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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 20 MARZO 1991. - GEORGES-MARC ANDRE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - REINQUADRAMENTO. - CAUSA T-109/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00139
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Massima
Parti
Dispositivo
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1. Dipendenti - Assunzione - Attribuzione dello scatto - Abbuono di anzianità di scatto - Valutazione dell' esperienza lavorativa - Potere discrezionale dell' amministrazione - Equiparazione ad un' esperienza lavorativa solo degli studi attestati da un diploma
(Statuto del personale, art. 32, secondo comma)
2. Dipendenti - Assunzione - Nomina nel grado e attribuzione dello scatto - Direttiva interna di un' istituzione relativa ai criteri da applicarsi - Efficacia giuridica
Massima1. Ai fini della concessione di un abbuono dell' anzianità di scatto al momento dell' assunzione di un dipendente, nell' ambito dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un potere discrezionale per tutti gli aspetti che possono essere rilevanti per la valutazione dell' esperienza lavorativa, per quanto riguarda sia la natura e la durata di essa, sia la relazione più o meno stretta che può avere con le esigenze del posto da coprire (v. sentenze 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981, 12 luglio 1984, Angelidis / Commissione, causa 17/83, Racc. pag. 2907, e 5 febbraio 1987, Mouzourakis / Parlamento, causa 280/85, Racc. pag. 589).
L' autorità che ha il potere di nomina non oltrepassa i limiti del proprio potere discrezionale allorché esige che degli studi, per poter essere considerati esperienza lavorativa anteriore, siano attestati da un diploma. Detto requisito consente, tra l' altro, di evitare disparità di trattamento al momento dell' assunzione.
2. La decisione di un' istituzione comunitaria, comunicata al personale nel suo complesso, relativa alla determinazione del grado e all' attribuzione dello scatto al momento dell' assunzione, costituisce una direttiva interna e va come tale considerata una norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento (v. sentenza 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981).
PartiNella causa T-109/89,
Georges-Marc André, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Jambes (Belgio), con l' avv. Manuel Campolini, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente all' attribuzione, fin dalla sua entrata in servizio presso la Commissione, nel terzo scatto del grado B4,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, D. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivodichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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