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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 4 NOVEMBRE 1992. - MONTECATINI SPA (EX MONTEDIPE SPA) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DOMANDA DI REVOCAZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA T-14/89 REV.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02409
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura ° Revocazione di una sentenza ° Presupposti per la ricevibilità della domanda ° Fatto nuovo ° Fatto conosciuto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, artt. 41 e 46]
MassimaRisulta dall' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, reso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell' art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo, che la revocazione non costituisce un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinaria che consente di infirmare l' autorità di cosa giudicata di una sentenza definitiva a causa delle constatazioni di fatto su cui il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto antecedenti alla pronuncia della sentenza medesima, sino a quel momento sconosciuti al giudice che l' ha emanata nonché alla parte che chiede la revocazione e tali che avrebbero indotto il giudice, ove questi avesse potuto prenderli in considerazione, ad una diversa soluzione della controversia.
E' perciò irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale si invochi un fatto già noto alla parte che chiede la revocazione prima della pronuncia della sentenza.
GAc
PartiNella causa T-14/89 Rev.,
Montecatini SpA (già Montedipe SpA), società di diritto italiano, con sede a Milano (Italia) rappresentata dagli avv.ti G. Celona e G. Aghina, del foro di Milano, e dall' avv. P. Ferrari, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. G. Margue, 20 rue Philippe II,
ricorrente per revocazione,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Prima Sezione) il 10 marzo 1992, nella causa T-14/89, Montedipe SpA / Commissione (Racc. pag. II-1155),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C. Bellamy, R. Schintgen, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 giugno 1992, la Montecatini SpA (in prosieguo: la "Monte") ha presentato, ai sensi dell' art. 41 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto della Corte") e dell' art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il "regolamento di procedura"), una domanda di revocazione della sentenza pronunciata dal Tribunale (Prima Sezione) il 10 marzo 1992, nella causa T-14/89, Montedipe SpA / Commissione (Racc. pag. II-1155; in prosieguo: la "sentenza 10 marzo").
2 Con la detta sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Monte, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149 ° Polipropilene; GU L 230, pag. 1).
3 La ricorrente nel procedimento di revocazione conclude che il Tribunale voglia:
1) ritenere ammissibile la domanda e passare all' esame del merito;
2) in via istruttoria: ordinare alla Commissione l' esibizione del processo verbale di adozione della decisione 23 aprile 1986, nonché della decisione stessa adottata a quella data nei riguardi della società Montedipe;
3) nel merito: in accoglimento del ricorso per revocazione, revocare la sentenza impugnata, dichiarando inesistente la decisione 23 aprile 1986 nei confronti della Montedipe SpA, e conseguentemente irricevibile il ricorso da essa proposto contro la decisione stessa;
4) condannare la Commissione alle spese.
4 La convenuta nel procedimento di revocazione conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare irricevibile la domanda di revocazione della sentenza nella causa T-14/89, in quanto non indica il fatto nuovo su cui si fonda e, comunque, per mancanza di novità del fatto allegato;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
5 A sostegno della domanda, la Monte fa valere di avere appreso, nel Financial Times del 28 febbraio 1992 e nel Corriere della Sera del 29 febbraio 1992, le reazioni suscitate nella Commissione dalla sentenza pronunciata dal Tribunale il 27 febbraio 1992 nelle cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: "sentenza PVC"). Talune dichiarazioni della Commissione avrebbero dato adito al timore che la prassi dichiarata illegittima nella detta sentenza del Tribunale sia stata largamente utilizzata dalla Commissione, particolarmente in materia di concorrenza, e che non riguardi, dunque, solamente l' adozione delle decisioni nelle cause PVC e PEBD, bensì anche svariate altre decisioni adottate dalla Commissione, tra cui quella oggetto della sentenza 10 marzo 1992. Tale prassi consisterebbe nel considerare come "adottate" dal collegio dei commissari decisioni il cui testo non sia ancora completo e che non siano ancora definitive ovvero che non siano state ancora redatte in tutte le lingue facenti fede.
6 La Monte sostiene che tali dichiarazioni della Commissione, riportate in diversi organi della stampa, costituiscano un fatto nuovo con conseguente ammissibilità del ricorso diretto alla revocazione della sentenza del 10 marzo 1992.
7 Avverso il ricorso per revocazione della Monte la Commissione solleva un' eccezione d' irricevibilità. Essa ricorda che, a termini dell' art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, la revocazione di una sentenza può essere richiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, fosse ignoto alla Corte e alla parte che chiede la revocazione.
8 La Commissione rileva che nella specie la ricorrente afferma di fondare la domanda di revocazione sulle dichiarazioni della Commissione, riportate dai quotidiani del 28 febbraio 1992 e dei giorni successivi. Essa osserva che la Monte, lungi dall' affermare che tale fatto fosse ignoto al Tribunale e ad essa stessa prima della pronuncia della sentenza, dichiara di aver proposto, prima della pronuncia della sentenza e a seguito di tali dichiarazioni, un' istanza di riapertura della fase orale, respinta dal Tribunale nella sentenza de qua. La Commissione conclude che, in mancanza di fatti nuovi, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato irricevibile.
9 Al fine di poter valutare la ricevibilità del presente ricorso, occorre ricordare che, a termini dell' art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile del procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell' art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo,
"la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione".
10 Da tale disposizione emerge che la revocazione non costituisce un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinario che, avendo ad oggetto le constatazioni di fatto sulle quali il giudice si è fondato, consente di infirmare l' autorità di cosa giudicata di una sentenza definitiva. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto antecedenti alla pronuncia della sentenza medesima, sino a quel momento sconosciuti al giudice che l' ha emanata nonché alla parte che chiede la revocazione e tali da indurre il giudice, ove questi avesse potuto prenderli in considerazione, ad una diversa soluzione della controversia (vedi per ultimo l' ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P-Rev., Gill / Commissione, Racc. pag. I-993 e l' ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione, Racc. pag. II-1591).
11 Nella specie, il Tribunale rileva, da un lato, che il solo fatto dedotto dalla ricorrente a sostegno della propria domanda è costituito dalle dichiarazioni della Commissione riportate nella stampa nei giorni 28 e 29 febbraio 1992 e, dall' altro, che la ricorrente deduce la stessa circostanza a sostegno di un' istanza di riapertura della fase orale presentata al Tribunale il 6 marzo 1992, vale a dire anteriormente alla pronuncia della sentenza del 10 marzo 1992 di cui essa chiede la revocazione e contro cui ha proposto appello dinanzi alla Corte.
12 Conseguentemente, va rilevato non solo che il fatto dedotto dalla ricorrente era conosciuto alla medesima ed al Tribunale prima della pronuncia della sentenza, bensì, inoltre, che il Tribunale ha enunciato ai punti 389-391 della sentenza stessa i motivi per i quali tale fatto non giustificava la riapertura della fase orale.
13 Dalle considerazioni che precedono emerge che il fatto dedotto dalla ricorrente non può costituire in alcun caso, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, un fatto sconosciuto alla parte che chiede la revisione ed al Tribunale prima della pronuncia della sentenza del 10 marzo 1992 e che, pertanto, non può legittimare la revocazione della sentenza medesima.
Decisione relativa alle speseSulle spese
14 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la parte che ha chiesto la revocazione è rimasta soccombente e che la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 4 novembre 1992.
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