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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 17 OTTOBRE 1991. - HENRI DE COMPTE CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - REGIME DISCIPLINARE - SANZIONE DI RETROCESSIONE DI GRADO. - CAUSA T-26/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00781
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Regime disciplinare - Avvio di una procedura disciplinare - Termine di prescrizione - Assenza - Esistenza di un termine per lo scarico da dare ai contabili - Ininfluenza
(Statuto del personale, artt. 86-89; allegato IX; regolamento finanziario, art. 72)
2. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento disciplinare - Riapertura dopo annullamento giudiziario della sanzione per vizio di procedura. Ripresa del procedimento allo stadio del verificarsi del vizio
(Statuto del personale, allegato IX)
3. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina - Termini fissati dall' art. 7 dell' allegato IX - Obbligo dell' amministrazione di agire entro un termine ragionevole - Inosservanza - Conseguenze
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
4. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento disciplinare - Inapplicabilità dell' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo
(Statuto del personale, allegato IX)
5. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina - Comunicazione integrale del fascicolo dell' interessato - Assenza di obbligo in mancanza di una domanda dell' interessato
(Statuto del personale, allegato IX, artt. 2 e 7, primo comma)
6. Bilancio delle Comunità europee - Esecuzione - Amministrazione degli anticipi - Gestione - Responsabilità rispettive del contabile e dell' amministratore degli anticipi - Distinzione
(Regolamento finanziario, artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70)
7. Dipendenti - Regime disciplinare - Sanzione - Legittimità - Decisione presa a seguito di un procedimento esperito nei confronti di un altro dipendente - Ininfluenza
(Statuto del personale, art. 86)
8. Dipendenti - Regime disciplinare - Sanzione - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Portata - Limiti
(Statuto del personale, artt. 86-89)
Massima1. Lo Statuto, regolamentando, agli artt. 86-89 e all' allegato IX, il regime disciplinare applicabile ai dipendenti, non prevede nessun termine di prescrizione circa l' apertura di un procedimento disciplinare. Orbene, un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev' essere fissato in precedenza dal legislatore comunitario.
In assenza di un siffatto termine nello Statuto, non potrebbe ammettersi che la scadenza del termine previsto all' art. 72 del regolamento finanziario per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili possa comportare la prescrizione di qualsiasi azione disciplinare contro questi ultimi. Infatti, il procedimento disciplinare, che è autonomo rispetto agli altri procedimenti amministrativi, ha per obiettivo la tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica, mentre il rilascio dello scarico di gestione, previsto all' art. 72 del regolamento finanziario, tende a stabilire un controllo dell' esattezza e della regolarità dei conti e, più in particolare, del rendimento e della verifica degli stessi, affinché sia posto un termine all' incertezza gravante sulla responsabilità che incombe al contabile interessato per un determinato esercizio.
Tale autonomia dei due procedimenti non vieta però che, nel merito, non possa tenersi conto, nell' ambito del procedimento disciplinare, degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse nella decisione sullo scarico di gestione.
2. Quando, a seguito dell' annullamento da parte del giudice di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente, per un vizio di forma che ha inficiato il procedimento disciplinare, l' autorità stessa riapre il procedimento disciplinare, tale riapertura non deve considerarsi quale nuovo deferimento agli organi competenti, ma come ripristino del procedimento a partire dallo stadio in cui il vizio di forma accertato dal giudice era intervenuto.
3. Anche se i termini previsti all' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto per l' emanazione del parere motivato della commissione di disciplina e per l' adozione della decisione dell' autorità che ha il potere di nomina non sono perentori, essi sanciscono però una regola di buona amministrazione il cui scopo è quello di evitare, nell' interesse sia dell' amministrazione che dei dipendenti, un ritardo ingiustificato nell' adottare la decisione che pone termine al procedimento disciplinare. Pertanto, le autorità disciplinari hanno l' obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga in un termine ragionevole rispetto all' atto che lo precede. Il mancato rispetto di detto termine - il quale può esse valutato esclusivamente in funzione delle circostanze proprie al caso di specie - non solo può far sorgere la responsabilità dell' istituzione, ma può altresì comportare la nullità dell' atto adottato fuori termine.
4. L' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo non si applica nel campo propriamente disciplinare della funzione pubblica, dato che un procedimento disciplinare non appartiene alla "materia penale" di cui a tale articolo.
5. Risulta dagli artt. 2 e 7, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto che il dipendente incolpato e i suoi difensori possono prendere conoscenza, in tempo utile per presentare le loro osservazioni, di tutti i dati di fatto sui quali la decisione disciplinare è basata. Cionondimeno, in mancanza di una domanda dell' interessato, nessun obbligo dell' autorità che ha il potere di nomina quanto alla trasmissione dell' intero fascicolo al dipendente di cui trattasi può essere dedotto dallo Statuto.
6. Le competenze e le responsabilità, rispettivamente del contabile e dell' amministratore delle anticipazioni, per quanto riguarda la gestione di una cassa di anticipazioni, sono definite in particolare dagli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario nonché dagli articoli pertinenti delle modalità di esecuzione di tale regolamento. Conformemente a tali disposizioni, la costituzione e, conseguentemente, la modifica di una cassa di anticipazioni sono oggetto di una decisione delle autorità di bilancio. L' amministratore delle anticipazioni tiene la contabilità dei fondi della cassa e delle spese effettuate secondo le istruzioni del contabile, nei confronti del quale egli è responsabile dell' esecuzione dei pagamenti. Il ruolo del contabile, che consiste nel provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti dell' istituzione, non si limita, in questa materia, a dare istruzioni. Egli deve procedere, in linea generale, sul posto e all' improvviso, alla verifica dell' esistenza dei fondi affidati all' amministratore delle anticipazioni e alla tenuta della contabilità.
Da tale suddivisione delle responsabilità tra il contabile e l' amministratore delle anticipazioni discende che quest' ultimo assume, in prima persona, la responsabilità della gestione della cassa anticipazioni e che egli può esserne liberato soltanto qualora abbia ricevuto istruzioni contrarie dal contabile. Il contabile è invece corresponsabile se, informato delle eventuali irregolarità, non adotta i provvedimenti del caso ovvero se si astiene dall' effettuare controlli, sia ordinari che straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni.
Ne discende altresì che la responsabilità per la produzione e la conservazione dei documenti giustificativi della cassa di anticipazioni incombe, in prima persona, all' amministratore delle anticipazioni, mentre il contabile, che ha l' obbligo di controllare la contabilità della cassa di anticipazioni e di dare istruzioni all' amministratore delle anticipazioni, diviene però corresponsabile a partire dal momento in cui omette di impartire le opportune istruzioni per la conservazione dei documenti stessi.
7. Dato, in primo luogo, che ogni procedimento disciplinare è autonomo e, in secondo luogo, che un ricorrente non può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri, un dipendente non può far valere utilmente il fatto che non sia stata pronunciata alcuna sanzione nei confronti di un altro dipendente che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti connessi a quelli accertati a suo carico per contestare la sanzione di cui egli stesso è stato oggetto.
8. Una volta provata la realtà dei fatti addebitati ad un dipendente, la scelta della sanzione adeguata spetta all' autorità che il potere di nomina. Poiché gli artt. 86-89 dello Statuto non prevedono rapporti fissi tra le sanzioni disciplinari ivi indicate e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti, la determinazione della sanzione da infliggere in ogni singolo caso deve basarsi su una valutazione globale, da parte dell' autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ogni singolo caso. Il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell' autorità disciplinare, salvo il caso di eccesso palese o di sviamento di potere.
PartiNella causa T-26/89,
Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo, con l' avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, giureconsulto, e P. Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 18 gennaio 1988, con la quale il presidente del Parlamento ha inflitto al sig. de Compte la sanzione della retrocessione dal grado A3, scatto 8, al grado A7, scatto 6,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale del 19 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento
1 A partire dal luglio 1981, la Corte dei Conti iniziava, a norma dell' art. 206 bis, n. 4, del Trattato CEE, l' esame della cassa dei delegati (deputati) del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"). Le sue prime conclusioni, comunicate al Parlamento nell' ottobre 1981 e nell' aprile 1982, erano molto critiche.
2 Il 30 aprile 1982, il sig. de Compte, a quell' epoca dipendente di grado A3 con funzioni di contabile del Parlamento, era oggetto di un provvedimento di trasferimento.
3 Il 6 luglio 1982, la Corte dei conti adottava una relazione speciale sulla cassa dei delegati del Parlamento (GU C 202, pag. 1), nella quale accertava gravi violazioni del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento finanziario") e invitava il Parlamento a prendere le disposizioni necessarie per verificare le operazioni contabili irregolari, ricuperare le somme dovute e accertare le responsabilità eventuali del contabile, dell' amministratore delle anticipazioni e del controllore finanziario.
4 Le irregolarità constatate dalla Corte dei conti venivano confermate da una relazione redatta, su richiesta del Parlamento, da una società privata di revisione contabile.
5 Con lettera del 30 settembre 1982, indirizzata al presidente della commissione di disciplina, il presidente del Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), lo informava di aver deciso l' avvio di un procedimento disciplinare, ex artt. 87, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e 71 del regolamento finanziario, nei confronti del sig. de Compte.
6 Poiché il ricorrente aveva sostenuto di non essere stato sentito in precedenza, ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto, il presidente del Parlamento lo informava, con lettera 14 gennaio 1983, della sua decisione di annullare il procedimento in parola. Con la stessa lettera, egli lo informava altresì dell' esistenza di taluni fatti, riguardanti la gestione della cassa dei delegati che potevano dar luogo all' apertura di un procedimento disciplinare a suo carico.
7 Il 28 gennaio 1983, si procedeva all' audizione preliminare dell' interessato, ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto, da parte del direttore generale dell' amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.
8 Il 13 aprile 1983, il presidente del Parlamento sottoponeva, ai sensi dell' art. 87 dello Statuto e dell' art. 1 dell' allegato IX di detto Statuto (in prosieguo: l' "allegato"), alla commissione di disciplina il rapporto sugli addebiti mossi nei confronti del sig. de Compte. La commissione di disciplina si riuniva a più riprese nel periodo 2 giugno 1983 - 10 febbraio 1984.
9 In tale ultima data, la commissione di disciplina proponeva, con un parere motivato, con tre voti contro due, d' infliggere al sig. de Compte la sanzione della censura, mentre i due membri della commissione di disciplina contrari a una tale sanzione si pronunciavano per il puro e semplice proscioglimento del dipendente incolpato.
10 Nel frattempo, con decisione 18 maggio 1983, il Parlamento aveva accordato lo scarico al suo presidente per l' esercizio 1981, pur rinviando lo scarico di gestione al contabile onde permettere alla commissione per il controllo di bilancio di ultimare taluni lavori (GU C 161, pag. 98).
11 Il 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento europeo decideva di infliggere al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione dei diritti a pensione; in tale decisione venivano mossi, a carico del ricorrente, numerosi addebiti relativi a diverse irregolarità che quest' ultimo avrebbe commesso nell' ambito della sua gestione quale contabile.
12 Il 21 marzo 1984, il ricorrente presentava all' APN un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, diretto contro la decisione di destituzione 16 marzo 1984. Tale reclamo veniva completato da un reclamo aggiuntivo, in data 11 aprile 1984, basato essenzialmente sulla circostanza che il Parlamento gli aveva frattanto accordato lo scarico di gestione per l' esercizio 1981, vale a dire l' esercizio nel corso del quale sarebbero stati commessi i fatti addebitatigli.
13 Con decisione 10 aprile 1984, il Parlamento aveva dato infatti lo scarico al contabile dell' istituzione per l' esercizio 1981. Tuttavia, dopo aver fatto riferimento alle lettere E, F e G, alla relazione speciale della Corte dei conti relativa alla cassa dei delegati, alla decisione del Parlamento 18 maggio 1983, che accordava lo scarico al suo presidente e rinviava lo scarico di gestione al contabile, nonché alla lettera del presidente del Parlamento 6 giugno 1983, in cui si illustravano i motivi che lo avevano indotto a chiedere il rinvio della decisione di scarico di gestione al contabile per il 1981, la suddetta decisione 10 aprile 1984 precisava, nel suo primo 'considerando' , che "nel contesto del discarico per il 1982 saranno presi in considerazione tutti gli elementi, compresa la lettera del 6 giugno 1983" (GU C 127, pag. 43).
14 Il 24 maggio 1984, il presidente del Parlamento, in risposta al reclamo iniziale ed a quello aggiuntivo ad esso presentati, decideva di trasformare la sanzione della destituzione in quella di retrocessione al grado A7, scatto 6. Tale decisione è motivata con riferimento alla motivazione addotta a giustificazione della sanzione iniziale della destituzione.
15 Il 4 giugno 1984, il de Compte presentava contemporaneamente:
- un reclamo al presidente del Parlamento, diretto contro la nuova decisione 24 maggio 1984;
- un ricorso dinanzi alla Corte, inteso all' annullamento della precitata decisione 24 maggio 1984 di retrocessione di grado;
- una domanda di provvedimenti urgenti, intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di tale decisione sino alla pronuncia della Corte nel merito.
16 Con ordinanza 3 luglio 1984 (causa 141/84 R, Racc. 1984, pag. 2575), il presidente della Terza Sezione della Corte disponeva la sospensione dell' esecuzione della decisione 24 maggio 1984 fino alla pronuncia della sentenza nel merito.
17 Con decisione 4 luglio 1984, il presidente del Parlamento respingeva il reclamo presentato il 4 giugno 1984 dal ricorrente.
18 Con sentenza 20 giugno 1985 (causa 141/84, Racc. 1985, pag. 1951), la Corte dichiarava che il procedimento seguito dalla commissione di disciplina era inficiato da un vizio sostanziale (audizione di testi in assenza dell' incolpato o del suo difensore) e annullava di conseguenza la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina del 24 maggio 1984.
19 Con lettera del 24 luglio 1985, il presidente del Parlamento trasmetteva alla Corte dei conti una domanda, formulata dalla commissione di controllo di bilancio del Parlamento, intesa a ottenere un nuovo parere sul modo più appropriato di regolarizzare il disavanzo constatato nella cassa dei delegati per l' esercizio 1982.
20 Il 7 novembre 1985, la Corte dei conti emetteva il suo parere concludendo per la responsabilità del contabile e dell' amministratore delle anticipazioni alla luce dell' art. 70 del regolamento finanziario.
21 Con decisione 11 luglio 1986, il Parlamento dava lo scarico al suo presidente per l' esercizio 1982 e lo autorizzava a concedere lo scarico di gestione ai suoi contabili per il medesimo esercizio, "escludendo da esso l' importo di 91 263 ECU e la contabilità e le materie ad essa relative, descritte nella lettera del Presidente della Corte dei conti del 7 novembre 1985 e nell' allegato parere della Corte dei conti". Esso chiedeva inoltre al suo presidente di prendere gli opportuni provvedimenti per risolvere i problemi ancora in sospeso (GU C 227, pag. 154).
22 Con lettera del 9 dicembre 1986, il presidente del Parlamento faceva presente al ricorrente che esso intendeva riaprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti e l' invitava a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto, precisante i fatti addebitati, che il presidente in esercizio all' epoca aveva sottoposto, il 13 aprile 1983, alla commissione di disciplina in merito al parere della Corte dei conti del 7 novembre 1985 ed in merito alla decisione del Parlamento 11 luglio 1986.
23 Il sig. de Compte veniva sentito il 12 gennaio e il 23 febbraio 1987 e presentava le sue osservazioni per iscritto il 30 gennaio e l' 11 febbraio 1987, ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto.
24 Con lettera del 24 giugno 1987, indirizzata al presidente della commissione di disciplina designata dall' istituzione, il presidente del Parlamento riapriva il procedimento disciplinare precedentemente avviato nei confronti del sig. de Compte sulla base del rapporto sottoposto, il 13 aprile 1983, alla precedente commissione di disciplina.
25 La commissione di disciplina si riuniva a più riprese nel periodo 9 luglio 1987 - 27 novembre 1987. In tale ultima data, essa emetteva un parere motivato che raccomandava, all' unanimità, al presidente del Parlamento di infliggere al sig. de Compte, tenuto conto della gravità degli addebiti accertati e considerate le circostanze attenuanti, la sanzione della retrocessione di grado.
26 Conformemente all' art. 7, terzo comma, dell' allegato, il ricorrente era sentito il 16 dicembre 1987 e presentava, con lettera del 7 dicembre 1987, le sue osservazioni finali.
27 Con decisione 18 gennaio 1988, notificata al ricorrente con lettera in pari data e destinata a produrre effetti il 1 febbraio 1988, il presidente del Parlamento infliggeva al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado A3, scatto 8, al grado A7, scatto 6.
28 In tali circostanze, il 10 febbraio 1988, il sig. de Compte impugnava la decisione del presidente del Parlamento presentando contemporaneamente:
- un reclamo all' autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto;
- il presente ricorso di annullamento;
- una domanda di provvedimenti urgenti, diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di tale decisione fino alla pronuncia nel merito.
29 Con ordinanza 16 marzo 1988 (causa 44/88 R, Racc. pag. 1669), il presidente della Quarta Sezione della Corte respingeva la domanda di provvedimenti urgenti in quanto il ricorrente non era riuscito a dimostrare l' urgenza richiesta dall' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
30 Con decisione 27 marzo 1988, il presidente del Parlamento respingeva il reclamo presentato il 10 febbraio dal ricorrente.
31 La fase scritta, la quale ha avuto luogo interamente dinanzi alla Corte, si è svolta ritualmente.
32 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
33 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nel contempo, di invitare il Parlamento a fornire talune precisazioni da esso ritenute necessarie ai fini del procedimento.
34 Il 15 febbraio 1991, il Parlamento ha depositato i documenti richiesti nonché la sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale.
35 La trattazione orale è avvenuta il 19 marzo 1991. I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
36 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- annullare la decisione 18 gennaio 1988, con la quale il presidente del Parlamento gli ha inflitto la sanzione della retrocessione dal grado A3, scatto 8, al grado A7, scatto 6; e
- condannare il Parlamento alle spese.
Nella sua replica, il ricorrente ha depositato, in via subordinata, le seguenti conclusioni aggiuntive:
- designare un collegio di tre periti, con il compito di dare un parere motivato sugli addebiti mossi a suo carico e di rispondere a ogni quesito pertinente loro sottoposto dalle parti;
- in questo caso, riservare le spese.
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso presentato dal ricorrente:
- condannare quest' ultimo alle spese a norma dell' art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
Addebiti mossi dall' APN
37 Risulta dalla decisione disciplinare adottata dall' APN e dal parere motivato emesso dalla commissione di disciplina che l' insieme degli addebiti mossi al ricorrente possono raggrupparsi in tre categorie:
a) Apertura di un conto fruttifero a vista presso la Midland Bank di Londra, il 21 luglio 1980 e collocamento su questo conto di un importo di 400 000 UKL (lire sterline) al tasso annuo del 16%, senza previa autorizzazione, senza scrittura contabile relativa a tali operazioni e senza registrazione degli interessi nei libri del Parlamento nel 1980 e nel 1981. Questi fatti configurerebbero una violazione degli artt. 20 e 70, n. 1, terzo comma, del regolamento finanziario, per quanto riguarda l' apertura del conto, nonché degli artt. 63 del regolamento finanziario e 50, 51 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) della Commissione 30 giugno 1975, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (GU L 170, pag. 1; in prosieguo: le "modalità di esecuzione"), per quanto attiene all' assenza di contabilizzazione (punti 127-156 del parere motivato e pag. 3 della decisione dell' APN).
b) Incasso, senza precisa e valida giustificazione, il 4 settembre 1981 e l' 11 novembre 1981, di due assegni, tratti sulla Midland Bank, dell' ammontare rispettivo di 17 189,15 UKL e di 35 176,99 UKL, versati, in contanti, dalla banca Sogenal (Société générale alsacienne de banque) di Lussemburgo per gli importi seguenti: 2 700 000 BFR (franchi belgi), 30 000 DM (marchi tedeschi) e 100 000 FF (franchi francesi). Omessa registrazione di queste operazioni nei libri del Parlamento nel corso dell' esercizio 1981. Registrazione con un ritardo di sei mesi (28 febbraio 1982) sulla scheda contabile tenuta presso la cassa dei delegati, per un importo globale di 4 136 125 BFR, mentre il prelievo era stato effettuato in valute differenti. Tali fatti configurerebbero un inadempimento dell' obbligo di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento, previsto dagli artt. 20, secondo comma, 63, 64, secondo comma, e 70, n. 1, terzo comma, del regolamento finanziario (punti 157-186 del parere motivato e pagg. 4 e 5 della decisione dell' APN).
c) Inadempimento dell' obbligo che incombe al contabile di effettuare spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla conservazione dei valori del Parlamento. L' assenza di documenti giustificativi riguarda una differenza tra i valori disponibili della cassa dei delegati e la contabilità generale, dell' ordine di 4 100 000 BFR, verificatasi dopo l' effettuazione della scrittura di 4 136 125 BFR, relativa all' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank. Tali fatti costituirebbero una negligenza grave da parte del contabile, tale da impegnare la sua responsabilità ex art. 70, n. 1, secondo comma, del regolamento finanziario (punti 187-215 del parere motivato e pagg. 5 e 6 della decisione dell' APN).
38 L' APN, dopo aver sostenuto di aver esaminato accuratamente tutti i documenti agli atti, il parere della commissione di disciplina e la presa di posizione del ricorrente, considerava che, anche nell' ipotesi dell' interpretazione più favorevole dei fatti, il ricorrente aveva commesso gravi infrazioni agli obblighi che incombono al contabile del Parlamento e, più in generale, ai funzionari delle Comunità europee. Tenendo conto delle circostanze attenuanti ammesse dalla commissione di disciplina - tra le quali la cattiva organizzazione dei servizi finanziari del Parlamento all' epoca dei fatti addebitati - l' APN concludeva per la sanzione della retrocessione.
Cronistoria della gestione dei conti bancari presso la Midland Bank di Londra
39 Gli addebiti mossi a carico del ricorrente si riferiscono alla gestione di un conto bancario alimentato da fondi provenienti dall' amministrazione delle anticipazioni che servono al pagamento delle diverse indennità e al rimborso delle spese di viaggio dei membri del Parlamento. I fatti concernenti la gestione di questo conto bancario, quali accertati dal parere della Corte dei conti del 7 novembre 1985 e dal parere motivato della commissione di disciplina (punti 127-155), sono esposti in prosieguo. Il contenuto materiale di tali fatti non è stato contestato dal ricorrente.
40 Il 16 maggio 1980, la Midland Bank di Londra scriveva al Parlamento per indicargli che somme importanti, a quel tempo depositate sul suo conto corrente n. 618094, avrebbero potuto essere utilmente girate in deposito, onde maturare interessi.
41 Con lettera del 21 luglio 1980, firmata dal sig. Offermann, amministratore delle anticipazioni, dipendente della divisione "Tesoreria e contabilità", e dalla sig.na Cesaratto, dipendente della stessa divisione, un conto fruttifero a vista (n. 1777912) veniva aperto presso detta banca e un importo di 400 000 UKL veniva trasferito su tale conto al tasso annuo del 16%.
42 Secondo le dichiarazioni fatte dal ricorrente dinanzi alla commissione di disciplina, egli era stato informato sin dall' origine di tale scambio di lettere e della decisione di aprire un conto fruttifero. L' importo di 400 000 UKL è rimasto immobilizzato per tredici mesi e nessuna scrittura corrispondente a tali operazioni è stata effettuata sui libri del Parlamento.
43 Nell' agosto 1981, detto capitale veniva di nuovo stornato su richiesta del contabile, sig. de Compte, e dell' amministratore delle anticipazioni, sig. Offermann, sul conto corrente n. 618094. Invece, gli interessi, che ammontavano a quell' epoca a 50 347,59 UKL, venivano lasciati sul conto fruttifero a vista n. 1777912. Neppure tali interessi venivano registrati sui libri del Parlamento, né nel 1980 né nel 1981.
44 Sul conto n. 1777912 veniva accreditato un nuovo importo di 9 152,85 UKL corrispondenti agli interessi per il secondo semestre del 1981, il che portava il totale degli interessi e, con ciò, il saldo del conto in parola a 59 500,44 UKL. Non ne veniva fatta alcuna menzione, all' epoca, sui libri del Parlamento.
45 Il 4 settembre 1981 e l' 11 novembre 1981, la banca Sogenal del Lussemburgo versava al sig. de Compte, su istruzione di quest' ultimo, in contanti, i seguenti importi: 2 700 000 BFR, 30 000 DM e 100 000 FF. Come contropartita di tali somme, il sig. de Compte consegnava due assegni tratti sulla Midland Bank di Londra, per l' ammontare rispettivo di 17 189,15 UKL e di 35 176,98 UKL.
46 La Midland Bank rifiutava l' incasso di tali assegni dal conto fruttifero (n. 1777912), in quanto tale conto non poteva consentire l' emissione di assegni e quindi un prelievo diretto. La Midland Bank riscriveva il numero del conto corrente iniziale (618094) e i due assegni erano addebitati su tale conto. Tuttavia, nessuno dei due assegni veniva registrato nella contabilità corrispondente tenuta nei libri del Parlamento nel corso dell' esercizio 1981.
47 Domenica 28 febbraio 1982, i due assegni venivano registrati sulla scheda contabile tenuta presso la cassa dei delegati, in corrispondenza del conto presso la Midland Bank, per un importo globale di 4 136 125 BFR.
48 Apparentemente alla medesima data del 28 febbraio 1982, per i due assegni in parola venivano compilati quattro moduli "operazioni di tesoreria" ma venivano predatati al 16 settembre 1981 e al 26 novembre 1981.
49 Frattanto, il 24 febbraio 1982, in seguito a una conversazione telefonica con la Midland Bank a Londra, un importo di 19 000 UKL era stato girato dal conto fruttifero al conto corrente, portando così il saldo del conto fruttifero a 40 500,44 UKL.
50 Il 18 marzo 1982, la Corte dei conti procedeva a un controllo, nel corso del quale non veniva alla luce la scrittura relativa ai 4 136 125 BFR, il che permetteva al suo rappresentante di affermare, in occasione della sua audizione dinanzi alla commissione di disciplina, avvenuta il 23 ottobre 1987, che la scrittura del 28 febbraio 1982 era stata di fatto effettuata dopo detto controllo.
51 Il 30 marzo 1982, il sig. de Compte riconosceva, con lettera indirizzata al presidente del Parlamento, la mancata contabilizzazione, in uscita, della somma di 4 121 573 BFR.
52 Nell' aprile 1982, rispondendo a una domanda rivolta alla Midland Bank per una verifica dei depositi intestati al Parlamento da essa detenuti, la banca stessa informava la Corte dei conti dell' esistenza del conto n. 1777912.
53 In seguito al trasferimento del ricorrente, avvenuto il 30 aprile 1982, e dietro istruzione del nuovo contabile, si procedeva alla chiusura del conto fruttifero e il saldo veniva girato, il 20 maggio 1982, sul conto corrente.
54 In seguito ai controlli interni svolti dai servizi finanziari del Parlamento, il 31 agosto 1982 veniva registrata una scrittura di storno nella contabilità generale del Parlamento per un importo di 4 136 125 BFR.
Nel merito
55 A sostegno del suo ricorso d' annullamento, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, otto mezzi di legittimità formale, relativi alla regolarità del procedimento disciplinare, che possono venire riassunti nel modo seguente:
- la decisione impugnata sarebbe stata presa oltre il termine previsto all' art. 7, terzo comma, dell' allegato;
- il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui all' art. 72 del regolamento finanziario;
- il procedimento disciplinare sarebbe stato irricevibile a causa dello scarico di gestione accordatogli per l' esercizio 1981;
- la riapertura del procedimento disciplinare sarebbe avvenuta in violazione del principio del termine ragionevole;
- il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti sarebbe stato irricevibile per violazione della regola non bis in idem, sancita dall' art. 86 dello Statuto;
- il procedimento disciplinare sarebbe stato infirmato da vizi di forma, riguardanti il rapporto introduttivo ed il processo verbale del 26 novembre 1987;
- sarebbero state compiute numerose violazioni del diritto alla difesa, segnatamente per la mancata comunicazione di taluni documenti;
- sull' autonomia della commissione di disciplina e sulla libertà della difesa avrebbero inciso alcune dichiarazioni di un vicepresidente del Parlamento, all' epoca in carica.
56 In secondo luogo, il ricorrente ha fatto valere, a sostegno delle sue conclusioni, tre mezzi di legittimità sostanziale, relativi al merito della decisione impugnata, i quali possono riassumersi nel modo seguente:
- violazione dell' art. 86 dello Statuto e degli artt. 70 e 72 del regolamento finanziario e inosservanza del principio di diritto secondo cui qualsiasi atto amministrativo dev' essere munito di una motivazione giuridicamente ammissibile, non contraddittoria e non viziata da errori di diritto e/o di fatto;
- in via subordinata, violazione dell' art. 86, n. 1, dello Statuto e degli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, inosservanza dei principi di uguaglianza, di equità e di giustizia distributiva nonché esistenza di uno sviamento di potere;
- violazione del principio di proporzionalità per quanto attiene alla portata degli addebiti formulati in rapporto alla gravità della sanzione inflitta.
A - Mezzi relativi alla legittimità formale
Sul mezzo relativo all' inosservanza del termine previsto all' art. 7, terzo comma, dell' allegato
57 Il ricorrente ha rinunciato, nella replica, a tale mezzo.
Sul mezzo relativo alla scadenza del termine di prescrizione
58 Il ricorrente fa valere che il procedimento disciplinare, il quale si è concluso con la decisione impugnata, è stato avviato dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto all' art. 72 del regolamento finanziario, ai sensi del quale "ogni istituzione dispone di un termine di due anni, a decorrere dalla data della presentazione del conto di gestione, per deliberare sullo scarico da dare ai contabili delle operazioni ad esso relative".
59 Secondo il ricorrente, alla scadenza di detto termine di due anni e in assenza di uno scarico di gestione precedentemente accordato o rifiutato in maniera esplicita, si presume giuridicamente avvenuto uno scarico implicito, poiché il contabile non può essere vittima dell' inerzia dell' autorità amministrativa. L' art. 37, n. 2, del regolamento finanziario, il quale prevede la conservazione dei documenti giustificativi relativi alla contabilità per un periodo di cinque anni a partire dalla data della decisione di scarico circa l' esecuzione del bilancio, considerata all' art. 85, non sarebbe incompatibile con questa tesi, per il fatto che tale articolo sancisce soltanto un obbligo successivo alla suddetta decisione di scarico.
60 Lo scarico di gestione implicito non potrebbe avere un significato diverso dal riconoscimento della regolarità e dell' esattezza dei conti, il che implica l' esonero definitivo da una certa responsabilità del contabile, cioè quella relativa alla regolarità formale dei conti. Discenderebbe da tale portata minima dello scarico di gestione che un eventuale procedimento disciplinare, che dia luogo soltanto a censure formali, debba del pari essere avviato, a pena di prescrizione, nel termine di due anni. Il termine in parola decorrerebbe, in virtù degli artt. 73 e 77 del regolamento finanziario, al più tardi a partire dal 31 maggio dell' anno successivo a quello dell' esercizio finanziario in questione.
61 Il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, il procedimento disciplinare è stato avviato il 24 giugno 1987, ossia dopo la scadenza del citato termine di due anni tanto per quel che riguarda la sua gestione relativa all' esercizio 1981 - termine scaduto al più tardi il 31 maggio 1984 - quanto, in via subordinata, per quel che si riferisce alla sua gestione relativa all' esercizio 1982 - termine scaduto al più tardi il 31 maggio 1985 - per il fatto che egli non ha più svolto le funzioni di contabile a partire dal 30 aprile 1982. Il ricorrente osserva peraltro che non può in alcun modo ritenersi che il procedimento avviato il 24 giugno 1987 configuri la riapertura di un procedimento disciplinare precedente, dato che il primo procedimento, intentato il 30 settembre 1982, non ha avuto seguito e che il secondo procedimento, avviato il 13 aprile 1983, ha avuto come risultato la decisione 24 maggio 1984, la quale è stata a sua volta annullata dalla citata sentenza della Corte 20 gennaio 1985.
62 Affrontando, peraltro, il possibile collegamento tra gli artt. 72 e 85 del regolamento finanziario, il ricorrente osserva che il legislatore non ha previsto la possibilità di prorogare il termine fissato per la decisione di scarico di gestione, come l' ha fatto per la decisione di scarico prevista all' art. 85. Di conseguenza, il termine di cui all' art. 72, relativo allo scarico di gestione, dovrebbe considerarsi come un termine di decadenza. A suo parere, non dovrebbe nemmeno perdersi di vista il fatto che il termine sancito dall' art. 85 perviene a scadenza più di un anno prima del termine previsto all' art. 72.
63 Il convenuto controbatte che le disposizioni dello Statuto non consentono in alcun caso di stabilire un collegamento tra il rilascio dello scarico di gestione ed il procedimento disciplinare, il che risulterebbe chiaramente dalla citata ordinanza in sede di procedimento sommario 3 luglio 1984, emessa nella stessa causa. L' asserita prescrizione dovrebbe essere prevista expressis verbis dal legislatore (sentenza della Corte 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma / Commissione, punti 18-20 della motivazione, causa 41/69, Racc. pag. 661), il che non si verifica nel caso dell' art. 72 del regolamento finanziario.
64 Inoltre, il regolamento finanziario, prevedendo all' art. 37, n. 2, la conservazione dei documenti giustificativi per un periodo di cinque anni, riconoscerebbe implicitamente la possibilità di avviare un procedimento disciplinare durante un periodo prolungato, superiore ai due anni previsti per lo scarico di gestione. L' efficacia giuridica dello scarico di gestione consisterebbe nel fatto che, accordandolo, l' autorità incaricata del controllo di bilancio dichiarerebbe di non avere alcuna obiezione da formulare per quanto concerne il rendimento dei conti. Tuttavia, detto scarico non creerebbe alcun ostacolo all' apertura di un procedimento disciplinare, se inchieste in corso, aventi un nesso con un procedimento disciplinare, mettessero in luce elementi nuovi ed in particolare frodi.
65 Il Parlamento sostiene del pari che la decisione di scarico di gestione può essere soltanto esplicita. Il termine di due anni, previsto al riguardo all' art. 72 del regolamento finanziario, non potrebbe venir interpretato come un termine di decadenza, ai sensi del quale il contabile fruirebbe di uno scarico di gestione implicito. La decisione sullo scarico di gestione potrebbe intervenire solamente a seguito della decisione di scarico dell' esecuzione del bilancio. Poiché il termine per il voto sullo scarico dell' esecuzione del bilancio, previsto dall' art. 85 del regolamento finanziario, non è un termine di decadenza, lo stesso dovrebbe dirsi del termine di cui all' art. 72 di detto regolamento.
66 A tale proposito, l' istituzione convenuta rileva che, in ogni caso, i procedimenti disciplinari del 30 settembre 1982 e del 13 aprile 1983 sono stati avviati prima del 31 maggio 1984 e che, quindi, i termini sono stati rispettati. Certo, in seguito alla sentenza della Corte 20 giugno 1985, la quale ha annullato la decisione dell' APN 24 maggio 1984, si è dovuto iniziare daccapo il procedimento disciplinare. Ciò non toglie, secondo l' istituzione, che l' apertura dei procedimenti disciplinari anteriori ha avuto la conseguenza d' interrompere l' eventuale prescrizione (sentenze della Corte 14 luglio 1967, Kampffmeyer / Commissione, cause riunite 5/66, 7/66, 13/66-24/66, Racc. pag. 317; 5 aprile 1973, Giordano / Commissione, causa 11/72, Racc. pag. 417). Peraltro, l' APN avrebbe avuto il diritto di reiterare una decisione identica a quella che era stata annullata per vizio di forma, rispettando questa volta le forme sostanziali che erano state violate (sentenza della Corte 30 settembre 1982, Amylum / Consiglio, causa 108/81, Racc. pag. 3107).
67 Inoltre, secondo il Parlamento, il ricorrente, contrariamente a quanto afferma, non ha mai ottenuto uno scarico di gestione implicito. A tale riguardo il convenuto fornisce le seguenti precisazioni. La decisione 14 gennaio 1983, con la quale il Parlamento ha accordato lo scarico di gestione al ricorrente, si riferiva all' esercizio 1980 e non ha preso in considerazione gli addebiti formulati nei suoi confronti. Se il Parlamento, con decisione 10 aprile 1984, ha concesso lo scarico di gestione al ricorrente per l' esercizio 1981, esso ha tuttavia differito espressamente l' esame del merito dei problemi relativi al procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente nell' ambito dello scarico di esercizio per il 1982. Per quanto attiene a quest' ultimo scarico, il Parlamento, con decisione 11 luglio 1986, ha autorizzato il suo presidente a dare scarico ai suoi contabili responsabili per l' esercizio 1982, ad eccezione della differenza tra la cassa e la contabilità generale per un importo di 4 136 125 BFR.
68 Per quanto riguarda tale mezzo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che lo Statuto, regolamentando, agli artt. 86-89 e all' allegato IX, il regime disciplinare applicabile ai dipendenti delle Comunità europee, non prevede nessun termine di prescrizione circa l' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente incolpato di essere venuto meno a uno dei suoi obblighi statutari. Un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev' essere fissato in precedenza dal legislatore comunitario (v. la citata sentenza della Corte 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma / Commissione, causa 41/69). Orbene, in assenza di un termine di prescrizione esplicito, che venga contemplato nel capitolo dello Statuto relativo al regime disciplinare dei dipendenti, non potrebbe ammettersi che la scadenza del termine previsto all' art. 72 del regolamento finanziario per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili possa comportare la prescrizione di qualsiasi azione disciplinare contro questi ultimi.
69 A tale proposito, va ricordato, in secondo luogo, il principio dell' autonomia della repressione disciplinare rispetto ad altri procedimenti amministrativi. La repressione disciplinare ha infatti per obiettivo la tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica. Invece, il rilascio dello scarico di gestione, previsto all' art. 72 del regolamento finanziario, tende a stabilire un controllo dell' esattezza e della regolarità dei conti e, più in generale, del rendimento e della verifica degli stessi, affinché sia posto un termine all' incertezza gravante sulla responsabilità che incombe al contabile interessato per un dato esercizio. Proprio in tale ottica, il presidente della Terza Sezione della Corte, nella sua ordinanza in sede di procedimento sommario 3 luglio 1984, emessa nella stessa causa, ha operato la distinzione tra i due procedimenti. Pertanto, l' asserito intervento di uno scarico di gestione implicito alla scadenza di un termine di due anni non potrebbe essere di ostacolo all' esercizio di azioni disciplinari nei confronti del ricorrente.
70 Va per di più rilevato che, anche supponendo che venga accolta la tesi del ricorrente su tale punto, il presente mezzo deve tuttavia essere respinto. Il Parlamento ha infatti il diritto di sostenere che il procedimento disciplinare controverso è stato avviato prima del 31 maggio 1984, data alla quale il ricorrente fissa il rilascio dello scarico di gestione implicito per l' esercizio 1981. Il procedimento disciplinare contro il ricorrente deve ritenersi intentato, al più tardi, il 13 aprile 1983, data alla quale il presidente del Parlamento presentava alla commissione di disciplina il rapporto contenente gli addebiti mossi al ricorrente. Tale procedimento disciplinare si concludeva con la decisione dell' APN 24 maggio 1984, con cui si infliggeva al ricorrente la sanzione della retrocessione di grado. A seguito dell' annullamento di detta decisione disciplinare per effetto della sentenza della Corte 20 giugno 1985, per vizio di procedura, il 24 giugno 1987, il presidente del Parlamento adiva di nuovo la commissione di disciplina sulla base del medesimo rapporto. Stando così le cose, la riapertura del procedimento disciplinare non può considerarsi quale nuovo deferimento agli organi competenti, ma come ripristino del procedimento a partire dallo stadio in cui il vizio di forma accertato dalla Corte era intervenuto. Va ricordato a questo proposito che l' amministrazione ha facoltà, in linea di principio, di ripristinare un atto amministrativo in precedenza annullato per vizio di forma, rispettando, questa volta, le forme che non erano state osservate.
71 Risulta dall' insieme di tali considerazioni che il mezzo tratto dalla scadenza del termine di prescrizione che si sostiene previsto all' art. 72 del regolamento finanziario deve essere respinto.
Sul mezzo relativo al rilascio dello scarico di gestione per l' esercizio 1981
72 Il ricorrente ricorda che il Parlamento gli ha concesso, con decisione 10 aprile 1984, lo scarico di gestione per l' esercizio 1981, sulla base del rapporto della commissione per il controllo di bilancio del 21 marzo 1984. Egli fa valere che questa decisione rende, in quanto tale, irricevibile e, pertanto, nullo l' attuale procedimento disciplinare, dato che i soli addebiti mossi nei suoi confronti rientrano esclusivamente nella regolarità formale dei conti.
73 Nel suo ricorso, il ricorrente sostiene inoltre l' irrilevanza del fatto che lo scarico di gestione per l' esercizio 1982 gli sia stato accordato con una riserva relativa a ciò che costituisce appunto l' aspetto essenziale della presente causa, cioè la questione dei 4 milioni di BFR. Sotto questo profilo, egli sostiene, in via principale, che tale ultima questione è stata decisa dallo "scarico ai sensi dello scarico di gestione 1981", in via subordinata, che egli ha ottenuto lo scarico di gestione per l' esercizio 1982 e, in via ancor più subordinata, che in occasione del suo trasferimento, avvenuto il 30 aprile 1982 e della sua sostituzione con un nuovo contabile, non vi fu rendimento dei conti di gestione, di modo che l' APN si è posta nell' impossibilità di determinare, per l' esercizio 1982, ciò che rientra nella sua responsabilità e ciò che rientra in quella del contabile che gli è succeduto.
74 Nella replica, il ricorrente invoca due fatti che qualifica essenziali, ossia, da un lato, la decisione 18 maggio 1983, con la quale il Parlamento accordava lo scarico al suo presidente per l' esercizio 1981 e, dall' altro, la decisione del Parlamento 10 aprile 1984, già menzionata. Su questa base, egli fa valere, in primo luogo, che lo scarico dato il 18 maggio 1983 dal Parlamento al suo presidente comporta, implicitamente, concessione dello scarico di gestione al contabile; in secondo luogo, che lo scarico di gestione non può essere parziale e, in terzo luogo, che la portata di una decisione la quale accordi lo scarico di gestione non può venire limitata da un 'considerando' della medesima decisione. In via subordinata, il ricorrente aggiunge, nell' ipotesi in cui la questione dello scarico di gestione 1982 dovesse presentare un interesse, che deve ritenersi che egli l' abbia ottenuto. A tale riguardo, egli riprende il suo argomento secondo il quale lo scarico dato dal Parlamento al suo presidente - nel caso di specie la decisione del Parlamento 11 luglio 1986 per l' esercizio 1982 - comporta concessione dello scarico di gestione al contabile.
75 Il convenuto confuta l' argomento del ricorrente riprendendo le osservazioni precedentemente formulate a proposito del mezzo relativo alla scadenza del termine di prescrizione, vale a dire che il ricorrente si è sempre visto rifiutare lo scarico di gestione per gli atti che formano oggetto delle azioni disciplinari. Esso rileva inoltre che, anche se fosse stato accordato uno scarico di gestione, ciò non osterebbe per nulla all' avvio di azioni disciplinari.
76 Nella controreplica, esso ha emesso, inoltre, riserve circa la ricevibilità dei mezzi dedotti dal ricorrente nella replica, cioè il collegamento tra lo scarico, dato dal Parlamento al suo presidente, e lo scarico di gestione da accordare al contabile dell' istituzione, l' indivisibilità dello scarico di gestione e l' incidenza di un 'considerando' sulla portata di una decisione che accorda lo scarico. L' istituzione reputa che in tal caso si è in presenza di tre nuovi mezzi.
77 Il Parlamento sostiene, peraltro, che tali mezzi non sono fondati. Esso sottolinea che esistono due procedimenti distinti per lo scarico di esercizio e per lo scarico di gestione e questo fatto, a suo parere, indica di per sé stesso che non può ritenersi che l' uno coincida con l' altro. Il primo scarico sarebbe "necessario", ma non "sufficiente", a dare lo scarico di gestione e proprio in tal senso si sarebbe sviluppata la pratica delle istituzioni. Per queste stesse ragioni, l' art. 13 delle norme interne relative all' esecuzione del bilancio del Parlamento menziona unicamente il fatto che lo scarico di esercizio implichi l' "autorizzazione" di dare scarico al contabile e non che quest' ultima comporti automaticamente uno scarico di gestione. Di conseguenza il Parlamento, accordando lo scarico al suo presidente, pur rifiutando di dar scarico di gestione al ricorrente, non avrebbe certamente inteso coprire la responsabilità di quest' ultimo. A tal riguardo, il Parlamento, rispondendo ai quesiti scritti posti dal Tribunale, ha precisato la propria normativa interna e prassi amministrativa per quanto concerne lo scarico sull' esercizio del bilancio dell' istituzione (art. 85 del regolamento finanziario) e lo scarico di gestione da dare ai contabili (art. 72 dello stesso regolamento).
78 Il Tribunale constata che, con questo terzo mezzo, il ricorrente asserisce, sostanzialmente, di aver ottenuto uno scarico di gestione esplicito per l' esercizio 1981 e, in via subordinata, per l' esercizio 1982, il che renderebbe irricevibile il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.
79 Come già dimostrato, in risposta al mezzo precedente, il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto è autonomo rispetto al procedimento di scarico di gestione previsto dal regolamento finanziario. Pertanto, anche nell' ipotesi in cui il ricorrente avesse ottenuto lo scarico di gestione per l' esercizio 1981, tale circostanza non osterebbe all' apertura di un' azione disciplinare nei suoi confronti, tanto più che l' avvio di quest' ultima, risalendo al 13 aprile 1983, è in ogni caso antecedente alle decisioni del Parlamento 18 maggio 1983 e 10 aprile 1984 le quali, secondo la tesi del ricorrente, andrebbero considerate tali da avergli concesso, implicitamente o esplicitamente, lo scarico di gestione per l' esercizio 1981.
80 Va peraltro osservato che, anche supponendo che venga accolta la tesi del ricorrente, secondo la quale il rilascio dello scarico di gestione osta all' apertura di un procedimento disciplinare, tale mezzo non può venire accolto. Infatti, nella misura in cui il ricorrente si avvale, per la prima volta nella replica, della decisione 18 maggio 1983, con la quale il Parlamento dava scarico al suo presidente, onde sostenere che tale scarico implica automaticamente la concessione dello scarico di gestione al contabile dell' istituzione, va rilevato che - a prescindere dai dubbi che solleva la sua ricevibilità - tale parte del mezzo non è fondata. In detta decisione 18 maggio 1983, il Parlamento ha differito espressamente "lo scarico contabile (...), in quanto la commissione per il controllo di bilancio deve ancora ultimare alcuni lavori". Nei limiti in cui il ricorrente si avvale, nell' ambito dello stesso mezzo, della decisione del Parlamento 10 aprile 1984, nemmeno questa parte del mezzo è fondata. Per la verità, onde valutare la portata di tale decisione, va tenuto conto dei suoi 'considerando' ; in particolare, risulta dai punti G e I dei 'considerando' di detta decisione che il Parlamento si è riservato di decidere, nel quadro dello scarico di esercizio per il 1982, in ordine agli elementi relativi alla responsabilità del ricorrente, a proposito della quale il presidente del Parlamento aveva chiesto, con lettera del 6 giugno 1983, il rinvio della decisione sullo scarico di gestione per l' esercizio 1981.
81 Va osservato, per giunta, che l' esercizio 1981 non può considerarsi come quello pertinente per l' esame delle questioni controverse. Infatti, come risulta dai documenti figuranti agli atti, il fatto che nessuna scrittura contabile, vuoi di pagamento, vuoi di riscossione, sia stata effettuata durante tutto l' esercizio 1981 quanto alla somma di 4 136 125 BFR, non ha consentito, in occasione del controllo di gestione al quale si è proceduto al termine di tale esercizio, l' accertamento di un' eccedenza o di un ammanco. Di conseguenza, solo l' esercizio 1982 deve ritenersi pertinente per l' esame della responsabilità del ricorrente nella sua qualità di contabile del Parlamento. Per tale esercizio, il Parlamento, con decisione 11 luglio 1986, pur avendo autorizzato il suo presidente a concedere lo scarico di gestione ai suoi contabili, ha apportato a tale autorizzazione una riserva espressa "escludendo da esso l' importo di 91 263 ECU e la contabilità e le materie ad essa relative", appunto a causa della differenza constatata nel frattempo tra le disponibilità della cassa dei delegati e la contabilità generale.
82 Ne risulta che, in ogni caso, anche questo mezzo deve necessariamente essere respinto.
Sul mezzo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole
83 Il ricorrente, il quale deduce tale mezzo in via subordinata, in particolare rispetto a quello tratto dalla scadenza del termine di prescrizione, fa valere che, secondo un principio generalmente riconosciuto, sarebbe giustificato considerare che un procedimento disciplinare dev' essere avviato entro un termine ragionevole, dopo la presa di conoscenza dei fatti contestati e altresì proseguito in un termine ragionevole, per ragioni sia di certezza del diritto che di buona amministrazione.
84 In tale prospettiva, il ricorrente fa osservare che il procedimento disciplinare, così com' è regolamentato dallo Statuto, è normalmente accompagnato da termini relativamente brevi. Nel caso di specie, esso sarebbe stato posto in essere e/o condotto con un ritardo non ragionevole. A sostegno di tale affermazione, egli ricorda che il procedimento disciplinare è stato aperto o, quanto meno, riaperto il 24 giugno 1987, mentre il dies a quo si collocherebbe al 31 dicembre 1981 (chiusura dell' esercizio finanziario 1981) o, in via subordinata, al 30 aprile 1982 (data del suo trasferimento) o, in via ulteriormente subordinata, al 20 giugno 1985 (data della sentenza della Corte che annulla la sanzione disciplinare 24 maggio 1984).
85 Nella replica, il ricorrente procede alla ricostruzione dei fatti intervenuti a partire dalla contestazione degli addebiti mossi a suo carico nel 1982, onde fornire la prova del fatto che i cinque anni che sono trascorsi tra i fatti addebitati e l' apertura dell' ultimo procedimento disciplinare superano i limiti di un termine ragionevole. In tale contesto, egli deduce, in primo luogo, la violazione dell' art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo, che egli considera applicabile per analogia al presente caso. Egli esamina, in secondo luogo, gli argomenti addotti dall' istituzione convenuta per inferirne che quest' ultima non contesta il principio secondo il quale un termine ragionevole è d' obbligo per l' avvio e per la prosecuzione di un' azione disciplinare. Al riguardo, egli rileva che l' istituzione si è limitata a contestare l' esistenza di un termine di prescrizione per l' avvio di un procedimento disciplinare e non quella di un termine ragionevole, il quale sarebbe di natura diversa. Egli aggiunge che il parere della commissione di disciplina menziona circostanze attenuanti, relative al termine eccessivo che è trascorso tra la presentazione degli addebiti da parte dell' APN e la conclusione delle azioni disciplinari. L' APN, aderendo a tale parere, avrebbe così ammesso l' esistenza di un termine eccessivo, che non sarebbe imputabile al ricorrente. Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti di fatto dell' istituzione convenuta, egli considera che l' unica discussione pertinente verte sul periodo di un anno e mezzo intercorso tra il 20 giugno 1985, data della pronuncia della sentenza della Corte, ed il 9 dicembre 1986, data della lettera con la quale l' APN gli manifestava la propria intenzione di riaprire il procedimento disciplinare e lo invitava a presentare le sue osservazioni sul rapporto contenente gli addebiti mossi nei suoi confronti, che era stato inizialmente trasmesso alla commissione di disciplina il 13 aprile 1983.
86 Il convenuto ripete, da parte sua, che lo Statuto non prevede alcun termine di prescrizione per l' avvio di un procedimento disciplinare. In ogni caso, esso ritiene che non si possa rimproverargli di non aver dato prova di sufficiente diligenza nel proseguire il procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente, tenendo conto in particolare del carattere estremamente complesso dei fatti da provare e della gravità delle accuse formulate contro il ricorrente. La lunga cronistoria dei fatti, che l' istituzione espone in dettaglio, dimostrerebbe la veridicità di tale argomento. Esso sostiene altresì che la durata dell' istruttoria si spiega con i numerosi incidenti sollevati dal ricorrente e dai suoi difensori durante tutto il corso del procedimento disciplinare, nonché con la quantità di procedimenti giudiziari che la presente causa ha originato, cioè cinque ordinanze in sede di procedimento sommario e una sentenza. Infine, il convenuto fa notare come lo stesso ricorrente riduca notevolmente la portata della sua censura, allorché dichiara che l' unica questione pertinente nella fattispecie si riferisce al periodo di due anni che ha fatto seguito alla pronuncia della sentenza della Corte, avvenuta il 20 giugno 1985, e quando esso ammette che, durante tale periodo, un ritardo di sei mesi gli è personalmente imputabile. Si tratterebbe dunque di sapere se il residuo termine di un anno e mezzo sia giustificato o meno.
87 Per quanto attiene più particolarmente al periodo di un anno e mezzo, il convenuto fa valere che, tenuto conto delle osservazioni del presidente della Terza Sezione nella sua ordinanza in sede di procedimento sommario 3 luglio 1984, l' APN non ha ritenuto opportuno riaprire immediatamente il procedimento disciplinare e ha preferito attendere l' adozione, da parte del Parlamento, della decisione sullo scarico di gestione per l' esercizio 1982. A tale proposito, l' istituzione convenuta ricorda che, alla data della pronuncia della sentenza della Corte, il 20 giugno 1985, la commissione per il controllo di bilancio aveva già avviato, il 18 giugno 1985, il procedimento diretto a tale scarico. Il presidente del Parlamento, a seguito della domanda formulata in tal senso dalla commissione per il controllo di bilancio, chiedeva del pari, con lettera del 24 luglio 1985, un nuovo parere della Corte dei conti sul modo più idoneo per regolarizzare l' ammanco accertato nella cassa dei delegati per l' esercizio 1982. L' APN avrebbe atteso il parere della Corte dei conti, emesso il 7 novembre 1985, e, successivamente, la decisione del Parlamento 11 luglio 1986 sullo scarico di gestione per l' esercizio 1982 prima di riaprire il procedimento disciplinare. Benché il convenuto neghi che un eventuale scarico di gestione possa ostare all' esercizio di azioni disciplinari, esso ritiene che l' esame minuzioso, ad opera della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento, della gestione dei conti da parte del ricorrente potesse gettare nuova luce sulla presente causa. Il convenuto ne trae la conclusione che il motivo in parola, riguardando il solo interesse del ricorrente, costituisce una valida ragione per giustificare il termine di un anno e mezzo che è intercorso tra la sentenza di annullamento e la riapertura del procedimento disciplinare. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0026.1
88 In ordine a questo mezzo, va rilevato che, se lo Statuto non prevede un termine di prescrizione per l' avvio di un procedimento disciplinare, esso prescrive nondimeno, al suo allegato IX, più esattamente all' art. 7, un termine di un mese alla commissione di disciplina, prorogato a tre mesi nel caso di un' inchiesta in contraddittorio, per formulare il proprio parere motivato, ed un identico termine di un mese all' APN per prendere la sua decisione. Anche se detti termini non sono perentori, essi sanciscono però una regola di buona amministrazione il cui scopo è quello di evitare, nell' interesse sia dell' amministrazione che dei dipendenti, un ritardo ingiustificato nell' adottare la decisione che pone termine al procedimento disciplinare (v. sentenze della Corte 4 febbraio 1970, Van Eick / Commissione, causa 13/69, Racc. pag. 3; 29 gennaio 1985, F. / Commissione, causa 228/83, Racc. pag. 275; 19 aprile 1988, M. / Consiglio, causa 209/86, Racc. pag. 1981). Discende dallo scrupolo di buona amministrazione manifestato dal legislatore comunitario che le autorità disciplinari hanno l' obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga in un termine ragionevole rispetto all' atto che lo precede. L' inosservanza di detto termine - il quale può esser valutato esclusivamente in funzione delle circostanze proprie al caso di specie - non solo può far sorgere la responsabilità dell' istituzione, ma può altresì comportare la nullità dell' atto adottato fuori termine.
89 Nella fattispecie, risulta dall' esame dei successivi atti del procedimento disciplinare posti in essere nei confronti del ricorrente a decorrere dal 13 aprile 1983, atti la cui cronologia è stata illustrata in precedenza nella parte "Antefatti e procedimento", che il procedimento disciplinare si è svolto, in linea di principio, ritualmente. Tuttavia, una volta detratto il lasso di tempo occorso al ricorrente per provvedere alla propria difesa dinanzi alla Corte, è giocoforza constatare che la questione se sia stato osservato un termine ragionevole può porsi a due riprese. La prima riguarda il periodo di otto mesi durante il quale fu adita la prima commissione di disciplina (dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984); la seconda riguarda il termine di 18 mesi che è trascorso fra la pronuncia della sentenza di annullamento della Corte e l' invio della lettera del presidente del Parlamento, che invitava il ricorrente a presentare le sue osservazioni a norma dell' art. 87, n. 2, dello Statuto (dal 20 giugno 1985 al 9 dicembre 1986).
90 Come sostenuto dal Parlamento nel suo controricorso (pagg. 26-30), e come del pari risulta dal parere motivato della prima commissione di disciplina, del 10 febbraio 1984 (punti 6-20 della motivazione), la durata dei lavori di quest' ultima fu dovuta, da un lato, alle assenze complessive di quattro mesi del ricorrente per ragioni mediche e, dall' altro, al fatto che si dovette ordinare un' inchiesta in contraddittorio. Stando così le cose, si deve riconoscere che il periodo di otto mesi, impiegato dalla prima commissione di disciplina per emettere il suo parere motivato, non ha ecceduto i limiti di un termine ragionevole.
91 Quanto al periodo di 18 mesi trascorso tra la sentenza di annullamento della Corte e la riapertura del procedimento disciplinare, il convenuto ha fatto valere che l' APN ha dovuto attendere l' esito della procedura parlamentare, già avviata, sullo scarico di gestione per l' esercizio 1982. Prima di esprimere un giudizio sul motivo fatto valere, vanno ricordate talune delle particolari circostanze che hanno accompagnato il sorgere della presente controversia.
92 Come è già stato detto, la Corte dei conti ha elaborato, nel luglio 1982, una relazione speciale sul funzionamento della cassa dei delegati accertando gravi violazioni del regolamento finanziario. Tali irregolarità sono state confermate da una relazione effettuata da una società privata di revisione contabile, la quale ha accertato un "buco" di circa 4 milioni di BFR, "apertosi" nel corso degli ultimi anni. Va aggiunto che l' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente ha suscitato in seno al Parlamento vive reazioni ed accesi dibattiti di cui si è fatta eco la stampa internazionale lasciando intendere che era stato scoperto uno scandalo di vaste proporzioni. Il ricorrente, da parte sua, sosteneva di essere stato vittima dell' ambiente amministrativo, materiale ed umano in cui egli lavorava ed accusava i suoi superiori gerarchici di essere i soli responsabili delle anomalie scoperte. In tale contesto, le autorità competenti del Parlamento, in un primo tempo, si sono pronunciate con una certa ambiguità sulla responsabilità del ricorrente. Su relazione della commissione per il controllo di bilancio l' Assemblea si è riservata, con la decisione accordante lo scarico di gestione al contabile dell' istituzione per l' esercizio 1981, di esaminare la questione del disavanzo nell' ambito dello scarico di esercizio per il 1982. La commissione di disciplina, da parte sua, ha ritenuto che al ricorrente fosse stata giustamente addebitata da parte dell' APN una serie di gravi negligenze nell' esercizio delle sue funzioni, ma che circostanze attenuanti, relative soprattutto alla cattiva organizzazione complessiva della direzione da cui dipendeva, non consentissero di attribuirgli una responsabilità esclusiva. La maggioranza della commissione di disciplina proponeva di infliggergli la sanzione della censura, mentre la minoranza era a favore di un puro e semplice proscioglimento. L' APN decideva infine di infliggergli la sanzione della destituzione. Nella sua ordinanza in sede di procedimento sommario 3 luglio 1984, con cui si disponeva la sospensione dell' esecuzione della prima sanzione disciplinare, il presidente della Terza Sezione della Corte, pur riconoscendo che il procedimento di scarico di gestione è distinto rispetto al procedimento disciplinare, rilevava che i giudizi espressi dalla commissione per il controllo di bilancio sulla responsabilità del ricorrente erano molto distanti da quelli dell' APN. Nel ricorso d' annullamento che egli aveva parallelamente presentato contro detta decisione disciplinare, il ricorrente deduceva inoltre come mezzo il fatto che la commissione di disciplina aveva rifiutato di sospendere i suoi lavori nell' attesa delle conclusioni della commissione per il controllo di bilancio. Il presidente del Parlamento, nella sua qualità di APN, si è trovato così non soltanto dinanzi ad un caso di eccezionale complessità tecnica, ma pure dinanzi ad una controversia assai dibattuta e delicata, sulla quale l' Assemblea non si era ancora pronunciata nell' ambito della procedura parlamentare sullo scarico di gestione. Inoltre, va tenuto conto della posizione particolare dell' APN in questa causa - che non ha riscontro nelle altre istituzioni della Comunità - e cioè il fatto che il presidente del Parlamento, assumendo nel contempo gli oneri dell' APN e della presidenza dell' Assemblea, era tenuto a pronunciarsi su una questione che, anche se in un diverso contesto, doveva ugualmente essere esaminata nel merito dall' Assemblea.
93 Sulla base degli elementi di fatto e di diritto testé esposti, va riconosciuto che la complessità della causa, il suo carattere delicato per il prestigio del Parlamento, la posizione specifica dell' APN in seno a tale istituzione, le considerazioni che figurano nell' ordinanza della Corte 3 luglio 1984 circa le conclusioni alle quali era pervenuta la commissione parlamentare per il controllo di bilancio nonché l' ambiguità riguardante la portata e la ripartizione delle responsabilità tra i dipendenti incolpati costituiscono altrettante circostanze particolari che giustificano, nella fattispecie, la decisione dell' APN di attendere l' esito della procedura parlamentare sullo scarico di gestione per l' esercizio 1982 prima di riaprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, siffatta valutazione non è incompatibile col principio dell' autonomia del procedimento disciplinare rispetto alla procedura di scarico di gestione. Infatti, se in forza del principio dell' autonomia dei due procedimenti in parola, il rilascio di uno scarico di gestione non osta, sul piano formale, all' avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente interessato, lo stesso principio non significa per questo che nell' ambito del procedimento disciplinare, non possa tenersi conto, nel merito, degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse nella decisione sullo scarico di gestione. Di conseguenza, si deve riconoscere che il periodo di 18 mesi, che è trascorso prima della riapertura del procedimento disciplinare, non ha ecceduto i limiti di un termine ragionevole.
94 Per quanto attiene all' applicazione analogica dell' art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo, che il ricorrente ha fatto valere nella replica, va precisato che, qualora tale disposizione fosse fatta valere come un nuovo argomento destinato a corroborare il presente mezzo, relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, non sarebbe necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, darvi una risposta specifica. Viceversa, nell' ipotesi in cui il ricorrente pretendesse trarre da una violazione di tale disposizione un mezzo autonomo rispetto a quello relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, tale mezzo andrebbe respinto sotto molteplici profili. In primo luogo, esso sarebbe irricevibile per il fatto di essere stato presentato in corso di causa, più precisamente, per la prima volta nella fase della replica. In secondo luogo, esso non sarebbe fondato in diritto. Basta osservare a tale riguardo che l' art. 6 della convenzione non si applica nel campo propriamente disciplinare della funzione pubblica. La Commissione europea prevista dalla convenzione ha dichiarato irricevibili molti ricorsi tendenti ad ottenere che si applicasse l' art. 6 nel caso di un procedimento disciplinare, per il motivo che siffatto procedimento non "appartiene" alla "materia penale" di cui a tale articolo (decisioni 8 marzo 1976, ricorso n. 7374/76, X / Danimarca, D.R. 5, pag. 157; 8 ottobre 1980, ricorso n. 8496/79, X / Regno Unito, D.R. 21, pag. 168).
95 Dalle considerazioni precedenti consegue che il mezzo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole va respinto.
Sul mezzo relativo alla violazione della regola "non bis in idem"
96 Il ricorrente fa valere che la decisione di trasferimento d' ufficio, di cui fu oggetto il 30 aprile 1982, assume il carattere di una sanzione disciplinare e che l' atto impugnato fu adottato in violazione dell' art. 86, n. 3, dello Statuto, il quale prevede l' applicazione, in materia disciplinare, della regola non bis in idem. Tale articolo sarebbe stato, inoltre, oggetto di un' altra violazione nel senso che l' amministrazione avrebbe precedentemente rifiutato di promuoverlo al grado A2 ad personam.
97 Secondo il ricorrente, il fatto che il trasferimento non figuri nell' elenco delle sanzioni disciplinari e che non sia, in linea di principio, una sanzione disciplinare non costituisce una circostanza decisiva, dato che esso può mascherare una sanzione qualora presenti un carattere disciplinare. Peraltro, l' APN avrebbe confessato tale carattere in una circolare, distribuita ai membri dell' assemblea durante la sessione plenaria del Parlamento nel luglio 1982. Del pari, il consenso espresso dal ricorrente circa il suo trasferimento non sarebbe pertinente poiché l' acquiescenza ad una sanzione disciplinare non può modificare la natura di tale atto.
98 D' altro canto, per quanto concerne la promozione ad personam al grado A2 che gli sarebbe stata rifiutata, il ricorrente fa valere che la relativa decisione non dipendeva dal potere discrezionale dell' APN, ma scaturiva piuttosto da una competenza vincolata, tenuto conto delle disposizioni generali che quest' ultima deve rispettare, cioè delle condizioni oggettive relative all' età ed all' anzianità di grado e di servizio, che ricorrevano, per quanto lo concerne, sin dal 1986. Inoltre, una promozione ad personam non richiederebbe la disponibilità di un posto.
99 Il convenuto confuta l' argomentazione del ricorrente, sostenendo che il trasferimento di un dipendente in base all' interesse del servizio non può arrecare pregiudizio e rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell' amministrazione. Per giunta, la decisione in parola avrebbe fatto seguito ad una domanda del ricorrente e costituito un provvedimento cautelare che quest' ultimo, all' epoca, non avrebbe contestato. Il Parlamento fa parimenti rilevare che il trasferimento non rientra nell' elenco tassativo delle sanzioni disciplinari previste dall' art. 86 dello Statuto. In ogni caso, l' istituzione mette in rilievo che, secondo la sentenza della Corte 13 febbraio 1969, Wilhelm (causa 14/68, Racc. pag. 1), la regola non bis in idem non esclude l' ammissibilità di due procedimenti sanzionatori paralleli, diretti a finalità distinte.
100 Per quanto riguarda la mancata promozione ad personam del ricorrente, l' istituzione sostiene che, a fortiori, tale facoltà rientra esclusivamente nel potere discrezionale dell' APN e presuppone che vi sia un posto disponibile. Oltre al fatto che il ricorrente non avrebbe presentato alcuna formale domanda di promozione, il convenuto, citando la sentenza della Corte 15 marzo 1964, Raponi / Commissione (causa 27/63, Racc. pag. 247), tiene a sottolineare la grande libertà di valutazione di cui l' APN dispone in questo campo.
101 Il Tribunale constata, innanzitutto, che fra le sanzioni disciplinari enumerate all' art. 86, n. 2, dello Statuto non figurano né il trasferimento né la mancata promozione, mentre il n. 3 del medesimo articolo sancisce la regola secondo cui "una stessa mancanza non può dar luogo che a una sola sanzione disciplinare".
102 Risulta peraltro dall' art. 7 dello Statuto che il trasferimento costituisce uno spostamento normale nella carriera di un dipendente, che può avvenire vuoi d' ufficio nell' esclusivo interesse del servizio, vuoi su domanda del dipendente interessato. Secondo una giurisprudenza consolidata, un trasferimento fondato sull' interesse del servizio rientra in linea di principio nella sfera di competenza discrezionale dell' amministrazione che può organizzare i suoi servizi (sentenza della Corte 5 maggio 1966, Gutman / Commissione CEEA, cause riunite 18/65 e 35/65, Racc. pag. 141).
103 Nella presente causa, il trasferimento del ricorrente, avvenuto il 30 aprile 1982, dalla divisione "Tesoreria e contabilità", di cui si trovava a capo, ad un altro servizio è stato deciso onde facilitare lo svolgimento delle inchieste in corso, intese ad esaminare le irregolarità accertate dalla Corte dei conti nella contabilità della cassa dei delegati. Tale provvedimento è stato quindi preso per motivi attinenti all' interesse del servizio e non ha assunto, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il carattere di sanzione disciplinare dissimulata. Va aggiunto che dall' esame della circolare, indirizzata dal presidente del Parlamento ai membri dell' assemblea nel luglio 1982, non emerge alcun elemento tale da modificare il giudizio espresso sulla natura di tale provvedimento, al quale il ricorrente, per giunta, aveva dato il suo consenso.
104 Per quanto riguarda la promozione ad personam di cui il ricorrente ritiene di essere stato ingiustamente privato, basta osservare che egli non ha precisato in alcun momento se avesse presentato domanda all' APN per invitarla ad adottare nei suoi confronti una decisione in tal senso, né se gli fosse stata opposta una nuova decisione esplicita o implicita di rigetto. Alla luce di quanto sopra, poiché questa censura non è suffragata da alcuna precisa circostanza di fatto, essa non può venire accolta.
105 Di conseguenza, il mezzo relativo all' inosservanza della regola non bis in idem deve essere respinto.
Sul mezzo relativo ai vizi di forma che inficiano il procedimento disciplinare
- Quanto alla mancanza di firma e data nel rapporto inviato dall' APN alla commissione di disciplina
106 Il ricorrente sostiene che il fatto che il rapporto introduttivo del procedimento disciplinare non fosse né datato né firmato costituisce un vizio di forma alla luce dell' art. 1, primo comma, dell' allegato e che detto rapporto deve, conseguentemente, venire considerato nullo, il che comporterebbe un vizio di nullità per l' intero procedimento e per la decisione adottata in esito al medesimo. Inoltre, il vizio esistente non potrebbe essere sanato dal fatto che la lettera di trasmissione di tale rapporto è stata datata e firmata dall' APN.
107 Il convenuto ribatte che la firma della lettera di trasmissione mostra chiaramente che l' APN ha fatto proprio il contenuto del rapporto, in calce del quale figuravano d' altronde la data del 12 aprile 1983 ed il nome del presidente.
108 Va ricordato che, ai sensi dell' art. 1 dell' allegato, "alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto dell' autorità che ha il potere di nomina in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi. Il rapporto è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e al funzionario incolpato".
109 Dall' esame dei documenti agli atti risulta che il presidente del Parlamento, nella sua qualità di APN, ha adito la commissione di disciplina con lettera del 13 aprile 1983, alla quale era allegato il rapporto sugli addebiti formulati nei confronti del ricorrente, in data 12 aprile 1983. In seguito all' annullamento da parte della Corte della sanzione disciplinare pronunciata il 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento adiva nuovamente la commissione di disciplina con lettera del 24 giugno 1987, debitamente firmata. In tale lettera, indirizzata al presidente della commissione di disciplina, l' APN procedeva ad una breve cronistoria della controversia e menzionava il fatto di aver invitato il ricorrente, conformemente all' art. 87, n. 2, dello Statuto, a presentare le proprie osservazioni sul "rapporto con cui il presidente Dankert, il 13 aprile 1983, aveva adito la commissione di disciplina", sul parere della Corte dei conti del 7 novembre 1985 e sulla decisione del Parlamento relativa allo scarico per l' esercizio 1982, tutti documenti che costituivano il fascicolo disciplinare. Nella medesima lettera, l' APN dichiarava inoltre che, dopo aver sentito il ricorrente, essa aveva deciso di riaprire il procedimento disciplinare a suo carico e di "trasmettere nuovamente alla commissione di disciplina il rapporto redatto il 12 aprile 1983 sugli addebiti formulati nei confronti del sig. de Compte". Da ultimo, l' APN chiedeva al presidente della commissione di disciplina di convocare la commissione stessa e di trasmettere ai membri di quest' ultima ed al dipendente incolpato il fascicolo disciplinare allegato a tale lettera. Al punto A dell' elenco degli allegati figura la nota "relazione del 12 aprile 1983 sugli addebiti formulati nei confronti del sig. de Compte".
110 Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la lettera del 24 giugno 1987, firmata dall' APN, formi con il rapporto ad essa allegato un unico documento che non lascia alcun dubbio quanto al contenuto, alla data ed all' autorità da cui esso emana. Con tale documento la commissione di disciplina è stata adita ritualmente, ai sensi dell' art. 1 dell' allegato. Di conseguenza l' argomentazione contraria del ricorrente deve essere respinta.
- Quanto all' approvazione del processo verbale della riunione del 26 novembre 1987, dopo l' emanazione del parere motivato
111 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il parere motivato emanato dalla commissione di disciplina il 27 novembre 1987 è inficiato da un vizio di forma, nella misura in cui il processo verbale della riunione del 26 novembre 1987 è datato 30 novembre 1987 ed è stato quindi redatto dopo l' adozione del parere motivato, cioè ad una data in cui essa era ormai priva di competenza sulla questione. Tale vizio comporterebbe la nullità del procedimento disciplinare nella sua totalità nonché della decisione adottata, sulla base del parere, dall' APN.
112 Il convenuto fa rilevare che nessuna norma impone alla commissione di disciplina di formulare i suoi pareri motivati sulla base dei processi verbali delle riunioni, anziché su quella dei documenti presentati alla medesima, tenuto conto delle dichiarazioni dell' interessato e dei testi nonché delle risultanze dell' inchiesta. Per quanto attiene al processo verbale in questione, quest' ultimo avrebbe un carattere puramente interno e, pertanto, non doveva essere comunicato per la firma al ricorrente. L' istituzione fa valere a tale proposito la distinzione chiaramente espressa, in giurisprudenza, fra tali processi verbali, da un lato, e, dall' altro, i resoconti delle audizioni dei testimoni, che questi ultimi devono approvare firmandoli e che presentano quindi un interesse certo per le parti (sentenza 29 gennaio 1985, F. / Commissione, già citata, causa 228/83).
113 Il Tribunale constata che, a quanto risulta dall' esame dei documenti prodotti, la commissione di disciplina si riunì, in presenza del ricorrente e del suo difensore, la mattina del 26 novembre. In occasione di tale riunione, la commissione approvava il processo verbale della riunione precedente, prendeva atto di una dichiarazione del suo presidente relativa alla presentazione di taluni documenti da parte dell' APN e si informava sull' esame da parte del ricorrente dell' originale di un documento. Successivamente, i membri della commissione procedevano ad uno scambio di vedute col difensore del ricorrente sulla sua memoria difensiva e veniva deciso che la commissione di disciplina si sarebbe riunita a porte chiuse il pomeriggio dello stesso giorno nonché il venerdì 27 novembre 1987, per tutta la giornata. Il processo verbale di questa riunione veniva approvato lunedì 30 novembre e, lo stesso giorno, notificato al ricorrente.
114 Di conseguenza, si deve ritenere infondato l' addebito secondo cui il parere motivato è inficiato da un vizio di forma per il motivo che il processo verbale era stato approvato dopo la chiusura del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina. Infatti, la legittimità del parere motivato non può essere messa in questione per il semplice fatto che il processo verbale della riunione del 26 novembre 1987 era stato approvato in data successiva. Se l' art. 9, primo comma, dell' allegato dispone che "il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina", esso non esige affatto che i processi verbali siano firmati, a pena di nullità, subito dopo la riunione di tale organo collegiale.
115 Risulta da quanto precede che il mezzo in questione va integralmente respinto.
Sul mezzo relativo alle violazioni del diritto alla difesa
- Quanto alla mancata comunicazione di taluni documenti
116 Secondo il ricorrente, l' amministrazione non è stata in grado di rimettergli, in tempo utile, tutta una serie di documenti da esso richiesti e ritenuti necessari per provvedere alla propria difesa, così come il suo difensore aveva già lamentato nella lettera da lui inviata, il 20 novembre 1987, al presidente della commissione di disciplina.
117 Il ricorrente precisa tuttavia, nella sua replica, che trattasi in tal caso di una censura particolare e subordinata rispetto alle gravi violazioni del diritto alla difesa che derivano, in linea generale, da fatti quali il trasferimento da esso subito il 30 aprile 1982 ed il rifiuto di riconoscergli il libero accesso alla contabilità. Pertanto spetta all' istituzione, secondo il ricorrente, provare gli addebiti mossi, trovandosi egli stesso nell' incapacità materiale di individuare i documenti necessari alla sua difesa. Egli aggiunge che tale problema non si sarebbe posto se, per garantire la propria difesa, egli avesse avuto libero accesso alla contabilità.
118 Il convenuto ribatte che la commissione di disciplina ha risposto favorevolmente, in maniera sistematica, a tutte le richieste di documenti formulate dal ricorrente e menziona a tale proposito una lettera del segretario generale del Parlamento, in data 17 agosto 1987, con la quale questi dava il suo accordo di principio al ricorrente affinché accedesse a tutti i documenti del fascicolo, nonché una lettera del 10 settembre 1987, con la quale il presidente della commissione di disciplina suggeriva al difensore del ricorrente che i diversi documenti, la cui consultazione avrebbe potuto essere utile, fossero presentati su istanza della difesa di pari passo con l' avanzamento dell' esame del fascicolo da parte della commissione di disciplina. I termini della lettera in parola non sarebbero stati contestati dal difensore del ricorrente, durante la sua lettura, in occasione della riunione del 9 ottobre 1987 e, in seguito, sarebbero state menzionate ogni volta le richieste presentate e le risposte fornite, col pieno consenso della difesa. Così il difensore del ricorrente sarebbe stato invitato a precisare talune richieste di documenti la cui individuazione appariva difficile all' APN. Egli si sarebbe quindi riservata la possibilità di mantenere o meno in essere le richieste dei documenti che non gli erano ancora stati comunicati. Tuttavia, nemmeno la lettera del difensore del ricorrente, in data 20 novembre 1987, avrebbe fornito ulteriori precisazioni. A tale riguardo, gli sarebbe stato rivolto un invito ultimativo. Siffatto punto di vista non sarebbe stato contestato dalla difesa, la quale d' altro canto avrebbe confermato, nella riunione del 26 novembre 1987, che essa non teneva a entrare in possesso di altri documenti.
119 Il convenuto solleva d' altro canto, nella controreplica, un' eccezione d' irricevibilità in base all' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte sostenendo che le "censure generiche" mosse dal ricorrente nella sua replica in ordine, rispettivamente, al trasferimento da esso subito il 30 aprile 1982 ed al presunto rifiuto di riconoscergli il libero accesso alla contabilità, costituiscono due mezzi nuovi. In ogni caso, il Parlamento considera non fondati tali mezzi. Per quanto concerne il trasferimento del ricorrente, esso ricorda che era stato sollecitato proprio dall' interessato. Circa l' asserzione del ricorrente secondo la quale egli si sarebbe visto rifiutare il libero accesso alla contabilità, il Parlamento rileva che la lettera cui il ricorrente si era riferito a tale proposito, cioè una lettera dell' APN del 7 dicembre 1984, aveva per solo oggetto quello di chiedere al ricorrente di giustificare i motivi per i quali egli desiderava ottenere documenti precisi in ordine ad un periodo in cui non era in servizio. Del resto, secondo il Parlamento, il ricorrente non aveva mai formulato tale domanda in termini così generali. Il difensore del ricorrente si sarebbe limitato, in una lettera del 16 luglio 1987, a chiedere che tutti i documenti utili alla difesa gli venissero comunicati, se egli ne avesse fatto domanda. Il Parlamento aggiunge che se, in mancanza di una domanda presentata a tal fine, l' APN non è tenuta a trasmettere all' interessato l' intero fascicolo disciplinare che lo riguardava (sentenza della Corte 11 luglio 1985, R. / Commissione, punto 18 della motivazione, cause riunite 255/83 e 256/83, Racc. pag. 2473) a fortiori essa non ha alcun obbligo di trasmettere documenti che non fanno parte del fascicolo. Infine, come risulterebbe dalla citata sentenza della Corte 11 luglio 1968, Van Eick (causa 35/67) una domanda di comunicazione di documenti dovrebbe indicare con precisione quelli necessari e provare che essi sono pertinenti rispetto all' oggetto della controversia.
120 Il Tribunale ricorda che ai sensi dell' art. 2 dell' allegato, "non appena ricevuto detto rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento".
121 Peraltro, l' art. 7, primo comma, dell' allegato prevede che "sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all' occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell' interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell' inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato (...)".
122 Alla luce di tali disposizioni, il dipendente incolpato e i suoi difensori possono prendere conoscenza, in tempo utile per presentare le loro osservazioni, di tutti i dati di fatto sui quali la decisione disciplinare è basata (sentenza della Corte 29 gennaio 1985, F. / Commissione, citata, punto 23 della motivazione). Cionondimeno, in mancanza di una domanda dell' interessato, nessun obbligo dell' autorità che ha il potere di nomina quanto alla trasmissione dell' intero fascicolo al dipendente sottoposto ad un procedimento disciplinare può essere dedotto dallo Statuto (sentenza della Corte 11 luglio 1985, R. / Commissione, citata, punti 17 e 18 della motivazione).
123 Nella fattispecie, il convenuto fa valere, e la veridicità delle sue asserzioni è confermata dai documenti prodotti agli atti, che sia l' APN che il presidente della commissione di disciplina hanno permesso al ricorrente e al suo difensore di accedere all' intero fascicolo e di chiedere la produzione dei documenti di pari passo con l' avanzamento dell' esame di quest' ultimo da parte della commissione di disciplina (v. parere motivato, punti 16 e 17, lettera del presidente del Parlamento 26 giugno 1987, indirizzata al ricorrente, e lettera del segretario generale del Parlamento 17 agosto 1987, indirizzata al difensore del ricorrente).
124 Non pare che il ricorrente metta in discussione l' applicazione di tale principio. Tuttavia, egli ritiene che l' APN non sia stata in grado di trasmettergli taluni documenti giustificativi, non precisati né nel ricorso né nella replica, e che riguardano, apparentemente, la gestione della contabilità. Al riguardo, nel processo verbale della riunione della commissione di disciplina del 26 novembre 1987, si constata che l' APN non ha potuto individuare taluni documenti e che il difensore del ricorrente si era riservato di riesaminare, sino al 23 novembre 1987, l' opportunità di chiedere la trasmissione dei documenti non individuati. Nello stesso processo verbale, si constata altresì che il difensore del ricorrente aveva dichiarato espressamente che "egli non teneva a disporre di altri documenti", pur aggiungendo, al tempo stesso, di non accettare l' argomento dell' APN secondo il quale era stato impossibile individuare tali documenti. Pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della fondatezza della sua affermazione, secondo cui l' amministrazione ha rifiutato, senza alcuna giustificazione, di trasmettergli taluni documenti.
125 Il ricorrente ha aggiunto, nella replica, che il problema dell' individuazione dei documenti richiesti non si sarebbe posto, se non gli fosse stato rifiutato il libero accesso alla contabilità a partire dalla data del suo trasferimento, avvenuto il 30 aprile 1982. Qualora tale argomento debba essere interpretato come un nuovo mezzo, esso va dichiarato irricevibile, così come il convenuto ha sostenuto a buon diritto, in virtù dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Qualora esso dovesse essere considerato come l' estensione di un mezzo precedentemente dedotto direttamente o implicitamente, nel ricorso, basti constatare, senza che occorra esaminare la questione se l' amministrazione abbia l' obbligo di accordare ai dipendenti oggetto di azioni disciplinari il libero accesso ai propri archivi, che risulta dai documenti prodotti agli atti come, nella fattispecie, l' amministrazione, in un primo tempo, abbia appunto consentito l' accesso ai propri archivi al ricorrente (v. punto 66 del primo parere motivato della commissione di disciplina del 10 febbraio 1984).
126 Ne consegue che la prima censura fatta valere a sostegno del presente mezzo deve essere respinta.
- Quanto alla mancata trasmissione in tempo utile del processo verbale del 26 novembre 1987
127 Il ricorrente fa valere che il processo verbale dell' ultima riunione della commissione di disciplina del 26 novembre 1987 gli venne trasmesso soltanto il 30 novembre 1987 e che egli lo ricevette solo il 2 dicembre 1987, assieme al parere motivato della commissione di disciplina, datato 27 novembre 1987. In tal modo, la difesa non avrebbe avuto l' occasione di formulare eventuali osservazioni su detto processo verbale, benché tale documento non potesse ritenersi un documento meramente interno, in quanto conteneva elementi per essa essenziali. D' altronde, soltanto la menzione, contenuta in detto processo verbale, secondo la quale il difensore del ricorrente non teneva a disporre di altri documenti, si sarebbe prestata, per la sua stessa natura, ad osservazioni o messe a punto.
128 Il convenuto, pur ammettendo che una riunione ha effettivamente avuto luogo il 26 novembre 1987, precisa che la medesima è stata seguita da altre due a porte chiuse, di cui la seconda era durata l' intera giornata di venerdì 27 novembre 1987. Stando così le cose, i processi verbali non avrebbero potuto essere spediti prima di lunedì 30 novembre 1987 ed il ricorrente non avrebbe formulato osservazioni a tale proposito in occasione del ricevimento del processo verbale di cui trattasi. Comunque, quest' ultimo presenterebbe un carattere puramente formale e non sarebbe di alcun interesse ai fini della decisione finale della commissione di disciplina e la sua comunicazione tardiva, sulla scorta della giurisprudenza della Corte, non avrebbe quindi potuto violare il carattere in contraddittorio del procedimento (sentenza 29 gennaio 1985, F. / Commissione, causa 228/83, citata). Inoltre, l' istituzione rileva che, se il ricorrente trae ormai argomento da una presunta trasmissione tardiva del processo verbale, ciò non toglie che egli non neghi con questo che il suo difensore abbia effettivamente ammesso in modo esplicito, in occasione di detta riunione, di non desiderare che gli venissero trasmessi altri documenti.
129 Come ha dichiarato la Corte (sentenza 29 gennaio 1985, F. / Commissione, citata, punti 25-28 della motivazione), i processi verbali veri e propri, che contengono solo un succinto compendio delle deliberazioni della commissione di disciplina, hanno natura puramente interna e, di conseguenza, la loro tardiva comunicazione non pregiudica il carattere in contraddittorio del procedimento dinanzi a detta commissione, né le prerogative della difesa del dipendente incolpato.
130 Trattandosi, nel presente caso, di un processo verbale di riunione in senso proprio, senza resoconto di audizione dei testimoni, si deve ritenere che la tardiva trasmissione del medesimo al ricorrente non abbia pregiudicato le prerogative della difesa.
131 Va pertanto respinta la censura relativa alla tardività di tale comunicazione.
- Quanto alla non approvazione da parte del ricorrente del questionario tecnico indirizzato alla divisione "Tesoreria e contabilità" del Parlamento
132 Il ricorrente sostiene che il segretario della commissione di disciplina ha omesso di sottoporre al suo difensore, per accordo e prima dell' invio, il testo finale dei quesiti da rivolgere all' amministrazione, così come si era concordato nella riunione del 10 novembre 1987.
133 Il convenuto ribatte che il testo finale dei quesiti è stato sottoposto alla difesa del ricorrente nel pomeriggio del 10 novembre 1987, come proverebbe la lettera inviatagli l' 11 novembre 1987 dal presidente della commissione di disciplina. I quesiti in parola sarebbero stati, d' altra parte, rivolti all' amministrazione, su istanza della difesa, durante la riunione del 10 novembre 1987. L' intestazione dei diversi quesiti deriverebbe, quasi alla lettera, da diversi interrogativi che sarebbero stati formulati nella memoria difensiva provvisoria in data 29 ottobre 1987. Inoltre il presente argomento non sarebbe stato mai sollevato nel corso dell' ulteriore svolgimento dei lavori della commissione di disciplina.
134 Il Tribunale constata che la presente censura poggia su un' affermazione inesatta da parte del ricorrente. Infatti, risulta chiaramente dall' esame dei documenti prodotti agli atti, più in particolare dalla lettera del presidente della commissione di disciplina dell' 11 novembre 1987, prodotta dal convenuto ed i cui termini non sono stati contestati dal ricorrente, nonché dal punto 11 del parere motivato della commissione di disciplina del 27 novembre 1987, il cui contenuto non è stato del pari contestato dal ricorrente, che, prima della loro trasmissione, il difensore di quest' ultimo aveva dato il suo consenso quanto alla formulazione dei quesiti tecnici che la commissione di disciplina, su proposta della difesa, aveva deciso di rivolgere alla divisione "Tesoreria e contabilità".
135 Ne consegue che anche la presente censura deve essere respinta.
- Quanto alla nota inviata dal ricorrente il 5 giugno 1981 al direttore delle finanze e dell' informatica
136 Il ricorrente fa valere che la commissione di disciplina, nel suo parere motivato, considerava come un documento fondamentale, onde "circoscrivere le responsabilità" per quanto concerne l' addebito "apertura di conto presso la Midland Bank, il 21 luglio 1980", una nota che egli aveva inviato il 5 giugno 1981 al direttore delle finanze e dell' informatica. Orbene, tale documento non sarebbe stato allegato all' "atto di accusa", non sarebbe stato menzionato nel corso della trattazione dinanzi alla commissione di disciplina e non sarebbe stato trasmesso al ricorrente.
137 Il convenuto ammette che la nota del 5 giugno 1981 non era allegata all' "atto di accusa", ma sostiene che quest' omissione era dovuta al carattere necessariamente succinto dell' atto medesimo. Invece, secondo l' istituzione, ne fu fatta menzione a più riprese nel corso dei lavori della commissione di disciplina in presenza del ricorrente, che non ha negato di esserne l' autore. Questo documento, inoltre, avrebbe fatto parte degli allegati acclusi al parere della commissione di disciplina emesso nell' ambito del procedimento disciplinare intentato contro il sig. Offermann, che il ricorrente aveva espressamente richiesto che fosse prodotto agli atti. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di accedervi in qualsiasi momento.
138 Senza che occorra esaminare se ed in quale misura il ricorrente abbia avuto comunicazione della nota in parola, il presente mezzo deve essere respinto. Infatti, il ricorrente non potrebbe far valere una violazione delle prerogative della difesa per la ragione che una nota di cui egli riconosce essere l' autore e di cui non contesta né il contenuto né l' interpretazione datane non sarebbe stata acclusa al fascicolo disciplinare.
- Quanto allo storno del 25 agosto 1982 per un importo di 4 136 125 BFR
139 Il ricorrente fa valere che, sino alla vigilia della fine dell' ultimo procedimento disciplinare, il solo documento che gli era stato comunicato quanto alla scrittura contabile di storno di 4 136 125 BFR, effettuata il 25 agosto 1982, era un documento non sottoscritto dal contabile. Solo a pochi giorni dalla chiusura di detto procedimento disciplinare, in allegato alle risposte ai quesiti posti dalla commissione di disciplina ai sigg. Young e De Poortere, sarebbe comparso un documento firmato questa volta dal successore del sig. de Compte, sig. Brown. Il ricorrente osserva al riguardo che tra i due documenti vi sono numerose differenze, a prescindere dal fatto che il primo non era firmato dal contabile, mentre lo era il secondo. Così sarebbe dato constatare, da una parte, diversi errori nonché incompatibilità fra i due documenti e, dall' altra, una differenza tra i due moduli quanto ai caratteri tipografici, il che porterebbe a concludere che i documenti in parola, benché recanti la medesima data (25 agosto 1982), non sarebbero contemporanei.
140 Il ricorrente fa valere altresì che la tardività della trasmissione del processo verbale della riunione della commissione di disciplina, del 26 novembre 1987, gli ha impedito di presentare osservazioni sulla menzione contenuta in tale processo verbale circa l' esame, compiuto il 19 novembre 1987, del documento originale di scrittura contabile di storno del 25 agosto 1982. Prendendo in esame infine l' ipotesi avanzata dall' istituzione, secondo cui la copia che si trovava in suo possesso era un progetto non firmato di scheda contabile, il ricorrente fa valere che, se un' ipotesi siffatta può effettivamente spiegare talune delle differenze constatate, lo stesso non vale per la differenza dei caratteri tipografici che presentano due documenti recanti la medesima data. Egli giustifica l' interesse che tale questione riveste per lui asserendo che la scrittura contabile di storno costituisce un "documento fondamentale", nella misura in cui, a partire dal momento in cui tale scrittura è stata effettuata, "si decide che esiste una perdita".
141 Il convenuto ritiene che la trasmissione del documento contabile, a pochi giorni dalla chiusura del procedimento disciplinare, non possa avere come conseguenza la nullità del procedimento, anche supponendo che tale pretesa tardività abbia potuto pregiudicare il diritto alla difesa. A suo parere, il ricorrente ha menzionato, dinanzi alla commissione di disciplina, un' altra versione di tale documento e quest' ultima ha dovuto, a quel punto, produrre il documento originale. La copia in possesso del ricorrente era probabilmente quella di una bozza non firmata, di cui egli aveva ottenuto, all' epoca, copia in via non ufficiale. Tale aspetto sarebbe stato esaminato in dettaglio in occasione dell' audizione dei sigg. Young e de Poortere.
142 Peraltro, un controllo degli originali dei documenti in parola sarebbe stato effettuato in presenza del ricorrente giovedì 19 novembre 1987 e ne sarebbe stata fatta menzione nella riunione della commissione di disciplina del 26 novembre 1987. Inoltre, l' istituzione si chiede perché mai il ricorrente annetta tanta importanza alla scrittura contabile di storno del 25 agosto 1982, dal momento che egli stesso aveva chiesto, il 30 marzo 1982, che fosse effettuata una regolarizzazione per una perdita di importo palesemente equivalente. Tale documento, con cui viene semplicemente constatata e registrata nella contabilità l' esistenza di una perdita, sarebbe d' altronde senza pertinenza qualora si tratti di stabilire la giustificazione di siffatta perdita. Secondo l' istituzione, non si vede neppure come la differenza tra i caratteri tipografici del documento in parola e quelli del documento in possesso del ricorrente indicherebbe che quest' ultimo non sarebbe una semplice bozza, né come essa metterebbe in luce l' interesse che tale ultima questione potrebbe avere per la soluzione della presente controversia.
143 Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato come la trasmissione del documento originale che comprova la scrittura contabile di storno effettuata il 25 agosto 1982, poco prima della chiusura del procedimento disciplinare, abbia potuto pregiudicare le prerogative della difesa in modo così grave da inficiare la legittimità di detto procedimento. Inoltre, va constatato che detto documento è stato messo a disposizione del ricorrente il 19 novembre 1987 e che quest' ultimo ha avuto, da allora, la possibilità di presentare le proprie eventuali osservazioni nella memoria difensiva definitiva che egli ha trasmesso alla commissione di disciplina il 24 novembre 1987. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non è in grado di individuare violazioni di sorta del diritto alla difesa del ricorrente dovute ad una comunicazione tardiva dell' originale del documento controverso.
144 La censura relativa alla trasmissione tardiva del documento che comprova la scrittura contabile di storno del 25 agosto 1982 va dunque respinta.
145 Discende dall' insieme delle considerazioni precedenti che il mezzo relativo alle pretese violazioni del diritto alla difesa va integralmente respinto.
Sul mezzo relativo alla violazione dell' autonomia della commissione di disciplina e della libertà della difesa
146 Il ricorrente, il quale su tale mezzo si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale, fa valere che al punto 3 del processo verbale della riunione della commissione di disciplina dei giorni 22 e 23 ottobre 1987, si menziona una dichiarazione del sig. Dankert, all' epoca vicepresidente del Parlamento, che, durante una riunione dell' ufficio di presidenza a Strasburgo, avrebbe messo gravemente in questione non soltanto l' autonomia di tale commissione e, in modo particolare, quella di uno dei suoi membri, ma pure la libertà della difesa nel caso di specie, vale a dire quella, per il ricorrente, di scegliere come difensore il sig. Feidt, direttore generale dell' amministrazione. Il ricorrente ritiene che un raffronto fra le raccomandazioni adottate dalle due commissioni di disciplina, cui sono state sottoposte i medesimi addebiti nello spazio di qualche anno, permetta di provare, in maniera indiretta, che la dichiarazione del sig. Dankert ha effettivamente esercitato un' influenza sui membri dell' ultima commissione di disciplina. Egli giunge così ad esprimere dubbi circa la libertà di un parlamentare direttamente implicato nella sua qualità di presidente del Parlamento all' epoca dei fatti controversi.
147 Il convenuto ritiene che nulla osti a che un parlamentare, nell' esercizio delle sue funzioni, si esprima liberamente, anche se, come nel presente caso, egli ha messo in dubbio l' indipendenza di uno dei membri della commissione di disciplina e rimproverato al ricorrente il fatto di avere scelto come difensore il direttore generale dell' amministrazione del Parlamento. L' istituzione invoca a tale riguardo gli artt. 9 e 10 del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee dell' 8 aprile 1965 (GU L 152, pag. 13) e rinvia altresì alla sentenza della Corte 10 luglio 1986, Wybot (causa 149/85, Racc. pag. 2391).
148 Il Tribunale constata che dal processo verbale del 22 ottobre 1987 risulta che il presidente della commissione di disciplina ha citato una dichiarazione fatta dal sig. Dankert, il 13 ottobre 1987, a Strasburgo, in ordine al procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente, nonché le risposte che al riguardo gli sono state fornite dal segretario generale e dal presidente del Parlamento. Secondo le indicazioni figuranti nello stesso processo verbale, il membro della commissione di disciplina messo indirettamente in causa da tale dichiarazione, il sig. Prete, ha confermato la sua totale indipendenza. Dopo uno scambio di vedute fra i membri della commissione di disciplina, è stato deciso di non tener conto di tale dichiarazione nell' ambito dei lavori della commissione stessa.
149 Visto quanto sopra, il Tribunale considera che i fatti dedotti dal ricorrente non sono sufficientemente probanti per permettergli di constatare pregiudizi di sorta all' autonomia della commissione di disciplina o al diritto alla difesa. Pertanto, la legittimità del procedimento disciplinare non potrebbe esser stata inficiata dalla dichiarazione fatta, al riguardo, da un parlamentare nell' esercizio delle sue funzioni.
150 Ne consegue che anche il presente mezzo va necessariamente respinto.
B - Mezzi relativi alla legittimità sostanziale
Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 86 dello Statuto e degli artt. 70 e 72 del regolamento finanziario nonché all' inosservanza del principio di diritto secondo il quale ogni atto amministrativo dev' essere munito di una motivazione giuridicamente ammissibile, non contraddittoria e non viziata da errori di diritto e/o di fatto
151 Il ricorrente fa valere che la decisione disciplinare è viziata da contraddizioni ed inficiata da errori di diritto e di fatto per quanto riguarda le mancanze imputate a suo carico, cioè l' apertura di un conto fruttifero presso la Midland Bank, l' esser venuto meno all' obbligo di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento e l' inosservanza dell' obbligo di effettuare spese soltanto su presentazione di documenti giustificativi regolari e di vigilare sulla loro conservazione.
- Quanto all' apertura di un conto fruttifero presso la Midland Bank
152 Il ricorrente precisa innanzitutto che la censura in parola ha per oggetto il 'considerando' della decisione secondo il quale "la decisione presa dal sig. de Compte di modificare le condizioni bancarie fissate di comune accordo tra il Parlamento e la Midland Bank, pur non essendo stato invitato a farlo ed eccedendo i suoi poteri, costituisce (...) un' inosservanza degli obblighi che incombono al contabile (...)".
153 A tal riguardo il ricorrente sostiene che l' APN ha fatto confusione tra gli obblighi dell' amministratore delle anticipazioni (nella fattispecie, il sig. Offermann) e quelli del contabile (nella fattispecie il ricorrente), poiché si trattava di un conto della cassa di anticipazioni, per il quale il contabile non era responsabile come tale. Nel presente caso, la responsabilità incomberebbe, in primo luogo, al sig. Offermann. Il ricorrente, pur ammettendo l' esistenza di uno status particolare del contabile, rileva che ciò vale anche per l' amministratore delle anticipazioni, come risulta dall' art. 70 del regolamento finanziario. Egli ritiene altresì che la responsabilità del contabile circa le casse di anticipazioni non possa includere quella che grava sull' amministratore delle anticipazioni, dato che quest' ultimo aveva l' incarico di gestire la cassa dei delegati. Egli aggiunge che l' obbligo a suo carico, in quanto contabile, di impartire istruzioni all' amministratore delle anticipazioni per la tenuta della contabilità escluderebbe di per sé la gestione della cassa dei delegati da parte dello stesso contabile e, pertanto, la sua responsabilità.
154 Il ricorrente sostiene inoltre che la modifica intervenuta nelle condizioni bancarie in essere tra il Parlamento e la Midland Bank, a seguito dell' apertura del conto fruttifero controverso, è stata dovuta ad una decisione non del ricorrente ma dell' amministratore delle anticipazioni e della sua collaboratrice, la sig.na Cesaratto. A sostegno di tale asserzione, egli fa riferimento ai pareri motivati emanati dalla commissione di disciplina nei procedimenti disciplinari intentati, rispettivamente, nei suoi confronti e nei confronti del sig. Offermann. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0026.2
155 Il ricorrente tiene a sottolineare che la controversa modifica delle condizioni bancarie non fu imputata come addebito nei confronti del sig. Offermann nell' ambito del procedimento disciplinare intentato a suo carico. Quanto ai motivi che condussero al proscioglimento di quest' ultimo, egli cita il parere motivato della commissione di disciplina in cui si rammenta che il sig. Offermann credette di avere il pieno avallo del suo superiore gerarchico; che l' operazione non fu mai nascosta; che il sig. Offermann deve fruire del beneficio del dubbio, tenuto conto della prassi bancaria; che in ogni caso, non vi fu né colpa intenzionale né negligenza grave. Di conseguenza, il ricorrente si domanda come tali motivi potrebbero valere per l' autore dell' atto controverso e non per colui che ne avrebbe assunto la responsabilità. Pertanto, egli ne desume che a torto l' APN fa valere, nei suoi confronti, l' inosservanza delle disposizioni di diritto richiamate nella decisione impugnata.
156 Nella replica, il ricorrente confuta l' affermazione del Parlamento secondo la quale egli avrebbe nascosto l' esistenza del conto controverso ai suoi superiori. Egli sostiene che tale affermazione contrasta con quanto accertato nel parere motivato emesso dalla commissione di disciplina nella causa Offermann, cioè il fatto che la pratica bancaria era a disposizione di tutti i superiori gerarchici. Vi sarebbe parimenti una contraddizione fra i fatti accertati nel parere motivato emesso, nel suo caso, dalla seconda commissione di disciplina e quelli risultanti dal parere emesso dalla commissione di disciplina nel caso del sig. Offermann, per quanto attiene a un ordine che sarebbe stato impartito nel febbraio 1982 dal sig. Paludan-Mueller, all' epoca direttore delle finanze ed ordinatore delle entrate, quanto alla riscossione degli interessi prodotti dal conto controverso. Egli afferma che il sig. Paludan-Mueller era perfettamente al corrente dell' esistenza di detto conto dopo un colloquio avuto con lui poco dopo la sua entrata in carica nel dicembre 1980. Infine, l' art. 17 delle modalità di esecuzione non imporrebbe che l' esistenza di un conto fruttifero a vista venga notificata alle autorità del Parlamento, poiché un obbligo siffatto concerne solo gli incassi.
157 A proposito dell' argomento del Parlamento, secondo il quale il ricorrente era il dipendente più elevato in grado tra le persone al corrente dell' apertura del conto, egli esamina i rapporti esistenti tra "contabile / ordinatore / controllore finanziario" e fa valere un articolo, pubblicato nel novembre 1982 dall' allora presidente della Corte dei conti, secondo il quale il contabile comunitario non godrebbe, nella realtà dei fatti, di una vera e propria situazione di indipendenza. Una conferma dell' ambiguità che regna su tale questione si troverebbe nella proposta di decisione presentata dal relatore Saby alla commissione per il controllo di bilancio, nell' ambito del procedimento di scarico di gestione per l' esercizio 1981 (in prosieguo: la "relazione Saby"), nei limiti in cui detta proposta constatava "la corresponsabilità indissociabile dell' ordinatore e del contabile" e concludeva che la responsabilità del contabile può essere effettivamente impegnata soltanto dopo quella dell' ordinatore e del controllore finanziario". Nel medesimo ordine di idee, il ricorrente ricorda che, nella sua decisione 10 aprile 1984, che concedeva lo scarico di gestione per l' esercizio 1981, il Parlamento ha espressamente sottolineato che era "necessario precisare nel regolamento finanziario e nelle norme interne l' indipendenza rispettiva dell' ordinatore, del controllore finanziario e del contabile".
158 Il ricorrente osserva, peraltro, che il convenuto ha passato sotto silenzio le norme pertinenti - vale a dire gli artt. 53 e 54 - delle modalità di esecuzione che stabiliscono gli obblighi del controllore finanziario, e quindi le sue responsabilità, paralleli a quelli dei contabili nei confronti degli amministratori delle anticipazioni. Lo stesso silenzio avrebbe del pari coperto l' osservazione che figura nella relazione speciale della Corte dei conti 6 luglio 1982, secondo la quale "il controllore finanziario avrebbe dovuto opporsi" a questa procedura (quella seguita dalla cassa dei delegati)", nonché la risposta del Parlamento a tale osservazione, secondo cui "l' autorità competente si rammarica di non essere stata di ciò avvertita dal controllore delle finanze". In conclusione, il ricorrente si chiede perché i fatti addebitati avrebbero potuto spezzare i rapporti "ordinatore / controllore delle finanze / contabile" e non quelli "contabile / amministratore delle anticipazioni".
159 Il convenuto riconosce volentieri che l' amministratore delle anticipazioni ha la responsabilità iniziale delle transazioni, ma esso tiene a sottolineare che proprio il ricorrente deve ritenersi, in prima persona, responsabile dell' istruzione data alla Midland Bank di collocare "a vista" 400 000 UKL al tasso del 16%. Secondo il Parlamento, pur se le disposizioni relative sono state adottate in parte dai collaboratori del ricorrente, quest' ultimo era pienamente informato circa le operazioni in corso e ciò sin dall' inizio, il che basterebbe ad impegnare la sua responsabilità. Peraltro, il ricorrente, che era il dipendente di grado più elevato tra le persone al corrente dell' apertura del conto, non sarebbe mai stato in grado di chiarire perché fosse stato aperto il conto in parola, né per quale ragione detta somma fosse stata immobilizzata nel Regno Unito per un così lungo periodo. Parimenti, egli avrebbe omesso di spiegare perché tale conto non sia mai apparso nella contabilità del Parlamento e perché gli interessi prodotti dal conto in questione non siano mai stati riportati nella contabilità. Per giunta, l' esistenza di tale conto sarebbe stata scoperta solo per caso dalle autorità del Parlamento e, perlomeno a due riprese, sarebbe stata loro nascosta la sua esistenza.
160 Il convenuto considera che il ricorrente era responsabile delle operazioni relative ai conti della cassa di anticipazioni nella misura in cui, nella sua qualità di capo della divisione "Tesoreria e contabilità", egli aveva il potere di firma su detti conti e nella misura in cui egli era incaricato di controllare l' attività dell' amministratore delle anticipazioni, il sig. Offermann, il quale copriva un posto di contabile subalterno.
161 Il Parlamento ritiene, inoltre, che la responsabilità del ricorrente sia provata non solo alla luce dei fatti, ma anche in diritto e cita, a tale proposito, parecchi articoli del regolamento finanziario. In concreto esso fa valere che, in virtù dell' art. 63, la contabilità doveva riprodurre "la totalità delle entrate e delle spese dell' esercizio". Il ricorrente sarebbe stato dunque tenuto a far figurare il nuovo conto e gli interessi nella contabilità generale, indipendentemente dalla contabilità della cassa di anticipazioni. Il contabile avrebbe, per di più, sotto il profilo giuridico, una responsabilità particolare quanto ai conti della cassa di anticipazioni nei limiti in cui, conformemente alle modalità di esecuzione, egli deve dare istruzioni all' amministratore delle anticipazioni per la buona tenuta della contabilità (art. 51) e procedere alla verifica della contabilità dell' amministratore delle anticipazioni (art. 53), nonché nei limiti in cui l' amministratore è responsabile nei confronti del contabile dell' esecuzione di tutti i pagamenti (art. 50). L' intervento del contabile sarebbe parimenti richiesto, secondo l' art. 49, lett. f), nel momento in cui è presa la decisione di costituire una cassa di anticipazioni, onde stabilire i termini entro i quali vanno regolate le operazioni della cassa. L' istituzione convenuta conclude di conseguenza che nella decisione impugnata è stata giustamente accertata, alla luce dell' art. 70, n. 1, del regolamento finanziario, la responsabilità del ricorrente.
162 Quanto al fatto che nessuna sanzione disciplinare è stata pronunciata contro il sig. Offermann, il Parlamento tiene a sottolineare, circa tale aspetto, la posizione subordinata di quest' ultimo. Al riguardo, esso ricorda che, se nella fattispecie non è stata accertata la responsabilità del sig. Offermann, ciò è dovuto al fatto che, come è stato constatato dalla commissione di disciplina incaricata del suo caso, egli ha creduto di "avere il pieno avallo del suo superiore (il ricorrente)".
163 Per quanto attiene alla responsabilità dell' ordinatore e del controllore finanziario, il convenuto ribatte che l' argomento del ricorrente a tale proposito appare privo di pertinenza poiché egli non asserisce che questi ultimi siano mai stati implicati nell' apertura del conto presso la Midland Bank. Allo scopo di precisare il rispettivo ambito delle responsabilità controverse, il convenuto ricorda, in primo luogo, lo status giuridico del contabile, quale risulta dall' art. 209 del Trattato CEE, che menziona espressamente tale funzione, dagli artt. 17, 49 e 70 del regolamento finanziario nonché dal titolo IX delle modalità di esecuzione. Esso desume da tale contesto giuridico, da una parte, che lo status del contabile è oggetto di un' organizzazione speciale e, dall' altra, che la situazione e la responsabilità del medesimo sono autonome ed indipendenti da qualsiasi appartenenza ad una gerarchia. In secondo luogo, il Parlamento si riferisce, onde delimitare le rispettive responsabilità dell' ordinatore e del controllore finanziario, agli artt. 209 del Trattato CEE, 17, 19, 20, 68, 69 e 70, n. 1, del regolamento finanziario. L' istituzione ritiene, alla luce di tali norme, che la responsabilità dei funzionari in parola non possa venire giuridicamente impegnata nella fattispecie, dato che le colpe addebitate al ricorrente si riferiscono a trasferimenti di fondi, cioè a scritture contabili che non richiedono l' approvazione preventiva di un ordinatore o di un controllore finanziario.
164 Quanto alle riflessioni dell' allora presidente della Corte dei conti sulla "svalutazione del contabile" nella pratica quotidiana, così come sono espresse nel suo articolo del novembre 1982, il Parlamento osserva che esse non modificano affatto la situazione in diritto. Peraltro, esso aggiunge che i paragrafi della proposta di decisione presentata dal relatore Saby, citata dal ricorrente, furono respinti dalla commissione per il controllo di bilancio a schiacciante maggioranza.
165 Infine, l' istituzione convenuta procede ad una puntualizzazione circa gli obblighi del controllore finanziario e, più in particolare, circa il fatto che, ai sensi dell' art. 53 delle modalità di esecuzione, il contabile deve procedere alla verifica dei fondi affidati all' amministratore delle anticipazioni "fatto salvo il controllo esercitato dal controllore finanziario". A parere dell' istituzione, tale articolo si riferisce soltanto al potere generale di controllo del controllore finanziario, così come definito dall' art. 11 delle modalità di esecuzione, e non se ne può desumere che per tale motivo esso possa essere considerato responsabile di tutte le malversazioni commesse nell' istituzione.
166 Il Tribunale constata che il ricorrente non contesta la materialità dei fatti relativi all' apertura, presso la Midland Bank, del conto fruttifero a vista n. 1777912, così come esposti sotto il titolo "La cronistoria della gestione dei conti bancari presso la Midland Bank di Londra" nella presente sentenza. Com' è ivi precisato, il conto bancario in parola fu aperto con una lettera firmata dall' amministratore delle anticipazioni, sig. Offermann, e da una dipendente della divisione "Tesoreria e contabilità", la sig.na Cesaratto. Il ricorrente contesta invece la valutazione giuridica di tali fatti ad opera dell' APN, sostenendo che, secondo le disposizioni in materia del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, la responsabilità di gestire i conti della cassa di anticipazioni dei delegati incombeva al sig. Offermann. Così, secondo il ricorrente, la decisione disciplinare è inficiata da un errore di diritto, nella misura in cui ignora il fatto che il sig. Offermann, in quanto amministratore delle anticipazioni, era esclusivamente responsabile dell' apertura e della gestione del conto controverso.
167 Va rilevato che le competenze e le responsabilità, rispettivamente del contabile e dell' amministratore delle anticipazioni, per quanto riguarda la gestione di una cassa di anticipazioni, sono definite in particolare dagli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario nonché dagli artt. 46-54 delle modalità di esecuzione in vigore all' epoca dei fatti di cui è causa. Conformemente a tali disposizioni, la costituzione e, conseguentemente, la modifica di una cassa di anticipazioni sono oggetto di una decisione delle autorità di bilancio. L' amministratore delle anticipazioni tiene la contabilità dei fondi della cassa e delle spese effettuate, secondo le istruzioni del contabile, nei confronti del quale egli è responsabile dell' esecuzione dei pagamenti. Il ruolo del contabile, che consiste nel provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti dell' istituzione, non si limita, per quanto attiene alla gestione della cassa di anticipazioni, a dare istruzioni. Il contabile deve procedere, in linea generale sul posto e all' improvviso, alla verifica dell' esistenza dei fondi affidati all' amministratore delle anticipazioni ed a quella della tenuta della contabilità.
168 Da tale suddivisione di responsabilità tra il contabile e l' amministratore delle anticipazioni discende che quest' ultimo assume, in prima persona, la responsabilità della gestione della cassa di anticipazioni e che egli può esser liberato dalla propria responsabilità soltanto qualora abbia ricevuto istruzioni contrarie dal contabile. Il contabile è invece corresponsabile se, informato delle eventuali irregolarità, non adotta i provvedimenti del caso ovvero se si astiene dall' effettuare controlli, sia ordinari che straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni.
169 Nel caso di specie, risulta dai documenti prodotti agli atti che il ricorrente fu informato, dal sig. Offermann, dell' apertura del conto controverso sin dall' inizio. Tale circostanza non è contestata dal ricorrente. Di conseguenza, anche se la responsabilità di siffatta decisione incombe, in una prima fase, all' amministratore delle anticipazioni, il ricorrente va tuttavia considerato corresponsabile di tutte le irregolarità relative all' apertura del conto in parola, cioè della mancanza di autorizzazione da parte delle autorità di bilancio ai fini della modifica delle condizioni bancarie in essere tra il Parlamento e la Midland Bank, dell' omessa comunicazione di tale apertura alle competenti autorità del Parlamento e della mancata registrazione delle relative operazioni e dei relativi interessi nei libri del Parlamento.
170 Il fatto che nessuna sanzione sia stata pronunciata nei confronti dell' amministratore delle anticipazioni in esito al procedimento disciplinare cui esso è stato sottoposto non può avere alcuna influenza sulla legittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, dato che ogni controversia disciplinare è autonoma. Va sottolineata, sotto questo profilo, l' esistenza di una convergenza tra i pareri emanati, in ognuno dei due procedimenti, dalla commissione di disciplina quanto all' accertamento dei fatti. Il contrasto riguarda esclusivamente la valutazione data ai fatti accertati. Nell' ambito del procedimento avviato nei confronti del sig. Offermann, le autorità disciplinari hanno ritenuto che la responsabilità per il suo comportamento incombesse al suo superiore gerarchico, vale a dire al ricorrente, mentre nell' ambito del procedimento avviato nei confronti di quest' ultimo, la commissione di disciplina ha accertato nel contempo la responsabilità del ricorrente e quella del sig. Offermann (punto 222 del parere motivato). In ogni caso, anche supponendo che la decisione adottata dall' APN nei confronti dell' amministratore delle anticipazioni fosse viziata da un illecito, il ricorrente non potrebbe far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza della Corte 4 luglio 1985, Williams / Corte dei conti, causa 134/84, Racc. pag. 2229).
171 Per quanto concerne la questione della pretesa dissimulazione da parte del ricorrente, nei confronti dei suoi superiori gerarchici, dell' esistenza del nuovo conto nonché la questione dell' eventuale responsabilità del controllore finanziario, non può ritenersi pertinente la disputa cui le parti hanno dato luogo nella replica e nella controreplica. Infatti, quali che siano le risposte da apportare a tali questioni, esse non potrebbero, in ogni caso, condurre a liberare il ricorrente dalla sua responsabilità, che consiste essenzialmente nel fatto di non aver proceduto in tempo utile, nella sua qualità di contabile dell' istituzione, alla registrazione delle operazioni di cui è causa.
172 Va inoltre constatato che non risulta affatto dai documenti prodotti agli atti che vuoi l' ordinatore, vuoi il controllore finanziario fossero stati al corrente dell' apertura del conto bancario controverso. Viceversa, come rilevato dalla commissione di disciplina nel suo parere motivato del 27 novembre 1987 (punti 146-154), due documenti figuranti nel fascicolo consentono di presumere che i due superiori gerarchici in parola del ricorrente ignoravano l' esistenza del conto fruttifero presso la Midland Bank. Trattasi di una nota del 5 giugno 1981, indirizzata dal ricorrente al sig. Paludan-Mueller, all' epoca direttore delle finanze e ordinatore delle entrate, e di una nota del 22 gennaio 1982, inviata al ricorrente dal sig. Etien, all' epoca controllore finanziario. Con la prima nota, il ricorrente richiama l' attenzione del suo direttore sul fatto che il Parlamento dispone soltanto di conti correnti ed al tempo stesso presenta in allegato un elenco dei conti bancari di cui il Parlamento è titolare. Per quanto riguarda la Midland Bank, vi si menziona il conto corrente n. 618094, con un saldo medio di 100 000 UKL. Nella seconda nota, il controllore finanziario manifesta il suo stupore per il fatto che il conto della cassa dei delegati presso la Midland Bank comporti spese senza essere produttivo di interessi. In questa stessa nota, il sig. Paludan-Mueller ha apposto una chiosa manoscritta, chiedendo al ricorrente di discutere con la Midland Bank circa la possibilità per il Parlamento di evitare il pagamento di spese e, eventualmente, di ottenere interessi.
173 Da quanto precede risulta che la prima parte del presente mezzo deve essere respinta.
- Quanto all' addebito relativo all' inadempimento dell' obbligo di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento
174 Prima di esporre i suoi argomenti sull' addebito relativo all' incasso dei due assegni tratti sulla Midland bank, il ricorrente cita il relativo brano della decisione controversa, secondo il quale "(...) incassando i due assegni, senza precisa e valida giustificazione (...) omettendo di provvedere alla registrazione sulle 'schede contabili / estratti conto' del versamento effettuato presso la cassa a Lussemburgo (...) omettendo la contabilizzazione immediata dell' incasso di tali assegni, il sig. de Compte ha mancato ai suoi obblighi di gestire, in modo regolare, gli stanziamenti di pagamento (...)".
175 Il ricorrente interpreta tale addebito nel senso che gli viene imputato soltanto di non aver proceduto immediatamente alle scritture obbligatorie relative all' incasso dei due assegni in parola. Nel suo ricorso, egli confuta tale addebito, che definisce "non contabilizzazione immediata", riferendosi alla citata relazione Saby, in cui si menzionano l' insufficienza dell' organico e delle risorse di materiale nel corso del periodo 1978-1982, il lavoro straordinario dovuto al rigetto del bilancio 1980 e le ripercussioni, tali da rendere più gravoso il carico di lavoro del servizio di contabilità, provocate dall' elezione del Parlamento a suffragio universale, nel giugno 1979, nella misura in cui essa aveva comportato il raddoppio del numero dei deputati nonché un rilevante aumento del numero dei dipendenti. Il ricorrente fa altresì valere che la commissione di disciplina, nel suo parere motivato, ha riconosciuto come circostanze attenuanti "la cattiva organizzazione generale dei servizi finanziari del Parlamento all' epoca dei fatti e l' insufficienza delle risorse di materiale e di personale", per inferirne che è contraddittorio giungere ad una siffatta conclusione e porre a suo carico un ritardo nella contabilizzazione dei due assegni.
176 Nella replica, il ricorrente osserva che egli è accusato di aver mancato al suo obbligo di gestione quando, trattandosi della cassa dei delegati, non gli incombeva un obbligo siffatto, come risulterebbe dall' art. 51 delle modalità di esecuzione. E' invece l' amministratore delle anticipazioni che avrebbe dovuto effettuare la contabilizzazione in parola, poiché si trattava di assegni tratti su un conto della cassa di anticipazioni dei delegati ed il cui controvalore era stato versato al "settore BFR" della cassa a Lussemburgo. L' amministratore in parola dovrebbe quindi venire considerato responsabile di tale mancanza. Peraltro, la circostanza che il ricorrente abbia effettivamente dato istruzioni circa l' emissione e l' incasso di detti assegni sarebbe priva di importanza.
177 Il convenuto fa valere che l' assenza di scritture non era affatto dovuta all' insufficienza di risorse di personale e di materiale, bensì a colpa grave del ricorrente. A sostegno della sua affermazione, esso ricorda, innanzitutto, lo svolgimento non contestato dei fatti. Il 4 settembre e l' 11 novembre 1981, la banca Sogenal a Lussemburgo versava in contanti, in tre divise (BFR, DM, FF), al ricorrente, su istruzione di quest' ultimo, una somma di 4 136 125 BFR quale corrispettivo di due assegni tratti sulla Midland Bank. Il ricorrente tentava innanzitutto di emettere tali assegni a partire dal conto fruttifero da esso aperto presso la Midlank Bank, ma quest' ultima ne rifiutava l' incasso, in quanto su detto conto non potevano essere emessi assegni. I due assegni venivano pertanto addebitati sul conto corrente iniziale. Il Parlamento contesta la dichiarazione del ricorrente secondo cui il controvalore in contanti di tali assegni era stato immediatamente versato nella cassaforte a Lussemburgo, il giorno stesso dell' incasso. Il Parlamento precisa che, se ciò fosse avvenuto, egli avrebbe dovuto farsi rilasciare una ricevuta, conformemente alle disposizioni dell' art. 25 del regolamento finanziario. Inoltre, un certo numero di scritture avrebbero dovuto essere immediatamente registrate, ma non venne effettuata nessuna di queste operazioni.
178 Secondo il convenuto, il ricorrente aveva incassato personalmente i due assegni presso la banca Sogenal e aveva versato personalmente il denaro nella cassa, senza che venissero effettuate le scritture corrispondenti vuoi negli estratti di cassa, vuoi nelle schede di cassa o in quelle bancarie. Solamente sei mesi dopo il primo incasso, cioè il 28 febbraio 1982 (una domenica) sarebbero state registrate in contabilità due scritture, per un importo in franchi belgi corrispondente al totale dei due assegni e senza che fosse mai effettuata la registrazione di tali fondi nel libro di cassa che accompagna i valori disponibili nella cassaforte. Secondo il convenuto, che la scrittura fosse stata registrata il 28 febbraio 1982 o ad una data successiva al 18 marzo 1982, come afferma la Corte dei conti, resta comunque ferma l' entità del ritardo. Inoltre, il Parlamento osserva che il versamento in contanti di 4 136 125 BFR nelle proprie casse a Lussemburgo, senza contabilizzazione di sorta, avrebbe dovuto far risultare uno sbilancio in occasione del raffronto tra il libro di cassa ed il conteggio dei valori disponibili al più tardi a fine anno. Orbene, tale sbilancio sarebbe apparso soltanto dopo la contabilizzazione dei due assegni e sarebbe stato l' inverso di quello che avrebbe dovuto essere accertato se il controvalore dei due assegni fosse stato rimesso immediatamente alla cassa senza contabilizzazione. Infine, il convenuto fa valere che in forza delle procedure contabili in vigore, la contabilità generale doveva riprodurre quella della cassa di anticipazioni. Parimenti, gli interessi percepiti sul conto presso la Midland Bank avrebbero dovuto essere iscritti nella contabilità generale, pur trattandosi della cassa di anticipazioni; orbene, nulla di ciò sarebbe stato fatto, configurandosi così una violazione dell' art. 63 del regolamento finanziario. Il ricorrente avrebbe quindi commesso una colpa di estrema gravità.
179 Per quanto riguarda l' argomento fatto valere dal ricorrente al fine di discolparsi, relativamente alla cattiva organizzazione generale dei servizi finanziari del Parlamento ed ai riferimenti in materia nella relazione Saby, il convenuto fa osservare, innanzitutto, che detto rapporto non è mai stato adottato dal Parlamento. Inoltre, esso reputa che la cattiva organizzazione generale dei servizi potrebbe costituire al massimo una circostanza attenuante e non un' esimente per il ricorrente.
180 Il Tribunale ritiene che lo svolgimento del ragionamento del ricorrente sia imperniato su due punti essenziali: in primo luogo, il ritardo di sei mesi constatato nella contabilizzazione dell' incasso dei due assegni sarebbe da imputarsi alla cattiva organizzazione dei servizi finanziari del Parlamento; in secondo luogo, la responsabilità di effettuare la contabilizzazione in parola sarebbe spettata all' amministratore delle anticipazioni, per il fatto che trattavasi di assegni emessi sul conto bancario di una cassa di anticipazioni.
181 Per quanto attiene al primo punto, va osservato, a titolo preliminare, che a torto il ricorrente fa risalire la portata dell' addebito formulato nei suoi confronti alla "non contabilizzazione immediata" dei due assegni. Infatti, con la decisione disciplinare gli viene altresì contestato il fatto di avere incassato i due assegni senza valida e precisa giustificazione e di avere omesso di registrare il prelievo sulle "schede contabili / estratti di cassa" della cassa del Parlamento a Lussemburgo, nelle tre divise nelle quali esso era stato effettuato.
182 Quanto al fondamento degli argomenti fatti valere dal ricorrente, va osservato che il fatto che la decisione disciplinare abbia preso in considerazione, quali circostanze attenuanti, la cattiva organizzazione dei servizi finanziari del Parlamento all' epoca dei fatti contestati nonché l' insufficienza delle risorse di personale e di materiale ivi esistente all' epoca non può considerarsi in contraddizione con l' affermazione dell' obbligo che incombeva al ricorrente di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento. Neppure le circostanze invocate dal ricorrente e prese in considerazione dagli organi disciplinari possono costituire un' esimente per quanto riguarda il presente addebito nei confronti del ricorrente, nella misura in cui il ritardo constatato nella registrazione dei due assegni di cui è causa è stato accompagnato da una serie di altre mancanze in occasione del loro incasso. Inoltre, il Tribunale ritiene che il grado elevato occupato dal ricorrente in seno ai servizi finanziari non gli consenta di invocare le difficoltà materiali che hanno potuto esistervi ad una certa epoca per liberarsi da ogni responsabilità.
183 Per quanto riguarda il secondo punto, vale a dire la presunta responsabilità esclusiva che incombe all' amministratore delle anticipazioni, della quale si è avvalso il ricorrente nella replica, basta rinviare alle considerazioni svolte più sopra a proposito del precedente addebito. A ciò va aggiunto, per di più, che il ricorrente è stato molto più coinvolto nelle mancanze che hanno caratterizzato l' incasso dei due assegni rispetto a coloro che hanno presieduto all' apertura del conto.
184 Risulta da quanto precede che anche la seconda parte del presente mezzo deve essere respinta.
Quanto all' addebito relativo all' inadempimento dell' obbligo di effettuare le spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla loro conservazione
185 Il ricorrente, riferendosi all' argomentazione da esso esposta, durante il procedimento disciplinare, nella sua memoria provvisoria del 29 ottobre 1987 e relativo allegato tecnico, sostiene di avere dimostrato che l' addebito controverso risulta da un amalgama effettuato dall' APN tra il controvalore, in franchi belgi, dei due assegni per i quali esistevano di certo i documenti giustificativi ed una discordanza, accertata nell' agosto 1982, tra la cassa dell' amministrazione delle anticipazioni e la contabilità ausiliaria. Secondo il ricorrente, tale discordanza si spiega per tutta una serie di motivi tecnici coerenti, non necessariamente connessi ad una carenza di documenti giustificativi. Inoltre, con la suddetta memoria provvisoria, egli avrebbe apportato la prova, in diritto, che l' obbligo di effettuare le spese soltanto dietro presentazione di regolari documenti giustificativi e di conservare detti documenti giustificativi rientra, nell' ambito di un' amministrazione delle anticipazioni, nella responsabilità dell' amministratore e non in quella del contabile. Egli aggiunge, a tale riguardo, che gli si imputa di esser venuto meno a taluni obblighi di cui l' amministratore delle anticipazioni doveva rendere conto non al contabile, ma all' ordinatore.
186 In via subordinata, il ricorrente sostiene che la presente controversia poggia, all' origine, su un postulato erroneo e che gli sviluppi che ne sono conseguiti sono consistiti nel tentativo di far concordare i fatti con tale postulato. Secondo lui, il parere emesso dalla Corte dei conti nella presente controversia chiarisce il senso e fornisce la prova di tale postulato nella misura in cui vi si afferma: "La riscossione di questi importi (dei due assegni) da parte del cassiere senza scritture corrispondenti nei libri avrebbe dovuto dar luogo ad un' eccedenza di cassa della stessa entità. Orbene, dal riscontro fisico della cassa a cui la Corte dei conti ha proceduto nel marzo 1982 non è emersa alcuna differenza di rilievo, il che consente di desumere che esisteva un ammanco di circa 4,1 milioni di BFR prima che gli assegni fossero incassati (...)". Secondo il ricorrente, questo postulato è falso per il fatto che la conclusione (presunto ammanco di 4 milioni di BFR) non rientra nei presupposti (incasso non contabilizzato dei due assegni per un totale di 4 milioni di BFR e cassa "i cui conti quadravano" al 31 dicembre 1981). Siffatto ragionamento presuppone, a suo parere, che il ritardo nella registrazione delle scritture contabili riguardasse unicamente la contabilizzazione dei due assegni controversi. Orbene, il ricorrente non vede perché, quanto al principio, il ritardo nella contabilizzazione non potesse essere globale. Egli aggiunge, quanto agli antefatti, che, indipendentemente dal contesto generale, esisteva e doveva necessariamente esistere uno sfasamento tra i pagamenti e la loro contabilizzazione. Ne conseguirebbe che un ritardo nella registrazione di spese potrebbe bastare a far cadere il ragionamento che è alla base della presente causa. A sostegno di tale argomento, il ricorrente cita una nota dell' 8 febbraio 1985 del sig. Overstall, all' epoca controllore finanziario subalterno al direttore delle finanze, secondo la quale lo sbilancio tra i valori disponibili della cassa dei delegati e la contabilità ausiliaria di questa medesima cassa sarebbe stata originata, tra l' altro, da un accumulo di entrate o di spese regolarizzate a posteriori.
187 Il ricorrente ritiene, peraltro, che incomba all' APN l' onere di suffragare, sul piano tecnico, l' accusa secondo la quale la perdita dei documenti gli sarebbe esclusivamente imputabile. Orbene, tale dimostrazione non sarebbe stata operata. Il ricorrente sostiene che, se egli avesse avuto libero accesso alla contabilità, avrebbe potuto provare che in ogni caso, alla data del suo trasferimento, avvenuto il 30 aprile 1982, esisteva l' insieme degli ordini di pagamento, di riscossione e di regolarizzazione, numerati in una serie continua. Secondo lui, la discordanza contabile che gli è addebitata dipendeva, quanto alla sua origine ed alla sua natura, dal sistema contabile in vigore all' epoca e costituiva un fatto permanente e strutturale.
188 Esaminando poi la questione relativa alla nota da lui trasmessa, il 30 marzo 1982, al presidente del Parlamento, il ricorrente ammette che in essa si menzionava una somma di 4 121 573 BFR che non era stata contabilizzata nelle uscite. Egli tiene nondimeno a sottolineare che tale somma non corrisponde all' importo globale dei due assegni controversi e che la discussione non verte sul medesimo oggetto. A tale proposito, il ricorrente chiarisce che, quando la Corte dei conti ha fatto menzione di un disavanzo di cassa di 4 milioni di BFR, si trattava, secondo il postulato che essa aveva accolto, di una discordanza che sarebbe esistita, prima dell' incasso degli assegni, tra i valori disponibili nelle "casse BFR" e gli estratti di tali casse. Invece, nella suddetta nota del ricorrente, si sarebbe trattato di una discordanza tra le "casse BFR" e la contabilità ausiliaria della cassa delle anticipazioni, vale a dire di uno scarto strutturale inerente al sistema. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto analizzare la differenza che egli aveva segnalato, ma, per l' appunto, ciò non è mai avvenuto.
189 Quanto al bilancio consuntivo dello stato dei conti al 30 aprile 1982, quale accertato dai servizi dell' amministrazione, il ricorrente fa valere che esso è unilaterale e che fu effettuato a sua insaputa e posteriormente al suo trasferimento. Esso non può dunque essergli opposto e non può tener luogo dell' indispensabile rendiconto che avrebbe dovuto essere effettuato il giorno stesso del suo trasferimento, cioè il 30 aprile 1982.
190 In via subordinata, il ricorrente sostiene che quanto meno sussiste il dubbio circa l' addebito esaminato e che la decisione impugnata ha violato il principio in dubio pro reo.
191 Il convenuto confuta, innanzitutto, in quanto inesatto, l' argomento del ricorrente secondo il quale la discordanza di 4,1 milioni di BFR è stata rilevata nella contabilità parecchi mesi dopo il suo trasferimento. A sostegno della sua tesi, l' istituzione fa poi valere la nota, indirizzata dal ricorrente, il 30 marzo 1982, al presidente del Parlamento, in cui egli constatava l' assenza di documenti giustificativi relativi ad un importo di circa 4,1 milioni di BFR; il consuntivo dello stato dei conti, stabilito dai servizi dell' amministrazione dopo il trasferimento del ricorrente, che ha permesso di constatare un disavanzo corrispondente al controvalore dei due assegni incassati; il parere della Corte dei conti del 7 novembre 1985, in cui si rilevava che un disavanzo dell' ordine di 4,1 milioni di BFR dovette apparire fin dal novembre 1981; la decisione del Parlamento 11 luglio 1986 da cui risultava che una differenza, di un importo di 4 136 125 BFR ed accertata prima del 30 aprile 1982, era stata registrata nei documenti contabili del Parlamento.
192 Il convenuto confuta, in secondo luogo, in quanto inesatto, l' argomento del ricorrente, secondo il quale non è stata fornita la prova del fatto che la discordanza di 4,1 milioni di BFR risulti da una perdita di documenti imputabile a quest' ultimo. L' istituzione osserva che il sig. Young, successore del ricorrente in qualità di contabile, ed il sig. De Poortere, capo del servizio per le indennità parlamentari, hanno risposto, sia per iscritto che oralmente, ai quesiti posti dalla commissione di disciplina sui problemi sollevati a tale proposito dal ricorrente e che, di fronte ad ogni contestazione di quest' ultimo circa il chiarimento di cifre o di documenti, la divisione della contabilità è stata in grado di dimostrare che i documenti mancavano soltanto per la somma corrispondente agli importi dei due assegni tratti sulla Midland Bank. Il Parlamento fa valere, inoltre, che l' esatta coincidenza tra l' importo degli assegni e quello del disavanzo ha un' importanza soltanto relativa dal momento che esiste un disavanzo non contestato. Esso ricorda che l' addebito formulato a carico del ricorrente è infatti quello di aver conservato taluni documenti giustificativi e non quello di aver colmato il disavanzo tramite i due assegni.
193 Per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità tra contabile e amministratore delle anticipazioni circa l' obbligo di conservazione dei documenti giustificativi, il convenuto accusa il ricorrente di avere ignorato, nella sua analisi, la responsabilità propria del contabile. Esso osserva, a tale riguardo, che i pagamenti furono effettuati, in contanti, nelle mani del contabile dalla banca Sogenal a Lussemburgo, il 4 settembre e l' 11 novembre 1981. Questa è la ragione per la quale, a suo parere, la commissione di disciplina, nel caso Offermann, non ha accolto la tesi della responsabilità dell' amministratore delle anticipazioni. La commissione avrebbe ritenuto determinante la circostanza che quest' ultimo non aveva "mai visto completati gli assegni, cioè muniti di una seconda firma e dell' importo del prelievo" e che "il sig. de Compte ((aveva)) dichiarato di avere proceduto lui stesso alla contabilizzazione delle operazioni in parola ed ai versamenti dei fondi nelle diverse casse" (punto 63 del parere motivato della commissione di disciplina nel caso Offermann). Secondo il convenuto, la responsabilità del ricorrente sarebbe impegnata sulla base degli artt. 17, 20 e 70, n. 1, del regolamento finanziario.
194 Il convenuto precisa inoltre, nella controreplica, che, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente quanto al disavanzo controverso, quella che gli sembra la più plausibile è la seguente. Ricordando che, in occasione del controllo della cassa dei delegati effettuato dalla Corte dei conti, il 18 marzo 1982, il commissario responsabile aveva osservato un' eccedenza di 14 552 BFR per la quale egli aveva notato: "differenza da chiarire", esso fa osservare che, se si sottrae tale somma dall' importo di 4 136 125 BFR, iscritto ufficialmente sulla scheda contabile della "cassa BFR" il 28 febbraio 1982, ma iscritto, in realtà, secondo la Corte dei conti, in una data successiva al 18 marzo 1982, si ottiene un importo di 4 121 573 BFR, che è precisamente quello di cui il ricorrente aveva riconosciuto, nella sua nota del 30 marzo 1982, la non contabilizzazione in uscita.
195 Il Tribunale constata che l' argomentazione delle parti sul presente addebito verte, in sostanza, su due questioni, cioè, in primo luogo, se sia stato sufficientemente provato in diritto che il disavanzo dell' ordine di 4,1 milioni di BFR, accertato nella cassa dei delegati e per il quale mancano i documenti giustificativi, è dovuto alla scrittura che registra l' incasso, per un importo globale espresso in franchi belgi, dei due assegni tratti sulla Midland Bank; in secondo luogo, se l' obbligo e correlativamente la responsabilità, nell' ambito di un' amministrazione delle anticipazioni, di procedere a spese soltanto su presentazione di documenti giustificativi e di conservare detti documenti incombano all' amministratore o al contabile.
196 Per quanto riguarda la prima questione, va rilevato che l' APN ha motivato la conclusione alla quale è pervenuta con la sua decisione disciplinare fondandosi sui rilievi seguenti. Il saldo del conto "cassa BFR" alla fine dell' esercizio 1981 corrispondeva all' importo del saldo indicato sulla scheda del conto "cassa BFR" al momento del controllo effettuato il 18 marzo 1982 dalla Corte dei conti. I libri del Parlamento mostrano che una scrittura di 4 136 125 BFR, che rappresenta l' importo globale in BFR dei due assegni tratti sulla Midland Bank, è stata registrata il 28 febbraio 1982. La Corte dei conti contesta che tale scrittura possa esser stata effettuata alla data del 28 febbraio 1982, in quanto inesistente al momento del controllo della cassa dei delegati, compiuto nel marzo 1982. La scrittura in parola faceva emergere uno squilibrio tra i conti "schede contabili / Midland Bank" e "cassa BFR", da una parte, ed il libro di cassa che accompagna i valori disponibili nella cassaforte, dall' altra. Tale sbilancio costituisce un deficit di cassa della stessa entità, cioè 4 136 125 BFR, la cui esistenza è stata confermata dalla Corte dei conti, dai controlli interni del Parlamento e dalla decisione del Parlamento 11 luglio 1986, che concedeva lo scarico per l' esercizio 1982. Nella lettera indirizzata il 30 marzo 1982 al presidente del Parlamento, il ricorrente ammetteva la non contabilizzazione tra le uscite della somma di 4 121 573 BFR. Il ricorrente, che, in quanto contabile, aveva l' obbligo di giustificare ogni operazione di cassa, non aveva presentato alcun documento giustificativo per il pagamento di un importo equivalente a quello del deficit di cassa, né spiegato l' origine del disavanzo.
197 Va del pari rilevato che la commissione di disciplina, nel suo parere motivato, seguito dall' APN, ha precisato di essersi trovata, nel corso delle sue deliberazioni, di fronte a due tesi contraddittorie. La prima spiegava l' origine della discordanza tra la cassa e la contabilità generale collegandola all' incasso dei due assegni della Midland Bank; la seconda respingeva tale collegamento, considerando che il deficit rappresentava la risultante di tutta una serie di errori di contabilità. La commissione di disciplina precisa che essa ha sottoposto un elenco di quesiti al sig. Young, contabile del Parlamento ed al sig. De Poortere, capo del servizio delle indennità parlamentari, onde chiarire i differenti problemi sollevati dal ricorrente, nella sua memoria provvisoria di difesa, circa l' origine del disavanzo. I sigg. Young e De Poortere hanno risposto per iscritto a tali quesiti, poi sono stati sentiti in presenza della difesa. La commissione di disciplina asserisce che a ciascuna contestazione relativa alla presentazione o spiegazione di cifre o di documenti il servizio della contabilità è stato in grado di dimostrare che "i documenti ((facevano)) difetto soltanto per l' importo corrispondente agli importi dei due assegni della Midland Bank". La commissione di disciplina afferma altresì che il ricorrente non è mai stato in grado di spiegare in modo convincente i motivi che avrebbero permesso di stabilire che il disavanzo accertato non aveva alcun rapporto con i due assegni. La commissione di disciplina riconosce che è difficile trarre una conclusione da un' eventuale coincidenza tra la differenza constatata e l' importo dei due assegni e cita, a tale proposito, l' affermazione fatta dal rappresentante della Corte dei conti, nel corso della sua audizione, secondo la quale persino l' esatta coincidenza tra queste due cifre non permetterebbe di concludere con assoluta certezza che il disavanzo risulti dall' incasso dei due assegni. Infine, la commissione di disciplina asserisce di aver preso atto dei rilievi della Corte dei conti, dei controlli interni effettuati a posteriori e della decisione del Parlamento 11 luglio 1986, che concedeva lo scarico per l' esercizio 1982, pur ricordando del pari che il contabile dell' istituzione non aveva potuto fornire i documenti giustificativi relativi a un disavanzo accertato dell' ordine di 4,1 milioni di BFR.
198 Va ancora ricordato che la Corte dei conti aveva cominciato, a partire dal luglio 1981, ad esaminare la cassa dei delegati del Parlamento. Il risultato di siffatto esame è stato oggetto di una nota del 29 ottobre 1981 e di una relazione speciale del 6 luglio 1982. Le conclusioni della nota attestano l' estremo disordine che vigeva in seno alla cassa dei delegati nonché l' assenza quasi completa di controllo da parte del contabile e del controllore finanziario. Nella sua relazione speciale, la Corte dei conti ha avuto l' occasione di segnalare, fra le altre irregolarità accertate nella gestione della cassa dei delegati, che due assegni di 35 176,98 e 17 189,15 UKL erano stati scambiati contro denaro contante, operazione di cui non si era rinvenuto traccia nei conti della cassa.
199 Sotto questo profilo, va aggiunto che il presidente del Parlamento, con lettera del 24 luglio 1985, chiedeva alla Corte dei conti, a nome della commissione per il controllo di bilancio, di emettere un nuovo parere sul disavanzo della cassa dei delegati. La Corte dei conti, nel suo parere del 7 novembre 1985, riepilogava tutti i fatti pertinenti da essa accertati, in occasione del suo controllo, nonché le conclusioni che se ne potevano trarre. I punti essenziali delle sue conclusioni sono i seguenti. A partire dal novembre 1981 almeno, esisteva un disavanzo dell' ordine di 4,1 milioni di BFR nella contabilità della cassa dei delegati, corrispondenti all' importo degli assegni espressi in UKL che erano stati emessi nel settembre e nel novembre 1981. Tale disavanzo non era venuto immediatamente alla luce quando fu redatto il bilancio al 31 dicembre 1981, né quando la Corte dei conti procedette al suo controllo il 18 marzo 1982, perché l' incasso dei due assegni tratti sul conto Midland Bank non era stato iscritto nei registri contabili del Parlamento. Il disavanzo era emerso solo dopo la registrazione delle scritture relative alle operazioni controverse. La Corte dei conti riteneva che il contabile e l' amministratore delle anticipazioni dovessero essere considerati responsabili della situazione della cassa dei delegati, poiché essi non avevano ragionevolmente curato la conservazione dei valori del Parlamento, come richiede l' art. 20 del regolamento finanziario e non avevano tenuto una contabilità soddisfacente, conformemente alle disposizioni delle modalità di esecuzione.
200 Il Tribunale deduce dalle conclusioni contenute nei documenti del fascicolo in precedenza esaminati che l' APN, con la decisione impugnata, ha riconosciuto l' esistenza di un nesso tra la comparsa di un disavanzo di 4,1 milioni di BFR nella cassa dei delegati e l' incasso dei due assegni controversi tratti sulla Midland Bank, in considerazione del fatto che la scrittura con cui fu registrata tale operazione non fu effettuata domenica 28 febbraio 1982, ma in data successiva al 18 marzo 1982, data alla quale la Corte dei conti effettuò un controllo. L' APN ha dato per provato che la registrazione tardiva della scrittura relativa all' incasso dei due assegni ha causato un disavanzo di 4 136 215 BFR, corrispondente all' importo di detti assegni. Il Tribunale ritiene che l' interpretazione così data dall' APN ai fatti ad essa sottoposti sia confortata dai pareri successivi della Corte dei conti e della commissione di disciplina, le quali hanno proceduto a esami e indagini minuziosi allo scopo di chiarire le circostanze all' origine del disavanzo.
201 Alla luce di quanto sopra, e pur prendendo in considerazione la dichiarazione fatta dal rappresentante della Corte dei conti dinanzi alla commissione di disciplina, secondo la quale anche una concordanza esatta tra la differenza contabile accertata e l' importo dei due assegni non consente di concludere con assoluta certezza che il disavanzo in parola risulti dall' incasso di detti assegni, occorre considerare che la decisione impugnata ha potuto a buon diritto dare per provato che l' assenza di documenti giustificativi dipenda, nella fattispecie, dall' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank. Ne consegue che il ricorrente non è giunto a dimostrare che l' atto impugnato è inficiato da vizio di motivazione o viziato da errore manifesto, di fatto o di diritto, o da sviamento di potere, nozioni che costituiscono i limiti del controllo di legittimità di un atto amministrativo da parte del giudice competente per l' annullamento.
202 In via subordinata, va ricordato, come rammenta la decisione disciplinare, che il ricorrente, nella sua nota del 30 marzo 1982, all' attenzione del presidente del Parlamento, ha riconosciuto la non contabilizzazione tra le uscite di una somma (4 121 573 BFR) corrispondente approssimativamente all' importo dei due assegni e ha sollecitato la regolarizzazione di tale situazione con l' adozione di un ordine di spese. Anche se si accettasse la tesi del ricorrente, secondo la quale tale disavanzo non aveva alcun rapporto con l' incasso dei due assegni, la conclusione da trarne non sarebbe diversa, dato che l' interessato non ha saputo identificare, nel corso dell' intero procedimento disciplinare, i documenti giustificativi per l' importo in parola. Il Tribunale non può accontentarsi della generica affermazione del ricorrente, secondo cui la differenza segnalata sarebbe dovuta a una discordanza strutturale, inerente al sistema della contabilità all' epoca vigente al Parlamento.
203 Per quanto attiene alla seconda questione, cioè se l' obbligo e quindi la responsabilità di conservare i documenti giustificativi relativi all' incasso dei due assegni incombessero, nel caso di specie, al ricorrente o all' amministratore delle anticipazioni, ci si deve riferire agli artt. 20 e 70, nn. 1 e 2, del regolamento finanziario e agli artt. 50-53 delle modalità di esecuzione. Risulta da tali disposizioni che la responsabilità per la produzione e la conservazione dei documenti giustificativi della cassa di anticipazioni incombe, in prima persona, all' amministratore delle anticipazioni. Il contabile, che ha l' obbligo di controllare la contabilità della cassa di anticipazioni e di dare istruzioni all' amministratore delle anticipazioni, diviene corresponsabile a partire dal momento in cui omette di impartire le opportune istruzioni per la conservazione dei documenti giustificativi.
204 Nella fattispecie, come già detto, il ricorrente è stato personalmente coinvolto, in occasione dell' incasso dei due assegni, per il fatto di aver apposto lui stesso la seconda firma e di aver direttamente depositato, secondo le sue stesse dichiarazioni, il denaro contante, incassato in tre divise, nella cassaforte del Parlamento a Lussemburgo. Date le circostanze, nella decisione disciplinare è stato giustamente ritenuto che il ricorrente avesse commesso una grave negligenza per non avere ragionevolmente curato la conservazione dei valori del Parlamento.
205 Sulla base delle considerazioni che precedono, il presente mezzo deve essere integralmente respinto.
In via subordinata, quanto al mezzo relativo alla violazione dell' art. 86, n. 1, dello Statuto e degli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, all' inosservanza dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva nonché ad uno sviamento di potere
206 Col presente mezzo, il ricorrente fa valere, in via subordinata, che, in primo luogo, non si può ritenere che vi sia stata negligenza ai sensi dell' art. 86, n. 1, dello Statuto ed a fortiori negligenza grave ai sensi dell' art. 70, n. 1, del regolamento finanziario e che, in secondo luogo, egli è l' unica persona ad essere stata assoggettata, in questa causa, ad una sanzione disciplinare. Ciò configurerebbe una violazione dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva e uno sviamento di potere.
207 La tesi sostenuta a tale proposito dal ricorrente è che, anche supponendo che gli addebiti riconosciuti a suo carico siano in tutto o in parte fondati, essi non potrebbero giuridicamente dar luogo a sanzione nei suoi confronti, tenuto conto, da un lato, del contesto della presente controversia, il quale esclude una negligenza ed a fortiori una negligenza grave, e, dall' altro, del fatto che, non essendo l' unico responsabile, egli non potrebbe essere punito dal momento che gli altri possibili responsabili non lo sono stati ovvero, ad eccezione del sig. Offermann, non sono stati nemmeno perseguiti. A conforto di tale argomento, egli invoca le dichiarazioni fatte rispettivamente dal sig. Aigner, presidente della commissione per il controllo di bilancio, e dal sig. Mart, membro del Parlamento, in occasione delle sedute del Parlamento dell' 11 luglio 1986 e del 10 aprile 1984. In base a tali dichiarazioni, la gerarchia delle responsabilità non sarebbe stata rispettata e tutti gli addebiti sarebbero stati concentrati su una sola persona, mentre le discussioni avrebbero dimostrato che era unicamente il sistema ad essere difettoso. Infine, il ricorrente ricorda nuovamente la cattiva organizzazione dei servizi finanziari del Parlamento, il fatto che la responsabilità dell' amministratore delle anticipazioni e quella dell' ordinatore escludono, a suo parere, quella del contabile, la mancanza di responsabilità a causa dello scarico e l' assenza di rendiconto in occasione del passaggio dei poteri.
208 D' altro canto, il ricorrente sostiene di fungere da "capro espiatorio" nella presente causa, che mette in gioco responsabilità a diversi livelli. A suo parere, onde porvi un termine, bisognava offrire assolutamente una "vittima espiatoria" perseguita su addebiti di forma - ciò che permetteva di evitare un' istruttoria di merito che avrebbe potuto condurre a sgradevoli sorprese - ma punita come se tali addebiti formali fossero addebiti di merito debitamente accertati. Pertanto l' amministrazione, agendo in tal modo, avrebbe posto in essere uno sviamento di potere.
209 Il convenuto risponde di non avere nulla di nuovo da aggiungere circa tale mezzo, dato che il ragionamento del ricorrente è identico a quello da lui esposto a sostegno del mezzo precedente, relativo alla legittimità sostanziale della decisione impugnata, e rinvia dunque alla risposta che esso vi ha dato. Nondimeno, esso non omette di respingere categoricamente l' affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata nel presente caso "una ricerca forsennata di un capro espiatorio", affermazione alla quale esso, peraltro, si astiene dal dare una risposta per il motivo che non si fonderebbe su alcuna prova. Per quanto concerne le opinioni espresse dai sigg. Aigner e Mart, l' istituzione convenuta ribatte che esse non costituiscono alcuna prova dell' asserito sviamento di potere. In ogni caso, secondo il Parlamento, anche se l' amministratore delle anticipazioni avesse anch' esso avuto una parte di responsabilità, ciò non ridurrebbe affatto la responsabilità del ricorrente.
210 Il Tribunale constata che il presente mezzo si articola in tre parti: in primo luogo, violazione dell' art. 86, n. 1, dello Statuto, e degli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, per il fatto che gli addebiti riconosciuti a carico del ricorrente non costituirebbero una negligenza grave; in secondo luogo, violazione dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva, per il fatto che il ricorrente sarebbe l' unica persona ad essere stata oggetto di sanzioni disciplinari, diversamente dall' amministratore delle anticipazioni, dall' ordinatore e dal controllore finanziario i quali non sarebbero stati puniti; in terzo luogo, sviamento di potere consistente nel fatto che il ricorrente sarebbe stato punito per addebiti di forma come se questi fossero addebiti di merito debitamente provati.
211 Per quanto attiene alla prima parte, il Tribunale ritiene che gli addebiti imputati al ricorrente costituiscano una negligenza grave, ai sensi dell' art. 70, n. 1, del regolamento finanziario. Infatti, le irregolarità relative all' apertura del conto controverso presso la Midland Bank di Londra, così come sono state rilevate al punto 169 della motivazione della presente sentenza, l' omessa o tardiva contabilizzazione di talune operazioni relative all' incasso dei due assegni il 4 settembre ed il 21 novembre 1981 e l' inadempimento dell' obbligo di procedere a spese solo dietro presentazione di regolari documenti giustificativi, nonché di curare la loro conservazione, tutti addebiti che il Tribunale ha riconosciuto fondati, costituiscono una negligenza tanto più grave da parte del ricorrente in quanto esso occupava, nella sua qualità di contabile, il posto più elevato nella gestione della contabilità dell' istituzione.
212 Circa la seconda parte, occorre, innanzitutto, riferirsi alle considerazioni precedenti (punti 167-172, 183 nonché 203 e 204 della motivazione) della presente sentenza, in cui il Tribunale si è pronunciato sulla delimitazione della responsabilità del ricorrente rispetto a quella degli altri dipendenti dei servizi finanziari. La divergenza tra le decisioni adottate in esito ai procedimenti disciplinari intentati nei confronti dell' amministratore delle anticipazioni e del contabile non può avere incidenza alcuna nella presente lite, alla luce del principio dell' autonomia di ogni procedimento disciplinare, col rispetto del quale devono armonizzarsi i principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva invocati dal ricorrente.
213 Infine, per quel che riguarda la terza parte del mezzo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione amministrativa è viziata da sviamento di potere solo se essa, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenze del Tribunale 12 luglio 1990, Scheuer / Commissione, causa T-108/89, Racc. pag. II-411; 23 ottobre 1990, Pitrone / Commissione, causa T-46/89, Racc. pag. II-577).
214 Nella fattispecie occorre constatare che il ricorrente non ha fornito elementi di prova pertinenti che consentano di concludere che l' APN, avviando un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha perseguito uno scopo diverso dalla tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica europea. Il fatto che la sanzione della retrocessione sia stata inflitta al ricorrente per irregolarità formali non può bastare a provare che l' amministrazione ha agito contro di lui, come egli pretende, al solo scopo di trovare nella sua persona una vittima espiatoria.
215 Risulta da quanto precede che il presente mezzo dev' essere respinto nelle sue tre parti.
Sul mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
216 In via ulteriormente subordinata, il ricorrente fa valere che esiste una sproporzione flagrante tra la portata degli addebiti riconosciuti a suo carico, da un lato, e, dall' altro, la gravità della sanzione inflittagli.
217 La sua prima osservazione riguarda la gravità della sanzione. Egli ritiene, a tale proposito, che la pena pronunciata - cioè la retrocessione - sia di per sé una delle più gravi sanzioni possibili. Quest' ultima sarebbe, nella fattispecie, ancora più grave di quanto non sarebbe stata la sanzione della destituzione con mantenimento del diritto alla pensione di anzianità, a causa della sua entità e dell' età del ricorrente, il quale aveva praticamente raggiunto il massimo degli anni di servizio presi in considerazione per il calcolo della pensione di anzianità. Di conseguenza a parere del ricorrente, le circostanze attenuanti accolte dalla commissione di disciplina hanno finito con l' avere, in definitiva, un effetto aggravante. Peraltro, benché gli addebiti accertati a suo carico fossero addebiti di forma e non di merito, la sanzione pronunciata sarebbe quella che avrebbe dovuto normalmente essere inflitta se egli fosse stato sottoposto a procedimento disciplinare per un addebito di merito e purché quest' ultimo fosse stato considerato provato.
218 Una seconda osservazione del ricorrente è relativa al confronto tra i pareri motivati, emessi rispettivamente dalla prima e dalla seconda commissione di disciplina, il 10 febbraio 1984 e il 27 novembre 1987. Egli rileva un' incoerenza fra tali due pareri dovuta al fatto che la prima commissione di disciplina, che aveva riconosciuto a suo carico non solamente gli addebiti riconosciuti dalla seconda commissione, ma altri ancora, aveva raccomandato la sanzione della censura, mentre la seconda aveva proposto quella della retrocessione. Egli ne deduce che tutto si è svolto come se l' ultima commissione di disciplina avesse voluto proporre la sanzione auspicata dall' APN, ma, soprattutto, come se le circostanze attenuanti riconosciute lo fossero state unicamente pro forma, senza incidenza effettiva sulla proposta di sanzione e sulla sanzione pronunciata.
219 Il convenuto replica che è inesatto che l' APN abbia cercato di evitare un' istruttoria "nel merito" accettando in definitiva soltanto addebiti formali. Esso asserisce che, se l' APN non ha voluto contestare espressamente al ricorrente l' esistenza di frodi, il che avrebbe dovuto logicamente comportare azioni penali, ciò non toglie che gli addebiti di forma accolti rimangano estremamente numerosi e gravi in se stessi. L' istituzione fa valere altresì che la retrocessione non è la sanzione più grave prevista dallo Statuto e che il ricorrente avrebbe potuto essere assoggettato a numerose sanzioni ben più gravi di quest' ultima, alle quali l' APN avrebbe fatto ricorso se avesse accertato l' esistenza di frodi a suo carico. Infine, la retrocessione avrebbe avuto decorrenza solo dal 1 febbraio 1988 e non da una data precedente, malgrado il fatto che una retrocessione retroattiva fosse giuridicamente possibile, tenuto conto della circostanza che la Corte di giustizia aveva annullato la prima decisione disciplinare esclusivamente per vizio di forma.
220 Il Tribunale rammenta, innanzitutto, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una volta provata la realtà dei fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione adeguata spetta all' autorità disciplinare. Il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell' APN, ad eccezione dei casi di abuso manifesto o di sviamento di potere (sentenze 30 maggio 1973, De Greef / Commissione, causa 46/72, Racc. pag. 543, in particolare pag. 556; 29 gennaio 1985, F. / Commissione, causa 228/83, citata; 11 luglio 1985, R. / Commissione, cause riunite 255/83 e 256/83, citata; 5 febbraio 1987, F. / Commissione, causa 403/85, Racc. pag. 645, in particolare pag. 671).
221 Per quanto riguarda più particolarmente la questione di sapere se la sanzione inflitta nel caso di specie sia sproporzionata rispetto agli addebiti accertati a carico del ricorrente, va sottolineato che le disposizioni dello Statuto relative alle sanzioni disciplinari, cioè gli artt. 86-89, non prevedono rapporti fissi tra le sanzioni ivi indicate e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti. La determinazione della sanzione da infliggere in ciascun caso singolo deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fatti concreti e delle circostanze aggravanti o attenuanti proprie al caso di specie (sentenza della Corte 5 febbraio 1987, F. / Commissione, causa 403/85, citata).
222 Va rilevato al riguardo, in primo luogo, che gli addebiti accertati nella decisione disciplinare a carico del ricorrente riguardano delle gravi mancanze agli obblighi ad esso incombenti in virtù del regolamento finanziario e, in secondo luogo, che il ricorrente, nella sua qualità di contabile dell' istituzione, era, conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento finanziario, il principale responsabile della corretta gestione del servizio della contabilità. Va aggiunto che l' APN ha seguito, sia per quanto riguarda l' accertamento del contenuto materiale dei fatti e la loro qualificazione giuridica che per quanto riguarda la valutazione delle circostanze attenuanti e la scelta della sanzione appropriata, le raccomandazioni formulate dalla commissione di disciplina. Stando così le cose, il Tribunale non si considera in grado di qualificare manifestamente sproporzionata la sanzione della retrocessione del ricorrente al grado A7.
223 L' ultimo mezzo d' annullamento, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto.
Sulle conclusioni miranti ad ottenere la designazione di un collegio di periti
224 Il ricorrente, nella replica, chiede in via subordinata che il Tribunale "designi un collegio di tre periti, il cui compito sia quello di dare un parere motivato sugli addebiti accertati a carico del ricorrente e di rispondere ad ogni quesito pertinente che sia loro sottoposto dalle parti".
225 Il convenuto, nella controreplica, fa osservare che ciò configura nuove conclusioni. Esso fa valere che, in virtù dell' art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni del ricorrente devono essere contenute nell' atto introduttivo del ricorso e sottolinea che l' art. 42, n. 1, di detto regolamento prevede che, se nuovi mezzi di prova vengono prodotti nella replica, il ricorrente deve giustificare il ritardo nella presentazione di questi ultimi. L' istituzione convenuta ritiene, inoltre, che la designazione di un collegio di periti avrebbe come unico effetto quello di ritardare il corso del procedimento e che gli addebiti accertati a carico del ricorrente siano stati, attualmente, oggetto di un' istruttoria sufficientemente lunga ed approfondita per non dover essere oggetto di provvedimenti di istruzione supplementari. Essa ricorda quindi che il presente caso è stato esaminato a più riprese dalla Corte dei conti, dalla commissione per il controllo di bilancio del Parlamento, da una società privata di revisione contabile ed anche da differenti commissioni di disciplina. Per questi motivi, il convenuto considera che le conclusioni subordinate del ricorrente debbano essere respinte.
226 Il Tribunale constata che le conclusioni subordinate del ricorrente tendono, in sostanza, a che il Tribunale ordini una perizia volta, come precisato dal ricorrente in occasione della fase orale, a dare un parere sulla fondatezza della terza censura, cioè l' assenza di documenti giustificativi per una somma dell' ordine di 4,1 milioni di BFR.
227 Va ricordato a tale riguardo che in virtù dell' art. 45, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che al momento della fase orale era applicabile mutatis mutandis alla procedura dinanzi al Tribunale, quest' ultimo "dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare". Da tale disposizione emerge con chiarezza che spetta al Tribunale valutare l' utilità di un tale provvedimento.
228 Nella presente fattispecie, risulta dal complesso degli atti di causa, così come sono stati analizzati in occasione dell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza della censura basata sulla mancata presentazione di documenti giustificativi (v., sopra, punti 195-202 della motivazione della sentenza), dal fatto che il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione sul bilancio riassuntivo della situazione contabile al 30 aprile 1982 - prodotto dal Parlamento su domanda del Tribunale - e dal lungo lasso di tempo intercorso a partire dai fatti di causa che il provvedimento d' istruzione sollecitato dal ricorrente non presenta alcuna utilità per il Tribunale, il quale si ritiene sufficientemente informato dal complesso del procedimento. Di conseguenza, anche tali conclusioni subordinate debbono essere respinte.
229 Dalle considerazioni in precedenza svolte risulta che il ricorso dev' essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle speseSulle spese
230 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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