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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 1. LUGLIO 1994. - NORSK HYDRO A/S CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO PER REVOCAZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA T-106/89 REV.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00419
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura ° Revocazione di un' ordinanza che pone fine alla causa ° Presupposti di ricevibilità dell' istanza ° Fatto nuovo ° Fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva ° Insussistenza di fatto nuovo ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, artt. 41 e 46]
MassimaDall' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, esteso dall' art. 46, primo comma, dello stesso Statuto alla procedura dinanzi al Tribunale, risulta che la revocazione non è un mezzo d' appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l' autorità di cosa giudicata propria delle decisioni definitive a causa degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della decisione, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l' ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia.
Pertanto, l' istanza di revocazione dell' ordinanza del Tribunale che abbia dichiarato irricevibile perché tardivo un ricorso di annullamento ° fondata sul fatto che l' elemento di novità costituito dalla successiva dichiarazione, da parte del Tribunale, dell' inesistenza della decisione precludeva l' eccezione di decorrenza dei termini per la sua impugnazione ° è irricevibile dal momento che la Corte, pronunciandosi in secondo grado, ha dichiarato che la decisione non era inesistente.
PartiNel procedimento T-106/89 Rev.,
Norsk Hydro A/S, società di diritto norvegese, con sede in Oslo, rappresentata dall' avv. Jochen Burrichter, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la revocazione dell' ordinanza del Tribunale di primo grado 19 giugno 1990, causa T-106/89, Norsk Hydro/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 La società richiedente Norsk Hydro A/S è una delle quattordici imprese interessate dalla decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC; GU 1989, L 74, pag. 1, in prosieguo: la "decisione"). La Commissione, con questa decisione, ha in particolare irrogato all' impresa richiedente un' ammenda di 750 000 ECU.
2 Con ricorso registrato il 25 aprile 1989, la Norsk Hydro ha chiesto al Tribunale di:
1) dichiarare nulla la decisione per inosservanza delle forme sostanziali nella parte che la riguarda;
2) annullare la decisione nella parte che la riguarda;
3) in subordine, ridurre considerevolmente l' importo dell' ammenda;
4) condannare la Commissione alle spese.
3 Con ordinanza 19 giugno 1990, causa T-106/89, Norsk Hydro/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, pronunciandosi su un' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, ha respinto il ricorso perché tardivo e conseguentemente irricevibile. La ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto contro tale ordinanza. La causa è stata cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza 16 gennaio 1991.
4 Con sentenza 27 febbraio 1992 nelle cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), intentate da dodici delle altre tredici imprese destinatarie della decisione, il Tribunale ha dichiarato e statuito:
"1) L' atto notificato ai ricorrenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 74 del 17 marzo 1989 (pag. 1), e intitolato 'Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC) (89/190/CEE)' , è inesistente.
2) I ricorsi sono irricevibili.
3) La Commissione è condannata alle spese".
5 La Commissione ha impugnato tale sentenza del Tribunale con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1992 al n. C-137/92 P.
6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 1992 la Norsk Hydro ha chiesto la revocazione della citata ordinanza del Tribunale 19 giugno 1990. Il 12 giugno 1992 la Commissione ha depositato le sue osservazioni scritte sull' istanza di revocazione.
7 Con ordinanza 6 dicembre 1992 il Tribunale (Seconda Sezione) ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella citata causa C-137/92 P.
8 Con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), la Corte ha cassato la dichiarazione pronunciata dal Tribunale di inesistenza della decisione (v. punti 48-53 della sentenza) e ha dichiarato e statuito:
"1) La sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 27 febbraio 1992 nelle cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 è annullata.
2) La decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento in applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC), è annullata.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la totalità delle spese sostenute dalle parti resistenti in sede di impugnazione, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte".
9 Con istanza registrata nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 1992, la richiedente chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare ricevibile l' istanza di revocazione;
2) annullare l' ordinanza del Tribunale di primo grado 19 giugno 1990;
3) esaminare nel merito il ricorso presentato dalla richiedente in data 24 aprile 1989;
4) dichiarare inesistente l' atto notificato alla richiedente, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (L 74 del 17 marzo 1989, pag. 1) e intitolato "Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC) (89/190/CEE)";
5) condannare la resistente alle spese.
10 La Commissione, nella comparsa depositata nella cancelleria del Tribunale il 17 giugno 1992, chiede al Tribunale di:
1) dichiarare irricevibile la domanda di revocazione;
2) in subordine, respingerla;
3) in ogni caso, condannare la richiedente alle spese del presente procedimento.
11 Per valutare la ricevibilità della presente domanda, occorre ricordare anzitutto che, a norma dell' art. 41, primo e secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto"), esteso dall' art. 46, primo comma, dello stesso Statuto alla procedura dinanzi al Tribunale:
"La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l' esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l' adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l' istanza".
12 Tali norme sono completate da quelle degli artt. 125-128 del regolamento di procedura del Tribunale. Ai sensi dell' art. 126, n. 1, lett. d), la domanda di revocazione deve "indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l' esistenza di fatti che legittimano la revocazione". A norma dell' art. 127, n. 2, "senza pregiudicare il merito, il Tribunale, sentito l' avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce sulla ricevibilità della domanda".
13 Il Tribunale deve quindi, in osservanza delle dette disposizioni dello Statuto e del regolamento di procedura, esaminare la ricevibilità della domanda di revocazione dell' ordinanza 19 giugno 1990 presentata dalla Norsk Hydro.
14 Secondo una costante giurisprudenza, la revocazione non è un mezzo d' appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l' autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l' ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v. ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P-Rev., Gill/Commissione, Racc. pag. I-993, e ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione, Racc. pag. II-1591).
15 La richiedente sostiene che, come ha giudicato il Tribunale nella citata sentenza BASF e a./Commissione, la decisione della Commissione è inesistente e poteva pertanto essere impugnata con ricorso d' annullamento a prescindere dai termini. La citata ordinanza 19 giugno 1990, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per superamento dei termini, non avrebbe tenuto conto delle irregolarità procedurali nell' emanazione della decisione, che costituivano un fatto "di natura tale da avere un' influenza decisiva" ai sensi del citato art. 41, n. 1, dello Statuto, e all' epoca dell' emanazione dell' ordinanza 19 giugno 1990 erano ignote sia al Tribunale sia alla richiedente.
16 Dalla citata sentenza della Corte, Commissione/BASF e a., risulta che la decisione non era inesistente dalla sua emanazione il 21 dicembre 1988.
17 Stando così le cose, la richiedente non può avvalersi dell' inesistenza di tale decisione per postulare la sussistenza di un fatto nuovo atto ad avere un' influenza decisiva sul dispositivo dell' ordinanza di cui è chiesta la revocazione e per inferirne la legittimazione ad un ricorso d' annullamento della decisione, in deroga ai termini.
18 Il Tribunale rileva quindi che la richiedente non ha provato l' esistenza di un fatto idoneo a giustificare la revocazione dell' ordinanza del Tribunale 19 giugno 1990. Pertanto la domanda di revocazione è irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
19 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. La richiedente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) La richiedente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 1 luglio 1994.
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