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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 4 NOVEMBRE 1992. - DSM NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DOMANDA DI REVOCAZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA T-8/89 REV.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02399
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura ° Revocazione di una sentenza ° Presupposti per la ricevibilità della domanda ° Fatto nuovo ° Fatto conosciuto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, artt. 41 e 46]
MassimaRisulta dall' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, reso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell' art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo, che la revocazione non costituisce un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinaria che consente di infirmare l' autorità di cosa giudicata di una sentenza definitiva a causa delle constatazioni di fatto su cui il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto antecedenti alla pronuncia della sentenza medesima, sino a quel momento sconosciuti al giudice che l' ha emanata nonché alla parte che chiede la revocazione e tali che avrebbero indotto il giudice, ove questi avesse potuto prenderli in considerazione, ad una diversa soluzione della controversia.
E' perciò irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale si invochi un fatto noto alla parte che chiede la revocazione prima della pronuncia della sentenza.
PartiNella causa T-8/89 Rev.,
DSM NV, società di diritto olandese, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), rappresentata dall' avv. I. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente per revocazione,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza pronunciata dal Tribunale il 17 dicembre 1991 nella causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, R. Schintgen, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 1992 la DSM NV (in prosieguo: la "DSM") ha proposto, ai sensi dell' art. 41 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto della Corte") e dell' art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il "regolamento di procedura"), una domanda di revocazione della sentenza 17 dicembre 1991 emanata dal Tribunale nella causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833, in prosieguo: la "sentenza 17 dicembre 1991").
2 Con la detta sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla DSM, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149 ° Polipropilene; GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la "decisione").
Conclusioni delle parti
3 La ricorrente per revocazione conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare che la presente domanda di revocazione è stata presentata nei termini;
2) disporre mezzi istruttori, più in particolare quelli di cui all' art. 64, n. 3, lett. c) e d), del regolamento di procedura;
3) revocare la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, in modo da dichiarare inesistente o quanto meno nulla la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 ° Polipropilene);
4) annullare o almeno ridurre l' ammenda inflitta alla ricorrente per revocazione con la suddetta decisione della Commissione;
5) ordinare alla Commissione il rimborso immediato dell' ammenda che le è stata pagata il 19 febbraio 1992 dalla ricorrente per revocazione in base ad un titolo inesistente o quanto meno nullo, ivi compresi gli interessi e le spese quali sono indicati nella lettera spedita il 5 maggio 1992 dalla ricorrente per revocazione alla Commissione;
6) condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, ivi comprese quelle del procedimento che si è concluso con la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, già citata.
4 La resistente conclude, dal canto suo, che il Tribunale voglia:
1) a) in via principale: dichiarare irricevibili le domande;
b) in subordine: in ogni caso dichiarare le domande infondate;
2) condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
5 A sostegno della propria domanda la DSM deduce che ai sensi dell' art. 41 dello Statuto della Corte costituisce un fatto nuovo l' insieme dei fatti e degli indizi menzionati nel punto 2.1 della sua domanda di revocazione. Si tratta, in primo luogo, della domanda da essa spedita alla Commissione con lettera 5 maggio 1992 per ottenere o il rimborso, in quanto pagamento indebito, dell' ammenda che essa aveva versato alla Commissione e delle spese connesse alla garanzia bancaria che aveva dovuto costituire per il procedimento nella causa T-8/89, o delle spiegazioni prima del 19 maggio 1992, qualora la Commissione ritenesse che l' ammenda non fosse stata indebitamente pagata. Si tratta, in secondo luogo, del diniego della Commissione di accogliere, entro i termini stabiliti dalla ricorrente per revocazione, la domanda summenzionata. Si tratta, in terzo luogo, della scoperta del fatto che una serie di modifiche e aggiunte sono state, secondo la ricorrente per revocazione, apportate a posteriori al testo della decisione notificatole rispetto al testo adottato dal Collegio dei Commissari nella riunione del 23 aprile 1986. La DSM adduce come indizi di queste modifiche e aggiunte l' esistenza nel testo della decisione notificatole di differenze tipografiche, la numerazione discontinua delle pagine, la citazione nella prima pagina di questo testo dei termini "progetto di decisione 23 maggio 1986", la durata eccezionalmente lunga intercorsa fra la data della presunta emanazione della decisione (23 aprile 1986) e la data in cui essa le è stata notificata (30 maggio 1986), nonché il diniego della Commissione di rispondere alla domanda del 5 maggio 1992, atteggiamento che impedirebbe di verificare l' esistenza della decisione. Si tratta, in quarto luogo, della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315, in prosieguo: la "sentenza PVC"), in cui la decisione della Commissione di cui trattasi in queste cause è stata dichiarata inesistente in quanto inficiata da "vizi particolarmente gravi e manifesti".
6 Dall' insieme dei fatti e degli indizi summenzionati la ricorrente per revocazione deduce che il Collegio dei commissari non ha deliberato il testo della decisione notificatole e che esso non disponeva della versione olandese della decisione. Essa ne desume che è lecito dubitare dell' esistenza della decisione oggetto della sentenza di cui chiede la revocazione, in quanto vi sarebbero tutti i motivi per credere che tale decisione è inficiata dagli stessi vizi di quella oggetto della sentenza PVC (domanda di revocazione, punto 2.3).
7 Essa ritiene che se così fosse, questo fatto sarebbe in grado di esercitare un' influenza decisiva su detta sentenza, in quanto questa avrebbe confermato una decisione inesistente. Pertanto, essa chiede al Tribunale di disporre diversi mezzi istruttori al fine di accertare se la decisione oggetto della sentenza di cui chiede la revocazione esista (domanda di revocazione, punto 2.2).
8 La Commissione deduce che, ai termini dell' art. 41 dello Statuto della Corte, la prima condizione che deve essere soddisfatta affinché una domanda di revocazione sia ricevibile è che essa sia basata su un fatto che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
9 Essa sostiene al riguardo che le pretese modifiche del testo erano note alla ricorrente per revocazione dal 30 maggio 1986, in quanto in tale data essa ha ricevuto la notifica della decisione. Non può quindi trattarsi di un fatto risultato dopo la sentenza 17 dicembre 1991.
10 La Commissione deduce poi che la sentenza PVC non può neppure essere considerata un fatto nuovo, in quanto detta sentenza ha solo definito la portata giuridica delle dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nell' udienza tenutasi il 10 dicembre 1991 nelle cause di cui il Tribunale doveva allora conoscere, senza peraltro pronunciarsi sulla veridicità del contenuto di queste dichiarazioni (sentenza PVC, punto 92 della motivazione), e non può quindi in nessun caso costituire di per sé un fatto tale da giustificare la revocazione della sentenza 17 dicembre 1991, come ha affermato il Tribunale nell' ordinanza 26 marzo 1992, causa T-4/89, BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591, punto 12 della motivazione).
11 La Commissione aggiunge che, come il Tribunale ha constatato nella stessa ordinanza (punto 14 della motivazione), la ricorrente per revocazione avrebbe potuto chiedere, sulla base delle summenzionate dichiarazioni degli agenti della Commissione, la riapertura della fase orale prima della pronuncia della sentenza.
12 La Commissione deduce infine che la lettera che la ricorrente per revocazione le ha spedito il 5 maggio 1992 non può essere fatta valere per chiedere la revocazione di una sentenza passata in giudicato, altrimenti, per poter chiedere la revocazione di una sentenza, sarebbe sufficiente spedire alla Commissione una lettera con un certo numero di domande e di pretese per adire poi il Tribunale con una domanda di revocazione, se essa non le ha soddisfatte immediatamente.
Giudizio del Tribunale
13 Al fine di accertare la ricevibilità della presente domanda è opportuno ricordare che, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, reso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale dall' art. 46, primo comma, di questo Statuto
"la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione".
14 Da tale disposizione deriva che la revocazione non è un mezzo d' appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l' autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l' ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v., da ultimo, ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P Rev., Gill/Commissione, Racc. pag. I-993, e ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione, già citata).
15 Il Tribunale ritiene che la questione che deve dirimere sia quella se la ricorrente per revocazione abbia dimostrato di aver conosciuto i fatti dedotti nel punto 2.3 della sua domanda di revocazione e menzionati nel punto 6 della presente ordinanza solo dopo la pronuncia della sentenza 17 dicembre 1991.
16 Nel caso di specie il Tribunale constata che il "fatto nuovo" che fa valere la ricorrente per revocazione a sostegno della domanda sarebbe comprovato dall' insieme di fatti e di indizi di natura diversa, verificatisi e manifestatisi in momenti diversi (v. il precedente punto 5). Si deve quindi esaminare se fra tali fatti e fra tali indizi la ricorrente per revocazione conoscesse, prima della pronuncia della sentenza 17 dicembre 1991, i fatti citati nel precedente punto 6.
17 Per quanto riguarda le presunte modifiche e aggiunte materiali apportate al testo della decisione notificata alla ricorrente per revocazione ° che quest' ultima definisce essa stessa nella domanda di revocazione "particolarmente gravi e manifesti" ai sensi della sentenza PVC °, occorre notare che le differenze tipografiche riscontrate dalla ricorrente per revocazione erano presenti nel testo della decisione notificato alla DSM il 30 maggio 1986 e che, di conseguenza, sono state portate a conoscenza di quest' ultima, data la loro natura manifesta, fin dalla data di detta notifica. Lo stesso dicasi per il carattere discontinuo della numerazione delle pagine della decisione, per la dicitura "progetto di decisione 23 maggio 1986" che figura sulla copertina della decisione notificata, nonché per la lunghezza del tempo intercorso fra la data di adozione della decisione ° che la ricorrente fissa ora al 23 aprile 1986, mentre nell' atto introduttivo essa mirava all' annullamento della decisione 23 maggio 1986 ° e la data della notifica il 30 maggio 1986.
18 Occorre inoltre sottolineare che le modifiche e le aggiunte riscontrate dalla ricorrente per revocazione sono state sufficientemente chiarite in ordine alla loro portata nell' udienza del 10 dicembre 1991 nelle cause riunite PVC, nel corso della quale gli agenti della Commissione hanno dichiarato che la procedura seguita in queste cause corrispondeva ad una prassi costante. Orbene, la ricorrente per revocazione assisteva a tale udienza e vi era rappresentata dallo stesso avvocato che la rappresentava nel procedimento che si è concluso con la sentenza 17 dicembre 1991. Di conseguenza, essa avrebbe potuto, prima della pronuncia della sentenza, presentare una domanda di riapertura della fase orale, facendo valere i fatti citati nel precedente punto 6. E' vero che la ricorrente per revocazione non disponeva ancora, a differenza delle ricorrenti nelle cause riunite da T-9/89 a T-15/89 (v. sentenze 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/Commissione, Racc. pag. II-499, punti 382-385 della motivazione; causa T-10/89, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 372-375 della motivazione; causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punti 372-374 della motivazione; causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 345-347 della motivazione; causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punti 399-401 della motivazione; causa T-14/89, Montedipe/Commissione, Racc. pag. II-1155, punti 389-391 della motivazione, e causa T-15/89, Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punti 393-395 della motivazione), della valutazione giuridica espressa dal Tribunale sulla decisione PVC nella sentenza 27 febbraio 1992. Tuttavia questa circostanza non modifica affatto la constatazione che la ricorrente per revocazione ha conosciuto i fatti di cui trattasi prima della pronuncia della sentenza (v. sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione, Racc. pag. I-1215, punto 13 della motivazione).
19 Ne consegue che le diverse modifiche e aggiunte citate dalla ricorrente per revocazione e la loro portata erano sufficientemente evidenti per consentirle di avere conoscenza, già alla lettura del testo della decisione notificatale e, in ogni caso, nel corso dell' udienza nelle cause PVC del 10 dicembre 1991, dei fatti menzionati nel precedente punto 6. Di conseguenza, questi fatti non possono in nessun caso costituire fatti ignoti alla ricorrente per revocazione prima della pronuncia della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, e pertanto non sono tali da giustificare la revocazione di detta sentenza.
20 Per di più, va rilevato che la sentenza PVC, in quanto tale, e la lettera spedita dalla ricorrente per revocazione alla Commissione il 5 maggio 1992, e il fatto che questa sia rimasta senza risposta, sono irrilevanti. Infatti, nessuno di questi elementi ha portato a conoscenza della ricorrente per revocazione fatti che le erano fino a quel momento ignoti.
21 Da quanto precede risulta che i fatti addotti dalla ricorrente nella sua domanda né presi singolarmente né considerati congiuntamente gli uni con gli altri possono costituire un fatto nuovo ai sensi dell' art. 41 dello Statuto della Corte e che, di conseguenza, la domanda di revocazione è irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
22 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la parte che ha chiesto la revocazione è rimasta soccombente e che la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) La ricorrente per revocazione è condannata alle spese.
Lussemburgo, 4 novembre 1992
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