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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 14 DICEMBRE 1989. - RENE TEISSONNIERE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-119/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00007
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Decisione relativa a diritti a pensione virtuali
( statuto del personale, art . 91 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Criteri - Motivazione dell' atto
( statuto del personale, artt . 90 e 91 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Atto preparatorio - Esclusione
( statuto del personale, artt . 90 e 91 )
4 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Carattere di ordine pubblico
( statuto del personale, artt . 90 e 91 )
Massima1 . Anche se, prima del collocamento a riposo, evento futuro ed incerto, le spettanze pensionistiche sono diritti virtuali in via di formazione quotidiana, è nondimeno chiaro che un atto amministrativo con cui venga deciso che un determinato periodo di attività non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle annualità di anzianità, o una decisione che disattenda la domanda di abbuono ai sensi dell' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto, incidono immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato, anche se tali atti dovessero produrre effetti solo in un secondo momento . Il dipendente ha quindi, in linea di principio, un interesse giuridico attuale ad agire contro un atto del genere .
2 . Nell' ambito di una discussione ininterrotta tra un' istituzione ed un dipendente, quest' ultimo ha il diritto di considerare uno scambio di punti di vista come una presa di posizione definitiva dell' amministrazione solo nel momento in cui riceve la prima lettera di questa che fornisca una motivazione della presa di posizione stessa . In questo momento soltanto egli è tenuto a proporre reclamo entro il termine previsto dallo statuto .
3 . Il ricorso è irricevibile quando è diretto contro un atto preparatorio, in particolare contro un atto compreso nella categoria delle informazioni amministrative, in quanto rinvia ad un atto decisionale successivo o non promana da un' autorità avente il potere di nomina .
Una lettera indirizzata ad un dipendente non ha natura di decisione quando, in particolare, il suo autore si è preoccupato di attirare espressamente l' attenzione del destinatario sul fatto che i calcoli pensionistici comunicatigli hanno solo valore indicativo e devono ancora essere oggetto di ulteriore conferma .
4 . I termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt . 90 e 91 dello statuto del personale sono di ordine pubblico, e né le parti né il giudice possono disporne, dato che sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche .
PartiNella causa T-119/89,
René Teissonnière, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Dakar ( Senegal ), con l' avv . Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . T . Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Sean Van Raepenbusch, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il calcolo delle annualità di pensione del ricorrente ai sensi del regime pensionistico comunitario, nonché il riconoscimento del diritto a fruire dell' applicazione dell' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : H . Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 26 giugno 1989, il sig . Teissonnière ha proposto un ricorso diretto : in primo luogo a far dichiarare che ai fini delle sue spettanze pensionistiche ai sensi del regime comunitario il periodo durante il quale egli ha prestato servizio presso l' Agenzia europea di cooperazione ( in prosieguo "AEC ") venga integralmente preso in considerazione come se egli fosse stato dipendente della Commissione; in secondo luogo, a far dichiarare che egli ha diritto all' abbuono di anzianità previsto dall' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto; in terzo luogo, all' annullamento della decisione della Commissione che determina le annualità di pensione ai sensi del regime comunitario cui egli potrebbe aver diritto in caso di trasferimento delle spettanze pensionistiche acquisite presso la compagnia di assicurazione Generali Belgium relativamente al periodo di attività presso l' AEC e che, d' altra parte, gli nega l' abbuono di cui all' art . 5, 1° comma, dell' allegato VIII dello statuto; da ultimo, all' annullamento della decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio opposto dalla Commissione al suo reclamo registrato il 21 dicembre 1988 .
2 Con memoria pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1989, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, ed ha chiesto che si statuisca sull' eccezione senza iniziare la discussione nel merito .
3 Il ricorrente, nato il 2 giugno 1925, prestava servizio presso l' AEC dal 16 luglio 1966 al 31 dicembre 1987 . Il 1° gennaio 1988, vale a dire all' età di 62 anni e mezzo, veniva nominato dipendente di ruolo della Commissione in applicazione del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018, che istituisce misure particolari e transitorie per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee ( GU L 286, pag . 1 ).
4 Dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1987 i contributi del ricorrente venivano versati presso la compagnia di assicurazione Generali Belgium . Il 26 marzo 1988 il ricorrente chiedeva alla Commissione di esaminare la possibilità di un trasferimento al regime pensionistico comunitario delle spettanze nel frattempo maturate, ai sensi dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto .
5 Dopo un primo scambio di lettere, il capo del settore "trasferimenti" del servizio specializzato "pensioni" della Commissione ( in prosieguo "capo del settore 'trasferimenti' ") inviava al ricorrente una lettera, datata 6 giugno 1988, con la quale lo metteva al corrente di un certo numero di informazioni di ordine amministrativo e gli comunicava, indicativamente e con riserva di ulteriore conferma, che il trasferimento del capitale accumulato presso la Generali Belgium gli dava diritto, in linea di principio, a un credito di annualità comunitarie di 9 anni, 3 mesi e 17 giorni, con riserva di un accordo tra la Commissione e detta compagnia di assicurazione inteso a consentire il trasferimento .
6 In seguito a un secondo carteggio tra il ricorrente e il sopraccitato funzionario della Commissione, quest' ultimo inviava al sig . Teissonnière una lettera datata 27 luglio 1988, con cui, in primo luogo, lo informava di un accordo intervenuto tra la Commissione e la Generali Belgium circa il trasferimento delle spettanze pensionistiche; in secondo luogo, confermava che il trasferimento dei capitali acquisiti presso tale compagnia di assicurazione corrispondeva ad annualità di pensione comunitaria pari a 9 anni, 3 mesi e 17 giorni; in terzo luogo, gli comunicava che, relativamente al periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1970, l' AEC gli aveva versato direttamente un assegno come contributo alla sua pensione di vecchiaia, il quale, di conseguenza, non poteva attribuirgli alcun diritto ad annualità supplementari di pensione di vecchiaia ai sensi del regime comunitario; infine, a confutazione di un argomento fatto valere dal ricorrente in un telefax del 21 giugno 1988, relativo ad un' asserita inosservanza del principio generale della parità di trattamento, faceva notare le differenze tra la situazione del ricorrente e la situazione di un dipendente alla quale il ricorrente si era richiamato, particolarmente per quanto riguardava l' età e il grado del detto dipendente e il fatto che il ricorrente, entrato in servizio presso le Comunità europee dopo aver compiuto 60 anni di età, non poteva fruire, diversamente dal detto dipendente, dell' abbuono previsto all' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto .
7 La citata lettera 27 luglio 1988 conteneva tre considerazioni dirette ad evidenziarne il carattere indicativo : "potrei farLe pervenire quanto prima una proposta ufficiale di trasferimento", "ho chiesto alla Generali una copia del Suo certificato di assicurazione (...) onde verificare l' importo trasferibile a fine dicembre 1988"; "mi permetto tuttavia di attirare la Sua attenzione sul fatto che i calcoli pensionistici comunicatiLe sono stati trasmessi a titolo indicativo e devono ancora costituire oggetto di ulteriore conferma ".
8 Il 19 agosto 1988 la Commissione inviava al ricorrente i conteggi dell' assicurazione vecchiaia redatti dalla Generali Belgium il 31 dicembre 1987 . In risposta, il ricorrente inviava al capo del settore "trasferimenti" una lettera in data 24 agosto 1988, nella quale così si esprimeva : "non sono interessato ad un trasferimento alla Commissione e chiedo la liquidazione delle mie spettanze pensionistiche" alla compagnia Generali Belgium .
9 L' 8 settembre 1988 il capo del settore "trasferimenti" inviava al ricorrente una lettera nella quale prendeva atto del rifiuto del trasferimento al regime comunitario delle sue spettanze pensionistiche e lo informava dell' archiviazione della sua pratica .
10 Il 10 novembre 1988 il ricorrente inviava al dirigente della DG VIII ( Sviluppo ) della Commissione, della quale fa parte, una lettera in cui faceva presente "l' ingiustizia determinata dall' applicazione nel mio caso delle norme statutarie in materia di nomina in ruolo per il calcolo della pensione di vecchiaia" e sosteneva che, stando così le cose, a 65 anni egli avrebbe ottenuto dalla Commissione una pensione di vecchiaia mensile d' importo a suo avviso esiguo .
11 Il 9 dicembre 1988 il dirigente della direzione generale Sviluppo rispondeva al ricorrente, in primo luogo, che la Commissione era tenuta a conformarsi alle norme statutarie in materia di trasferimento di spettanze pensionistiche al regime comunitario, in secondo luogo, che in tale materia eventuali differenze tra gruppi di dipendenti si spiegano con la presa in considerazione di diversi parametri e, in terzo luogo, che l' importo della pensione indicato dal ricorrente corrispondeva solo a 2 anni e 6 mesi di servizio alle dipendenze della Commissione, mentre, per quanto riguarda il periodo precedente, l' interessato disponeva del capitale accumulato nell' ambito del regime pensionistico offerto dall' AEC ai suoi dipendenti .
12 E in tale contesto che il ricorrente proponeva un reclamo, registrato presso il segretariato generale della Commissione il 21 dicembre 1988, nel quale chiedeva la revisione delle modalità del calcolo del trasferimento delle spettanze da lui maturate presso la Generali Belgium al regime pensionistico comunitario, nonché l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 5, 1° comma, dell' allegato VIII dello statuto . Nel reclamo, il quale faceva espresso riferimento alla citata lettera 27 luglio 1988, il ricorrente si basava essenzialmente sul carattere incompleto delle informazioni ottenute dagli uffici della Commissione, allo scopo di essere informato il più compiutamente possibile circa il trasferimento delle spettanze pensionistiche, sulla sua buona fede, sull' asserita discriminazione di trattamento tra il suo caso e quello di altri dipendenti dell' AEC, sull' equità e sulla necessità di concedergli una deroga "ad personam" alle norme generali disciplinanti il trasferimento delle spettanze pensionistiche al regime comunitario .
13 Successivamente il sig . Teissonnière ha proposto il presente ricorso, al quale la Commissione ha opposto un' eccezione di irricevibilità . Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado .
14 La Commissione basa la sua eccezione d' irricevibilità sui due seguenti mezzi : in primo luogo essa sostiene che la decisione impugnata, vale a dire la lettera 27 luglio 1988, non può essere considerata atto arrecante pregiudizio, in quanto costituisce ad un tempo un atto confermativo delle precedenti lettere della Commissione e preparatorio di una decisione che non ha potuto essere adottata a causa dell' intenzione, espressa dal ricorrente, di chiedere la liquidazione delle sue spettanze presso la Generali Belgium; in secondo luogo essa deduce che il reclamo non è stato proposto nel termine di tre mesi prescritto dall' art . 90, n . 2, dello statuto, e pertanto è tardivo e, quindi, irricevibile .
15 Il ricorrente ribatte innanzitutto che l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione riguarda solo il primo oggetto del ricorso, vale a dire il trasferimento al regime comunitario delle spettanze pensionistiche maturate presso la Generali, e non il secondo, cioè l' ammissione a fruire dell' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto . Il ricorrente deduce poi che la Commissione presenta un argomento contraddittorio, in quanto attribuisce alla lettera 27 luglio 1988 la natura di atto al contempo indicativo, preparatorio e confermativo; a suo parere, trattandosi di spettanze pensionistiche, sussiste necessariamente un atto arrecante pregiudizio, e poco importa se il reclamo sia stato o no preceduto da una decisione; quanto alla sua domanda di liquidazione delle spettanze pensionistiche presso la Generali Belgium, si tratterebbe solo di una soluzione provvisoria, in quanto l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto non vieta il trasferimento al regime comunitario di spettanze di pensione quando il capitale pensione sia in possesso del dipendente interessato; infine, il ricorrente rileva che, comunque, la lettera 27 luglio 1988 non può considerarsi idonea a far decorrere il termine di cui all' art . 90, n . 2, dello statuto e che è opportuno prendere invece in considerazione il diritto di agire in giudizio, nonché il particolare contesto della causa, caratterizzato dalla lontananza del ricorrente, dalla complessità della materia delle spettanze pensionistiche e dal sovraccarico dei competenti uffici della Commissione .
16 A norma dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, il procedimento sull' eccezione prosegue oralmente, salvo decisione contraria . Il Tribunale ritiene di essere in questo caso sufficientemente informato dopo l' esame degli atti di causa e che pertanto non vi è motivo di procedere alla trattazione orale .
17 Si deve rilevare, in limine, che, ai sensi dell' art . 91, n . 1, dello statuto, il Tribunale è competente a statuire sulle controversie relative alla legittimità di atti che arrecano pregiudizio a una delle persone indicate nello statuto stesso . A tenore dell' art . 90, n . 2, dello statuto, l' atto che arreca pregiudizio può consistere sia in una decisione adottata dall' APN sia nell' omissione, da parte di questa, di adottare un provvedimento imposto dallo statuto . L' art . 91, n . 2, dello statuto dispone che il ricorso è ricevibile solo se il dipendente abbia previamente presentato reclamo all' APN contro l' atto arrecante pregiudizio e se tale reclamo sia stato espressamente o implicitamente respinto .
Solo contro la decisione di rigetto della domanda del dipendente, che, in mancanza di risposta dell' amministrazione, si presume adottata alla scadenza di un termine di quattro mesi, l' interessato può presentare un reclamo entro un nuovo termine di tre mesi, all' APN, a norma del n . 2 di detto articolo ( sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi / Commissione, Racc . pag . 0000; ordinanza della Corte 4 giugno 1987, causa 14/86, G.P . / Comitato economico e sociale, Racc . pag . 2409 ).
18 In base a tali principi devono essere esaminati i due mezzi dedotti dalla Commissione a sostegno dell' eccezione di irricevibilità .
Sul mezzo relativo alla mancanza di un atto arrecante pregiudizio
19 Si deve in primo luogo rilevare che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, anche se, prima del collocamento a riposo, evento futuro ed incerto, le spettanze pensionistiche sono diritti virtuali in via di formazione quotidiana, è nondimeno chiaro che un atto amministrativo con cui venga deciso che un determinato periodo di attività non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle annualità di anzianità, o una decisione che disattenda la domanda di abbuono ai sensi dell' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto, incidono immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato, anche se tali atti dovessero produrre effetti solo in un secondo momento . Il dipendente ha quindi, in linea di principio, un attuale interesse giuridico ad agire contro un atto del genere ( sentenza della Corte 1° febbraio 1979, causa 17/78, Fausta Deshormes, Racc . pag . 189 ).
20 E importante, in secondo luogo, rilevare che, anche se l' atto che il ricorrente intende impugnare non è definito con precisione, si tratta chiaramente della citata lettera 27 luglio 1988 del capo del settore "trasferimenti" della Commissione, e ciò per le seguenti ragioni : essa è espressamente menzionata nel reclamo 21 dicembre 1988; è del pari menzionata, in via principale, nel ricorso, al quale è peraltro allegata a norma dell' art . 19 dello statuto CEE e dell' art . 37, § 4, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale; infine, in risposta agli argomenti della Commissione svolti nell' eccezione di irricevibilità e non contestati in linea di principio, il ricorrente si limita a sostenere che tale lettera non può considerarsi idonea a far decorrere il termine di tre mesi di cui all' art . 90, n . 2, dello statuto, ma non indica un altro atto che egli intenda impugnare, contrariamente alla costante giurisprudenza della Corte, ai termini della quale la tutela tanto dei diritti della difesa quanto dei diritti dei terzi interessati osta all' accoglimento di un ricorso che non precisi gli atti assertivamente lesivi per il ricorrente ( vedasi, in particolare, la sentenza 28 maggio 1970, causa 30/68, Lacroix / Commissione, Racc . pag . 301 ).
21 Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi la sentenza 14 luglio 1981, causa 145/80, Maschetti / Commissione, Racc . pag . 1975 ), nell' ambito di una discussione ininterrotta tra un' istituzione e un dipendente quest' ultimo ha il diritto di considerare uno scambio di punti di vista come una presa di posizione definitiva dell' amministrazione solo nel momento in cui riceve la prima lettera di questa che fornisca una motivazione della presa di posizione stessa . In questo momento soltanto egli è tenuto a proporre reclamo entro il termine previsto dallo statuto . Inoltre, secondo una giurisprudenza altrettanto costante della Corte ( vedasi in particolare la citata sentenza 1° febbraio 1979, Deshormes / Commissione ), il ricorso è irricevibile quando è diretto contro un atto preparatorio, in particolare contro un atto compreso nella categoria delle informazioni amministrative in quanto rinvia ad un atto decisionale successivo o non promana da un' autorità avente il potere di nomina, presupposto necessario, a norma dello statuto, perché sussista una decisione .
22 Nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa che la lettera 27 luglio 1988, indirizzata al ricorrente e firmata per ordine del capo del settore "trasferimenti" del servizio "pensioni" della Commissione - senza che occorra pronunziarsi sul se il firmatario abbia la qualità di APN - non ha affatto natura di decisione : in primo luogo, tale lettera suggerisce al ricorrente di chiedere una proposta ufficiale di decisione di trasferimento il più presto possibile; in secondo luogo, essa subordina tale decisione al ricevimento di una copia del certificato di assicurazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione Generali Belgium; infine, l' autore della lettera si è preoccupato di attirare espressamente l' attenzione del ricorrente sul fatto che i calcoli pensionistici comunicatigli hanno solo valore indicativo e devono ancora essere oggetto di ulteriore conferma . Emerge chiaramente dagli atti di causa che tale ultimo rilievo della Commissione si riferisce all' insieme delle modalità di calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente, che si tratti del trasferimento delle spettanze precedentemente maturate o di condizioni di ammissione al beneficio dell' art . 5 dell' allegato VIII dello statuto . Stando così le cose, il reclamo del ricorrente, registrato il 21 dicembre 1988, non era diretto contro un atto arrecante pregiudizio e il presente ricorso è quindi irricevibile .
23 Inoltre, è opportuno rilevare che, dopo aver ricevuto la lettera 24 agosto 1988 con la quale il ricorrente informava la Commissione di non essere più interessato ad un trasferimento delle sue spettanze di pensione al regime comunitario e comunicava che avrebbe chiesto la liquidazione di tali spettanze alla compagnia di assicurazione Generali Belgium, la Commissione non era affatto tenuta ad adottare una decisione sulla domanda iniziale del ricorrente, datata 24 marzo 1988, necessariamente ritirata con la summenzionata lettera 24 agosto 1988; essa aveva pienamente il diritto di prendere atto di tale decisione del ricorrente e di archiviare la domanda di trasferimento, dopo aver trasmesso una comunicazione all' AEC .
Sul mezzo relativo alla tardività del reclamo
24 Nel caso di specie, risulta dall' analisi del fascicolo, e in particolare dallo stesso reclamo, dalla lettera del ricorrente 24 agosto 1988 e dal fatto che quest' ultimo non ha contraddetto le affermazioni della Commissione in proposito, che il ricorrente ha avuto conoscenza della lettera 27 luglio 1988, incontestatamente trasmessagli dalla Commissione per telefax e ricevuta il giorno stesso, al più tardi all' inizio dell' agosto 1988 .
25 Di conseguenza, anche qualora la citata lettera 27 luglio 1988 potesse essere considerata - quod non - come un atto arrecante pregiudizio, il reclamo registrato il 21 dicembre 1988 sarebbe comunque tardivo e il ricorso in esame sarebbe irricevibile .
26 A tale riguardo, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi in particolare la sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis / Commissione, Racc . pag . 3133 ), i termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt . 90 e 91 dello statuto del personale sono di ordine pubblico, e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche .
27 Stando così le cose, le circostanze allegate dal ricorrente nelle osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità, cioè che il dipendente deve poter agire in giudizio, che per il ricorrente, che presta servizio in Africa, era particolarmente difficile discutere della sua situazione con la Commissione, che la materia delle spettanze pensionistiche è particolarmente complessa e, infine, che gli uffici della Commissione competenti in materia di calcolo di tali spettanze erano sovraccarichi di lavoro, sono irrilevanti e non possono porre in non cale il carattere tassativo dei termini prescritti dagli artt . 90 e 91 dello statuto .
28 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
29 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 del medesimo regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 14 dicembre 1989 .
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