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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - LAURA GOUVRAS-LAYCOCK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - DETERMINAZIONE DEL LUOGO D'ORIGINE. - CAUSA T-44/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00217
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Luogo d' origine - Centro d' interessi - Determinazione - Criteri
( Statuto del personale, allegato VII, art . 7, n . 3 )
MassimaPer determinare il centro degli interessi di un dipendente da cui dipende la fissazione del suo luogo d' origine ai sensi dell' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto, occorre accertare che l' interessato mantenga un legame permanente con un determinato luogo, considerati segnatamente i suoi principali legami familiari, i suoi legami patrimoniali od i suoi interessi essenziali di natura civica sia attivi che passivi . Per la determinazione di tale luogo è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell' istituzione interessata .
Non è logico escludere od attenuare il rilievo del luogo in cui il coniuge del dipendente ha il proprio centro d' interessi . Inoltre, anche legami diversi da un diritto reale su un immobile possono servire da criterio .
PartiNella causa T-44/89,
Laura Gouvras-Laycock, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione con cui la Commissione si è rifiutata di fissare il luogo d' origine della ricorrente ad Atene,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici,
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la fase scritta ed a seguito della trattazione orale del 3 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento
1 La ricorrente, cittadina britannica, è figlia del sig . Frank Laycock e della sig.ra Sylvana Laycock . I genitori sono separati; il padre vive a Dublino, la madre a Londra . La sig.ra Sylvana Laycock, cittadina greca, è dipendente dell' ambasciata di Grecia in Gran Bretagna ove risiede da vari anni .
2 La ricorrente è sposata dal 1977 col sig . Georgios Gouvras, cittadino greco, dipendente della Commissione delle Comunità europee in servizio a Lussemburgo dal giugno 1982 . In precedenza egli lavorava alle dipendenze di una società svizzera stabilita a Zurigo . Il 22 giugno 1982, all' atto della determinazione del suo luogo d' origine, il sig . Gouvras dichiarava quanto segue :
"Dichiarazione relativa all' applicazione dell' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto . Con la presente, io sottoscritto dichiaro, in base ai documenti ufficiali che consentono di determinare il luogo della mia residenza per il periodo di cinque anni conclusosi sei mesi prima di prendere servizio alla Commissione e considerato che il luogo di assunzione era in Gran Bretagna, Pinner, Middlesex, che ai fini dell' applicazione dell' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto il mio luogo di origine deve considerarsi situato in Grecia, Papagou, Atene - l' indirizzo dei miei genitori ed altresì mia residenza permanente come risulta dal mio atto di candidatura - per i seguenti motivi :
a ) ho i miei principali legami familiari ( madre, fratello e sorella ) ad Atene;
b ) ho dei legami patrimoniali ad Atene rappresentati da beni ereditati da mio padre ( v . in allegato il certificato del ministero greco della Giustizia );
c ) ho i miei interessi e diritti civici fondamentali solo in Grecia ( v . le copie del mio documento elettorale rilasciato dal comune di Papagou, Atene, Grecia ).
Nel corso dei cinque anni conclusisi sei mesi prima di entrare in servizio, i luoghi della mia residenza sono stati i seguenti :
a ) dal luglio 1981 al maggio 1982 : domicilio : 35, Lawrence Road, Pinner, Middlesex, Regno Unito; lavoro : Zurigo, Svizzera (( v . il certificato inviato dal mio ex datore di lavoro, la società Electrowatt Engineering Services ( London ) Ltd, all' Inspector of Taxes, West Sussex, Inghilterra ));
b ) dal giugno 1980 al luglio 1981 : 18, Anastaseos, Papagou, Atene, Grecia; datore di lavoro : Azienda pubblica greca di fornitura di corrente elettrica, 10, Navarinou, Atene 144;
c ) dal dicembre 1977 al giugno 1980 : 35, Lawrence Road, Pinner, Middlesex, Regno Unito; ricerche per il dottorato e lavori in seguito al dottorato presso l' Imperial College, Londra, Inghilterra ( v . i certificati in allegato );
d ) dal gennaio 1977 al novembre 1977 : 18, Anastaseos, Papagou, Atene, Grecia; servizio militare ( attestato dell' aeronautica militare greca );
e ) dal gennaio 1975 al dicembre 1976 : ricerche per il dottorato presso l' Imperial College, Londra, Inghilterra ( v . certificato in allegato )".
In base a tali elementi, il luogo di origine dal sig . Gouvras veniva fissato ad Atene .
3 Dai documenti versati agli atti risulta che i coniugi sono sposati secondo il regime matrimoniale legale greco, che sancisce la separazione dei beni . Secondo le informazioni fornite dalle parti, ciascuno dei coniugi ha il diritto, in caso di divorzio, di esigere un terzo dei beni acquistati dall' altro coniuge durante il matrimonio . A norma del diritto ereditario greco, qualora il coniuge decedesse senza aver fatto testamento, alla ricorrente si devolverebbe un quarto dell' eredità .
4 La ricorrente entrava in servizio presso l' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo il 1° settembre 1986 . In una dichiarazione giurata fatta a Lussemburgo nel maggio 1986, la ricorrente affermava di aver risieduto dal maggio 1981 all' ottobre 1982 a Londra ed in seguito a Lussemburgo . Dal giugno 1980 al maggio 1981 la ricorrente viveva col marito nella casa sita in Atene . Prima del giugno 1980 abitava a Londra . Dal luglio 1974 al settembre 1982, fatto salvo il periodo dal giugno 1980 al maggio 1981 in cui era in aspettativa per motivi personali, lavorava alle dipendenze della British Airways .
5 Con una nota 10 agosto 1987, la ricorrente ha chiesto alla convenuta di fissare il suo luogo d' origine nel centro dei suoi interessi, vale a dire ad Atene e non a Lussemburgo, luogo della sua assunzione . In detta nota, la ricorrente ha dichiarato quanto segue :
"a ) Ho ad Atene i miei principali legami di natura familiare, rappresentati da una casa di cui è comproprietario mio marito, Georgios Gouvras . Questa casa era la nostra residenza comune prima che mio marito entrasse in servizio alla Commissione; lì trascorro ogni anno le vacanze con la mia famiglia .
b ) Mia madre, cittadina greca, lavora all' ambasciata di Grecia a Londra; il suo centro di interessi è anche Atene, ove può essere trasferita a richiesta del suo ufficio ".
6 La domanda era integrata da due documenti, vale a dire :
- un attestato del Tribunale di Atene in ordine alla devoluzione dell' eredità del padre del sig . Gouvras, per cui quest' ultimo, la madre, suo fratello e sua sorella si dividono l' asse ereditario in parti uguali, cioè un quarto a testa;
- un attestato dell' ambasciata di Grecia a Londra per cui la sig.ra Laycock, dipendente dell' ambasciata e madre della ricorrente, può essere in ogni momento destinata all' ufficio stampa e informazione di Atene se gli uffici del Primo ministro lo ritengono necessario .
7 L' amministrazione non ha ritenuto tale duplice circostanza sufficiente per fissare il luogo d' origine della ricorrente ad Atene . Peraltro, considerati i legami della ricorrente a Londra, vale a dire una residenza permanente dei coniugi, prima che uno dei due entrasse in servizio, e della madre della ricorrente, con nota 24 agosto 1987, precisata con una nota 8 ottobre 1987, la convenuta ha disatteso la domanda della ricorrente fissando al contempo a Londra il luogo di origine .
8 Su richiesta della ricorrente e fatti salvi i diritti attribuitile dall' art . 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), il luogo d' origine è stato quindi spostato a Dublino, residenza del padre, a decorrere dal 1° settembre 1986 .
9 Con nota registrata negli uffici della Commissione il 24 novembre 1987, la ricorrente ha presentato un reclamo contro la menzionata nota 24 agosto 1987 chiedendo la fissazione del suo luogo d' origine ad Atene . Il reclamo è stato respinto con decisione della Commissione 24 maggio 1988, notificata alla ricorrente con nota 6 giugno 1988 .
10 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1988, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi . La fase scritta si è svolta interamente dinanzi alla Corte che, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale in applicazione dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .
Conclusioni delle parti
11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione 24 maggio 1988 con cui la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente inteso alla fissazione del suo luogo d' origine ad Atene ( Grecia );
- dichiarare che a buon diritto la ricorrente esige che il suo luogo d' origine sia fissato ad Atene con decorrenza dal giorno in cui è entrata in servizio presso la Commissione delle Comunità europee;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento .
12 La convenuta conclude che il Tribunale voglia :
- respingere il ricorso,
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti .
Sulla ricevibilità
13 In via preliminare, la Commissione osserva che il ricorso è diretto unicamente avverso la decisione con cui ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente . A parere della Commissione, dai mezzi ed argomenti dedotti nel ricorso non risulta in alcun modo che esso è rivolto avverso la decisione oggetto del reclamo . La Commissione aggiunge di non disconoscere comunque la giurisprudenza della Corte per cui il ricorso è ricevibile se non vi sono dubbi sull' "effettivo oggetto della controversia ".
14 La ricorrente, dal canto suo, si limita a constatare che la Commissione non ha esplicitamente sollevato un' eccezione d' irricevibilità .
15 A tale proposito, occorre rilevare che, anche se è formalmente diretto avverso la decisione con cui la convenuta ha respinto il reclamo della ricorrente, il ricorso, proposto nei termini stabiliti dagli artt . 90 e 91, dello Statuto, è inteso manifestamente all' annullamento del diniego di fissare il luogo d' origine della ricorrente ad Atene ( v . ad esempio, la sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Hamai / Corte di giustizia, causa 92/85, Racc . pag . 3157 ).
Nel merito
16 Il luogo d' origine del dipendente viene determinato, ai sensi dell' art . 7, n . 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto, all' atto della sua entrata in servizio, tenuto conto del luogo di assunzione o del centro dei suoi interessi .
Detta disposizione è stata interpretata dalla decisione della Commissione 15 luglio 1980, che adotta disposizioni generali di esecuzione relative all' applicazione dell' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto del personale, modificata il 22 dicembre 1987 con decorrenza dal 1° gennaio 1988 ( in prosieguo : le "disposizioni generali ").
L' art . 2, n . 2, della decisione modificata recita :
"Per l' applicazione della presente decisione si intende :
- (...)
- per centro d' interessi, il luogo in cui il funzionario mantiene :
a ) i principali legami di natura familiare rappresentati, a scelta del funzionario, salvo casi eccezionali debitamente motivati, 1 . dal padre o dalla madre (...), o dai figli (...), o 2 . dal domicilio dei coniugi alle seguenti condizioni : che sia stata la loro residenza comune permanente prima dell' entrata in servizio presso la Comunità del primo dei coniugi assunto da un' istituzione come funzionario o agente temporaneo, e che consista in un bene immobile nei confronti del quale i coniugi, o uno di essi, abbiano legami patrimoniali;
b ) legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati ".
Basando la propria tesi sulla motivazione della sentenza della Corte 2 maggio 1985, De Angelis / Commissione ( causa 144/84, Racc . pag . 1301 ), la ricorrente sostiene che la decisione 24 maggio 1988 è viziata da un manifesto errore di diritto . A sostegno di questo mezzo, deduce due argomenti .
17 In primo luogo, la ricorrente sostiene di avere ad Atene legami patrimoniali ai sensi dell' art . 2, n . 2, secondo trattino, lett . b ), delle menzionate disposizioni generali . Essa fa rilevare che i coniugi, sin dall' aprile 1986, hanno fatto restaurare l' immobile sito in Papagou, Atene, e che i lavori sono stati finanziati mediante un mutuo assunto in comune . A sostegno di tale affermazione, la ricorrente ha presentato una lettera con cui il Crédit européen di Lussemburgo attesta di aver concesso ai coniugi "un mutuo personale di LFR 500 000 (...) nell' aprile 1986 per 24 mesi, messo a disposizione il 3 aprile 1986 e rimborsato il 28 aprile 1988 ". A parere della ricorrente, il restauro dell' immobile, finanziato con fondi presi in prestito in comune, "attribuisce alla comunione dei coniugi un diritto di credito sull' immobile ". Essa ricorda poi che "sia la legge greca sia la legge britannica riconoscono alla ricorrente il diritto di opporsi alla cessione dell' immobile e di abitarvi e farne uso normalmente ".
18 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di avere ad Atene altresì legami di natura familiare . Essa sottolinea che il luogo d' origine di suo marito è fissato ad Atene e che i coniugi hanno ivi stabilito di comune accordo, prima della loro rispettiva assunzione nell' istituzione, il loro domicilio . Essi trascorrono lì tutte le vacanze . La ricorrente contesta l' affermazione della convenuta per cui i coniugi avevano stabilito a Londra la propria residenza permanente prima che il sig . Gouvras fosse assunto dalle Comunità .
19 Inoltre, la ricorrente fa valere che i legami familiari con Atene sono più stretti dei legami con Londra su cui si basa la prima decisione della convenuta, a maggior ragione in quanto sua madre non ha stabilito a Londra in via permanente la sua residenza abituale potendo essere trasferita in qualunque momento ad Atene per le esigenze del suo ufficio .
20 In conclusione, la ricorrente ritiene di aver dimostrato tramite documenti che essa ha eletto ad Atene il proprio domicilio, che vi possiede col marito una casa d' abitazione, che ha contratto matrimonio ad Atene ove ha vissuto prima di essere assunta alla Commissione, che ivi mantiene legami di natura familiare e che ivi si trova il centro dei suoi interessi .
21 La Commissione ricorda che, ai sensi della menzionata sentenza 2 maggio 1985, De Angelis ( causa 144/84 ) i legami patrimoniali cui fa riferimento la ricorrente "vanno valutati caso per caso dall' istituzione interessata ". A parere della Commissione, le circostanze di cui alla causa De Angelis erano diverse dalle circostanze del caso di specie . I fatti dedotti dalla ricorrente non dimostrerebbero sufficientemente che il 1° settembre 1986 i suoi principali interessi erano ad Atene, tanto da sostituire questa città a Londra come centro d' interessi . Più esattamente, non si sarebbe dimostrata l' esistenza ad Atene, prima della rispettiva assunzione dei coniugi Gouvras alla Commissione, di una residenza comune permanente (( di cui all' art . 2, n . 2, secondo trattino, lett . a ), punto 2, delle disposizioni generali )) e di legami patrimoniali della ricorrente (( ai sensi dell' art . 2, n . 2, secondo trattino, lett . b ), delle dette disposizioni )).
22 Quanto ai legami della ricorrente a Londra ( o a Dublino ), la Commissione rileva che l' art . 2, n . 2, secondo trattino, lett . a ), delle disposizioni generali non prescrive in realtà che la residenza del padre o della madre sia stabilita nel luogo d' origine bensì che i principali legami di natura familiare del dipendente siano "rappresentati, se del caso, dal padre o dalla madre ". A parere della Commissione, è difficile contestare che la madre della ricorrente rappresenta i legami familiari di quest' ultima a Londra, ove la madre dimora abitualmente .
23 I legami patrimoniali cui la ricorrente ha fatto riferimento sono, secondo la Commissione, semplici aspettative connesse ad una situazione determinata dal decesso del coniuge o dal divorzio . Il verificarsi di uno dei due eventi comporterebbe lo scioglimento del matrimonio e quindi la scomparsa di una residenza dei coniugi, altro elemento costitutivo e necessario del preteso luogo d' origine .
24 Quanto ai legami familiari, la Commissione sottolinea che non si può attribuire al concetto di domicilio dei coniugi natura puramente dichiarativa, sottraendo alla Commissione ogni possibilità di controllo della realtà del preteso luogo d' origine . Nel caso di specie, la ricorrente risiedeva a Londra quando il coniuge è stato assunto dalla Commissione e non è dimostrato che i coniugi avevano stabilito di comune accordo ad Atene il proprio domicilio prima della loro rispettiva entrata in servizio .
25 Considerate le difese delle parti, occorre innanzitutto ricordare che le disposizioni generali di esecuzione, modificate da ultimo dopo la menzionata sentenza della Corte 2 maggio 1985, costituiscono unicamente un' interpretazione ed una precisazione dell' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto che fa riferimento, per la fissazione del luogo d' origine del dipendente, al luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi ( punto 16 della motivazione della citata sentenza 2 maggio 1985 ). Tali disposizioni non possono pertanto modificare il significato del concetto di "centro d' interessi" né vincolano il giudice comunitario nell' interpretazione del detto concetto .
26 Per determinare il luogo d' origine di un dipendente ai sensi della menzionata disposizione, si deve quindi appurare che l' interessato conservi un nesso permanente con un determinato luogo . Occorre sottolineare che il nesso va valutato caso per caso dall' istituzione interessata ( v . punto 18 della motivazione della citata sentenza 2 maggio 1985 ).
27 In quest' ambito, l' art . 2 delle disposizioni generali giustamente definisce, in via generale, le circostanze che possono far risultare il luogo in cui si trova il centro d' interessi del dipendente, vale a dire :
a ) i principali legami di natura familiare;
b ) i legami patrimoniali;
c ) gli interessi essenziali di natura civica sia attivi che passivi .
28 Quanto ai principali legami di natura familiare, occorre osservare, come la Corte ha rilevato nella causa De Angelis, che non è logico escludere o ridurre l' importanza del luogo in cui il coniuge ha di per sé il proprio centro d' interessi . Quanto ai legami patrimoniali, si deve altresì sottolineare che legami diversi da un diritto reale su un immobile possono ugualmente servire da criterio per la determinazione del centro d' interessi del dipendente .
29 Pertanto va determinato il "centro d' interessi" della ricorrente in base a tali criteri, interpretati alla luce delle peculiarità del caso di specie .
30 Nella causa presente è pacifico che il centro d' interessi del coniuge della ricorrente, il sig . Georgios Gouvras, è Atene, ove si trova un immobile di cui è comproprietario, che i coniugi considerano come il proprio domicilio coniugale e familiare ed in cui trascorrono le vacanze . I coniugi hanno inoltre finanziato il restauro dell' immobile mediante un mutuo assunto in comune . Occorre altresì aggiungere che la madre della ricorrente, cittadina greca, ha conservato, sia per la legge greca sia per la legge inglese, il proprio domicilio in Grecia benché viva da tempo nel Regno Unito poiché lavora presso l' ambasciata di Grecia a Londra .
31 Per contro, l' unico legame della ricorrente con Dublino consiste nel fatto che ivi vive suo padre . Per quanto riguarda Londra, solo la residenza abituale della madre può rappresentare un legame della ricorrente con questa città . A questo proposito, occorre notare che la ricorrente, se non ha interessi di natura civica in Grecia, neppure ha conservato il diritto di voto nel Regno Unito .
32 Pertanto, vi sono più legami pertinenti per indicare il centro d' interessi della ricorrente in Atene che in qualunque altro luogo .
33 Dalle considerazioni svolte discende che la decisione della Commissione 24 maggio 1988 è viziata da un manifesto errore di diritto in quanto contrasta con la nozione di "centro d' interessi" di cui all' art . 7, n . 3, dell' allegato VII dello Statuto e va pertanto annullata .
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte che si applica, mutatis mutandis, al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . La Commissione è rimasta soccombente e deve quindi essere condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione 24 maggio 1988 è
annullata .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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