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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 21 GIUGNO 1990. - MARIA PAOLA SABBATUCCI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - PERCENTUALE D'INVALIDITA. - CAUSA T-31/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00265
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Perizia medica - Procedimento non contraddittorio - Mancata comunicazione della relazione medica all' interessata anteriormente alla notifica della decisione dell' amministrazione - Vizio di forma - Insussistenza - Esame delle precedenti relazioni mediche - Potere discrezionale della commissione medica
( Statuto del personale, art . 73; normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art . 23 )
2 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Perizia medica - Rifiuto di uno dei membri della commissione medica di firmare la relazione - Vizio di forma - Insussistenza - Presupposti
( Statuto del personale, art . 73 )
3 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Perizia medica - Composizione della commissione medica - Designazione da parte dell' istituzione comunitaria di un medico di gradimento dell' ente assicurativo dell' istituzione - Ammissibilità - Presupposti
( Statuto del personale, art . 73 )
4 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Perizia medica - Controllo giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 73; normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art . 28 )
Massima1 . Il ricorso alla commissione medica, previsto all' art . 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti della Comunità, è diretto non ad istituire un procedimento in contraddittorio, bensì a compiere accertamenti medici tramite la commissione stessa .
La circostanza che un dipendente non abbia avuto la possibilità di intervenire personalmente presso la commissione medica o presso l' autorità che ha il potere di nomina non è, quindi, rilevante . Pertanto, il fatto che l' interessato abbia ricevuto la relazione medica solamente nel momento in cui gli siano state notificate le decisioni dell' istituzione convenuta relative alle conseguenze di infortuni occorsi all' interessato ed alla fissazione del suo tasso di invalidità permanente parziale, non costituisce di per sé un vizio di forma che possa determinare l' annullamento delle decisioni medesime .
Compete, inoltre, alla commissione medica decidere in qual misura sia opportuno tener conto di relazioni mediche effettuate in precedenza ( vedasi sentenza 19 gennaio 1988, Biedermann / Corte dei conti, causa 2/87, Racc . pag . 143 ).
2 . Non costituisce vizio formale della relazione della commissione medica il fatto che uno dei suoi membri si sia rifiutato di sottoscriverla ( vedasi sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch / Commissione, 277/84, Racc . pag . 4923 ), qualora risulti acclarato che il membro astenutosi dal sottoscriverla abbia avuto modo di esporre il proprio punto di vista agli altri membri .
3 . Il fatto che il medico designato dall' istituzione comunitaria come membro della commissione medica sia anche di gradimento all' assicuratore di tale istituzione non può arrecare alcun pregiudizio per il dipendente ( vedansi sentenze 14 luglio 1981, Suss / Commissione, causa 186/80, Racc . pag . 2041, e 19 gennaio 1988, Biedermann / Corte dei conti, causa 2/87, Racc . pag . 143 ) sempreché la commissione medica sia in grado di svolgere i propri lavori con completa indipendenza ed obiettività . Occorre, quindi, che il medico designato dall' istituzione disponga dell' indipendenza necessaria affinché la sua obiettività non possa essere messa in dubbio .
4 . Non compete al Tribunale pronunciarsi sulle valutazioni espresse dalla commissione medica, salvo il caso in cui la relazione medica non stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni cui giunge ( vedansi sentenze 26 gennaio 1984, Seiler / Consiglio, causa 189/82, Racc . pag . 229, e 10 dicembre 1987, Jaensch / Commissione, causa 277/84, Racc . pag . 4923 ).
PartiNella causa T-31/89,
Maria Paola Sabbatucci, dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo, rappresentata dall' avv . Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio del medesimo, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Jorge Campinos, giureconsulto, e dal sig . Manfred Peter, capo di divisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio del medesimo, 22, Côte d' Eich,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni del convenuto del 15 luglio 1987, relative alle conseguenze degli infortuni subiti dalla ricorrente ed alla fissazione del relativo tasso di invalidità permanente parziale,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le spese sono compensate .
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