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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 20 SETTEMBRE 1990. - JACK HANNING CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - VINCITORE DI UN CONCORSO - ANNULLAMENTO DEL SECONDO CONCORSO DA PARTE DEL TRIBUNALE. - CAUSA T-37/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00463
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Candidato classificato in ordine utile in esito ad un concorso - Decisione di non procedere ad alcuna nomina
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Procedura - Produzione di nuovi mezzi in corso di causa - Condizioni - Mezzo nuovo - Nozione
( Regolamento di procedura, art . 42, n . 2 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Insufficienza di motivazione - Constatazione d' ufficio
4 . Dipendenti - Decisione che arreca loro pregiudizio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso - Limiti
( Statuto del personale, art . 25, secondo comma )
5 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Obbligo di scegliere uno dei vincitori in caso di copertura del posto dichiarato vacante - Limiti - Rifiuto di utilizzare un elenco degli idonei viziato da una irregolarità parziale - Illegittimità
6 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Obbligo di procedere alle nomine rispettando l' ordine di graduatoria nell' elenco degli idonei - Limiti - Interesse del servizio
7 . Dipendenti - Ricorso - Sentenza d' annullamento - Potere d' ingiunzione del Tribunale - Insussistenza
( Statuto del personale, art . 91 )
8 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso di danni - Estensione del pregiudizio non precisata - Irricevibilità
( Statuto del personale, art . 91; regolamento di procedura, art . 38, n . 1 )
9 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso di danni - Annullamento dell' atto illegittimo impugnato - Risarcimento adeguato del danno morale
( Statuto del personale, art . 91 )
Massima1 . La partecipazione di un candidato ad un concorso, in esito al quale egli si è trovato classificato fra gli idonei, dimostra l' esistenza del suo interesse quanto al seguito che l' autorità che ha il potere di nomina riserva a tale concorso . La decisione di non procedere ad una nomina e di bandire un nuovo concorso può dunque arrecare pregiudizio a tale candidato .
2 . Pur se l' art . 42, n . 2, del regolamento di procedura, vieta la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, un mezzo che costituisca l' ampliamento di un mezzo anteriormente enunciato, direttamente o implicitamente, nell' atto introduttivo del giudizio e che presenti uno stretto nesso con questo, dev' essere considerato ricevibile .
3 . Il Tribunale è tenuto ad accertare d' ufficio se l' istituzione convenuta abbia adempiuto l' obbligo che ad essa incombeva di motivare la decisione impugnata .
4 . La decisione di non tener conto dei risultati di un concorso e di bandirne uno nuovo a causa di irregolarità accertate durante lo svolgimento del primo concorso non è adeguatamente motivata quando non contiene alcuna indicazione sul carattere o sulla natura delle irregolarità in questione .
Se la mancanza di motivazione non può essere coperta dalla circostanza che il ricorrente è venuto a conoscenza, nel corso del procedimento davanti al Tribunale, dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata adottata nei suoi confronti, la situazione è diversa in caso d' insufficienza di motivazione .
In caso d' insufficienza di motivazione e di precisazioni complementari fornite al riguardo in corso di causa, spetta al giudice accertare se le successive motivazioni dedotte dall' istituzione convenuta siano tali da giustificare legalmente la decisione impugnata .
5 . Lo Statuto non impone all' autorità che ha il potere di nomina, una volta avviata la procedura di assunzione, l' obbligo di darvi seguito coprendo il posto resosi disponibile . Tuttavia, quando intende effettivamente coprire il posto dichiarato vacante, tale autorità deve nominare i vincitori del concorso in base ai risultati dello stesso . Essa non può prescindere da questa regola se non per seri motivi, giustificando in modo chiaro e completo la propria decisione . Ne consegue che l' istituzione non è libera di chiudere la procedura di assunzione senza accertare se seri motivi ostino alla nomina di un vincitore del concorso .
Anche se, in linea di principio, il complesso delle operazioni di un concorso risulta necessariamente viziato a causa dell' illegittimo rifiuto di ammettere un candidato alle prove, lo stesso non vale nel caso in cui uno o più candidati siano stati a torto ammessi . In tale ipotesi, l' autorità che ha il potere di nomina si trova di fronte ad un procedimento di concorso e ad un elenco degli idonei le cui parti viziate di irregolarità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti .
Detta autorità deve allora valutare, prima di non tener conto dei risultati del concorso, se sia possibile ricoprire il posto vacante mediante nomina di uno dei vincitori regolarmente iscritti nell' elenco degli idonei .
6 . Sebbene l' autorità che ha il potere di nomina non sia rigidamente vincolata dalla graduatoria dei vincitori di un concorso, essa può nominare al posto dichiarato vacante un candidato diverso da quello classificato primo solo per ragioni attinenti all' interesse del servizio .
7 . Il Tribunale non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, ordinare ad una istituzione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza che pronunci l' annullamento di decisioni relative a procedimenti di concorso .
8 . Non soddisfa i requisiti di cui all' art . 38, n . 1, del regolamento di procedura un' istanza diretta ad ottenere il risarcimento di un danno materiale quando il ricorrente non precisa l' entità del danno assertivamente subito, allorché avrebbe potuto facilmente quantificarlo, e non prova né, quantomeno, deduce l' esistenza di particolari circostanze che giustifichino tale omissione .
9 . L' annullamento di un atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, di qualsiasi pregiudizio morale che questi può aver subito a causa dell' atto impugnato . La domanda diretta al versamento di un franco simbolico a titolo di risarcimento danni diviene allora priva di oggetto .
PartiNella causa T-37/89,
Jack Hanning, dipendente del Consiglio d' Europa, residente a Strasburgo, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Alex Schmitt, 62, Avenue Guillaume,
ricorrente,
contro,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 22, Côte d' Eich,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo di non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A e di bandire il concorso n . PE/41a/A, nonché al risarcimento del danno materiale e morale,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell' 8 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti del ricorso
1 Il 5 dicembre 1986 il Parlamento europeo ( in prosieguo : il "Parlamento ") pubblicava il bando di concorso generale per titoli ed esami n . PE/41/A ( GU di lingua inglese C 311, pag . 13 ), per la copertura di un posto di capodivisione di lingua inglese, di grado A3, destinato a dirigere l' Ufficio informazione di Londra . Nella rubrica "Concorso - Natura e requisiti per l' ammissione", il bando di concorso indicava che le dichiarazioni riguardanti gli studi e l' esperienza professionale fatte nell' atto di candidatura avrebbero dovuto essere corroborate con documenti giustificativi, in fotocopia, allegati all' atto di candidatura . Inoltre, veniva precisato : "Per la costituzione dei loro fascicoli, i candidati non potranno, in alcun caso, richiamarsi a documenti, atti di candidatura, schede informative, ecc ., presentati in occasione di precedenti candidature ". Nella rubrica "Presentazione delle candidature", veniva precisato : "L' atto di candidatura, corredato dei documenti giustificativi relativi agli studi e all' esperienza professionale, dovrà essere inviato (...) entro il 19 gennaio 1987 (...) N.B . ( in corsivo ): I candidati, compresi i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee che non abbiano fornito entro il termine impartito gli atti di candidatura e tutti i documenti giustificativi non saranno ammessi al concorso ". Infine, era indicato nell' atto di candidatura che "i candidati che non inviino le fotocopie necessarie per attestare i loro studi o altre qualifiche entro il termine ultimo indicato per il concorso non saranno ammessi . Non si potrà fare riferimento a precedenti candidature . Attenzione : Se non avete ancora fornito i documenti di riferimento, si ricorda che le prove documentali delle qualifiche accademiche e dell' esperienza professionale dovranno pervenirci entro il 19 gennaio 1987 (...)".
2 Nello stesso numero della Gazzetta ufficiale era pubblicato il comunicato del Parlamento n . 86/C 311/05, che riproduceva le disposizioni comuni ai concorsi generali . Secondo il punto II 1 di tale comunicato, i candidati potevano essere invitati, se del caso, a fornire documenti e informazioni complementari .
3 Dopo il deposito delle candidature, la commissione giudicatrice ammetteva il ricorrente al concorso . Essa respingeva, fra l' altro, le candidature dei sigg . Spence e Waters, dipendenti del Parlamento, e dei sigg . Elphic e Morris per mancanza o insufficienza di documenti giustificativi . Sette candidati, fra i quali i sigg . Spence, Waters, Elphic e Morris, contestavano la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterli al concorso . Previa delibera, la commissione giudicatrice ammetteva al concorso i sigg . Spence e Waters con la motivazione che i documenti giustificativi richiesti figuravano nei loro fascicoli personali tenuti dall' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ").
4 Il ricorrente veniva convocato due volte a Londra per sostenere le prove . Queste venivano ciascuna volta rinviate . Infine, il ricorrente sosteneva le prove il 6 ottobre 1987 . Il 29 ottobre 1987 egli veniva informato che il suo nome era stato iscritto nell' elenco dei quattro candidati ritenuti idonei ad occupare il posto in questione .
5 Infatti, nell' elenco degli idonei del concorso n . PE/41/A figuravano i quattro candidati seguenti : il ricorrente, con 72 punti, la sig.ra Beck, con 69 punti, ed i sigg . Spence e Waters, con 63 punti . Secondo la tabella dei punteggi, un quinto candidato, il sig . Tate, aveva ottenuto - con 58 punti - il punteggio minimo necessario per figurare nell' elenco, ma non vi era stato iscritto poiché l' elenco doveva comprendere al massimo quattro idonei .
6 Il 19 novembre 1987 il capo dell' ufficio assunzioni del Parlamento, sig . Katgerman, prendeva contatto con il ricorrente e, nel corso di un colloquio telefonico, lo informava che egli doveva subire una visita medica prima di essere assunto . I particolari di tale colloquio telefonico sono controversi . Con lettera 23 novembre 1987, il sig . Katgerman confermava al ricorrente l' invito a sottoporsi ad una visita medica, dandogli tutte le informazioni necessarie .
7 Il 30 novembre 1987 il ricorrente veniva sottoposto a visita medica . In tale occasione egli veniva ricevuto dalla sig.ra Laurenti, della direzione generale del Personale, che gli forniva informazioni sulle condizioni della sua assunzione e gli mostrava la bozza di lettera recante la sua nomina .
8 Intanto, i sigg . Elphic e Morris avevano, ciascuno, presentato un reclamo al Parlamento contro il rigetto della loro candidatura . Un terzo reclamo era stato presentato dal sig . Trowbridge, candidato che, dopo essere stato ammesso al concorso, non era stato iscritto nell' elenco degli idonei .
9 L' 8 dicembre 1987 il direttore del gabinetto del presidente del Parlamento chiedeva al giureconsulto del Parlamento un parere sulla questione se una decisione di nomina adottata in base ai risultati di tale concorso rischiasse di essere annullata a seguito di un ricorso proposto da un candidato non prescelto . Il 9 febbraio 1988 il servizio giuridico del Parlamento redigeva tale parere giuridico . Dopo aver esaminato i tre reclami sopra menzionati, il servizio giuridico giungeva alla conclusione che l' APN poteva non tener conto dei risultati del concorso e bandire un nuovo concorso . Il 19 febbraio 1988 il direttore del gabinetto del presidente comunicava al segretario generale del Parlamento che il presidente aveva deciso, in base al detto parere e considerata la giurisprudenza in materia, di non tener conto dei risultati del concorso e di ricominciare ex novo il procedimento di concorso .
10 Con lettera 6 aprile 1988, firmata dal capo della divisione del personale, il Parlamento informava il ricorrente che il suo presidente, "avendo rilevato irregolarità nel corso della procedura" del concorso, "aveva ritenuto opportuno non procedere ad una nomina e bandire invece un nuovo concorso generale per titoli ed esami ".
11 Il 17 giugno 1988 il ricorrente presentava al presidente del Parlamento - a norma dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ") - un reclamo avverso tale decisione . Egli sosteneva, in primo luogo, di essere il "candidato prescelto" ai sensi dell' art . 33, primo comma, dello Statuto e che, annullando il procedimento di concorso, il Parlamento aveva trasgredito tale articolo; in secondo luogo, che il Parlamento aveva violato il principio del legittimo affidamento; in terzo luogo, che esso non aveva osservato le condizioni per la revoca di un atto amministrativo e, in quarto luogo, che aveva commesso uno sviamento di potere . Egli chiedeva l' annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del suo diritto ad essere nominato al posto in questione . Egli si riservava di chiedere alla Corte di giustizia il risarcimento del danno subito .
12 Il 30 marzo 1988 il Parlamento pubblicava il bando del nuovo concorso generale n . PE/41a/A diretto a coprire lo stesso posto ( GU di lingua inglese C 82, pag . 17 ). Il ricorrente partecipava a questo concorso . Nell' elenco degli idonei redatto in esito al concorso figuravano i quattro seguenti candidati : il sig . Bond, con 80,5 punti, il ricorrente, con 73 punti, il sig . Holdsworth, con 72 punti, ed il sig . Wood, con 70,5 punti . Il sig . Tate si trovava, con 66 punti, ancora una volta in quinta posizione . Il concorso sfociava nella nomina del sig . Bond .
13 Il ricorrente presentava, il 24 maggio 1989, un secondo reclamo, diretto contro la nomina del sig . Bond .
Procedimento
14 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1988 il ricorrente ha proposto il presente ricorso, diretto all' annullamento della decisione impugnata, alla declaratoria del suo diritto ad essere nominato al posto in questione ed al risarcimento del danno materiale e morale .
15 Una domanda di provvedimento urgente, presentata dal ricorrente contestualmente al ricorso ed intesa alla sospensione dell' esecuzione della decisione controversa, in quanto dispone l' inizio di un nuovo procedimento di assunzione in sostituzione delle operazioni del concorso n . PE/41/A, veniva respinta con ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 luglio 1988 ( Hanning / Parlamento, causa 176/88 R, Racc . pag . 3915 ).
16 La fase scritta si è interamente svolta davanti alla Corte . Essa ha avuto corso rituale, a parte il fatto che, in conformità all' art . 91, n . 4, dello Statuto, è stata sospesa sino al momento in cui è intervenuta, allo scadere del termine previsto dall' art . 90, n . 2, dello Statuto, una decisione tacita di rigetto del primo reclamo del ricorrente .
17 Con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata al Tribunale a norma dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 novembre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quinta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Su richiesta del Tribunale, il Parlamento ha depositato i fascicoli dei concorsi nn . PE/41/A e PE/41a/A, che il patrono del ricorrente ha consultato in cancelleria .
19 Nel corso della fase orale, che si è svolta l' 8 maggio 1990, il Tribunale ha preso conoscenza dei precisi risultati dei due concorsi, come sopra esposti . Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale al termine dell' udienza .
20 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
1 ) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2 ) di conseguenza, annullare la decisione del presidente del Parlamento europeo contenuta nella lettera 6 aprile 1988 e dichiarare che il ricorrente ha il diritto di essere nominato in esito al concorso n . PE/41/A, che ha portato a prescegliere la sua candidatura ai fini della sua assunzione;
3 ) attribuire al ricorrente 1 franco come risarcimento del danno morale e personale subito e il rimborso integrale del danno materiale;
4 ) condannare, comunque, il convenuto a tutte le spese .
Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia :
1 ) dargli atto che esso si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso;
2 ) nel merito, respingere il ricorso;
3 ) statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti .
Sul primo capo del ricorso, diretto all' annullamento della decisione del presidente
Sulla ricevibilità
21 Il ricorrente chiede l' annullamento della decisione del presidente del Parlamento contenuta, secondo lui, nella lettera che gli è stata inviata il 6 aprile 1988 . Occorre, anzitutto, precisare la natura di tale decisione . Nella controreplica, il Parlamento ha presentato un fascicolo amministrativo ad essa attinente . Emerge da tale fascicolo che il servizio giuridico del Parlamento redasse per il presidente del Parlamento, il 9 febbraio 1988, un parere giuridico, nel quale esprimeva l' opinione che, a seguito di tre reclami, l' APN poteva non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A ed indire un nuovo concorso . Il direttore del gabinetto del presidente, con nota 19 febbraio 1988, informò il segretario generale del Parlamento che il presidente aveva deciso, in base alle conclusioni del suddetto parere, di non tener conto dei risultati del concorso e di ricominciare ex novo il procedimento di concorso per il posto in questione . In conformità a tale nota, il ricorrente venne informato con lettera 6 aprile 1988 che il presidente, avendo rilevato irregolarità nel corso del procedimento, aveva ritenuto opportuno di non procedere alla nomina e di indire un nuovo concorso . Ne consegue che il presente ricorso è diretto contro la decisione del presidente di non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A e di indire un nuovo concorso .
22 Il Parlamento ha sollevato la questione se l' atto impugnato sia una misura di portata generale, non impugnabile da parte di un singolo . L' istituzione convenuta riconosce cionondimeno che, dopo la stesura di un elenco degli idonei, l' atto inteso a non proseguire il procedimento di assunzione pone in non cale l' elenco, con le possibilità che esso implica per i candidati che vi figurano . Secondo lo stesso Parlamento, un atto del genere può quindi essere considerato atto arrecante pregiudizio ai candidati che figurano nell' elenco degli idonei . Questa considerazione ha indotto il Parlamento a non contestare, in definitiva, la ricevibilità del ricorso .
23 Secondo la giurisprudenza della Corte, la partecipazione di un candidato ad un concorso, in esito al quale egli si è trovato classificato fra gli idonei, dimostra l' esistenza del suo interesse quanto al seguito che l' APN riserva a tale concorso . Dato che tali presupposti ricorrono nel caso di specie, la decisione impugnata può arrecare pregiudizio al ricorrente ( v . sentenza 24 giugno 1969, Fux / Commissione, causa 26/68, Racc . pag . 145, in particolare pag . 153 ).
24 D' altra parte, il ricorrente ha presentato, entro il termine previsto dall' art . 90, n . 2, dello Statuto, il reclamo del 17 giugno 1988, il cui tenore corrisponde ai vari capi del ricorso . Il presidente della Terza Sezione della Corte ha considerato, nell' ordinanza 11 luglio 1988 emessa in sede di procedimento sommario, che, nel caso in cui il ricorrente risultasse vittorioso, l' eventuale nomina di un altro candidato al termine del concorso n . PE/41a/A sarebbe nulla e il primo procedimento di assunzione riprenderebbe il suo corso normale, come se la decisione contestata non fosse stata adottata . Il secondo reclamo del ricorrente, datato 24 maggio 1989 e diretto contro la nomina di un altro candidato al posto in questione, non era quindi, comunque, necessario . Si deve pertanto constatare che il primo capo del ricorso è ricevibile .
Nel merito
25 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque mezzi : in primo luogo, il Parlamento avrebbe trasgredito l' art . 33 dello Statuto; in secondo luogo, esso avrebbe violato il principio del legittimo affidamento; in terzo luogo, non avrebbe osservato le condizioni per la revoca degli atti amministrativi e, in quarto luogo, avrebbe commesso uno sviamento di potere . Infine, il ricorrente assume che la motivazione della decisione è insufficiente e non corretta .
26 Quanto al primo mezzo, il ricorrente si basa sul testo dell' art . 33 dello Statuto, secondo il quale, "prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto ad una visita medica (...)". Il ricorrente si considera il candidato prescelto . Secondo lui, la sua nomina era condizionata solo al risultato soddisfacente della visita medica . Dato che il risultato della visita è stato positivo, non vi sarebbero stati più ostacoli alla sua nomina . Il ricorrente sostiene che il contatto stabilito dal sig . Katgerman con lui costituiva una misura d' esecuzione conforme alla decisione di nominarlo . Nell' amministrazione, gli alti responsabili - come il sig . Katgerman - agirebbero non a loro piacimento, ma in base ad istruzioni . Dato che il sig . Katgerman gli precisò nel corso del colloquio telefonico del 19 novembre 1987 che il presidente del Parlamento "voleva portare rapidamente a conclusione questa procedura di nomina", il ricorrente avrebbe dovuto prendere disposizioni per cessare, non appena possibile, il servizio presso il Consiglio d' Europa . Il sig . Katgerman gli avrebbe indicato inoltre, il 15 dicembre 1987, che un certo ritardo era intervenuto nel procedimento di nomina e che, molto probabilmente, l' atto di assunzione gli sarebbe stato inviato nella prima quindicina del gennaio 1988 . Sarebbero mancate solo le formalità di esecuzione, cioè la firma del presidente del Parlamento . Stando così le cose, il Parlamento avrebbe dovuto nominarlo al posto in causa . Nel corso dell' udienza il ricorrente ha fatto presente, inoltre, che il suo nome figurava in prima posizione nell' elenco degli idonei .
27 Il Parlamento - richiamandosi alla sentenza della Corte 8 giugno 1988, Vlachou / Corte dei conti ( causa 135/87, Racc . pag . 2901, in particolare pag . 2915 ) - risponde che l' APN è libera di chiudere il procedimento di assunzione . Essa non sarebbe vincolata dall' elenco degli idonei steso a seguito di tale procedimento . Né i risultati ottenuti dal ricorrente nel concorso né il suo posto nell' elenco degli idonei gli hanno conferito - secondo il Parlamento - il diritto di essere nominato . Le informazioni date al ricorrente dagli uffici del Parlamento ed eventuali atti preparatori non potrebbero mettere in discussione le attribuzioni dell' APN . Il Parlamento ritiene che l' interpretazione dell' art . 33 dello Statuto prospettata dal ricorrente sia erronea . Secondo tale disposizione, la visita medica ha luogo "prima della nomina ". Le prerogative dell' APN non potrebbero essere state intaccate da una visita medica che sarebbe stata effettuata solo per completare il fascicolo del ricorrente .
28 Quanto al secondo mezzo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, il ricorrente sostiene che nessun altro candidato è stato invitato a sottoporsi alla visita medica . Avvalendosi ancora delle indicazioni che gli sarebbero state date dagli uffici del Parlamento, egli assume che la decisione del presidente del Parlamento ha violato il principio del legittimo affidamento, nella misura in cui egli poteva sperare di essere nominato . Nella replica il ricorrente chiede che il sig . Katgerman sia sentito, in contraddittorio, sui colloqui telefonici del novembre e del dicembre 1987 . Il ricorrente riconosce che questo mezzo può essere opposto solo all' APN . Egli ritiene cionondimeno che dall' art . 21, secondo comma, dello Statuto si desuma che la responsabilità di un subordinato non esime il suo superiore dalle responsabilità che gli incombono .
29 Il Parlamento contesta che sia stato suggerito al ricorrente di prendere disposizioni diverse da quelle riguardanti la visita medica . Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe invocare il principio della tutela del legittimo affidamento, la cui violazione potrebbe, d' altra parte, essere addebitata solo all' APN stessa . Secondo il Parlamento, i dipendenti che sono stati in contatto con il ricorrente hanno agito solo con riserva di una decisione positiva da parte dell' APN . Il Parlamento ha presentato una dichiarazione firmata dal sig . Katgerman, attestante che questi si è limitato a chiedere al ricorrente di sottoporsi ad una visita medica . A suo parere, l' audizione del sig . Katgerman è quindi inutile .
30 Col terzo mezzo, il ricorrente assume che non sono state osservate le condizioni per la revoca degli atti amministrativi . Egli sostiene che dopo la visita medica la decisione recante la sua nomina non era soltanto potenziale, bensì reale . Essa avrebbe, di conseguenza, creato a suo vantaggio diritti soggettivi che avrebbero avuto l' effetto di renderla irrevocabile . Anche se il procedimento di assunzione fosse stato inficiato da talune irregolarità, quod non, l' atto amministrativo recante la sua nomina avrebbe potuto essere revocato solo nell' osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento . Inoltre, il Parlamento avrebbe dovuto rispettare un termine ragionevole invece di attendere vari mesi . Nella replica il ricorrente ha aggiunto che il Parlamento non ha menzionato motivi imperiosi che potessero eventualmente giustificare l' annullamento del concorso e, di conseguenza, non ha osservato i limiti prescritti per la revoca unilaterale degli atti amministrativi . Il ricorrente osserva, inoltre, che il primo procedimento di concorso era già stato annullato per quanto riguarda la data delle prove, ma che, cionondimeno, il Parlamento aveva deciso di riaprirlo e di proseguirlo con gli stessi candidati .
31 Il Parlamento contesta l' esistenza di un atto amministrativo, generatore di diritti soggettivi . Secondo lui, l' APN non ha adottato né formalmente né di fatto la decisione di nominare il ricorrente . La decisione impugnata aveva lo scopo di chiudere e di annullare un procedimento di concorso viziato e non poteva ledere diritti che non erano ancora nati . Il Parlamento sostiene che il primo procedimento di concorso non era stato annullato per quanto riguarda la data delle operazioni . In verità, la commissione giudicatrice aveva rinviato le prove una prima volta, indi le aveva aggiornate una seconda volta precisando che informazioni dettagliate sarebbero state fornite per lettera . Tale lettera - in data 20 luglio 1987 - ha definitivamente stabilito la data delle prove al 6 ottobre 1987 .
32 A sostegno del quarto mezzo, relativo allo sviamento di potere, il ricorrente assume che le irregolarità del concorso dedotte dal Parlamento per giustificare la sua decisione di "annullarlo" non sono state precisate dall' istituzione . A suo avviso esse sono servite solo di pretesto per celare la vera e propria ragione della decisione, che era quella di non procedere alla sua assunzione . Il ricorrente si chiede quali siano i motivi che hanno indotto il Parlamento a proseguire il procedimento di nomina fino alla fase della visita medica, se siffatte irregolarità erano state veramente commesse prima che la scelta cadesse sulla sua persona . Egli cita più "indizi" per dimostrare l' esistenza di uno sviamento di potere : il Parlamento non avrebbe precisato la gravità delle irregolarità; l' annullamento del concorso avrebbe costituito un brusco voltafaccia, per lo meno dubbio, da parte del Parlamento; il comitato del personale avrebbe fatto presente, in una nota rivolta al presidente del Parlamento, che di fronte ad una siffatta decisione non si potevano escludere dubbi quanto all' esercizio di pressioni politiche; l' ulteriore evoluzione del caso mostrerebbe che il Parlamento non voleva soltanto eliminare gli asseriti vizi di un procedimento, ma cercava, in realtà, di escludere il ricorrente .
33 Nella replica il ricorrente ha aggiunto che alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte la decisione litigiosa non era adeguatamente motivata . Secondo lui, il risultato del secondo procedimento di concorso tende a provare che, contrariamente alle asserzioni del Parlamento, lo scopo della decisione era proprio di non procedere alla sua nomina . Nel corso della fase orale il ricorrente si è, inoltre, richiamato ad una lettera del presidente della commissione giudicatrice diretta al presidente del Parlamento, in data 2 luglio 1988, che figura nel fascicolo del concorso n . PE/41/A . Questa lettera costituisce la risposta ad un parere del giureconsulto che non si trova nel fascicolo . Essa informava il presidente che, dopo un ampio scambio di punti di vista, la commissione giudicatrice aveva ritenuto che i vari atti versati al fascicolo non giustificassero l' interruzione dei suoi lavori, che avrebbe messo l' istituzione in posizione di debolezza rispetto a terzi . La commissione giudicatrice aveva, di conseguenza, fissato la data delle prove al 5 e 6 ottobre 1988 . Il ricorrente assume che questa lettera costituisce la prova dell' intervento, durante lo svolgimento del concorso, della più alta autorità del Parlamento .
34 Il Parlamento contesta di aver commesso uno sviamento di potere . Esso assume che, in conformità alla sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Hoyer / Corte dei conti ( cause 322/85 e 323/85, Racc . pag . 3215, in particolare pag . 3227 ), era tenuto ad annullare il concorso con decisione motivata ed a rinnovare interamente il procedimento . Al fine di provare che la persona del ricorrente non ha svolto alcun ruolo nelle sue esitazioni e riflessioni, il Parlamento ha prodotto, in allegato alla controreplica, il fascicolo amministrativo relativo a tale decisione .
35 Quanto al quinto mezzo, il ricorrente assume, nell' atto introduttivo, che il Parlamento non ha precisato le asserite irregolarità del concorso . Nella replica egli ha formalmente dedotto l' insufficienza della motivazione della decisione impugnata . A suo avviso, questa non contiene alcuna motivazione che spieghi in modo preciso e convincente in che cosa consistano queste asserite irregolarità . Non sarebbe nemmeno precisato in che la commissione giudicatrice di concorso abbia commesso irregolarità sufficientemente gravi da consentire al Parlamento di adottare la decisione di ricominciare il procedimento di concorso . Nella fase orale il ricorrente ha criticato il fatto che il Parlamento abbia atteso la fase della controreplica per produrre il parere del servizio giuridico . Secondo lui, la produzione tardiva di taluni atti del fascicolo non può modificare la constatazione giuridica che la decisione impugnata non contiene una motivazione sufficiente . Inoltre, il parere del servizio giuridico del Parlamento contraddirebbe quello del presidente della commissione giudicatrice : i reclami sul cui esame era basato il parere del servizio giuridico non possono giustificare l' annullamento delle operazioni del primo concorso . Il servizio giuridico avrebbe ignorato, nel suo parere, la posizione del ricorrente, vincitore del primo concorso . Il Parlamento avrebbe dovuto terminare il procedimento di concorso con la nomina del ricorrente .
36 Il Parlamento precisa nella controreplica che la decisione di non tener conto dei risultati del concorso è stata adottata il 19 febbraio 1988, in base al parere del servizio giuridico dell' istituzione, del quale questa ha condiviso le conclusioni . Esso soggiunge che il ricorrente è venuto a conoscenza dell' atto che impugna solo con la comunicazione che ha ricevuto il 6 aprile 1988, in cui si diceva che il presidente dell' istituzione aveva rilevato irregolarità nel corso del procedimento di concorso . Nella fase orale il Parlamento ha sostenuto che le irregolarità del procedimento di concorso giustificavano la decisione impugnata . Dato che più reclami erano stati presentati al Parlamento, esso ha ritenuto che sussistesse un grave rischio che una decisione di nomina adottata in base ai risultati del primo concorso fosse annullata . La decisione impugnata era quindi, secondo il Parlamento, la sola soluzione possibile per evitare la proposizione di ricorsi dall' esito molto incerto da parte dei candidati a torto esclusi dal concorso .
37 Il Tribunale ritiene che si debba prendere in esame, in primo luogo, il mezzo relativo alla motivazione della decisione impugnata .
38 In proposito, va rilevato che l' art . 42, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento davanti al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, vieta la produzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta . Cionondimeno, la Corte ha osservato, nella sentenza 19 maggio 1983, Verros / Parlamento ( causa 306/81, Racc . pag . 1755, in particolare pag . 1764 ), che il mezzo che costituisca un' estensione di un mezzo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell' atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile . Nel caso di specie ciò vale per il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione della decisione impugnata, dato che esso è stato implicitamente dedotto nell' atto introduttivo ed è strettamente connesso con quello relativo all' asserito sviamento di potere . Inoltre, si deve ricordare che comunque il Tribunale è tenuto ad accertare d' ufficio se il Parlamento abbia adempiuto l' obbligo ad esso incombente di motivare la propria decisione ( v . sentenze della Corte 1° luglio 1986, Usinor / Commissione, causa 185/85, Racc . pag . 2079, in particolare pag . 2098, e 20 marzo 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc . V, pag . 85, in particolare pag . 110 ).
39 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' obbligo di motivare le decisioni arrecanti pregiudizio adottate a norma dello Statuto, sancito dall' art . 25, secondo comma, dello stesso, ha lo scopo, in primo luogo, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, in secondo luogo, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale ( v ., ad esempio, sentenze 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc . pag . 2447, in particolare pag . 2467, e 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya / Commissione, punto 10 della motivazione, causa 108/88, Racc . pag . 2711 ).
40 La lettera 6 aprile 1988, che ha portato la decisione impugnata a conoscenza del ricorrente, si riferiva solo ad "irregolarità nel corso della procedura" del concorso . Essa non conteneva alcuna indicazione sul carattere e sulla natura di tali irregolarità e, quindi, sui motivi per i quali il presidente del Parlamento aveva deciso di non procedere ad una nomina e di bandire un nuovo concorso . Orbene, per permettere al ricorrente di valutare se questa decisione fosse inficiata da un vizio che consentisse di contestarne la legittimità, il Parlamento avrebbe dovuto fornirgli precisazioni sul carattere e sulla natura delle irregolarità di cui trattavasi . Inoltre, il Tribunale non sarebbe stato in grado, in base a questa sola lettera, di esercitare il sindacato giuridizionale sulla decisione controversa . Il fatto che essa fosse accompagnata da una motivazione più dettagliata ad uso interno dell' istituzione è, quindi, irrilevante . Di conseguenza, si deve constatare che la decisione impugnata è viziata da insufficienza di motivazione .
41 Se la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che il ricorrente è venuto a conoscenza, nel corso del procedimento davanti al Tribunale, dei motivi per cui una decisione è stata adottata nei suoi confronti ( v . sentenza della Corte 26 novembre 1981, Michel / Parlamento, causa 195/80, Racc . pag . 2861, in particolare pag . 2876 e segg .), la situazione è diversa in caso d' insufficienza di motivazione .
42 Infatti, la Corte ha ammesso che le spiegazioni fornite in corso di causa possono, in casi eccezionali, rendere privo di oggetto il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione . Così, nella sentenza 8 marzo 1988, la Corte ha considerato che i documenti depositati nel corso del giudizio, che avevano consentito ai ricorrenti di conoscere i motivi della loro esclusione dalla fase preparatoria del concorso, le consentivano del pari di sindacare la procedura ed i risultati nella misura conciliabile con l' ampio potere spettante a qualsiasi commissione giudicatrice per le sue valutazioni e di respingere tutti i mezzi, in quanto infondati ( Sergio e a . / Commissione, cause 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Racc . pag . 1399, in particolare pag . 1440 ). Parimenti, nella sentenza 30 maggio 1984 la Corte ha ritenuto che le precisazioni fornite dal Parlamento in risposta ai quesiti che essa gli aveva posto le consentivano di esercitare il suo sindacato di legittimità e di controllare l' esattezza della motivazione fornita . Di conseguenza, essa ha concluso che la concisione della motivazione originale non era di per sé sufficiente per giustificare l' annullamento dell' atto impugnato ( Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc . pag . 2323, in particolare pag . 2339 ).
43 Nel caso presente il Parlamento ha dedotto, consecutivamente, due motivi atti a giustificare - a suo avviso - la decisione del presidente . Nella causa Kohler / Corte dei conti, l' istituzione convenuta aveva pure fornito consecutivamente, da ultimo all' udienza, più motivazioni a sostegno della sua decisione . La Corte, dopo aver constatato che nessuna di tali motivazioni era atta a giustificare legalmente la decisione adottata, ha ritenuto che questa dovesse essere annullata ( sentenza 9 febbraio 1984, Kohler / Corte dei conti, cause 316/82 e 40/83, Racc . pag . 641, in particolare pag . 657 e segg .).
44 Da questa giurisprudenza emerge che, in caso d' insufficienza di motivazione e di precisazioni complementari fornite in proposito in corso di causa, spetta al giudice accertare se le successive motivazioni fornite dall' istituzione convenuta siano atte a giustificare legalmente la decisione impugnata .
45 Nel controricorso il Parlamento ha fatto valere, come prima motivazione, ch' esso era libero di chiudere il procedimento di assunzione poiché era il solo a poter decidere di iniziare tale procedimento ( v . la citata sentenza della Corte 8 giugno 1988, Vlachou, causa 135/87 ). La decisione di non continuare il procedimento rientrava unicamente, a suo avviso, nel potere discrezionale dell' APN . Si deve osservare, in via preliminare, che tale argomento non figurava nella motivazione enunciata inizialmente dal Parlamento per giustificare la decisione impugnata, in cui si faceva menzione solo di asserite irregolarità nel procedimento di concorso .
46 Pur se la Corte ha effettivamente riconosciuto, nella citata sentenza 8 giugno 1988 ( Vlachou, causa 135/87 ), un ampio potere discrezionale all' APN quando si tratti di scegliere, secondo l' ordine di precedenza di cui all' art . 29 dello Statuto, la procedura più adatta per coprire un posto vacante, si deve cionondimeno rilevare che i fatti all' origine di quella sentenza erano diversi da quelli della presente lite . Nella causa Vlachou, infatti, la Corte aveva annullato, con una precedente sentenza ( 6 febbraio 1986, Vlachou / Corte dei conti, causa 143/84, Racc . pag . 459 ), la nomina del vincitore di un primo concorso motivando che la commissione giudicatrice, col suo sistema di attribuzione dei punti, aveva violato il principio generale della parità di trattamento fra i partecipanti ad un concorso . Analogamente, anche se la Corte, nella citata sentenza 24 giugno 1969, Fux ( causa 26/68, Racc . pag . 154 ), riconobbe del pari un ampio potere discrezionale all' APN, affermando che questa non è tenuta a portare a termine, con l' attribuzione del posto vacante, un procedimento di assunzione da essa iniziato, si deve osservare che in quella causa la lite verteva sulla decisione di sopprimere il posto che era stato oggetto del concorso, cioè su una misura d' organizzazione degli uffici . La Corte respinse il ricorso proposto dal vincitore del concorso avverso tale decisione . Orbene, nel caso di specie il Parlamento non ha soppresso il posto di cui trattasi . Al contrario, ha bandito un secondo concorso per coprirlo .
47 Per quanto riguarda la decisione di non portare a termine un procedimento di copertura del posto con la nomina del vincitore di un concorso bandito a tale scopo - questione che costituisce oggetto della presente lite -, la Corte ha avuto occasione di precisare l' estensione ed i limiti del potere discrezionale di cui dispone l' APN nella citata sentenza 9 febbraio 1984, Kohler ( cause 316/82 e 40/83, Racc . pag . 641, in particolare pag . 658 ).
48 La Corte ha rilevato, in quella causa, che lo Statuto non impone all' APN l' obbligo, una volta iniziato il procedimento di assunzione, di darvi seguito coprendo il posto dichiarato vacante . La norma è tuttavia che, in materia di procedura per la copertura di un posto dichiarato vacante, l' APN deve darvi seguito con la nomina di vincitori in base ai risultati di concorso . Essa non può derogare a questa norma se non per gravi motivi, da indicare in modo chiaro e completo . Ne consegue che nel caso di specie il Parlamento non era libero di chiudere il procedimento di assunzione senza accertare se gravi motivi ostassero alla nomina di un vincitore del concorso n . PE/41/A . Di conseguenza, gli argomenti che l' istituzione convenuta intende trarre dal potere discrezionale dell' APN in materia di assunzione non tengono conto dei limiti di tale potere e non giustificano la decisione impugnata .
49 Come seconda motivazione, il Parlamento ha prodotto un fascicolo amministrativo relativo alla decisione impugnata . In tale fascicolo figura un parere redatto dal suo servizio giuridico il 9 febbraio 1988, riguardante i reclami proposti avverso il procedimento del concorso n . PE/41/A . Il Parlamento ha ricordato in tale occasione che il suo presidente ha adottato la controversa decisione esclusivamente in base a tale parere e alla luce della giurisprudenza in materia .
50 Si deve quindi accertare se in questa seconda motivazione si indichino ragioni gravi che giustifichino la decisione di non tener conto dei risultati del concorso . Questa motivazione, nei termini in cui risulta dal parere del servizio giuridico, si articola in due parti . In primo luogo, il presidente del Parlamento ha rilevato che il procedimento del concorso n . PE/41/A era viziato da irregolarità . In secondo luogo, egli ha ritenuto che tali irregolarità giustificassero la sua decisione di non tener conto dei risultati di detto concorso e di bandire un nuovo concorso, in quanto all' APN erano stati presentati diversi reclami riguardanti lo svolgimento del primo procedimento ed in quanto la commissione giudicatrice aveva escluso dall' elenco degli idonei un candidato che, in mancanza delle irregolarità sopra menzionate, avrebbe dovuto figurarvi .
51 E' opportuno, in primo luogo, accertare la realtà delle irregolarità dedotte dal Parlamento . Secondo l' istituzione, queste consistevano nel fatto che la commissione giudicatrice aveva, a torto, ammesso al concorso due candidati che, non avendo prodotto i documenti giustificativi richiesti entro il termine impartito dal bando di concorso, avrebbero dovuto essere esclusi .
52 Risulta dal fascicolo amministrativo prodotto dal Parlamento che la commissione giudicatrice del concorso ha ricevuto 78 candidature a seguito della pubblicazione del bando di concorso n . PE/41/A . Essa ne ha respinte 50, di cui 42 con la motivazione, unica o no, che i documenti giustificativi mancavano o erano insufficienti . Le candidature dei sigg . Spence e Waters, dipendenti del Parlamento, e dei sigg . Elphic e Morris sono state respinte per questo motivo . Per quanto riguarda i sigg . Waters e Morris, sono stati addotti due altri motivi, nel caso del sig . Waters il fatto ch' egli non soddisfaceva il requisito dell' età, nel caso del sig . Morris il fatto ch' egli non disponeva di sufficiente esperienza professionale .
53 Sette candidati, fra i quali i sigg . Spence, Waters, Elphic e Morris, hanno contestato la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterli al concorso . Nella riunione del 21 maggio 1987 la commissione giudicatrice ha proceduto all' esame delle suddette contestazioni ed ha constatato una "divergenza" fra il comunicato riguardante le disposizioni comuni ai concorsi generali, pubblicato nello stesso numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato il bando di concorso n . PE/41/A, e lo stesso bando di concorso . Come è stato sopra esposto, il comunicato prevedeva che i candidati potevano essere invitati, se del caso, a fornire documenti e informazioni complementari . Come risulta da una nota inviata il 22 gennaio 1988 dal presidente della commissione giudicatrice al giureconsulto del Parlamento, la commissione giudicatrice ha ritenuto che questa disposizione non concordasse con quella del bando di concorso che prescriveva la produzione dei documenti giustificativi, in fotocopia, entro il termine previsto . La commissione giudicatrice ha ritenuto che questa divergenza poteva aver provocato un errore d' interpretazione da parte dei sigg . Spence e Waters . Questi erano, infatti, dipendenti del Parlamento i cui fascicoli personali erano tenuti dalla stessa divisione che era incaricata di organizzare il concorso . La commissione giudicatrice ha considerato che i documenti contenuti nei fascicoli di questi due candidati erano abbastanza espliciti per soddisfare i requisiti del bando di concorso e, per questo motivo, ha deciso di ammetterli . Due membri della commissione giudicatrice hanno votato per l' ammissione al concorso, un membro contro, e due si sono astenuti . Le altre contestazioni sono state respinte ed i candidati ne sono stati informati per iscritto . A seguito delle prove del concorso, i sigg . Spence e Waters sono stati iscritti nel terzo e nel quarto posto dell' elenco degli idonei . Il quinto candidato che aveva ottenuto il minimo di punti necessario per figurarvi, cioè il sig . Tate, è stato escluso, dato che l' elenco doveva contenere solo quattro nomi .
54 Nel parere 9 febbraio 1988 il servizio giuridico del Parlamento parte dalla costatazione che l' obbligo di presentare tutti i documenti richiesti entro il termine impartito era menzionato due volte nel bando di concorso e due volte nell' atto di candidatura . Esso ne deduce che l' obbligo era sufficientemente chiaro . Esso sottolinea che nessuno dei candidati esclusi ha fatto presente confusioni dovute ad una frase in senso divergente delle disposizioni comuni . E' la commissione giudicatrice stessa che avrebbe preso in considerazione questo elemento . Di conseguenza, nessuna valida ragione sarebbe stata fornita quanto ai motivi che hanno indotto la commissione giudicatrice a preferire i candidati Spence e Waters ad altri candidati esclusi . Il servizio giuridico perviene alla conclusione che la commissione giudicatrice ha commesso uno sviamento della procedura di concorso, anzitutto non applicando le norme del bando di concorso e poi disattendendo il principio della parità di trattamento e di non discriminazione .
55 Va confermata, in proposito, la fondatezza del parere del servizio giuridico del Parlamento . Infatti, i due candidati dipendenti del Parlamento erano stati messi in guardia più volte, anche con una menzione in corsivo destinata ad attirare la loro attenzione, contro l' omissione della produzione di tutti i documenti giustificativi richiesti . La frase che figura nelle disposizioni comuni sulla quale la commissione giudicatrice si è basata per decidere l' ammissione di detti candidati non era affatto in contraddizione col testo del bando di concorso . Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, tocca ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che essi ritengano utili per l' esame della loro candidatura ( sentenza 12 luglio 1989, Belardinelli / Corte di giustizia, punto 24 della motivazione, causa 225/87, Racc . pag . 2353 ). Giustamente, quindi, le candidature dei sigg . Spence e Waters erano state respinte all' inizio del procedimento di concorso . Ammettendoli in seguito, la commissione giudicatrice ha commesso un errore di diritto . Si deve pertanto constatare che a torto la commissione giudicatrice ha ammesso i candidati Spence e Waters al concorso ed ha iscritto i loro nomi nell' elenco degli idonei . Di conseguenza, si deve constatare che il procedimento di concorso è stato effettivamente viziato da irregolarità .
56 In secondo luogo, occorre accertare se i motivi, per i quali il presidente del Parlamento, avendo constatato le suddette irregolarità, ha deciso di non tener conto dei risultati del concorso, giustifichino tale decisione .
57 Il parere del servizio giuridico e la decisione del presidente del Parlamento basata su tale parere si fondano sull' esame dei reclami che mettono in discussione lo svolgimento del concorso n . PE/41/A .
58 Nel corso dell' udienza il Parlamento ha spiegato che aveva ritenuto utile non tener conto dei risultati del primo concorso in considerazione di questi reclami, presentati da candidati che non erano stati ammessi al concorso . Qualora tali candidati avessero potuto partecipare alle prove, avrebbero avuto la possibilità di ottenere un risultato migliore di quelli iscritti nell' elenco degli idonei . Essi avrebbero quindi potuto proporre ricorsi che potevano determinare l' annullamento di una nomina basata sul concorso n . PE/41/A . Adottando la decisione impugnata, il presidente del Parlamento ha voluto, secondo l' istituzione convenuta, evitare questo rischio . Occorre quindi accertare se la valutazione espressa dal servizio giuridico sui reclami di cui trattasi fosse idonea a giustificare legalmente la decisione impugnata .
59 Risulta dall' esame del parere del servizio giuridico che tre reclami erano stati presentati avverso le operazioni del concorso n . PE/41/A . Nel primo, in data 21 ottobre 1987, il sig . Elphic faceva presente che la sua candidatura era stata respinta per mancanza di documenti giustificativi mentre altri due candidati che si trovano nella stessa situazione erano stati ammessi al concorso .
60 Il secondo reclamo era stato presentato il 6 novembre 1987 dal sig . Trowbridge . Ammesso alle prove, questi non figurava nell' elenco degli idonei dato che aveva ottenuto solo 55 punti, mentre il minimo necessario era di 57 punti . Il sig . Trowbridge contestava l' ammissione dei due candidati dipendenti del Parlamento e faceva valere che non gli era stato posto alcun quesito sulla sua carriera e sulla sua esperienza, mentre, secondo la guida per i candidati, ciò avrebbe dovuto costituire oggetto delle prove orali .
61 Il terzo reclamo era stato presentato il 24 novembre 1987 dal sig . Morris . Egli contestava i motivi del rigetto della sua candidatura . Asseriva di aver presentato i documenti giustificativi richiesti quanto ai suoi diplomi e forniva precisazioni sulla sua esperienza professionale .
62 Il servizio giuridico del Parlamento ha chiesto alla commissione giudicatrice, con due note del 3 dicembre 1987 e 10 dicembre 1987, di comunicargli le sue osservazioni su tali reclami . Con nota 22 gennaio 1988, il presidente della commissione giudicatrice ha risposto che la commissione aveva terminato i suoi lavori e quindi aveva cessato di esistere . Cionondimeno, gli ex membri della commissione giudicatrice avrebbero discusso dei reclami in una riunione informale . Da tale discussione sarebbe risultato che i tre reclami erano irricevibili . Quindi, e comunque, toccava all' APN accertare essa stessa la fondatezza dei reclami .
63 Quanto al reclamo del sig . Morris, il servizio giuridico ha constatato, nel parere 9 febbraio 1988, che esso non conteneva alcuna precisazione relativa ad una asserita ammissione irregolare di due dipendenti del Parlamento e inoltre era stato presentato oltre il termine prescritto dall' art . 90, n . 2, dello Statuto . Il servizio giuridico ha in definitiva ritenuto che, anche se il reclamo non fosse stato tardivo, l' APN non avrebbe potuto dargli un esito favorevole in ragione dell' osservanza del principio dell' indipendenza della commissione giudicatrice .
64 Quanto al sig . Trowbridge, egli aveva censurato nel suo reclamo le irregolarità di procedura riguardanti l' ammissione dei due candidati dipendenti del Parlamento . Il servizio giuridico ha cionondimeno ritenuto ch' egli fosse privo, in proposito, di interesse ad agire, dato che la sua mancata iscrizione nell' elenco degli idonei era dovuta esclusivamente al fatto di non aver raggiunto il punteggio minimo necessario per figurarvi . Per il resto, il reclamo era infondato, in quanto la commissione giudicatrice è sovrana nella scelta dei quesiti da porre ai candidati .
65 Il servizio giuridico ha concluso, in sintesi, che il reclamo del sig . Morris era irricevibile e che quello del sig . Trowbridge era in parte ricevibile e in parte infondato . Esso ha soggiunto : "Viceversa, il reclamo del sig . Elphic è ricevibile e l' APN è competente ad esaminare la legittimità della procedura seguita ".
66 Di conseguenza, va constatato che solo il reclamo del sig . Elphic fa parte della motivazione della decisione impugnata . Si deve quindi accertare se la detta decisione potesse essere giustificata dal timore che un eventuale ricorso del sig . Elphic determinasse l' annullamento di una decisione di nomina adottata in base ai risultati del concorso n . PE/41/A .
67 Il sig . Elphic si duoleva del fatto che la sua candidatura era stata respinta mentre due altri candidati, che si trovavano nella sua stessa situazione, erano stati ammessi al concorso . Orbene, anche se tale censura mette in evidenza l' irregolarità da cui il procedimento era viziato, il servizio giuridico avrebbe comunque dovuto constatare ch' essa era infondata . Infatti, nessun candidato ha il diritto di essere ammesso illegittimamente a un concorso per il motivo che altri candidati sono stati illegittimamente ammessi dalla commissione giudicatrice ( v . sentenza della Corte 26 febbraio 1981, Authié / Commissione, causa 34/80, Racc . pag . 665, in particolare pag . 680 ). Di conseguenza, un ricorso del sig . Elphic inteso all' annullamento di una decisione di nomina adottata in base al concorso n . PE/41/A in quanto egli non era stato ammesso al concorso avrebbe dovuto essere respinto . Ne consegue che il reclamo del sig . Elphic, in quanto elemento della motivazione addotta dal Parlamento, non è atto a giustificare legalmente la decisione impugnata .
68 Il parere del servizio giuridico e la decisione del presidente del Parlamento si basano, inoltre, sulla costante giurisprudenza della Corte relativa al rispetto dell' indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso . Secondo tale giurisprudenza, l' istituzione interessata non può annullare né modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice . L' APN è tuttavia tenuta, nell' esercizio dei propri poteri, ad adottare decisioni che non siano illegittime . Essa non può quindi essere vincolata da decisioni della commissione giudicatrice la cui illegittimità possa inficiare, di conseguenza, le proprie decisioni . E' questo il motivo per cui l' APN, qualora ritenga che il rifiuto o i rifiuti d' ammissione al concorso siano stati illegittimamente opposti dalla commissione giudicatrice a dei candidati e che il concorso nel suo complesso sia viziato a causa di ciò, si trova nell' impossibilità di procedere alla nomina di un candidato . Essa deve in tal caso prendere atto di questa situazione con un provvedimento motivato e ricominciare daccapo il concorso con un nuovo bando ( v . sentenze della Corte 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, causa 321/85, Racc . pag . 3199, in particolare pag . 3211 e segg ., e Hoyer, cause 322/85 e 323/85, citata, Racc . pagg . 3227 e segg .).
69 Alla luce di questa giurisprudenza della Corte, il servizio giuridico dell' istituzione convenuta ha esaminato la rilevanza del fatto che un quinto candidato che aveva raggiunto il punteggio minimo necessario non figurava nell' elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice . A parere del detto servizio, l' APN non poteva prendere in considerazione la nomina di tale candidato che aveva vinto il concorso, ma era stato cionondimeno escluso dall' elenco degli idonei a causa dell' iscrizione di due candidati che non dovevano figurarvi . Il servizio giuridico ne ha dedotto che l' APN aveva il diritto di non tener conto dei risultati del concorso e di bandire un nuovo concorso .
70 Si deve rilevare che i fatti della presente causa sono diversi dagli antefatti di cui alle citate sentenze Schwiering e Hoyer . In quelle cause il procedimento di concorso era irregolare in quanto la commissione giudicatrice si era rifiutata, a torto, di ammettere dei candidati al concorso, mentre nella fattispecie l' irregolarità del procedimento del concorso n . PE/41/A deriva dall' illegittima ammissione di due candidati che avrebbero dovuto essere esclusi . Orbene, anche se in linea di principio tutte le operazioni di un concorso sono necessariamente viziate in ragione dell' illegittimo rifiuto di ammettere un candidato, così non è nel caso in cui uno o più candidati siano stati ammessi illegittimamente . In casi del genere, l' APN si trova di fronte ad un procedimento di concorso e ad un elenco degli idonei le cui parti viziate da irregolarità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti . Nel caso di specie, solo la partecipazione dei candidati Spence e Waters al concorso e la loro iscrizione nell' elenco degli idonei erano viziate da illegittimità . Gli altri candidati hanno validamente partecipato al concorso e la loro classificazione in esito allo stesso non è stata influenzata dalla partecipazione illegittima dei due candidati ammessi indebitamente .
71 Se si applicano le soluzioni adottate dalla Corte nelle citate sentenze 23 ottobre 1986 ( Schwiering, causa 321/85, e Hoyer, cause 322/85 e 323/85 ), al caso presente, in cui il procedimento di concorso è parzialmente viziato, si deve desumerne che l' APN non era vincolata dalle decisioni della commissione giudicatrice nella parte in cui erano illegittime . Ciò non implica però ch' essa si trovasse, per questo motivo, nell' impossibilità di nominare un candidato a seguito del concorso . Il suo dovere di adottare solo decisioni non illegittime le vietava unicamente di procedere alla nomina del sig . Spence o del sig . Waters che, a causa delle irregolarità del concorso, non avrebbero dovuto figurare nell' elenco degli idonei . Per contro, l' APN doveva prendere in considerazione la possibilità della nomina del ricorrente che vi era stato validamente iscritto . Occorre, peraltro, aggiungere che l' APN doveva considerare anche l' eventualità della nomina della sig.ra Beck, la cui iscrizione nell' elenco non era neanch' essa viziata da illegittimità .
72 Data una situazione del genere, l' APN era tenuta a rispettare la giurisprudenza della Corte di cui alla già citata sentenza 9 febbraio 1984, Kohler ( cause 316/82 e 40/83 ). Secondo questa giurisprudenza, l' APN doveva prendere in considerazione, prima di decidere di non tener conto dei risultati del concorso, la possibilità di coprire il posto vacante con la nomina di uno dei vincitori legittimamente iscritti nell' elenco degli idonei . In primo luogo, essa doveva quindi esaminare la possibilità di nominare il ricorrente, che si era classificato primo nell' elenco ( v . le sentenze 15 dicembre 1966, Serio / Commissione della CEEA, causa 62/65, Racc . pag . 757, in particolare 770 e segg .; 18 dicembre 1986, Kotsonis / Consiglio, causa 246/84, Racc . pag . 3989, in particolare pag . 4005 e segg .). Infatti, anche se tali sentenze riconoscono all' APN il diritto di non attenersi al preciso ordine risultante dal concorso per ragioni che essa deve valutare e motivare davanti alla Corte, si deve sottolineare che l' APN deve basarsi su motivi attinenti all' interesse del servizio per nominare un candidato diverso dal primo classificato . Anche se avesse constatato che motivi attinenti all' interesse del servizio, diversi dalle irregolarità del concorso, ostavano alla nomina del ricorrente, l' APN doveva tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, esaminare anche la possibilità di nominare la sig.ra Beck .
73 Il Parlamento doveva includere nell' esame della possibilità di procedere alla nomina del ricorrente o della sig.ra Beck i meriti del sig . Tate che, a torto, non era stato iscritto nell' elenco degli idonei solo in ragione delle irregolarità che inficiavano il concorso . L' art . 30 dello Statuto, che consente unicamente la nomina di un candidato iscritto nell' elenco degli idonei, ostava solo alla nomina eventuale del sig . Tate dopo tale esame . L' APN poteva quindi validamente fare un raffronto tra il sig . Tate - il quinto candidato che aveva ottenuto il minimo di punti - ed il ricorrente e la sig.ra Beck nell' ambito di un esame dei motivi attinenti all' interesse del servizio che potevano ostare alla nomina dei primi due candidati iscritti nell' elenco . Non avendo proceduto ad un esame del genere, l' APN non ha esercitato il suo potere discrezionale in modo legittimo .
74 Solo nell' ipotesi in cui il Parlamento avesse validamente deciso che motivi attinenti all' interesse del servizio giustificavano la nomina del sig . Tate l' art . 30 dello Statuto avrebbe ostato a tale decisione . Qualora il Parlamento, dopo aver escluso, con decisione debitamente motivata, le nomine del ricorrente e della sig.ra Beck, avesse voluto nominare il sig . Tate, ciò gli sarebbe stato precluso dalle irregolarità del procedimento di concorso . In tal caso, la decisione di non tener conto dei risultati del concorso sarebbe quindi stata giustificata da validi motivi . Poiché non è stata esaminata la possibilità di nominare il ricorrente o la sig.ra Beck, la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto .
75 Risulta dalle considerazioni che precedono che la motivazione addotta dal Parlamento nella controreplica per giustificare la decisione impugnata è infondata, dato che i motivi forniti nel parere del servizio giuridico non erano sufficienti per consentire all' APN di non tener conto dei risultati del concorso e di bandire un nuovo concorso . Facendolo, l' APN ha quindi posto in non cale la giurisprudenza della Corte, in conformità alla quale, in mancanza di gravi motivi che vi ostassero, essa doveva esaminare la possibilità di nominare il ricorrente ( v . la citata sentenza 9 febbraio 1984, Kohler, cause 316/82 e 40/83 ).
76 Va rilevato che il mezzo relativo alla motivazione della decisione impugnata non si riferisce esclusivamente all' insufficienza della motivazione . Nel caso presente, il fascicolo amministrativo prodotto dal Parlamento in allegato alla controreplica e il fascicolo del concorso n . PE/41/A depositato a richiesta del Tribunale hanno consentito al ricorrente di conoscere tutti i motivi della decisione controversa . Risulta dalle dichiarazioni del ricorrente all' udienza che, dopo aver preso conoscenza della motivazione, egli ha ampliato il suo mezzo nel corso della fase orale, contestando la fondatezza della decisione impugnata .
77 Stando così le cose, il Tribunale deve constatare che le motivazioni fornite dal Parlamento in corso di causa non sono idonee a giustificare legalmente la decisione del presidente del Parlamento . Di conseguenza, la decisione impugnata non è stata basata su motivi giuridicamente validi; il mezzo relativo all' infondatezza della motivazione della decisione dev' essere accolto .
78 Non è necessario, quindi, statuire sulla questione se il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione sia divenuto privo di oggetto . Senza che occorra poi esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno del primo capo del ricorso, si deve annullare la decisione del presidente del Parlamento di non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A e di indire il concorso n . PE/41a/A, nonché la decisione tacita che respinge il reclamo del ricorrente 17 giugno 1988 .
Sul secondo capo del ricorso, diretto alla nomina del ricorrente
79 Il ricorrente chiede la declaratoria del suo diritto di essere nominato a seguito del concorso n . PE/41/A . Tale domanda è irricevibile . Il Tribunale non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, ordinare ad un' istituzione di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza che annulli decisioni relative a procedimenti di concorso ( v . sentenza della Corte 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione, causa 225/82, Racc . pag . 1991, in particolare pag . 2005 ). In conformità all' art . 176, primo comma, del Trattato CEE, spetta al Parlamento adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza del Tribunale, in particolare per quanto riguarda la prosecuzione del procedimento di nomina in esito al concorso n . PE/41/A e l' annullamento del bando di concorso n . PE/41a/A, tenuto conto, in particolare, della citata ordinanza emessa l' 11 luglio 1988 in sede di procedimento sommario .
Sul terzo e sul quarto capo del ricorso, diretti al risarcimento degli asseriti danni
80 Il ricorrente sostiene che, annullando il concorso, il Parlamento ha commesso un illecito nonché un atto di cattiva amministrazione . Egli sostiene, in primo luogo, di aver subito un danno materiale in quanto è stato indotto a sostenere le spese del viaggio a Lussemburgo, per sottoporsi a visita medica, ed a Londra per cercarvi un alloggio . In secondo luogo, egli assume di aver subito un danno morale in quanto gli atti del Parlamento l' hanno posto in una situazione molto imbarazzante nel Consiglio d' Europa . Egli avrebbe dovuto chiedere ai suoi superiori di fissare un termine ragionevole entro il quale poter cessare dalle sue funzioni a Strasburgo . Questa domanda non sarebbe stata ben accolta . Attualmente, egli temerebbe di essere personalmente discreditato e che il suo avanzamento, e quindi la sua legittima speranza di carriera, ne siano influenzate . Le incertezze provocate dal comportamento del Parlamento e il rifiuto finale di assumerlo avrebbero pure inciso sulla sua vita privata . Per questo motivo, egli chiede un franco simbolico di risarcimento .
81 Il Parlamento deduce che la decisione dell' APN era fondata e, di conseguenza, non ha violato diritti individuali del ricorrente che, secondo l' istituzione, non sussistevano . Esso si dichiara disposto a rimborsare al ricorrente le spese del viaggio a Lussemburgo . Ritiene, invece, che le spese del viaggio a Londra, dovuto solo all' iniziativa del ricorrente, debbano restare a carico dello stesso e che la domanda di risarcimento del danno morale debba essere respinta .
82 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dell' asserito danno materiale, si deve rilevare che il ricorrente non ha precisato nell' atto introduttivo l' entità del danno assertivamente subito, mentre avrebbe potuto facilmente indicare l' importo delle spese sostenute per i due viaggi a Londra . Di conseguenza, il ricorrente non si è conformato a quanto prescrive l' art . 38, n . 1, del regolamento di procedura della Corte . La Corte ha ammesso che, in taluni casi particolari, specialmente quando è difficile quantificare l' asserito danno, non è indispensabile precisarne l' esatta entità nell' atto introduttivo né esprimere in cifre l' importo del risarcimento preteso ( v . le sentenze 14 maggio 1975, CNTA / Commissione, causa 74/74, Racc . pag . 533, in particolare pag . 543, e 28 marzo 1979, Granaria / Consiglio e Commissione, causa 90/78, Racc . pag . 1081, in particolare pag . 1090 ). Tuttavia, il ricorrente non ha provato, e nemmeno dedotto, l' esistenza di circostanze particolari che giustifichino l' omissione di quantificare il danno . Da quanto precede risulta che questa domanda è irricevibile .
83 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' annullamento di un atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che egli possa aver subito nel caso di specie . Inoltre, la decisione impugnata non contiene alcun giudizio negativo sulle capacità del ricorrente che possa offenderlo ( v . sentenza della Corte 7 febbraio 1990, Culin / Commissione, punti da 25 a 29 della motivazione, causa C-343/87, Racc . pag . I-225 ). Di conseguenza, l' annullamento della decisione del Parlamento di non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A costituisce di per sé un adeguato risarcimento del pregiudizio morale subito dal ricorrente . Ne consegue che la sua domanda intesa alla condanna del Parlamento a versargli un franco simbolico, tenuto conto della decisione d' annullamento contenuta nella presente sentenza, diviene priva di oggetto e che non occorre statuire su questo punto ( v . sentenza della Corte 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes / Commissione, cause 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Racc . pag . 3259, in particolare pag . 3279 ).
Decisione relativa alle speseSulle spese
84 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Il Parlamento, essendo rimasto sostanzialmente soccombente, dev' essere condannato alle spese, comprese quelle del procedimento sommario 176/88 R .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione del Parlamento di non tener conto dei risultati del concorso n . PE/41/A e di bandire il concorso n . PE/41a/A nonché la decisione tacita con cui il Parlamento ha respinto il reclamo del ricorrente 17 giugno 1988 sono annullate .
2 ) Il ricorso è respinto per il resto .
3 ) Il Parlamento è condannato alle spese .
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