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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - SOLVAY & CIE SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-12/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00907
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 99/63)
3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione unica che statuisce in merito a una serie di comportamenti illeciti non imputabili in modo uniforme a tutte le imprese destinatarie - Ammissibilità - Presupposti - Possibilità per ogni impresa di individuare le censure formulate nei propri confronti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
9. Concorrenza - Ammende - Importo - Fissazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione - Inasprimento generale delle ammende - Ammissibilità - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Impugnazione - Condizioni
Massima1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
2. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.
3. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
4. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
6. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
7. Nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un' unica decisione in merito a una serie di violazioni dell' art. 85 del Trattato alle quali le diverse imprese destinatarie non abbiano partecipato allo stesso modo, a condizione che la decisione permetta a ogni destinatario di isolare con precisione le censure formulate nei propri confronti.
8. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
9. Nel valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressione particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità.
Il fatto che la Commissione abbia inflitto in passato ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza. In particolare, è lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo quando infrazioni di un determinato tipo, per quanto la loro illegalità sia stata assodata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune imprese interessate possono trarne.
10. Posto che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido, tocca a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al giudice ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità.
PartiNella causa T-12/89,
Solvay & Compagnie SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con l' avv. L. Simont, patrocinante innanzi alla Corte di cassazione del Belgio, e con gli avv.ti P.-A. Foriers e B. Dauwe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito in un primo tempo dal signor L. Gyselen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e successivamente dall' avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene; GU L 230, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries PLC e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania nonché la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sarebbero rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983), il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento dei prezzi della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La Solvay & Cie SA faceva parte dei sette nuovi produttori affacciatisi sul mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un produttore di medie dimensioni, che disponeva di una quota di mercato del 3,1%-4,3%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");
- Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI");
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco;
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984, inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione, la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costo o di investimento di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI plc ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)"
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-11/89 e da T-13/89 a T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988"; GU L 319, pag. 1).
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale tra il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere datate 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La società Solvay conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene);
2) in subordine, annullare la decisione impugnata per la parte in cui infligge un' ammenda di 2 500 000 ECU;
3) in ulteriore subordine, determinare un' ammenda d' importo simbolico o, quanto meno, ridurla in modo equo e sostanziale;
4) condannare la Commissione alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali la Commissione: 1) avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, 2) avrebbe dedotto una presunzione di colpevolezza dalla mancata partecipazione dei responsabili del settore commerciale della ricorrente alle audizioni, 3) non avrebbe formulato nella comunicazione degli addebiti tutte le accuse ritenute in seguito rilevanti in sede di decisione, e secondo le quali 4) il verbale definitivo delle audizioni non sarebbe stato comunicato né ai membri della Commissione né ai membri del comitato consultivo; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e B) non avrebbe correttamente valutato l' effetto restrittivo della concorrenza; in terzo luogo, le censure relative alla motivazione della decisione; in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale non sarebbe adeguata né 1) alla durata né 2) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Omessa comunicazione di documenti all' atto della comunicazione degli addebiti
31 La ricorrente sostiene che, all' atto della comunicazione degli addebiti, la Commissione non le ha trasmesso alcuni documenti sui quali essa avrebbe basato la decisione, ponendola così nell' impossibilità di formulare osservazioni sul loro contenuto. Si tratterebbe dei resoconti delle riunioni del 10 marzo e del 13 maggio 1982 elaborati da un dipendente della Hercules ((decisione, punto 15, lett. b) )), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, quinto capoverso), di due resoconti di riunioni interne della Shell, svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di un documento interno della Solvay (decisione, punto 32), di un memorandum della Solvay inviato ai propri uffici vendite il 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di un documento della Shell intitolato "PP. W. Europe-Pricing" ("Prezzi del polipropilene in Europa occidentale") e "Market quality report" ("Relazione sui tipi presenti sul mercato"; decisione, punto 49), di una nota interna della ATO del 28 settembre 1983 (decisione, punto 51), del resoconto della riunione del 10 marzo 1982, elaborato da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 58), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 (decisione, punto 63, secondo capoverso) e di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63, terzo capoverso).
32 Essa sostiene che il rispetto delle prerogative della difesa implica che le imprese oggetto di un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE siano informate degli addebiti formulati a loro carico dalla Commissione e dei documenti sui quali quest' ultima si basa, quanto meno quando si tratti, come nella fattispecie, di documenti importanti (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB / Commissione, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione).
33 La ricorrente aggiunge che sarebbe irrilevante l' affermazione della Commissione, la quale sostiene che i documenti controversi sarebbero stati posti a disposizione della Solvay in sede di procedimento d' accesso al fascicolo, poiché il semplice fatto di mettere a disposizione delle parti una documentazione oltremodo voluminosa non consentirebbe a queste ultime di formulare utili difese, senza aver conosciuto le conclusioni che la Commissione voglia ricavare dai suddetti documenti.
34 Essa afferma infine che tale vizio di procedura non è riparabile in giudizio, poiché al Tribunale spetta il controllo sulla legittimità degli atti, che deve condurre all' annullamento della decisione la quale risulti viziata per violazione dei diritti della difesa.
35 La Commissione afferma che la ricorrente le addebita un' eventuale divergenza tra la decisione finale e la comunicazione degli addebiti, dovuta all' inserzione nella decisione di riferimenti a documenti, al fine di integrare la tesi della Commissione. Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma / Commissione, Racc. pag. 661, punti 91-93 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck / Commissione, Racc. pag. 3125, punto 68 della motivazione; ordinanza 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT / Commissione, Racc. pag. 1899, punto 14 della motivazione), la decisione non dovrebbe essere necessariamente una copia della comunicazione degli addebiti e la Commissione potrebbe sia far cadere le censure sia correggere e completare, in fatto e in diritto, i suoi argomenti, senza ignorare i diritti della difesa. Secondo la Commissione, i documenti che compaiono per la prima volta nella decisione definitiva sono destinati a completare o affinare l' argomento sviluppato in sede di comunicazione degli addebiti e a confermare il contenuto della documentazione trasmessa.
36 Essa aggiunge che la nota dell' ICI sul "clima favorevole", che la ricorrente sostiene di non aver ricevuto in comunicazione, era presente come allegato alla comunicazione generale degli addebiti (comunicazione generale degli addebiti, allegato 35; in prosieguo: la "com. gen., all.").
37 La Commissione afferma peraltro che tutti gli altri documenti sono stati resi accessibili alle imprese nella cornice del procedimento d' accesso al fascicolo, nel giugno del 1984, la qual cosa andrebbe al di là di quanto imposto dalla Corte in materia nella sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione. Solo il resoconto dell' ICI riguardante la riunione del 10 marzo 1982 non sarebbe stato reso accessibile, a causa di un errore. Secondo la Commissione, però, detto resoconto non è alla base di un nuovo addebito a carico delle imprese, ma consente solo di individuare una tabella, la quale compare come allegato alla comunicazione generale degli addebiti (com. gen., all. 71).
38 Essa sottolinea infine che la mancata divulgazione di documenti non può inficiare la decisione nel suo complesso qualora riguardi documenti meramente accessori, come nella fattispecie (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française / Commissione, Racc. pag. 1825, punto 30 della motivazione).
39 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione, e che, se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG / Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione, e v., in ultimo, 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO Chemie / Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).
40 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nella lettera del 29 marzo 1985, o quelli a queste ultime allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alle comunicazioni degli addebiti, ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalle comunicazioni degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
41 Da quanto esposto discende che, fra i documenti citati dalla ricorrente, solo la nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46) può essere tenuta in considerazione come elemento di prova a carico della ricorrente, essendo stata menzionata nel punto 71 della comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente, della quale inoltre costituisce l' allegato 35. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova ad essa opponibili nell' ambito della presente controversia.
42 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione.
2. Presunzione di colpevolezza dedotta dalla mancata partecipazione dei responsabili delle attività commerciali alle audizioni
43 In sede di replica la ricorrente sostiene che le prerogative della difesa sarebbero state violate una volta di più dalla Commissione, la quale, nel suo controricorso, avrebbe sottolineato con insistenza il fatto che le imprese non si erano fatte rappresentare in sede di audizioni dagli amministratori responsabili o dagli agenti commerciali i quali avevano preso parte alle attività incriminate. Così facendo, la Commissione dedurrebbe una presunzione di colpevolezza dal modo scelto dalle imprese per organizzare la loro difesa durante le audizioni. Ebbene, le imprese sarebbero libere di partecipare o meno alle audizioni e di farsi ivi assistere o rappresentare da persone di loro gradimento. La Commissione non potrebbe pertanto dedurre la colpevolezza di un' impresa in base al modo in cui essa ha organizzato la sua difesa. Inoltre, in nessuna fase del procedimento amministrativo la Commissione avrebbe fatto presente alle imprese che essa si proponeva di ricavare una presunzione di colpevolezza dalle scelte da loro compiute al riguardo. Fondando implicitamente la decisione su questo mezzo, senza aver consentito alla Solvay di controdedurre, la Commissione avrebbe violato le prerogative della difesa.
44 Essa aggiunge che il mezzo dedotto da tale violazione è ricevibile, in quanto divenuto evidente solo alla luce del controricorso.
45 Per parte sua, la Commissione sostiene che tale mezzo è irricevibile e comunque infondato. Si tratterebbe innanzitutto di un mezzo nuovo, irricevibile in forza dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, cui fa richiamo l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente non potrebbe infatti sostenere che detto mezzo si basi su elementi di fatto o di diritto venuti alla luce nel corso della fase scritta, in quanto essa doveva essere a conoscenza del fatto che non si era fatta rappresentare dai responsabili del suo settore commerciale in sede di audizioni.
46 Essa afferma comunque che detto mezzo è assolutamente irrilevante. La mancata partecipazione alle audizioni dei responsabili del settore commerciale delle imprese non sarebbe un elemento fondamentale per la decisione e la Commissione non ne avrebbe ricavato una "presunzione di colpevolezza". Essa si sarebbe basata viceversa su numerose prove documentali e si sarebbe limitata a constatare in sede di controricorso che le imprese - le quali erano ovviamente libere nella definizione della loro strategia difensiva - si erano astenute dal contestare dette prove documentali chiamando a testimoniare le persone interessate.
47 Il Tribunale giudica questo mezzo ricevibile in quanto, benché la ricorrente non ignorasse la mancata partecipazione dei responsabili del suo settore commerciale alle audizioni, è pur sempre vero che, nell' ambito del presente procedimento, la Commissione ha fatto riferimento a ciò per la prima volta in sede di controricorso.
48 Sul merito della questione, il Tribunale rileva che il significato effettivo delle dichiarazioni espresse dalla Commissione nel suo controricorso in merito all' assenza di responsabili del settore commerciale della ricorrente e di altre imprese in sede di audizioni non va oltre la constatazione che le ricorrenti non hanno chiamato nessuno a testimoniare contro il contenuto e il valore delle prove documentali addotte dalla Commissione. Ebbene, occorre rilevare che ciò è stato rilevato anche in sede di decisione (punto 70, primo capoverso), là dove si sostiene che, "mentre hanno offerto varie interpretazioni della natura e degli obiettivi delle riunioni, le imprese non hanno prodotto alcuna prova documentale delle riunioni stesse né alcuna testimonianza che autorizzi a mettere in dubbio l' esattezza dei resoconti di ICI". Occorre sottolineare di conseguenza che il controricorso della Commissione si è limitato a chiarire la motivazione della decisione.
49 Occorre far inoltre rilevare che, durante la riunione del 24 ottobre 1984, il consigliere-uditore aveva invitato la ricorrente a provvedere ai mezzi che le avrebbero consentito di ricorrere a testimonianze del genere in sede di audizioni.
50 La censura della ricorrente deve pertanto essere respinta.
3. Nuovi addebiti
51 La ricorrente contesta alla Commissione il fatto di avere manifestato oscillazioni, nel corso del procedimento, riguardo alla qualificazione da dare all' infrazione e di aver ritenuto che detto problema fosse sostanzialmente privo di interesse. In realtà, secondo la ricorrente, l' oggetto della prova da fornire è diverso nel caso dell' accordo e in quello della pratica concordata.
52 Essa fa rilevare che, in sede di comunicazione degli addebiti, la Commissione ha invocato l' esistenza, a titolo principale, di accordi e, in subordine, di pratiche concordate. L' oggetto di detti accordi e pratiche concordate sarebbe stato triplice: determinazione e applicazione in comune di prezzi di vendita, determinazione e applicazione di quote, sviamento del sistema di scambio di dati Fides allo scopo di scambiare informazioni riservate. In occasione della riunione preliminare alle audizioni, la Commissione avrebbe modificato la sua posizione, spiegando di non aver voluto sostenere che i prezzi obiettivo convenuti erano stati applicati sul mercato, bensì che essa considerava pratica concordata il fatto che le imprese di cui trattasi avrebbero inviato ai loro uffici vendite istruzioni parallele in materia di prezzi. Nella sua lettera del 29 marzo 1985 la Commissione affermava che "la forma esatta in cui la concertazione contestata si è esplicata ha un' importanza soltanto secondaria, e che i produttori hanno partecipato ad un' intesa illecita che presenta le caratteristiche sia di un 'accordo' sia di una 'pratica concordata' ". Secondo la ricorrente, questa doveva essere la tesi da richiamare nella decisione contestata. E tuttavia, nelle osservazioni da essa presentate in Tribunale, la Commissione avrebbe compiuto un altro passo avanti, sostenendo sostanzialmente da quel momento in poi, sulla base di una lettura erronea della giurisprudenza, che la nozione di pratica concordata si confonde con quella di intesa o di apertura di un dialogo (riguardante, ad esempio, uno scambio di informazioni).
53 La Commissione contesta le asserzioni della ricorrente in merito a presunte oscillazioni relative agli addebiti da lei formulati a carico dei membri dell' intesa.
54 Essa sostiene di aver fatto presente sin dalla comunicazione degli addebiti che i produttori miravano ad assumere il controllo del mercato e che al gioco normale della concorrenza era stata fatta subentrare una collaborazione permanente e istituzionalizzata ad alto livello. La Commissione avrebbe così sostenuto l' esistenza di un accordo generale, nell' ambito del quale sarebbero stati attuati numerosi accordi e pratiche concordate, aventi uno scopo anticoncorrenziale e ai quali i membri dell' intesa avevano potuto partecipare in modi diversi e con zelo più o meno grande. Tale ricostruzione sarebbe stata richiamata dalla Commissione per l' intera durata del procedimento amministrativo e costituirebbe il fondamento della decisione oltre che della difesa sostenuta nel presente giudizio dalla convenuta, la quale afferma che esisteva un accordo centrale, riguardante un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate durante le quali si discuteva dei prezzi e delle quote, e che detto accordo centrale era integrato da iniziative specifiche, cui la ricorrente aveva partecipato. Pertanto, non ci sarebbe comunque stata nessuna violazione delle prerogative della difesa.
55 Il Tribunale rileva che, nella sua replica (punto 22), la ricorrente ha ammesso che la Commissione aveva ripreso in sede di decisione la tesi da lei sviluppata nella sua lettera del 29 marzo 1985 e ne ricava che, nella fattispecie, è fuor di luogo parlare di nuovo addebito. La lettera del 29 marzo aveva infatti lo scopo di integrare la comunicazione generale degli addebiti riguardo alla qualificazione giuridica dell' infrazione, poiché vi si legge:
"Con lettera datata 28 novembre 1984, i rappresentanti legali di alcuni produttori di polipropilene coinvolti nella presente procedura hanno sostenuto che negli addebiti formulati la Commissione non aveva esposto chiaramente la posizione giuridica contro la quale i produttori dovevano difendersi e che aveva inasprito la situazione modificando la sua posizione durante l' udienza. In tal modo, essa avrebbe gravemente compromesso le prerogative della difesa. Sono spiacente di non poter ammettere questo argomento. Negli addebiti, i fatti sono stati analizzati 'in extenso' , mentre le questioni di ordine giuridico sono state esposte succintamente ma con chiarezza (...). Tuttavia, per dissipare ogni dubbio ed a rischio di ripetermi, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni" (seguono otto pagine di spiegazioni, due delle quali sono dedicate alla qualificazione giuridica),
e questa lettera si conclude nei seguenti termini:
"Le parti potranno presentare le loro osservazioni scritte sulle questioni sollevate dalla presente lettera nel termine di sei settimane dalla data del suo ricevimento. Un' ulteriore udienza orale è prevista nei prossimi mesi per le tre imprese che si sono trovate nell' impossibilità di esporre le loro osservazioni nel mese di novembre (...). I Sigg. avvocati (...) potranno in tale occasione sviluppare le proprie osservazioni scritte non soltanto sulle predette questioni, ma anche sulla lettera che viene trasmessa a parte in data odierna (...), riguardante determinate questioni di diritto".
56 E' pertanto fuor di luogo parlare di nuovo addebito e di violazione dei diritti della difesa.
57 Peraltro, è importante sottolineare che il fatto che la Commissione, nelle memorie da essa presentate in giudizio, abbia formulato tesi le quali vadano oltre il contenuto della decisione, ammesso che possa ritenersi dimostrato, è irrilevante, dato che l' oggetto del contendere riguarda, nella fattispecie, il controllo della legittimità della decisione, oggetto del ricorso.
58 Di conseguenza, la censura non può essere accolta.
4. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni
59 La ricorrente sostiene che gli artt. 1 e 9, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), e l' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 impongono alla Commissione di procedere all' audizione delle imprese interessate, onde consentire loro di manifestare il proprio punto di vista e onde poter registrare a verbale le dichiarazioni essenziali di tutte le persone sentite, all' approvazione delle quali il suddetto verbale verrà poi sottoposto. Infatti i membri della Commissione e del comitato consultivo, non assistendo alle audizioni, potrebbero conoscere la tesi delle imprese solo grazie al verbale. Essi dovrebbero pertanto disporre di un verbale delle audizioni debitamente approvato per poter statuire con cognizione di causa. Ebbene, questo non sarebbe avvenuto nella fattispecie, poiché il verbale definitivo sarebbe stato inviato alla ricorrente solo l' 8 luglio 1986, cioè più di due mesi dopo l' adozione della decisione.
60 Secondo la ricorrente, detta irregolarità vizia la legittimità della decisione, poiché nulla consentirebbe di escludere che essa avrebbe potuto essere differente se i membri dei due organi suddetti avessero avuto a disposizione un verbale delle audizioni, il quale riportasse le numerose correzioni apportate dalla Solvay alla versione provvisoria del verbale per quanto riguarda il suo intervento in sede di audizione.
61 La Commissione replica che l' art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63 non indica il termine entro il quale il verbale debba essere approvato dalle imprese né a quali organi debbano essere presentati il verbale provvisorio e quello definitivo.
62 Essa aggiunge che le modifiche delle bozze del verbale richieste dalla ricorrente erano insignificanti, che la decisione non sarebbe stata diversa se il verbale definitivo fosse stato messo a disposizione dei membri del comitato consultivo e della Commissione e che, pertanto, anche se ci fossero irregolarità procedurali, esse non dovrebbero formare oggetto di esame (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company / Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione).
63 Per quanto riguarda il comitato consultivo, la Commissione fa rilevare che è vero che i membri del comitato consultivo avevano a disposizione solo il verbale provvisorio, ma che gli Stati membri erano rappresentati alle audizioni, salvo la Grecia e il Lussemburgo, che non hanno partecipato alla seconda serie di audizioni. Per le autorità degli Stati membri il verbale fungerebbe pertanto da semplice promemoria. Sarebbe al riguardo poco rilevante il fatto che il funzionario presente alle audizioni non sia stato ugualmente membro del comitato consultivo.
64 I membri della Commissione, per parte loro, disponevano non solo del verbale provvisorio, ma anche delle osservazioni formulate dalle imprese in merito a detto verbale.
65 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, Buchler / Commissione, causa 44/69, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).
66 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati rilevanti prima di adottare la decisione.
67 Quanto al verbale provvisorio trasmesso al comitato consultivo, va rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale punto esso non costituisca un resoconto obiettivo ed esatto delle audizioni e che essa si è limitata a un generico rinvio alle correzioni da lei indirizzate alla Commissione. La Solvay non ha quindi provato in fatto che esso fosse redatto in modo tale da indurre in errore su un punto essenziale i membri del comitato consultivo.
68 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
Sull' accertamento dell' infrazione
69 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.
70 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda: A) la riunione di un' associazione commerciale di clienti, la European Association for Textile Polyolefins (in prosieguo: l' "EATP"), del 22 novembre 1977, B) il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, C) le iniziative in materia di prezzi, D) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. Ricostruzione dei fatti
A - La riunione dell' "EATP" del 22 novembre 1977
a) Atto impugnato
71 La decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente di aver dichiarato, allo stesso modo che la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc e la Saga, di sostenere il progetto annunciato dalla Monte, con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: l' "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 marchi tedeschi (DM)/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.
72 Secondo la decisione (punto 16, primo e secondo capoverso), questa dichiarazione di sostegno si inseriva nell' ambito di discussioni avviate tra i produttori per evitare una caduta sostanziale dei prezzi del polipropilene e le conseguenti perdite; discussioni in occasione delle quali i maggiori produttori, la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell, sarebbero pervenuti ad un "accordo sui prezzi base", destinato a entrare in vigore il 1 agosto 1977, e i cui elementi sarebbero stati comunicati agli altri produttori e segnatamente alla Hercules.
73 La decisione (punto 16, quinto e sesto capoverso) illustra inoltre che l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Tuttavia, la Commissione riconosce che, fatta eccezione per le "quattro grandi" (la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell), per la Hercules e per la Solvay, non le è stato possibile accertare l' identità dei produttori coinvolti in tale periodo nelle discussioni, né ottenere dettagli sul funzionamento dell' accordo sui "prezzi base".
74 La decisione (punto 17, primo capoverso) afferma ancora che è all' incirca al momento dell' annuncio della Monte della sua intenzione di aumentare i suoi prezzi che cominciarono le riunioni regolari di produttori di polipropilene. Essa nota tuttavia che, secondo quanto la stessa ICI ha ammesso, si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono, quando lo si reputò necessario.
b) Argomenti delle parti
75 La ricorrente sostiene di non aver mai partecipato né sostenuto in nessun modo l' accordo sui prezzi base, contrariamente a quanto contestatole dalla Commissione nella sua lettera del 29 marzo 1985, e fa rilevare che, se c' è stato un tentativo in tal senso per iniziativa delle "quattro grandi", ciò è avvenuto al fine di contenere, per i produttori già presenti sul mercato, gli effetti negativi derivanti dall' ingresso di nuovi produttori, come la Solvay. La ricorrente non aveva in realtà nessun interesse ad aderire a un aumento dei prezzi, poiché all' epoca dei fatti il suo unico obiettivo era il pieno sfruttamento delle sue capacità produttive.
76 Essa sostiene che tali affermazioni non vengono contraddette dalle dichiarazioni rese il 22 novembre 1977 dal suo rappresentante durante la riunione dell' associazione di consumatori EATP. Quando si fece richiamo al problema dei prezzi del polipropilene, quest' ultimo si sarebbe lamentato del crollo dei prezzi, poco favorevole, secondo lui, sia ai produttori sia ai consumatori. Né il verbale di tale riunione né nessun altro documento consentirebbero di dimostrare la partecipazione della Solvay a una qualsivoglia iniziativa avente lo scopo di fissare il prezzo a 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977. L' intervento del rappresentante della Solvay si inquadrerebbe alla perfezione nella strategia complessiva, fatta di inganni e doppio gioco, attuata durante le riunioni dalla ricorrente, la quale aveva tutto l' interesse ad assistere a un aumento dei prezzi da parte degli altri produttori, onde poter penetrare più rapidamente sul mercato.
77 In sede di replica la ricorrente rileva le incertezze della Commissione testimoniate dal suo controricorso, in cui si legge che gli altri produttori (tra i quali la Solvay) "possono" aver aderito a tale accordo.
78 Dal canto suo, la Commissione replica che l' intesa aveva lo scopo di incanalare su un cammino prestabilito l' ingresso sul mercato di nuovi produttori, conciliando i loro interessi - conquistare quote di mercato - con quelli dei produttori già presenti - mantenere le loro -, in una cornice in cui i prezzi erano nettamente inferiori al "punto di pareggio", come dimostravano le dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (cioè, al cospetto dei clienti).
79 La Commissione fa rilevare che dette dichiarazioni vanno collocate nella prospettiva dell' accordo centrale sui prezzi base, concluso verso la metà del 1977 tra i quattro maggiori produttori: la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell (com. gen., all. 2). A seguito di tale accordo, nel novembre del 1977 sarebbe stata attuata un' iniziativa, cui avrebbero aderito almeno altri cinque produttori (la Rhône-Poulenc, la Hercules, la Linz, la Saga e la Solvay), attestando il loro sostegno alla detta iniziativa durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6). Non è stato tuttavia possibile accertare se essi siano divenuti parti dell' accordo centrale o se abbiano agito soltanto nell' ambito di una pratica concordata. Una discussione riguardante i prezzi si sarebbe svolta tra la Shell e la Solvay durante la riunione del 30 agosto 1977.
c) Giudizio del Tribunale
80 Il Tribunale rileva preliminarmente che la Commissione non dispone di prove dirette dell' esistenza di contatti tra la Solvay e altri produttori prima della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, poiché essa non può contestare alla ricorrente il resoconto, datato 6 settembre 1977, della riunione che si sarebbe svolta tra la Shell e la Solvay il 30 agosto 1977, dato che questo documento non è stato comunicato nelle dovute forme alla ricorrente. Di conseguenza, occorre ignorare tali discussioni in sede di analisi delle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante detta riunione dell' EATP. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0012.1
81 Al riguardo, occorre rilevare che le dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6) costituiscono, da un lato, la manifestazione di un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte e, dall' altro, un' indicazione precisa, indirizzata ai suoi concorrenti, in merito al comportamento che essa era decisa ad adottare sul mercato. Infatti, nel resoconto riguardante tali dichiarazioni si legge che:
"On the subject of sale price, Solvay associates itself with the opinion expressed by the other producers ... Solvay will fall into line with the prices already quoted by the main producers. The level of these prices still does not seem at all sufficient to ensure a normal profitability for the PP manufacturers".
((In merito al prezzo di vendita, Solvay approva le opinioni espresse dagli altri produttori (...). Solvay si allineerà ai prezzi già applicati dai maggiori produttori. Il livello di questi prezzi non sembra per nulla sufficiente a garantire profitti normali per i produttori di PP)).
Tali constatazioni sono corroborate dal resoconto della successiva riunione dell' EATP, del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), nel quale vengono riportate le valutazioni formulate dai vari produttori sui risultati ottenuti sul mercato in seguito alla riunione del 22 novembre 1977, fra le quali la seguente della ricorrente:
"Re-reading the Minutes of the last meeting which was held in Paris on 22nd November, 1977, everyone knew that the polypropylene price situation in Europe was absolutely catastrophic. Today, six months later, we can confirm that the situation has improved slightly, even if the price levels have not reached the desired level".
(Rileggendo gli appunti relativi all' ultima riunione, svoltasi a Parigi il 22 novembre 1977, si può constatare che tutti sapevano che la situazione dei prezzi del polipropilene in Europa era assolutamente catastrofica. Oggi, sei mesi dopo, possiamo confermare che la situazione è leggermente migliorata, anche se i prezzi non hanno raggiunto il livello auspicato).
82 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente, in presenza dei suoi concorrenti, ha espresso un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte (decisione, punti 17, quarto capoverso, prima frase, e 78, terzo capoverso, seconda frase) e che essa ha fornito loro un' indicazione precisa in merito al comportamento che aveva deciso di adottare sul mercato.
B - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
83 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di aver partecipato regolarmente a tali riunioni almeno sino al settembre 1983 (punto 105, quarto capoverso).
84 Secondo la decisione (punto 21), le dette riunioni regolari di produttori di polipropilene avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
85 La ricorrente ammette di aver partecipato con molta regolarità alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", ma sostiene che la Commissione non potrebbe dedurne che la Solvay abbia concluso accordi anticoncorrenziali. Essa fa richiamo in merito a due argomenti: il primo, il carattere della sua partecipazione alle riunioni; il secondo, gli interessi divergenti dei vari produttori, che avrebbero impedito qualunque accordo riguardante i prezzi o le quote.
86 Essa sottolinea che nella fattispecie la Commissione non poteva dedurre l' esistenza di una volontà di assumere obblighi, esistente in capo ai partecipanti alle riunioni, dal semplice fatto che essi avrebbero manifestato il loro consenso, senza esaminare gli interessi e la situazione peculiare di ogni impresa. In realtà, la Solvay avrebbe partecipato alle riunioni non per assumere un qualsivoglia impegno, bensì unicamente per raccogliere informazioni di natura tecnica e commerciale di cui essa non disponeva, in quanto ultima arrivata sul mercato, e che erano necessarie al suo sviluppo futuro. Per poter continuare a partecipare alle riunioni senza assumere impegni, la Solvay avrebbe praticato il doppio gioco e avrebbe fornito alle altre imprese informazioni inesatte.
87 La ricorrente aggiunge che il suo comportamento sul mercato non è stato conforme agli esiti delle riunioni, come i suoi concorrenti avrebbero rilevato in più occasioni durante alcune riunioni, segnatamente in quella del 15 giugno 1981, cui non partecipava la ricorrente (com. gen., all. 64). E' per questo motivo che, una volta arrivata nel 1982 al pieno sfruttamento delle sue capacità produttive, le informazioni sarebbero divenute inutili alla Solvay, la quale nella riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) avrebbe proposto di porre fine alle riunioni di produttori.
88 Essa sostiene peraltro che la mancanza di impegni discende dalle divergenze esistenti tra i produttori in merito ai loro interessi superiori. Gli ultimi arrivati si sarebbero prefissati lo scopo di arrivare rapidamente al pieno sfruttamento della loro capacità produttiva, conducendo una politica dei prezzi aggressiva, mentre i produttori già presenti sul mercato speravano di conservare le loro quote. Tali divergenze di interessi avrebbero reso impossibile la conclusione di un vero e proprio accordo generale fra tutti i produttori. Essa tuttavia non esclude che le "quattro grandi" abbiano tentato di concludere un accordo per mantenere le loro quote di mercato.
89 La Commissione dal canto suo sottolinea che quando, come nella fattispecie, l' esistenza di un' intesa è dimostrata da tutta una serie di prove l' argomento dedotto dall' assenza, in capo all' uno o all' altro partecipante all' intesa, dell' intenzione di impegnarsi non basterebbe a inficiare le prove della suddetta esistenza.
90 Essa fa rilevare che non deve nemmeno farsi confusione tra lo scopo dell' accordo generale (restrizione della concorrenza) e l' intento dell' una o dell' altra impresa nel corso della tale o talaltra riunione. Detto intento non dovrebbe essere tenuto in considerazione al fine di determinare la partecipazione dell' impresa all' accordo generale, poiché tale partecipazione si concretava nella presenza alle riunioni durante le quali venivano fissati gli obiettivi in materia di prezzi e di quote. La posizione individuale della singola impresa non potrebbe pertanto venire separata dalla cornice generale, poiché l' intesa nel settore del polipropilene avrebbe rappresentato un tutto complesso, cui le imprese, ciascuna per la parte che la interessava, avrebbero partecipato in modo peculiare, in base alla loro specifica posizione e ai loro specifici interessi.
91 La Commissione fa osservare che discussioni riguardanti i parametri fondamentali della concorrenza - segnatamente il livello che avrebbero dovuto raggiungere i prezzi di vendita e la ripartizione delle quote di vendita - non hanno nulla in comune con quelle che consentono a un' impresa nuova arrivata di acquisire familiarità con il funzionamento di un mercato non ancora ben conosciuto. Nel maggio del 1982 (com. gen., all. 24) la Solvay propose di abbandonare il sistema delle riunioni non perché essa non avesse più bisogno di raccogliere informazioni, bensì perché riteneva che l' intesa in materia di prezzi avesse perduto la sua ragion d' essere, dato il nuovo livello dei prezzi conseguente al riequilibrio dell' offerta e della domanda. Del resto, la Commissione fa rilevare che gli altri produttori non hanno condiviso la sua opinione e che tutti, ivi compresa la ricorrente, si sono accordati nel senso di profittare di tale situazione per realizzare un nuovo aumento dei prezzi.
92 Essa ricorda che lo scopo delle riunioni era di conciliare gli interessi divergenti dei produttori. Infatti, i partecipanti all' intesa sono tutte imprese fra loro concorrenti, le quali a un certo punto ritennero di avere interesse a partecipare all' intesa. Ciò non escluderebbe per nulla che di tanto in tanto l' una o l' altra abbia nutrito "riserve mentali" o condotto il doppio gioco, senza mai manifestarlo. Viceversa, il buon senso imporrebbe alla Commissione di interpretare i termini o le frasi presenti nei resoconti nel senso indicato da ciò che di fatto essi esprimono, cioè che durante le riunioni vennero conclusi alcuni accordi. La Solvay non sarebbe stata un semplice osservatore. Del resto, non sarebbe stato possibile che in seno alle riunioni si ritrovassero insieme, per lungo tempo, produttori disposti ad assumere impegni nell' ambito di accordi e altri, i quali si sarebbero chiusi in un silenzio ostinato, dando prova di un interesse malsano per tali trattative. La Commissione conclude affermando che la ricorrente non si è limitata a un ruolo di semplice osservatore, ma che si è invece impegnata al pari degli altri partecipanti.
c) Giudizio del Tribunale
93 Il Tribunale rileva che la ricorrente nel suo ricorso ha ammesso di "aver partecipato (' sin dal 1978' ) con molta regolarità a riunioni di tutti i produttori europei di polipropilene. Queste riunioni, presiedute dalla Monte e poi dall' ICI, hanno costituito l' occasione di scambi di informazioni di natura tecnica e commerciale. Per iniziativa dei produttori presenti sul mercato, si svolsero discussioni relative al varo di una politica comune in materia di prezzi e, in certi periodi, all' elaborazione di un sistema di quantitativi di vendita. E' dato pensare al riguardo che i produttori operanti sul mercato tentavano di giungere a un accordo per mantenere le rispettive quote".
94 Occorre rilevare che tale dichiarazione trova conferma nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che classifica la ricorrente, diversamente da due altri produttori, tra i partecipanti regolari alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti".
95 Il Tribunale giudica giusto che la Commissione abbia ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti:
"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..."
e:
"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".
((Comunque, in linea generale, l' idea di raccomandare prezzi obiettivo venne sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978; I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) ))
e:
(Nel corso delle riunioni furono discusse alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori).
96 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.
97 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
98 A fronte di questi elementi, la ricorrente asserisce che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali, dato che, come ultima arrivata sul mercato, essa aveva bisogno di raccogliere informazioni per occupare una quota di detto mercato. Al riguardo occorre notare che, essendo stato dimostrato che la ricorrente ha partecipato a dette riunioni e che queste ultime avevano come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, la ricorrente ha per lo meno dato ai suoi concorrenti l' impressione di partecipare alle riunioni con lo stesso spirito degli altri.
99 Ciò posto, spetta alla ricorrente addurre indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver fatto presente ai suoi concorrenti di partecipare a dette riunioni in una prospettiva diversa dalla loro.
100 A tal riguardo, occorre rilevare che le tesi della ricorrente, formulate in base al suo comportamento sul mercato e destinate a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni avrebbe avuto l' unico scopo di consentirle di informarsi in merito allo sviluppo prevedibile del mercato, non costituiscono indizi tali da provare la mancanza in capo ad essa di spirito anticoncorrenziale, in quanto la ricorrente non offre nessun elemento in grado di dimostrare che i suoi concorrenti sapevano che il suo comportamento sul mercato non dipendeva dal contenuto delle riunioni. Anche supponendo che i suoi concorrenti l' abbiano saputo, il mero fatto di cercare di ottenere da questi ultimi informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti d' ufficio basta a rendere manifesta l' esistenza in capo ad essa di uno spirito anticoncorrenziale.
101 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha sistematicamente partecipato alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra il 1978 e il settembre 1983, che dette riunioni avevano segnatamente come scopo la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che si inserivano in un sistema e che la partecipazione della ricorrente a dette riunioni non è stata scevra di spirito anticoncorrenziale.
C - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
102 Secondo la decisione (punti 28-51), è stato possibile individuare sei iniziative in materia di prezzi, facenti parte di un sistema di determinazione di prezzi obiettivo: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
103 Per quanto riguarda la prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) ammette di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione avrebbe reperito istruzioni in materia di prezzi di taluni produttori, dalle quali risulterebbe che detti produttori avevano dato istruzione ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1 settembre, e ciò, per la maggior parte di esse, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).
104 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
105 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
106 Nella decisione (punto 33) si rileva la partecipazione della Solvay alle due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo rimase a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg doveva essere introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. La documentazione ottenuta da vari produttori mostrerebbe segnatamente che essi adottarono misure per introdurre gli obiettivi fissati in febbraio e marzo.
107 Secondo la decisione (punto 34), non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
108 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
109 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM/kg, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 centesimi di marco (pfennig; in prosieguo: il "pf") al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
110 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Solvay e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia; decisione, punti 37-39, primo capoverso).
111 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
112 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto fu presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
113 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
114 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982 sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
115 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
116 Le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga avrebbero comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai loro uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29; decisione, punto 45, secondo capoverso).
117 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
118 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti, tra i quali non sarebbe stata presente la ricorrente, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa su una rivista specializzata del settore, la European Chemical News (in prosieguo: "l' ECN").
119 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO e Petrofina diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia e si aggiunge che anche la Solvay era in ritardo rispetto agli altri produttori nel notificare l' aumento agli uffici vendite, ma la sua documentazione interna, che data dal 26 luglio, stabiliva già per l' immediato prezzi minimi, per ciascun paese, coincidenti con l' obiettivo di 1,85 DM/kg per la rafia, e indicava nuovi prezzi minimi, da applicare con decorrenza dal 1 settembre, basati sul prezzo di 2,00 DM concordato tra i produttori. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
120 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici nazionali di vendita istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
121 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
122 Nella decisione (punto 51, secondo e terzo capoverso) si rileva che la ATO e la Petrofina furono presenti a tutte le riunioni di cui trattasi, ma che entrambe sostengono che tutte le istruzioni in materia di prezzi per il periodo riguardante la relativa iniziativa di luglio-novembre 1983 furono impartite oralmente. Tuttavia, una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" ("Promemoria per i prezzi dei quantitativi"), che indicherebbe per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983, i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
123 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983, poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
124 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in ultimo che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
125 La ricorrente ribadisce che non è possibile far discendere la sua partecipazione ad accordi in materia di prezzi dalla sua partecipazione alle riunioni di produttori e ricorda che essa prese parte a queste ultime solo per raccogliere informazioni, che ha condotto un doppio gioco e che il suo comportamento sul mercato non era conforme agli esiti delle riunioni. Detto comportamento sarebbe valso alla Solvay la definizione di "permanent trouble maker" (fattore di disturbo costante) nel giugno del 1981 (com. gen., all. 64), al punto che, nel dicembre 1981 (all. 3, risposta della Solvay alla comunicazione degli addebiti) e nel febbraio 1982 (all. 2, risposta della Solvay alla comunicazione degli addebiti), la Shell avrebbe sottolineato l' aggressiva politica in materia di prezzi della Solvay. Nel febbraio 1983, la ATO avrebbe sottolineato che la Solvay era un po' rinsavita (all. 2 bis, risposta della Solvay alla comunicazione degli addebiti). Nel febbraio del 1982 la Hoechst avrebbe fatto lo stesso (all. 4, risposta della Solvay alla comunicazione degli addebiti), seguita, nel dicembre del 1982, dall' ICI (com. gen., all. 35). La ricorrente conclude affermando che la sua partecipazione alle riunioni era scevra della volontà concreta di adeguarsi ai prezzi delle sue concorrenti. Gli altri due unici documenti citati dalla Commissione a dimostrazione del fatto che la Solvay aveva intenzione di assumere impegni riguarderebbero due riunioni isolate del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) e del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40). Ebbene, essi sarebbero irrilevanti, poiché la Commissione contesterebbe alla Solvay di aver partecipato a un accordo generale a partire dal 1977, trascurando che la ricorrente non aveva assistito alla riunione del 1 giugno 1983.
126 Essa ricorda che gli interessi divergenti tra i produttori presenti sul mercato prima del 1977 e i nuovi venuti, come la ricorrente, rendevano impossibile la conclusione di accordi relativi ai prezzi, dato che gli uni volevano conservare la loro quota di mercato, praticando una politica di prezzi sostenuti, gli altri volevano occupare una quota di mercato crescente mediante una politica aggressiva in materia di prezzi.
127 La ricorrente poi aggiunge che il ragionamento più particolareggiato presente nella decisione in merito alle iniziative in materia di prezzi sarebbe ugualmente irrilevante ai fini della valutazione della situazione della ricorrente. Esso si baserebbe infatti su una petizione di principio, e cioè che all' inizio esistesse un accordo generale, benché esso non fosse posto sempre in esecuzione. Ebbene, secondo la Solvay, il problema era proprio quello di verificare, anzitutto, se esistesse un accordo e, successivamente, se detto accordo vincolasse ciascuna impresa.
128 Per quanto riguarda le iniziative del 1981, la ricorrente spiega che i prezzi da essa praticati sul mercato erano notevolmente diversi dai prezzi obiettivo e che ciò prova che essa non ha partecipato alle iniziative di detto anno.
129 In merito alle iniziative del 1982, essa afferma che lo sviluppo divergente dei prezzi obiettivo e di quelli praticati dalla Solvay sul mercato mostra con chiarezza che i primi non hanno minimamente influenzato i secondi. La nota su cui si basa la Commissione non avrebbe nessun valore probatorio (com. gen., all. 78), poiché, pur essendo vero che vi si legge che la Solvay pretendeva una quota più elevata per compensare gli svantaggi da lei sofferti a causa della sua rigida politica dei prezzi, le motivazioni a fondamento di tale rivendicazione lascerebbero trasparire un carattere più ingannevole che reale.
130 Per quanto riguarda le iniziative del 1983, la ricorrente spiega che le sue istruzioni in materia di prezzi per luglio erano successive all' annuncio di un aumento dei prezzi apparso il 13 giugno 1983 sull' ECN (com. gen., all. 41). Di conseguenza, essa si sarebbe limitata ad adeguarsi in ritardo a un' iniziativa oggetto di pubblica divulgazione, derivante dal miglioramento delle condizioni del mercato. Essa sottolinea inoltre di essere stata assente alla riunione del 1 giugno nel corso della quale, secondo la Commissione, sarebbe stato definito il prezzo obiettivo. Lo stesso discorso varrebbe per l' iniziativa dell' ottobre 1983.
131 Essa conclude che, nella decisione, la Commissione ha compiuto tutta una serie di generalizzazioni, estendendo a tutti i produttori gli addebiti che potevano risultare forse fondati solo riguardo ad alcuni di loro.
132 La Commissione replica che, per quanto riguarda le varie iniziative in materia di prezzi, la partecipazione della Solvay alla determinazione di prezzi obiettivo è dimostrata dalla partecipazione regolare di detta impresa alle riunioni durante le quali tali prezzi venivano concordati.
133 Essa sostiene che solo in un' occasione ben determinata la Solvay è stata definita "fattore di disturbo": si tratta di una riunione del giugno 1981 (com. gen., all. 64), quando il mercato presentava forti squilibri e la Solvay, profittando della mancanza di accordi in materia di quote per il 1981, aveva raddoppiato la sua capacità produttiva, cercando di vendere il massimo possibile della sua produzione a prezzi provvisoriamente più bassi di quelli obiettivo. Tale comportamento non rispecchierebbe però quello dell' intero periodo.
134 E' opinione della Commissione che la determinazione di prezzi, la quale costituisca un elemento provvisorio di disturbo, la presenza di "riserve mentali" sottaciute, la mancanza occasionale della determinazione necessaria per resistere alle pressioni dei clienti e per non accordare loro prezzi più bassi sarebbero altrettanti contrassegni peculiari di un' intesa in materia di prezzi, la quale agisca in un mercato reale e subisca di conseguenza pressioni, in maniera costante, sia dall' interno (i partecipanti) sia dall' esterno (i clienti).
135 Per quanto riguarda l' attuazione di tali accordi nella forma di iniziative in materia di prezzi, riguardo al 1981 la Commissione precisa che, in assenza di un accordo in materia di quote, non desta meraviglia il fatto che la Solvay abbia potuto condurre una politica aggressiva in materia di prezzi, forse in vista di ottenere successivamente un aumento delle quote. L' intesa avrebbe operato in quell' anno in modo meno efficace, ma non per questo sarebbe venuta meno. In ogni caso, la partecipazione della Solvay alle iniziative in materia di prezzi sarebbe dimostrata dalla sua partecipazione alle riunioni per le quali si dispone di resoconti, come quelle del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), nonché da due note interne della Solvay le quali attestano che essa confrontava i suoi prezzi con i prezzi obiettivo e che il 17 luglio 1981 era al corrente del fatto che in settembre si sarebbe verificato un aumento, la misura del quale doveva essere ancora determinata.
136 Per quanto riguarda il 1982, essa rileva che la Solvay ammette di aver partecipato alle trattative riguardanti i prezzi, continuando a partecipare alle discussioni nonostante avesse espresso dubbi in merito alla loro utilità (com. gen., all. 24). Essa avrebbe in realtà offerto un convinto sostegno alle iniziative in materia di prezzi, come indicherebbero il resoconto di una riunione (com. gen., all. 32), il quale sottolinea la decisione che la Solvay avrebbe dimostrato in Belgio, e la proposta in materia di quote che la ricorrente avrebbe formulato per il 1983, dove essa stessa avrebbe sottolineato la sua posizione decisa riguardo ai prezzi (com. gen., all. 78).
137 In merito al 1983, la Commissione dispone delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla Solvay ai suoi uffici vendite (allegati 4 e 5 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Solvay; in prosieguo: la "com. Sol."). Dette istruzioni corrisponderebbero ai prezzi obiettivo convenuti dai produttori (com. gen., all. 40 e 42-52). I prezzi obiettivo sarebbero stati determinati durante le riunioni alle quali partecipava la Solvay (com. gen., all. 37 e 38), pur essendo vero che essa era assente alla riunione successiva, durante la quale detti prezzi sarebbero stati semplicemente "reaffirmed" (confermati; com. gen., all. 40). La loro pubblicazione sulla stampa specializzata sarebbe dovuta a una decisione adottata in tal senso durante una riunione dell' intesa.
138 Essa ritiene che ci fosse un collegamento tra i prezzi obiettivo attuati sotto forma di istruzioni inviate ai servizi commerciali e quelli discussi durante le riunioni. La tesi secondo cui si tratterebbe di una mera coincidenza (in quanto le istruzioni in materia di prezzi sarebbero il risultato di decisioni adottate singolarmente dai produttori) sarebbe poco credibile e non troverebbe conferma nella documentazione.
139 La Commissione sostiene che la differenza tra le istruzioni in materia di prezzi e i prezzi raggiunti sul mercato, ammesso che fosse dimostrata, non avrebbe riflessi sull' infrazione, dato che l' art. 85 del Trattato CEE proibisce le intese aventi lo scopo, e non necessariamente l' effetto, di falsare il gioco della concorrenza. La Commissione afferma tuttavia che i prezzi obiettivo servivano da base per le contrattazioni con i clienti e che i prezzi raggiunti hanno seguito uno sviluppo parallelo a quello dei prezzi obiettivo. La Commissione ammette, come già fatto nella decisione (punto 74), che i prezzi obiettivo non sono stati sempre raggiunti, benché il divario tra i prezzi obiettivo e quelli raggiunti sia reso eccessivo dalla ricorrente.
140 La Commissione aggiunge che essa aveva il diritto di ritenere che le istruzioni in materia di prezzi, anche se interne alle imprese, contribuissero all' attuazione delle relative iniziative, poiché il loro contenuto corrispondeva agli orientamenti maturati durante le riunioni dell' intesa e poiché si trattava di istruzioni inviate agli uffici vendite.
c) Giudizio del Tribunale
141 Il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono in tal sede sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti hanno pensato che ci sia un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
142 Occorre rilevare che, a fronte di tali resoconti di riunioni, la ricorrente sostiene che interessi divergenti tra i produttori avrebbero reso impossibile l' esecuzione di interventi in materia di prezzi. E' importante osservare al riguardo che i produttori, benché avessero indubbiamente interessi divergenti su taluni punti, nutrivano un interesse comune a un aumento del livello generale dei prezzi. Infatti, i produttori già affermati sul mercato potevano migliorare in questo modo i loro risultati, mentre gli ultimi arrivati potevano veder realizzate le loro aspirazioni in termini di quantitativi di vendita a costi inferiori. Di conseguenza, gli interessi divergenti dei vari produttori non costituivano un ostacolo all' esecuzione di iniziative in materia di prezzi destinate a far aumentare il livello generale dei prezzi.
143 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle riunioni durante le quali sono state concordate le iniziative in materia di prezzi, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
144 Occorre rilevare al riguardo che la ricorrente ha richiamato due argomenti, miranti a dimostrare, in linea generale, che essa non avrebbe aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate in occasione delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene. La Solvay ha affermato, in primo luogo, che la sua partecipazione alle riunioni era scevra di spirito anticoncorrenziale e, in secondo luogo, che essa non ha assolutamente tenuto conto dei risultati delle riunioni per determinare la sua politica dei prezzi sul mercato, come sarebbe attestato dalle significative divergenze rilevate tra i prezzi che si asseriscono concordati in occasione delle riunioni e quelli da lei praticati sul mercato.
145 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato un indizio utile a corroborare l' affermazione della ricorrente, secondo la quale essa non avrebbe aderito alle concordate iniziative in materia di prezzi. Il Tribunale ricorda infatti che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la partecipazione della ricorrente alle riunioni non è stata priva di spirito anticoncorrenziale, per cui il primo argomento illustrato dalla ricorrente resta privo di fondamento in fatto.
146 Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre innanzitutto osservare che, anche se fosse fondato in fatto, esso non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo tendere a dimostrare che la ricorrente non ha dato attuazione ai risultati di queste ultime. Del resto, la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati al riguardo durante le riunioni, il che evidenzia che l' atto impugnato non si fonda neanche sull' attuazione da parte della ricorrente dell' esito delle suddette per dimostrare la sua partecipazione alla determinazione di tali prezzi obiettivo.
147 Il Tribunale rileva che l' unica iniziativa in materia di prezzi in relazione alla quale la ricorrente adduce argomenti diversi dai precedenti è quella del luglio-novembre 1983. Essa sostiene al riguardo di non aver partecipato alla riunione del 1 giugno 1983, nel corso della quale detta iniziativa è stata decisa, e che le sue istruzioni in materia di prezzi erano successive all' annuncio di aumenti di prezzo diffuso dalla stampa specializzata.
148 Occorre sottolineare, in primo luogo, che l' iniziativa in materia di prezzi del luglio 1983 non è stata decisa nella riunione del 1 giugno 1983, cui non partecipò la ricorrente, bensì in una riunione precedente, svoltasi il 20 maggio 1983, alla quale invece la ricorrente prese parte. Dal resoconto di una riunione delle "quattro grandi", svoltasi il 19 maggio (com. gen., all. 101), risulta infatti che queste ultime erano pronte a proporre un' iniziativa in occasione della riunione di "dirigenti" che si sarebbe dovuta svolgere il giorno seguente, poiché vi si legge che:
"19 May: Big 4 premeeting: S. Hoechst, Z. M.P., L. Shell, D.WSBH.ER. ICI. 3 German collectively: determined move ... July - MP + ICI committed. L. in principle only. DSM + Solvay essential 20 May proposal".
((19 maggio: riunione preliminare delle "quattro grandi": S. Hoechst, Z. M.P., L. Shell, D.WSBH.ER ICI. Tre tedesche collettivamente: decisa l' iniziativa (...) Luglio - MP + ICI impegnate. L. solo in linea di principio. DSM + Solvay essenziale una proposta il 20 maggio)).
Ciò viene corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), secondo cui: "Those present reaffirmed complete commitment to the 1.85 move to be achieved by 1st July" (I presenti hanno ribadito il loro impegno a sostenere in pieno l' iniziativa volta a raggiungere 1,85 il 1 luglio); da ciò risulta pertanto evidente che l' iniziativa era stata già decisa in precedenza.
149 Il Tribunale ritiene che la ricorrente non può avvalersi dell' annuncio pubblico riguardante i prezzi apparso sulla ECN per dare spiegazione dell' identità dei suoi prezzi con quelli dei suoi concorrenti alla data del 26 luglio 1983 (all. Sol. H1, lettera del 29 marzo 1985), in quanto dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 si ricava con chiarezza che in quel periodo un' iniziativa in materia di prezzi, una volta decisa, veniva resa pubblica sulla stampa specializzata. In quel resoconto, infatti, si legge che: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (E' stato riferito che Shell si è impegnata al riguardo e prenderà pubblicamente l' iniziativa sulla ECN). Occorre inoltre rilevare che l' istruzione in materia di prezzi impartita dalla ricorrente alla direzione del Benelux, benché notevolmente posteriore a quelle della maggior parte degli altri produttori, corrispondenti all' obiettivo confermato nella riunione del 1 giugno 1983, non coincide con il prezzo, di poco superiore (1,90 DM/kg al posto di 1,85 DM/kg), annunciato sulla ECN.
150 Aggiungasi, peraltro, che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..." ((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di prezzi obiettivo.
151 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione ha fornito la prova sia quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Solvay e Saga) tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983 abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. 1), destinate ad entrare in vigore il 1 novembre successivo e che, quindi, la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.
152 Inoltre, occorre far osservare che, per poter dare dimostrazione della suesposta ricostruzione dei fatti, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da lei non comunicati alla ricorrente.
153 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.
D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0012.2
154 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
155 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Germania, in Belgio, in Italia e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
156 La decisione (punto 20) contesta alla Solvay anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.
b) Argomenti delle parti
157 La ricorrente non adduce argomenti specifici in grado di inficiare la sua partecipazione alle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, delle quali essa nega l' esistenza.
158 La Commissione sostiene che numerosi elementi indicano che la Solvay ha partecipato attivamente al sistema di "leadership contabile", la cui esistenza è attestata dai resoconti delle riunioni del 2 settembre e 2 dicembre 1982, nonché da quello di una riunione della primavera 1983 (com. gen., all. 29, 33 e 37).
159 Essa rileva inoltre che la Solvay ha partecipato a riunioni locali in Belgio, Francia, Italia e Regno Unito. Il 18 ottobre 1982, durante una di queste riunioni nel Regno Unito (com. gen., all. 10), sarebbe stato sottolineato il fatto che la grande maggioranza delle vendite era stata conclusa a prezzi uguali o superiori a quelli obiettivo (v. anche com. gen., all. 32).
c) Giudizio del Tribunale
160 Il Tribunale ritiene che il punto 27 della decisione debba essere interpretato alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi, segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
161 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare, quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982; com. gen., all. 24, 29, 30)), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo, qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (BASF, Hercules e Hoechst hanno detto che sospenderanno temporaneamente l' attività dei loro stabilimenti, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
162 In merito alla "leadership contabile", il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), cui partecipava la ricorrente, discende che nel corso di queste ultime i produttori presenti hanno aderito a detto sistema. Per quanto riguarda il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982, occorre rilevare che esso conferma che il sistema era stato già adottato durante la riunione di settembre, poiché vi si legge che: "The idea of account management was proposed for more general adoption & a list of customers/account leaders drawn up" (Si è proposta l' idea di una direzione contabile al fine di una sua più ampia adozione ed è stato redatto un elenco di clienti/"leader contabili").
163 L' attuazione del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38), nel quale si legge:
"A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June. April/May levels were at 6.30 DKR (1.72 DM). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote 6.75 DKR from now to end June (1.85 DM) ...".
((Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le offerte alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 corone danesi (DKR) (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere BASF, si è concordato che CWH(uels) + ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM) (...) )).
Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che, a proposito del suddetto resoconto, osserva:
"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme ... Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial and ineffective operation. The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of DKR 6.75 for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".
((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...). Poiché Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che "manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di un comportamento del genere da parte di Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.
Il metodo grazie al quale Huels e ICI avrebbero dovuto proteggere BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).
164 Il Tribunale rileva infine che la ricorrente non nega di aver partecipato a riunioni locali e che lo scopo di tali riunioni è attestato in particolare dal resoconto di quella del 12 agosto 1982 (com. gen., all. 27), il quale mostra che queste riunioni erano volte a garantire l' applicazione a livello locale di una determinata iniziativa in materia di prezzi, e dal resoconto della riunione locale svoltasi nel Regno Unito il 18 ottobre 1982 (com. gen., all. 10).
165 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
E - Gli obiettivi in termini di quantitativi e quote
a) Atto impugnato
166 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
167 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima del 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, in termini di tonnellaggio assoluto, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
168 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale. L' esistenza di un sistema di ripartizione del mercato per il 1979 sarebbe confermata da documenti trovati presso la ATO, che indicherebbero gli obiettivi dei quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France) per ciascun mercato nazionale (decisione, punto 54).
169 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.
170 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
171 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni, come la Solvay, avrebbero raggiunto un certo equilibrio (definito dalla ATO come un "quasi consenso") e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.
172 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché, le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
173 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società nazionali di vendita di questo gruppo avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
b) Argomenti delle parti
174 La ricorrente ricorda che, durante il procedimento presso la Commissione, essa aveva sostenuto che non era stato attuato nessun accordo in materia di quote e che, comunque, la Solvay non aveva mai avuto intenzione di assumere obblighi nell' ambito di un accordo del genere. Infatti, nella sua veste di ultima arrivata sul mercato, non avrebbe avuto nessun interesse a limitare le sue vendite. Il suo scopo sarebbe stato, al contrario, quello di giungere al pieno sfruttamento delle sue capacità produttive. Così, nel 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 le sue quote di mercato avrebbero sempre superato i limiti che le erano stati assegnati, mentre la ripartizione geografica delle sue vendite avrebbe subito modifiche notevolissime.
175 Essa ricorda anche che la contrapposizione di interessi tra le "quattro grandi" e le ultime arrivate era la più scoperta possibile proprio in materia di quote. La decisione non fornirebbe nessun elemento in grado di inficiare tale argomento. La Commissione parlerebbe infatti dell' esistenza di progetti e di contatti, ma questi ultimi sarebbero stati stabiliti dalle "quattro grandi". La Solvay potrebbe essere accusata al massimo di aver scambiato informazioni in modo discutibile.
176 Per quanto riguarda il 1979, la ricorrente afferma che la Commissione lascia senza risposta le osservazioni formulate dalla ricorrente in merito all' esistenza di un progetto di ripartizione del mercato francese, asserita dalla Commissione (all. lettera del 3 aprile 1985). La ricorrente aveva infatti sostenuto che si trattava di statistiche interne alla ATO, predisposte da un dipendente di tale impresa, il quale avrebbe utilizzato il termine "quote" nel senso di obiettivi e avrebbe voluto semplicemente verificare in che misura la ATO avesse raggiunto l' obiettivo che si era prefissata. La ricorrente aggiunge che, del resto, la quota assegnata alla Solvay era praticamente uguale alla sua capacità produttiva. Ebbene, qualunque sistema di quote presupporrebbe che le imprese interessate si impongano limiti alla loro produzione o alle loro vendite.
177 Riguardo al 1980, la ricorrente sottolinea che la quota che le sarebbe stata assegnata era superiore alla sua capacità produttiva, la qual cosa non potrebbe spiegarsi con l' asserito "carattere dinamico dell' intesa", e che la sua quota modificata era di molto inferiore alla sua produzione effettiva.
178 In merito al 1981, essa rileva che la decisione riconosce l' assenza di accordi in materia di quote, ma pare indicare che i produttori avrebbero mantenuto il sistema del 1980. Ebbene, la ricorrente fa rilevare di aver superato del 50% la quota che le sarebbe stata assegnata l' anno prima.
179 In relazione al 1982, la ricorrente sottolinea di avere ancora superato la sua asserita quota e che, benché la sua posizione sul mercato sia rimasta indubbiamente stabile, essa produceva sfruttando praticamente al massimo le sue capacità produttive, a causa di un sensibile aumento dei valori assoluti.
180 Per quanto riguarda il 1983, essa afferma che la decisione si basa sul fatto che un dipendente della Solvay avrebbe formulato una proposta in materia di quote (com. gen., all. 78). Ma tale proposta sarebbe stata priva di valore, tanto era eccessiva. Inoltre, la quota che le sarebbe stata alla fine assegnata sarebbe stata largamente superata.
181 Dal canto suo la Commissione ricorda che, per quel che riguarda gli interessi divergenti fra i produttori, l' intesa mirava ad assicurare a ognuno la sua posizione sul mercato, secondo un sistema di tipo dinamico, in base alla ripartizione più equa possibile del mercato. Benché sia vero che gli ultimi arrivati hanno via via aumentato le loro quote di mercato, sarebbe anche vero che gli accordi in materia di quote hanno in certo modo guidato tali sviluppi, poiché le quote a loro assegnate avrebbero seguito, nelle grandi linee, detti sviluppi. Gli accordi in materia di quote dovevano servire essenzialmente da sostegno all' intesa in materia di prezzi e tutti i produttori, sia quelli già affermati sul mercato sia i nuovi arrivati, avevano un interesse comune a che i prezzi di vendita raggiungessero un livello redditizio. Infine, se da un lato la Solvay asserisce che un accordo in materia di quote presuppone una certa stabilità nella ripartizione del mercato per zone geografiche e per clienti, la Commissione replica che detta stabilità è stata ricercata mediante il sistema di "leadership contabile", cui la Solvay avrebbe partecipato attivamente.
182 La Commissione sostiene che la partecipazione della ricorrente alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979 e il 1980 risulta dalla menzione del suo nome in numerose tabelle di dati espressi in cifre, che riportano per i vari produttori volumi di vendita precedenti e quote. Tra tali documenti la Commissione ne pone in particolare evidenza quattro.
183 Il primo è una tabella priva di data, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite di produttori in Europa occidentale"), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati in materia di vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt), per il 1976, il 1977 e il 1978, nonché taluni dati menzionati sotto le rubriche "1979 actual" ("Dati effettivi per il 1979") e "revised target 79" ("Obiettivo per il 1979 modificato"). Alla Solvay sarebbe stato lì attribuito un obiettivo ritoccato di 37,3 migliaia di tonnellate. Secondo la Commissione, tale documento prova la partecipazione della Solvay a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, poiché esso definirebbe per ogni produttore le quote per tale anno.
184 Il secondo documento è costituito da una serie di tabelle reperite presso la ATO (all. lettera 3 aprile 1985), che riportano per i quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France) i dati numerici riguardanti le loro vendite, nei vari Stati dell' Europa occidentale, per ognuno degli ultimi quattro mesi del 1979. Su alcune di tali tabelle si trova un raffronto tra i risultati ottenuti, espressi in cifre, e le quote: "85% delle quote" o "84,7% delle quote". Tale documento proverebbe la partecipazione della Solvay non soltanto a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, ma anche al controllo dell' esecuzione di tale progetto da parte dei quattro produttori francesi. La Commissione fa rilevare che la Solvay quell' anno ha ottenuto una quota di mercato vicinissima a quella assegnatale, pur avendola di poco superata (38,2 kt a fronte di una quota di 37,3 kt).
185 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato parimenti concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt)"; com. gen., all. 60)), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento; infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa.
186 Secondo la Commissione, il fatto che la quota di mercato assegnata alla Solvay corrispondesse alla sua massima capacità produttiva non proverebbe l' assenza di una concertazione.
187 La Commissione ammette che non è stato possibile concludere nessun accordo definitivo in materia di quote per il 1981. Essa tuttavia afferma che all' inizio del 1981 i produttori sono giunti a un accordo su un sistema provvisorio, consistente nel limitare le vendite mensili a 1/12 dell' 85% degli obiettivi convenuti per il 1980, come attestato dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17). In secondo luogo, i produttori avrebbero operato un controllo reciproco delle loro vendite effettive nell' arco di ciascun mese, come dimostrerebbe segnatamente una tabella datata 21 dicembre 1981, reperita presso l' ICI, che riporta le vendite mensili dei vari produttori nel 1981 (com. gen., all. 67).
188 Essa chiarisce che tale mancanza di accordo ha consentito alla Solvay di raddoppiare la sua capacità produttiva, raggiungendo una quota di mercato del 4,11%, di gran lunga superiore all' assegnazione meramente teorica del 3%, ripresa dal 1980.
189 Per quanto riguarda il 1982, essa afferma che non è stato possibile concludere nessun accordo in materia di quote, nonostante gli sforzi in tal senso, attestati dai vari progetti scoperti. Tuttavia, sarebbe stata escogitata una soluzione provvisoria, sotto forma di orientamento predeterminato delle vendite in funzione dei dati dell' anno precedente. La Commissione sostiene che l' esistenza di discussioni in merito alla definizione delle quote è deducibile da numerosi documenti. Tra questi, occorre ricordare soprattutto alcuni resoconti di riunioni redatti dall' ICI, dai quali si ricava che si svolgevano scambi di informazioni, con la partecipazione anche della ricorrente, aventi ad oggetto i quantitativi venduti (com. gen., all. 24-26 e 31-33). Occorre anche menzionare diversi progetti reperiti presso l' ICI (com. gen., all. 69 e 71) nonché una proposta relativa al 1982, di grande completezza, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 70). Secondo la Commissione, il resoconto della riunione del 2 novembre 1982 (com. gen., all. 32) attesterebbe che i produttori dovevano motivare la loro richiesta quando desideravano ottenere un aumento della loro quota di mercato. Essa aggiunge che alla ricorrente sarebbe stata assegnata per tale anno una quota riveduta del 4%, in considerazione del superamento realizzato nel 1981. La Solvay avrebbe in realtà superato leggermente tale quota (4,25%).
190 Per quanto riguarda il 1983, è opinione della Commissione che sia stato possibile concludere un accordo in materia di quote. Essa fonda tale affermazione su alcuni resoconti riguardanti colloqui telefonici tra l' ICI e altri produttori (com. gen., all. 74-84) - i quali mostrano che l' ICI ha invitato ogni produttore a comunicare le sue personali ambizioni e le sue idee in merito alle percentuali che sarebbe stato conveniente assegnare agli altri - su alcuni documenti riguardanti l' elaborazione informatica dei dati così raccolti (com. gen., all. 85) nonché su certi progetti elaborati dall' ICI (com. gen., all. 86 e 87). Numerosi resoconti di riunioni illustrerebbero lo sviluppo delle trattative vertenti su una proposta limitata al primo trimestre del 1983 (com. gen., all. 32-34). Un documento interno della Shell (com. gen., all. 90) evidenzierebbe che un sistema del genere è stato concordato per i due primi trimestri del 1983. Ciò sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), il quale, pur non facendo menzione di quote, riferisce in merito a uno scambio di informazioni riguardanti i quantitativi venduti da ciascun produttore, espressi in tonnellate, durante il mese precedente.
191 In merito al 1983, essa afferma che la Solvay ha proposto che le venisse assegnata una quota di mercato del 4,7% (com. gen., all. 78), sostenendo che detta quota sarebbe stata in realtà molto superiore se avesse chiesto prezzi pari a quelli dei concorrenti. La Solvay avrebbe tuttavia accettato alla fine una quota di mercato pari al 4,22% (com. gen., all. 33, tabella 2, e all. 18, com. Sol.).
c) Giudizio del Tribunale
192 Occorre ricordare che la ricorrente ha partecipato regolarmente sin dall' inizio alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.
193 Parallelamente alla partecipazione della Solvay alle riunioni, occorre rilevare che il suo nome compare in numerose tabelle (com. gen., all. 55-61), il cui contenuto indica con chiarezza che esse erano destinate alla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Ebbene, nelle rispettive risposte a un quesito scritto posto dal Tribunale, la maggioranza delle ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere tali tabelle in base alle statistiche del sistema Fides. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in merito a una di tali tabelle, l' ICI ha del resto dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che il contenuto di dette tabelle fosse stato fornito dalla Solvay (per la parte a lei relativa) nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
194 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e al 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
195 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale") - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita, espressi in migliaia di tonnellate, degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("Cifre effettive del 1979"), "revised target" ("Obiettivo modificato") e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso, giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
196 I produttori francesi, in particolare la ricorrente, si sono inoltre scambiati sistematicamente, mese per mese, i dati sulle loro vendite negli ultimi quattro mesi del 1979, confrontandoli con le "quote" (all. lettera del 3 aprile 1985). E' lecito dedurne che i produttori francesi hanno quanto meno tentato di verificare il rispetto degli obiettivi concordati.
197 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" ("Obiettivi concordati 1980"), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, hanno confrontato i quantitativi realmente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" ("Capacità nominale 1980") e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.
198 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.
199 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980 nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figurano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote desiderate) per il 1981; nonché una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le "quattro grandi" potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR, moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
200 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
201 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic.(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
202 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
203 La partecipazione della ricorrente a queste diverse iniziative discende, da un lato, dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali si sono svolte tali operazioni - e, in particolare, a una delle due riunioni del gennaio 1981 - e, dall' altro, dalla menzione del suo nome nei vari documenti prima richiamati. In questi ultimi compaiono del resto alcuni dati, riguardo ai quali è opportuno ricordare che l' ICI, nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale - cui altre ricorrenti fanno riferimento nelle proprie risposte -, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile stabilirli in base alle statistiche del sistema Fides.
204 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.
205 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un 'sistema di quote per il 1982' "; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e, inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (("Polipropilene 1982, linee direttrici"; com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" ((si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
206 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982. Al riguardo, il carattere teorico della quota - utile come termine di riferimento per il raffronto con le vendite mensili realizzate - discende dal fatto che non è stato possibile concordare nessuna quota per l' intero 1981, ma ciò non priva di valore detto raffronto, in quanto lo si consideri un metodo di vigilanza sulla limitazione delle vendite mensili con riferimento all' anno precedente.
207 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherà anche limitare le vendite alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" (("Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt)") )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).
208 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri del 1982, la Commissione ha giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
209 Quanto al 1983, il Tribunale rileva che dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulta che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente ha partecipato alle riunioni durante le quali si sono svolte dette discussioni, che in tali occasioni essa ha fornito dati riguardanti le sue vendite e che il 25 ottobre 1982 essa ha formulato una proposta (com. gen., all. 78) riguardante sia la quota da assegnare agli altri produttori sia la quota da attribuire a lei stessa, giustificando l' aumento di quest' ultima nel modo seguente:
"The increase of Solvay (from 4,2% in 1982 to 4,7% in 1983) is based on: our large product mix ... the development of our captive uses (faster than the average growth of the market); the fact that our market share in 1982 has been significantly penalized by our firm behaviour in pricing. Should we have quoted prices equal to the competition (including the major European producers), we would have certainly reached a level equal (if not higher) to the market share asked for 1983 (4,7%)".
((L' aumento di Solvay (dal 4,2% nel 1982 al 4,7% nel 1983) si basa su: la nostra ampia gamma di prodotti (...) lo sviluppo dei nostri impieghi ausiliari (più rapido della crescita media del mercato); il fatto che la nostra quota di mercato nel 1982 è risultata notevolmente penalizzata dalla politica dei prezzi della nostra impresa. Se avessimo applicato prezzi uguali a quelli della concorrenza (compresi i maggiori produttori europei) avremmo certamente raggiunto un livello pari (se non superiore) alla quota di mercato richiesta per il 1983 (4,7%) )).
210 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.
211 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), cui la ricorrente non ha partecipato, dieci produttori hanno indicato in quella sede i dati relativi alle loro vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
212 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
213 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell proponeva la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale veniva richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0012.3
214 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
215 Per il resto, il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente tende non a dimostrare direttamente che essa non ha partecipato alla determinazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendite, bensì a dimostrare che detti obiettivi non sono stati rispettati dai produttori, il che, secondo il suo parere, basterebbe a inficiare il fatto che siano stati fissati.
216 Al riguardo occorre rilevare che la decisione ha dato conto del fatto che i suddetti obiettivi non sono stati rispettati, la qual cosa indica che, per dimostrare la partecipazione della Solvay alla determinazione di questi obiettivi, l' atto impugnato non si fonda nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, degli esiti delle discussioni svoltesi in merito a tale oggetto. Pertanto, l' argomento della ricorrente dedotto dall' aumento della sua quota di mercato, dal pieno sfruttamento della sua capacità produttiva e dal superamento delle asserite quote non consente di inficiare le affermazioni della Commissione, la quale nella decisione dichiara che sono stati concordati quantitativi di vendita, senza però affermare che siano stati rispettati. Quelli convenuti erano peraltro quantitativi di vendita, non di produzione. Per questo il pieno sfruttamento delle capacità produttive della ricorrente è irrilevante.
217 Il Tribunale peraltro ritiene che la decisione ha tenuto perfettamente in considerazione la natura divergente degli interessi dei produttori già affermati sul mercato e dei nuovi arrivati. Essa infatti dice che (punto 89, quarto capoverso): "L' obiettivo finale dei vari sistemi di quote e degli altri meccanismi intesi a conciliare le disparità d' interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati era di creare condizioni di 'stabilità' artificiali, favorevoli agli aumenti dei prezzi". Per replicare ai produttori, i quali asserivano che le modifiche subite dalle quote di mercato di alcuni produttori dal 1977 in poi provavano l' esistenza di una concorrenza priva di ogni "restrizione", essa aggiunge che (punto 91, ultimo capoverso): "Quest' argomentazione trascura il fatto che le quote od obiettivi venivano concordati in modo da tener conto delle ambizioni dei nuovi arrivati, e le imprese di maggiore importanza erano disposte ad accettare una certa riduzione delle rispettive quote di mercato nell' intento di incrementare i livelli dei prezzi".
218 D' altro canto, occorre far rilevare che il fatto che alla ricorrente sia stata assegnata nel 1980 una quota iniziale superiore alla sua capacità produttiva non inficia la sua partecipazione al sistema delle quote, in quanto tale assegnazione eccessiva dev' essere imputata alla strategia di inganni adottata dalla ricorrente, la qual cosa conferma l' importanza della riduzione apportata alla quota della ricorrente dopo la modifica.
219 Occorre inoltre far osservare che, per poter provare la ricostruzione suesposta, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non trasmessi alla ricorrente.
220 Viste le suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
2. Applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
221 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto del sistema delle riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
222 Nel caso di specie, i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
223 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
224 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.
225 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
226 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
227 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
228 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
229 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI / Commissione, Racc. pag. 619).
230 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie / Commissione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
231 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
232 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
233 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante, giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
234 La ricorrente sostiene che la tesi della Commissione, secondo la quale la qualificazione dell' infrazione avrebbe scarsa importanza, porta al risultato che il semplice fatto che i produttori si siano riuniti per scambiarsi talune informazioni in materia di prezzi e di quantitativi di vendita costituisce di per sé una pratica concordata avente lo scopo, se non l' effetto, di restringere la concorrenza. Questa tesi avrebbe lo scopo di permettere alla Commissione di occultare i punti deboli della decisione relativi agli effetti concreti sul mercato delle riunioni controverse e di evitare la questione in che misura un comportamento puramente interno possa costituire una pratica, quale elemento di una pratica concordata. Una tesi simile non sarebbe conforme all' art. 85 del Trattato CEE e, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, non potrebbe fondarsi sulla giurisprudenza della Corte (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata; 14 luglio 1981, causa 172/80, Zuechner, Racc. pag. 2021).
235 Essa sostiene che un qualunque accordo implica che due o più parti abbiano l' intenzione di assumere reciprocamente alcuni obblighi. Pertanto, non sarebbe possibile dedurre un accordo in base alle sole dichiarazioni d' intenti formulate da varie persone; sarebbe necessario verificare se a tali dichiarazioni si accompagni l' intenzione effettiva di assumere impegni.
236 Essa ritiene che, a differenza dell' accordo il quale, se ha lo scopo di falsare la concorrenza, può essere punito anche prima di essere posto in esecuzione, una pratica concordata implica al tempo stesso l' esistenza sia di una pratica sia di una concertazione all' origine della stessa. Presupporrebbe pertanto un' attuazione e un' esteriorizzazione della concertazione. La ricorrente sottolinea di non aver intenzione di sostenere in tal modo la tesi radicale secondo la quale non sarebbe possibile concepire una pratica concordata, la quale abbia il solo scopo di falsare la concorrenza e sia priva di qualunque effetto in tal senso.
237 La ricorrente ammette allora che una pratica concordata non deve avere necessariamente un effetto anticoncorrenziale, ma ritiene tuttavia che oltre all' esistenza di una concertazione la nozione di pratica concordata implichi l' esistenza di provvedimenti volti a un' effettiva esecuzione all' esterno delle imprese, cioè sul mercato.
238 Essa pertanto sostiene che una pratica concordata non può essere dedotta da comportamenti interni alle imprese, privi di effetti sul mercato. La soluzione inversa giungerebbe a sanzionare, in forza dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, mere intenzioni illecite non accompagnate da atti di esecuzione, la qual cosa rappresenterebbe un' inammissibile violazione del principio della certezza del diritto.
239 Ebbene, secondo la ricorrente la Commissione non dimostrerebbe assolutamente che le riunioni o gli scambi di informazioni da lei incriminati abbiano avuto un effetto reale sul mercato. Essa si limiterebbe a formulare valutazioni approssimative, le quali sono state in questo frattempo smentite da una relazione redatta dallo studio indipendente di revisione contabile Coopers e Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers e Lybrand") e da un' analisi econometrica riguardante il mercato tedesco, compiuta dal prof. Albach, dell' università di Bonn. Vero è che la Commissione avrebbe fatto riferimento, nel caso della Solvay, a certe istruzioni interne in materia di prezzi. Dette istruzioni potrebbero tuttavia costituire, al massimo, una manifestazione puramente interna alla ricorrente e non consentirebbero pertanto di dimostrare l' esistenza di pratiche concordate. Invano la Commissione farebbe inoltre richiamo all' esistenza di lettere inviate ai clienti: la Solvay, come la maggior parte delle imprese, non informava infatti la sua clientela, per lettera, delle modificazioni delle sue tariffe.
240 Essa sostiene infine che la decisione impugnata è contraddittoria o quanto meno ambigua, in quanto non consente di comprendere se la Solvay venga punita per aver partecipato a un accordo o a una pratica concordata o, ancora, a una non meglio qualificata collusione. La Commissione non avrebbe avuto il diritto di affermare che era poco importante individuare la forma assunta nella fattispecie dalla collusione; essa avrebbe dovuto invece verificare se gli elementi di un' infrazione, quale che fosse, si trovassero riuniti nella fattispecie. Infatti, l' importanza del problema della qualificazione e definizione dell' infrazione consisterebbe, nella fattispecie, nel fatto che, qualora si ritenga, come è opinione della ricorrente, che una pratica concordata presupponga l' effettiva adozione di un comportamento coordinato sul mercato, ne discenderebbe allora che la Commissione non ha fornito la prova della partecipazione della Solvay né a un accordo né a una pratica concordata.
241 La definizione della nozione di "pratica concordata" riveste pertanto per la ricorrente un' importanza particolare, la quale risulterebbe ulteriormente accresciuta per il fatto che è questa la prima volta che tale questione viene posta in questi termini innanzi al giudice comunitario. Infatti, nelle fattispecie finora esaminate dalla Corte (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata; 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata) non si controverteva sulla materialità del comportamento tenuto sul mercato, ma si trattava di accertare se esso bastasse a far presumere l' esistenza di una concertazione.
242 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
243 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).
244 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.
245 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostenuto dalla Solvay, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
246 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata - come ritiene la Solvay -, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione; 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza, non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.
247 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
248 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
249 Dalle analisi suesposte la Commissione trae la conclusione che, qualunque possa essere stata la condizione reale del mercato, l' infrazione è dimostrata, in quanto essa consiste nel fatto di avere realizzato una concertazione al fine di influenzare il mercato. Essa replica in tal modo all' accusa mossale di non aver compiuto un' analisi del mercato, posto che un' analisi del genere sarebbe stata irrilevante quale mezzo di prova, a fronte della documentazione in suo possesso.
c) Giudizio del Tribunale
250 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
251 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
252 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene, che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983 nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.
253 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
254 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
255 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
256 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
257 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 e le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il settembre 1983.
258 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni regolari e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
259 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
260 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
261 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
262 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
263 La ricorrente contesta alla Commissione di aver compiuto un' analisi del tutto astratta della documentazione, senza ricercare quali potessero essere le motivazioni reali di ciascun produttore, né esaminare quale fosse stato l' effetto reale sulla concorrenza delle riunioni controverse. Tale effetto sarebbe essenziale per determinare l' esistenza di un accordo generale e per valutare la gravità dell' infrazione. Essa si oppone con fermezza all' interpretazione fornita dalla Commissione della proposta di por fine alle riunioni, formulata dalla Solvay durante l' incontro del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24). Secondo la Commissione, detta proposta dimostrerebbe a contrario che la Solvay riteneva che le riunioni avessero raggiunto il loro obiettivo e avessero pertanto avuto sul mercato l' effetto pronosticato.
264 Essa fa rilevare che pertanto, a fronte delle carenze della Commissione, è toccato alle imprese di farsi parti diligenti, commissionando concrete analisi di mercato (relazione Coopers e Lybrand e studio del prof. Albach) e che la Commissione non ha replicato con analisi dello stesso tipo e di opposto orientamento, onde inficiare i risultati degli studi suddetti.
265 La ricorrente afferma che la Commissione in certi momenti sembra ammettere che la situazione del mercato sarebbe stata la stessa anche in assenza di accordi e che i produttori potrebbero aver solo tentato di influenzare la concorrenza, senza riuscirvi davvero (decisione, punti 72 e 73), mentre in altri ritiene che la concorrenza sia stata palesemente influenzata e che non si possa accogliere l' argomento secondo il quale il gioco normale dell' offerta e della domanda sarebbe sfociato in un risultato analogo a quello riscontrato (decisione, punti 90-92).
266 La ricorrente sostiene che, secondo le suddette concrete analisi di mercato, la sua politica commerciale, per quanto riguarda sia i prezzi sia i quantitativi di vendita, è stata del tutto indipendente dal contenuto delle riunioni cui essa ha partecipato. Tali analisi dimostrerebbero infatti che le riunioni non hanno minimamente influenzato il mercato e non hanno causato nessun danno ai clienti.
267 La Commissione replica che lo scopo anticoncorrenziale degli accordi e delle pratiche concordate costitutivi dell' infrazione è comunque provato e che pertanto non è necessario dimostrare che questi ultimi abbiano avuto un effetto restrittivo sulla concorrenza. Per il resto, essa fa rinvio al testo della decisione.
268 Essa aggiunge che la relazione Coopers e Lybrand sarebbe stata realizzata persino prima della comunicazione degli addebiti, la quale, peraltro, non affermerebbe assolutamente che i prezzi netti ottenuti siano stati sistematicamente corrispondenti ai prezzi obiettivo convenuti. Mediante la relazione, le imprese avrebbero pertanto cercato di confutare un' accusa che, in fin dei conti, sarebbe risultata come mai mossa nei loro confronti.
269 La Commissione conclude che la Solvay può ritenere contraddittoria la decisione solo a prezzo o di una cattiva interpretazione o di una citazione mutila dei brani di cui trattasi della decisione (punti 72, 74, 90-92 e 108).
c) Giudizio del Tribunale
270 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il suo comportamento concorrenziale sul mercato dimostrerebbe che tale partecipazione era priva sia di scopi sia di effetti anticoncorrenziali.
271 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
272 Il Tribunale ricorda che dalle valutazioni da esso espresse in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che le riunioni regolari cui la ricorrente ha partecipato con taluni concorrenti avevano come scopo la restrizione della concorrenza all' interno del mercato comune, soprattutto mediante la determinazione di prezzi obiettivo e di quantitativi di vendita e che, conseguentemente, la sua partecipazione a tali riunioni non era priva di scopi anticoncorrenziali ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
273 Ne consegue che la censura non può essere accolta.
Sulla motivazione
1. Adozione di un' unica decisione
274 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata formula un giudizio generale riguardante tutte le imprese di cui trattasi, annullando nel contesto generale i caratteri specifici della posizione di ognuna di esse. Agendo in tal modo, la Commissione non replicherebbe in modo puntuale all' argomento ricavato dalla situazione peculiare della Solvay e si esimerebbe dal verificare se, riguardo a ciascuna impresa, sussistano gli elementi costitutivi dell' infrazione contestata, incidendo con ciò sulla regolarità formale della decisione.
275 La Commissione replica che in sede di decisione essa ha sufficientemente specificato i vari addebiti mossi alla Solvay, in modo tale da consentire a quest' ultima di comprendere perfettamente il significato delle accuse contestatele. Al riguardo, la Commissione ricorda inoltre che la decisione si basa parimenti sulla comunicazione specifica degli addebiti inviata a ciascuna impresa.
276 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 111 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 77 della motivazione) discende che nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un' unica decisione in merito a varie infrazioni, purché la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico.
277 Al riguardo, le valutazioni espresse da questo giudice in merito all' accertamento dell' infrazione dimostrano che la ricorrente, come il Tribunale, ha potuto isolare con sufficiente precisione le censure formulate a suo carico.
278 Occorre parimenti sottolineare che l' unicità della decisione non ha l' effetto di estendere alla ricorrente censure basate sul comportamento di altri produttori, poiché la Commissione ha sufficientemente provato il complesso delle censure prese in considerazione avverso la ricorrente nella decisione.
279 Da quanto precede discende che la censura non può essere accolta.
2. Motivazione insufficiente
280 La ricorrente illustra i requisiti che, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione deve soddisfare (sentenze 12 luglio 1962, causa 16/61, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena / Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 531; 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, in particolare pag. 1833; 28 marzo 1984, causa 8/83, Bertoli / Commissione, Racc. pag. 1649). Essa sottolinea che tali requisiti devono essere valutati con maggiore severità nella fattispecie, dato che la decisione ha natura quasi giurisdizionale e si conclude con l' irrogazione di sanzioni analoghe a quelle penali. La Commissione avrebbe pertanto dovuto, se non discutere tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle imprese, quanto meno esaminare i mezzi essenziali cui esse hanno fatto richiamo. Tale obbligo si richiamerebbe direttamente all' adagio "Justice must not only be done, it must also be seen to be done" (non basta solo rendere giustizia, poiché occorre anche che ciò si manifesti con tutta evidenza), il quale sarebbe stato consacrato dalla Corte europea dei diritti dell' uomo a proposito dei giudici ordinari.
281 Essa fa rilevare che la decisione non ha dato risposta a quattro argomenti fondamentali da essa illustrati nel corso del procedimento amministrativo, i quali riguardavano: la sua situazione peculiare di nuova arrivata sul mercato; gli interessi divergenti esistenti tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati (divergenza la quale avrebbe reso impossibile la conclusione di un accordo); la mancanza in capo a essa di qualunque volontà di obbligarsi (la quale non sarebbe incompatibile con la sua partecipazione alle riunioni); infine, il suo comportamento sul mercato, il quale smentirebbe l' esistenza di un qualsiasi impegno da parte sua. E' opinione della Solvay che la decisione non fornisca nessuna risposta a tale tesi, risultando pertanto viziata per difetto di motivazione.
282 La ricorrente sottolinea che solo nelle osservazioni presentate in giudizio la Commissione ha chiarito che l' intesa avrebbe avuto lo scopo di conciliare le disparità d' interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati e che pertanto tutti i produttori avrebbero cercato di realizzare il medesimo scopo. Questa risposta data tardivamente all' argomento specifico della ricorrente non potrebbe tuttavia colmare le lacune della decisione. La Commissione non potrebbe peraltro avvalersi della comunicazione degli addebiti inviata alla Solvay per sostenere che quest' ultima era in grado di comprendere il peso degli addebiti specifici a lei contestati.
283 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione deve consentire al giudice di esercitare il suo sindacato e ai singoli interessati di sapere a quali condizioni le istituzioni comunitarie hanno applicato il Trattato CEE (sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, già citata, punto 25 della motivazione). I requisiti che la motivazione di un atto deve soddisfare dipendono inoltre dalla natura dell' atto e dal contesto entro il quale esso è stato adottato (sentenza 28 marzo 1984, causa 8/83, già citata, punti 13-17 della motivazione). Infine, nelle decisioni adottate in materia di concorrenza, la Commissione non avrebbe l' obbligo di compiere una confutazione particolareggiata degli argomenti delle parti, potendo invece sviluppare un' argomentazione autonoma, la quale esponga in termini generali la motivazione della decisione (sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 65 della motivazione, e 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad / Commissione, Racc. pag. 883, punti 16-18 della motivazione).
284 Alla luce di tali principi giurisprudenziali, la Commissione ritiene che la decisione sia sufficientemente e correttamente motivata. In particolare, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la decisione replicherebbe agli argomenti illustrati dalla Solvay in merito alle ragioni della sua partecipazione alle riunioni, alla disparità d' interessi tra le imprese e ai problemi posti dalla comparsa di nuovi arrivati sul mercato (decisione, punti 10 e segg.). La Commissione avrebbe parimenti motivato nella decisione le disposizioni adottate in materia di ammende e le condizioni alle quali essa aveva tenuto in considerazione le circostanze peculiari di ciascuna impresa.
285 Sarebbe pertanto infondata l' affermazione della ricorrente, secondo la quale la Commissione avrebbe replicato ai suoi argomenti solo nelle memorie difensive, cioè tardivamente. La Commissione avrebbe in realtà già parlato, in sede di comunicazione degli addebiti, dei fatti e dell' interpretazione che essa dava a loro. Durante il procedimento amministrativo la Solvay non avrebbe contestato detta interpretazione dei fatti né richiamandone altri né fornendo al riguardo chiarimenti più verosimili. Di conseguenza, adottando la decisione in base ai fatti nell' interpretazione fornitane a partire dalla comunicazione degli addebiti e illustrando le ragioni a fondamento di tale interpretazione, la Commissione ritiene di essere riuscita a difendere la sua interpretazione e di aver replicato agli argomenti sollevati dalla Solvay durante il procedimento. Essa peraltro sostiene che l' illustrazione di taluni passi della decisione in sede di controricorso non deve essere confusa con la produzione di nuovi mezzi.
286 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie / Commissione, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.
287 Per quanto riguarda i due primi argomenti ai quali la decisione non avrebbe replicato, occorre far osservare che quest' ultima parla dell' arrivo di nuovi produttori sul mercato e delle conseguenze dirette che ciò ha avuto in rapporto al varo dell' intesa (punti 10, 11 e 16) e che nel punto 89, quarto capoverso, essa ha richiamato la disparità di interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati. Essa ha anche sottolineato che l' intesa aveva segnatamente lo scopo di conciliare tali interessi divergenti, tenendo conto delle ambizioni dei nuovi arrivati (punto 91, ultimo capoverso). Di conseguenza, occorre rilevare che la decisione ha tenuto in considerazione i due argomenti illustrati dalla ricorrente.
288 Per quanto riguarda l' assenza in capo alla ricorrente della volontà di obbligarsi - assenza la quale non sarebbe smentita dalla sua partecipazione alle riunioni - occorre rilevare che la Commissione si è espressa in merito nel punto 71 della decisione.
289 Il comportamento della ricorrente sul mercato è stato infine oggetto di analisi da parte della Commissione nei punti 72 e segg. della decisione.
290 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
3. Motivazione contraddittoria
291 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata da contraddittorietà della motivazione in quanto in essa si sostiene, da un lato, che i prezzi sono stati determinati dal gioco della concorrenza (punti 72 e 73) e che, dall' altro, l' intesa ha avuto un effetto sensibile sulla concorrenza (punti 90-92 e 108).
292 La Commissione sostiene che la decisione non è assolutamente viziata da contraddittorietà della motivazione in merito agli effetti dell' intesa e che la ricorrente può scorgere in essa contraddizioni solo a costo di leggere alcuni passi della decisione, isolandoli dal loro contesto.
293 Il Tribunale constata che l' argomento della ricorrente prende spunto da una lettura della decisione che isola artificiosamente parti della motivazione di quest' ultima, mentre, dato che la decisione costituisce un tutto compiuto, ogni sua parte dev' essere letta alla luce delle altre per superare le contraddizioni apparenti ricavate dal loro contesto.
294 Il Tribunale rileva al riguardo che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo tipo di effetti consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa ad essi relativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
295 Dalle valutazioni espresse da questo giudice in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, discende che quest' ultima ha preso compiutamente in considerazione gli argomenti della ricorrente riguardanti gli effetti dell' intesa sul mercato e che ha illustrato in modo concludente nella decisione (punti 72-74 e 89-92) le ragioni che l' avevano condotta a ritenere infondate le conclusioni che la ricorrente aveva ricavato dalla relazione Coopers e Lybrand e dallo studio del prof. Albach.
296 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
Sull' ammenda
297 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. Durata dell' infrazione
298 La ricorrente sostiene che, se la decisione dovesse essere annullata nella parte riguardante la durata della sua partecipazione all' asserita intesa, l' ammenda dovrebbe subire una conseguente riduzione.
299 La Commissione afferma di aver correttamente valutato la durata dell' infrazione.
300 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato la durata del periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, e che la convenuta ha giustamente ritenuto che si trattasse di un' unica infrazione.
301 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
2. Gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
302 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il grado di partecipazione all' intesa da parte di ciascuna impresa. Ebbene, anche a voler ritenere che la Solvay abbia voluto veramente partecipare all' intesa, occorrerebbe tener conto del fatto che essa se ne è dissociata in più occasioni.
303 Per quanto riguarda il grado di partecipazione della Solvay, la Commissione rileva che detta impresa si limita a riesporre argomenti già esaminati, cioè l' assenza di analisi di mercato, la rapida e brillante affermazione sul mercato della ricorrente, il suo ruolo di semplice osservatore, preoccupato di raccogliere informazioni, la sua situazione di "fattore di disturbo", ecc.
304 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha individuato correttamente il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione e che pertanto essa ha giustamente ritenuto, in sede di decisione, che non risultasse dimostrato il carattere passivo di tale ruolo.
305 Ne consegue che la censura non può essere accolta.
B - La nuova politica della Commissione in materia di ammende
306 La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva applicare nella fattispecie la nuova politica da lei adottata in materia di ammende, dato che quest' ultima è stata definita in sede di Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, ossia successivamente al periodo incriminato. La stessa contestazione potrebbe inoltre venir mossa in merito al riferimento fatto dalla Commissione alle già citate sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, le quali sarebbero parimenti posteriori alle infrazioni di cui la Commissione asserisce l' esistenza.
307 La Commissione dal canto suo rileva che nell' infliggere le sanzioni nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia di ammende. Essa sottolinea di aver adottato a partire dal 1979 una politica caratterizzata da ammende più severe al fine di garantire l' osservanza delle norme sulla concorrenza, specie per le infrazioni le cui fattispecie sono ben definite nell' ambito della normativa comunitaria in materia di concorrenza e per le infrazioni di particolare gravità, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. La Commissione avrebbe attirato l' attenzione delle imprese su detta politica in occasione della Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza.
308 Essa afferma che detta politica avrebbe ricevuto l' approvazione della Corte, in particolare nelle già citate sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, e poteva trovare valida applicazione nella fattispecie.
309 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE costituisca uno dei mezzi di cui dispone la Commissione per poter svolgere il compito di sorveglianza, assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende, certo, quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato CEE e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Pertanto la Corte ha statuito che, per valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione, e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità. La Corte ha poi considerato che era lecito alla Commissione tener conto del fatto che, per quanto la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, delle infrazioni di un determinato tipo sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune delle imprese interessate possono trarne e, pertanto, che era lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo. La Corte ne ha concluso che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punti 105-109 della motivazione).
310 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale osserva che giustamente la Commissione ha qualificato infrazione particolarmente grave e manifesta la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendite e l' adozione di misure destinate ad agevolare l' attuazione degli obiettivi in materia di prezzi, miranti a falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.
311 Occorre rilevare che dalla summenzionata giurisprudenza della Corte discende che la Commissione, quando intende aumentare il livello generale delle ammende, non ha l' obbligo di avvertire le imprese e che, di conseguenza, la ricorrente non può dedurre argomenti in suo favore dal fatto che l' infrazione contestata sia anteriore a detta giurisprudenza e alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, nell' ambito della quale la Commissione ha illustrato la nuova politica che essa intendeva adottare in materia di ammende.
312 Il Tribunale rileva peraltro che il confronto tra l' ammenda inflitta alla ricorrente e quelle inflitte agli altri destinatari della decisione non evidenzia nessuna discriminazione riguardo alla durata e alla gravità particolare dell' infrazione contestata a suo carico.
313 Occorre pertanto respingere questa censura.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
314 La ricorrente sostiene che l' ammenda dev' essere proporzionata alla gravità dell' infrazione. Ebbene, gli effetti dell' infrazione sulla concorrenza costituirebbero uno dei criteri per la valutazione della sua gravità. Sarebbe certo ammissibile irrogare un' ammenda alle parti di un' intesa, la quale abbia solo lo scopo, ma non l' effetto, di falsare la concorrenza. In forza di un principio giuridico generale la determinazione dell' ammenda dovrebbe tuttavia tener conto degli effetti più o meno lesivi dell' infrazione.
315 E' questa la ragione che la induce ad affermare che la Commissione aveva l' obbligo di compiere un' analisi economica del mercato per verificare quali fossero stati, in concreto, gli effetti delle riunioni controverse. Essa aggiunge che la convenuta non poteva limitarsi a un esame del tutto astratto della documentazione reperita presso i produttori per giungere alla conclusione - formulata del resto in termini contraddittori - che lo stato della concorrenza aveva sofferto gravi alterazioni. Tale conclusione sarebbe del resto smentita dalle perizie (la relazione Coopers e Lybrand e lo studio del prof. Albach), le quali dimostrerebbero che la concorrenza sul mercato si manteneva vivace. Non sarebbe concepibile una così rapida e brillante affermazione sul mercato dei nuovi arrivati, come la Solvay, senza tener conto della condotta aggressiva da loro adottata. I prezzi praticati dalla Solvay sarebbero stati infatti indipendenti dai prezzi obiettivo, salvo forse nel 1983, quando si era registrato un riequilibrio dell' offerta e della domanda. E a partire dal 1982 la Solvay avrebbe suggerito di interrompere le riunioni, prendendo spunto dal nuovo equilibrio esistente sul mercato (com. gen., all. 24) e dal fatto che essa aveva superato le sue difficoltà (la qual cosa rendeva privo di scopo lo scambio di informazioni).
316 La Commissione spiega che, in considerazione del carattere generale dell' intesa, tutte le imprese sono state punite per il fatto di aver partecipato all' accordo generale, il quale costituiva un' infrazione particolarmente grave, ma che in sede di determinazione dell' esatto ammontare delle ammende inflitte a ciascuna sono state tenute in considerazione, caso per caso, tutte le circostanze specifiche. Essa sottolinea che un' intesa "orizzontale" in materia di prezzi e di quote, anche qualora non se ne tengano presenti gli effetti restrittivi sulla concorrenza, costituirebbe una delle più flagranti e gravi violazioni dell' art. 85 del Trattato CEE. Nella fattispecie l' intesa avrebbe per di più prodotto effetti restrittivi sulla concorrenza.
317 Essa aggiunge che, per attenuare le sanzioni, si è tenuto in considerazione il fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non conseguirono appieno il loro obiettivo (decisione, punto 108).
318 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo, stabiliti nel corso di una particolare iniziativa ad essi relativa, conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI e altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
319 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
320 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
321 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
322 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
D - L' errata individuazione del mercato interessato
323 La ricorrente sostiene che l' intesa non poteva ad ogni modo riguardare i tipi speciali di polipropilene, i quali erano davvero peculiari di ciascun produttore ed erano al riparo dalla concorrenza sul mercato. Ebbene, detti tipi avrebbero rappresentato il 61% e il 64% del volume d' affari complessivo della Solvay per il polipropilene, rispettivamente nel 1982 e nel 1983. L' ammenda sarebbe pertanto eccessiva anche in considerazione delle dimensioni del mercato interessato.
324 In merito alla distinzione tra prodotti speciali e prodotti base, è opinione della Commissione che occorra tener presente che i produttori hanno concordato prezzi obiettivo per i tipi base solo per motivi di praticità, ma che ciò non significa che tutti i tipi speciali sono rimasti esclusi dall' intesa in materia di prezzi. Alcuni resoconti di riunioni dimostrerebbero viceversa che l' intesa riguardava anche tipi diversi da quelli base (com. gen., all. 24). Le istruzioni in materia di prezzi dei produttori evidenzierebbero inoltre che le connesse iniziative riguardavano tutti i tipi (all. C, lettera del 29 marzo 1985).
325 Essa aggiunge che gli accordi in materia di quote avevano carattere generale e non facevano riferimento solo a taluni tipi di prodotti. Poiché detti accordi avevano lo scopo di consolidare l' intesa sui prezzi, ne discenderebbe necessariamente che la suddetta intesa comprendeva tutto il mercato del polipropilene.
326 Il Tribunale rileva che le quote riguardavano tutti i tipi di polipropilene. Nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale la ricorrente ha infatti indicato che le sue vendite in Europa occidentale, nel 1980, erano pari a 37 928 tonnellate mentre nel 1983, all' interno della CEE, raggiungevano le 68 752 tonnellate per l' intera gamma del polipropilene; di queste solo il 40% riguardava prodotti base. Ebbene, la quota assegnata alla ricorrente per l' Europa occidentale era pari, nel 1980, a 42 000 tonnellate (com. gen., all. 57 e 60) e, nel 1983, oscillava tra le 71 000 tonnellate, per un mercato valutato a 1 470 kt (proposta della Saga, com. gen., all. 81), e le 51 450 tonnellate (3,5% dello stesso mercato, secondo una proposta dei produttori tedeschi; com. gen., all. 83).
327 Ne consegue che la Commissione ha giustamente tenuto in considerazione l' intero mercato del polipropilene per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. La censura dev' essere pertanto respinta.
E - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
328 La ricorrente sostiene che le ammende costituiscono delle pene e, pertanto, è possibile determinarle solo in funzione degli elementi concreti e degli effetti del comportamento individuale dell' impresa (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim / Commissione, Racc. pag. 769, punto 55 della motivazione). Esse devono tener conto della situazione particolare dell' impresa e delle circostanze attenuanti che la riguardano specificamente. Ebbene, non solo la decisione non terrebbe conto della situazione particolare delle imprese in sede di accertamento dell' infrazione, ma essa non conterrebbe neanche una motivazione, la quale giustifichi appositamente l' ammontare delle ammende per ognuna di loro. E' opinione della Solvay che un confronto tra le ammende e i volumi d' affari delle imprese interessate evidenzierebbe senza dubbio la presenza di notevoli divergenze, le quali non troverebbero giustificazione in nessun punto della motivazione. Tale vizio di motivazione darebbe per forza di cose l' impressione di un inaccettabile atto di arbitrio.
329 La Commissione illustra che, per determinare l' ammontare delle ammende, essa si è basata su una serie di considerazioni di livello sia generale sia specifico (modo di procedere approvato dalla Corte: sentenza 15 luglio 1970, causa 45/69, già citata, punto 55 della motivazione). Avendo basato la decisione su una motivazione tale da specificare in modo sufficiente gli addebiti a carico delle imprese, essa avrebbe concluso che non era possibile accettare l' idea che si potesse porre una distinzione di rilievo tra i produttori di medie dimensioni, in funzione del loro grado di coinvolgimento negli accordi comuni.
330 Il Tribunale rileva che, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (punto 109 della decisione).
331 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustificano ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito intenzionalmente e con la massima segretezza.
332 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
333 Per quanto riguarda i primi due criteri, menzionati nel punto 109 della decisione, vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi e la durata della loro partecipazione all' infrazione, occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell' entità dell' ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente il modo in cui applicare tali criteri nei confronti della ricorrente.
334 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri, vale a dire le forniture di ciascuno dei vari produttori di polipropilene all' interno della Comunità nonché la cifra totale di affari di ciascuna impresa, il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione, la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente, rileva che tali criteri non sono stati applicati in maniera iniqua nel determinare l' ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle irrogate ad altri produttori.
335 Il Tribunale peraltro rileva che dalle valutazioni da esso espresse in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione per l' accertamento dell' infrazione discende che i vari argomenti, ai quali la convenuta - secondo le accuse della ricorrente - avrebbe omesso di replicare, sono in fatto infondati.
336 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
F - La presa in considerazione di circostanze attenuanti
337 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non compie un esame delle circostanze attenuanti cui essa ha fatto richiamo, cioè che la Solvay aveva rappresentato un fattore di irrobustimento della concorrenza, poiché si presentava nel settore come un' impresa di nuovissima costituzione e poiché era arrivata a penetrare con grande rapidità nel mercato, grazie a una politica aggressiva in materia di prezzi; che aveva subito forti perdite e aveva sostenuto considerevoli sforzi nel campo della ricerca; infine, che aveva collaborato con lealtà alle indagini.
338 La Commissione dal canto suo rileva che il fatto che la Solvay sia una nuova arrivata non può giustificare la sua partecipazione a un' intesa in materia di prezzi e di quote. Essa aggiunge di aver tenuto conto delle perdite per attenuare l' ammontare delle ammende e che è irrilevante il fatto che l' intesa non abbia comportato "profitti eccessivi". Infine, la collaborazione leale della Solvay alle indagini si sarebbe limitata all' ammissione della materialità dei fatti, cosa alla quale le imprese non avrebbero comunque potuto sottrarsi.
339 Il Tribunale ritiene che il fatto che un' impresa sia una nuova arrivata sul mercato e che si sia affermata in esso in modo brillante e spettacolare, a causa in particolare degli investimenti da essa promossi per la ricerca, non possa attenuare la gravità dell' infrazione da lei commessa, partecipando a una determinazione orizzontale di prezzi, protrattasi per diversi anni.
340 Per quanto riguarda le forti perdite sofferte dalla ricorrente, le quali dimostrerebbero che essa non ha potuto trarre profitti eccessivi dalla partecipazione all' infrazione, il Tribunale rileva che la Commissione ha espressamente indicato nella decisione (punto 108, ultimo trattino) di aver tenuto conto del fatto che le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene per un periodo piuttosto lungo, la qual cosa dimostra non solo che la Commissione ha preso in considerazione le perdite, ma anche che, così facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin / Commissione, Racc. pag. 3461, punti 111 e segg. della motivazione) nonché degli altri criteri indicati nel punto 108 per determinare il livello generale delle ammende.
341 Il Tribunale infine rileva che la collaborazione della ricorrente non ha oltrepassato quanto essa era tenuta a fare in forza dell' art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17.
342 Di conseguenza, la Commissione non ha giustamente tenuto conto della collaborazione della Solvay alle indagini quale circostanza attenuante al fine di ridurre l' ammontare dell' ammenda inflittale.
343 La censura non può pertanto essere accolta.
344 Da quanto suesposto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza accertata a carico della stessa.
Sulla riapertura della fase orale
345 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto a questo giudice di riaprire la fase orale e di disporre l' assunzione di ulteriori mezzi istruttori, a causa delle dichiarazioni rese dalla Commissione durante la conferenza stampa tenuta da quest' ultima il 28 febbraio 1992, dopo la pronuncia della sentenza nelle cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89.
346 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, né la riapertura della fase orale né l' assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.
347 Occorre rilevare che la sentenza 27 febbraio 1992 (cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a. / Commissione, Racc. pag. II-315) non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Il Tribunale rileva infatti che un atto notificato e reso pubblico gode di una presunzione di validità. Spetta pertanto a colui che asserisce l' esistenza di un vizio di validità formale dell' atto, o l' inesistenza dello stesso, fornire al Tribunale le ragioni in grado di porre in dubbio l' apparente validità dell' atto notificato e reso pubblico nelle debite forme. Nella fattispecie, la ricorrente nel presente giudizio non ha offerto nessun indizio tale da far supporre che l' atto notificato e reso pubblico non fosse stato approvato o adottato dai membri della Commissione, riuniti in collegio. In particolare, contrariamente a quanto avvenuto nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, già citata, punti 32 e segg. della motivazione), la ricorrente non ha fornito nella fattispecie nessun indizio del fatto che il principio dell' intangibilità dell' atto adottato sarebbe stato infranto a causa di una modificazione del testo della decisione, successiva alla riunione del collegio dei commissari nel corso del quale la suddetta decisione è stata adottata.
Decisione relativa alle speseSulle spese
348 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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