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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 13 MARZO 1990. - MICHEL DAUTREMONT E ALTRI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - SPESE DI TRASFERIMENTO. - CAUSA T-71/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00111
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Rimborso spese - Spese di trasporto - Spese di missione - Criteri di distinzione
( Statuto del personale, allegato VII, artt . da 11 a 15 )
2 . Dipendenti - Rimborso spese - Spese di trasporto - Spostamenti all' interno del perimetro della località di assegnazione - Rimborso forfettario
( Statuto del personale, art . 71; allegato VII, art . 15, secondo comma )
Massima1 . Il legislatore comunitario ha previsto, nella sezione 3 dell' allegato VII dello statuto, due sistemi diversi di rimborso delle spese di trasporto sostenute, nell' esercizio delle loro funzioni, dai dipendenti delle Comunità, cioè quello del rimborso delle "spese di missione" e quello del rimborso forfettario delle "spese di trasporto" ai sensi dell' art . 15 dello stesso allegato .
Dalla struttura della subsezione "F . Spese di missione" deriva che il sistema istituito dagli artt . da 11 a 13 dell' allegato VII è inteso a comprendere spostamenti comportanti un viaggio di una certa lunghezza, che danno diritto al rimborso delle spese di trasporto e a indennità giornaliere . Per contro, l' art . 15 riguarda chiaramente percorsi abbastanza brevi e frequenti all' interno di un perimetro geografico limitato . Questi ultimi possono dar luogo non ad un rimborso esatto delle spese su presentazione dei documenti giustificativi, ma, secondo un criterio di economia, ad un rimborso forfettario, in forma di indennità, senza presentazione di documenti giustificativi .
2 . Non è possibile equiparare spostamenti regolari, che sono effettuati da dipendenti, per ragioni di servizio, con la loro autovettura personale, tra due luoghi di lavoro situati nel perimetro della loro sede di servizio e che non sono idonei a giustificare l' attribuzione delle indennità giornaliere di cui all' art . 13 dell' allegato VII dello statuto, a "missioni" ai sensi della subsezione "F . Spese di missione" del predetto allegato, la cui applicazione presuppone, come regola generale, un viaggio al di fuori del perimetro della sede di servizio .
Per contro, tenuto conto del principio base enunciato nell' art . 71 dello statuto e secondo cui i dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle loro funzioni, il godimento dell' indennità per spese di trasporto deve essere esteso, in forza dell' art . 15, secondo comma, dell' allegato VII, anche a dipendenti di grado inferiore al grado A2, che siano tenuti ad effettuare spostamenti continui, per ragioni di servizio, tra due luoghi di lavoro situati nel perimetro della loro sede di servizio e che dispongano come mezzo di trasporto unicamente della loro autovettura personale .
PartiNella causa T-71/89,
Michel Dautremont, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, ed altri, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sarl Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di detto avv . Bonn, 22, Côte d' Eich,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento del silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo al reclamo dei ricorrenti relativo al rimborso delle spese di trasporto sostenute quotidianamente nell' esercizio delle loro funzioni,
IL TRIBUNALE ( terza sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris e B . Vesterdorf, giudici,
cancelliere : H . Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 30 gennaio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaGli antefatti e il procedimento
1 I ricorrenti, Michel Dautremont, Daniel Barboni, Johan Christiaens, Henry Connolly, Julien Maebe, Detlef Schaal, Robert Fourny e Douglas Eeles, dipendenti del Parlamento europeo, lavorano presso la direzione generale Informazione e pubbliche relazioni del Parlamento europeo, e in particolare presso il servizio "televisione", installato a Lussemburgo . Tale servizio ha un organico di nove persone, tra cui gli otto ricorrenti . Le attività del servizio "televisione" sono ripartite tra i centri di Senningerberg e di Kirchberg; tale situazione deriva principalmente dal fatto che il materiale pesante di produzione del servizio è depositato a Senningerberg, mentre gli archivi e l' amministrazione della divisione si trovano al Kirchberg . La distanza tra questi due luoghi di lavoro è di alcuni chilometri . I ricorrenti, in mancanza di mezzi di trasporto collettivo, sono obbligati a spostarsi frequentemente tra Senningerberg e Kirchberg, con i propri mezzi ( autovettura personale ) e a loro spese . Secondo i ricorrenti, e a mo' di esempio, nella settimana dal 1° al 5 dicembre 1987 i nove dipendenti hanno effettuato 38 spostamenti . Il convenuto non ha contestato tali fatti .
2 Il 20 gennaio 1988 i ricorrenti hanno presentato, in base all' art . 90, n . 1, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "), domande intese ad ottenere, a titolo di spese di missione, il rimborso delle spese che essi devono sostenere per i loro spostamenti tra Senningerberg e Kirchberg . Alla scadenza del termine di risposta fissato dalla suddetta disposizione dello statuto, i ricorrenti hanno presentato, in data 13 agosto 1988, reclami ai sensi dell' art . 90, n . 2 dello stesso statuto . Non avendo il convenuto reagito ai reclami nel termine prescritto, i ricorrenti, con atto depositato in cancelleria il 13 marzo 1989, hanno proposto il presente ricorso .
3 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rimesso la causa al Tribunale ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .
4 Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni .
I ricorrenti hanno concluso che il Tribunale voglia :
a ) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
b ) annullare :
- il silenzio-rifiuto opposto il 20 maggio 1988 alla domanda presentata dai ricorrenti il 20 gennaio 1988 ed intesa ad ottenere il rimborso delle spese di trasporto necessarie nell' ambito delle loro missioni quotidiane;
- per quanto necessario, il silenzio-rifiuto opposto al reclamo amministrativo presentato il 13 agosto 1988 dai ricorrenti ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto;
c ) condannare il convenuto a rimborsare ai ricorrenti le spese che essi hanno sostenuto nell' esercizio delle loro funzioni, in particolare le spese di trasporto che essi sono costretti a sostenere quotidianamente, quanto meno a far data dalla domanda presentata il 20 gennaio 1988 ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto, con aggiunta degli interessi di mora e compensativi;
d ) condannare il convenuto alle spese di causa in applicazione dell' art . 69, n . 2, o dell' art . 69, n . 3, secondo comma, del regolamento di procedura, e in particolare alle spese di elezione di domicilio, di spostamento e di soggiorno ed all' onorario dell' avvocato, ai sensi dell' art . 73, lett . b ), dello stesso regolamento .
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia :
a ) respingere il ricorso;
b ) statuire sulle spese in conformità alle pertinenti disposizioni dello statuto .
5 A sostegno del ricorso i ricorrenti fanno valere che le decisioni implicite impugnate costituiscono violazione dell' art . 71 dello statuto nonché dell' art . 12, n . 4, e dell' art . 15, secondo comma, dell' allegato VII dello statuto . Essi chiedono il rimborso delle spese di cui trattasi in base ai chilometri percorsi, ai sensi del detto art . 12, n . 4, o, in subordine, in misura forfettaria ai sensi del detto art . 15, secondo comma . I ricorrenti hanno inoltre fatto valere il dovere di sollecitudine che incombe al convenuto, nonché i principi di non discriminazione e di parità di trattamento .
6 Per quanto riguarda il mezzo relativo all' art . 12, n . 4, dell' allegato VII dello statuto, i ricorrenti sostengono che sussistono i presupposti contemplati da tale disposizione e pertanto essi devono essere muniti di un ordine di missione ai sensi dell' art . 11 di detto allegato .
7 A tale argomento il convenuto oppone che la nozione di "missione" ricomprende ogni percorso effettuato al di fuori del luogo di lavoro effettivo abituale di un dipendente . Una "missione" dà tuttavia diritto all' applicazione dell' art . 11 dell' allegato VII dello statuto solo quando richiede un "viaggio" ai sensi dello stesso articolo . Secondo il convenuto, non v' è motivo di rimborsare spese di missione quando il percorso da un luogo di lavoro ad un altro è compreso in un perimetro geografico limitato e quindi si tratta di uno spostamento piuttosto che di un viaggio ai sensi dell' art . 11 dell' allegato VII .
8 In via preliminare, bisogna sottolineare che l' art . 71 dello statuto stabilisce, come principio base, che il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle sue funzioni . Le modalità di applicazione di questo principio sono fissate nell' allegato VII dello statuto .
9 Per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasporto sostenute, nell' esercizio delle loro funzioni, dai dipendenti delle Comunità, il legislatore comunitario ha previsto, nella sezione 3 dell' allegato VII dello statuto, due sistemi diversi, cioè quello del rimborso delle "spese di missione" e quello del rimborso forfettario delle "spese di trasporto" ai sensi dell' art . 15 dello stesso allegato .
10 Dalla struttura della subsezione "F . Spese di missione" dell' allegato VII dello statuto deriva che il sistema istituito dagli artt . da 11 a 13 è inteso a comprendere spostamenti comportanti un viaggio di una certa lunghezza, che danno diritto al rimborso delle spese di trasporto e a indennità giornaliere . Per contro, l' art . 15 riguarda chiaramente percorsi abbastanza brevi e frequenti all' interno di un perimetro geografico limitato . Questi ultimi possono dar luogo non a un rimborso esatto delle spese su presentazione dei documenti giustificativi, ma, secondo un criterio di economia, ad un rimborso forfettario, in forma di indennità, senza presentazione di documenti giustificativi .
11 Bisogna sottolineare che nella fattispecie si tratta di due luoghi di lavoro che distano fra loro solo alcuni chilometri . I due luoghi di lavoro si trovano nel perimetro delle "sedi di servizio" dei ricorrenti, all' interno del quale sono effettuati i percorsi di cui trattasi . Va rilevato inoltre che gli spostamenti effettuati non sono idonei a giustificare l' attribuzione delle indennità giornaliere di cui all' art . 13 dell' allegato VII dello statuto . Pertanto, non è possibile equiparare questi spostamenti a "missioni" ai sensi della subsezione F del predetto allegato, la cui applicazione presuppone, come regola generale, un viaggio al di fuori del perimetro della sede di servizio .
12 Ne consegue che il mezzo dei ricorrenti inteso al rimborso delle spese di trasporto ai sensi dell' art . 12, n . 4, dell' allegato VII dello statuto non può essere accolto .
13 Per quanto riguarda il mezzo relativo all' art . 15, secondo comma, dell' allegato VII dello statuto, i ricorrenti sostengono che tale disposizione consente di estendere il beneficio dell' indennità contemplata dal primo comma dello stesso articolo a ogni dipendente che per l' espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti, quali che siano .
14 Il convenuto ribatte che non ha potuto applicare tale disposizione, il cui carattere eccezionale impone un uso limitato .
15 A questo proposito bisogna ricordare che l' art . 15, primo comma, dell' allegato VII dello statuto dispone che i dipendenti di grado A 1 e A 2 che non dispongono di una autovettura di servizio possono ottenere un' indennità, che non può superare un determinato limite annuo, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all' interno del perimetro della città in cui prestano servizio . Il secondo comma dell' art . 15 consente di attribuire tale indennità per le spese di trasporto, con decisione motivata dell' autorità che ha il potere di nomina anche a dipendenti di grado inferiore che siano tenuti ad effettuare, all' interno del perimetro della loro sede di servizio, spostamenti continui con la loro autovettura personale .
16 E assodato che i ricorrenti sono tenuti a spostarsi regolarmente, per ragioni di servizio, tra due luoghi di lavoro, distanti fra loro alcuni chilometri e che il loro solo mezzo di trasporto è l' autovettura personale . Essi devono quindi sostenere delle spese nell' esercizio delle loro funzioni .
17 Stando così le cose e tenuto conto del principio base enunciato nell' art . 71 dello statuto, si deve concludere che l' art . 15, secondo comma, si applica al caso dei ricorrenti . Ne deriva che il silenzio-rifiuto opposto dal convenuto alle domande dei ricorrenti costituisce violazione del diritto comunitario e pertanto deve essere annullato .
18 Per quanto riguarda la domanda dei ricorrenti intesa a far condannare il convenuto a rimborsare loro le spese di trasporto sostenute nell' esercizio delle loro funzioni, bisogna anzitutto sottolineare che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di valutazione che consenta al Tribunale di determinare quali di essi abbiano effettivamente sostenuto spese di trasporto e quale sia l' importo delle loro rispettive spese . Stando così le cose e tenuto conto dell' obbligo che incombe al Parlamento europeo, ai sensi dell' art . 168 A, n . 2, e dell' art . 176 del trattato CEE, di adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza del Tribunale comporta, non bisogna statuire su detto capo della domanda .
19 Bisogna aggiungere che tocca al Parlamento accertare, nel dare esecuzione alla presente sentenza, se e in quale misura ciascun ricorrente abbia effettivamente sostenuto spese di trasporto e adottare, in base a tali accertamenti ed entro il limite dell' importo contemplato dall' art . 15, primo comma, dell' allegato VII dello statuto, le decisioni di cui all' art . 15, secondo comma, di detto allegato . Si deve inoltre rilevare che il convenuto non ha contestato le conclusioni dei ricorrenti intese a che le somme così dovute siano maggiorate degli interessi di mora .
Decisione relativa alle speseSulle spese
20 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . Il convenuto è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo alle domande presentate dai ricorrenti il 20 gennaio 1988, con il quale si nega ai ricorrenti il rimborso delle loro spese di trasporto è annullato .
2 ) Il Parlamento europeo è condannato alle spese .
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