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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GENNAIO 1990. - WOLFDIETER GRAF YORCK VON WARTENBURG CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - CANCELLAZIONE DAL RUOLO. - CAUSA T-59/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00025
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedura - Comparizione personale delle parti - Oggetto - Transazione della controversia
(( Regolamento di procedura, art . 45, n . 2, lett . a ))
PartiNella causa T-59/89,
Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, ex agente temporaneo presso il Parlamento europeo, residente in Bruxelles, Clos de Parnasse, 3-4, con l' avvocato domiciliatario Victor Elvinger, del foro di Lussemburgo, 4, rue Tony Neuman,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento delle decisioni del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento europeo 31 maggio e 6 ottobre 1988, e della decisione 21 aprile 1988 del sig . Klepsch, presidente del gruppo del partito popolare europeo, relative alla sua situazione con riguardo al regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ), e la domanda diretta a che il Parlamento europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente, la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : H . Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Il ricorrente, sig . W . Yorck von Wartenburg, agente temporaneo presso il Parlamento europeo dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1988, in servizio presso il gruppo del partito popolare europeo, chiedeva, il 25 settembre 1987, di essere ammesso a fruire dell' applicazione del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ). A seguito di un folto carteggio col ricorrente, il sig . van den Berge, direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento europeo, gli inviava una decisione del presidente del gruppo del partito popolare europeo, sig . Egon Alfred Klepsch, in data 21 aprile 1988, con la quale si ammetteva il ricorrente a fruire dell' applicazione del suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 a far data dal 31 dicembre 1988 .
2 Ricevuta la suddetta decisione, il ricorrente inviava al sig . van den Berge, in data 26 agosto 1988, una lettera in cui ribadiva la domanda di notifica formale da parte del Parlamento europeo e non del presidente del gruppo suddetto . In risposta, il sig . van den Berge precisava, con lettera del 6 ottobre 1988, che i presidenti dei gruppi politici sono stati designati per esercitare le funzioni di autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda gli agenti temporanei dei gruppi stessi .
3 Stando così le cose, il sig . Yorck von Wartenburg ha proposto un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 1989 e rinviato al Tribunale di primo grado con ordinanza 15 novembre 1989, con il quale chiede, in via principale, l' annullamento delle predette decisioni 31 maggio e 6 ottobre 1988 del sig . van den Berge e, in subordine, l' annullamento della decisione 21 aprile 1988 del sig . Klepsch . Il ricorrente, inoltre, chiede che il Parlamento europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 .
4 Il Parlamento europeo, senza presentare il controricorso, ha sollevato il 10 marzo 1989 un' eccezione di irricevibilità deducendo l' inosservanza dell' art . 91, n . 2, primo trattino, dello statuto del personale, la mancanza d' interesse ad agire del ricorrente e il fatto che a quest' ultimo non è stato comunicato alcun atto arrecante pregiudizio .
5 Il ricorrente ha presentato osservazioni, registrate il 10 aprile 1989, volte al rigetto dell' eccezione d' irricevibilità .
6 Con ordinanza 6 dicembre 1989, il Tribunale di primo grado ( quinta sezione ), ritenendo necessario chiarire la situazione del ricorrente con riguardo al predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87, ha ordinato, a norma dell' art . 45, n . 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell' art . 11, n . 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la comparizione personale del ricorrente e di un rappresentante del Parlamento europeo, debitamente abilitato a vincolare l' istituzione convenuta con le sue dichiarazioni, all' udienza della quinta sezione del 24 gennaio 1990 .
7 Nel corso di tale udienza, le parti sono state informate dal Tribunale dello scopo della procedura di comparizione personale, cioè, segnatamente, quello di facilitare la composizione amichevole della controversia . I rappresentanti delle parti hanno esposto oralmente i loro punti di vista circa la reale materia del contendere nella presente causa . Ne è emersa la conciliabilità delle posizioni delle parti .
8 Di conseguenza, il rappresentante del Parlamento europeo si è impegnato, nell' ambito della normativa statutaria relativa ai funzionari ed altri agenti, ad applicare pienamente e integralmente, nei riguardi del sig . Yorck von Wartenburg, e fino al momento del suo pensionamento, le norme del predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 ed a determinare e liquidare successivamente le spettanze pensionistiche del ricorrente, conformemente alle disposizioni generali dello statuto e alle disposizioni speciali contenute nel predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 . Tale impegno del Parlamento europeo è stato formalizzato in un documento allegato al verbale dell' udienza e debitamente firmato dai rappresentanti dell' istituzione .
9 Pertanto, il sig . Yorck von Wartenburg ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti, ai sensi dell' art . 78 del regolamento di procedura della Corte .
10 Ciascuna delle parti ha dichiarato di accettare di sopportare le proprie spese .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO ( quinta sezione ),
così provvede :
1 ) La causa T-59/89 è cancellata dal ruolo del Tribunale .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 29 gennaio 1990 .
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