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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 26 FEBBRAIO 1992. - HANS HERKENRATH E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - RETRIBUZIONI - INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI. - CAUSA T-16/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00275
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Retribuzione - Adeguamento quinquennale - Arretrati - Diritto a interessi di mora - Insussistenza, per mancanza di credito certo o determinabile
(Statuto del personale, art. 65)
2. Dipendenti - Retribuzione - Coefficienti correttori - Adeguamento quinquennale - Arretrati - Danno risultante dalla svalutazione monetaria - Domanda di interessi compensativi - Rigetto in assenza di illecito dell' amministrazione
(Statuto del personale, art. 65, n. 2)
Massima1. L' obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi. Poiché i poteri attribuiti al Consiglio dall' art. 65 dello Statuto per adeguare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti e degli altri agenti e per determinare i coefficienti correttori da applicare alle stesse implicano un margine discrezionale, non esiste alcuna certezza circa la portata di tali adeguamenti e di tali determinazioni prima che il Consiglio si sia avvalso di tali poteri ed abbia adottato il previsto regolamento, sicché, mancando questo presupposto, gli arretrati di retribuzione, qualora siano versati senza ingiustificato ritardo dopo l' adozione del regolamento, non devono essere gravati da interessi di mora.
2. Dall' art. 65, n. 2, dello Statuto del personale emerge che le decisioni di adeguamento dei coefficienti correttori che si applicano alle retribuzioni vanno adottate senza alcun ritardo ingiustificato. Pertanto qualsiasi ritardo ingiustificabile nell' emanazione della normativa in questo settore dev' essere considerato illecito. Dovendosi valutare se un ritardo è ingiustificato va tenuto conto del fatto che le istituzioni debbono disporre di un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso di specie e della complessità della questione, per mettere a punto le proprie proposte o decisioni.
Quando una normativa relativa all' adeguamento dei coefficienti correttori viene elaborata, e successivamente adottata, entro un termine giustificato dalle circostanze del caso, il danno derivante agli interessati dalla perdita del potere di acquisto degli arretrati di retribuzione non può, in assenza di qualsiasi illecito imputabile all' amministrazione, conferire il diritto al versamento di interessi compensativi.
PartiNella causa T-16/89,
Hans Herkenrath e a. (omissis), dipendenti di ruolo e altri agenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati B. Potthast e H.J. Rueber, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Henri Étienne, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la concessione d' interessi moratori e compensativi, come risarcimento di un danno che i ricorrenti sostengono di aver subito per effetto del ritardo con cui sono stati adeguati, a seguito della verifica quinquennale del 1986, i coefficienti correttori da applicare alle loro retribuzioni,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dai signori A. Saggio, presidente, C. Yeraris, C.P. Briët, D. Barrington e B. Vesterdorf, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 29 maggio 1991,
ha emesso la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaI fatti che sono all' origine della controversia
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1986, il sig. H. Herkenrath e vari altri dipendenti di ruolo e non di ruolo della Commissione delle Comunità europee, addetti al Centro comune di ricerche di Ispra (Varese, Italia), proponevano, dopo la conclusione del previo procedimento precontenzioso, un ricorso inteso, da un lato, all' annullamento di alcuni dei loro fogli di stipendio redatti nel 1986 e, dall' altro, alla concessione d' interessi moratori e compensativi, come risarcimento del danno pecuniario ch' essi sostengono di aver subito a causa del ritardo intervenuto, a loro avviso, nell' adeguamento, a seguito della verifica quinquennale del 1986, dei coefficienti correttori da applicare alle loro retribuzioni.
Data la complessità della normativa comunitaria concernente il periodico adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, è opportuno, prima di descrivere i vari procedimenti che hanno preceduto l' adeguamento quinquennale di cui trattasi, ricordare il contenuto delle disposizioni vigenti.
Il contesto normativo della lite
2 Gli artt. 64 e 65 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto") contemplano un adeguamento periodico delle retribuzioni dei dipendenti. Queste disposizioni valgono anche per gli agenti temporanei e per gli agenti ausiliari, in forza degli artt. 20 e 64 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
I suddetti articoli dello Statuto, nella parte rilevante ai fini della soluzione della controversia, recitano quanto segue:
"Articolo 64
Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente Statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.
(...)
Articolo 65
1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione annuale presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese della Comunità, di un indice comune calcolato dall' Istituto statistico delle Comunità europee d' intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.
Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell' eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.
2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.
(...)".
3 Ai fini dell' applicazione concreta di queste norme, il Consiglio ha adottato un metodo di adeguamento le cui modalità sono state stabilite, per il periodo 1 luglio 1981 - 30 giugno 1991, con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU L 386, pag. 6; in prosieguo: la "decisione del 1981"). Ai sensi di tale decisione, i coefficienti correttori per le sedi di servizio diverse dal Belgio e dal Lussemburgo sono adeguati periodicamente in funzione delle variazioni del costo della vita nei vari Stati membri ((allegato alla decisione, punto II, n. 4, lett. c), ultimo trattino)). Dalla decisione risulta che si devono distinguere gli adeguamenti annuali dagli adeguamenti quinquennali. Secondo la normativa in parola, il Consiglio procede agli adeguamenti annuali in base a proposte della Commissione fondate su dati forniti dagli istituti nazionali di statistica, dati che riflettono le abitudini di consumo della popolazione in generale ed i prezzi vigenti nella capitale di ciascuno Stato membro. Tuttavia, poiché questo metodo crea talvolta distorsioni rispetto alle reali condizioni di vita dei dipendenti europei nelle varie sedi di servizio, la decisione prevede, allo scopo di porvi rimedio, che la Commissione effettui, ogni cinque anni, indagini sulle abitudini di consumo dei dipendenti europei e sui prezzi da questi pagati, onde determinare, come richiesto dall' art. 64 dello Statuto, le "condizioni di vita nelle varie sedi di servizio" (allegato, punto II, n. 1, 1.1, secondo comma). In base ad una proposta della Commissione fondata sui risultati di tali indagini, il Consiglio procede quindi all' eventuale adeguamento quinquennale dei coefficienti correttori.
I procedimenti amministrativi, normativi e giurisdizionali anteriori al ricorso in esame
4 Nell' ambito della verifica quinquennale dei coefficienti correttori prevista per l' anno 1981 il Consiglio adottava, il 26 novembre 1986, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3619/86, che modifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU n. L 336, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3619/86"), discostandosi su due punti dalla proposta che, conformemente alla procedura sopra descritta, gli era stata presentata dalla Commissione. Quest' ultima, il 15 gennaio 1987, proponeva alla Corte di giustizia un ricorso diretto contro il Consiglio ed inteso a fare annullare il summenzionato regolamento.
5 Con sentenza 28 giugno 1988 (Commissione/Consiglio, causa 7/87, Racc. pag. 3401), la Corte annullava il regolamento n. 3619/86, che veniva riconosciuto contrastante con quanto disposto dall' art. 64 dello Statuto,
a) in quanto aveva fissato coefficienti correttori calcolati, per quanto riguarda la voce "affitti", secondo il costo di questa voce per la popolazione in generale in ciascuno Stato membro complessivamente considerato, anziché in base alle spese di alloggio sostenute dai soli dipendenti europei, e
b) in quanto aveva fissato, come dies a quo per l' applicazione dei nuovi coefficienti correttori il 1 luglio 1986 anziché il 1 gennaio 1981, data di riferimento della verifica.
6 Il Consiglio provvedeva a dare esecuzione alla suddetta sentenza, adottando, su proposta della Commissione del 5 luglio 1988, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3294/88, del 24 ottobre 1988, che rettificava, con effetto dal 1 gennaio 1981, i coefficienti correttori da applicare, fra l' altro in Italia, alle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3294/88"). In pari data, mediante il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3295/88, il Consiglio rettificava anche, con effetto dal 1 gennaio 1986, i coefficienti correttori da applicare nell' ambito del quinquennio successivo (GU L 293, pag. 5; in prosieguo: il "regolamento n. 3295/88"). Oggetto della presente controversia è la modifica dei coefficienti correttori apportata da tale regolamento n. 3295/88.
7 A seguito dell' adozione, da parte del Consiglio, dei due regolamenti suddetti, la Commissione procedeva, nel mese di novembre 1988, alla liquidazione e al pagamento degli arretrati di retribuzione dovuti in forza degli stessi. Nell' ambito di una composizione amichevole intervenuta in una serie di cause parallele a quella in esame, la Commissione accettava di concedere ai dipendenti interessi moratori per il periodo intercorrente fra il dicembre 1986 e la data dell' effettivo pagamento degli arretrati, ma soltanto relativamente agli arretrati dovuti in forza del regolamento n. 3294/88 e risultanti dalla verifica quinquennale effettuata nel 1981.
Il procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale
8 Nello stesso atto introduttivo, i ricorrenti avevano proposto che il procedimento venisse sospeso fino a quando il Consiglio non avesse statuito sulla proposta della Commissione relativa all' adeguamento dei coefficienti correttori nell' ambito della verifica quinquennale del 1981. Con lettera del 21 gennaio 1987 la Commissione manifestava il proprio accordo su tale proposta. Contemporaneamente, essa chiedeva la reiezione del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese. Il 27 gennaio 1987, la Corte, dinanzi alla quale la causa era allora pendente, decideva di sospendere il procedimento fino all' emanazione della sentenza nella suddetta causa Commissione/Consiglio (7/87). Dopo la pronunzia di tale sentenza, le parti chiedevano che il procedimento restasse sospeso fino a quando il Consiglio non avesse adottato i relativi provvedimenti di esecuzione. Il 30 novembre 1988 la Corte decideva di prorogare la sospensione del procedimento fino al 16 gennaio 1989.
9 Alla scadenza di questo termine le parti informavano la Corte dello stato delle trattative intavolate allo scopo di risolvere i restanti problemi, cioè quelli vertenti sulla sorte da riservare alle pretese dei ricorrenti circa la concessione degli interessi moratori e compensativi. Risultava che le parti non erano potute giungere ad un accordo.
10 In tale contesto, come allegato alle osservazioni da loro presentate il 13 gennaio 1989 in merito alla riapertura del procedimento, i ricorrenti versavano agli atti il resoconto di un colloquio che aveva avuto luogo il 29 novembre 1988 fra il loro rappresentante, da un lato, e l' agente della Commissione nella presente causa, dall' altro. Con lettera depositata l' 8 marzo 1989, la Commissione chiedeva alla Corte di riaprire il procedimento e d' impartirle un termine per la presentazione del controricorso. Nella stessa lettera, tuttavia, essa sosteneva che il ricorso era prematuro e, infine, chiedeva che il resoconto allegato alle osservazioni presentate dai ricorrenti il 13 gennaio 1989 venisse stralciato dal fascicolo di causa, essendo loro pervenuto irregolarmente.
11 Con decisione 14 aprile 1989, la Corte poneva fine alla sospensione del procedimento ed impartiva alla Commissione un termine che scadeva il 22 maggio 1989 per la presentazione del controricorso. Poiché questo termine non veniva rispettato, il 30 maggio 1989 la Corte decideva d' invitare i ricorrenti a farle sapere se chiedevano, in conformità all' art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che le loro conclusioni venissero accolte. A tal fine, si inviava loro una lettera in data 2 giugno 1989. Con ordinanza 15 giugno 1989 la Corte disponeva lo stralcio, dal fascicolo di causa, del resoconto prodotto in allegato alle osservazioni presentate dai ricorrenti il 13 gennaio 1989.
12 Con ordinanza 15 novembre 1989, in forza della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte rinviava la causa al Tribunale.
13 Con lettera del 23 maggio 1990, il cancelliere del Tribunale comunicava ai ricorrenti che questo, dopo aver constatato, da un lato, che la convenuta aveva depositato, l' 8 marzo 1989, un documento contenente una presa di posizione in merito alla lite e, dall' altro, che i ricorrenti non avevano risposto alla lettera loro inviata dalla Corte il 2 giugno 1989, aveva deciso d' impartire loro un termine per il deposito della replica.
14 Con memoria del 12 giugno 1990 i ricorrenti chiedevano
a) la reinserzione nel fascicolo dell' allegato che ne era stato stralciato in esecuzione dell' ordinanza della Corte 15 giugno 1989;
b) la riunione della presente causa alle cause T-17/89, Brazzelli, T-21/89, Bertolo, e T-25/89, Alex;
c) l' emanazione di una sentenza contumaciale, per il caso che la "Sezione non accogliesse le loro (altre) conclusioni".
15 Con lettera del 22 giugno 1990 il cancelliere del Tribunale comunicava ai ricorrenti che alla convenuta era stato impartito un termine per la presentazione della controreplica. La Commissione depositava tempestivamente la controreplica, il 24 luglio 1990.
16 Con ordinanza 13 novembre 1990 il Tribunale respingeva le prime due domande formulate dai ricorrenti il 12 giugno 1990 e riservava la decisione sulla domanda relativa alla pronunzia contumaciale.
17 Su proposta della Terza Sezione, alla quale era stata assegnata la causa, il 6 dicembre 1990 il Tribunale decideva di rinviare quest' ultima ad una sezione composta da cinque giudici e di attribuirla alla Seconda Sezione.
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
19 Le parti svolgevano le proprie difese orali nel corso dell' udienza del 29 maggio 1991, in esito alla quale il presidente dichiarava chiusa la fase orale del procedimento.
Le conclusioni delle parti
20 Nell' atto introduttivo, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale voglia:
1) dichiarare che i risultati della verifica quinquennale dei coefficienti correttori effettuata nel 1985 devono essere presi in considerazione a decorrere dalla data del 1 gennaio 1986;
2) dichiarare illegittimi e annullare i fogli di stipendio dei ricorrenti a decorrere dal 1 gennaio 1986, in quanto non prendono in considerazione i risultati della verifica quinquennale dei coefficienti correttori effettuata nel 1985;
3) condannare la convenuta a versare ai ricorrenti le somme corrispondenti alla differenza risultante dai calcoli effettuati in conformità a quanto richiesto nel punto 2 a decorrere dal 1 gennaio 1986;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno che i ricorrenti hanno subito in ragione della tardiva applicazione dei risultati della verifica quinquennale dei coefficienti correttori effettuata nel 1985;
5) condannare la convenuta ad adeguare gli arretrati di retribuzione per tener conto della variazione del costo della vita nella sede di servizio ed a versare, sul relativo importo, interessi moratori al tasso del 6%;
6) porre le spese a carico della convenuta.
In udienza, i ricorrenti hanno rinunziato al primo, al secondo e al terzo capo delle loro conclusioni, nonché alla domanda, formulata nella memoria del 12 giugno 1990, relativa alla pronunzia di una sentenza contumaciale.
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;
2) porre le spese a carico dei ricorrenti.
Sulla ricevibilità
21 La Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto, al momento del deposito dell' atto introduttivo, il 23 dicembre 1986, il fatto che le retribuzioni dei ricorrenti fossero determinate senza adeguamento, al 1 gennaio 1986, dei coefficienti correttori ad esse applicabili non poteva essere un atto recante pregiudizio ai ricorrenti. Essa sostiene, in proposito, che la nozione di "ricorso cautelativo", richiamata dai ricorrenti, è incompatibile con gli artt. 90 e 91 dello Statuto, i quali presuppongono un atto recante pregiudizio proveniente dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Secondo la convenuta, il primo capo delle conclusioni formulate nel ricorso non la riguardava nella sua qualità di APN e di organo esecutivo, ma era diretto contro l' istituzione nella sua veste di organo legislativo. Sempre secondo la convenuta, i ricorrenti non potevano avere alcun interesse a che il giudice comunitario si pronunziasse su un atto normativo non ancora pubblicato. Il primo capo delle conclusioni implicherebbe, pertanto, "o un' intromissione nel futuro esercizio di competenze spettanti alle istituzioni, o la proclamazione di un principio astratto, privo di qualsiasi connessione con un atto recante pregiudizio ai dipendenti". Infine, la Commissione sostiene che, essendo irricevibile il capo principale della domanda, anche i capi accessori devono essere dichiarati irricevibili.
22 I ricorrenti oppongono che il ricorso, in quanto inteso all' annullamento dei loro fogli di stipendio quali erano stati redatti a decorrere dal gennaio 1986, era fondato sul fatto che un atto amministrativo basato su un regolamento del Consiglio diventa illecito qualora il regolamento in forza del quale esso è stato adottato sia viziato. Benché, proseguono i ricorrenti, il regolamento di cui trattasi nella fattispecie non sia stato viziato per anni, esso è tuttavia divenuto illegittimo dal momento in cui le sue disposizioni non sono state più conformi ai diritti statutari dei dipendenti, cioè dal momento che il Consiglio non ha proceduto, al 1 gennaio 1986, all' adeguamento dei coefficienti correttori che, secondo la decisione del 1981, sarebbe dovuto intervenire a tale data.
23 Di fronte a questi argomenti, il Tribunale ricorda in via preliminare che da una costante giurisprudenza della Corte risulta che il foglio di stipendio costituisce, di per sé, un atto che può recare pregiudizio al dipendente, e perciò impugnabile mediante reclamo amministrativo ed eventualmente ricorso giurisdizionale, in forza degli artt. 90 e 91 dello Statuto, anche se l' istituzione convenuta non abbia fatto altro che applicare i regolamenti in vigore (si veda, ad esempio, sentenza della Corte 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen/Parlamento, Racc. pag. 195, punto 4 della motivazione).
24 Quanto al problema della intempestività del ricorso, si deve osservare che questo non è basato, come a torto sostiene la convenuta, sulla (illecita) mancata adozione di un regolamento, bensì sulla violazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto, nonché della decisione del 1981, nella parte in cui questa contempla un adeguamento quinquennale dei coefficienti correttori. Stando così le cose, i ricorrenti erano legittimati a chiedere l' annullamento dei loro fogli di stipendio a partire dal gennaio 1986, facendo valere che, da tale data, il regolamento in base al quale detti fogli erano stati redatti era viziato, in quanto non rispondeva più alle esigenze della decisione del 1981, che imponeva l' adeguamento dei coefficienti correttori dal 1 gennaio 1986.
Ne consegue che il secondo e il terzo capo delle conclusioni formulate nel ricorso erano ricevibili e che, perciò, il quarto ed il quinto capo delle conclusioni, che ad essi si ricollegano e che costituiscono oggetto della presente causa, devono essere dichiarati ricevibili.
25 Il ricorso è quindi ricevibile.
Nel merito
Sugli interessi moratori
26 A sostegno della loro domanda relativa agli interessi di mora, i ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, basato sul ritardo ingiustificato col quale la Commissione ha versato gli arretrati di retribuzione che erano loro dovuti.
27 Nell' ambito di questo mezzo i ricorrenti osservano che, in base all' ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri, il debitore non può trarre vantaggio dal ritardo nel versare le somme dovute. Il creditore non può essere privato dei frutti prodotti dalle somme in questione, con le quali egli avrebbe potuto, dalla data in cui erano esigibili, provvedere alle proprie necessità.
28 La Commissione fa valere che le condizioni alle quali è subordinata la concessione d' interessi moratori non ricorrono per il periodo cui si riferisce la presente causa, cioè quello che va dal 1 gennaio 1986 al novembre 1988, mese in cui venivano liquidati gli arretrati di retribuzione dovuti ai sensi del regolamento n. 3295/88. In proposito, essa osserva che le somme dovute in forza di questo regolamento sono state versate meno di tre anni dopo la data assunta come punto di riferimento, cioè quella del 1 gennaio 1986. In tale contesto, la Commissione sostiene che le indagini necessarie per la verifica quinquennale del 1986 sono state effettuate, entro i termini, nel 1985, e che essa ha trasmesso la propria proposta al Consiglio il 7 ottobre 1987. A suo avviso, il tempo impiegato per l' elaborazione dei dati e per la preparazione della proposta di regolamento non è stato eccessivo. Inoltre, secondo la convenuta, "la circostanza che le autorità abbiano preferito presentare una proposta ineccepibile ha dato anch' essa i suoi frutti, dato che la proposta è stata adottata senza modifiche nei giorni 24/25 ottobre 1988 (...)".
29 Per corroborare questi argomenti, la Commissione si riferisce alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la concessione d' interessi moratori presuppone che l' entità della somma dovuta sia determinata o determinabile, sempreché il tempo necessario per la determinazione della somma stessa non sia imputabile ad un comportamento illecito dell' istituzione.
30 Il Tribunale constata in primo luogo che, anteriormente al 24 ottobre 1988, data in cui il Consiglio adottava il regolamento n. 3295/88, nessuna istituzione comunitaria sapeva se i coefficienti correttori vigenti sarebbero stati rettificati e, in caso affermativo, quali sarebbero stati i nuovi coefficienti da applicare. Ne consegue che prima della suddetta data non esisteva, per i ricorrenti, alcun diritto quesito al pagamento di arretrati di retribuzione e, correlativamente, non esisteva, per le istituzioni comunitarie, alcun obbligo né alcuna possibilità di pagare detti arretrati. Stando così le cose, fino a tale data non poteva configurarsi alcun ritardo nella estinzione di un debito esigibile.
31 Questo ragionamento trova conferma nella sentenza della Corte 30 settembre 1986, causa 174/83 (Ammann/Consiglio, Racc. pag. 2647). In tale sentenza, la Corte, in seduta plenaria, affermava che un obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi. La Corte riteneva che le competenze che l' art. 65 dello Statuto attribuisce al Consiglio per adeguare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti e per determinare i coefficienti correttori da applicare a tali retribuzioni e pensioni comportano un margine di valutazione e che, pertanto, non esiste alcuna certezza circa la portata di tali adeguamenti e di tali determinazioni, prima che il Consiglio abbia fatto uso di tali competenze e adottato il previsto regolamento. La Corte precisava altresì che, pur se in una precedente pronunzia con la quale essa aveva annullato un primo regolamento illegittimo del Consiglio (nella fattispecie, sentenza 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 3329) era stato dichiarato che il Consiglio deve tener conto, nell' esercizio del suo potere discrezionale, di taluni elementi, essa non aveva tuttavia né determinato gli importi che sarebbero stati effettivamente dovuti ai dipendenti a norma dell' art. 65 dello Statuto, né stabilito gli elementi oggettivi in base ai quali tali importi avrebbero potuto essere determinati con sufficiente precisione.
32 Il Tribunale constata in secondo luogo che, successivamente all' adozione da parte del Consiglio, in data 24 ottobre 1988, del regolamento n. 3295/88, la Commissione ha proceduto, nel novembre 1988, alla liquidazione e al pagamento degli arretrati di retribuzione dovuti in forza di questo regolamento. In tal modo la Commissione ha soddisfatto diligentemente, dal momento in cui è risultato certo che siffatti arretrati dovevano essere corrisposti e ne è stato determinato l' importo, il proprio obbligo di pagamento. Sotto questo aspetto, non può quindi esserle fatto carico di alcun ritardo.
33 Le domande dei ricorrenti intese alla concessione degli interessi di mora devono perciò essere respinte.
Sul danno derivante dalla perdita del potere d' acquisto
34 Per quanto riguarda la relativa domanda di risarcimento i ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, basato sulla violazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto. A sostegno di questo mezzo essi osservano che lo Statuto garantisce l' equivalenza delle retribuzioni versate al personale delle istituzioni in termini di valore reale e che la Comissione, limitandosi a versare soltanto la somma numericamente corrispondente al calcolo degli arretrati di retribuzione, ha violato gli artt. 64 e 65 dello Statuto, in quanto detti arretrati sono stati pagati soltanto per il loro valore nominale, che non consente di garantire l' equivalenza delle retribuzioni in termini di potere d' acquisto. I ricorrenti affermano di avere perciò subito un danno consistente nel fatto che, a decorrere dal 1 gennaio 1986, hanno potuto disporre, il 15 di ogni mese, soltanto di una parte della retribuzione loro dovuta. Al fine di precisare l' entità di tale danno, essi fanno presente che, con la parte della retribuzione che è stata loro successivamente versata sotto forma di arretrati, avrebbero acquistato obbligazioni dello Stato italiano, il cui tasso d' interesse ammontava, al 1 aprile 1986, al 12,5%.
35 La Commissione oppone che i coefficienti correttori, adeguati a norma della decisione del 1981, tengono conto della svalutazione monetaria e risolvono tutti i problemi inerenti al fatto che l' adeguamento è necessariamente retroattivo. A suo avviso, i nuovi coefficienti correttori coprono perciò i danni che potrebbero eventualmente derivare da questa situazione. Le esigenze dello Statuto sarebbero state quindi rispettate nella fattispecie.
36 Per quanto riguarda la domanda dei ricorrenti intesa alla concessione d' interessi compensativi come risarcimento del danno assertivamente subito in ragione della perdita del potere d' acquisto degli arretrati di retribuzione che sono stati loro corrisposti in forza del regolamento n. 3295/88, il Tribunale tiene anzitutto a rilevare che "una controversia tra un dipendente e l' istituzione da cui egli dipende (...) si pone, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d' impiego intercorrente fra l' interessato e l' istituzione, nell' ambito dell' art. 179 del Trattato CEE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto" (sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, in particolare pag. 1181). Secondo una consolidata giurisprudenza, per poter pretendere la concessione d' interessi compensativi, i ricorrenti devono dimostrare che l' istituzione ha commesso un illecito, che il pregiudizio è certo, reale e valutabile e che vi è un nesso causale tra l' illecito e il pregiudizio allegato (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769).
37 Il Tribunale ricorda che, mentre la decisione del Consiglio del 1981 non fissa alcun termine entro il quale debba aver luogo l' adeguamento quinquennale da essa previsto, l' art. 65, n. 2, dello Statuto, che stabilisce un termine massimo di due mesi per l' adozione di provvedimenti di adeguamento dei coefficienti correttori, dev' essere inteso come espressione di un principio generale secondo cui le decisioni in questo campo vanno adottate senza alcun ritardo ingiustificato. Qualsiasi inescusabile ritardo nell' emanazione della normativa che serve come base giuridica per l' adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e non di ruolo dev' essere quindi ritenuto illecito.
38 Quanto al problema di accertare quando si configuri un ritardo e se questo ritardo sia ingiustificato, va tenuto conto del fatto che le istituzioni devono disporre di un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso e della complessità della pratica, per mettere a punto le loro proposte e le loro decisioni. Ne consegue che non è possibile fissare, in via generale, un termine entro il quale debba essere adottata una normativa come quella di cui trattasi.
39 Nella fattispecie, è opportuno sottolineare che la proposta di regolamento della Commissione è stata presentata al Consiglio il 7 ottobre 1987, vale a dire meno di due anni dopo l' inizio della verifica quinquennale in questione. Vista la complessità della pratica, e tenuto conto della procedura di concertazione con il personale, che fa parte del sistema di adeguamento, questo ritardo non può essere ritenuto eccessivo.
40 Quanto all' adozione, da parte del Consiglio, della proposta presentata dalla Commissione, si deve ricordare che a quell' epoca era pendente dinanzi alla Corte una causa fra la Commissione e il Consiglio in merito alle modalità di calcolo dei coefficienti correttori. Dalla soluzione della controversia dipendevano anche le modalità di calcolo dei nuovi coefficienti correttori nell' ambito dell' adeguamento quinquennale del 1986.
41 Stando così le cose, e tenuto conto del fatto che la proposta di regolamento della Commissione è stata presentata nell' ottobre 1987, che la sentenza della Corte nella causa fra la Commissione e il Consiglio è stata emessa il 26 giugno 1988 e che, secondo la procedura stabilita dal Consiglio per l' esame e l' adozione delle proposte di atti normativi, l' esame di una proposta di regolamento della Commissione implica un esame a vari livelli nell' ambito del Consiglio, a quest' ultimo non si può far carico di non aver adottato la suddetta proposta della Commissione prima dell' ottobre 1988. Il tempo intercorso fra la data di riferimento dell' adeguamento quinquennale (1 gennaio 1986) e la data in cui è stato emanato il relativo regolamento (24 ottobre 1988) non può, in complesso, viste le circostanze del caso, essere ritenuto eccessivo. Si deve perciò concludere che non è stato accertato alcun illecito imputabile alla Commissione o al Consiglio.
42 Le domande dei ricorrenti intese alla concessione di interessi compensativi devono perciò essere respinte.
43 Da quanto precede risulta che il ricorso dev' essere respinto in ogni sua parte.
Decisione relativa alle speseSulle spese
44 A norma del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora ne sia stata fatta domanda. Tuttavia, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità europee, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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