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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 26 MARZO 1992. - INIGO ASCASIBAR ZUBIZARRETA E ALTRI CONTRO ALESSANDRO ALBANI E ALTRI E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - OPPOSIZIONE DI TERZO - IRRICEVIBILITA - QUALITA DEL TERZO. - CAUSA T-35/89 - TO I.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01599
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedimento - Opposizione di terzo - Presupposti di ricevibilità - Posizione di terzietà - Mancata partecipazione del terzo opponente per validi motivi alla controversia nella causa principale - Pubblicazione dell' oggetto e delle conclusioni dei ricorsi nella Gazzetta ufficiale - Effetti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 39; regolamento di procedura della Corte, artt. 16, n. 6, e 97, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 24, n. 6, e 123, n. 1)
MassimaDiscende dall' art. 39 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, dagli artt. 16, n. 6, e 97, n. 1, del regolamento di procedura della Corte nonché dagli artt. 24, n. 6, e 123, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale che il legislatore comunitario ha concepito l' opposizione di terzo come mezzo straordinario di ricorso, esperibile dalle persone interessate le quali, per validi motivi, non abbiano potuto intervenire nella causa principale. Il carattere straordinario dell' opposizione di terzo trova giustificazione nel rilievo secondo cui, nell' interesse di una corretta amministrazione della giustizia e della certezza dei rapporti giuridici, è necessario evitare, nei limiti del possibile, che le persone aventi interesse alla risoluzione di una controversia pendente dinanzi alla Corte o al Tribunale facciano valere questo loro interesse dopo che il giudice comunitario si è pronunciato sulla questione controversa.
Pertanto, qualsiasi persona interessata che fosse in grado di partecipare alla causa principale ed abbia omesso di farlo per negligenza non può valersi del diritto di proporre opposizione di terzo. Dato che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell' oggetto e delle conclusioni della causa ha per scopo quello di mettere i terzi in grado di conoscere l' esistenza delle controversie sottoposte alla cognizione dei giudici comunitari, è in relazione a tale pubblicazione che il terzo deve valutare la sussistenza del proprio interesse ad intervenire nella causa principale.
Se dalla suddetta pubblicazione emerge chiaramente che l' oggetto e le conclusioni del ricorso nella causa principale rendevano palese l' interesse del terzo ad intervenire, questi deve dimostrare che gli è stato impossibile, per validi motivi, proporre una domanda di intervento. A questo proposito, si deve precisare che una valutazione soggettiva del terzo interessato in ordine all' esito della controversia non rappresenta un valido motivo atto a giustificare la sua mancata partecipazione alla causa principale. Sicché, il terzo non può legittimamente sostenere che, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto conosciute al momento della presentazione della domanda, un soggetto diligente avrebbe potuto fondatamente ritenere che la decisione che avrebbe messo fine alla controversia non avrebbe arrecato pregiudizio ai suoi diritti.
PartiNel procedimento T-35/89 TO1,
Inigo Ascasibar Zubizarreta e a., con l' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
terzi opponenti,
contro
Alessandro Albani e a., residenti tutti in Bruxelles, con l' avv. Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrenti nella causa principale,
e
Union Syndicale, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
interveniente nella causa principale,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg
convenuta nella causa principale,
avente ad oggetto una domanda di opposizione di terzo contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 luglio 1990, Albani e a./Commissione (causa T-35/89, Racc. pag. II-395),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento d' opposizione di terzo
1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 1990, il signor Inigo Ascasibar Zubizarreta e quindici altre persone, vincitori del concorso generale COM/A/482, il cui bando era stato pubblicato il 12 febbraio 1987 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - in prosieguo: la "GU" - C 34, pag. 15), hanno proposto, a norma dell' art. 39 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia e dell' art. 97, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabili mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, opposizione di terzo contro la sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, Albani e a./Commissione (causa T-35/89, Racc. pag. II-395).
2 La sentenza impugnata ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del suddetto concorso relativa alla correzione della seconda prova scritta nonché i successivi atti della procedura del concorso, in quanto la commissione giudicatrice ha disatteso il limite di 800 parole imposto ai candidati ammessi a tale prova, trasgredendo in tal modo il principio della parità di trattamento tra i candidati medesimi.
3 Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione proponeva, il 7 agosto 1990, ricorso dinanzi alla Corte, chiedendo il parziale annullamento della sentenza impugnata. Più precisamente, la Commissione, pur ammettendo che l' annullamento della decisione relativa alla correzione della seconda prova scritta acquista forza di giudicato, ha sottoposto la sentenza del Tribunale al sindacato della Corte in quanto annulla tutti gli atti successivi della procedura del concorso e in quanto non circoscrive gli effetti di tale annullamento alla sola reintegrazione dei quattro ricorrenti della causa principale nei loro diritti.
4 Con separata istanza la Commissione presentava altresì una domanda di provvedimenti urgenti volta a ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata, in quanto questa la obbligherebbe, a suo parere, a revocare le nomine di 38 dipendenti, avvenute in esito al concorso COM/A/482, in conseguenza dell' annullamento della seconda prova scritta del detto concorso.
5 Con ordinanza 15 novembre 1990 la Corte accoglieva l' istanza d' intervento dei terzi opponenti, nel procedimento relativo al ricorso, a sostegno delle conclusioni della Commissione.
6 Con ordinanza 27 novembre 1990, il presidente della Corte respingeva la domanda di provvedimenti urgenti introdotta nell' ambito del procedimento per ricorso, rilevando che né il procedimento dinanzi al Tribunale né il dispositivo della sentenza pronunciata da quest' ultimo concernevano le nomine già avvenute in seguito al controverso concorso e che di conseguenza la Commissione non era obbligata, nelle more della pronuncia della Corte sul ricorso, a revocare le nomine avvenute prima della data della sentenza del Tribunale.
7 Con lettera 3 dicembre 1990 la Commissione ha chiesto alla Corte, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia, di sospendere il procedimento relativo al ricorso fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sulle opposizioni di terzo.
8 Con ordinanza 6 febbraio 1991, la Corte, per motivi connessi ad una corretta amministrazione della giustizia, ha accolto l' istanza di sospensione del procedimento relativo al ricorso, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale.
9 La fase scritta si è svolta ritualmente. Il Tribunale ritiene che, a norma degli artt. 111 e 113 del suo regolamento di procedura, occorra procedere all' esame della ricevibilità della presente opposizione di terzo senza doversi far luogo alla fase orale.
Conclusioni delle parti
10 I terzi opponenti concludono che il Tribunale voglia:
- riformare la sentenza impugnata nel senso che essa non annulli più l' intera procedura di correzione della seconda prova scritta del concorso e gli atti successivi della procedura, bensì unicamente la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere alle prove orali del concorso i quattro ricorrenti nella causa principale;
- condannare la parte avversa alle spese.
11 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- accogliere l' opposizione di terzo e, conseguentemente,
- riformare la sentenza impugnata nel senso che essa non annulli più l' intera procedura di correzione della seconda prova scritta del concorso e gli atti successivi della procedura, bensì unicamente la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere alle prove orali del concorso i quattro ricorrenti nella causa principale;
- statuire sulle spese secondo giustizia.
12 I ricorrenti nella causa principale e l' Union Syndacale-Bruxelles, intervenuta a sostegno delle loro conclusioni nella causa principale, concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare l' opposizione di terzo irricevibile e, in subordine, respingerla;
- condannare i terzi opponenti alle spese.
Sulla ricevibilità
13 I terzi opponenti, sostenuti dalla Commissione, convenuta nella causa principale, asseriscono che la loro domanda di opposizione di terzo è ricevibile in quanto ricorrono i presupposti di cui all' art. 97, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
14 D' altro canto, i ricorrenti nella causa principale sostengono che l' istanza è irricevibile, dal momento che i terzi opponenti non soddisfano né la condizione relativa al pregiudizio arrecato dalla sentenza impugnata ai loro diritti, né la condizione relativa ai fondati motivi che avrebbero impedito loro di intervenire nella causa principale.
Sulla mancata partecipazione nella causa principale (posizione di terzietà)
Argomenti delle parti
15 I terzi opponenti sostengono di non aver potuto intervenire nella causa principale, in quanto nessun elemento contenuto nella comunicazione pubblicata nella GU relativa al deposito del ricorso introduttivo o apparso nel corso della fase scritta, quale poteva loro essere noto, giustificava ragionevolmente il loro intervento.
16 Innanzitutto, dal testo della comunicazione pubblicato nella GU risulterebbe che i ricorrenti chiedevano alla Corte di "annullare l' intera procedura di correzione delle prove scritte del concorso o, quanto meno, la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle prove orali del concorso". Secondo tale avviso, i "mezzi e principali argomenti" dei ricorrenti concernevano l' inosservanza dei criteri imposti ai candidati dalla commissione giudicatrice (limite di 800 parole). Sicché, vi si poteva leggere: "Infatti, dopo aver deciso di concedere ai candidati un tempo limitato ed aver imposto loro di utilizzare un numero di parole massimo e di contarle essi stessi, la commissione giudicatrice ha dato ai correttori istruzioni diverse". Ciò premesso, i terzi opponenti, che asseriscono di essersi attenuti rigidamente al limite massimo delle parole prescritto nel concorso, sostengono che essi potevano legittimamente presumere che qualsiasi sentenza che avesse accolto le conclusioni dei ricorrenti avrebbe avuto delle conseguenze sfavorevoli unicamente per coloro tra i candidati dichiarati idonei che non avevano osservato i criteri stabiliti.
17 In secondo luogo, l' interesse dei terzi opponenti ad intervenire nella causa avrebbe potuto sorgere solo quando, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, erano venuti a sapere che gli uffici della Commissione avevano nel frattempo distrutto le prove scritte, per modo che non era più possibile dimostrare quali candidati avessero oltrepassato il limite di parole prescritto. E' precisamente la perdita delle prove da parte della Commissione ad aver avuto un' importanza decisiva per la decisione del Tribunale e ad indurlo a dare alla sua pronuncia una portata più ampia di quella richiesta in origine nelle conclusioni dei ricorrenti, quali erano state pubblicate nella GU.
18 Due fattori avrebbero poi contribuito ulteriormente a persuadere i terzi opponenti di non avere interesse a intervenire. Si tratterebbe, in primo luogo, della giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale secondo la quale, nelle cause relative ai concorsi generali, l' annullamento deve essere limitato a ciò che è realmente indispensabile, vale a dire ad annullare la decisione della commissione giudicatrice solo per ciò che riguarda i ricorrenti; in secondo luogo, del fatto che il presidente della Seconda Sezione della Corte avesse, con ordinanza 21 giugno 1988, respinto la domanda dei quattro ricorrenti nella causa principale diretta ad ottenere la sospensione delle operazioni del concorso COM/A/482, precisamente della compilazione o della pubblicazione dell' elenco degli idonei del detto concorso.
19 Nella loro comparsa di risposta alle osservazioni della Commissione, i terzi opponenti presentano i loro argomenti in modo diverso. Così, essi sostengono che i presupposti di ricevibilità dell' opposizione di terzo non sono ancora stati definitivamente individuati nello stato attuale della giurisprudenza. Gli unici precedenti esistenti sarebbero due sentenze della Corte risalenti al 12 luglio 1962, Breedband/Société les Aciéries du Temple, Alta Autorità della CECA e a. (cause riunite 42/59 OT e 49/59 OT, Racc. pag. 269); e Governo del Regno del Belgio/Società commerciale Vloeberghs e Alta Autorità della CECA (cause riunite 9/60 OT e 12/60 OT, Racc. pag. 325). Nella causa Breedband, l' opposizione di terzo era stata dichiarata irricevibile per il concorso di numerosi motivi. Non risulterebbe in nessun modo da questa sentenza che la pubblicazione nella GU sia, di per se stessa, decisiva per determinare se una opposizione di terzo è ricevibile. Nella causa Vloeberghs, la Corte aveva, per contro, ammesso che la condizione per la quale il terzo opponente "non aveva potuto partecipare al giudizio" era soddisfatta poiché la pubblicazione nella GU non lasciava apparire il suo interesse a intervenire. Tuttavia, secondo i terzi opponenti, non si può dedurre a contrario da tale sentenza che soltanto la pubblicazione nella GU permetterebbe di determinare se il terzo opponente "aveva potuto partecipare al giudizio".
20 D' altronde, sarebbe irrealistico pretendere che tutte le persone che possono essere interessate da un ricorso leggano quotidianamente la GU, serie C, per essere informate della proposizione di un simile ricorso. Per contro, si potrebbe ammettere che una parte avrebbe potuto intervenire a norma del regolamento di procedura se la proposizione del ricorso le fosse stata "ufficialmente notificata" o "comunicata", ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L' art. 39 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee è meno restrittivo del regolamento di procedura, in quanto dispone che l' opposizione di terzo è consentita a ogni persona "contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa". E' pertanto irrilevante dimostrare che il terzo opponente "non aveva potuto partecipare alla causa principale".
21 I terzi opponenti ne concludono che non ci si può basare sulla sola pubblicazione, nella serie C della GU, della comunicazione relativa al deposito del ricorso per valutare la possibilità teorica per il terzo di intervenire nella causa principale. Comunque sia, essi ritengono di aver dimostrato a sufficienza che, ad ogni buon conto, la pubblicazione non offriva, nella fattispecie, alcun elemento che legittimasse il loro interesse ad intervenire. Infine, essi puntualizzano che questa affermazione non costituisce l' ammissione che la pubblicazione nella GU fosse loro nota, ma semplicemente che un' eventuale conoscenza non avrebbe fatto emergere alcun motivo per intervenire.
22 La Commissione condivide la tesi e gli argomenti formulati a questo proposito dai terzi opponenti. Essa tiene soprattutto a sottolineare che la sentenza del Tribunale 12 luglio 1990 ha rappresentato un' innovazione, discostandosi da una giurisprudenza tradizionale e consolidata sugli effetti connessi all' annullamento di un' operazione di concorso, senza che questa soluzione sia mai stata dibattuta dinanzi al Tribunale né durante la fase scritta né durante la fase orale. Essa si chiede pertanto se l' impossibilità della convenuta nella causa principale di esprimersi su tale mutato orientamento della giurisprudenza, unitamente all' assenza di qualsiasi verifica individuale, con riguardo al rispetto del limite di 800 parole, nei confronti delle persone iscritte nell' elenco degli idonei, costituisca una violazione del principio del contraddittorio. In ordine all' onere della prova relativo a quest' ultimo punto, la Commissione ribatte ai ricorrenti nella causa principale che essi non hanno mai provato che uno solo dei vincitori del concorso abbia oltrepassato il limite di 800 parole.
23 I ricorrenti nella causa principale e l' Union Syndicale-Bruxelles, intervenuta a sostegno delle loro conclusioni nella causa principale, sottolineano, in primo luogo, il carattere straordinario del procedimento di opposizione di terzo. A loro parere, divergente da quello dei terzi opponenti, sui presupposti di ricevibilità di un' opposizione di terzo è intervenuta una giurisprudenza univoca e costante. La Corte avrebbe specificamente richiamato tali presupposti nell' ordinanza su opposizione di terzo 22 settembre 1987, Bolognese/Scharf e Commissione (causa 292/84 OT, Racc. pag. 3563). I ricorrenti aggiungono che, ignorando il disposto dell' art. 97 del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis alla fattispecie, l' argomentazione dei terzi opponenti mira a giustificare le ragioni per le quali essi hanno ritenuto insussistente il loro interesse a intervenire nella causa principale. Per contro, essi non avrebbero addotto alcuna ragione per giustificare la loro mancata partecipazione a quella causa.
24 In secondo luogo, i ricorrenti e l' interveniente nella causa principale fanno valere che incombe ai terzi opponenti l' onere della prova dell' impossibilità, nella quale si trovavano, di partecipare alla causa principale. Ora, i terzi opponenti riconoscono che essi non ignoravano la circostanza che la domanda nella causa principale era diretta ad ottenere l' annullamento dell' "intera procedura di correzione delle prove scritte del concorso, o, quanto meno, la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle prove orali del concorso" (istanza di opposizione di terzo, punto 8, pag. 6). Emergerebbe pertanto che, conoscendo le conclusioni del ricorso per annullamento proposto dai ricorrenti nella causa principale, essi erano perfettamente informati delle conseguenze che ne sarebbero derivate se il Tribunale le avesse accolte ed hanno rinunciato a intervenire nella causa principale pur essendo consapevoli della situazione.
25 In terzo luogo, le suddette parti fanno leva sulla circostanza che i terzi opponenti ammettono di aver seguito lo svolgimento del procedimento sommario introdotto dai ricorrenti nella causa principale. Essi avrebbero potuto prendere atto del fatto che la Commissione aveva rifiutato di produrre volontariamente le copie della seconda prova scritta e di permettere ai patrocinanti degli intervenienti di verificare l' esattezza della sua affermazione secondo la quale solo cinque candidati avevano superato i limiti stabiliti per quella prova. D' altra parte quest' affermazione, resa solo nel corso della fase orale del procedimento sommario, avrebbe dato origine alla critica rivolta alla Commissione dal presidente della Corte nell' ordinanza di provvedimento provvisorio. I terzi opponenti non possono quindi asserire che la necessità per la Commissione di fornire la prova delle sue affermazioni sarebbe sorta solo al momento della fase orale del procedimento sul merito della causa.
26 Infine, i ricorrenti nella causa principale sottolineano che i terzi opponenti non hanno intrapreso alcunché presso la Commissione per assicurarsi che fossero debitamente conservate le copie della seconda prova scritta del concorso e che la Commissione - e tramite questa i terzi opponenti - potrebbe in tal modo provare la fondatezza del principale mezzo di difesa. Per sostenere il loro ragionamento, essi si richiamano al principio giuridico generale secondo il quale a colui che intende avvalersi di un' affermazione a sostegno delle proprie pretese, incombe l' onere di provarla. Ebbene, i terzi opponenti si limiterebbero ad affermare di aver rispettato i limiti stabiliti per la seconda prova scritta, senza fornire alcuna prova della loro affermazione.
Valutazione in diritto
27 E' opportuno ricordare che l' art. 39 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, applicabile in forza dell' art. 46 del medesimo statuto ai procedimenti dinanzi al Tribunale, dispone che "gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti". Gli statuti CECA (art. 36) e CEEA (art. 40) contengono una disposizione analoga.
28 Determinando i casi e le condizioni dell' opposizione di terzo, il regolamento di procedura della Corte, all' art. 97, n. 1, del capo sesto, sotto il titolo "Dei mezzi straordinari di ricorso", enuncia, tra le condizioni di ricevibilità, che l' atto di opposizione deve: "(...) b) indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente; c) indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale (...)".
29 Inoltre, lo stesso regolamento prevede all' art. 16, n. 6, che "nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicato un avviso indicante la data d' iscrizione dell' istanza introduttiva, il nome e il domicilio delle parti, l' oggetto della controversia, le conclusioni dell' istanza, nonché i motivi e i principali argomenti addotti".
30 Disposizioni identiche sono dettate dagli artt. 123, n. 1, e 24, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale entrato in vigore il 1 luglio 1991.
31 Dalle suddette disposizioni discende che il legislatore comunitario ha concepito l' opposizione di terzo come un mezzo straordinario di ricorso, esperibile dalle persone interessate che, per validi motivi, non abbiano potuto intervenire nella causa principale. Il carattere straordinario o eccezionale dell' opposizione di terzo trova giustificazione nel rilievo secondo cui, nell' interesse di una corretta amministrazione della giustizia e della certezza dei rapporti giuridici, è necessario evitare, nei limiti del possibile, che le persone aventi interesse alla risoluzione di una controversia pendente davanti alla Corte o al Tribunale facciano valere questo loro interesse dopo che il giudice comunitario si è pronunciato sulla questione controversa (sentenze della Corte 12 luglio 1962, Breedband, Racc. pag. 296, e Governo del Regno del Belgio, Racc. pag. 347, citate; ordinanze della Corte 6 dicembre 1989 in tre cause analoghe, cosiddette "Frontistiria", cause 147/86 OT1-2-3, Racc. pag. 4103, 4108).
32 Pertanto, qualsiasi persona interessata che fosse in grado di partecipare alla causa principale ed abbia omesso di farlo per negligenza non può valersi del diritto di proporre opposizione di terzo. Dato che la pubblicazione nella GU dell' oggetto della causa e delle conclusioni presentate ha per scopo quello di mettere i terzi in grado di conoscere l' esistenza delle controversie sottoposte alla cognizione dei giudici comunitari, è in relazione a tale pubblicazione che il terzo deve valutare la sussistenza del proprio interesse a intervenire nella causa principale (v. citata sent. 12 luglio 1962, Breedband).
33 Se dalla suddetta pubblicazione emerge chiaramente che l' oggetto e le conclusioni del ricorso nella causa principale rendevano palese l' interesse del terzo a intervenire, questi deve dimostrare che gli è stato impossibile, per validi motivi, proporre una domanda d' intervento. A questo proposito, si deve precisare che una valutazione soggettiva del terzo interessato concernente l' esito della controversia non rappresenta un valido motivo che giustifichi la sua mancata partecipazione alla causa principale. Sicché, il terzo non può legittimamente sostenere che, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto conosciute al momento della presentazione della domanda, un soggetto diligente avrebbe potuto legittimamente ritenere che la decisione che avrebbe messo fine alla controversia non avrebbe arrecato pregiudizio ai suoi diritti.
34 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, i terzi opponenti non negano che l' avviso pubblicato nella GU 18 giugno 1988 (C 159, pag. 5), concernente il ricorso proposto il 25 maggio 1988 da Alessandro Albani e a. contro la Commissione, rendeva palese che quel ricorso metteva in discussione l' intera procedura di correzione delle prove scritte del controverso concorso. Infatti, tale avviso riproduce integralmente le conclusioni dei ricorrenti e nel riassunto dei mezzi ivi contenuto si legge che la commissione giudicatrice, dopo aver imposto ai candidati un numero massimo di parole, ha impartito ai correttori istruzioni diverse, disconoscendo così il principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento. Nondimeno, i terzi opponenti ritengono che la mancata proposizione dell' istanza d' intervento fosse giustificata per due motivi. In primo luogo, essi presumevano, avendo rispettato il limite stabilito per il numero di parole, di non dover sicuramente subire gli effeti di un annullamento della loro inclusione nell' elenco degli idonei: il loro interesse a intervenire avrebbe potuto manifestarsi solo quando la Commissione ha dichiarato, nel corso della fase orale, che le copie delle prove scritte erano state nel frattempo distrutte. In secondo luogo, i terzi opponenti ritenevano che la loro convinzione di non aver nessun interesse a intervenire trovasse riscontro nella giurisprudenza costante della Corte, che circoscrive ai soli ricorrenti gli effetti dell' annullamento di un concorso generale.
35 Sulla scorta dei suddetti rilievi, è opportuno constatare che l' interesse dei terzi opponenti risultati idonei nel controverso concorso alla risoluzione della causa principale risultava chiaramente dal testo dell' avviso pubblicato nella GU. Le loro allegazioni non sono tali da far dubitare l' esistenza di quest' interesse e non rappresentano dei validi motivi atti a dimostrare la loro impossibilità d' intervenire nella causa principale. Infatti, i loro argomenti sono basati su una valutazione individuale, da parte loro, in ordine all' esito della controversia, più specificamente sulla probabilità che il giudice comunitario annullasse la loro inclusione nell' elenco degli idonei. Il fatto che la Commissione non abbia potuto fornire, nel corso del procedimento nella causa principale, la prova del suo argomento secondo cui l' irregolarità prodottasi in una fase intermedia del concorso non ne aveva alterato l' esito finale, è una circostanza che può verificarsi nel corso di qualsiasi controversia. Altrettanto dicasi per l' asserzione dei terzi opponenti secondo cui la sentenza del Tribunale si discosterebbe da una precedente giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, si deve rilevare che la portata degli effetti dell' annullamento di un concorso generale viene valutata dal giudice comunitario, in ciascun caso specifico, in funzione della natura dell' irregolarità riscontrata.
36 D' altra parte, si deve notare che i terzi opponenti, nella loro comparsa di risposta alle osservazioni della Commissione, asseriscono che la pubblicazione nella GU dell' avviso concerenente il ricorso non può, isolatamente considerata, risultare decisiva per stabilire la ricevibilità dell' opposizione di terzo e che il ricorso avrebbe dovuto essere loro notificato ai sensi dell' art. 39 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, ai sensi del quale l' opposizione di terzo è consentita a ogni persona "contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa".
37 Giova ricordare che la Corte si è già pronunciata su questo punto nel contesto dell' applicazione del trattato CECA - e tale pronuncia resta ugualmente valida in quello del trattato CEE - nel senso che i termini dell' art. 97, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte sono compatibili con la disposizione di principio relativa all' opposizione di terzo contenuta nel protocollo sullo statuto della Corte, di cui il suddetto art. 97 costituisce l' attuazione (sentenza 12 luglio 1962, Breedband, citata). Orbene, il regolamento di procedura, che contempla solo l' intervento volontario e non l' intervento coatto (sentenza della corte 12 docembre 1969, Wounerth/Commissione, causa 12/69, Racc. pag. 577, 584), non prevede la notifica del ricorso a ogni terzo che può essere interessato, ma solo la pubblicazione di un avviso nella GU per consentire ai terzi di venire a conoscenza delle controversie pendenti dinanzi ai giudici comunitari. A questo proposito, si deve tener conto della peculiarità dell' ordinamento giuridico comunitario, le cui norme sono rivolte alle autorità nazionali, a persone fisiche cittadine degli Stati membri e a persone giuridiche aventi la loro sede sociale all' interno della Comunità, ed anche a operatori economici originari di un paese terzo che esercitano la loro attività nel territorio della Comunità.
38 Risulta dal complesso delle considerazioni sopra svolte, senza che sia necessario valutare se la sentenza impugnata rechi pregiudizio ai diritti dei terzi opponenti, che la domanda di opposizione di terzo deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
39 Ai sensi delle disposizioni del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, nelle cause del personale, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) La domanda di opposizione di terzo è irricevibile.
2) I terzi opponenti sopporteranno le loro proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti nella causa principale e dell' Union Syndicale-Bruxelles, interveniente nella causa principale. La Commissione sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 26 marzo 1992.
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