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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1990. - FILTRONA ESPANOLA SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - RICEVIBILITA - TERMINI PER RICORRERE. - CAUSA T-125/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00393
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
Procedura - Termine di ricorso - Calcolo
( Regolamento di procedura, artt . 80, n . 1, e 81, n . 1 )
MassimaLe norme che disciplinano le modalità di computo dei termini processuali hanno portata generale, non dipendente dal tipo di ricorso presentato o dalla durata del termine a tal fine previsto .
Qualora un termine di ricorso sia espresso in mesi di calendario, esso scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dal termine, corrisponde numericamente al dies a quo, vale a dire al giorno della notifica se si tratta di una decisione soggetta a notifica ( v . sentenza 15 gennaio 1987, Misset / Consiglio, causa 152/85, Racc . pag . 223 ).
PartiNella causa T-125/89,
Filtrona Española SA, con sede in Guadalajara ( Spagna ), con l' avv . José Pérez Santos, assistito dall' avv . Juan Manuel Rozas Valdés, del foro di Madrid, dello studio Uria & Menéndez, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Norbert Koch, consigliere giuridico, e Rafael Pellicer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dalla
Tabacalera SA, con sede in Madrid, con gli avvocati Alexander Boehlke e Antonia Gámez Moreno, dello studio legale Kemmler Rapp Boehlke & Crosby di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Victor Elvinger, 4, rue Tony Neuman,
interveniente,
avente ad oggetto, allo stato attuale del procedimento, la ricevibilità di un ricorso presentato ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE e mirante all' annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 1989, C(89)630, non pubblicata, relativa ad una procedura ai sensi dell' art . 86 del Trattato CEE ( IV/32.426 ),
IL TRIBUNALE ( Seconda Sezione ),
composto dai signori D . Barrington, presidente di sezione, A . Saggio, C . Yeraris, B . Vesterdorf e J . Biancarelli, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente .
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