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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - CHRISTOS MAVRAKOS CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - SPESE DI VIAGGIO DER PERSONE EQUIPARATE A FIGLI A CARICO - CONDIZIONI DI RIMBORSO. - CAUSA T-49/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00509
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Statuto - Applicazione - Conclusione del collegio dei capi delle amministrazioni - Carattere non vincolante nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina
( Statuto del personale, art . 110, terzo comma )
2 . Dipendenti - Rimborso spese - Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d' origine - Rimborso delle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico - Presupposto - Residenza nella sede di servizio del dipendente
( Statuto del personale, art . 71; allegato VII, art . 8 )
Massima1 . Una conclusione adottata dal collegio dei capi delle amministrazioni nell' ambito delle "consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni" previste dall' art . 110, terzo comma, dello Statuto, allo scopo di definire una prassi amministrativa uniforme quanto all' interpretazione di una delle sue disposizioni, non vincola l' autorità che ha il potere di nomina quando essa emana atti individuali in attuazione di quest' ultima disposizione .
2 . Il dipendente cui spetta l' assegno di famiglia fruisce del rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine per le persone equiparate ad un figlio a carico, purché queste risiedano per la maggior parte dell' anno nella sede di servizio del dipendente o in un perimetro definito, a seconda dei casi, in base alla situazione urbana e dei mezzi di trasporto .
Questa interpretazione, conforme alla lettera dell' art . 8, n . 1, dell' allegato VII dello Statuto, viene suffragata dalla finalità di detta disposizione che mira a consentire al dipendente e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all' anno, nel luogo di origine del dipendente, al fine di mantenervi legami familiari, sociali e culturali . La possibilità per il dipendente di conservare rapporti personali con il luogo dei suoi principali interessi è infatti un principio generale del diritto del pubblico impiego europeo .
Lo Statuto intende così facilitare il viaggio di tutti i membri della famiglia, intesa in senso ampio, che sono stati obbligati ad abbandonare il loro luogo di origine a causa dell' entrata in servizio del dipendente . In questa ottica, il rimborso delle spese di viaggio costituisce non già un assegno familiare, il cui scopo sarebbe quello di sgravare l' interessato dalle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico, bensì un pagamento destinato a compensare le spese che egli ha sostenuto nell' esercizio delle sue funzioni, come viene confermato dalla collocazione del succitato art . 8 nella sezione 3 dell' allegato VII, relativo alle condizioni d' applicazione del principio di base del rimborso di tali spese enunciato all' art . 71 dello Statuto .
( La motivazione di questa sentenza è identica in tutti i punti a quella della sentenza dello stesso giorno : 26 settembre 1990, Beltrante e a . / Consiglio, causa T-48/89, Racc . pag . 0000 ).
PartiNella causa T-49/89,
Christos Mavrakos, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avvocati Stavros Afendras e Charalambos Synodinos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
sostenuto da
Federazione del pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . Constantinos Adamandopoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento di una decisione del Consiglio, notificata con nota 6 maggio 1988, con cui si rifiuta al ricorrente il pagamento forfettario delle spese di viaggio per una persona equiparata a un figlio a carico che non risiede nella sede di servizio del dipendente,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente, C . Yeraris e B . Vesterdorf, giudici,
Dispositivodichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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