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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 15 LUGLIO 1993. - DAVID BLACKMAN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - SPESE RIPETIBILI - RICEVIBILITA. - CAUSE RIUNITE T-33/89 E T-74/89 - DEPE.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00837
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedura ° Spese ° Contestazione riguardante le spese ripetibili ° Nozione ° Domanda diretta a contestare la condanna alle spese ° Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1)
MassimaNon costituisce una contestazione sulla ripetibilità delle spese, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda presentata dal ricorrente non già per ottenere dal Tribunale una decisione relativa alla controversia tra la controparte e il ricorrente medesimo in ordine all' importo o alla determinazione delle spese alle quali sia stato condannato, bensì per sottrarsi in tutto o in parte a tale condanna. Una siffatta domanda è, pertanto, irricevibile.
PartiNelle cause riunite T-33/89 e T-74/89 DEP,
David Blackman, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente a Tervuren (Belgio), rappresentato dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio del medesimo, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giuriconsulto, Manfred Peter, direttore di divisione, e Didier Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e C.P Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 16 marzo 1993, Blackman/Parlamento, pronunciata nelle cause riunite T-33/89 e T-74/89 (Racc. pag. II-249), il Tribunale ha condannato il ricorrente a sostenere le spese attinenti all' audizione dei testimoni.
2 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 1993 e proposto sulla base dell' art. 92 del regolamento di procedura il ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:
1) dichiarare ricevibile il ricorso sotto il profilo formale in quanto introdotto nei termini;
2) dichiarare ricevibile la domanda, basata sull' art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale, con cui è stata contestata la condanna del ricorrente, pronunciata nella decisione 16 marzo 1993, a sopportare le spese attinenti all' audizione dei testimoni;
3) dichiarare che il ricorrente non dovrà sopportare le spese di cui trattasi e che queste saranno poste a carico del convenuto;
4) in subordine e all' occorrenza, dichiarare che le spese attinenti all' audizione dei testimoni dovranno essere sopportate in parti uguali da ognuna delle due parti.
3 Il Parlamento, indipendentemente dalla questione della ricevibilità del ricorso, si è limitato a ricordare di non aver proposto la controversia risolta con la sentenza pronunciata dal Tribunale il 16 marzo 1993 rimettendosi, quanto al seguito da dare al ricorso, al prudente apprezzamento del Tribunale stesso.
4 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell' altra parte.
5 Si deve quindi esaminare la questione se, nella specie, vi sia contestazione in ordine a spese ripetibili. Il Tribunale rileva al riguardo che la domanda del ricorrente non è intesa ad ottenere una decisione del Tribunale relativa alla controversia tra il Parlamento e il ricorrente medesimo in ordine all' importo delle spese attinenti all' audizione dei testimoni delle cause riunite T-33/89 e T-74/89 ovvero sulla determinazione delle spese medesime, ma è piuttosto volta a sottrarre il ricorrente stesso in tutto o in parte dalla condanna a sopportare le spese attinenti all' audizione dei testimoni.
6 Nella specie non vi è pertanto alcuna contestazione sulle spese ripetibili, ragion per cui la domanda dev' essere respinta in quanto irricevibile.
7 Ai termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Considerato che le parti non hanno chiesto la condanna della controparte alle spese, le spese devono essere compensate.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) La domanda è respinta in quanto irricevibile.
2) Le spese sono compensate.
Lussemburgo, 15 luglio 1993.
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