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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - ALFONSO PIEMONTE CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - SPESE DI VIAGGIO PER PERSONE EQUIPARATE A FIGLI A CARICO - CONDIZIONI DI RIMBORSO. - CAUSA T-52/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00513
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Dipendenti - Statuto - Applicazione - Conclusione del collegio dei capi delle amministrazioni - Carattere non vincolante nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina
( Statuto del personale, art . 110, terzo comma )
2 . Dipendenti - Rimborso spese - Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d' origine - Rimborso delle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico - Presupposto - Residenza nella sede di servizio del dipendente
( Statuto del personale, art . 71; allegato VII, art . 8, § 1 )
3 . Dipendenti - Parità di trattamento - Nozione - Rimborso forfettario delle spese di viaggio - Presupposti per la concessione - Presupposti diversi per i figli a carico e per le persone equiparate - Ammissibilità
( Statuto del personale, allegato VII, art . 8, § 1 )
Massima1 . Una conclusione adottata dal collegio dei capi delle amministrazioni nell' ambito delle "consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni" previste dall' art . 110, terzo comma, dello Statuto, allo scopo di definire una prassi amministrativa uniforme quanto all' interpretazione di una delle sue disposizioni, non vincola l' autorità che ha il potere di nomina quando essa emana atti individuali in attuazione di quest' ultima disposizione .
2 . Il dipendente cui spetta l' assegno di famiglia fruisce del rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine per le persone equiparate ad un figlio a carico, purché queste risiedano per la maggior parte dell' anno nella sede di servizio del dipendente o in un perimetro definito, a seconda dei casi, in base alla situazione urbana e dei mezzi di trasporto .
Questa interpretazione, conforme alla lettera dell' art . 8, n . 1, dell' allegato VII dello Statuto, viene suffragata dalla finalità di detta disposizione che mira a consentire al dipendente e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all' anno, nel luogo di origine del dipendente, al fine di mantenervi legami familiari, sociali e culturali . La possibilità per il dipendente di conservare rapporti personali con il luogo dei suoi principali interessi è infatti un principio generale del diritto del pubblico impiego europeo .
Lo Statuto intende così facilitare il viaggio di tutti i membri della famiglia, intesa in senso ampio, che sono stati obbligati ad abbandonare il loro luogo di origine a causa dell' entrata in servizio del dipendente . In questa ottica, il rimborso delle spese di viaggio costituisce non già un assegno familiare, il cui scopo sarebbe quello di sgravare l' interessato dalle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico, bensì un pagamento destinato a compensare le spese che egli ha sostenuto nell' esercizio delle sue funzioni, come viene confermato dalla collocazione del succitato art . 8 nella sezione 3 dell' allegato VII, relativo alle condizioni d' applicazione del principio di base del rimborso di tali spese enunciato all' art . 71 dello Statuto .
3 . Pur se figura fra i principi fondamentali del diritto comunitario, il principio generale della parità di trattamento si applica, secondo una giurisprudenza costante, solo a coloro che si trovino in situazioni identiche o comparabili .
L' amministrazione non disconosce tale principio subordinando, per le persone equiparate ad un figlio a carico, il rimborso forfettario delle spese di viaggio alla condizione che esse risiedano nella sede di servizio del dipendente, mentre questa condizione non è prescritta per i figli a carico . Infatti, i figli del dipendente, che fanno parte del nucleo familiare in senso stretto, e per i quali esiste una presunzione di coabitazione, non si trovano nelle stesse condizioni delle persone equiparate, le quali non appartengono alla famiglia se non in senso ampio .
( La motivazione di questa sentenza è identica in tutti i punti a quella della sentenza dello stesso giorno : 26 settembre 1990, Beltrante e a . / Consiglio, causa T-48/89, Racc . pag . 0000 ).
PartiNella causa T-52/89,
Alfonso Piemonte, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Overijse ( Belgio ), con l' avv . Françoise Decoster, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson Sarl, 6-8, rue Origer,
ricorrente,
sostenuta dalla
Federazione del pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento di una decisione del Consiglio, notificata con nota 6 maggio 1988, con cui si rifiuta al ricorrente il pagamento forfettario delle spese di viaggio per le persone equiparate a figli a carico che non risiedono nella sede di servizio del dipendente,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente, C . Yeraris e B . Vesterdorf, giudici,
Dispositivodichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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