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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 15 NOVEMBRE 1990. - RHONE-POULENC SA E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RISERVATEZZA. - CAUSE RIUNITE T-1/89 A T-4/89 E T-6/89 A T-15/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00637
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento - Richiesta di trattamento riservato - Esame alla luce dei principi relativi alla tutela dei segreti commerciali ed al contraddittorio in sede giudiziaria
( Regolamento di procedura, art . 91, n . 1 )
PartiNelle cause riunite T-1/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89,
Rhône-Poulenc SA, con sede in F-92408 Courbevoie ( Francia ), 25, quai Paul-Doumer, rappresentata dall' avv . R . Saint Esteben, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
Petrofina SA, con sede in B-1040 Bruxelles ( Belgio ), 52, rue de l' Industrie, rappresentata dagli avvocati G . Vandersanden e L . Defalque, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . J . Biver, 8, rue Zithe,
Atochem SA,con sede in Puteaux, Hauts de Seine ( Francia ), 4 e 8, cours Michelet, La Défense 10, rappresentata dagli avvocati X . De Roux e C.-H . Léger, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
BASF Aktiengesellschaft, con sede in D-6700 Ludwigshafen ( RF di Germania ), Carla-Bosch-Strasse 38, rappresentata dagli avvocati F . Hermanns e U.F . Kleier, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,
Enimont Anic Srl, con sede in Palermo ( Italia ), Via Ruggero Settimo, 55, rappresentata dagli avvocati G . Guarino, M . Siragusa e G . Arcidiacono, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
SA Hercules Chemicals NV, con sede in B-3580 Beringen ( Belgio ), Industrie Park, 1, rappresentata dall' avv . M . Siragusa, dello studio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
DSM SA, con sede in Heerlen ( Paesi Bassi ), rappresentata dall' avv . I.G.F . Cath, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . L.H . Dupong, 14, rue des Bains,
HUELS Aktiengesellschaft, con sede in D-4370 Marl ( RF di Germania ), Paul-Baumann-Strasse, 1, rappresentata dagli avvocati Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
HOECHST Aktiengesellschaft, con sede in D-6230 Frankfurt-am-Main ( RF di Germania ), Postfach 800320, rappresentata dall' avv . H . Hellmann, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
Shell International Chemical Company Ltd, con sede in Londra SE1 7PG ( Regno Unito ), rappresentata dagli avvocati J.F . Lever, QC, e K.B . Parker, barrister, su incarico del solicitors J.W . Osborne, dello studio Clifford Chance, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
SA Solvay et Compagnie, con sede in B-1050 Bruxelles ( Belgio ), 33, rue du Prince-Albert, rappresentata dall' avv . L . Simont, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
Imperial Chemical Industries, plc, con sede in Londra, SW1 ( Regno Unito ), Millbank, rappresentata dagli avvocati D . Vaughan, QC, e D . Andersen, barrister, nonché dagli avvocati V.O . White e R.J . Coles, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . L.H . Dupong, 14a, rue des Bains,
Montedipe SpA, con sede in Milano ( Italia ), rappresentata dagli avv.ti G . Celona, P.M . Ferrari, F . Capelli e G . Aghina, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . G . Margue, 20, rue Philippe II,
Chemie Linz AG, con sede in Linz ( Austria ), rappresentata dall' avv . Lieberknecht dello studio Bruckaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Bonn, 20, Côte d' Eich,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici A . McClellan e G . Marenco, e dal sig . B . Jansen e dalla sig.ra K . Banks, membri del suo servizio giuridico, assistiti dallo studio "Coutrelis et associés", e dall' avv . T.R . Ottervanger, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto le domande volte all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell' art . 85 del Trattato CEE ( IV/31.149, Polipropilene ),
IL TRIBUNALE ( Prima Sezione ),
composto dai signori J.L . Cruz Vilaça, presidente, R . Schintgen, D.A.O . Edward, H . Kirschner e K . Lenaerts, giudici,
avvocato generale : B . Vesterdorf
cancelliere : H . Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con lettere del cancelliere 9 luglio 1990, il Tribunale invitava le parti a fargli pervenire le loro eventuali osservazioni sulla riunione delle cause T-1/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89 ai fini della trattazione orale e, nel caso fosse disposta la riunione, le eventuali richieste di trattamento riservato di parte delle memorie e/o degli allegati, "con una breve motivazione ".
2 Con lettera depositata presso il Tribunale il 18 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-2/89 ha chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi del ricorso e della replica, nonché di tutti gli allegati al ricorso e di un allegato alla replica . Essa non ha però fornito la "breve motivazione" richiesta dal Tribunale .
3 Con lettera depositata presso il Tribunale il 25 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-3/89 ha chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi del ricorso e della replica, nonché di un certo numero di elementi di un allegato al ricorso e di un allegato alla replica . Essa non ha però fornito la "breve motivazione" richiesta dal Tribunale .
4 Con lettere presentate al Tribunale il 10 ed il 23 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-4/89 ha chiesto il trattamento riservato di un allegato al ricorso . Essa non ha però fornito la "breve motivazione" richiesta dal Tribunale .
5 Con lettera depositata presso il Tribunale il 12 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-9/89 ha chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi del ricorso e di un certo numero di allegati . Limitandosi a dichiarare che si trattava di "segreti commerciali" essa non ha fornito la "breve motivazione" richiesta dal Tribunale .
6 Con lettera depositata presso il Tribunale il 24 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-11/89 ha chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi della replica, nonché di tutti gli allegati alle memorie, osservando che :
"Per quanto riguarda gli allegati alle memorie depositati in cancelleria, il mio cliente preferirebbe che non venissero messi a disposizione degli avvocati delle altre ricorrenti per essere consultati . Nondimeno, qualora l' avvocato di un' altra ricorrente abbia interesse ad esaminare un qualunque allegato relativo alla causa, questi può mettersi direttamente in contatto con me, dopodiché deciderò con la SICC se l' esame di una categoria di documenti o di un documento in particolare presenti qualche inconveniente . In via generale, ritengo che le copie delle memorie possano essere messe a disposizione degli avvocati delle altre ricorrenti, ivi compresi quelli degli uffici legali delle imprese, ma non dei responsabili commerciali ".
7 Con lettera depositata presso il Tribunale il 24 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-12/89 ha chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi contenuti in una pagina del ricorso, nonché in due allegati al ricorso e in un allegato alla replica, osservando che :
"Il ricorso della SA Solvay e Cie, alcuni suoi allegati nonché alcuni allegati alla replica contengono elementi che consentono di determinare i costi di produzione dei prodotti di cui trattasi e sono considerati dalla mia cliente come riservati . Non potendo tali dati essere comunicati alle altre parti, vi fornisco con la presente una versione non riservata dei documenti seguenti (...)".
8 Con lettera depositata presso il Tribunale il 25 luglio 1990, la ricorrente nella causa T-13/89 ha osservato che :
"Il testo integrale delle osservazioni della ICI in risposta alla comunicazione degli addebiti - allegati 3 ( a ), ( b ) e ( c ) al ricorso della ICI - non possono essere comunicati alle parti delle altre cause (...). L' allegato 9 al ricorso ICI e la revisione dei conti da parte dello studio Coopers e Lybrand ( documento allegato n . 4 al ricorso ICI ) non possono in alcun caso essere portati a conoscenza delle altre parti . Infine, anche gli importi che figurano nella sezione 16.D.2 del ricorso non possono essere comunicate alle altre parti ".
Essa sostiene che "per quanto riguarda il carattere riservato dei documenti depositati dalla ICI ai fini del procedimento, noi abbiamo fatto presente la nostra opinione nella sezione 1.5 del ricorso dell' ICI", nella quale essa si limita a dire che tali documenti "contengono numerosi elementi riservati" e chiede che essi "rimangano assolutamente segreti ".
9 La Commissione non ha sollevato obiezioni per quanto concerne le domande di trattamento riservato presentate dalle varie ricorrenti .
10 Dopo aver accertato che non era stata sollevata alcuna obiezione alla riunione delle cause, il Tribunale, con ordinanza 25 settembre 1990, ha riunito le cause T-1 - T-4/89 e T-6 - T-15/89 ai fini della trattazione orale, per ragione di connessione, ai sensi dell' art . 43 del regolamento di procedura della Corte, applicato mutatis mutandis ai sensi dell' art . 11, n . 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
11 Poiché nelle lettere sopraccitate le ricorrenti non avevano fornito o avevano fornito in maniera insufficiente la "breve motivazione" richiesta dal Tribunale, quest' ultimo ha invitato le ricorrenti nelle cause T-2/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89 "ad indicare con esattezza i dati (...) in relazione ai quali essa ( esse ) richiede ( richiedono ) un trattamento riservato" nonché "a motivare con chiarezza per ogni dato ( o tipo di dati ) la richiesta di trattamento riservato tenuto conto del periodo a cui si riferiscono i dati" e le ricorrenti nelle cause T-3/89 e T-4/89 "a motivare con chiarezza per ciascun dato ( o tipo di dati ) la richiesta di trattamento riservato tenuto conto del periodo a cui si riferiscono i dati ".
12 Con lettera depositata presso il Tribunale il 9 novembre 1990, la ricorrente nella causa T-2/89 ha fatto presente che :
"La Petrofina ritiene che il trattamento riservato sia un diritto che non può esserle negato . La preghiamo pertanto di comunicare alle altre ricorrenti unicamente gli allegati così come censurati, soppressi o mantenuti integralmente dalla Petrofina ".
13 Con lettera depositata presso il Tribunale il 24 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-4/89 ha ritirato la richiesta di trattamento riservato .
14 Con lettera depositata presso il Tribunale il 29 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-12/89 ha sostenuto che :
"Tenuto conto del periodo su cui vertono le presenti cause, è ovvio che le informazioni commerciali e i dati numerici contenuti nelle memorie e negli allegati delle parti in causa risalgano a parecchi anni fa . Stando così le cose, la SA Solvay e Cie fa riferimento alla mia lettera 23 luglio 1990 nella quale veniva precisato che gli elementi che non compaiono nella versione non riservata del ricorso e di taluni allegati alla replica erano informazioni che permettevano di determinare i costi di produzione dei prodotti di cui trattasi e che, per tale motivo, essi dovevano considerarsi riservati . Questa motivazione deve bastare ".
15 Con lettera depositata presso il Tribunale 16 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-13/89 ha comunicato al Tribunale che :
"Essa ha nuovamente esaminato i documenti di cui trattasi ed ha rinunciato alla richiesta di trattamento riservato della pagina 103 del ricorso e dell' allegato 9 del ricorso, dal momento che le informazioni sul suo fatturato ivi contenute non sono più attuali e pertanto non costituiscono più un problema a livello commerciale . Nondimeno, la ICI chiede al Tribunale di accogliere la richiesta di trattamento riservato del testo integrale dei diversi mezzi dedotti ( pur accettando la comunicazione delle versioni preparate a tal fine ) nonché della relazione Coopers e Lybrand relativa al suo fatturato . Tutti questi documenti contengono informazioni relative a determinati clienti della ICI e, benché tali informazioni non siano certamente più attuali, esse hanno tuttavia un carattere delicato a livello commerciale ".
16 Nelle cause T-3/89, T-9/89 e T-11/89, alle lettere del cancelliere del Tribunale 10 ottobre 1990 non è stata data risposta .
17 D' altra parte, con lettere del cancelliere 18 luglio 1990, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti . Nelle loro risposte, alcune ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di un certo numero di elementi di dette risposte o dei loro allegati .
18 Con lettera presentata al Tribunale il 16 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-9/89 ha chiesto che
"i dati trasmessi nell' allegato Huels 51 vengano trattati in via riservata in quanto sono coperti dal segreto commerciale . I dati ivi figuranti - per quanto disponibili - rappresentano non solo il totale delle vendite all' interno della Comunità europea ma altresì il volume delle vendite nei vari Stati membri, di modo che le altre parti interessate potrebbero trarne informazioni sulla quota di mercato della Huels e sul suo comportamento su tale mercato . Per questi motivi, chiediamo che non venga trasmesso l' allegato 51 alle altre ricorrenti ".
19 Con lettera depositata presso il Tribunale il 15 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-11/89 ha osservato, nel testo stesso della risposta al quinto quesito, che le tabelle ivi menzionate "portano la dicitura : 'riservato - segreti commerciali' ".
20 Con lettera pervenuta al Tribunale il 9 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-13/89 ha apposto la dicitura "riservato" su numerose tabelle allegate alla risposta al quinto quesito . Ciononostante, con lettera depositata presso il Tribunale il 16 ottobre 1990, la ricorrente nella causa T-13/89 ha comunicato al Tribunale che
"Per quanto riguarda le tre pagine delle tabelle comprese nella risposta 8 ottobre 1990 al quesito posto dal Tribunale, delle quali essa ha evidenziato la riservatezza, la ICI ha esaminato la situazione tenuto conto delle osservazioni del Tribunale di cui alla lettera 10 ottobre 1990 . Essa non vede alcun inconveniente al fatto di ritirare ogni richiesta di trattamento riservato per quanto riguarda queste tabelle, tenuto conto del periodo al quale si riferiscono i dati ".
21 Va rilevato, anzitutto, che le domande di trattamento riservato sono incidenti ai sensi dell' art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte .
22 Si deve poi sottolineare che il Tribunale, quando esamina una domanda di trattamento riservato in occasione della riunione di più cause, deve risolvere un conflitto tra due principi contrapposti, e cioè il rispetto dei segreti commerciali e il rispetto del contraddittorio in sede giudiziaria nel conflitto di interessi fra le varie parti .
23 Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la fondatezza delle domande di trattamento riservato che gli sono state presentate tenuto conto, in primo luogo, dell' atteggiamento di alcune ricorrenti, che non hanno chiesto il trattamento riservato di dati paragonabili a quelli contenuti nelle domande presentate al Tribunale, in secondo luogo, del ritiro delle richieste di trattamento riservato aventi ad oggetto tali dati da parte di altre ricorrenti, ed in terzo luogo, del periodo cui si riferisce la maggior parte dei dati ancora qualificati dalle altre ricorrenti come "segreti commerciali", senza chiarire perché dati che risalgono ad un periodo così lontano siano ancora coperti dal "segreto commerciale ".
24 Tenuto conto di quanto precede, va rilevato che tra le domande di trattamento riservato unicamente le seguenti riguardano dati che si debbono ritenere ancora coperti dal segreto commerciale :
- nella causa T-2/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 13 e 14 del ricorso e della pag . 39 della replica, dell' allegato 11 del ricorso, delle pagg . 12 e 13 dell' allegato 14, delle pagg . 6-8 dell' allegato 17, degli allegati 19 e 20 del ricorso, nonché dell' allegato PET 5 di cui all' allegato 3 della replica e degli allegati PET 6/29 e PET 7/37 di cui all' allegato 3 della replica per quanto riguarda esclusivamente i dati ricavati dalla relazione Coopers e Lybrand;
- nella causa T-3/89, le richieste di trattamento riservato degli allegati A6 e A7 di cui all' allegato 2 del ricorso;
- nella causa T-9/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 40, 62 e 97 del ricorso, della pag . 2 dell' allegato 26 del ricorso, nonché degli allegati 30-35 del ricorso;
- nella causa T-11/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 114 e 115 della replica; delle pagg . 73-84, degli allegati 1, 2, 4, 5 e del n . 13 dei "contemporary documents" di cui all' allegato 6 del ricorso; nonché degli allegati C2, D1 e D2 e delle loro "typed copies" dell' appendice II dell' allegato 11 del ricorso;
- nella causa T-12/89, le richieste di trattamento riservato della pag . 4 del ricorso, degli allegati 6 e 7 del ricorso, e dell' allegato 2 della replica;
- nella causa T-13/89, le richieste di trattamento riservato dell' allegato 3 ( a ) del ricorso ad eccezione degli allegati 6, prima tabella, 18, 21 e 22; dell' allegato 3 ( c ) del ricorso ad eccezione delle richieste aventi ad oggetto l' allegato 5 e la pagina 17; inoltre dell' allegato 4 del ricorso ad eccezione della parte intitolata "sales of polypropylene basic products to overlapping customers during the 21 month ended 30 september 1983 ".
25 Queste domande vanno pertanto accolte . Poiché sono state respinte tutte le altre domande di trattamento riservato, i dati cui esse si riferiscono verranno messi a disposizione delle parti che potranno consultarli nei locali della cancelleria del Tribunale .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Prima Sezione )
ordina :
Sono accolte :
- nella causa T-2/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 13 e 14 del ricorso e della pag . 39 della replica, dell' allegato 11 del ricorso, delle pagg . 12 e 13 dell' allegato 14, delle pagg . 6-8 dell' allegato 17, degli allegati 19 e 20 del ricorso, nonché dell' allegato PET 5 di cui all' allegato 3 della replica e degli allegati PET 6/29 e PET 7/37 di cui all' allegato 3 della replica per quanto riguarda esclusivamente i dati ricavati dalla relazione Coopers e Lybrand;
- nella causa T-3/89, le richieste di trattamento riservato degli allegati A6 e A7 di cui all' allegato 2 del ricorso;
- nella causa T-9/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 40, 62 e 97 del ricorso, della pag . 2 dell' allegato 26 del ricorso, nonché degli allegati 30-35 del ricorso;
- nella causa T-11/89, le richieste di trattamento riservato delle pagg . 114 e 115 della replica ; delle pagg . 73-84, degli allegati 1, 2, 4, 5 e del n . 13 dei "contemporary documents" di cui all' allegato 6 del ricorso; nonché degli allegati C2, D1 e D2 e delle loro "typed copies" dell' appendice II dell' allegato 11 del ricorso;
- nella causa T-12/89, le richieste di trattamento riservato della pag . 4 del ricorso, degli allegati 6 e 7 del ricorso, e dell' allegato 2 della replica;
- nella causa T-13/89, le richieste di trattamento riservato dell' allegato 3 ( a ) del ricorso ad eccezione degli allegati 6, prima tabella, 18, 21 e 22 ; dell' allegato 3 ( c ) del ricorso ad eccezione delle richieste aventi ad oggetto l' allegato 5 e la
pag . 17; inoltre dell' allegato 4 del ricorso ad eccezione della parte intitolata "sales of polypropylene basic products to overlapping customers during the 21 month ended 30 september 1983 ".
Lussemburgo, 15 novembre 1990 .
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