiché è stato redatto alla fine di quest' ultimo ed i dati comunicati durante tale riunione si riferiscono esclusivamente al periodo trascorso.
207 Essa sostiene che, data la debolezza degli elementi di prova addotti dalla Commissione, quest' ultima avrebbe dovuto verificare se le imprese hanno adottato sul mercato un comportamento collettivo corrispondente alle asserite quote, convenute durante le riunioni. Al riguardo, le tabelle 1 e 8 della decisione mostrerebbero esse stesse che le imprese hanno tenuto un comportamento divergente in relazione alle quote che si dicono convenute, dato che i produttori sono spesso rimasti al di sotto delle asserite quote.
208 La ricorrente fa così osservare che lo sviluppo delle quote di mercato nel periodo 1979-1983, illustrato nella tabella 1 della decisione, evidenzia fino a che punto sia inverosimile la conclusione dell' asserito accordo in materia di quote. Da tale tabella discenderebbe che, tra il 1979 e il 1983, la ricorrente ha perso il 2,1% di quote di mercato, il che rappresenterebbe una perdita del 17% in rapporto alla sua quota di mercato relativa al 1979. Per il periodo 1977-1983, la perdita di quote di mercato sarebbe ancor più rilevante. Contrariamente al parere della Commissione (decisione, punto 91), tali perdite non si spiegherebbero con le concessioni fatte ai nuovi arrivati. Sarebbe illogico e contrario agli interessi in gioco ascrivere alla Hoechst una rinuncia unilaterale alla sua quota di mercato, mentre l' ICI e la Shell avrebbero essenzialmente mantenuto la loro posizione o tutt' al più limitato la loro perdita allo 0,5% e mentre il produttore più importante, la Monte, avrebbe persino aumentato la sua quota di mercato, sempre secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione nella tabella 1 della decisione.
209 Analogamente, essa rileva a titolo esemplificativo che la tabella 8 della decisione, che riporta le vendite effettive dei vari produttori per il 1980, mostra che questi ultimi - tutti meno uno - sono rimasti ben al di sotto delle quote, che si dicono convenute. Essa aggiunge che in nessuna tabella le vendite effettive corrispondono agli obiettivi che si asseriscono convenuti e che le quote di mercato delle varie imprese hanno subito continue variazioni. Ebbene, la Corte avrebbe considerato che il divario tra le quote effettive di mercato e quelle che si dicono convenute avrebbe un valore probatorio notevolissimo quando l' accusa riguarda un accordo avente tale oggetto (sentenza 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma / Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punti 150 e segg. della motivazione).
210 Da tale analisi la ricorrente ne deduce che le conclusioni che la Commissione ha tratto dalle tabelle 1 e 8 della decisione sono errate, in quanto tali tabelle dimostrerebbero in realtà che non è stato concluso nessun accordo in materia di quote.
211 La ricorrente infine, in base essenzialmente allo studio del prof. Albach, passa a dimostrare che sul mercato c' era una concorrenza estremamente vivace. Proprio in considerazione di una simile competizione in tema di prezzi, la Hoechst non comprende per quale ragionevole motivo essa avrebbe dovuto rinunciare spontaneamente a quote di mercato e profittare di una simile rinuncia per ridurre la concorrenza dal lato dei prezzi. Ebbene, la perdita di quote di mercato della ricorrente si spiegherebbe con l' abbandono di talune posizioni sul mercato in seguito alla pressione della concorrenza.
212 Per contro, la Commissione sostiene che gli accordi in materia di quote sono stati conclusi per gli anni 1979, 1980 e 1983. Per il 1981 e il 1982 non sarebbe stato possibile concludere accordi definitivi, ma sarebbero state adottate alcune soluzioni provvisorie.
213 Per quanto riguarda il 1979, la Commissione ritiene che dalla tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale"; com. gen., all. 55) si ricavi senza ombra di dubbio che la Hoechst ha partecipato a un sistema di quote. Infatti, questa tabella contiene, per i diversi produttori, le vendite degli anni 1976, 1977 e 1978 che sarebbero state assunte come base per la ripartizione delle quote di mercato per il 1979. La tabella conterrebbe anche una colonna su un "obiettivo riveduto" per lo stesso anno. La Commissione ritiene che le quote obiettivo per il 1979 siano state elaborate nel 1979 e non nel 1980. Inoltre, il detto documento sarebbe confermato anche dal resoconto di una riunione tra produttori svoltasi il 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), dal quale emergerebbe che la questione degli obiettivi in termini di volume è stata discussa e che i partecipanti hanno riconosciuto la necessità di un rigoroso sistema di quote.
214 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato parimenti concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt)"; com. gen., all. 60)), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento; infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa. Secondo la Commissione, con ciò dovrebbe ritenersi acquisita la prova dell' accordo sulle quote per il 1980.
215 Per quanto riguarda il 1981, la Commissione riconosce che non ci sono stati accordi per l' intero anno. Tuttavia i produttori si sarebbero accordati, come misura temporanea, sulla limitazione delle loro vendite mensili nel periodo febbraio-marzo a 1/12 dell' 85% degli obiettivi concordati per l' anno precedente, secondo quanto attesterebbe il resoconto delle due riunioni del gennaio 1981. Durante gli altri mesi dell' anno, avrebbe operato un sistema di controllo permanente dei volumi messi in commercio dai vari produttori.
216 Per quanto riguarda il 1982, la situazione si sarebbe presentata identica a quella del 1981. Sebbene non venisse concluso alcun accordo sulle quote, il controllo delle quote di mercato dei diversi produttori avrebbe continuato ad essere effettuato nelle riunioni del 9 giugno e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) nonché nelle riunioni dell' ottobre, novembre e dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33). La Commissione sostiene che in tale periodo le quote di mercato sono rimaste relativamente stabili. Ciò sarebbe messo in risalto in un documento della ATO (com. gen., all. 72), che definisce "quasi consenso" la situazione. La Commissione fa anche rinvio ai rilievi esposti nei punti 58 e 59 della decisione. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0010.3
217 La Commissione prosegue affermando di disporre di dati numerici riguardanti le vendite che i diversi produttori auspicavano di poter realizzare e delle proposte da essi formulate in tal senso, per loro stessi e per gli altri produttori, su domanda dell' ICI e comunicate a quest' ultima ai fini della conclusione di un accordo sulle quote per il 1983 (com. gen., all. 74-84). Secondo la Commissione, le proposte sono state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, che è stata poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore (com. gen., all. 85). A questi documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework 1983" ("Programma quadro per il polipropilene 1983"; com. gen., all. 86), nella quale l' ICI descrive, a grandi linee, un futuro accordo sulle quote, nonché un' altra nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework" ("Programma quadro per il polipropilene"; com. gen., all. 87), che mostra come quest' ultima considerasse indispensabile un accordo sulle quote.
218 La Commissione rileva che numerosi indizi convergenti mettono in luce l' esistenza di un accordo sulle quote per il primo trimestre; a tal riguardo essa si basa innanzitutto sulla tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Questa tabella riporta per ciascun produttore una quota che, per la maggior parte dei produttori, sarebbe contrassegnata da un asterisco rinviante alla menzione "accettabile", in calce al documento. Se ne potrebbe dedurre che in quell' occasione è stato compiuto un passo importante verso un accordo sulle quote, poiché tutti i produttori avrebbero approvato il principio di un accordo del genere e la maggior parte di essi avrebbe accettato la quota individuale loro assegnata. Inoltre, da una nota interna dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35) risulterebbe che già all' inizio del 1983 la realizzazione di un accordo sulle quote sarebbe stata considerata dall' ICI indispensabile al buon funzionamento dell' intesa. Questi documenti dimostrerebbero che i produttori si adoperarono notevolmente per raggiungere un accordo sulle quote per il primo trimestre 1983.
219 La Commissione sostiene che le proposte hanno portato ad un accordo, basando tale assunto, per il primo trimestre, su un documento interno della Shell (com. gen., all. 90), che proverebbe che quest' ultima ha aderito ad un accordo sulle quote per il 1983 poiché ha imposto alle sue società controllate di ridurre le vendite per rispettare la propria quota ("This compares with W.E. Sales in 1Q of 43 kt: and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed SHELL target of 11%"; Questa cifra va raffrontata con 43 kt di vendite per l' Europa occidentale durante il primo trimestre; e porterebbe a una quota di mercato vicina al 12%, molto superiore all' obiettivo dell' 11%, convenuto per la Shell). Orbene, per poter diventare operativo e ottenere l' adesione di tutte le imprese interessate, un accordo del genere in materia di quote dovrebbe applicarsi, secondo la Commissione, a tutte le imprese di un certo settore. Di conseguenza, la Hoechst dovrebbe necessariamente aver preso parte a tale accordo.
220 Per quanto riguarda il secondo trimestre 1983, si applicherebbe lo stesso ragionamento, che sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) e da una tabella che definisce alcune "1983 aspirations" (aspirazioni 1983), in base a dati numerici sulle vendite del primo semestre 1982 (com. gen., all. 84) i quali, a parere della Commissione, dimostrano che gli scambi di informazioni relative ai quantitativi venduti servivano al controllo delle quote.
221 Per quanto riguarda gli argomenti della Hoechst riguardanti la diminuzione della sua quota di mercato, la Commissione non li ritiene in grado di rimettere in discussione la sua ricostruzione, in quanto una nota proveniente dall' ICI (com. gen., all. 98) indicherebbe con chiarezza la strategia delle "quattro grandi" in relazione alle quote di mercato. I maggiori produttori avrebbero in realtà tenuto espressamente in considerazione il fatto che la conclusione di un' intesa riguardante la ripartizione del mercato non comportava necessariamente che detta intesa si rivelasse un successo pieno. Per di più, la tabella 8 della decisione indicherebbe che le quote di mercato dei produttori di polipropilene nell' Europa occidentale hanno evidenziato una significativa stabilità nel periodo durante il quale sono stati attuati gli accordi in materia di quote. Al riguardo, le variazioni menzionate nello studio del prof. Albach, relativo al mercato tedesco, sarebbero state compensate da analoghe variazioni su altri mercati.
c) Giudizio del Tribunale
222 Occorre ricordare che la ricorrente ha partecipato dall' inizio alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.
223 Parallelamente alla partecipazione della Hoechst alle riunioni, occorre rilevare che il suo nome compare in numerose tabelle (com. gen., all. 55-61), il cui contenuto indica con chiarezza che esse erano destinate alla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Ebbene, nelle rispettive risposte a un quesito scritto posto dal Tribunale la maggioranza delle ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che il contenuto di dette tabelle fosse stato fornito dalla Hoechst (per la parte ad essa relativa) nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava. Di conseguenza, l' argomento della ricorrente, ricavato dal fatto che le suddette tabelle sarebbero documenti interni elaborati a partire dalle statistiche Fides, non può essere accolto.
224 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
225 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale") - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita, espressi in migliaia di tonnellate, degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("Cifre effettive del 1979"), "revised target" ("Obiettivo modificato") e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
226 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" ("Obiettivi concordati 1980"), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, hanno confrontato i quantitativi realmente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). E' importante rilevare al riguardo che il fatto che i dati indicati per la ricorrente come "obiettivo" per il 1980 presentino alcune differenze tra la tabella del 26 febbraio 1980, dove esso risulta pari a 165 kt, e il resoconto delle riunioni del gennaio 1981, dov' è pari a 142,8 kt, non è tale da inficiare detta ricostruzione in quanto, durante il 1980, le previsioni dei produttori relative al quantitativo per l' intero mercato riguardante detto anno dovettero essere ridimensionate, il che comportò - in misura analoga - un ridimensionamento delle quote assegnate alla ricorrente e agli altri produttori. Nel febbraio 1980, infatti, le quote stabilite erano basate su un mercato di 1 390 kt nella colonna "agreed targets 1980", mentre nel gennaio del 1981 si è appurato che il mercato s' era fermato a 1 200 kt.
227 Occorre aggiungere che dal medesimo resoconto delle riunioni del gennaio 1981 discende che la Hoechst ha fornito i dati sulle sue vendite per il 1980, al fine di raffrontarli agli obiettivi in materia di quantitativi di vendita fissati e accettati per quest' ultimo anno.
228 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.
229 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980 nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figurano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote desiderate) per il 1981; nonché una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le "quattro grandi" potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR, moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
230 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
231 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic.(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
232 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
233 La partecipazione della ricorrente a queste diverse iniziative discende, da un lato, dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali si sono svolte tali operazioni - e, in particolare, alle riunioni del gennaio 1981 - e, dall' altro, dalla menzione del suo nome nei vari documenti prima richiamati. In questi ultimi compaiono del resto alcuni dati, riguardo ai quali è opportuno ricordare che l' ICI, nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale - cui altre ricorrenti fanno riferimento nelle proprie risposte -, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile stabilirli in base alle statistiche del sistema Fides.
234 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.
235 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982"; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e, inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay) il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (("Polipropilene 1982, linee direttrici"; com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" ((si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
236 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
Durante tale riunione, la stessa ricorrente ha inoltre dichiarato che:
"Trying to stabilise German market by selling extra tonnage in ROW markets - already have achieved 50 % of 1982 target for overseas sales. In 1982 will not sell more in total than in 1981, might possibly be less. Stocks currently 1.5 months + living from hand to mouth on copolymers. Don' t expect too much of a drop in demand in Germany in Summer months + therefore no pressure to seek volume for next 3-5 months or even for remainder of year".
((Cercando di rendere stabile il mercato tedesco vendendo i quantitativi in eccedenza sui mercati ROW (= "resto del mondo"), abbiamo già raggiunto il 50% dell' obiettivo 1982 per le vendite oltremare complessivamente nel 1982 non venderemo più che nel 1981, probabilmente meno. Abbiamo attualmente scorte per un mese e mezzo + viviamo alla giornata grazie ai copolimeri. Non ci aspettiamo molto dalla flessione della domanda in Germania nei mesi estivi + pertanto nessuna pressione per aumentare i quantitativi nei prossimi 3-5 mesi o persino per la restante parte dell' anno)).
237 L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.
238 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherà anche limitare le vendite alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" (("Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt)" )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt). Al riguardo, la nota interna dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35), che deplora l' assenza di un accordo in materia di quote, non è tale da inficiare questa ricostruzione, in quanto quel che si deplora è la mancanza di un accordo per il 1983, il che si ricava dal passo seguente:
"I feel it is essential for the meeting (si tratta indubbiamente della riunione del 21 dicembre 1982) to decide on the first quarter volume as any delay until January would mean that a very significant part of the agreement period will already have been committed (...) Also, the agreement must start in January if any benefits accruing from it will be recognised before the end of March".
((Ritengo essenziale per l' incontro che si prenda una decisione sui quantitativi per il primo trimestre, in quanto ogni rinvio sino a gennaio significherebbe ritrovarsi con una grossissima parte del periodo cui farebbe riferimento l' accordo già pianificata (...). L' accordo deve dunque diventare operativo in gennaio se vorremo sperimentarne i conseguenti benefici prima della fine di marzo)).
239 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri del 1982, la Commissione ha giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
240 Quanto al 1983, il Tribunale rileva che dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulta che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente ha partecipato alle riunioni durante le quali si sono svolte dette discussioni, che in tali occasioni essa ha fornito dati riguardanti le sue vendite e che nella tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), accanto alla quota scritta a fronte del nome della ricorrente, compare l' annotazione "accettabile".
241 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.
242 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente - così come altre nove imprese - ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
243 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
244 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell proponeva la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale veniva richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
245 Le considerazioni precedenti evidenziano che i timori dell' ICI, manifestati nella sua nota interna del dicembre 1982 (com. gen., all. 35), di non vedere attuato un sistema di quote per il 1983 non si sono rivelate fondate e che i produttori, a dispetto delle nette divergenze di opinioni all' inizio delle trattative (com. gen., all. 74-84), sono giunti ad attuare un sistema del genere, dato che le proposte di compromesso giudicate accettabili da alcuni produttori (com. gen., all. 33, tabella 2) sono state alla fine accolte da tutti.
246 Occorre aggiungere che nel caso della ricorrente la menzione "accettabile", che compare in relazione al suo nome nella tabella 2 del resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), esprime adeguatamente il suo consenso rispetto alla quota proposta per il primo trimestre del 1983, poiché detta menzione è seguita dalle parole: "OK for Q1 but 10-88% too low for year as a whole" (d' accordo per il primo trimestre, ma 10-88% troppo basso per l' intero anno).
247 Occorre osservare che gli argomenti della ricorrente ricavati dalla diminuzione della sua quota di mercato e dalle divergenze fra le quote che le sarebbero state - secondo quanto si sostiene - attribuite e le sue vendite effettive non sono tali da inficiare la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. La decisione ha infatti addebitato ai produttori non di aver rispettato le quote, ma soltanto di averle concordate.
248 Per quanto riguarda, in particolare, la diminuzione della quota di mercato della ricorrente, il Tribunale rileva che le "quattro grandi" erano pronte a ridurre la loro quota di mercato per raggiungere un accordo a tal proposito. Ciò infatti si ricava da una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive le trattative volte a instaurare un regime in materia di quote per il 1983, secondo la quale:
"Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about O.35% provided the more ambitious smaller producers ... also tempered their demands".
((Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le "quattro grandi" potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi (...) moderino anch' essi le loro pretese)).
Nella nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene Framework" ("Schema per il polipropilene"; com. gen., all. 87), si legge parimenti che:
"The Big Four represent some 50% of the total. So it is most important that they are settled + can present a united front to the rest. For this purpose it would be helpful if MP, Anic-SIR + Fina were regarded as a group. Hoechst should not expect to recover all the lost ground in one year + certainly not be ahead of ICI + Shell. L.' s view is 11% even for ICI, Shell + Hoechst".
(Le "quattro grandi" rappresentano circa il 50% del totale, ragion per cui è molto importante che esse siano d' accordo + che costituiscano un fronte unico rispetto agli altri. A tal fine sarebbe utile se MP, Anic-SIR + Fina fossero considerate come un gruppo. Hoechst dovrebbe capire di non poter ricuperare in un solo anno tutto il terreno perduto + non può certamente superare ICI + Shell. L' opinione di L. è a favore dell' 11% anche per ICI, Shell + Hoechst).
249 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - la Commissione ha giustamente concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
250 Occorre inoltre far osservare che, per poter provare la ricostruzione suesposta, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non trasmessi alla ricorrente.
251 Viste le suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
F - Conclusione
252 Da tutto quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente provato l' intera ricostruzione dei fatti da essa compiuta nell' atto impugnato a carico della ricorrente e che, di conseguenza, contrariamente a quanto asserito da quest' ultima, essa ha osservato le norme riguardanti l' onere della prova. Ne consegue anche che la Commissione non ha violato la presunzione d' innocenza di cui all' art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.
2. Applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
253 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto del sistema delle riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
254 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
255 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
256 La Commissione ritiene che già prima del 1979 le varie iniziative riferite come "condotte" da un produttore e "appoggiate" dagli altri fossero il risultato di un accordo (decisione, punto 82, secondo capoverso).
257 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.
258 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
259 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
260 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
261 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
262 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI / Commissione, Racc. pag. 619).
263 Nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie / Commissione (Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
264 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
265 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
266 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante, giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
267 La ricorrente sostiene che, nella decisione, la Commissione, da un lato, evita completamente di risolvere la questione se gli atti contestati alle imprese costituiscano un accordo o una pratica concordata e, dall' altro, non fornisce prove a sostegno di nessuna delle due ipotesi, onde poter concludere nell' un senso o nell' altro. Ebbene, la linea di demarcazione tra "accordo" e "pratica concordata" non sarebbe una "trascurabile disputa terminologica", come sostenuto dalla Commissione, poiché si tratterebbe in questo caso di due nozioni le quali costituiscono due distinte ipotesi di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, basate su presupposti differenti, come avrebbero sostenuto in sede di conclusioni - sempre secondo la ricorrente - sia l' avvocato generale Darmon nella causa VDS (sentenza della Corte 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband des Sachversicherer / Commissione, Racc. pag. 405) sia l' avvocato generale Reischl nella causa Van Landewyck / Commissione, già citata.
268 Essa ritiene che la decisione sia viziata al suo interno, in quanto contraddittoria in diritto, giacché per un solo e identico comportamento concreto essa addebita alle imprese al tempo stesso un accordo e una pratica concordata, come se queste due possibili qualificazioni dei fatti avessero identico contenuto e fossero pertanto liberamente sostituibili l' una all' altra. Agendo in tal modo, la Commissione si sarebbe sottratta all' obbligo di fornire la prova dell' una o dell' altra, se non anche di entrambe, mentre i loro elementi costitutivi sarebbero diversi e si tratterebbe di manifestazioni materialmente differenti di limitazioni della concorrenza.
269 La ricorrente sostiene che l' "accordo" presuppone un incontro di volontà e la volontà giuridica, o perlomeno quasi giuridica, delle parti contraenti di vincolarsi reciprocamente. L' accordo sarebbe di per se stesso anticoncorrenziale, in quanto il suo scopo consisterebbe nella limitazione della concorrenza.
270 Essa afferma che la nozione di "pratica concordata" individua una forma di coordinamento tra imprese che "costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza, collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell' entità e del numero delle imprese, nonché del volume e delle caratteristiche del mercato stesso" (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata). La pratica concordata risulterebbe pertanto dalla combinazione di due elementi, la "pratica" e la "concertazione", i quali avrebbero significato autonomo. La concertazione dovrebbe pertanto accompagnarsi a un comportamento sul mercato.
271 Secondo la ricorrente, dovrebbe esistere inoltre un nesso di causalità tra l' asserita concertazione e le pratiche rilevate. Secondo la giurisprudenza della Corte, un comportamento concreto comune alle imprese partecipanti costituirebbe l' essenza stessa della nozione di pratica concordata. Quest' ultima non potrebbe pertanto venire interamente dissociata, già a livello concettuale, dall' effetto reale da essa esercitato sulle condizioni della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 65 e segg. della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 180 della motivazione; 14 luglio 1981, causa 172/80, Zuechner, Racc. pag. 2021, punto 21 della motivazione).
272 In contrasto con le tesi della Commissione, la ricorrente aggiunge che l' aver rilevato comportamenti paralleli non basta di per sé a giustificare una certa superficialità dimostrata dalla Commissione riguardo alla produzione di prove relative alla previa concertazione. Da una corretta interpretazione della giurisprudenza della Corte (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 180 della motivazione; 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata, punto 21 della motivazione; 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, già citata, punto 20 della motivazione) discenderebbe che il comportamento parallelo delle imprese sul mercato è un elemento costitutivo autonomo della pratica concordata. Non si avrebbe notizia di nessuna sentenza nella quale la Corte di giustizia, senza aver potuto constatare un corrispondente comportamento sul mercato, si sia basata unicamente sull' esistenza di una concertazione per dichiarare l' esistenza di pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Pertanto, la pratica concordata acquisterebbe rilevanza in sede di diritto della concorrenza solo in forza della sua attuazione sul mercato. A questo qualcosa "in più" a livello di mercato corrisponderebbe un qualcosa "in meno" dal lato dei requisiti del consenso e della volontà di assumere obblighi, come avrebbe sostenuto l' avvocato generale Mayras nella causa "coloranti" (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, Racc. pag. 675 e segg.).
273 La ricorrente sostiene che la tesi della Commissione, secondo la quale non sarebbe necessario, per provare una pratica concordata, rilevare un comportamento sul mercato che sia il risultato di una concertazione e secondo la quale basterebbe invece un "abboccamento", ossia un mero scambio di informazioni, avente lo scopo di restringere la concorrenza, non sarebbe conforme né al dettato né all' economia dell' art. 85, n. 1. Riconoscere, come fa la Commissione, che tale norma vieta di per sé la mera concertazione tra imprese priverebbe di utilità le norme speciali riguardanti gli accordi e le decisioni di associazioni di imprese, che sono sempre precedute da una concertazione, e porterebbe a sanzionare il mero tentativo di organizzare la conclusione di un accordo restrittivo della concorrenza sulla base del coordinamento, il quale accompagna necessariamente un tentativo del genere. Ebbene, il dettato dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE porrebbe il requisito della conclusione di un accordo restrittivo della concorrenza.
274 Essa ritiene che la Commissione non potrebbe obiettare che tale interpretazione porterebbe a fare della stessa restrizione effettiva della concorrenza il contenuto e il presupposto per l' esistenza di una pratica concordata. Infatti, secondo il parere della ricorrente, il fatto che un accordo o un comportamento abbia lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza costituisce un elemento supplementare, il quale si assomma all' esistenza di un accordo o di una pratica concordata. Di conseguenza, il comportamento sul mercato dovrebbe avere esso stesso lo scopo di restringere la concorrenza.
275 La ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la Commissione ha commesso un errore fondamentale, facendo discendere da uno scambio di informazioni riguardante i prezzi e/o le quote di mercato, organizzato sulla base di un accordo o di una concertazione, l' esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata avente ad oggetto i prezzi e le quote di mercato. Sarebbe quanto mai dubbio che le informazioni scambiate durante le riunioni, pur se relative a un' azione futura, siano state tali da eliminare l' incertezza dei partecipanti in merito al comportamento dei loro concorrenti sul mercato e, pertanto, di eliminare i rischi connessi alla concorrenza. Poiché il funzionamento effettivo del mercato è caratterizzato da un comportamento individuale differenziato dei produttori a fronte della concorrenza e dato che ogni partecipante alle riunioni era consapevole di ciò, nessuno di loro avrebbe mai potuto fare affidamento o anche solo sperare di sostituire una "reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza". Anche se si fosse in presenza di una concertazione, nell' accezione accolta dalla Corte, mancherebbe tuttavia un' azione conforme alla concertazione. In mancanza di un comportamento parallelo, l' azione della ricorrente sarebbe stata esclusivamente funzionale alla concorrenza sul mercato. Se ne dovrebbe pertanto concludere che, nella fattispecie, è mancato per forza di cose un comportamento derivante da un' intesa vietata (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, già citata, punti 16-20 della motivazione).
276 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
277 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).
278 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti, che precede il loro comportamento sul mercato. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0010.4
279 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostenuto, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
280 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, questa tesi non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza, non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.
281 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
282 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.
283 La Commissione afferma che dalla motivazione della decisione risulta con chiarezza che essa ha accertato l' esistenza di un accordo quadro, al quale si aggiungono elementi caratteristici di accordi isolati e di pratiche concordate; il tutto costituirebbe una situazione complessa, indicata con i termini "accordo" e "pratica concordata" nell' art. 1 della decisione.
284 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
c) Giudizio del Tribunale
285 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
286 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
287 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene, che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su alcuni prezzi base nel 1977, su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983 nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.
288 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
289 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
290 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
291 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
292 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1977 e il settembre 1983.
293 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
294 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
295 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
296 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
297 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
298 La ricorrente sostiene che i vari studi da essa prodotti dimostrano che gli asseriti accordi e pratiche concordate non hanno avuto effetti sulla concorrenza, la quale si sarebbe mantenuta vivace durante la loro attuazione, e che essa stessa ha tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.
299 La Commissione contesta l' asserzione secondo la quale, da un lato, i produttori di polipropilene, i quali hanno partecipato all' intesa, non hanno modificato il loro comportamento sul mercato in funzione degli accordi e dei contatti stabiliti tra di loro e, dall' altro, questi ultimi non hanno avuto effetti sulla concorrenza. Infatti, tutte le istruzioni in materia di prezzi disponibili riguardo alla ricorrente concorderebbero perfettamente con gli accordi conclusi durante le riunioni e nulla lascerebbe supporre che le cose siano andate diversamente nei periodi per i quali non si dispone di istruzioni del genere. Benché tale comportamento possa non aver sempre raggiunto i risultati sperati, persino in tali casi i produttori avrebbero basato le loro trattative con i clienti sui prezzi convenuti. L' elemento essenziale non consisterebbe tanto nel successo delle iniziative concordate quanto nell' obiettivo di una restrizione della concorrenza, di cui dette iniziative dovevano consentire la realizzazione. Lo stesso varrebbe per gli accordi in materia di quote, come dimostrerebbe la tabella 8 della decisione. Sebbene riconosca che l' intesa non ha sempre avuto l' effetto di restringere la concorrenza, la Commissione ritiene che per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE ciò abbia scarsa rilevanza, poiché è sufficiente che l' intesa abbia lo scopo di giungere a una restrizione della concorrenza.
c) Giudizio del Tribunale
300 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira sostanzialmente a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il comportamento concorrenziale sul mercato tanto suo quanto degli altri produttori dimostrerebbe che tale partecipazione era priva di effetti anticoncorrenziali.
301 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
302 Il Tribunale ricorda che dalle sue valutazioni in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che le riunioni regolari cui la ricorrente ha partecipato con taluni concorrenti avevano come scopo la restrizione della concorrenza all' interno del mercato comune, soprattutto mediante la determinazione di prezzi obiettivo e di quantitativi di vendita e che, conseguentemente, la sua partecipazione a tali riunioni non era priva di scopi anticoncorrenziali ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
303 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
304 Da tutto quel che precede risulta che il complesso delle censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, dev' essere respinto.
Sulla motivazione
305 La ricorrente sostiene che, in forza dell' art. 190 del Trattato CEE, la Commissione ha l' obbligo di motivare le sue decisioni. Detto obbligo servirebbe al tempo stesso a tutelare la persona interessata e a garantire la corretta amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold / Alta Autorità, Racc. pag. 85). Pertanto, allo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare un pieno controllo, la motivazione dovrebbe contenere un' esposizione particolareggiata e precisa delle considerazioni in fatto e in diritto che hanno portato alla sua adozione. La Commissione dovrebbe perciò esporre con chiarezza per quali ragioni essa ritenga che talune obiezioni, fondate e rilevanti, non debbano essere accolte.
306 Nella fattispecie, essa ritiene che la Commissione abbia contravvenuto all' obbligo di motivazione a essa incombente, trascurando l' intera ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e dalle altre imprese, la quale provava, mediante perizie complete e inoppugnabili, che gli asseriti accordi o pratiche concordate non hanno avuto effetti di rilievo sugli sviluppi del mercato. Così, la Commissione avrebbe omesso di confutare sia la perizia del prof. Albach, la quale, vertendo sul mercato tedesco sul quale operava la ricorrente, costituirebbe un' importante fonte di informazioni, sia la relazione Coopers e Lybrand e un' altra analisi compiuta da tale studio, riguardante le forniture effettuate da vari produttori presso diversi clienti e i prezzi netti fatturati.
307 La ricorrente ritiene che, poiché nella decisione la Commissione s' è basata su conclusioni opposte, essa non possa aver giudicato irrilevanti i risultati dell' analisi e, pertanto, avrebbe dovuto analizzarli in sede di valutazione delle prove e spiegare sulla base di quale ricostruzione dei fatti pensava di poterli confutare.
308 Secondo la ricorrente, la Commissione non potrebbe giustificare questo difetto di motivazione facendo richiamo ad un' eventuale irrilevanza di tali relazioni poiché, lungi dal considerare irrilevanti i prezzi effettivi del mercato, la stessa Commissione (decisione, punti 74, 90 e 91, e tabella 9) illustrerebbe un confronto tra i prezzi obiettivo, che si dicono convenuti, e i prezzi conseguiti e cercherebbe di sminuire l' importanza dell' ampiezza e della frequenza degli scostamenti dai prezzi obiettivo.
309 Secondo la Commissione, l' opinione della ricorrente, secondo la quale, perché si realizzi una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, un' infrazione dovrebbe avere ripercussioni sul mercato, si basa su un' idea fondamentalmente errata. La Commissione ritiene che per il suddetto fine basti che l' accordo o la pratica concordata abbia lo scopo di restringere la concorrenza. Pertanto, l' analisi dello studio Coopers e Lybrand, riguardante le ripercussioni dell' intesa sul mercato, sarebbe irrilevante, salvo per quanto riguarda le ammende, il che spiegherebbe perché la Commissione abbia avanzato obiezioni in merito nei punti 72-74 e 90-92 della decisione.
310 La Commissione ritiene anche di aver espresso in modo particolareggiato la sua opinione in merito allo studio compiuto dal prof. Albach (decisione, punto 69).
311 In sede di controreplica, la Commissione ricorda infine che la decisione si fonda sull' esistenza di accordi, conclusi nell' ambito di un' intesa, i quali avevano lo scopo di restringere la concorrenza, ma che hanno avuto solo un effetto limitato. Poiché la decisione non sarebbe incentrata sulle ripercussioni dell' intesa sul mercato ma sullo scopo in vista del quale gli accordi sono stati conclusi, l' importanza degli studi menzionati resterebbe limitata.
312 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie / Commissione, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.
313 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi relativamente alla ricostruzione dei fatti ed all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, risulta che la Commissione ha pienamente preso in considerazione gli argomenti della ricorrente riguardanti gli effetti dell' intesa sul mercato ed ha esposto in maniera convincente nella decisione (punti da 72 a 74 e da 89 a 92) le ragioni che l' avevano indotta a ritenere infondate le conclusioni che la ricorrente traeva dalla relazione Coopers e Lybrand e dallo studio del prof. Albach.
314 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
Sull' ammenda
315 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. Prescrizione
316 La ricorrente sottolinea che, poiché gli accertamenti della Commissione sono iniziati il 13 ottobre 1983, le eventuali infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, commesse prima del 13 ottobre 1978, sono cadute in prescrizione. La Commissione asserisce - a torto - che sarebbe esistito un solo accordo continuato, concluso nel 1977 in forma di accordo quadro, solo per sfuggire all' applicazione delle norme sulla prescrizione.
317 La Commissione sostiene che si è in presenza di un' infrazione continuata, il cui termine di prescrizione comincia a decorrere solo a partire dal giorno in cui l' infrazione si sia conclusa.
318 Il Tribunale rileva che secondo il dettato dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di infliggere ammende decorre solo dal giorno in cui è cessata l' infrazione permanente o continuata.
319 Nella fattispecie, dalle valutazioni espresse da questo Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la ricorrente ha partecipato ininterrottamente a un' infrazione unica e continuata a partire dalla conclusione dell' accordo sui prezzi base, intorno alla metà del 1977, sino al novembre del 1983.
320 Di conseguenza, la ricorrente non può valersi della prescrizione delle ammende.
2. Durata dell' infrazione
321 La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente valutato la durata dell' infrazione, ritenendo che quest' ultima risalisse alla metà del 1977 e fosse terminata nel dicembre del 1983. La Commissione non potrebbe infatti includere in tale durata il periodo compreso tra la fine del 1977 e la fine del 1979, in quanto, in relazione a questi due anni, essa non sarebbe stata in grado di avanzare accuse concrete, fondate su validi elementi di prova. Inoltre, pure nell' ambito del periodo 1979-1983, la ricorrente ritiene che si dovrebbe tener conto del fatto che, secondo gli accertamenti illustrati nella stessa decisione, le iniziative in materia di prezzi sono state rilevate per soli 26 mesi, su un totale di 72.
322 La Commissione sostiene di aver valutato correttamente la durata dell' infrazione la quale, nel caso della ricorrente, è stata particolarmente prolungata. Essa ritiene che l' infrazione si è protratta anche quando non provocava effetti sul mercato e che, pertanto, per determinare la durata dell' infrazione non ci si deve limitare alla durata delle varie iniziative in materia di prezzi.
323 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato il periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
324 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
3. Gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
325 La ricorrente afferma che la motivazione esposta dalla Commissione in merito alla determinazione dell' ammenda non contiene nessun rilievo che la riguardi in modo particolare. La Hoechst non verrebbe posta in una posizione di rilievo rispetto a tutte le imprese interessate, se non in quanto membro del gruppo delle "quattro grandi". La Commissione avrebbe tuttavia frainteso l' importanza di tale partecipazione. Infatti, anche se le "quattro grandi" rappresentavano pressappoco la metà della produzione, esse non avrebbero avuto a disposizione un margine di manovra tale da consentire loro di sfuggire ai meccanismi della concorrenza o da poter esercitare un' influenza decisiva sul comportamento delle loro concorrenti. La Commissione non disporrebbe di prove per attribuire loro interessi paralleli e un comportamento solidale.
326 Essa ritiene che non ci sia nulla che permetta alla Commissione di concludere, in base all' erronea premessa della conclusione di un accordo sui prezzi base nel 1977, che le "quattro grandi" abbiano voluto promuovere un' intesa generale. L' affermazione della Commissione, secondo la quale l' oggetto delle riunioni sarebbe stato predeterminato in occasione di precedenti colloqui tra le "quattro grandi" e sarebbe esistito un accordo sull' atteggiamento comune che questi quattro produttori avrebbero dovuto tenere, sarebbe una mera supposizione, non suffragata da nessuna prova. I rari documenti relativi a tali riunioni mostrerebbero, al contrario, che le "quattro grandi" non hanno svolto nessun ruolo direttivo, come sarebbe confermato dagli accertamenti compiuti dalla Commissione in merito alla proposta di un sistema di "leadership contabile", che non proveniva da una delle "quattro grandi" (decisione, punto 27, secondo capoverso).
327 Essa inoltre sostiene di non aver partecipato a un sistema di "leadership contabile", il che diminuirebbe la gravità dell' infrazione.
328 Per giustificare la diversificazione operata tra le ammende inflitte alle imprese, la Commissione ricorda che la Hoechst fa parte delle "quattro grandi", le quali hanno svolto un ruolo particolarmente attivo nell' ambito dell' intesa e hanno attribuito a loro stesse una responsabilità di particolare rilievo per il suo funzionamento. Pertanto, alla Hoechst sarebbe stata inflitta la stessa ammenda irrogata alla Shell, ma inferiore a quelle dell' ICI e della Monte, che avrebbero svolto un ruolo di importanza ancora maggiore in seno all' intesa.
329 La Commissione infine afferma di non poter prendere in considerazione le critiche della ricorrente, la quale sostiene che la sua partecipazione all' intesa non era tale da giustificare l' ammenda inflittale. La Corte avrebbe infatti dichiarato che qualunque partecipazione effettiva a un' infrazione è sufficiente a giustificare un' ammenda, anche nel caso in cui si tratti di un mero consenso passivo, agevolante l' infrazione (sentenze 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, da 36/78 a 82/78, BMW Belgium / Commissione, Racc. pag. 2435; 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller / Commissione, Racc. pag. 131). Del resto, per determinare l' importo di ogni ammenda da infliggere, la Commissione avrebbe espressamente tenuto in considerazione il grado di partecipazione di ciascuna impresa, facendo ricorso a criteri di proporzionalità (decisione, punto 109).
330 La Commissione afferma che la violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, della quale si sarebbe resa colpevole la ricorrente, era calcolata e intenzionale. Gli accordi orizzontali per la fissazione dei prezzi e per la ripartizione del mercato sarebbero da tempo chiaramente annoverati fra i tipi più gravi di violazione delle norme sulla concorrenza. Essa rileva che l' infrazione era ulteriormente aggravata dal fatto che vi partecipavano praticamente tutti i produttori di polipropilene della Comunità con la conseguenza che le dimensioni, il potere economico e la quota complessiva di mercato dei partecipanti erano d' insolita ampiezza.
331 Il Tribunale rileva che, per quanto riguarda il ruolo specifico svolto dalle "quattro grandi" nell' ambito dell' infrazione, la Hoechst non nega che il 15 giugno 1981 (in sua assenza), il 13 ottobre e 20 dicembre 1982, il 12 gennaio, 15 febbraio, 13 aprile, 19 maggio e 22 agosto 1983 si siano svolte riunioni fra le "quattro grandi" (decisione, tabella 5, nonché com. gen., all. 64).
332 Ebbene, queste riunioni delle "quattro grandi" si svolgevano, dal dicembre del 1982, alla vigilia delle riunioni di "dirigenti" e avevano lo scopo di definire le iniziative che avrebbero potuto promuovere insieme in tal sede, al fine di giungere a un aumento dei prezzi, nella scia dell' accordo sui prezzi base, da loro concluso verso la metà del 1977.
333 In una nota dell' ICI riguardante la riunione dei rappresentanti della stessa, della Shell e della Monte del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64) si legge quindi che detti produttori, per risolvere le difficoltà incontrate sul mercato, hanno previsto le seguenti soluzioni:
"Possible solutions included (a) sanctions (not a great success so far on PVC), (b) control production which is within the power of the bosses (L. thought propylene availability might scupper this), (c) quotas which Z. favoured but L. discounted, (d) new initiative by the 4 majors whereby they accommodated the hooligans in Europe and made up the loss by sales in ROW markets. Given that W European sales would probably not exceed 105 kt/month for the next few months and then not over 125 kt for the remainder of the year say 115 kt average for July-Sept and exports continued at 30 kt/month there would still be a surplus of capacity of 10 kt/month. Shared by the Big Four each would have to drop 2.5 kt/m in Europe equivalent to 30 kt/yr of say 2.3% market share. I said that despite L.' s contention about ROW prices that such a proposal would be totally unacceptable to us, (e) a flat price increase of say 20 pf/kg wef 1st July - this avoids unrealistic requirements for the lowest priced business".
((Le soluzioni possibili comprendevano: a) sanzioni (non un gran successo finora per quanto riguarda il PVC); b) controllo della produzione, il che rientra nel potere dei dirigenti (L. pensava che la disponibilità di propilene avrebbe potuto far naufragare ciò); c) quote, ben accolte da Z., ma tenute in scarso conto da L.; d) una nuova iniziativa delle "quattro grandi", per mettersi d' accordo con i "teppisti" in Europa e per reintegrare le perdite mediante vendite nei mercati ROW ("rest of the world": - resto del mondo). Dato che le vendite in Europa occidentale non dovrebbero superare le 105 kt/mese nei prossimi mesi e, in seguito, non dovrebbero oltrepassare le 125 kt per la restante parte dell' anno - diciamo, una media di 115 kt per luglio-settembre -, con le esportazioni stabili a 30 kt/mese, dovrebbe esserci un eccesso di capacità produttiva di 10 kt/mese. Dividendolo fra le "quattro grandi", ciascuna di queste dovrebbe subire un abbassamento di 2,5 kt/mese in Europa, pari a 30 kt/anno, ossia un 2,3% della quota di mercato. Ho detto che, a dispetto dell' opinione di L. in merito ai prezzi ROW, una simile proposta sarebbe del tutto inaccettabile per noi, e) un aumento del prezzo forfettario, diciamo, di 20 pf/kg a partire dal 1 luglio; questo evita aspettative irreali per le contrattazioni condotte ai prezzi più bassi)).
Lo stesso dicasi per una nota, redatta da un dipendente dell' ICI, intitolata "Sharing the pain" ("Dividersi i sacrifici") e risalente all' inizio della seconda metà del 1982 (com. gen., all. 98), la quale precisa che l' instaurazione di un sistema di compensazioni per la riduzione dei quantitativi di vendita "might provide useful elements for the understanding between the 'Big Four' " (potrebbe fornire elementi utili per l' accordo tra le "quattro grandi"). In merito a tale documento, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) l' ICI ha dichiarato che:
"The 'understanding' between the 'Big Four' was recognition that if the prices were to be increased then the 'Big Four' producers would have to give a strong lead, even at the expense of their own sales volume. It was thought that a 'Compensation Arrangement' between these four producers might have made it easier for them to contemplate the possibility of a commitment on 'Target Prices' ".
(L' "accordo" tra le "quattro grandi" è consistito nel riconoscimento del fatto che, se si fosse dovuto procedere a un aumento dei prezzi, le "quattro grandi" avrebbero dovuto guidare con fermezza l' iniziativa, anche a scapito dei loro quantitativi di vendita. Si è ritenuto che un "accordo sulle compensazioni" tra questi quattro produttori avrebbe loro consentito di tener conto più agevolmente della possibile assunzione di impegni in termini di "prezzi obiettivo").
Tali elementi dimostrano che le "quattro grandi" erano consapevoli del ruolo particolare che esse dovevano svolgere nell' ambito delle iniziative finalizzate all' aumento dei prezzi. Sempre in tal senso, una nota interna della Shell datata ottobre 1982 (com. gen., all. 94) fa riferimento alle iniziative in materia di prezzi delle "quattro grandi".
334 Il Tribunale rileva che dai suesposti elementi nonché dal giudizio da esso formulato in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione e che, nel punto 109, primo capoverso, della decisione, ha ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell' importo dell' ammenda. Al riguardo occorre rilevare che non c' è contraddizione tra i capoversi primo, secondo e terzo, da un lato, e sesto, dall' altro, del punto 109, in quanto quest' ultimo riguarda solo i produttori meno importanti.
335 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita -, che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
336 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
337 La ricorrente sostiene che, in materia di determinazione delle ammende, la Commissione non dispone di nessun margine discrezionale sottratto al controllo del giudice comunitario. In tale cornice, dovrebbe respingersi l' affermazione della Commissione, secondo la quale essa sarebbe qualificata, in via particolare, a valutare l' importo delle ammende.
338 Essa inoltre sostiene che la motivazione della decisione non contiene considerazioni essenziali in fatto e in diritto, utili a giustificare il calcolo delle ammende. La decisione non indica i criteri sui quali si basa la graduazione delle ammende inflitte alle varie imprese. L' ammenda irrogatale rappresenterebbe il 15,8% del totale delle ammende e, pertanto, supererebbe del 50% quella che risulterebbe da una suddivisione delle stesse in base alle quote di mercato definite dalla Commissione. Per altre due imprese, le ammende supererebbero le quote di mercato solo nella misura del 28,6% e 41%, pur essendo identiche per le tre imprese le circostanze prese in considerazione per il calcolo delle ammende. Tale difetto di motivazione e specificazione dei criteri per la determinazione delle ammende sarebbe tanto più grave, in quanto il Tribunale dispone di una competenza di "piena giurisdizione" nei ricorsi avverso decisioni che infliggono ammende. Secondo la ricorrente, nella decisione la Commissione avrebbe dovuto indicare i criteri seguiti nella determinazione dell' importo dell' ammenda inflitta a ciascuna impresa.
339 La Commissione afferma di non mettere in dubbio la competenza "di piena giurisdizione" del Tribunale in materia di ammende, sottolineando che, del resto, il Tribunale potrebbe far uso di tale competenza per aumentare nella fattispecie l' importo delle ammende.
340 Essa sostiene che la decisione è correttamente motivata dato che i punti 108 e 109 della stessa contengono un elenco di tutte le circostanze attenuanti o aggravanti prese in considerazione e che la decisione indica il ruolo svolto nell' intesa da ognuno dei produttori interessati. Inoltre, dato che le infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possono essere commesse solo da numerose imprese che operino di concerto, sarebbe normale che, nella maggior parte delle occasioni, la stessa motivazione venga richiamata per le ammende inflitte a ogni membro del gruppo. Essa ribadisce che alla ricorrente è stata inflitta un' ammenda che supera quella che risulterebbe da una suddivisione basata esclusivamente sulle rispettive quote di mercato dei vari produttori a causa della sua appartenenza al gruppo delle "quattro grandi", il quale ha svolto un ruolo di particolare rilievo nell' ambito dell' infrazione.
341 Il Tribunale rileva che, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (decisione, punto 108) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (decisione, punto 109).
342 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito intenzionalmente e con la massima segretezza.
343 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
344 Al riguardo, occorre respingere le critiche della ricorrente, secondo la quale la ponderazione delle ammende inflitte alle varie imprese sarebbe iniqua nei suoi confronti, poiché essa avrebbe avuto come effetto l' irrogazione a suo carico di un' ammenda superiore del 50% a quella che risulterebbe da una ripartizione di tali sanzioni in base alle quote di mercato riportate nella tabella 1 della decisione, il che non sarebbe avvenuto nel caso di altre due imprese - da essa non identificate, ma che lei pensa che si trovino, sotto tutti gli altri punti di vista, in una situazione analoga alla sua -, imprese le cui ammende supererebbero le suddette quote di mercato di una misura pari soltanto al 28,6% e al 41%. In realtà, le "quote di mercato nell' Europa occidentale (secondo i produttori)"; decisione, tabella 1) non costituiscono uno dei quattro criteri per la ponderazione delle ammende menzionati nel punto 109, primo capoverso, della decisione, poiché né le rispettive forniture di polipropilene all' interno della Comunità (e non dell' Europa occidentale) né il volume d' affari totale di ogni impresa coincidono con i dati forniti nella tabella 1 della decisione. Ne consegue che il criterio preso in considerazione dalla ricorrente per compiere i suoi raffronti discende da un' analisi errata dell' atto impugnato.
345 Occorre aggiungere che la ricorrente, messa a confronto, in udienza, con i dati relativi alle forniture di polipropilene all' interno della Comunità effettuate da ogni singola impresa destinataria della decisione - dati forniti dalla Commissione su richiesta del Tribunale -, non ha modificato la sua censura in base a tali dati, dei quali non ha del resto contestato l' esattezza.
346 Il Tribunale infine sottolinea che i quattro criteri enunciati nel punto 109, primo capoverso, della decisione devono essere presi in considerazione simultaneamente per poter giungere a un' equa ponderazione delle ammende inflitte alle imprese, il che rende privo di significato il raffronto operato dalla ricorrente, sulla base di uno soltanto di tali criteri, della sua posizione confrontata con quella di altre due imprese non identificate, compiuto senza che essa abbia esaminato concretamente e nei particolari, in base al combinato ricorso ai quattro criteri, le rispettive posizioni delle imprese che costituiscono l' oggetto del suo confronto. Il Tribunale conseguentemente rileva che la Commissione ha applicato correttamente i quattro criteri di cui trattasi, con particolare attenzione al ruolo svolto dalla ricorrente in qualità di membro del gruppo delle "quattro grandi" (decisione, punto 109, secondo capoverso).
347 Pertanto, la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
C - L' errata individuazione del mercato interessato
348 La ricorrente accusa la Commissione di avere individuato in modo scorretto il mercato interessato. Essa sostiene che il dispositivo della decisione è incentrato sull' intero mercato del polipropilene, mentre la motivazione riguarda solo i prodotti base. E così, per determinare l' importo delle ammende, la Commissione avrebbe preso in considerazione le quote di mercato e il volume d' affari della Hoechst riguardanti il mercato del polipropilene nella sua interezza piuttosto che tener conto dei dati corrispondenti al mercato dei prodotti base, che costituirebbero solo il 29% delle vendite della Hoechst sul mercato comunitario. E' per questa ragione che l' ammenda sarebbe eccessiva. In contrasto con la Commissione, la ricorrente sostiene che il mercato dei prodotti base era indipendente da quello dei prodotti speciali e che, conseguentemente, un accordo sui prezzi riguardante i prodotti base sarebbe stato ininfluente in rapporto al mercato dei prodotti speciali.
349 La Commissione sostiene che le intese raggiunte sui prezzi dei prodotti base hanno parimenti avuto ripercussioni sui prezzi dei prodotti speciali. I prodotti base non erano i soli a essere ricompresi negli accordi in materia di prezzi. Infatti, una tabella redatta in seguito a una riunione svoltasi il 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) conterrebbe prezzi espressi in dieci valute nazionali per dieci tipi differenti. Come dimostrerebbero le istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori (all. C, lettera del 29 marzo 1985), esisterebbe uno stretto collegamento a livello dei prezzi tra i prodotti base e quelli speciali. I nuovi prezzi dell' intesa sarebbero serviti da base negoziale nei confronti dei clienti, in sede di proroga dei contratti relativi ai prodotti speciali.
350 Essa aggiunge che gli accordi in materia di quote avevano carattere generale e non facevano riferimento solo a taluni tipi di prodotti. Poiché detti accordi avevano lo scopo di consolidare l' intesa sui prezzi, ne discenderebbe necessariamente che la suddetta intesa comprendeva tutto il mercato del polipropilene.
351 Il Tribunale rileva che le quote riguardavano tutti i tipi di polipropilene. Nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale la ricorrente ha infatti indicato che le sue vendite all' interno della Comunità, dove realizzava la parte più consistente delle sue forniture, negli anni 1980 e 1983 erano state rispettivamente, per l' intera gamma del polipropilene, di 92 713 t e di 103 912 t, di cui solo il 29% riguardava prodotti base. Ebbene, la quota assegnata alla ricorrente per l' Europa occidentale era pari, nel 1980, a 165 000 t (com. gen., all. 60) e, nel 1983, oscillava tra le 155 000 t, per un mercato valutato a 1 470 kt (proposta della Saga, com. gen., all. 81), e le 169 050 t ((11,5% dello stesso mercato, secondo una proposta dei produttori tedeschi (com. gen., all. 83) )).
352 Ne consegue che la Commissione ha giustamente tenuto in considerazione l' intero mercato del polipropilene per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. La censura dev' essere respinta.
D - La presa in considerazione della situazione di crisi del mercato
353 La ricorrente sostiene che le perdite da lei sofferte sono state non solo notevoli, bensì drammatiche. Questa circostanza, dovuta essenzialmente agli aiuti illegali, concessi da alcuni Stati, che hanno permesso a taluni produttori di colmare le loro perdite, avrebbe dovuto esser presa in considerazione come attenuante. Ebbene, la Commissione non avrebbe nemmeno provato a calcolare le perdite, che la ricorrente stima superiori a 250 milioni di DM.
354 La Commissione fa rinvio alla descrizione da essa fornita nella decisione, la quale concorda del resto nei suoi punti principali con le affermazioni della ricorrente riguardanti le sovraccapacità e le perdite subite dai produttori. Tuttavia, essa ritiene irrilevanti le osservazioni della Hoechst relative agli aiuti di Stato illegali. Anche ammettendo l' esattezza delle affermazioni formulate in merito dalla ricorrente, esse non possono, secondo la Commissione, giustificare una violazione delle norme in materia di concorrenza di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
355 La Commissione sostiene di aver tenuto conto, come circostanza attenuante, delle perdite subite dalle imprese, ma che l' influenza degli aiuti di Stato non doveva essere presa in considerazione.
356 Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che indica non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, ciò facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e segg. della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende da infliggere alle imprese contravvenienti.
357 Il Tribunale ricorda che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
358 In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di Stato che talune imprese avrebbero ricevuto, il Tribunale ricorda che essi non sono tali da cancellare il carattere illecito del comportamento della ricorrente, poiché la partecipazione a un' intesa illecita non può essere considerata un mezzo di legittima difesa.
359 In merito al richiamo fatto dalla ricorrente all' esercizio da parte del Tribunale della sua competenza "di piena giurisdizione", il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito nessun elemento di fatto in grado di dimostrare la realtà concreta di detti aiuti, la loro natura, la loro consistenza nonché i loro effetti sulla concorrenza e, in particolare, sui risultati conseguiti dalla ricorrente. Occorre inoltre ricordare che la ricorrente non ha invitato la Commissione a esercitare, all' epoca dei fatti, i poteri a essa spettanti ai sensi dell' art. 93 del Trattato CEE. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non disporre degli elementi indispensabili per esercitare la sua competenza "di piena giurisdizione" in merito agli aiuti di Stato, di cui la ricorrente asserisce l' esistenza.
360 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
361 La ricorrente sostiene che dagli studi da essa prodotti discende che, contrariamente a quanto affermato - senza prova alcuna - dalla Commissione, le asserite infrazioni non hanno avuto nessun effetto sul mercato e non hanno pertanto permesso a nessun produttore di conseguire utili aggiuntivi. Tale errore della Commissione dovrebbe comportare una riduzione dell' ammenda, poiché occorrerebbe tener conto del fatto che sul mercato non ci sarebbero stati comportamenti contrari al diritto della concorrenza e che, di conseguenza, le imprese non hanno tratto vantaggi dall' intesa, a spese del mercato.
362 La Commissione sottolinea di aver tenuto presenti in modo quanto mai sfumato gli effetti dell' intesa sul mercato. Tuttavia, essa ricorda che la sua ricostruzione permette di concludere che si fece affidamento su una netta riduzione della concorrenza, che almeno in parte fu raggiunta. Del resto, essa ricorda che, se i produttori hanno continuato a riunirsi in modo frequente e regolare ciò vuol dire che essi stessi consideravano l' intesa non totalmente inefficace. La Commissione riconosce che gli effetti prodotti dall' intesa sul mercato hanno svolto in qualche modo un ruolo nella fissazione dell' importo delle ammende.
363 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni della concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
364 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
365 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato, e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers e Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, una simile constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
366 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
367 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
F - L' inasprimento dell' entità dell' ammenda derivante dalla normativa nazionale
368 La ricorrente sostiene che l' ammenda di 19,3 milioni di DM inflittale deve gravare sugli utili, al netto delle imposte. Di conseguenza, detta ammenda corrisponderebbe in realtà a un aggravio a carico dei risultati operativi dell' impresa pari a circa 55 milioni di DM, che si aggiungerebbero alle perdite subite dalla ricorrente nel settore del polipropilene, superiori a 250 milioni di DM.
369 Il Tribunale ritiene che la Commissione, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, abbia certo preso in considerazione il fatto che quest' ultima sarebbe stata prelevata sugli utili, al netto delle imposte. Infatti, se l' ammenda dovesse venire prelevata sull' utile imponibile, ciò porterebbe a far gravare una parte della stessa sullo Stato titolare della legittimazione fiscale attiva nei confronti dell' impresa, in quanto questo comporterebbe una riduzione della base imponibile dell' impresa. Ebbene, la Commissione non poteva tener conto di un' ipotesi del genere nel determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla Hoechst.
370 La censura dev' essere pertanto respinta.
371 Da quanto suesposto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza accertata a carico della stessa.
Sulla riapertura della fase orale
372 Con atto separato, datato 2 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale al fine di esperire altri mezzi istruttori. Essa ha sostenuto che il Tribunale di primo grado, nella sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a. / Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la "PVC"), ha rilevato la presenza di vizi dai quali discendeva l' inesistenza della decisione, che era oggetto del contendere. Essa si è offerta di provare, mediante la testimonianza resa dagli agenti della Commissione in tali controversie e la registrazione dell' udienza, che i rappresentanti della Commissione avrebbero espressamente dichiarato che la procedura seguita, qual è risultata in base agli accertamenti compiuti nell' ambito di tali cause, corrisponde alla prassi cui la Commissione si adegua costantemente (memoria del 2 marzo 1992, punto II). La ricorrente ritiene di avere in tal modo sufficientemente provato che è verosimile che, conformemente alla prassi costante della Commissione, nemmeno per la controversia di cui trattasi esistano originali della decisione impugnata, autenticati nelle forme di rito tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione, nelle cinque lingue che fanno fede. Occorrerebbe pertanto ingiungere alla convenuta di produrre tutti gli atti e i documenti della Commissione riguardanti la procedura da lei seguita per adottare la decisione, nonché le decisioni autenticate nelle lingue che fanno fede. La ricorrente sostiene anche (memoria del 2 marzo 1992, punto III) che si ha motivo di supporre che la Commissione - proprio come nelle cause PVC - non abbia autenticato la sua decisione in tutte le versioni linguistiche che fanno fede e che la decisione sia stata modificata a posteriori da persone non competenti.
373 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di procedere all' assunzione di altri mezzi istruttori.
374 Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nella sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992 (già citata, punto 14 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l' inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d' ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all' atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice ha l' obbligo di compiere accertamenti d' ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato. Nella fattispecie, l' argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria del 2 marzo 1992, punto III, la ricorrente ha semplicemente sostenuto che c' è "ragionevole motivo" di supporre che la Commissione abbia violato determinate norme di procedura. L' asserita violazione del regime linguistico, di cui al regolamento interno della Commissione, non può tuttavia portare all' inesistenza dell' atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. La ricorrente non ha inoltre spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale.
375 Nel punto II della sua memoria, la ricorrente ha tuttavia sostenuto, in concreto, che gli originali della decisione impugnata, autenticati tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione, non esisterebbero in tutte le lingue che fanno fede. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all' inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause PVC, già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l' adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l' inesistenza dell' atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all' assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l' argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale.
Decisione relativa alle speseSulle spese
376 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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