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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 9 GIUGNO 1993. - PPG INDUSTRIES GLASS SPA, EX VERNANTE PENNITALIA SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. - CAUSA T-78/89 - DEPE.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00573
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
1. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Interessi, relativi al periodo anteriore all' ordinanza di liquidazione, sugli importi corrisposti agli avvocati ° Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
3. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Intervento di più avvocati
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
Massima1. Il diritto delle parti al rimborso delle spese ha quale fondamento giuridico l' ordinanza che ne determina l' importo. Una parte non può pertanto richiedere a titolo di spese ripetibili, per il periodo anteriore alla detta ordinanza, interessi sugli importi corrisposti ai suoi avvocati.
2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il giudice non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito.
Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare all' avvocato e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
3. In linea di principio nella nozione di "spese indispensabili" ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale può rientrare il compenso di un solo avvocato.
PartiNella causa T-78/89 DEP,
PPG Industries Glass SpA, già PPG Vernante Pennitalia SpA, società di diritto italiano con sede a Genova, rappresentata dagli avv.ti Gianni Manca e Antonio J. Manca Graziadei, del foro di Roma, e Michel Waelbroeck e Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Curral ed Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione (Racc. pag. II-1403),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, R. Schintgen, R. García -Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaIl procedimento
1 Con atto depositato il 23 marzo 1989 la ricorrente ha proposto alla Corte di giustizia un ricorso, iscritto a ruolo con il numero 98/89, volto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 1988, 89/93/CEE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (IV/31.906, Vetro piano ° GU 1989, L 33, pag. 44). Altre due imprese hanno proposto ricorso avverso la stessa decisione. I ricorsi sono stati iscritti a ruolo presso la cancelleria della Corte con i numeri 75/89 e 97/89.
2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l' 8 settembre 1989, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione, nella parte in cui esse facevano riferimento all' art. 85 del Trattato CEE, ed a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti, nella parte in cui esse facevano riferimento all' art. 86 del Trattato CEE.
3 Con ordinanza 4 ottobre 1989, la Corte ha ammesso l' intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nelle tre cause 75/89, 97/89 e 98/89, senza imporre a tale intervento alcun limite.
4 In pendenza della fase scritta del procedimento, la Corte, ai sensi dell' art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, con ordinanze 15 novembre 1989 ha rinviato le tre cause dinanzi al Tribunale, dove sono state iscritte a ruolo con i numeri T-68/89, T-77/89 e T-78/89 quanto alla ricorrente. La fase scritta del procedimento si è quindi svolta dinanzi al Tribunale.
5 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1990, la parte interveniente ha presentato osservazioni scritte identiche nelle tre cause.
6 Su relazione del giudice relatore il Tribunale, con ordinanze 7 maggio 1991, ha deciso di adottare provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, incaricandone il giudice relatore. Questi ha presieduto una riunione informale con le parti il 20 e 30 maggio 1991.
7 In tale sede il giudice relatore ha spiegato alle parti che, al fine di semplificare l' esame dei fascicoli e lo svolgimento dell' udienza, in esito a detta riunione intendeva portare a sentenza relazioni d' udienza il cui contenuto fosse stato accettato da ognuna delle parti come riassunto completo e dettagliato della sua posizione, nonché un unico fascicolo di documenti comune a tutte le cause, contenente tutto quanto le parti ritenessero significativo per il giudizio della causa. Ha quindi invitato le parti a fargli pervenire osservazioni in merito ai progetti di relazione d' udienza loro comunicati, nonché in merito all' elenco di documenti da inserire nel fascicolo comune. Ha invitato altresì la Commissione a produrre, nell' originale di cui disponeva, le prove documentali su cui si era fondata nell' adottare la propria decisione.
8 Quanto all' intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il suo rappresentante ha affermato che si sarebbe limitato, nelle proprie osservazioni, ad esporre il suo punto di vista a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti in ordine all' applicazione dell' art. 86 del Trattato CEE. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ha dichiarato di non avere più obiezioni in merito all' ammissibilità dell' intervento.
9 Per quanto riguarda la valutazione del mercato, le parti di comune accordo hanno acconsentito a produrre agli atti tutte le statistiche necessarie per stimare il funzionamento dei mercati italiano ed europeo del vetro piano. Esse hanno concordato che non fosse di conseguenza necessario disporre una perizia in merito.
10 Quanto alla domanda della ricorrente 19 novembre 1990 di poter depositare una comunicazione di servizio interna datata 25 febbraio 1985 nonché l' elenco ivi allegato, la Commissione e la ricorrente hanno concordato che tali documenti potessero essere inseriti nel fascicolo con l' indicazione che erano stati depositati tardivamente e che spettava al Tribunale, all' occorrenza, decidere in sentenza sulla loro ammissibilità. Questi documenti sono stati poi notificati alla Commissione, che ha presentato osservazioni scritte in merito.
11 Le parti hanno acconsentito all' eventuale riunione delle tre cause ai fini della trattazione orale.
12 In esito alla citata riunione le parti hanno prodotto un supplemento di documenti ed hanno presentato osservazioni in merito ai progetti di relazione d' udienza. Su richiesta del giudice relatore, il 14 giugno 1991 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale l' elenco dei documenti che essa riteneva contenessero un riferimento esplicito od implicito alla ricorrente. Il giudice relatore ha redatto una relazione d' udienza definitiva per ciascuna causa nonché un fascicolo comune contenente i documenti ° ivi comprese, all' occorrenza, le trascrizioni e traduzioni concordate tra le parti ° fondandosi sui quali le parti avevano convenuto di procedere all' audizione delle difese orali.
13 Con ordinanza del Tribunale 4 giugno 1991, le cause T-68/89, T-77/89 e T-78/89 sono state riunite ai fini della procedura orale.
14 Le difese della ricorrente e delle altre parti nonché le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state ascoltate all' udienza svoltasi dal 12 al 15 novembre 1991.
15 Nel corso della fase orale del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a presentare osservazioni sull' eventuale riunione delle cause T-68/89, T-77/89 e T-78/89 ai fini della sentenza. Le parti non hanno sollevato obiezioni a tale riunione.
16 Per ragioni di connessione oggettiva, ai sensi dell' art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale le cause T-68/89, T-77/89 e T-78/89 sono state riunite ai fini della sentenza.
17 Dette cause sono state decise con sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione (Racc. pag. II-1403), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente, condannando la Commissione al pagamento delle spese di quest' ultima.
18 Nel marzo 1992, la ricorrente ha inviato alla convenuta un elenco delle spese processuali sostenute, per un totale di 979 745 379 LIT.
19 Con lettera 18 maggio 1992 indirizzata al legale della ricorrente, l' agente della Commissione ha informato quest' ultima di considerare eccessivo l' importo richiesto. La Commissione riteneva infatti che, in primo luogo, le spese derivanti dalla procedura amministrativa e dalla costituzione di una garanzia bancaria non fossero ripetibili e che, in secondo luogo, l' importo reclamato superasse i costi indispensabili sostenuti ai fini del procedimento. La Commissione si dichiarava pertanto disposta a pagare alla ricorrente, a titolo di spese ripetibili, l' importo di 58 500 000 LIT, nonché una somma volta a coprire le spese di viaggio e sussistenza, oltre alle spese addizionali imputabili ad un avvocato, da determinarsi sulla scorta di una nota spese dettagliata.
20 Con lettera 16 novembre 1992, gli avvocati della ricorrente hanno comunicato alla Commissione di ritenere inaccettabile detta proposta, e di aver pertanto deciso di chiedere al Tribunale di fissare le spese ripetibili a 664 440 381 LIT, maggiorate degli interessi al tasso annuo del 10% a decorrere dal 10 marzo 1992, data della sentenza.
21 Alla luce di quanto sopra la ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1992, ha proposto una domanda di liquidazione delle spese, chiedendo al Tribunale di fissarne l' importo a 664 440 381 LIT, oltre ad interessi al tasso annuo del 10% a decorrere dal 10 marzo 1992.
22 Il Tribunale ha invitato la ricorrente a depositare copia delle fatture relative agli onorari corrisposti agli avvocati, con indicazione dei criteri di calcolo e dell' importo delle spese.
23 Con memoria 30 marzo 1993 la ricorrente ha prodotto copia delle fatture, in merito alle quali la Commissione ha presentato osservazioni il 6 aprile 1993.
Sul merito
24 La ricorrente intende ripetere due tipi di spese sostenute nel corso del procedimento sfociato nelle sentenza SIV e a./Commissione. Si tratta, da un lato, degli interessi sugli importi corrisposti ai propri legali nel corso del procedimento e sul totale delle spese ripetibili a decorrere dalla sentenza e, dall' altro, delle somme pagate ai legali stessi.
Sulla ripetizione degli interessi
25 La ricorrente afferma, in primo luogo, che gli interessi sugli importi corrisposti ai legali nel corso del procedimento, in quanto imputabili alla procedura, costituiscono spese ripetibili. A tale titolo la ricorrente chiede 71 855 302 LIT.
26 Essa sostiene in secondo luogo che le sono dovuti interessi moratori al tasso del 10% sul totale della somma richiesta a decorrere dalla pronuncia della sentenza SIV e a./Commissione.
27 La Commissione ritiene invece non ripetibili tanto gli interessi sugli importi corrisposti agli avvocati prima della pronuncia della sentenza quanto gli interessi moratori al tasso annuo del 10%, a decorrere dalla data della pronuncia, sul totale di questi importi, ivi compresi gli interessi scaduti su questi ultimi.
28 La Commissione cita a sostegno della propria tesi l' ordinanza della Corte 18 aprile 1975, emessa nella causa 6/72, Europemballage Corporation e Continental Can/Commissione (Racc. pag. 495), in cui si precisava che, dato che il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese trova la sua ragione d' essere nell' ordinanza che le determina, la domanda relativa all' applicazione di interessi moratori a decorrere dalla sentenza va disattesa.
29 Come si evince dalla giurisprudenza della Corte citata dalla Commissione, la ricorrente non può pretendere la ripetizione, a titolo di spese, degli interessi sugli importi corrisposti ai propri legali né a decorrere dalla data del pagamento né a decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale.
Sugli importi corrisposti agli avvocati
30 Alla domanda la ricorrente allega una tabella recante gli importi corrisposti ai due studi legali che l' hanno assistita nel corso del procedimento nonché le date dei pagamenti, ripartiti tra il 19 aprile 1989 e il 15 gennaio 1992. Essa sottolinea l' ampiezza e la complessità del fascicolo in fatto ed in diritto, ed in particolare:
° il carattere di novità, nel diritto della concorrenza, della nozione di abuso di posizione dominante collettiva;
° la mancanza di chiarezza nella posizione della Commissione su diversi punti, come gli scambi del vetro;
° gli errori, le omissioni e le incertezze della Commissione quanto ai fatti riportati nella decisione (v. punti 200, 202, 223, 260, 262 e 271 della motivazione);
° il metodo insoddisfacente adottato dalla Commissione per accertare i fatti, ed in particolare il fatto che essa abbia omesso o deliberatamente cancellato taluni passaggi dei documenti (v. punti 90 e 91 della motivazione).
31 Essa rileva che tutti questi fattori hanno indotto il giudice relatore ad adottare provvedimenti istruttori e d' organizzazione che hanno a loro volta generato compiti supplementari per gli avvocati.
32 La ricorrente osserva infine che il valore economico della controversia era considerevole, dato che la sanzione inflittale ammontava a 1 700 000 ECU.
33 La ricorrente giustifica inoltre il ricorso a due diversi studi legali, l' uno a Roma e l' altro a Bruxelles, ricordando che, se essa aveva sede in Italia, la causa richiedeva d' altro canto l' intervento di uno studio specializzato in diritto comunitario.
34 A sua volta la Commissione, per dimostrare che non tutte le spese sostenute dalla ricorrente erano indispensabili ai fini del procedimento, deduce i seguenti mezzi:
° il fatto che la ricorrente si sia avvalsa non soltanto di quattro avvocati, ma anche di due diversi studi legali, l' uno a Bruxelles e l' altro a Roma, il che ha comportato una duplicazione del lavoro nonché rilevanti spese di comunicazione;
° l' intervento del Regno Unito a sostegno della ricorrente sul punto di diritto più delicato, che ha consentito alla ricorrente di risparmiare molte ricerche;
° le riunioni organizzate dal giudice relatore, che hanno notevolmente semplificato il lavoro successivo;
° il fatto che l' avvocato che ha assistito la Commissione nelle tre cause "vetro piano" abbia richiesto un onorario che, per le tre cause, corrisponde soltanto ad una frazione dell' importo preteso dal legale della ricorrente.
35 Secondo la Commissione, in conclusione, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento che possa giustificare un importo tanto elevato.
36 Occorre preliminarmente rammentare che il giudice comunitario è "competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti. Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza della Corte 25 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727)" (ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-153, punto 13 della motivazione).
37 Il Tribunale rileva che la ricorrente chiede, a titolo di spese ripetibili ed esclusi gli interessi, 147 901 821 LIT per la redazione del ricorso, 112 476 433 LIT per quella della memoria di replica, 28 341 860 LIT per la disamina della controreplica e l' istanza di produzione di documenti, 147 897 484 LIT per la preparazione e l' assistenza alle riunioni organizzate dal giudice relatore, tenutesi in data 29 e 30 maggio 1991 nonché 27 giugno e 15 luglio 1991 e dirette a preparare il fascicolo in vista delle udienze, ed infine 155 967 491 LIT per le udienze e la chiusura del fascicolo.
38 Come risulta dalle cifre esposte dalla ricorrente, per ciascuna delle tappe del procedimento sono intervenuti due diversi studi legali, richiedendo importi più o meno equivalenti.
39 Orbene, si evince dalla giurisprudenza della Corte che in linea di principio nella nozione di "spese indispensabili" ai sensi dell' art. 73, lett. b), del regolamento di procedura della Corte ° che ha lo stesso oggetto dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale ° può rientrare il compenso di un solo avvocato (ordinanze 30 settembre 1964, cause riunite 20/63 e 21/63, Maudet/Commissione, Racc. pag. 1190, 16 maggio 1966, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione e 5 luglio 1976, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, non pubblicate nella Raccolta).
40 Anche se, nel caso di specie, la natura della controversia giustificava il ricorso a più di un legale, non è stato dimostrato che fosse indispensabile avvalersi di quattro avvocati e dei loro collaboratori, organizzati in due studi aventi sede a Bruxelles, Edimburgo e Roma, il che ha inevitabilmente comportato un aumento degli onorari e delle spese.
41 Per questo motivo il Tribunale ritiene che in via di principio le spese di cui la ricorrente chiede la ripetizione debbano essere ridotte, fatta salva la valutazione, alla luce dei criteri indicati al punto 36, della fondatezza di questi importi.
42 Quanto all' importanza della causa sotto il profilo del diritto comunitario, va rilevato che la questione dell' abuso di posizione dominante collettiva era nuova e richiedeva pertanto un rilevante impegno di ricerca.
43 Per quanto riguarda la difficoltà della causa e l' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha reso necessario da parte degli avvocati, va sottolineato che la complessità dei fatti e la mancanza di ordine e di chiarezza nel fascicolo della Commissione hanno dato luogo ad un lavoro vasto e difficile da parte dei legali della ricorrente, che hanno dovuto partecipare ad una riunione disposta dal giudice relatore al fine di chiarire la situazione.
44 Infine, per quanto riguarda gli interessi economici in gioco, si osservi che la sanzione inflitta alla ricorrente (1 700 000 ECU) era ingente.
45 Per questo triplice ordine di motivi, la presente causa giustifica il riconoscimento di onorari elevati, la cui stima spetta al Tribunale.
46 Alla luce di quanto sopra, l' importo totale delle spese che la convenuta deve rifondere alla ricorrente va fissato in 300 000 000 di LIT.
47 Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento di detta determinazione, non v' è luogo a provvedere separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento accessorio.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
L' importo totale delle spese che la convenuta deve rifondere alla ricorrente va fissato in 300 000 000 di LIT.
Lussemburgo, 9 giugno 1993.
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