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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - TREFILUNION SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-148/89.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01063
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Regime linguistico ° Comunicazione degli addebiti e decisione finale ° Redazione nella lingua del procedimento ° Allegati alla comunicazione degli addebiti ° Messa a disposizione in lingua originale
(Regolamenti del Consiglio nn. 1, art. 3, e 17, art. 19, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 2, n. 1)
2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione della Commissione che accerta un' infrazione ° Esclusione degli elementi di prova non trasmessi all' impresa destinataria
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Scambio d' informazioni nell' ambito di un' intesa o in vista della sua preparazione
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione ° Comportamento anticoncorrenziale agevolato dalle autorità di uno Stato membro ° Irrilevanza
(Trattato CEE, artt. 85 e 86)
7. Diritto comunitario ° Principi ° Forza maggiore ° Nozione
8. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazione ° Inerzia della Commissione in presenza di altre infrazioni ° Circostanza che non costituisce un' esimente
(Trattato CEE, artt. 85, 86 e 155)
9. Concorrenza ° Ammende ° Criteri di calcolo che la Commissione intende applicare ° Obbligo di indicazione nel corso del procedimento amministrativo ° Insussistenza ° Auspicabilità della comunicazione delle modalità di calcolo dell' ammenda
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
10. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza ° Cumulo ° Ammissibilità ° Obbligo della Commissione di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
Massima1. Benché, nell' ambito di un procedimento in materia di concorrenza, tanto la comunicazione degli addebiti quanto la decisione finale della Commissione siano atti del procedimento, contemplati come tali dagli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e 2, n. 1, del regolamento n. 99/63, relativo alle audizioni previste dal predetto art. 19, che definiscono la posizione della Commissione nei confronti del loro destinatario e che vanno perciò considerati "testi" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1 e, di conseguenza, trasmessi al loro destinatario nella lingua del procedimento, gli allegati alla comunicazione degli addebiti che non sono atti emanati dalla Commissione devono essere considerati documenti probatori sui quali la Commissione si basa e, pertanto, vanno portati a conoscenza del destinatario così come sono, in modo che il destinatario possa rendersi conto dell' interpretazione datane dalla Commissione e sulla quale sono fondate la comunicazione degli addebiti e la decisione.
2. Una decisione destinata a un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato non può tenere in considerazione, come validi mezzi di prova a carico della stessa, documenti che non le sono stati trasmessi all' atto dell' invio della comunicazione degli addebiti e che essa ha potuto pertanto legittimamente considerare come privi di rilevanza ai fini del procedimento.
3. Rientra nella nozione di pratica concordata, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, il comportamento di imprese le quali, nell' ambito di un' intesa vietata dalla stessa disposizione, procedono ad uno scambio d' informazioni in merito alle rispettive forniture, che non riguarda soltanto le forniture già effettuate, ma ha lo scopo di consentire un controllo permanente delle forniture in corso, onde garantire un' adeguata efficacia dell' intesa stessa.
Del pari, costituisce una analoga pratica vietata il fatto, per un' impresa, di trasmettere informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un' intesa.
4. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune. A questo proposito, il fatto che un' impresa che abbia partecipato con altre imprese a riunioni nelle quali sono state adottate decisioni in materia di prezzi non rispetti i prezzi concordati non basta ad escludere lo scopo, anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione dell' impresa interessata alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare ch' essa non ha attuato gli accordi in questione.
5. Perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.
L' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi restrittivi della concorrenza abbiano, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che detti accordi sono atti a produrre questo effetto.
6. La circostanza che il comportamento anticoncorrenziale delle imprese sia stato noto, autorizzato o perfino incoraggiato dalle autorità di uno Stato membro è irrilevante ai fini dell' applicazione dell' art. 85 o, eventualmente, dell' art. 86 del Trattato.
7. La nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee all' interessato, straordinarie e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza spiegata.
8. Anche ammettendo che la Commissione sia venuta meno a taluni degli obblighi impostile dall' art. 155 del Trattato, omettendo di vigilare sull' osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte di determinate imprese, questa circostanza non potrebbe giustificare eventuali trasgressioni delle medesime norme commesse da un' altra impresa.
9. La Commissione non ha l' obbligo di indicare, nel corso di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, i criteri in base ai quali essa intende infliggere l' eventuale ammenda.
E' comunque auspicabile che le imprese ° per poter decidere con piena cognizione di causa in merito al proprio atteggiamento ° siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell' ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione, il che sarebbe in contrasto con il principio di buona amministrazione.
10. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in materia d' intese renda possibile il cumulo delle sanzioni a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, la Commissione deve tenere conto delle sanzioni che sono state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.
PartiNella causa T-148/89,
Tréfilunion SA, società di diritto francese, con sede in Puteaux (Francia), con gli avv.ti Robert Collin e Richard Milchior, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Norbert Koch, Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Nicole Coutrelis e André Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaFatti
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della Decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.
2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.
3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione).
4 In Francia, il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi, per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984. Alle imprese alle quali è succeduta la ricorrente (v. infra, punto 9) veniva inflitta, rispettivamente, un' ammenda di 800 000 FF e di 200 000 FF per aver partecipato, nell' ultimo trimestre del 1982, all' inizio del 1983 e nel periodo giugno 1983-settembre 1984, ai comportamenti accertati nella Decisione.
5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.
6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.
7 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".
8 La Decisione reca il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.
Articolo 3
A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:
1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;
3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU;
4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;
5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;
6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;
7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;
8) Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;
10) ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;
12) ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;
14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU;
(...)".
9 Dalla Decisione (punti 12 e 195) risulta che la ricorrente, Tréfilunion SA (Tréfilunion II), va considerata come l' avente causa di due imprese che avrebbero partecipato alle intese: la Tréfilunion (Tréfilunion I) e la Chiers-Châtillon-Gorcy (CCG). Quanto alla prima, Tréfilunion I, fino al 1 gennaio 1987 essa era un' affiliata al 100% del gruppo Sacilor. Oltre alla rete saldata, la Tréfilunion I fabbricava anche altri prodotti a base di acciaio trafilato. La CCG cambiava la propria denominazione in Tecnor nel 1983. Nella seconda metà del 1987 la Tréfilunion I veniva assorbita dalla Tecnor con effetto retroattivo al 1 gennaio 1987. La società così costituita assumeva la denominazione Tréfilunion (Tréfilunion II). In prosieguo, se non altrimenti precisato, il nome Tréfilunion (TU) sta ad indicare la Tréfilunion I. A quell' epoca i produttori francesi di rete saldata si dividevano in due categorie. La prima raggruppava i cosiddetti produttori "integrati", comprese le affiliate dei vecchi gruppi siderurgici nazionalizzati Sacilor e Usinor. Fra di essi, la Tréfilunion e la Société métallurgique de Normandie (SMN) erano affiliate al 100% del vecchio gruppo Sacilor, mentre la CCG-Tecnor e la Société des treillis et panneaux soudés (STPS) erano affiliate, rispettivamente al 98% e al 99,99%, del vecchio gruppo Usinor. La seconda categoria era quella dei produttori detti "non integrati" o "indipendenti", e cioè Fabrique de fer de Maubeuge, Tecta, Gantois, Sotralentz e Tréfileries du Sud-Est.
Svolgimento del processo
10 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 ottobre 1989, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso, tendente all' annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno proposto ricorso.
11 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.
12 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.
13 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.
14 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
15 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
° annullare la Decisione, nella parte che la riguarda;
° in subordine, abolire l' ammenda inflitta con tale decisione;
° in ulteriore subordine, ridurla;
° condannare la Commissione a tutte le spese.
17 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Nel merito
18 La ricorrente adduce, in sostanza, tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione delle norme procedurali; il secondo, alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato; il terzo, alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Sul motivo attinente alla violazione delle norme procedurali
I ° Sulla mancata traduzione degli allegati alla comunicazione degli addebiti
19 La ricorrente fa valere che la comunicazione degli addebiti recava in allegato alcuni documenti nella rispettiva lingua originale, di cui certi estratti figurano tradotti sia nella comunicazione degli addebiti sia nella Decisione. Essa considera, tuttavia, che il fatto di non averle fornito una traduzione completa dei suddetti allegati costituisce una violazione del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385; in prosieguo: il "regolamento n. 1"), ed in particolare del suo art. 3, il quale dispone che "i testi diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti nella lingua di tale Stato", come pure una violazione del diritto alla difesa, che, secondo la giurisprudenza "Hoechst" (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 16), riguarda "i procedimenti in contraddittorio che seguono a una comunicazione di addebiti".
20 La Commissione ribatte che, mentre la Decisione e la comunicazione degli addebiti sono atti processuali e rientrano quindi nella nozione di "testi" ai sensi del regolamento n. 1, gli allegati non sono altro che documenti probatori da essa acquisiti e sui quali essa si basa. Perciò, gli allegati dovrebbero essere messi, così come sono, cioè nella lingua originale, a disposizione degli interessati, i quali potranno poi contestare ° o meno ° l' interpretazione che ne è stata data. Essa sottolinea che, comunque, soltanto la comunicazione degli addebiti e la Decisione sanciscono la sua posizione, quale viene opposta al loro destinatario.
21 Il Tribunale considera che, com' è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, tanto la comunicazione degli addebiti quanto la Decisione sono atti processuali, contemplati come tali dagli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e 2, n. 1, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268), atti che definiscono la posizione della Commissione nei confronti del loro destinatario. Essi vanno perciò considerati "testi" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1 e, di conseguenza, devono essere trasmessi al loro destinatario nella lingua processuale. Per contro, gli allegati alla comunicazione degli addebiti, che non sono atti emanati dalla Commissione, devono essere considerati documenti probatori sui quali la Commissione si basa e, pertanto, vanno portati a conoscenza del destinatario così come sono, in modo che il destinatario possa rendersi conto dell' interpretazione datane dalla Commissione e sulla quale sono fondate la comunicazione degli addebiti e la Decisione. Inoltre, nella fattispecie, si deve rilevare che, com' è stato ammesso dalla ricorrente, tanto nel corpo della Decisione quanto nella comunicazione degli addebiti, figurano in francese estratti rilevanti degli allegati. Secondo il Tribunale, questa presentazione ha consentito alla ricorrente di stabilire con precisione su quali fatti e su quale ragionamento giuridico si era fondata la Commissione e, perciò, di provvedere adeguatamente alla difesa dei propri diritti.
22 Questa censura dev' essere quindi respinta.
II ° Sulla mancata comunicazione di taluni documenti
23 La ricorrente sostiene che la Commissione ha inoltre violato il diritto alla difesa, in quanto non le ha trasmesso né il telex 14 luglio 1983, inviato dalla Martinelli alla Italmet, agente per la Francia della Ferriere Nord e della Martinelli [allegato (all.) 34 alla comunicazione degli addebiti (c.a.), punto 57 della Decisione], né il telex 3 novembre 1983 del signor Duroux, rappresentante della Tréfilunion, al signor François, rappresentante della Italmet (all. 35 c.a., punto 58 della Decisione), mentre la Commissione si sarebbe servita di questi documenti per denunciare l' esistenza di un accordo franco-italiano relativo al periodo 1983-1984. Essa aggiunge che i suoi avvocati hanno potuto consultare il fascicolo presso gli uffici della Commissione, ma non è stato loro possibile prendere visione di tutti i documenti in possesso della Commissione, e in particolare di quelli che questa considerava irrilevanti per le imprese francesi e per le organizzazioni di categoria francesi da loro rappresentate. Perciò, essi non avrebbero avuto modo di prendere conoscenza dei due documenti suddetti.
24 Secondo la Commissione, nessuno dei due suddetti allegati alla comunicazione degli addebiti è indispensabile per provare l' esistenza delle intese del 1983-1984 e la partecipazione della ricorrente alle stesse.
25 Il Tribunale constata che i documenti menzionati dalla ricorrente non sono stati a questa trasmessi all' atto dell' invio della comunicazione degli addebiti. Perciò, alla ricorrente era lecito ritenere ch' essi fossero irrilevanti per il procedimento. Ne consegue che questi documenti non possono essere considerati validi mezzi di prova per quanto riguarda la ricorrente (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, Racc. pag. II-1833, punto 37). La questione se detti documenti costituiscano il sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente nella decisione, ai fini dell' accertamento dell' infrazione, rientra tuttavia nell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione (sentenza DSM/Commissione, loc. cit., punto 40).
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato
I ° Sul mercato in questione
Argomenti delle parti
26 La ricorrente considera che la Commissione è in errore quando presenta la rete saldata come un prodotto simile in tutti gli Stati membri e quindi intercambiabile, a prescindere dal paese di origine. La ricorrente osserva ch' essa fabbricava in Francia prodotti conformi ad una gamma stabilita dall' Association technique pour le développement de l' emploi du treillis soudé (in prosieguo: l' "ADETS"), gamma che corrispondeva ai prodotti omologati dal ministro francese dell' Industria. Essa spiega che la gamma dei prodotti tedeschi era simile alla gamma dei prodotti belgi ed olandesi, ma molto diversa dalla gamma dei prodotti francesi, in particolare riguardo al peso, e che, di conseguenza, rispetto alla Germania, in Francia erano necessari un maggior numero di metri quadrati per tonnellata di prodotto e un maggior numero di punti di saldatura, il che implicava costi più elevati. Queste differenze tecniche sarebbero all' origine di differenze di prezzo fra i due mercati e, non tenendone conto, la Commissione non avrebbe effettuato una corretta analisi del mercato in questione.
27 Inoltre, la ricorrente sostiene che la rete saldata non è un prodotto direttamente sostituibile nel commercio fra i vari paesi, in ragione dell' esistenza di differenti norme e della necessità di ottenere, per esportare, autorizzazioni, licenze od omologazioni, il che sarebbe in contrasto con la situazione descritta nel punto 5 della Decisione, secondo cui gli scambi intracomunitari sono particolarmente intensi nelle regioni frontaliere. Essa ammette, tuttavia, che l' omologazione non era necessaria né per l' importazione né per la vendita in Francia dei prodotti in questione, ma solo per la loro utilizzazione in caso di appalto di lavori pubblici. La ricorrente conclude che non esiste un mercato comunitario della rete saldata, bensì un mercato di prodotti francesi, un mercato di prodotti tedeschi, un mercato di prodotti italiani e un mercato di prodotti del Benelux.
28 La Commissione sostiene che, di fronte alle prove evidenti dell' esistenza degli accordi, le considerazioni della ricorrente sull' intercambiabilità o meno dei prodotti non consentono di mettere in dubbio la legittimità della Decisione. La Commissione nega che l' esistenza di differenti norme tecniche nei vari paesi crei vere e proprie barriere e, riferendosi ad una nota della Tréfilunion datata 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punto 24 della Decisione), sottolinea che l' aumento dei prezzi constatato nella Decisione era dovuto alle intese, non già a condizioni di fabbricazione dei prodotti di cui trattasi. Essa aggiunge che, se è vero che l' omologazione costituisce un ostacolo per gli scambi, non è men vero, da una parte, che è stata la Tréfilunion ad avvalersi della propria influenza nell' ADETS per usare tale strumento contro i produttori stranieri (v., al riguardo, punto 137 della Decisione) e, dall' altra, che l' omologazione è obbligatoria solo per gli appalti pubblici. Comunque, la necessità dell' omologazione dovrebbe portare le imprese a non restringere la concorrenza effettiva residua (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punti 133 e 134). Infine, la Commissione aggiunge che l' esistenza di scambi transfrontalieri è un dato di fatto che si desume da cifre non contestate dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
29 Il Tribunale ritiene che le considerazioni svolte dalla ricorrente non sono tali da inficiare la definizione del mercato in questione sulla quale la Commissione si basa nella Decisione. Benché esistano talune differenze fra le norme vigenti, in particolare sul mercato francese, il che può eventualmente implicare differenze nei costi di produzione, si deve rilevare, in primo luogo, che la stessa Tréfilunion constatava, nella nota del 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punto 24 della Decisione), che "il mercato dei prodotti standard, nel settore della rete saldata, sta diventando un mercato europeo perché la regolamentazione tecnica si sviluppa nel senso di uniformare tra i vari paesi le norme di fabbricazione, di controllo e d' impiego di questi prodotti", come pure che la lievitazione dei prezzi, nel 1981, in Francia, derivava da una situazione artificiosa, poiché la Tréfilunion era "riuscita a bloccare" il flusso delle importazioni facendo accettare una barriera sotto forma di accordo tra i produttori, ivi compresi gli stranieri di maggior rilievo.
30 In secondo luogo, si deve sottolineare che la ricorrente ammette, nell' atto introduttivo, che i vari mercati nazionali possono essere approvvigionati da produttori comunitari i quali abbiano adattato i propri strumenti produttivi alle norme in questione, e non contesta che l' omologazione sia necessaria, in Francia, soltanto per gli appalti pubblici.
31 In terzo luogo, si deve constatare che l' importanza degli scambi di rete saldata fra gli Stati membri è messa in rilievo dai dati contenuti nella tabella del punto 4 della Decisione, nonché nelle tabelle riportate nei punti 7, 8, 9 e 10, che non vengono contestati dalla ricorrente.
32 Infine, numerosi documenti fatti valere dalla Commissione attestano la volontà della ricorrente di limitare le importazioni provenienti dagli altri Stati membri, il che dimostra che le affermazioni della ricorrente sono di fatto infondate.
33 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che l' analisi del mercato effettuata dalla Commissione non sia errata; pertanto, la censura formulata dalla ricorrente dev' essere respinta.
II ° Sull' accertamento delle intese
A ° Sul mercato francese
1. Per il periodo 1981-1982
Atto impugnato
34 La Decisione (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l' aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia.
Argomenti delle parti
35 La ricorrente non nega di aver partecipato alle diverse riunioni cui si riferiscono i vari documenti menzionati nella Decisione. Tuttavia, per quanto riguarda le quote, essa assume che i documenti citati dalla Commissione provano, in realtà, il contrario di ciò che questa sostiene. In effetti, dalla tabella che figura nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti (punto 29 della Decisione) risulterebbe, per il periodo aprile 1980 - aprile 1982, un ipotetico sviluppo delle forniture dei quattro produttori francesi integrati, mentre dal punto 26 della Decisione emergerebbe che, dopo aver registrato un aumento dal gennaio 1981 a luglio-agosto 1981, le importazioni sono rimaste stabili negli ultimi quattro mesi dell' anno. Questi dati, confermati da varie tabelle prodotte dalla ricorrente, relative ai quantitativi di rete saldata consegnati sul mercato francese, smentirebbero la tesi della ripartizione dei mercati. Inoltre, la ricorrente fa valere che l' allegato 6 di cui sopra riguarda solo produttori francesi, il che esclude ch' esso possa essere considerato prova di un' intesa con produttori stranieri.
36 Per quanto riguarda i prezzi, la ricorrente sostiene che l' accordo non è provato. A suo avviso, un aumento dei prezzi era necessario per ricostituire margini positivi, come risulterebbe dalla sua nota del 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punti 24, 27 e 28 della Decisione), e non sorprende che altre imprese abbiano potuto seguirla, dal momento che la Tréfilunion era l' impresa più importante sul mercato francese, i suoi listini dei prezzi erano regolarmente pubblicati nel giornale Le moniteur des travaux publics e gli sconti venivano calcolati in base a detti listini. Per di più, la ricorrente osserva che il telex 9 marzo 1982 inviato dalla Italmet alla Ferriere Nord (all. 18 c.a., punto 41 della Decisione) indica che, per applicare un temporaneo ribasso di 325 FF, i produttori francesi non erano tenuti "a chiedere ai loro partner italiani, belgi e tedeschi il permesso di ritoccare il listino".
37 La ricorrente sostiene che la Decisione è viziata per difetto di motivazione, in quanto non consente di stabilire se la Commissione abbia considerato che i fatti controversi erano cessati in aprile o in giugno 1982. Essa rileva che, mentre nel punto 23 viene indicato, come durata dell' infrazione, il periodo dall' aprile 1981 al marzo 1982, nei punti 42-45 la Decisione fa menzione di discussioni circa la proroga dei presunti accordi e, nel punto 159, prende in esame solo le intese degli anni 1981-1982. La ricorrente osserva che solo dopo la presentazione del ricorso la Commissione ha precisato che il periodo considerato ai fini dell' accertamento dell' infrazione non andava oltre il marzo 1982, e sottolinea che il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione questo fatto per ridurre l' ammenda, qualora la Decisione non venga annullata.
38 La Commissione sostiene, per quanto riguarda le quote, di non essersi basata unicamente sulla tabella che figura nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti (punto 29 della Decisione), tabella che d' altronde le avrebbe consentito di conoscere le quote assegnate ai produttori francesi, ma anche sulla nota della Tréfilunion in data 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punti 24, 27 e 28 della Decisione) e sul verbale della riunione tenuta il 2 marzo 1982 dal consiglio di amministrazione della Tréfilunion (all. 7 c.a., punto 29 della Decisione), documenti che le avrebbero permesso d' interpretare detta tabella e che provano, incontestabilmente, l' esistenza di un' intesa in materia di quote.
39 Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione osserva ch' essi erano determinati dai ribassi negoziati nell' ambito dell' intesa, come risulta dal memorandum del signor Marie, direttore della Tréfilunion, in data 9 aprile 1981 (all. 12 e 12 A c.a., punto 34 della Decisione; v. anche all. 21, 22 e 23 c.a., punti 41 e 43 della Decisione). Quanto al punto 41 della Decisione, la Commissione considera che il suo contenuto dimostra esattamente il contrario di quanto sostiene la ricorrente; essa si chiede infatti perché sarebbe stato necessario, nel corso di una riunione, precisare che i produttori francesi "non erano tenuti a chiedere il permesso ai loro partner", se le imprese adottavano liberamente le proprie decisioni senza concertarsi.
40 Per quanto riguarda la durata dell' infrazione, la Commissione rileva che, per due volte (punti 23 e 29), la Decisione precisa che la prima serie d' intese, 1981-1982, ha avuto luogo dall' aprile 1981 al marzo 1982. Essa aggiunge che, benché l' infrazione sembri esser perdurata dopo tale data, è stato preso in considerazione solo questo periodo ed è evidente che l' ammenda non riguarda il periodo successivo al 31 marzo 1982.
Giudizio del Tribunale
41 Preliminarmente, il Tribunale constata che la ricorrente si basa sulle cifre contenute in tabelle da essa prodotte, senza contestare, almeno in parte, le prove che le vengono opposte dalla Commissione.
42 Il Tribunale ritiene che, in base al complesso dei documenti fatti valere dalla Commissione, è provato che la ricorrente ha partecipato alle intese relative al mercato francese nel periodo 1981-1982. Dai due telex del 17 marzo 1981 e del 9 aprile 1981 (all. 9 e 11 c.a., punti 32 e 33 della Decisione) e dal memorandum del signor Marie in data 9 aprile 1981 (all. 12 c.a., punto 34 della Decisione) risulta, infatti, che la ricorrente ha partecipato ad una riunione tenutasi a Parigi il 1 aprile 1981 con produttori italiani e belgi, nella quale venivano concordati con i produttori italiani le quote, i prezzi di listino, i ribassi, i premi "di penetrazione", nonché uno scambio d' informazioni relativo al mercato francese della rete saldata. Un' altra nota della Tréfilunion, in data 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a., punti 46 e 48 della Decisione), concernente un colloquio fra la Tréfilunion e la Tréfilarbed, mette in luce l' esistenza di un accordo sulle quote con la Tréfilarbed e con le imprese belghe Boël/Trébos e Steelinter.
43 Si deve inoltre ricordare il tenore della nota interna datata 1 dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a., punti 24, 27 e 28 della Decisione), ove si dice fra l' altro quanto segue: "Tréfilunion è riuscita a bloccare il flusso delle importazioni predisponendo e facendo accettare una barriera sotto forma di accordo tra i produttori, ivi compresi gli stranieri di maggior rilievo. Ne è seguita una situazione artificiosa in cui sono lievitati in misura relativamente sensibile i prezzi sul nostro mercato nel 1981, mentre il volume delle importazioni si è praticamente mantenuto sul livello del 1980". La stessa nota aggiunge che: "il mantenimento in essere dell' accordo sui prezzi significa, per i produttori francesi, quanto meno un' autolimitazione dei loro quantitativi sul rispettivo mercato, al livello attuale". La nota contiene anche il seguente passo: "Nelle discussioni tra produttori di diversi paesi relative alle varie quote di mercato, le argomentazioni di coloro che già avevano accesso al mercato (' pénétrants' ) e che si avvalevano di posizioni acquisite sono evidentemente molto forti. L' esempio offerto in Francia nel quadro dell' intesa più recente mostra l' importanza di queste posizioni acquisite".
44 Queste chiarissime prove documentali sono corroborate da una nota interna della Ferriere Nord, relativa ad una riunione tenutasi il 18 febbraio 1982 a Parigi fra la Tréfilunion, la ILRO, la Martinelli, la Italmet e la Ferriere Nord (all. 16 c.a., punto 38 della Decisione), nota in cui si legge che il signor Marie, in quella occasione, aveva sottolineato che "l' accordo raggiunto all' inizio del 1981 (aveva) dato i risultati sperati in termini di quantità e prezzo".
45 Infine, il Tribunale rileva che, com' è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, la Decisione (punti 23 e 29) precisa che l' accordo era durato dal mese di aprile 1981 al mese di marzo 1982. La Commissione ha potuto accertare tale durata basandosi su una nota della Ferriere Nord (all. 15 c.a., punto 37 della Decisione) relativa ad una riunione del 20 ottobre 1981 cui partecipavano la Tréfilunion ed i produttori italiani, la quale indica che erano "sostanzialmente soddisfacenti i risultati dell' accordo di marzo (dal 1 aprile 1981) che hanno fatto lievitare le quotazioni sia per i francesi, sia per gli italiani" e, rispettivamente, su un verbale del 23 marzo 1982 (all. 7 c.a., punto 29 della Decisione), il quale rende conto della riunione tenuta dal consiglio di amministrazione della Tréfilunion in data 2 marzo 1982 e precisa che si sarebbe "continuato ad applicare sino alla fine l' attuale intesa che scade il 31 marzo". La ricorrente non può quindi lamentare il fatto che nella decisione non sia stata specificata la durata della sua partecipazione.
46 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese aventi lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo dall' aprile 1981 al marzo 1982.
47 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
2. Per il periodo 1983-1984
Atto impugnato
48 La decisione (punti 51-76 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d' intese nelle quali erano coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale (FBC) ° la FBC si occupava della vendita dei prodotti della TFE ° e Tréfilarbed). Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia. Esse sarebbero state poste in atto fra l' inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l' adozione, nell' ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l' Arbed riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese. Esso avrebbe fissato le quote dei produttori francesi integrati al 60,50%, di cui il 40,50% per il gruppo Sacilor (Tréfilunion + SMN) e il 20% per il gruppo Usinor (CCG + STPS), quelle dei produttori francesi non integrati al 18% e quelle del Belgio, dell' Italia e della Germania al 13,95% del consumo sul mercato francese "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi".
Argomenti delle parti
49 La ricorrente non nega che fra essa stessa ed i produttori italiani abbiano avuto luogo, nel cosiddetto periodo di "preparazione del terreno", e in particolare nell' ambito della riunione del 23 febbraio 1983, i contatti che la Commissione ha messo in rilievo nei punti 52 e 53 della Decisione (all. 27 e 28 c.a.), ma respinge la tesi secondo cui questi contatti avrebbero portato alla conclusione di un accordo sulla ripartizione del 39% del mercato francese tra i produttori francesi non integrati, i produttori belgi, gli italiani e i tedeschi.
50 Per quanto riguarda i contatti con la Tréfilarbed, che sono descritti nel punto 55 della Decisione ed avrebbero portato ad un accordo sulla quota della Tréfilarbed, la ricorrente osserva che questo accordo, secondo la Decisione, aveva lo scopo di permettere un rapido aumento dei prezzi, il che la Commissione tenta di dimostrare in base ai fatti ricordati nel punto 56. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha prodotto alcun documento che attesti tali indicazioni e vi è perciò un' assoluta mancanza di prove su questo punto.
51 Quanto al "protocollo di accordo" dell' ottobre 1983, la ricorrente rileva che questo testo non è stato firmato e che l' accordo, se mai è esistito, non ha mai avuto effetti né sulle quote di mercato né sui prezzi. Essa aggiunge che, secondo il parere della Commission de la concurrence francese, i produttori stranieri avevano rifiutato di aderire all' intesa, e che la Commissione non ha tenuto conto di questa constatazione, senza peraltro precisare quali fossero i nuovi elementi di fatto che le avevano permesso di concludere che imprese non francesi avevano partecipato a detta intesa.
52 Per quanto riguarda le quote, la ricorrente nega l' esistenza di un accordo, in ragione dell' andamento erratico della quota di mercato dei produttori francesi, che si desume, a suo avviso, tanto dai dati figuranti nella relazione Jenny, compilata per la Commission de la concurrence francese, quanto dalla nota redatta il 10 agosto 1984 ai fini della predisposizione del bilancio della Tréfilunion per il 1985 e il 1986 (all. 39 c.a., punto 62 della Decisione).
53 Per quanto riguarda i prezzi, la ricorrente assume che la Commissione non ha provato l' esistenza di alcun accordo che abbia avuto l' effetto di realizzare una concertazione in proposito, e che le cosiddette direttive in materia di prezzi non sono state rispettate dalle imprese che avrebbero partecipato alla presunta intesa. Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione non può rinviare ai documenti menzionati nei punti 57 e 58 della Decisione, per provare l' esistenza di un' intesa in materia di prezzi. Quanto al punto 57, essa osserva che un accordo sui prezzi concluso nell' ottobre 1983 non può esser già stato applicato retroattivamente nel luglio; quanto al punto 58, essa sottolinea che l' allegato 35 della comunicazione degli addebiti non le è stato trasmesso.
54 Secondo la Commissione, è innegabile, relativamente al periodo di "preparazione del terreno", che durante la riunione del 23 febbraio 1983 (all. 27-29 c.a., punti 53 e 54 della Decisione) i produttori francesi integrati e i produttori italiani sono pervenuti ad un accordo sulle rispettive quote di mercato, e che ciò rappresentava solo la prima tappa di un accordo globale, con altri partecipanti.
55 Riguardo all' accordo con la Tréfilarbed, la Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non è nei fatti ricordati nel punto 56 della Decisione ch' essa ha ravvisato la prova dell' adesione della Tréfilarbed all' accordo, bensì nello scambio di corrispondenza tra la Sacilor e la Tréfilunion, da un lato, e l' Arbed, dall' altro (all. 30-33 c.a.).
56 Quanto al protocollo di accordo, la Commissione rileva che tale atto è stato trovato presso la Tréfilunion e la Tréfilarbed, ed è stato sottoscritto da quest' ultima. Tuttavia, anche senza firma, esso non perderebbe il suo valore probante. In proposito, essa ricorda che le quote di mercato per impresa indicate nel protocollo sono esattamente quelle stabilite nella riunione franco-italiana del 23 febbraio 1983 e confermate mediante scambi di telex con la Tréfilarbed nel giugno 1983 e che il protocollo fa riferimento a questa previa "convenzione" [punto 61, sub ii), della Decisione]. La realtà di questo accordo è confermata anche dalla nota 30 ottobre 1984 del signor Marie (all. 50 c.a., punto 72 della Decisione). Per quanto riguarda il parere della Commission de la concurrence francese, la Commissione ritiene di non essere vincolata dalle sue conclusioni, soprattutto trattandosi di imprese non francesi, e ricorda ch' essa era in possesso di ulteriori prove di cui non disponevano le autorità francesi.
57 Per quanto concerne le quote e i prezzi, la Commissione fa valere che le numerose prove documentali cui ha fatto riferimento provano che le intese hanno funzionato secondo le modalità previste nel protocollo, che le direttive in materia di prezzi sono state applicate e che, grazie all' accordo sulle quote, si è avuto un aumento dei prezzi.
Giudizio del Tribunale
58 Il Tribunale considera che il complesso dei documenti fatti valere dalla Commissione basta a dimostrare ° senza che sia necessario far uso dei documenti non trasmessi alla ricorrente, e precisamente degli allegati 34 e 35 della comunicazione degli addebiti ° l' esistenza degli accordi controversi, la partecipazione della ricorrente ed il suo ruolo guida nelle trattative, nonché l' attuazione del contenuto degli accordi. Alla luce di queste prove, le affermazioni della ricorrente non si possono considerare fondate.
59 Quanto al cosiddetto periodo di "preparazione del terreno", il Tribunale ritiene che dai documenti prodotti dalla Commissione in merito alla riunione del 23 febbraio 1983 fra i produttori integrati francesi e le imprese ILRO, Martinelli e Ferriere Nord (all. 27-29 c.a., punti 53 e 54 della Decisione) risulti che le due parti sono giunte ad un accordo sulla ripartizione del mercato francese. Nel corso di tale riunione, infatti, era stato convenuto che il 61% del mercato francese sarebbe stato riservato ai produttori francesi integrati e che il restante 39% sarebbe stato ripartito come segue: 19% per i produttori francesi non integrati, 3% per i produttori belgi, 7% per i tedeschi e 10% per gli italiani, per un totale di circa 23 000 tonnellate annue. E' evidente che, a quell' epoca, non esisteva il consenso da parte dei produttori belgi, dei tedeschi e dei francesi non integrati, che non erano presenti alla riunione durante la quale gli accordi erano stati conclusi, ma questa circostanza non smentisce l' esistenza di un accordo fra i produttori francesi integrati ed i produttori italiani. Contemporaneamente, questi concordavano "un recupero" in materia di prezzi a partire dal mese di aprile 1983. Riguardo all' accordo con la Tréfilarbed, basta constatare che la ricorrente non contesta i numerosi documenti (all. 30-33 c.a.) che provano l' esistenza di contatti fra i produttori francesi e la Tréfilarbed, nonché la conclusione di un accordo che assegnava alla Tréfilarbed una quota del 7,55% sul mercato francese.
60 Quanto al protocollo di accordo, si deve rilevare l' esistenza di varie tabelle statistiche (all. 42 e 43 c.a., punti 64 e 65 della decisione) in cui sono indicati mensilmente, per ciascuno dei partecipanti all' accordo, i dati relativi alle vendite sul mercato francese e le rispettive quote di mercato. Queste tabelle contengono dati che corrispondono esattamente al contenuto del protocollo di accordo. A questi elementi si deve aggiungere il fatto che i dati relativi alle vendite della ricorrente figurano sotto la rubrica "Totale delle parti (' contractants' )" e sono raffrontati, in termini assoluti e in percentuale del mercato, ai dati figuranti nella colonna intitolata "quota prevista".
61 Questi elementi sono corroborati dal fatto che da un telex datato 13 aprile 1984 risulta che, tramite il signor Marie, i produttori francesi avevano invitato, per il 15 maggio 1984, i produttori stranieri ad una riunione che aveva lo scopo di "fare un bilancio della nostra cooperazione, procedere ad una rilevazione generale del mercato europeo ed elaborare, a partire dai risultati ottenuti, un calendario degli aumenti di prezzo con importi da stabilirsi, in considerazione della penetrazione reciproca dei mercati" (all. 47 c.a., punto 67 della Decisione).
62 E' da tener presente, in questo contesto, anche la nota interna in data 30 ottobre 1984 del signor Marie (all. 50 c.a., punto 72 della Decisione), in cui si dice che i risultati dei programmi 1985-1986 dipendono da due elementi fondamentali, e cioè dai "negoziati per il 1985 e, se possibile, per il 1986, che devo condurre sulla scia di quelli che sono stati applicati dal settembre 1983 e che scadono alla fine del dicembre 1984". Si deve inoltre constatare l' esistenza di un memorandum della Tréfilunion, datato 19 settembre 1984 e intitolato "Situazione attuale del mercato della rete saldata in Francia" (all. 49 c.a., punto 71 della Decisione), nel quale si parla ripetutamente del "fortissimo aumento" dei prezzi e del fatto che "i risultati ottenuti sono essenzialmente dovuti alla 'consapevolezza' raggiunta dai produttori europei che intervengono sul mercato francese".
63 Quanto al parere della Commission de la concurrence francese, il Tribunale non può accogliere l' argomento della ricorrente. In primo luogo, com' è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, questa poteva giungere alle proprie conclusioni in funzione delle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence; in secondo luogo, la Commissione non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali.
64 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese relative al mercato francese nel periodo 1983-1984, intese che avevano lo scopo di definire prezzi e quote per limitare le importazioni di rete saldata in Francia.
65 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
3. Sullo scambio d' informazioni di cui al punto 161 della Decisione
Atto impugnato
66 Secondo la Decisione (punto 161), lo scambio indiretto d' informazioni relative alle forniture, effettuato tra i membri dell' ADETS (compreso l' importatore Tréfilarbed) nell' ambito dell' attuazione delle intese del 1983-1984 sul mercato francese e coordinato dall' ADETS, era una pratica concordata ai sensi dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza emessa nelle cause promosse dalle imprese dell' industria saccarifera europea (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 173 e 174). Sempre secondo la Decisione, la comunicazione ai concorrenti dei dati relativi alle quantità vendute da singole imprese costituisce una limitazione e una distorsione della concorrenza che, nel caso di specie, data la partecipazione della Tréfilarbed, era atta a pregiudicare gli scambi tra Stati membri.
Argomenti delle parti
67 La ricorrente sostiene che la formulazione della Decisione non le consente di stabilire se le sia stata inflitta una sanzione per aver partecipato a detto scambio indiretto d' informazioni. Essa fa valere che, in caso affermativo, la Commissione avrebbe applicato in modo errato i principi della sentenza Suiker Unie e a./Commissione. Secondo questa giurisprudenza, infatti, sarebbe in contrasto con le norme del Trattato solo lo scambio d' informazioni avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento che sarà tenuto sul mercato da un concorrente, cioè concernente il futuro. Ora, nel caso di specie, lo scambio indiretto d' informazioni effettuato tra i membri dell' ADETS riguardava il passato, non il futuro, come accertato nella Decisione, che fa riferimento a "singole forniture sul mercato francese". Inoltre, secondo la ricorrente, addebitarle questa infrazione implica l' irrogazione di più sanzioni per gli stessi fatti.
68 La Commissione sostiene che il suddetto scambio d' informazioni non è stato da essa condannato in quanto tale, ma costituisce uno degli elementi dell' attuazione delle intese sul mercato francese nel periodo 1983-1984. Si tratterebbe di un' ulteriore prova della loro esistenza e, inoltre, esso avrebbe rafforzato gli effetti e garantito l' attuazione delle intese, contribuendo così ad accrescere la gravità dell' infrazione accertata a carico della ricorrente. Quanto alla giurisprudenza Suiker Unie e a./Commissione, la Commissione ritiene che, se è vero che lo scambio d' informazioni riguardava le vendite realizzate dalle singole imprese (cioè, effettivamente, il passato), non è men vero ch' esso aveva lo scopo di definire le vendite future di ciascuno nel rispetto delle quote. Per la Commissione, questa distinzione tra informazioni passate e future è artificiosa e irrilevante. Infine, la Commissione osserva che non vi è cumulo di sanzioni, poiché essa non ha condannato prima insieme e poi separatamente lo scambio d' informazioni, da un lato, e le intese sulle quote e sui prezzi, dall' altro, ma ha considerato che queste intese implicavano, fra l' altro, un sistematico scambio d' informazioni.
69 Nella replica, la ricorrente osserva che la Commissione ha sostenuto, nel controricorso, che lo scambio d' informazioni di cui al punto 161 della Decisione non è stato condannato in quanto tale, ma costituiva "uno degli elementi dell' attuazione delle intese sul mercato francese nel periodo 1983-1984". Secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe constatare che dalla formulazione del punto 161 risulta trattarsi non già di un elemento considerato come una circostanza aggravante, bensì di una pratica concordata, cioè, a quanto pare, di un' infrazione a sé stante, e dovrebbe perciò annullare questa parte della Decisione, di cui la Commissione non potrebbe cambiare la motivazione.
70 La Commissione ribatte ch' essa non ha affatto cambiato la motivazione nel controricorso, che le sue spiegazioni costituiscono un semplice chiarimento, e che il punto 161 della Decisione non dà adito a dubbi, poiché indica che lo scambio d' informazioni ha avuto luogo nel quadro dell' attuazione degli accordi criticati.
Giudizio del Tribunale
71 Il Tribunale considera che l' interpretazione del punto 161 della Decisione non porta a ritenere ch' esso ponga a carico alla ricorrente lo scambio indiretto d' informazioni come un' infrazione distinta dalla partecipazione alle intese in materia di quote e di prezzi attuate sul mercato francese nel periodo 1983-1984, partecipazione accertata nel punto 160 della Decisione.
72 In primo luogo, si deve rilevare che giustamente, nel punto 161, lo scambio d' informazioni viene qualificato come pratica concordata ai sensi dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione. In proposito, il Tribunale constata infatti che, come è stato sottolineato dalla Commissione, lo scambio d' informazioni non riguardava soltanto le forniture già effettuate, ma aveva lo scopo di consentire un controllo permanente delle forniture in corso, onde garantire un' adeguata efficacia dell' accordo, stando a quanto risulta dall' allegato I del protocollo di accordo, secondo cui "per garantire il funzionamento più soddisfacente possibile dell' accordo, dovranno esser fornite (...) le informazioni statistiche a ciò indispensabili: dichiarazioni ogni dieci giorni (...) delle consegne e degli ordini definitivi" e secondo cui "queste dichiarazioni permetteranno alla segreteria di pianificare cumulativamente l' attività del settore". In base ai principi sanciti nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione, un siffatto scambio d' informazioni costituisce manifestamente una pratica concordata avente lo scopo o l' effetto di alterare il gioco della concorrenza nell' ambito del mercato comune.
73 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il fatto che lo scambio d' informazioni costituisca una pratica concordata e venga qualificato come tale nel punto 161 della Decisione non significa, come sostiene la ricorrente, che la Decisione vada interpretata nel senso che si tratti di un' infrazione distinta da quella menzionata nel punto 160. Il punto 161 precisa infatti che lo scambio indiretto d' informazioni veniva effettuato fra i membri dell' ADETS nell' ambito dell' attuazione dell' accordo di cui al punto 160, e tale precisazione va intesa come parte integrante dell' esposizione delle circostanze in cui ha avuto luogo lo scambio d' informazioni, e non nel senso che lo scambio d' informazioni non rientrasse nell' accordo in questione.
74 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
B ° Sul mercato del Benelux
Atto impugnato PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0148.1
75 La Decisione [punti 78, sub a) e b), 163 e 168] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese in materia di prezzi fra i principali produttori che vendono sul mercato del Benelux, compresi i produttori "non Benelux", nonché ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la Decisione, tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik (Paesi Bassi) fra l' agosto 1982 e il novembre 1985, alle quali avrebbero partecipato (punto 168 della Decisione) almeno la Thibodraad, la Tréfilarbed, la Boël/Trébos, la FBC, la Van Merksteijn, la ZND, la Tréfilunion e, dei produttori tedeschi, almeno la BStG. La decisione si basa su numerosi telex inviati alla Tréfilunion dal suo agente per il Benelux. Questi telex contengono dati precisi per ogni riunione [data, luogo, partecipanti, assenti, oggetto (discussione della situazione del mercato, proposte e decisioni in materia di prezzi), fissazione della data e del luogo della riunione successiva].
76 La Decisione (punto 164) sottolinea che, anche se nel corso delle riunioni di Breda e di Bunnik non erano state fissate quote (proposte in tal senso erano state discusse, senza giungere, a quanto pare, ad un accordo), tuttavia, al fine di preparare la costituzione di un cartello in materia di quote, le singole imprese trasmettevano a concorrenti statistiche specifiche; in particolare, statistiche sulle esportazioni venivano comunicate dalla Tréfilunion alla Boël/Trébos (punto 85 della Decisione), il che costituisce una violazione dell' art. 85 del Trattato.
Argomenti delle parti
77 La ricorrente ammette di aver partecipato a varie riunioni relative ai mercati belga ed olandese, ed ammette che vi sono stati accordi sui prezzi. Essa sostiene, però, che questi accordi non hanno avuto alcuna incidenza sulle quote di mercato e che, in ogni riunione, si doveva constatare il fallimento della riunione precedente e si era costretti a modificare le decisioni già adottate. Essa fa valere inoltre che, sul mercato belga, la sua quota era molto modesta, data l' esistenza del cartello di crisi tedesco, che avrebbe agevolato le esportazioni tedesche nel Belgio e causato un deterioramento dei prezzi sul mercato.
78 La Commissione oppone che la pretesa inosservanza dei prezzi è irrilevante per l' esistenza dell' infrazione, la quale si concreta dal momento che i prezzi vengono concordati. Essa sottolinea che la ricorrente stessa ammette che sono state effettivamente adottate certe decisioni. Quanto alla modesta entità della quota di mercato detenuta dalla ricorrente, la Commissione rileva che tale circostanza non significa, tuttavia, che la ricorrente non abbia partecipato alle intese, come si desume, del resto, dai documenti menzionati nei punti 97, 98 e 101 della Decisione (vari telex riportati dagli all. 68, 69 e 73 c.a.). In realtà, la Tréfilunion si sarebbe astenuta dal vendere sul mercato del Benelux in ragione delle intese cui partecipava al fine di determinare un aumento dei prezzi.
Giudizio del Tribunale
79 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni, così come ammette che in queste riunioni sono state adottate decisioni in materia di prezzi. In proposito si deve rilevare che il mancato rispetto dei prezzi concordati non esclude lo scopo anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare ch' essa non ha attuato gli accordi in questione. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1 , del Trattato, è infatti superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45).
80 In ogni caso, il Tribunale considera che la ricorrente non può far valere utilmente l' argomento relativo alla modesta entità della sua quota di mercato in ragione del cartello di crisi tedesco, poiché, come risulta da un telex del 3 aprile 1984 della Tréfilunion alla Boël (all. 69 c.a., punto 97 della Decisione) e da un telex del 21 giugno della Tréfilunion alla Thibodraad (all. 73 c.a., punto 101 della Decisione), l' esiguità di detta quota è dovuta al comportamento tenuto dalla ricorrente, a seguito della sua adesione alle intese, per non compromettere le decisioni adottate in materia di prezzi sul mercato del Benelux.
81 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese poste in atto in materia di prezzi sul mercato del Benelux nel periodo agosto 1982 - novembre 1985.
82 Il Tribunale constata inoltre che la ricorrente non nega affatto di aver trasmesso informazioni ai suoi concorrenti al fine di preparare un cartello in materia di quote. Pertanto, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato l' esistenza di una pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punti 258-261).
83 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
C ° Sull' intesa del 1985 tra la BStG e la Tréfilunion, relativa alla reciproca penetrazione in Germania e in Francia
Atto impugnato
84 La Decisione (punti 135-143 e 176) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, con l' impresa tedesca BStG, ad intese riguardanti la reciproca penetrazione sui mercati francese e tedesco. Queste intese sarebbero state concluse durante un colloquio che aveva luogo il 7 giugno 1985 fra il signor Mueller, amministratore delegato della BStG, e il signor Marie, direttore della Tréfilunion, come risulterebbe da una nota interna redatta dal signor Marie il 16 luglio 1985 (all. 106 c.a.) e da una nota interna redatta dal signor Mueller il 27 agosto 1985 (all. 107 c.a.). Secondo la Decisione (punto 140), le reciproche concessioni cui si giungeva nel corso di tale colloquio venivano rispettate, come sarebbe provato dal fatto che né la Tréfilunion, né gli altri produttori francesi proponevano reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi strutturale tedesco e che lo stabilimento della BStG a Gelsenkirchen (Germania) si asteneva dall' esportare rete su misura in Francia. Inoltre, dalle due note risulterebbe che qualsiasi futura attività di esportazione sarebbe stata subordinata alla determinazione di quote.
85 Secondo la Decisione (punto 176), le intese di penetrazione reciproca per gli scambi tra la Germania e la Francia raggiunte nel corso del colloquio tenutosi il 7 giugno 1985 tra il signor Mueller ed il signor Marie costituiscono una restrizione della concorrenza tra produttori tedeschi e francesi, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.
Argomenti delle parti
86 La ricorrente osserva che i fatti criticati consistono semplicemente in un incontro tra il signor Mueller e il signor Marie. Essa sostiene che non è stata adottata alcuna decisione, come sarebbe provato dal fatto che il colloquio viene riferito al condizionale da entrambe le parti. A suo avviso, anche se effettivamente hanno avuto luogo delle discussioni, queste, tuttavia, non avevano direttamente lo scopo di preparare un accordo per limitare l' interpenetrazione franco-tedesca nel settore della rete saldata. La Commissione non avrebbe provato che sia stata ridotta la penetrazione tedesca in Francia. Su questo punto la ricorrente ricorda che il signor Mueller, nella sua nota, diceva che si sarebbe informato delle "eventuali possibilità" di contenimento delle forniture reciproche. Essa conclude che non vi è stata alcuna azione intesa a limitare la concorrenza proveniente dalla Germania.
87 La Commissione respinge le affermazioni della Tréfilunion ed osserva che il resoconto redatto dal signor Marie il 16 luglio 1985 contiene "conclusioni" comprovanti talune concessioni fatte "nell' immediato". Queste concessioni costituirebbero solo una prima tappa, "in attesa del prossimo incontro", ma non sarebbero per questo inesistenti e tenderebbero già a limitare la reciproca penetrazione in Francia e in Germania.
Giudizio del Tribunale
88 Il Tribunale constata che la Decisione (punto 140) fa carico alla ricorrente di aver posto in atto, con la BStG, una concertazione generale intesa a limitare gli scambi reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia, concertazione che si sarebbe concretata in tre punti: la Tréfilunion non avrebbe proposto reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi tedesco; lo stabilimento della BStG a Gelsenkirchen non avrebbe esportato rete su misura in Francia per un periodo da due a tre mesi; infine, le due parti avrebbero convenuto di sottoporre le loro future esportazioni a una disciplina di quote.
89 Il Tribunale ritiene che l' esame delle due suddette note (v. punto 84) permette di concludere che la Commissione ha sufficientemente provato l' esistenza di una concertazione della ricorrente con la BStG sui primi due punti elencati. Nella sua nota, infatti, nella parte intitolata "Conclusioni", il signor Marie diceva: "non viene presentato alcun ricorso a Bruxelles contro 'l' accordo di cartello' ". A sua volta, la nota del signor Mueller è altrettanto chiara su questo punto: "il signor Marie ha promesso di rinviare la presentazione del ricorso (...). Egli è disposto a dare il benestare per l' omologazione di Gelsenkirchen se in un primo momento per due o tre mesi (...) rimane inutilizzata. Io ho accettato l' attesa di 2-3 mesi". Secondo il Tribunale, l' impegno del signor Marie nel senso di non proporre reclamo contro il cartello tedesco dev' essere qualificato come un comportamento adottato nei confronti di un concorrente, in contropartita di concessioni da parte dello stesso, nell' ambito di un' intesa che viola l' art. 85, n. 1, del Trattato.
90 Dall' esame del testo delle due note risulta anche il desiderio di entrambe le parti di giungere ad un equilibrio e ad una limitazione della reciproca penetrazione dei loro prodotti nei due paesi. Il Tribunale constata infatti, anzitutto, che il signor Mueller, nella sua nota sopra citata, si esprime nei seguenti termini: "da parte nostra, siamo molto interessati a limitare le interpenetrazioni reciproche. Questo problema è tuttavia più difficile da risolvere, dato il gran numero di partecipanti, di quanto non lo sia su scala nazionale, ma dovrebbe essere affrontato il più presto possibile, e comunque quando il livello dei prezzi sarà praticamente lo stesso su tutti i mercati interessati". Nella stessa nota, il signor Mueller rileva che il signor Marie aveva fatto alcune proposte ed espresso alcuni auspici, fra i quali quello relativo all' "equilibrio delle forniture reciproche fra i due paesi espresse in tonnellaggi assoluti". D' altro canto, il signor Marie, nella nota sopra citata, sotto il titolo "Conclusioni", scrive che "nell' immediato e in attesa del prossimo incontro (...) la BStG contatterà gli altri produttori tedeschi per: ° agevolare l' accesso in Germania ai produttori francesi sopprimendo taluni dispositivi e negoziare una percentuale di penetrazione; ° tentare di ridurre l' azione di Moselstahl (via Stinnes) ed esaminare la possibilità di integrare Gelsenkirchen in un insieme RFG in attesa di determinare la quota da raggiungere sul mercato francese".
91 In base a questo esame, il Tribunale ritiene provato solo il fatto che le due parti hanno preso in considerazione la conclusione di un accordo in materia di quote, la quale dipendeva dalla reazione delle altre imprese tedesche.
92 Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera sufficientemente provati, da parte della Commissione, i fatti esposti nel punto 140, primo capoverso, della Decisione, cioè l' impegno della Tréfilunion nel senso di non proporre reclamo contro il cartello di crisi strutturale e la rinuncia della BStG ad esportare rete su misura in Francia per un periodo di due o tre mesi. Il Tribunale ritiene invece che la Commissione non abbia sufficientemente provato l' esistenza di un accordo avente lo scopo di subordinare le future esportazioni delle interessate alla determinazione di quote, quale descritto nel punto 140, secondo capoverso, della Decisione.
93 Si deve pertanto, da una parte, respingere la censura della ricorrente per quanto concerne gli accordi descritti nel punto 140, primo capoverso, della Decisione e confermare che giustamente la Commissione ha ritenuto che siffatti accordi erano in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato e, dall' altra, accogliere la censura della ricorrente per quanto concerne i fatti di cui le si fa carico nel punto 140, secondo capoverso, della Decisione e dichiarare che, non essendo stati sufficientemente provati dalla Commissione, questi fatti non possono ricadere sotto l' art. 85, n. 1, del Trattato.
III ° Sulla mancanza di "carattere rilevante" della restrizione di concorrenza e di pregiudizio per il commercio tra Stati membri
Argomenti delle parti
94 La ricorrente contesta l' affermazione contenuta nel punto 159 della Decisione, secondo cui le intese attuate durante il periodo 1981-1982 avevano "pregiudicato sensibilmente il commercio tra gli Stati membri in quanto riguardava[no] direttamente la regolamentazione dei flussi di scambio transfrontalieri". Secondo la ricorrente, la mancanza di intercambiabilità o di sostituibilità dei prodotti in questione negli scambi fra i vari paesi, a causa, in particolare, della necessità di ottenere in Francia l' omologazione in funzione di una gamma stabilita dall' ADETS, gamma che era diversa da quelle stabilite per i prodotti tedeschi, belgi e olandesi, e che portava all' aumento dei costi di fabbricazione dei prodotti francesi, rende impossibile il fatto che vi sia stato un pregiudizio per il commercio intracomunitario. Ora, in mancanza di tale pregiudizio, non potrebbe applicarsi l' art. 85, n. 1.
95 In subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha provato che vi siano stati accordi in materia di quote, e tanto meno che queste abbiano avuto l' effetto di contingentare le importazioni in Francia, le quali sarebbero invece aumentate. Quanto agli accordi in materia di prezzi, la ricorrente afferma ch' essa svolgeva un ruolo guida, che i suoi prezzi erano pubblicati e che la sua condotta era allineata su tali prezzi. Essa sottolinea che la Commissione, nella decisione 6 agosto 1984, 84/405/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/30.350 ° Zinc Producer Group; GU L 220, pag. 27; in prosieguo: la decisione "zinco"), ha ricordato che una siffatta situazione non toglie alle imprese la possibilità di determinare in modo indipendente la politica ch' esse intendono adottare nel mercato comune. Essa ricorda che, nella stessa occasione, la Commissione ha poi indicato che "in queste circostanze, il parallelismo dei prezzi in un oligopolio che produce prodotti omogenei non è di per sé prova sufficiente di una pratica concordata". La ricorrente ritiene che ciò sia esattamente quanto si verifica nel caso della rete saldata. Comunque, a suo avviso, un comportamento parallelo tenuto in materia di prezzi sul mercato non può nemmeno costituire un' infrazione.
96 La Commissione ritiene che, di fronte alle prove evidenti dell' esistenza degli accordi, le considerazioni della ricorrente sulla intercambiabilità o meno dei prodotti non consentono di mettere in dubbio la legittimità della Decisione (v. supra, punto 28). Essa nega che l' esistenza di differenti norme tecniche nei vari paesi crei vere e proprie barriere e sottolinea, riferendosi alla nota della Tréfilunion in data 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a.), che l' aumento dei prezzi constatato nella Decisione è derivato dalle intese stesse, non già dalle condizioni di fabbricazione dei prodotti in questione.
97 La Commissione non nega che la rete saldata sia un prodotto omogeneo (quanto meno all' interno di ciascuna categoria) e che i produttori si trovino in situazione di oligopolio, come nel contesto della suddetta decisione "zinco", ma ritiene che ciò non basti per concludere che non esistevano intese nel presente caso. Nella fattispecie, infatti, le prove in suo possesso non si limiterebbero ai comportamenti da essa accertati in materia di prezzi, ma comprenderebbero anche documenti comprovanti l' esistenza di un' intesa. Essa ricorda che, secondo la decisione "zinco", "una prova sufficiente può risultare da prezzi paralleli unitamente con altre indicazioni, quali i contatti fra imprese sui cambi dei prezzi auspicabili prima del cambio o uno scambio di informazioni che rinforza dei contatti di questo tipo". Essa ricorda inoltre che, pur non costituendo un' infrazione, il "comportamento parallelo" è tuttavia un indizio d' intesa. La pratica concordata costituirebbe l' infrazione e il comportamento parallelo ne sarebbe la prova. La circostanza che la Tréfilunion abbia avuto una posizione di leader non spiegherebbe il parallelismo dei prezzi, poiché i prezzi praticati implicavano ribassi rispetto ai prezzi di listino.
Giudizio del Tribunale
98 Preliminarmente, il Tribunale ricorda che gli argomenti dedotti dalla ricorrente per sostenere che è errata l' analisi del mercato rilevante effettuata dalla Commissione sono stati già respinti (v. supra, punti 29 e seguenti).
99 L' art. 85, n. 1, del Trattato vieta perché incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese o le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
100 Dal testo dell' art. 85, n. 1, del Trattato risulta che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avessero per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se fossero atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 216 e 224).
101 Il Tribunale ricorda che dalle proprie valutazioni sull' accertamento delle intese risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad intese attuate sul mercato francese nel periodo 1981-1982, che avevano lo scopo di limitare la concorrenza nell' ambito del mercato comune, in particolare mediante la determinazione di prezzi e di volumi di vendita.
102 Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo una costante giurisprudenza, perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possa pregiudicare il commercio fra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (sentenza Van Landewyck e a./Commissione, loc. cit. punto 170).
103 Si deve d' altronde rilevare che l' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi restrittivi della concorrenza abbiano, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che detti accordi sono atti a produrre questo effetto (sentenza della Corte 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, in particolare pag. 152).
104 In ogni caso, si deve sottolineare che le accertate restrizioni della concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito, poiché avevano lo scopo, ed hanno avuto l' effetto, di contingentare le importazioni. Il Tribunale constata infatti che le intese, come risulta dalle proprie valutazioni sull' accertamento delle stesse, sono consistite nell' attuazione di un contingentamento delle importazioni e nella determinazione di prezzi sui vari mercati. Inoltre, dette intese hanno riguardato direttamente la regolamentazione dei flussi di scambio transfrontalieri, e ad esse hanno partecipato produttori tedeschi, belgi, italiani, francesi ed olandesi. Giustamente, perciò, la Commissione ha ritenuto che le intese cui ha partecipato la ricorrente erano atte a pregiudicare il commercio tra Stati membri.
105 "Ad abundantiam" il Tribunale rileva che il fatto che la Tréfilunion avesse una posizione di leader e che i suoi prezzi fossero pubblicati non influisce sulle constatazioni fatte dalla Commissione, in sede di accertamento delle intese, in base a vari documenti che smentiscono le tesi della ricorrente.
106 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
IV ° Sulle esimenti
Argomenti delle parti
107 Secondo la ricorrente, nella sentenza 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser e Eisele/Commissione (Racc. pag. 2015; in prosieguo: la sentenza "sementi di granoturco"), la Corte ha ammesso l' applicazione di una "rule of reason" in forza della quale, a prescindere dalle esenzioni previste dall' art. 85, n. 3, del Trattato, particolari circostanze possono indurre a disapplicare l' art. 85, n. 1, anche qualora le clausole controverse siano state già ritenute restrittive della concorrenza. Questa giurisprudenza dovrebbe applicarsi per analogia al caso di specie, in cui si configura un oligopolio nel quale i produttori tedeschi avrebbero fruito, quanto meno dal 1983, di una situazione preferenziale. Il cartello di crisi strutturale, infatti, avrebbe stabilito quote di consegna soltanto per il mercato interno tedesco ed avrebbe, in tal modo, favorito le esportazioni, in quanto, per le imprese tedesche, era prevista una restituzione di 80 DM la tonnellata nell' ipotesi ch' esse non avessero esaurito le loro quote. La ricorrente si sarebbe pertanto trovata di fronte alla necessità di reagire a tale concorrenza; il suo comportamento sarebbe quindi giustificato. Queste circostanze renderebbero inapplicabile l' art. 85, n. 1, del Trattato, almeno a decorrere dal 1983.
108 La Commissione ribatte che a torto la ricorrente sostiene che, in ragione di circostanze particolari, come l' esistenza del cartello di crisi per le imprese tedesche a decorrere dal 1983, l' art. 85 non dovrebbe applicarsi ai comportamenti delle altre imprese che avevano avuto lo scopo di "reagire a questa forma di concorrenza". In nessun caso, infatti, una violazione delle norme in materia di concorrenza da parte di alcuni operatori può giustificare un' infrazione da parte di altri operatori, a prescindere da qualsiasi "rule of reason" come quella che la ricorrente crede di rinvenire nella sentenza "sementi di granoturco". La Commissione ricorda che tutte le intese cui si riferisce l' art. 85, n. 1, del Trattato sono assolutamente vietate, quali che siano i motivi per cui sono state concluse. La Commissione osserva che, nella sentenza "sementi di granoturco" si trattava di un caso molto particolare, totalmente diverso dall' attuale fattispecie, e che da essa non si può quindi desumere l' esistenza di una qualsiasi "rule of reason" che consenta di sottrarre intese restrittive della concorrenza all' applicazione dell' art. 85 del Trattato, col pretesto dell' esistenza di altre intese nello stesso settore produttivo.
Giudizio del Tribunale
109 Si deve ricordare che la Commissione ha sufficientemente provato che le intese accertate avevano uno scopo anticoncorrenziale, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato. D' altra parte, occorre sottolineare che il carattere manifesto della violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, e in particolare delle lettere a) e c) di tale disposizione, osta comunque all' applicazione di una "rule of reason", ammesso che una regola del genere trovi applicazione nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, poiché, in tale ipotesi, essa dovrebbe essere considerata un' infrazione per se delle norme sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/Commissione, Racc. II-1155, punto 265).
110 Di conseguenza, la censura della ricorrente non può essere accolta.
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17
I ° Sull' insufficiente considerazione del contesto economico e giuridico
Argomenti delle parti
111 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del contesto economico e giuridico del settore dell' edilizia e del settore della vergella. Sul primo punto, essa rileva che, fra il 1976 e il 1985, il settore dell' edilizia, fonte principale della domanda per la rete saldata, subiva in Francia, come negli altri paesi della Comunità, una grave crisi, con conseguente forte riduzione della domanda di rete saldata. Sul secondo punto, essa mette in rilievo lo stretto nesso esistente fra la rete saldata e la vergella, prodotto per il quale esisteva un regime di quote e di prezzi. Per di più, nel periodo giugno-ottobre 1982, si aveva in Francia un blocco dei prezzi della rete saldata. La ricorrente osserva che, in questa situazione, essa era stata costretta ad organizzare un piano di ristrutturazione al fine di migliorare la propria produttività, limitando il numero dei luoghi di produzione, procedendo a riduzioni di personale e adeguando i prodotti per tener conto delle nuove esigenze e dello sviluppo tecnologico. A suo avviso, il fatto che i relativi accordi di ristrutturazione non siano stati firmati e non siano stati notificati alla Commissione non dovrebbe impedire la loro presa in considerazione. In proposito essa rileva che, nella fattispecie, la situazione non è diversa da quella che aveva portato alla decisione "zinco" o alla decisione della Commissione 4 luglio 1984, 84/380/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/30.810 ° Fibre sintetiche; GU L 207, pag. 17; in prosieguo: la decisione "fibre sintetiche"), nelle quali la Commissione avrebbe ammesso che, anche nell' ambito di accordi non notificati, può esser preso in considerazione il fatto che accordi per la limitazione ed il controllo della produzione, anche qualora non abbiano portato ad un miglioramento della struttura dell' offerta, possono aver avuto effettivamente lo scopo di aiutare le imprese a far fronte ad una difficile situazione economica (punto 100 della decisione "zinco").
112 Inoltre, secondo la ricorrente, dalla decisione della Commissione 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/30.988 ° Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux) (GU L 212, pag. 13; in prosieguo: la decisione "vetro piano"), risulta che, al fine della riduzione delle sanzioni, non è necessario che vi sia stato un vero e proprio piano, oggetto di un accordo formale fra le imprese interessate, e che neppure è necessario provare l' esistenza di un nesso di causalità fra l' accordo controverso e la ristrutturazione.
113 La Commissione oppone che nella Decisione (punti 200-202) si è tenuto conto, nel determinare l' importo dell' ammenda, della situazione di crisi in cui versava il settore della rete saldata. Essa aggiunge che le sue decisioni richiamate dalla ricorrente riguardano casi diversi: nella decisione "fibre sintetiche" veniva concessa l' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato ad un' intesa, notificata, per la riduzione coordinata della capacità; nella decisione "zinco" si vietava, in forza dell' art. 85, n. 1, del Trattato, un' intesa in materia di quote e di prezzi.
114 La Commissione fa valere che, anche se nella Dodicesima Relazione sulla politica di concorrenza essa ha dichiarato di poter ammettere accordi che prevedano una riduzione coordinata delle sovraccapacità, che contemplino un programma di chiusure dettagliato e tassativo e che non limitino in altri modi l' autonomia decisionale delle singole imprese, il piano di ristrutturazione allegato dalla ricorrente non può, a suo avviso, qualificarsi come un accordo per la riduzione coordinata delle capacità eccedentarie in periodo di crisi strutturale, e che, comunque, né la ricorrente né alcun altro partecipante alle intese le hanno notificato alcunché in tal senso.
115 Quanto al controllo dei prezzi autorizzato dalla legislazione francese allora vigente, la Commissione osserva che il periodo in cui i prezzi sono stati bloccati (14 giugno -31 ottobre 1982) non coincide con il periodo di riferimento dell' accertata infrazione.
Giudizio del Tribunale
116 Il Tribunale rileva che la Commissione ha affermato, nella Decisione, di aver tenuto conto di un insieme di circostanze valide per tutte le imprese, il che l' ha indotta a limitare le ammende ad un importo notevolmente inferiore a quello che sarebbe stato giustificato in condizioni normali (punto 208 della Decisione). Fra le suddette circostanze sono menzionate la dipendenza, per il 75-80%, del prezzo della rete saldata dal prezzo della vergella, prodotto sottoposto a quote di produzione, la situazione di calo strutturale della domanda, l' esistenza di capacità eccedentarie, le fluttuazioni di breve periodo del mercato e l' insoddisfacente redditività del settore (punto 201 della Decisione), nonché la correlazione fra la rete saldata e il tondino per cemento armato (punto 202 della Decisione).
117 Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non può far valere le tre decisioni della Commissione "fibre sintetiche", "zinco" e "vetro piano", perché queste decisioni riguardano casi fondamentalmente diversi da quello ora in esame. Da una parte, infatti, la decisione "fibre sintetiche" verteva su un' intesa per la riduzione coordinata delle capacità, che era stata notificata e che veniva a fruire dell' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Dall' altra, nelle decisioni "zinco" e "vetro piano", la Commissione vietava un' intesa in materia di quote e di prezzi, benché, come nell' attuale fattispecie, fosse stata presa in considerazione, come circostanza attenuante, la situazione di crisi. Il Tribunale ritiene, d' altronde, che il cosiddetto piano di ristrutturazione della ricorrente non possa essere considerato un accordo per la riduzione coordinata delle capacità eccedentarie e che, in ogni caso, i produttori avevano la facoltà di notificare le loro intese alla Commissione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato, il che avrebbe consentito alla Commissione di pronunciarsi eventualmente sulla conformità di dette intese ai criteri definiti in tale disposizione. Poiché non si è avvalsa di tale facoltà, la ricorrente non può far valere l' inerzia della Commissione per giustificare l' attuazione di intese segrete, contrastanti con l' art. 85, n. 1, del Trattato.
118 Infine, il Tribunale rileva che la ricorrente non può far valere utilmente l' argomento relativo all' esistenza di norme di diritto interno che autorizzavano il controllo dei prezzi, in quanto, da un lato, come risulta da una consolidata giurisprudenza, la circostanza che il comportamento delle imprese sia stato noto, autorizzato o perfino incoraggiato dalle autorità nazionali è comunque irrilevante ai fini dell' applicazione dell' art. 85 o, eventualmente, dell' art. 86 del Trattato (sentenze della Corte 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e a., Racc. pag. 1, e 29 gennaio 1985, causa 231/83, Cullet, Racc. pag. 305; sentenza del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 71) e, dall' altro, come ha giustamente sottolineato la Commissione, il periodo in cui i prezzi sono stati bloccati non è stato considerato come periodo di riferimento nella Decisione.
119 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
II ° Sull' esistenza della forza maggiore e sulla pretesa inerzia della Commissione
Argomenti delle parti
120 La ricorrente sostiene che il fatto che il mercato tedesco della rete saldata era oggetto di un cartello di crisi strutturale, autorizzato dal Bundeskartellamt, reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino delle Comunità europee e tollerato dalla Commissione per quattro anni, rappresentava una situazione di forza maggiore, che l' avrebbe indotta a ritenere che il cartello fosse lecito, alla stregua tanto del diritto tedesco, quanto del diritto comunitario, mentre per i produttori francesi non esisteva, nell' ambito della legislazione francese, un' analoga soluzione legale. A suo avviso, dovrebbe essere applicata per analogia la sentenza 16 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents (Racc. pag. 223; in prosieguo: la sentenza "Zoja"), in cui la Corte avrebbe ridotto l' ammenda inflitta alle ricorrenti per condannare il ritardo con cui la Commissione aveva deciso, in seguito al reclamo proposto da un terzo, la società Zoja, di avviare il procedimento.
121 La Commissione ribatte che l' esistenza del cartello tedesco non può legittimare un' intesa come quella di cui viene fatto carico alla ricorrente, perché la violazione delle norme di concorrenza da parte di alcuni operatori non può in alcun modo giustificare un' infrazione commessa da altri operatori. Essa assume che il cartello tedesco era un' intesa conclusa sul piano nazionale, nel rispetto delle procedure nazionali e con l' autorizzazione del Bundeskartellamt, mentre le intese stipulate dai produttori francesi coinvolgevano produttori stranieri e, pertanto, pregiudicavano inevitabilmente il commercio intracomunitario. Essa aggiunge che, se desideravano fruire di un' "analoga soluzione legale" nell' ambito del diritto comunitario, i produttori francesi avrebbero dovuto rispettare le procedure da questo stabilite. Inoltre, la Commissione precisa che del cartello tedesco è stata data notizia nella Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza (non nel Bollettino delle Comunità europee), pubblicata solo nel 1984 (n. 188, pag. 128). La ricorrente non può, a suo avviso, far valere questa pubblicazione per tentare, in tal modo, di giustificare il comportamento da essa tenuto nel 1981-1982 e nel 1983-1984.
122 In merito alla sua presunta inerzia, la Commissione sostiene che sono intercorsi solo due anni fra il momento in cui ha ricevuto notifica del cartello da parte del Bundeskartellamt ed il momento in cui ha iniziato gli accertamenti. Essa afferma di aver agito non appena avuta conoscenza degli effetti perturbatori del cartello tedesco sugli scambi intracomunitari.
123 La Commissione non ritiene pertinente il parallelo con la causa Zoja, nella quale la Corte aveva criticato la Commissione per aver questa considerato che l' infrazione era durata due anni, cioè fino alla data della Decisione, mentre aveva ricevuto il reclamo soltanto sei mesi dopo l' inizio dell' infrazione. Nel caso ora in esame, la Commissione ha ritenuto che le infrazioni delle quali si fa carico alle imprese sono state commesse tra il 27 maggio 1980 e il 5 novembre 1985, data nella quale sono iniziati gli accertamenti (art. 1 della Decisione). Il periodo di riferimento su cui è basato il calcolo dell' ammenda non si estende, quindi, all' epoca successiva alla data in cui la Commissione ha avuto conoscenza dei fatti addebitati alla ricorrente.
124 Infine, la Commissione fa valere che si è tenuto conto, stabilendo un importo moderato dell' ammenda, dell' incentivo ad esportare costituito dal cartello di crisi esistente in Germania, nella misura in cui esso ha influito sul comportamento di imprese aventi sede in altri Stati membri (punto 206 della Decisione).
Giudizio del Tribunale
125 Il Tribunale non può condividere la tesi della ricorrente secondo la quale l' esistenza del cartello di crisi strutturale in Germania avrebbe costituito un caso di forza maggiore. Per giurisprudenza costante, la nozione di forza maggiore va infatti intesa nel senso di circostanze estranee all' operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza spiegata (v. sentenza della Corte 22 settembre 1988, causa 199/87, Jensen, Racc. pag. 5045, punto 21). Nella fattispecie ora in esame, nessuna delle suddette circostanze che configurano la "forza maggiore" caratterizza il cartello di crisi tedesco, il quale era un accordo nazionale, soggetto alle norme e alle procedure tedesche, e ha prodotto i suoi effetti secondo tali norme. Inoltre, va ricordato che lo stesso direttore della ricorrente, nella sua nota interna del 16 luglio 1985 relativa al colloquio col signor Mueller, s' impegnava a non proporre reclamo alla Commissione contro il cartello tedesco.
126 Nella presente fattispecie, tenuto conto dell' intrinseca gravità e del carattere manifesto della violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, e in particolare delle lettere a) e c) di tale disposizione, il Tribunale considera che la ricorrente non può sostenere di esser stata convinta della liceità degli accordi cui aveva aderito. Essa non poteva infatti ignorare né che, per ottenere una dichiarazione di esenzione, detti accordi dovevano essere notificati alla Commissione, né ch' essi non potevano fruire della dispensa dalla notifica ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.
127 Inoltre, il Tribunale sottolinea che, anche ammettendo che la Commissione sia venuta meno a taluni degli obblighi impostile dall' art. 155 del Trattato, omettendo di vigilare sull' applicazione del diritto comunitario in fatto di concorrenza, questa circostanza non potrebbe giustificare eventuali trasgressioni di tale diritto, commesse nello stesso settore, nella fattispecie dalla ricorrente (v., al riguardo, sentenza Van Landewyck e a./Commissione, loc. cit., punto 84).
128 Infine, il Tribunale constata che nella Decisione si è tenuto conto, a titolo di circostanza attenuante, anche dell' esistenza del cartello di crisi strutturale in Germania, la quale ha indotto le parti degli altri Stati membri a cercare di tutelarsi a loro volta, ma che non giustifica le misure da esse illecitamente adottate (punto 206 della Decisione).
129 La censura dev' essere quindi respinta.
III ° Sulla mancata specificazione dei criteri per determinare l' importo dell' ammenda
130 La ricorrente ricorda che la società Tréfilunion II è succeduta alla Tréfilunion I e alla CCG-Tecnor e che l' ammenda ad essa inflitta si riferisce, quindi, alle infrazioni addebitate a queste due imprese. Essa sostiene tuttavia che la Decisione non consente di comprendere esattamente per quali infrazioni e per quale durata siano state inflitte ammende a ciascuna impresa. Essa sottolinea che la Tecnor non ha partecipato alla presunta intesa franco-tedesca del 1985, né all' intesa riguardante il mercato del Benelux. Infine, essa fa valere che, oltre alla totale mancanza di spiegazioni circa la scelta della base dell' ammenda, la Commissione non ha fornito alcuna precisazione sul peso da essa attribuito alle circostanze attenuanti di cui ha tenuto conto.
131 La Commissione fa valere che la ricorrente non può lamentare il difetto di motivazione, in quanto dalla Decisione risulta che la CCG ha partecipato alle intese del 1981-1982 e del 1983-1984 relative al mercato francese, mentre alla CCG-Tecnor non si è fatto carico della partecipazione all' intesa riguardante il mercato del Benelux, né all' intesa del 1985 sul mercato tedesco. Ne consegue che le ammende inflitte alla Tréfilunion II riguardano sia le infrazioni commesse dalla Tréfilunion I (intese del 1981-1982 e del 1983-1984 sul mercato francese, intesa Benelux e intesa bilaterale sul mercato tedesco) sia quelle commesse dalla CCG-Tecnor (intese attuate nel 1981-1982 e nel 1983-1984 sul mercato francese).
132 Il Tribunale considera infondato l' argomento della ricorrente. In proposito è sufficiente constatare che nel punto 159 della Decisione viene precisamente indicato che agli accordi attuati sul mercato francese nel 1981-1982 hanno aderito, fra l' altro, la Tréfilunion e la CCG, che nel punto 160 si indica poi che queste due imprese hanno partecipato alle intese del 1983-1984 relative al mercato francese, e che la CCG-Tecnor non è menzionata nei punti che precisano quali imprese hanno partecipato alle altre intese.
133 Inoltre, il Tribunale constata che, nella parte della Decisione dedicata alla valutazione giuridica, la Commissione indica i vari criteri per la determinazione della gravità delle infrazioni di cui si fa carico alla ricorrente, nonché le varie circostanze che hanno attenuato le ripercussioni economiche delle infrazioni. Il Tribunale ritiene perciò che la Decisione, considerata nel suo complesso, abbia fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per stabilire se essa fosse o meno fondata, e gli consenta di esercitare il proprio controllo di legittimità. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, si deve ricordare che, nella risposta scritta ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione ha indicato che la ricorrente non fruiva di alcuna attenuante specifica.
134 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
IV ° Sulla sproporzionata entità dell' ammenda
A ° Sulla presa in considerazione del fatturato della ricorrente
Argomenti delle parti
135 La ricorrente osserva che la Commissione non ha precisato se avesse assunto come base dell' ammenda il fatturato complessivo dell' impresa ovvero soltanto il fatturato relativo alla Francia, o eventualmente, per la Tréfilunion I, quello relativo al Benelux. Riferendosi alle conclusioni presentate dall' avvocato generale Van Gerven in relazione alla sentenza della Corte 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261, in particolare pag. I-262), la ricorrente critica il fatto che solo in seguito ad un ricorso giurisdizionale contro una decisione della Commissione sia possibile conoscere in qual modo è stata calcolata un' ammenda che si ritenga eccessiva.
136 La Commissione ribatte ch' essa ha assunto come base, per il calcolo dell' ammenda, il fatturato relativo alla rete saldata realizzato dalle imprese sul mercato geografico rilevante, cioè quello della "Comunità a sei" (Francia, Germania, Italia e Benelux), in quanto le intese, nel loro complesso, hanno avuto ripercussioni sull' intero mercato geografico in questione. Essa precisa che, tenuto conto della gravità dell' infrazione e della partecipazione della Tréfilunion I ad intese relative al mercato francese, al mercato del Benelux ed al mercato tedesco, per calcolare l' importo dell' ammenda inflitta a detta impresa è stata applicata un' aliquota pari al 3,6% del fatturato di cui trattasi, ossia 38 209 000 FF x 3,6%, ottenendo così una somma equivalente a 1 375 000 ECU, dalla quale è stato sottratto l' importo dell' ammenda già inflitta in Francia dal ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, ossia circa 125 000 ECU (800 000 FF). Per la CCG-Tecnor, la Commissione spiega di aver deciso di applicare solo un' aliquota pari al 2% del fatturato di cui trattasi, poiché le infrazioni accertate a carico di quest' impresa riguardavano solo le intese del 1981-1982 e del 1983-1984 relative al mercato francese. L' importo dell' ammenda sarebbe quindi ammontato a 7 790 000 FF x 2%, cioè ad una somma equivalente a 155 000 ECU, dalla quale è stato parimenti sottratto l' importo dell' ammenda inflitta alla CCG in Francia, ossia circa 30 000 ECU (200 000 FF). L' ammenda definitiva inflitta alla Tréfilunion II ammontava quindi a 1 375 000 ECU, il che equivarrebbe al 2,99% del fatturato cumulativo della Tréfilunion I e della CCG-Tecnor sul mercato geografico preso in considerazione. La Commissione afferma inoltre che la percentuale del fatturato scelta per la determinazione dell' ammenda è senz' altro comparabile a quelle applicate nei casi richiamati dalla ricorrente.
137 Nella replica, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che dalle spiegazioni fornite dalla Commissione nel controricorso si desume che i passi della Decisione relativi all' importo dell' ammenda non sono stati correttamente formulati e motivati. Essa osserva, in secondo luogo, che le è impossibile verificare in qual modo la Commissione sia giunta a stabilire l' indicata base dell' ammenda, dato che non le ha mai chiesto di far conoscere il suo fatturato relativo alla rete saldata sul mercato geografico di cui trattasi. La Commissione non avrebbe nemmeno precisato quale esercizio, o quali esercizi, abbia preso in considerazione, né la data cui si è riferita per convertire gli importi in ECU.
138 La Commissione oppone che non è vero ch' essa non abbia mai chiesto alla ricorrente di comunicarle il suo fatturato per la rete saldata sul mercato geografico di cui trattasi. Da una lettera dell' avvocato della ricorrente in data 1 giugno 1989 (all. 3 della controreplica) risulta che è la ricorrente che si è rifiutata di comunicare questi dati, adducendo la modesta entità delle sue esportazioni negli altri paesi della Comunità. La Commissione ha quindi dovuto valutare essa stessa tale fatturato, detraendo dal fatturato complessivo per le consegne del 1985 (all. 1 della controreplica) quello relativo alle esportazioni nei paesi terzi (all. 2 della controreplica). Per ottenere, da questo dato, il fatturato in franchi francesi, essa ha fatto semplicemente un calcolo proporzionale in base alle cifre del 1985, prima di convertire il risultato in ECU applicando il tasso in vigore alla fine del 1985 (all. 4 della controreplica). Per la Tecnor il calcolo è stato effettuato esattamente nello stesso modo, ma tenendo conto del 1984, che è l' ultimo anno per il quale a questa impresa vengono addebitate infrazioni.
139 La Commissione ricorda che l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 consente d' infliggere ammende che vanno fino al 10% del fatturato complessivo dell' impresa (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 118, e Tipp-Ex/Commissione, loc. cit.) e che, nella fattispecie, essa ha applicato una duplice limitazione: quanto al mercato geografico (solo la Comunità a sei) e quanto al prodotto in questione (solo rete saldata).
Giudizio del Tribunale
140 Il Tribunale ricorda che, a norma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest' ultimo importo può esser aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell' esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell' infrazione. Per determinare l' importo dell' ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell' infrazione. Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit., punto 119), si deve concludere che la Commissione, la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella Comunità a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell' infrazione, le disposizioni dell' art. 15 del regolamento n. 17.
141 Quanto alla censura della ricorrente relativa al difetto di motivazione della Decisione per quanto riguarda il metodo di calcolo dell' ammenda, si deve ricordare che la Commissione deve tener conto, nel pubblicare le proprie decisioni, dell' interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari (art. 21, n. 2, del regolamento n. 17) e che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione non è tenuta ad indicare, nel corso del procedimento amministrativo, i criteri in base ai quali essa intende infliggere l' ammenda (v. sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 17-21).
142 Di conseguenza, secondo il Tribunale, pur essendo auspicabile che le imprese ° per poter decidere con piena cognizione di causa in merito al proprio atteggiamento ° siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell' ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione ° il che sarebbe in contrasto con il principio di sana amministrazione °, nel caso di specie, tenuto conto della citata giurisprudenza, degli elementi contenuti nella Decisione e della mancata collaborazione da parte della ricorrente (v., in proposito, il punto successivo), la censura relativa al difetto di motivazione non può essere accolta.
143 "Ad abundatiam" si deve rilevare che la ricorrente non può contestare il modo in cui la Commissione ha calcolato, nel determinare l' importo dell' ammenda, il fatturato realizzato dalla Tréfilunion I e dalla Tecnor sul mercato in questione, poiché dalla lettera 1 giugno 1989 dell' avvocato della ricorrente risulta che questa ha deliberatamente rifiutato di comunicare alla Commissione i dati relativi alle proprie esportazioni sul mercato comunitario. Inoltre, si deve constatare che la ricorrente non denuncia errori quanto alle cifre indicate dalla Commissione nell' ambito del presente procedimento.
144 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
B ° Sulla presa in considerazione del valore aggiunto dai produttori di rete saldata
145 La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, nella produzione di rete saldata, in conseguenza della disciplina comunitaria, il valore aggiunto è solo del 20% circa. Dal raffronto tra l' ammenda e il valore aggiunto del prodotto risulta, a suo avviso, la sproporzionata entità dell' ammenda. D' altra parte, il fatto che la concorrenza possa esplicarsi solo su una modestissima parte dei costi di produzione ridurrebbe in misura molto notevole la gravità di qualsiasi eventuale infrazione.
146 La Commissione ribatte che l' affermazione della ricorrente non è corroborata in alcun modo e non trova alcun fondamento nell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Per di più, il fatto che la concorrenza in materia di prezzi possa esplicarsi solo su una parte limitata dei costi di produzione costituirebbe una circostanza aggravante.
147 Il Tribunale constata che la Decisione (punto 201) ha tenuto conto, al fine di ridurre il livello generale delle ammende, del fatto che il prezzo della rete saldata dipende, per il 75-80%, dal prezzo della vergella, prodotto per il quale esistevano, nel periodo considerato, quote di produzione istituite d' ufficio dalla Commissione, a norma dell' art. 58 del Trattato CECA, in quanto elemento della sua politica di superamento della crisi strutturale dell' industria siderurgica.
148 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
C ° Sulla presa in considerazione dell' ammenda inflitta dalle autorità francesi
149 La ricorrente sostiene che, anche se la Commissione ha affermato di aver tenuto conto di varie circostanze attenuanti, ivi comprese, ai sensi della sentenza della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm e a. (Racc. pag. 1), le ammende già irrogate dalle autorità francesi, la Decisione non indica il metodo usato dalla Commissione per calcolare l' ammenda. Nemmeno dal punto 205 della Decisione risulterebbe in qual misura si è tenuto conto dell' ammenda francese, in particolare per quanto riguarda il mercato del Benelux. Secondo la ricorrente, dunque, poiché sia il mercato francese sia il mercato del Benelux sono stati presi in considerazione dalle autorità francesi, essa è stata in realtà condannata per gli stessi fatti da entrambe le autorità, nazionali e comunitarie.
150 La Commissione sottolinea che le ammende già irrogate in Francia sono state detratte dall' ammenda complessiva che normalmente essa avrebbe dovuto fissare; non vi sarebbe stata, quindi, alcuna violazione dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza Walt Wilhelm e a.
151 Il Tribunale ricorda che nella giurisprudenza della Corte è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia d' intese. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v., in proposito, sentenze della Corte 13 febbraio 1969, Walt Wilhelm e a., loc. cit., punto 11, e 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 1281, punto 3).
152 Si deve constatare che ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui la Commissione ha tenuto conto, nel punto 205 della Decisione, dell' ammenda già inflitta dalle autorità francesi con la suddetta decisione n. 85-6 DC del ministro francese dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, espressamente adottata in forza dell' art. 50 del decreto 30 giugno 1945, n. 45-1483, e quindi nell' ambito delle norme nazionali in materia di concorrenza, riguardanti gli effetti delle intese sul mercato interno.
153 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
154 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni e tenuto conto del fatto che la Commissione non ha sufficientemente provato l' esistenza di un accordo fra la ricorrente e la BStG, avente lo scopo di subordinare le loro esportazioni future alla determinazione di quote, il Tribunale considera, nella sua competenza anche di merito, che l' importo dell' ammenda di 1 375 000 ECU inflitta alla ricorrente va ridotto e dev' essere stabilito in 1 235 000 ECU.
Decisione relativa alle speseSulle spese
155 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto e ciascuna delle parti ha chiesto la condanna della controparte alle spese, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché i quattro quinti delle spese della Commissione.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta l' esistenza di un accordo tra la ricorrente e la Baustahlgewebe GmbH, avente lo scopo di subordinare le loro esportazioni future alla determinazione di quote.
2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissato in 1 235 000 ECU.
3) Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e i quattro quinti delle spese della Commissione.
5) La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese.
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