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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - COCKERILL SAMBRE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-144/89.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00947
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Ammende ° Pluralità di infrazioni ° Irrogazione di un' ammenda unica ° Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
4. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Fissazione ° Criteri ° Fatturato dell' impresa interessata ° Infrazione relativa solo a taluni tipi di uno stesso prodotto costituente un mercato unico ° Possibilità di determinare il fatturato in relazione al mercato generale interessato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
Massima1. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.
2. L' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che le accertate restrizioni della concorrenza abbiano effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi ch' esse erano atte a produrre questo effetto.
3. La Commissione può, ai sensi dell' articolo 15 del regolamento n. 17, imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni, tanto più quando le diverse infrazioni si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio di informazioni, e a tali infrazioni abbiano partecipato quasi sempre le stesse imprese.
Il fatto, inoltre, che le sia stata inflitta un' unica ammenda non ha privato la ricorrente della possibilità di verificare se la Commissione avesse correttamente valutato la gravità e la durata delle infrazioni, né il giudice comunitario della possibilità di esercitare il controllo di legittimità, poiché la decisione impugnata, considerata nel suo complesso, ha fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le vengono addebitate, nonché delle specifiche circostanze del suo comportamento.
4. La Commissione può, in caso d' infrazione alle regole della concorrenza relativa solo ad alcune tipologie di uno stesso prodotto costituente un mercato unico, considerare, ai fini della determinazione dell' importo dell' ammenda in applicazione dell' art. 15 del regolamento n. 17, il fatturato dell' impresa interessata in relazione al mercato generale, in quanto tale fatturato possa fornire un' indicazione dell' entità dell' infrazione. Quest' ultima deve aver inciso, infatti, anche sui prezzi dei tipi di prodotto che non ne sono stati direttamente oggetto.
PartiNella causa T-144/89,
Cockerill Sambre, ex Steelinter SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Norbert Koch, Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Nicole Coutrelis e André Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaFatti
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.
2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.
3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione).
4 In Francia, il 20 giugno 1985 la Commissione de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984.
5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.
6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.
7 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un' insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".
8 La Decisione reca il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.
Articolo 3
A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:
1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;
3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU;
4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;
5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;
6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;
7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;
8) Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;
10) ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;
12) ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;
14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU;
(...)".
9 Secondo la Decisione [punti 14 e 195, sub e)], la Tréfileries de Fontaine-l' Evêque (TFE) è un' unità di produzione appartenente al gruppo Cockerill Sambre, al quale appartiene anche l' impresa Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC), che provvede alla vendita della rete saldata fabbricata dalla TFE. La Decisione indica inoltre che, dal 1 aprile 1986, la FBC ha cambiato la propria denominazione in Steelinter SA; è questa la società che ha proposto il ricorso ora in esame. Con atto 30 dicembre 1989 la Cockerill Sambre decideva di sciogliere volontariamente la Steelinter. A seguito di tale decisione, la Cockerill Sambre ha formalmente dichiarato di voler proseguire l' azione intentata dalla Steelinter. In prosieguo, alla ricorrente si fa quindi riferimento indifferentemente sotto il nome di FBC o TFE.
Svolgimento del processo
10 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 1989, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso tendente all' annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno proposto ricorso.
11 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.
12 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.
13 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.
14 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
15 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
in via principale:
° annullare la Decisione e condannare la Commissione alle spese;
in subordine:
° annullare l' art. 3 della Decisione nella parte in cui vi si infligge alla ricorrente un' ammenda di 315 000 ECU o, quanto meno, ridurre l' ammenda ad un importo simbolico e, comunque, condannare la Commissione alle spese.
17 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Nel merito
18 La ricorrente adduce, in sostanza, due motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato; il secondo, alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato: accertamento delle intese
I ° Sul mercato francese
A ° Per il periodo 1981-1982
Atto impugnato
19 La Decisione (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l' aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia.
Argomenti delle parti
20 La ricorrente sostiene che la sua partecipazione a riunioni o ad eventuali accordi non è stata provata dalla Commissione. Essa fa valere che non aveva alcun interesse a partecipare ad un accordo per la ripartizione del mercato francese, in quanto le sue attrezzature produttive non rispondevano alle specificazioni delle norme francesi; solo nel 1982, grazie ad un forte aumento dei prezzi in Francia, che le aveva permesso di essere competitiva malgrado attrezzature non adeguate, aveva potuto sviluppare le sue vendite su tale mercato.
21 Essa osserva che, anche se in una nota del 23 ottobre 1981 [allegato (all.) 1 alla comunicazione degli addebiti (c.a.), punto 48 della Decisione] le viene assegnata, a sua insaputa, una quota di consegna, questo fatto non ha alcun valore probante in quanto un accordo sulle quote esige, a suo avviso, per poter funzionare in pratica, che anche alle imprese che non lo hanno sottoscritto venga attribuita una quota forfettaria. Inoltre, essa contesta il valore probante del documento perché quest' ultimo proviene da un terzo. Infine, essa sostiene che la quota assegnatale non rifletteva affatto la realtà economica: come emergerebbe dal documento in questione, le sue vendite si collocavano enormemente al di sotto della quota indicata (58 tonnellate invece di 4 000).
22 D' altra parte, la ricorrente ritiene che la Commissione non possa far valere nei suoi confronti un verbale manoscritto riguardante la riunione svoltasi a Parigi il 1 aprile 1981 (all. 25 c.a.), poiché il punto 49 della Decisione che ad esso si riferisce s' inizia con le parole: "Per quanto riguarda le Usines Gustave Boël (...)". Per di più, questo verbale non si riferisce espressamente alla ricorrente, bensì a "Charleroi", e inoltre, secondo l' interessata, anche ammesso che la si possa equiparare a "Charleroi", il verbale in questione non può costituire la prova del fatto che la riunione abbia avuto luogo, dell' oggetto della stessa, della partecipazione della ricorrente, né dell' adozione di un qualsiasi accordo. Infine, dalla nota manoscritta risulterebbe che i quantitativi di 8 000 tonnellate per i produttori belgi erano stati "già negoziati"; di conseguenza, se già esisteva l' accordo, non vi era alcun motivo di discutere sulle quote.
23 La Commissione ribatte che la quota di 4 000 tonnellate attribuita alla ricorrente non è una quota "fittizia" assegnata unilateralmente, in astratto, per semplici esigenze puramente contabili, e che dalla nota del 23 ottobre 1981 risulta che la quota dei produttori belgi era effettivamente compresa nei "recenti accordi".
24 Quanto al punto 49 della Decisione, la Commissione osserva che il riferimento iniziale ad un' altra impresa può essere considerato un difetto di tecnica redazionale, ma non esclude che il contenuto di questo punto possa esser fatto valere, così come la nota ivi citata, nei confronti della ricorrente. La Commissione considera poi ovvia l' equiparazione fra "Charleroi" e la ricorrente, perché questa aveva sede a Charleroi e spesso, nel linguaggio corrente, si identifica un' impresa con il luogo in cui essa ha sede. Infine, la Commissione rileva che il fatto che le quote fossero state già negoziate non esclude che la riunione riguardasse altri aspetti del sistema, come le modalità pratiche di funzionamento o la ripartizione delle quote.
Giudizio del Tribunale
25 Il Tribunale considera che i documenti prodotti dalla Commissione sono tali da provare che la ricorrente ha partecipato alle intese attuate sul mercato francese nel 1981 e nel 1982. In effetti, dalla nota della Ferriere Nord (all. 25 c.a., punto 49 della Decisione) relativa alla riunione tenutasi a Parigi il 1 aprile 1981 fra i produttori francesi, italiani e belgi, risulta che in quel momento erano stati "già negoziati" per i produttori belgi quantitativi pari ad 8 000 tonnellate. Quanto all' uso che di tale documento è stato fatto dalla Commissione, la ricorrente non può contestare l' equiparazione fra essa stessa e "Charleroi". Spesso, infatti, nel linguaggio corrente, ci si riferisce ad una persona giuridica o ad un' istituzione col nome del luogo in cui essa ha sede o dell' edificio ch' essa occupa. D' altro canto, la ricorrente non può sostenere che il punto 59 della Decisione e il documento ivi menzionato non possono esser fatti valere nei suoi confronti. Si deve infatti ricordare che, anche se la redazione della Decisione può lasciare a desiderare, la nota è stata trasmessa alla ricorrente, il che implica ch' essa viene considerata dalla Commissione una prova a suo carico. Infine, circa la portata dei termini "già negoziati", si deve sottolineare, come giustamente ha fatto la Commissione, che una riunione come quella di cui trattasi può avere vario oggetto, al di fuori delle trattative sulle quote; è perciò irrilevante quanto la ricorrente conclude in merito all' assenza di motivi per discutere delle quote.
26 Da un' altra nota, datata 23 ottobre 1981 e proveniente dalla Tréfilunion (all. 1 c.a., punti 46 e 48 della Decisione), risulta che, secondo "recenti accordi", la quota dell' altro produttore belga era di 4 000 tonnellate.
27 Giustamente, da questi due documenti la Commissione ha inferito che, in base agli accordi conclusi, a proposito dei quali, stando al secondo documento, la Tréfilarbed si lamentava del fatto ch' essi attribuivano "una quota eccessiva (...) ai produttori italiani e belgi", alla ricorrente era stata concessa una quota di 4 000 tonnellate.
28 Quanto all' argomento secondo cui le vendite della ricorrente si collocavano molto al di sotto della sua presunta quota, va osservato che una quota implica il divieto di vendere determinati quantitativi, non l' obbligo di vendere detti quantitativi. Si può quindi negoziare una quota nella speranza di poterla esaurire, senza tuttavia riuscire a farlo in ragione delle circostanze. In proposito si deve constatare che la ricorrente, pur avendo dichiarato che non aveva interesse a partecipare agli accordi sul mercato francese, ha però ammesso che un notevole rialzo dei prezzi le ha consentito di aumentare le proprie vendite, perché, a tali prezzi, era competitiva. Ciò dimostra, da una parte, ch' essa aveva interesse a partecipare ad un' intesa, e spiega, dall' altra, perché essa non sia riuscita ad esaurire la quota che aveva negoziato nella speranza che un aumento dei prezzi le avrebbe consentito di essere competitiva e di esaurirla.
29 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese aventi lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982.
30 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B ° Per il periodo 1983-1984
Atto impugnato
31 La Decisione (punti 51-76 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d' intese nelle quali erano coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, TFE, FBC e Tréfilarbed). Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia. Esse sarebbero state poste in atto fra l' inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l' adozione, il 14 ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l' Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania sarebbe fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi". La ricorrente non avrebbe più rispettato tali intese dopo il mese di giugno 1984 (punto 76 della Decisione).
Argomenti delle parti
32 La ricorrente sostiene di non aver mai partecipato ad eventuali accordi sul mercato francese nel periodo 1983-1984.
33 Essa fa valere che il telex 24 maggio 1983, menzionato nel punto 55 della Decisione, non le è stato trasmesso e non può, di conseguenza, esser fatto valere nei suoi confronti. Essa aggiunge che, comunque, questo documento prova non già l' esistenza di un accordo, ma invece la mancanza di accordo, dal momento ch' esso precisa che "l' accordo (...) è praticamente acquisito", il che non significa acquisito.
34 Riguardo al protocollo di accordo dell' ottobre 1983, la ricorrente ritiene ch' esso non sancisca alcun accordo, bensì contenga un elenco degli accordi da stipulare in avvenire. Non vi sarebbe alcuna prova dell' esistenza della convenzione di cui al suddetto protocollo, e tanto meno della partecipazione della ricorrente alla stessa.
35 Inoltre, quanto ai documenti contenenti dati statistici sulle sue consegne e sulle sue quote di mercato (all. 41 e 42 c.a., punto 62 della Decisione), la ricorrente sostiene ch' essi non provano affatto la sua partecipazione al protocollo di accordo. Essa assume di aver fornito, per favore, a scopi statistici, all' Association technique pour le développement de l' emploi du treillis soudé (in prosieguo: l' "ADETS"), i dati relativi alle proprie esportazioni in Francia. Essa rileva che nelle tabelle comparative di cui trattasi vi sono colonne relative alle penalità e ai riporti, nel limite del 15% del mancato sfruttamento delle quote da un periodo all' altro, colonne nelle quali essa non figura, il che proverebbe che non aveva alcuna quota.
36 Infine, la ricorrente osserva che, in Francia, la Commissione de la concurrence, pur essendo in possesso del protocollo di accordo, aveva concluso, nel suo parere, che i produttori stranieri si erano rifiutati di partecipare agli accordi in questione.
37 La Commissione oppone che la partecipazione della ricorrente alle intese attuate nel periodo 1983-1984 è congiuntamente provata da vari documenti menzionati nella Decisione. Vi era, in primo luogo, il telex 24 maggio 1983, a proposito del quale la Commissione obietta alla ricorrente che è irrilevante la data esatta in cui i produttori belgi hanno espresso il loro accordo circa l' entità della propria quota. Questo telex costituirebbe la prova del fatto che i produttori belgi hanno partecipato alle discussioni e, per questo, all' intesa relativa alla ripartizione del mercato francese. Vi era, in secondo luogo, il protocollo di accordo dell' ottobre 1983, per il quale la Commissione sottolinea che, nel preambolo, esso prende espressamente in considerazione le importazioni belghe, italiane e tedesche. Vi erano, in terzo luogo, alcune statistiche dell' ADETS, riguardo alle quali la Commissione osserva che la tesi della ricorrente relativa al recupero degli anticipi/ritardi è infondata, perché la regola del 15% richiamata dalla ricorrente si applicava solo alle imprese francesi e all' Arbed (cioè ai due firmatari del protocollo). Ciò non significa, a suo avviso, che le imprese "straniere" non partecipassero alla convenzione coi produttori francesi, dal momento che gli "stranieri" partecipavano alla distinta convenzione contemplata dal protocollo. Lo stesso dovrebbe dirsi per il calcolo delle penalità. Inoltre, la Commissione rileva che la ricorrente ha in realtà rispettato l' accordo, poiché la media delle consegne da essa effettuate nel periodo gennaio-aprile 1984 ammonta all' 1,0025% del mercato, il che si avvicina alla sua quota dell' 1,09%.
38 Infine, relativamente al parere della Commission de la concurrence francese, la Commissione osserva ch' essa stessa non disponeva del protocollo di accordo, mentre disponeva di altri documenti che le hanno consentito di accertare l' infrazione. Inoltre, la Commissione considera di non poter essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali, soprattutto a proposito di imprese straniere.
Giudizio del Tribunale
39 Il Tribunale constata che la Decisione fa carico alla ricorrente di aver partecipato all' insieme delle intese stipulate sul mercato francese (punto 51), che erano state preparate durante la prima metà del 1983 ed erano sfociate in un protocollo di accordo nel quale erano sanciti globalmente i risultati delle varie trattative (punto 60). Secondo la Decisione [punto 60, sub c)], "la partecipazione belga è desumibile dal testo medesimo del 'protocole d' accord' ", mentre la quota attribuita alla FBC risulta da documenti contenenti raffronti mensili e globali fra le quote e le consegne reali (punto 62). Nella Decisione si rileva che, nei mesi di maggio e giugno 1984, le società belghe, globalmente, cominciavano a superare le loro quote (punto 73), per concludere che, dopo il giugno 1984, la FBC e gli altri non rispettavano più le intese (punto 76).
40 Preliminarmente, si deve rilevare che la Commissione non dispone di alcuna prova quanto al coinvolgimento della FBC nelle discussioni del 1983. La ricorrente, infatti, non era presente alla riunione tenutasi a Milano il 23 febbraio 1983 e nella quale avevano avuto luogo tali discussioni (all. 27 e 29 c.a., punto 53 della Decisione). D' altra parte, il telex 24 maggio 1983 del signor Choppin de Janvry, che rappresentava la Sacilor, relativo ad una riunione del 19 maggio (all. 30 c.a., punto 55 della Decisione), non è stato comunicato alla ricorrente e non può quindi esser fatto valere contro di lei.
41 Occorre tuttavia accertare se il coinvolgimento della FBC non si possa desumere da documenti posteriori. In proposito, va rilevato che la Commissione, per provare la partecipazione della FBC alle intese concluse in materia di quote sul mercato francese per il periodo 1983-1984, ha prodotto in causa due tipi di documenti. Si tratta, in primo luogo, di un documento intitolato "protocole d' accord 'Treillis soudés' ", datato 14 ottobre 1983, e, in secondo luogo, di una serie di tabelle in cui sono riportati, per i mesi gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 1984, i dati relativi alle vendite dei vari produttori sul mercato francese e le rispettive quote di mercato, ed in cui questi dati vengono raffrontati a certe "previsioni".
42 Il Tribunale constata che, nelle clausole del protocollo di accordo, si insiste sulla necessità di "limitare e regolare le importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania (tranne quelle della Tréfilarbed), fissandole nella misura del 13,95% del consumo sul mercato francese, nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori ed i produttori francesi", e che detta cifra coincide perfettamente con le "previsioni" che vengono fatte nelle tabelle per i produttori belgi e italiani.
43 Questa perfetta corrispondenza assume rilievo del tutto particolare alla luce del fatto che la ricorrente è stata strettamente associata all' elaborazione di questi dati. La Tréfilunion disponeva, infatti, nel gennaio 1984, dei dati mensili sulle vendite della ricorrente in Francia dal luglio 1983, visto che questi dati sono compresi nella cifra globale relativa alle sue vendite che figura nella tabella del gennaio 1984 (all. 42 c.a., punti 62 e seguenti della Decisione). Ora, la ricorrente non ha contestato, dinanzi al Tribunale, che i dati riportati nelle tabelle corrispondano press' a poco alle sue vendite effettive, né ha dato alcuna valida spiegazione quanto ai motivi per cui avrebbe trasmesso tali dati all' ADETS, della quale, a quell' epoca, essa non faceva parte.
44 A questi elementi si deve aggiungere il fatto che i dati relativi alle vendite della ricorrente figurano sotto la rubrica "Totale delle parti (' contractants' )" e sono raffrontati, in termini assoluti e in percentuale del mercato, ai dati figuranti nella colonna intitolata "quota prevista".
45 Infine, questi elementi sono corroborati dal fatto che da un telex del 13 aprile 1984 risulta che la ricorrente era stata invitata, per il 15 maggio 1984, ad una riunione che aveva lo scopo di "fare un bilancio della nostra cooperazione, procedere ad una rilevazione generale del mercato europeo ed elaborare, a partire dai risultati ottenuti, un calendario degli aumenti di prezzo con importi da stabilirsi, in considerazione della penetrazione reciproca dei mercati" (all. 47 c.a., punto 67 della Decisione).
46 In merito al parere della Commission de la concurrence francese, il Tribunale non può accogliere l' argomento della ricorrente. Anzitutto, come giustamente è stato sottolineato dalla Commissione, quest' ultima poteva giungere alle proprie conclusioni in base alle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence; inoltre, la Commissione non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali, soprattutto quando si tratti di imprese straniere.
47 Tenuto conto di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che a buon diritto la Commissione ha concluso che la ricorrente ha partecipato alle intese in materia di quote, sul mercato francese, fino al giugno 1984.
48 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
II ° Sul mercato del Benelux
49 La Decisione fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese riguardanti il mercato del Benelux e comprendenti in particolare, da un lato, intese in materia di quote e, dall' altro, intese in materia di prezzi.
A ° Le intese in materia di quote
Atto impugnato
50 La Decisione [punti 78, sub b), e 171] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi, da un lato, ed i produttori del Benelux ("circolo di Breda"), dall' altro, intese consistenti nell' applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comunicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese.
Argomenti delle parti
51 La ricorrente sostiene che non le si può far carico di aver partecipato ad "intese sulle quote fra produttori tedeschi e produttori del Benelux". Essa rileva che nel telex del signor Mueller, della BStG, in data 15 dicembre 1983 [all. 65 (b) c.a., punto 92 della Decisione], vengono formulate critiche nei suoi confronti per il fatto ch' essa vendeva importanti quantitativi in Germania, ed osserva che la tesi della Commissione si basa sull' ipotesi che le imprese belghe e quelle tedesche si fossero messe d' accordo per restare ciascuna nell' ambito del proprio mercato e per limitare le esportazioni. Ora, la stessa Commissione avrebbe ammesso che la TFE non ha partecipato ad un accordo sulle quote relativo al mercato tedesco, il che sarebbe d' altronde confermato dal fatto che la TFE aveva aumentato le proprie esportazioni in Germania. Non avendo partecipato ad un siffatto accordo, la ricorrente si chiede come avrebbe potuto ottenere che i produttori tedeschi limitassero le loro esportazioni nel Benelux.
52 La Commissione, nel controricorso, dichiara quanto segue: "E' esatto, come dice la ricorrente, che la Commissione non le ha fatto carico di alcuna partecipazione ad intese sulle quote, sul mercato del Benelux o sul mercato tedesco". In udienza, rispondendo a una domanda del Tribunale, la Commissione ha confermato questa posizione. Essa ha spiegato che, nel ricorso, la ricorrente aveva parlato delle intese relative al mercato del Benelux, mentre nulla aveva detto in merito al problema delle restrizioni quantitative imposte alle esportazioni dalla Germania nel Benelux. Essa ha precisato che, al momento della costituzione del cartello tedesco di crisi strutturale, si era avuto un accordo globale fra il "circolo di Breda" e i produttori tedeschi, volto a garantire che non vi sarebbero state reciproche perturbazioni e che, da un lato, sarebbero stati rispettati i prezzi del cartello tedesco e, dall' altro, vi sarebbe stato un controllo dei rispettivi quantitativi. La Commissione ha altresì confermato ch' essa non aveva fatto carico alla ricorrente della partecipazione all' accordo sulle restrizioni quantitative delle esportazioni in Germania, perché non ne aveva la prova.
Giudizio del Tribunale
53 Il Tribunale constata che, in sede giurisdizionale, la Commissione ha dichiarato di non aver fatto carico alla ricorrente "di alcuna partecipazione ad intese sulle quote, sul mercato del Benelux o sul mercato tedesco".
54 Ora, si deve rilevare che nella Decisione, invece, si fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad una siffatta intesa (punto 171) e che, nel ricorso, la ricorrente si è difesa contro questo addebito.
55 Se ne deve concludere che, nel procedimento giurisdizionale, la Commissione ha lasciato cadere questo addebito.
56 In ogni caso, si deve rilevare che il telex 15 dicembre 1983, di cui al punto 171 della Decisione, non può essere considerato una prova della partecipazione della ricorrente all' intesa in questione. Nulla consente, in questo telex, di giungere a tale conclusione; anzi, il telex tende a provare il contrario, poiché vi si parla di una stretta concertazione con la Boël/Trébos, non con la ricorrente, e si lamenta il fatto che questa aumenti le proprie esportazioni in Germania.
57 Per questi motivi, la censura della ricorrente dev' essere accolta e la Decisione va annullata nella parte in cui vi si accerta che la ricorrente ha partecipato ad intese aventi lo scopo di limitare le esportazioni tedesche nel Benelux.
B ° Le intese in materia di prezzi
Atto impugnato
58 La Decisione [punti 78, sub a) e b), 163 e 168] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese in materia di prezzi fra i principali produttori che vendono sul mercato del Benelux, compresi i produttori "non Benelux", nonché ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la Decisione, tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik fra l' agosto 1982 e il novembre 1985 ed alle quali avrebbero partecipato (punto 168 della Decisione) almeno la Thibodraad, la Tréfilarbed, la Boël/Trébos, la FBC, la Van Merksteijn, la ZND, la Tréfilunion e, dei produttori tedeschi, almeno la BStG. La Decisione si basa su numerosi telex inviati alla Tréfilunion dal suo agente per il Benelux. Questi telex contengono dati precisi per ogni riunione [data, luogo, partecipanti, assenti, oggetto (discussione della situazione del mercato, proposte e decisioni in materia di prezzi), fissazione della data e del luogo della riunione successiva].
Argomenti delle parti
59 Pur ammettendo di aver partecipato alle riunioni di Breda e di Bunnik, la ricorrente sostiene che lo scopo di queste riunioni non era anticoncorrenziale e che, perciò, la sua partecipazione non costituiva una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.
60 Secondo la ricorrente, le riunioni avevano per unico scopo lo scambio d' informazioni tra i partecipanti al fine di stabilire il livello del prezzo ideale della rete saldata. Un siffatto scambio d' informazioni non era atto, a suo avviso, ad incidere sulla concorrenza, poiché i dati che costituivano oggetto delle discussioni erano già disponibili per ciascuno dei partecipanti, il quale poteva trarne, per suo conto, le medesime conclusioni che se ne traevano nelle riunioni. I prezzi del prodotto di base, la vergella, e quelli del prodotto direttamente concorrente, il tondino per cemento armato, erano infatti noti, in quanto per questi due prodotti, soggetti al Trattato CECA, l' art. 60 di questo Trattato prescrive la pubblicità dei listini. Anche senza scambi d' informazioni, il prezzo ideale della rete saldata potrebbe quindi essere determinato individualmente dai produttori.
61 La ricorrente aggiunge che i prezzi discussi nel corso delle riunioni non erano obbligatori, hanno sempre avuto carattere indicativo e non sono mai stati applicati.
62 La Commissione osserva che le riunioni andavano molto al di là di uno scambio d' informazioni, come sarebbe provato dai relativi resoconti, di cui sono riportati ampi estratti nei punti 84-111 della Decisione. Esse avevano ad oggetto, secondo la Commissione, la fissazione periodica di prezzi minimi. Il fatto che non sempre questi prezzi siano stati effettivamente rispettati sarebbe irrilevante ai fini della qualificazione delle riunioni, che, in realtà, costituivano un' intesa sui prezzi, come tale vietata dall' art. 85 del Trattato in ragione del suo oggetto.
63 La Commissione rileva che lo scopo dello scambio d' informazioni che avrebbe avuto luogo nelle riunioni, qual è stato indicato dalla ricorrente, corrisponde esattamente a ciò che la Corte ha ritenuto vietato dall' art. 85 del Trattato, cioè ad "eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al comportamento futuro dei concorrenti" (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 172).
64 La Commissione sostiene infine che, benché il margine di concorrenza sui prezzi della rete saldata fosse limitato, esisteva tuttavia una concorrenza residua, che non era trascurabile e che non poteva essere falsata da accordi o pratiche concordate fra le imprese.
Giudizio del Tribunale
65 Il Tribunale considera che dai numerosi documenti citati nei punti 84-112 della Decisione emerge chiaramente che le riunioni cui ha partecipato la ricorrente avevano uno scopo anticoncorrenziale.
66 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è esatto, infatti, che le riunioni svoltesi a Breda e a Bunnik avessero come unico scopo lo scambio d' informazioni tra i partecipanti al fine di stabilire il livello di prezzo ideale della rete saldata. I resoconti delle suddette riunioni, riportati in numerosi telex inviati alla Tréfilunion dal suo agente per il Benelux (punti 84-111 della Decisione) provano invece in modo evidente che le riunioni avevano ad oggetto, fra l' altro, discussioni sulla situazione del mercato, nonché proposte e decisioni in materia di prezzi dei vari tipi di rete saldata, prezzi che avevano carattere di prezzi minimi e che dovevano essere rispettati.
67 Il fatto che i prezzi non siano stati rispettati, o che sul prezzo della rete saldata abbia influito il prezzo della vergella e del prodotto concorrente, il tondino per cemento armato, non smentisce che queste riunioni abbiano avuto uno scopo anticoncorrenziale. In primo luogo, infatti, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti ch' esso ha, come lo hanno gli accordi accertati nella Decisione, lo scopo di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/ Commissione, causa C-277/87, Racc. pag. I-45). In secondo luogo, benché, com' è stato rilevato dalla ricorrente, il prezzo della rete saldata dipenda ampiamente da quello della vergella, ciò non implica, tuttavia, che in questo settore sia esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza effettiva. Ai produttori restava ancora, infatti, un margine sufficiente per consentire una concorrenza effettiva sul mercato. Conseguentemente, le intese hanno potuto avere incidenza rilevante sulla concorrenza (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag 3125, punti 133 e 153).
68 Per quanto riguarda il pregiudizio per il commercio fra Stati membri, si deve ricordare che l' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che le accertate restrizioni della concorrenza abbiano effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi ch' esse erano atte a produrre questo effetto (sentenza della Corte 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 15).
69 Nella fattispecie, si deve constatare che le accertate restrizioni della concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito (sentenza Van Landewyck e a./Commissione, loc. cit. punto 172). Le intese, infatti, avevano lo scopo di isolare i mercati e di consentire un artificioso rialzo dei prezzi su ciascuno di tali mercati.
70 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che la ricorrente, la quale non nega di aver assistito almeno ad una ventina di riunioni, e che vi ha partecipato senza prendere pubblicamente le distanze dal loro contenuto, ha aderito agli accordi ed ha pertanto violato l' art. 85, n. 1, del Trattato.
71 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
III ° Sul mercato tedesco
Atto impugnato
72 La Decisione (punto 147) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo d' imporre il rispetto dei prezzi vigenti su tale mercato. Secondo la Decisione, a queste intese avevano partecipato, da un lato, la Boël/Trébos e la TFE/FBC e, dall' altro, la BStG (punti 153, 154 e 181 della Decisione).
Argomenti delle parti
73 La ricorrente nega di aver partecipato ad intese riguardanti il mercato tedesco. Pur ammettendo che, nel 1985, essa vendeva in Germania al prezzo di mercato, cioè al prezzo derivante dal cartello, essa sostiene che in ciò non si può ravvisare una pratica concordata, in quanto essa non aveva alcun interesse a vendere al di sotto dei prezzi tedeschi, dato che lavorava utilizzando pienamente le proprie capacità e non poteva quindi sperare di accrescere le proprie vendite riducendo i prezzi. Per di più, essa avrebbe dovuto evitare qualsiasi rischio di ritorsione da parte dei produttori tedeschi e delle loro autorità nazionali. Queste, infatti, con decisione della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, che prorogava il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica (GU L 29, pag. 1), erano state autorizzate a proporre reclamo alla Commissione contro gli esportatori che avessero compromesso il tradizionale flusso degli scambi.
74 D' altro canto, la ricorrente contesta il fatto che il telex inviato l' 11 gennaio 1984 dal signor Peters, della Tréfilunion, al signor Marie, anch' egli della Tréfilunion (all. 66 c.a., punti 95 e 153 della Decisione), costituisca una prova della sua partecipazione ad un accordo sui prezzi; da questo telex risulterebbe, infatti, che la riunione cui esso si riferisce non aveva portato alla conclusione di un accordo.
75 Quanto alla nota del 24 aprile 1985 (all. 112 c.a., punto 153 della Decisione), la ricorrente osserva ch' essa non può essere considerata isolatamente, ma va esaminata in relazione al telex 17 aprile 1985 (all. 111 c.a., punto 153 della Decisione). Secondo la ricorrente, questo telex metteva in dubbio, di fronte ai dirigenti del gruppo, le capacità professionali dei rappresentanti commerciali della FBC, in quanto non vendevano al prezzo consentito dal mercato. Orbene, il firmatario della nota del 24 aprile 1985, preoccupato di ristabilire la propria credibilità in quanto venditore, smentiva il contenuto del telex 17 aprile 1985 ed affermava che le vendite venivano effettuate ai prezzi di mercato.
76 La Commissione ricorda che la TFE/FBC ha effettivamente partecipato a riunioni cui assistevano imprese tedesche e in cui venivano discussi i prezzi di vendita sul mercato tedesco.
77 Quanto al telex dell' 11 gennaio 1984, la Commissione rileva che tale documento fornisce la prova di una effettiva concertazione sui prezzi praticati sul mercato tedesco dai produttori belgi, poiché questi si riferivano al rispetto, da parte loro, dei prezzi del cartello sul mercato tedesco per lamentarsi dei prezzi praticati nel Benelux dai produttori tedeschi.
78 Per quanto riguarda il telex 17 aprile 1985 e la nota 24 aprile 1985, la Commissione, respingendo la spiegazione addotta dalla ricorrente, osserva che è del tutto anormale scrivere ad un concorrente per dirgli ch' egli segue una politica che lo porta alla rovina, e afferma che un siffatto comportamento costituisce una concertazione vietata.
79 Secondo la Commissione, di fronte a siffatte prove di una effettiva concertazione sui prezzi, gli sforzi della ricorrente per spiegare i motivi per i quali essa avrebbe tenuto questo o quell' atteggiamento sul mercato non valgono a dimostrare che non vi sia stata violazione dell' art. 85 del Trattato.
80 La Commissione osserva che le considerazioni svolte dalla ricorrente quanto al rischio di ritorsioni non possono essere accolte, perché la Decisione 31 gennaio 1984, n. 234/84, si applica soltanto a prodotti soggetti al Trattato CECA, mentre la rete saldata è sottoposta al Trattato CEE.
81 Quanto alle spiegazioni della ricorrente secondo cui "essa non aveva alcun interesse a vendere al di sotto dei prezzi del cartello", la Commissione non le considera convincenti, perché il fatto di vendere a prezzi meno elevati è ovviamente un mezzo per ampliare la propria quota di mercato.
Giudizio del Tribunale
82 Il Tribunale ritiene che giustamente la Commissione, per accertare il coinvolgimento della ricorrente nell' intesa relativa ai prezzi sul mercato tedesco, si è basata sul telex 11 gennaio 1984, inviato dal signor Peters al signor Marie (all. 66 c.a., punti 95 e 153 della Decisione) e contenente il resoconto di una riunione tenuta a Breda il 5 gennaio 1984, alla quale erano intervenute la ricorrente, la Boël/Trébos, la BStG, la Tréfilarbed, la Tréfilunion ed altre imprese olandesi. Detto telex precisa quanto segue: "I partecipanti abituali chiedono ai rappresentanti della BStG di non perturbare più i mercati del Benelux con esportazioni consistenti ed a prezzi molto bassi verso tali mercati. I Tedeschi si difendono spiegando che i Belgi (la Boël e più di recente la Frère-Bourgeois) esportano in Germania quantitativi analoghi. I Belgi precisano ch' essi rispettano i prezzi del mercato tedesco, che si deve parlare di percentuale di mercato e non di tonnellate. Non si è deciso nulla di concreto". Questo telex prova, quindi, che se i produttori belgi rispettavano il prezzo del mercato tedesco, lo facevano in contropartita di una limitazione delle esportazioni della BStG nel Benelux e di un prezzo minimo dalla stessa praticato su questo mercato.
83 Altrettanto giustamente la Commissione, per corroborare la sua tesi, si è riferita al telex 17 aprile 1985 (all. 111 c.a.), inviato dalla Walzstahlvereinigung (federazione tedesca del settore laminazione) alla Cockerill Sambre e concernente le "forniture belghe di rete saldata nella Repubblica federale di Germania". In questo telex si accusava la TFE, affiliata della Cockerill Sambre, di non rispettare il livello generale dei prezzi applicati sul mercato tedesco (810 DM per tonnellata), offrendo un prezzo di 770 DM per tonnellata, e si pregava la Cockerill Sambre di far rilevare alla sua affiliata TFE che "i prezzi sul mercato tedesco stavano risalendo" e di esercitare su di essa pressioni "perché si attenesse ad una maggior disciplina dei prezzi".
84 Quanto al rischio di ritorsioni evocato dalla ricorrente, il Tribunale rileva che, com' è stato giustamente sostenuto dalla Commissione, la decisione 31 gennaio 1984, n. 234/84, si applica soltanto a prodotti soggetti al Trattato CECA. Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe corso alcun rischio nel vendere rete saldata al di sotto dei prezzi del cartello.
85 A proposito dell' affermazione secondo cui la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a vendere al di sotto dei suddetti prezzi, in quanto produceva sfruttando in pieno le proprie capacità, si deve sottolineare che un argomento del genere presuppone che i prezzi del mercato tedesco fossero meno elevati di quelli praticati sugli altri mercati, il che non è stato provato. Se i prezzi del mercato tedesco fossero stati più elevati di quelli praticati sugli altri mercati, la ricorrente avrebbe potuto, infatti, in mancanza di intese, ridurre le proprie esportazioni in altri Stati per orientarle verso la Germania.
86 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad intese relative al mercato tedesco, che avevano lo scopo di far rispettare i prezzi vigenti su tale mercato.
87 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17
I ° Sulla mancata specificazione dei criteri per determinare la gravità delle infrazioni
Argomenti delle parti
88 La ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione, infliggendole un' unica ammenda per tre infrazioni distinte, l' ha privata della possibilità di valutare la fondatezza della Decisione per quanto riguarda la gravità e la durata delle infrazioni. Essa aggiunge che, secondo la sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825), l' irrogazione di un' unica ammenda si giustifica qualora le varie infrazioni possano essere considerate un unico illecito, mentre questo modo di procedere non è più opportuno quando si tratti, come nella fattispecie, di un insieme d' intese differenti fra partecipanti anch' essi differenti, come indicato nella stessa Decisione, al punto 22. La ricorrente considera che la Commissione sia perciò venuta meno all' obbligo ad essa incombente in forza dell' art. 190 del Trattato.
89 Essa sostiene inoltre che nella Decisione non si è tenuto conto delle caratteristiche specifiche del comportamento delle singole imprese interessate, e in particolare di quello della ricorrente. Nell' art. 1 della Decisione si farebbe un amalgama di tutte le infrazioni, senza nemmeno distinguere la particolare natura, la durata e le peculiari caratteristiche della partecipazione di ogni singola impresa. Più specificamente, la ricorrente rileva che non è stata precisata la durata della sua partecipazione alle intese relative al mercato francese per il periodo 1983-1984 né a quelle relative al mercato tedesco. Infine, la ricorrente osserva che il semplice fatto che le sia stata inflitta un' ammenda corrispondente a una percentuale del suo fatturato per il prodotto considerato inferiore a quella che è stata applicata alle altre imprese non è sufficiente a dimostrare che siano state prese in considerazione tutte le circostanze attenuanti che esistevano nel suo caso.
90 La Commissione oppone ch' essa non ha inflitto un' unica ammenda per tre infrazioni distinte, perché non si è trattato di intese separate, bensì, come rilevato nel punto 22 della Decisione, di un insieme di intese che, congiuntamente, hanno avuto l' effetto di regolamentare una parte sostanziale del mercato comune. Le imprese avrebbero infatti partecipato nel contempo a più intese su vari mercati geografici parziali, cosicché, ad un certo momento, si sarebbe determinata la ripartizione del mercato della Comunità. La TFE/FBC, ad esempio, nel 1984 partecipava contemporaneamente ad un' intesa sul mercato francese, ad un' intesa sul mercato del Benelux e ad un' intesa sul mercato tedesco. La Commissione sottolinea che il riferimento alla sentenza Musique diffusion française e a./Commissione non serve a suffragare la tesi della ricorrente, perché, in quella causa, la Corte ha statuito "senza (...) pronunciarsi sull' eventuale esistenza di principi giuridici comunitari riguardanti il cumulo di ammende inflitte per più infrazioni separate".
91 La Commissione sostiene di aver indicato, per ciascuna infrazione, la durata e la gravità accertate. Quanto alla durata, la Commissione ricorda di aver chiaramente precisato, nella Decisione, qual è stata la durata della partecipazione della ricorrente alle varie intese. Essa aggiunge di aver tenuto esattamente conto, nei punti 200 e seguenti della Decisione, delle specifiche circostanze del comportamento della ricorrente. Perciò, tenuto conto di tutti questi fattori, alla ricorrente è stata inflitta un' ammenda pari al 2,5% del fatturato realizzato sul mercato rilevante (quello della rete saldata nella "Comunità a sei"), mentre, per altri partecipanti all' intesa, l' aliquota applicata è stata del 3, del 3,15 ed anche del 3,6%.
Giudizio del Tribunale
92 Il Tribunale rileva che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni (v., in proposito, sentenze della Corte 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, loc. cit.; 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, e 7 giugno 1983, Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit.), tanto più quando, come nel caso di specie, le infrazioni accertate nella Decisione si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio d' informazioni, e quando a tali infrazioni abbiano partecipato quasi sempre le stesse imprese. Non si può ignorare, al riguardo, che la ricorrente ha partecipato ad intese su vari mercati, come quello francese e quello del Benelux.
93 Si deve inoltre sottolineare che il fatto che le sia stata inflitta un' unica ammenda non ha privato la ricorrente della possibilità di verificare se la Commissione avesse correttamente valutato la gravità e la durata delle infrazioni. La ricorrente procede, infatti, ad una lettura della Decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la Decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Orbene, il Tribunale ritiene che la Decisione, considerata nel suo complesso, abbia fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le vengono addebitate, nonché delle specifiche circostanze del suo comportamento e, più precisamente, della durata della sua partecipazione alle varie infrazioni.
94 D' altra parte, il Tribunale non ritiene che la ricorrente, tenuto conto della durata e della particolare gravità delle infrazioni accertate a suo carico, fornisca alcun indizio a sostegno della tesi secondo cui la Decisione non avrebbe preso in considerazione tutte le circostanze attenuanti che esistevano nel suo caso, rispetto alle altre imprese alle quali la Decisione ha inflitto ammende. Si deve invece ricordare che, nelle risposte scritte ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione ha indicato che la ricorrente aveva fruito di un' attenuante in quanto la sua partecipazione alle infrazioni si era limitata alle attività che la interessavano.
95 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta nella misura in cui la sua portata supera quella del primo motivo.
II ° Sull' errore quanto alla scelta del fatturato assunto come base per la determinazione dell' importo dell' ammenda
Argomenti delle parti
96 La ricorrente contesta il fatto che la Commissione, per il calcolo dell' ammenda inflittale, si sia basata sul suo fatturato relativo alla rete saldata. Una parte importante del suo fatturato verrebbe realizzato, infatti, nella vendita di rete fabbricata su apposito disegno, che per natura non potrebbe costituire oggetto di intese e di cui non si potrebbe quindi tener conto nel fatturato relativo ai prodotti che sono stati oggetto di intese. Non considerando questo elemento, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione rispetto alle ammende inflitte alle altre imprese.
97 La Commissione oppone ch' essa si è basata sul solo fatturato relativo alla rete saldata, nonostante il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 7 giugno 1983, Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit., e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261, punto 39), avrebbe potuto prendere in considerazione il fatturato totale dell' impresa. Avendo deciso di basarsi sul fatturato relativo al prodotto in questione, la Commissione non aveva potuto escluderne la parte relativa alla rete fabbricata su apposito disegno. Per quest' ultima, infatti, benché essa costituisca un sottomercato nell' ambito del mercato della rete saldata, non esiste un mercato distinto (punto 3 della Decisione).
Giudizio del Tribunale
98 Il Tribunale constata che a buon diritto la Commissione ha fissato l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente in base al fatturato di quest' ultima relativo a tutti i tipi di rete saldata, compresa la rete fabbricata su apposito disegno, in quanto questo fatturato può fornire un' indicazione dell' entità dell' infrazione (sentenza 7 giugno 1983, Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit., punto 121). E' incontestabile, infatti, che l' infrazione dovesse avere ed abbia avuto incidenza sui prezzi della rete saldata fabbricata in base ad apposito disegno, che non rientra in un mercato distinto, bensì in quello generale della rete saldata.
99 Ne consegue che questa censura dev' essere respinta.
100 Tenuto conto del fatto che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad un' intesa avente lo scopo di limitare le esportazioni tedesche nel Benelux, il Tribunale considera, nella sua competenza anche di merito, che l' importo dell' ammenda di 315 000 ECU inflitta alla ricorrente va ridotto di un quinto e stabilito in 252 000 ECU.
Decisione relativa alle speseSulle spese
101 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto e ciascuna delle parti ha chiesto la condanna della controparte alle spese, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché tre quinti delle spese della Commissione.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta, a carico della ricorrente, la partecipazione ad un' intesa avente lo scopo di limitare le esportazioni tedesche nel Benelux.
2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissato in 252 000 ECU.
3) Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e tre quinti delle spese della Commissione.
5) La Commissione sopporterà due quinti delle proprie spese.
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