Avis juridique important
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 novembre 1996. - Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (devenue Preussag Stahl AG) contro Commissione delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - Causa T-120/89.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01547
Massima
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
Massima3 Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il giudice non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito.
Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
A questo proposito, la possibilità per il giudice comunitario di determinare l'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto provocare agli avvocati e il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite al riguardo dalle parti.
4 L'importanza di una causa sotto l'aspetto del diritto comunitario per le questioni di diritto nuove ed importanti e le questioni di fatto complesse da essa sollevate può giustificare, da un lato, onorari elevati e, dall'altro, il fatto che una delle parti sia rappresentata da più avvocati.
Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia, non vi è motivo di statuire sulla richiesta di interessi di mora, né sulle spese sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.
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