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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 26 MARZO 1992. - BASF AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DOMANDA DI REVOCAZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA T-4/89 REV.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01591
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento - - Revocazione di una sentenza - Presupposti di ricevibilità della domanda - Fatto nuovo - Fatto conosciuto prima della pronuncia della sentenza impugnata - Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 41 e 46)
MassimaRisulta dall' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, dichiarato applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale dall' art. 46, primo comma, di tale Statuto, che la revocazione non è un mezzo di appello, bensì un mezzo di ricorso straordinario che consente di rimettere in discussione l' autorità connessa ad una sentenza che conclude il grado del giudizio, per via degli accertamenti di fatto sui quali il giudice ha basato la sua decisione. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di natura fattuale antecedenti alla pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento al giudice che ha pronunciato la sentenza medesima ed alla parte richiedente in revocazione, elementi i quali, se avessero potuto essere esaminati dal giudice, avrebbero potuto indurlo a dare alla controversia una diversa soluzione.
E' , per tale motivo, manifestamente irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale sia invocato un fatto conosciuto dalla parte richiedente in revocazione prima della pronuncia della sentenza.
PartiNella causa T-4/89,
Basf AG, società di diritto tedesco con sede in Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania), assistita dall' avv. F. Hermanns, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
richiedente in revocazione
contro
Commissione delle Comunità europee,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza 17 dicembre 1991 del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), BASF/Commissione (T-4/89, Racc. pag. II-1523),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, R. Schintgen e C. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 1992, la BASF AG (in prosieguo: la "BASF") ha proposto, ai sensi dell' art. 41 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dell' art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il "regolamento di procedura"), una domanda diretta ad ottenere la revocazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 1991, BASF/Commissione (T-4/89, Racc. pag. II-1523).
2 Con tale sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, concernente un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato (CEE) (IV/31.149: Polipropilene; GU L 230, pag. 1), ed ha ridotto l' ammenda inflitta alla richiedente in revocazione.
3 La richiedente in revocazione conclude che il Tribunale voglia:
1) revocare la sentenza ai sensi dell' art. 125 del regolamento di
procedura;
2) ordinare mezzi istruttori, ai sensi degli artt. 65 e 66 del
regolamento di procedura, onde appurare i fatti dei quali è fornita prova nel prosieguo;
3) annullare la sentenza 17 dicembre 1991 e
a) annullare la decisione adottata dalla resistente il 23
aprile 1986, notificata il 28 maggio 1986, concernente un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato (CEE) (IV/31.149: Polipropilene);
b) in subordine, annullare o ridurre l' ammenda inflitta alla
richiedente dall' art. 3 della summenzionata decisione;
c) in subordine, dichiarare inesistente la controversa
decisione della resistente;
4) condannare la resistente alle spese.
4 A sostegno della propria domanda, la BASF adduce di essere venuta a conoscenza di nuovi elementi di fatto e di diritto dopo la conclusione della trattazione orale del 10 luglio 1991 e successivamente alla notifica della sentenza 17 dicembre 1991. Infatti, nella sua sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102 e T-104/89, Racc. pag. II-315), il Tribunale (Seconda Sezione) ha constatato che la decisione sottoposta al suo esame era invalida in conseguenza dei vizi procedurali dai quali era inficiata, che erano emersi in seguito all' istruttoria disposta dal Tribunale. Alla luce delle risultanze dei mezzi istruttori nella citata causa PVC, la richiedente in revocazione ritiene che sia praticamente certo che i principi dell' art. 12, n. 1, del regolamento interno della Commissione sono stati disattesi sia nella causa "polipropilene" sia in quella "PVC" (citata) e che il testo della decisione notificata nella causa "polipropilene" non corrisponde in alcun punto al testo della decisione adottata dalla Commissione.
5 La BASF ne ravvisa la prova nel fatto che gli agenti della Commissione hanno dichiarato, nel corso dell' udienza del 10 dicembre 1991 nella citata causa "PVC", che il procedimento adottato in questa causa corrisponde ad una prassi costante. Ciò emergerebbe altresì dalle dichiarazioni rilasciate dalla Commissione alla stampa il 28 febbraio 1992 (servizio di informazione "Vereinigte Wirtschaftsdienste" News 2802 111), secondo le quali:
"La Commissione considera del pari l' esigenza richiamata dalla Corte (sic), secondo la quale tutti gli atti devono essere vistati o siglati dal Presidente della Commissione delle Comunità o dal Segretario generale, come irrealizzabile. Il numero di atti giuridici emanati ogni anno dalla Commissione si aggira intorno agli 8 000. Come si è sottolineato da parte degli esponenti della Commissione, nessun terzo può far valere diritti derivanti dalla sentenza in questione fino a quando il giudice d' appello non abbia statuito. Pertanto non esiste, per adesso, nessun pericolo di assistere ad una moltiplicazione di nuove cause atte ad infirmare, in modo generalizzato, la prassi normativa della Commissione".
La BASF ne deduce che non v' è alcuna ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli agenti della Commissione, dal momento che la Commissione stessa ha confermato, in occasione della sua conferenza stampa, le affermazioni dei suoi agenti.
6 La richiedente in revocazione sostiene inoltre che i suddetti elementi di fatto sono decisivi per la sentenza di cui essa chiede la revocazione, in quanto devono comportarne l' annullamento, conformemente ai principi enunciati nella citata sentenza 27 febbraio 1992. La BASF non sarebbe stata in grado di dedurre prima tali mezzi, poiché ne sarebbe venuta a conoscenza soltanto all' udienza del 10 dicembre 1991 e solo tramite la citata sentenza 27 febbraio 1992 avrebbe avuto modo di rendersi conto della portata, sia sul piano fattuale, sia su quello giuridico, dei vizi che inficiavano il processo decisionale della Commissione.
7 La BASF conclude chiedendo al Tribunale di ordinare vari mezzi istruttori al fine di accertare se la decisione della Commissione nella causa polipropilene sia affetta dagli stessi vizi della decisione dichiarata invalida con la citata sentenza 27 febbraio 1992.
8 Per valutare la ricevibilità della presente domanda, occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, dichiarato applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale dall' art. 46, primo comma, di tale statuto,
"La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione".
9 Risulta da tale disposizione che la revocazione non è un mezzo di appello, bensì un mezzo di ricorso straordinario che consente di rimettere in discussione l' autorità connessa ad una sentenza che conclude il grado del giudizio, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice ha basato la sua decisione. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di natura fattuale antecedenti la pronunzia della sentenza, ignoti fino a quel momento al giudice che ha pronunciato la sentenza medesima ed alla parte richiedente in revocazione, elementi i quali, se avessero potuto essere esaminati dal giudice, avrebbero potuto indurlo a dare alla controversia una diversa soluzione (v., da ultimo, ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90, Gill/Commissione, P-Rev., Racc. pag. I-993).
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che l' unico fatto che la richiedente in revocazione può invocare a sostegno della sua istanza è dato dalle dichiarazioni rilasciate dagli agenti della Commissione all' udienza svoltasi il 10 dicembre 1991 nella citata causa "PVC".
11 Infatti, occorre rilevare che la BASF afferma, nella sua istanza di revocazione, che "essa non è stata in grado di dedurre prima tali mezzi (vale a dire quelli che invoca nella sua istanza di revocazione) perché ne è venuta a conoscenza soltanto all' udienza del 10 dicembre 1991".
12 Se è vero che la BASF aggiunge poi che soltanto tramite la citata sentenza 27 febbraio 1992 essa ha potuto rendersi conto della portata, sia sul piano fattuale sia su quello giuridico, dei vizi che inficiavano il processo decisionale della Commissione, il Tribunale constata altresì che la citata sentenza 27 febbraio 1992 si è limitata a definire la rilevanza giuridica, nella fattispecie sulla quale era allora chiamato a pronunciarsi, delle dichiarazioni degli agenti della Commissione all' udienza del 10 dicembre 1991, senza peraltro pronunciarsi sulla veridicità del contenuto di queste dichiarazioni (sentenza 27 febbraio 1992, punto 92 della motivazione, citata). Pertanto, tale sentenza non potrebbe in nessun modo rappresentare, di per se stessa, un fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991 (v. sentenza 19 marzo 1991, Ferrandi/Commissione, punto 13 della motivazione, causa C-403/85 Rev., Racc. pag. I-1215).
13 Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Commissione nel corso della conferenza stampa svoltasi all' indomani della pronuncia della sentenza 27 febbraio 1992, il Tribunale ritiene che esse non siano se non una conferma del contenuto delle dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione all' udienza del 10 dicembre 1991, come pure si rileva nel punto 2 dell' istanza di revocazione della BASF. Ne consegue che nemmeno le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa possono, per quanto concerne la BASF, costituire di per sé sole un fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991.
14 Orbene, il Tribunale prende atto che l' unico fatto che la BASF può invocare a sostegno della sua istanza di revocazione - vale a dire le dichiarazioni rilasciate dagli agenti della Commissione all' udienza del 10 dicembre 1991 nella citata causa "PVC" - era con ogni evidenza noto alla parte istante per la revocazione prima della pronuncia della sentenza 17 dicembre 1991. Infatti, tale parte aveva assistito all' udienza del 10 dicembre 1991 e vi era stata rappresentata dallo stesso avvocato che l' aveva difesa nel procedimento concluso dalla sentenza 17 dicembre 1991. Inoltre, essa adduce come prova principale di tale fatto il resoconto dell' udienza del 10 dicembre 1991. Infine, essa ha affermato di esserne "venuta a conoscenza soltanto all' udienza del 10 dicembre 1991". La richiedente in revocazione avrebbe perciò potuto rendere noto tale fatto al Tribunale prima della pronunzia della sentenza 17 dicembre 1991, come hanno fatto i ricorrenti nelle cause riunite da T-9/89 a T-15/89 (v. sentenze 10 marzo 1992, Huels/Commissione, causa T-9/89, punti da 382 a 385 della motivazione; Hoechst/Commissione, causa T-10/89, punti da 372 a 375 della motivazione; Shell/Commissione, causa T-11/89, punti da 372 a 374 della motivazione; Solvay/Commissione, causa T-12/89, punti da 345 a 347 della motivazione; ICI/Commissione, causa T-13/89, punti da 399 a 401 della motivazione; Monte/Commissione, causa T-14/89, punti da 389 a 391 della motivazione, e Linz/Commissione, causa T-15/89, punti da 393 a 395 della motivazione, Racc. pag. II-1275).
15 Discende dai suddetti rilievi che il fatto in questione non può in alcun modo costituire, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, un fatto ignoto alla parte richiedente in revocazione prima della pronunzia della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991 e che, di conseguenza, esso non è idoneo a determinare la revocazione della sentenza suddetta.
16 Ad abundantiam, si deve ricordare che i fatti allegati dalla BASF non sono tali da influire in modo determinante sulla sentenza 17 dicembre 1991, come risulta dai citati punti della motivazione delle sentenze 10 marzo 1992, cause riunite da T-9/89 a T-15/89.
17 Si deve aggiungere che l' art. 111 del regolamento di procedura si applica a tutti i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, inclusi i ricorsi straordinari. Essendo manifestamente improponibile, la domanda di revocazione va dichiarata irricevibile, ai sensi della summenzionata disposizione, prima della sua notificazione alla resistente.
18 Poiché l' ordinanza viene emessa prima della notifica dell' istanza alla resistente, è sufficiente dichiarare, ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, che la parte richiedente in revocazione dovrà sopportare le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così dispone:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) La parte richiedente in revocazione sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 26 marzo 1992.
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