Avis juridique important
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 15 DICEMBRE 1989. - RITA BUCCARELLO ED ALTRI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-155/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00019
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile
( Trattato CEE, art . 186 ; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
PartiNella causa T-155/89-R,
Rita Buccarello, impiegata, residente in Lussemburgo, 12, rue Léon Thys,
Paola Ravacchioli, impiegata, residente in Lussemburgo, 141, rue de la Tour Jacob,
Roberto Tiseni, impiegato, residente in Lussemburgo, 306 A, route de Thionville,
Roberto Galtieri, impiegato, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27,
Gina Fortino, impiegata, residente in Bruxelles, boulevard des Invalides, 99,
e
Luisa Parlavecchio, funzionaria, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27,
con l' avv . Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione della procedura di concorso PE/104/C,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha reso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1989, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all' annullamento del concorso generale PE/104/C, organizzato dal Parlamento europeo, come da bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° settembre 1988, n . C 226, pag . 13, per costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana la cui carriera si articola sui gradi 5 e 4 della categoria C .
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1989, i ricorrenti hanno chiesto, ex artt . 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura della Corte, la sospensione della procedura di concorso PE/104/C .
3 Il Parlamento europeo ha presentato le sue osservazioni il 23 novembre 1989 . Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali in data 12 dicembre 1989 .
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, è opportuno ricordare brevemente i fatti all' origine della causa di merito .
5 Risulta dagli atti che le prove pratica e orale del concorso di cui trattasi ebbero luogo simultaneamente a Lussemburgo e a Roma il 26 ottobre 1989 . La prova pratica consisteva nella seguente esercitazione : "impaginazione e trascrizione in bella copia su macchina da scrivere elettronica di un testo manoscritto in lingua italiana . Il testo dattilografato sarà composto di circa 45 righe . Durata della prova : 30 minuti . Punteggio : da 0 a 30 punti . Qualsiasi punteggio inferiore a 15 sarà eliminatorio ".
6 Nel bando di concorso veniva ricordato, al titolo I (" Mansioni "), che i candidati ammessi avrebbero dovuto eseguire, in particolare, lavori di dattilografia in lingua italiana ed eventualmente in un' altra lingua ufficiale della Comunità europea su diversi tipi di macchine per scrivere . Tra i requisiti di ammissione al concorso figurava un' esperienza professionale connessa con le mansioni di cui al titolo I, di una durata di almeno due anni .
7 A norma dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale di Primo Grado a norma dell' art . 11, 3° comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( decisione n . 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU 319, pag . 1, con le rettifiche di cui alla GU L 241 del 17.8.1989, pag . 4 ), i ricorrenti debbono precisare l' oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
8 I ricorrenti contestano al Parlamento europeo anzitutto la violazione del principio della parità tra i candidati al concorso, in quanto le macchine per scrivere messe a loro disposizione erano di diverso modello . I ricorrenti sostengono inoltre che, contrariamente a quanto verificatosi durante le prove svoltesi a Roma, ove persone qualificate illustrarono le modalità di funzionamento e di utilizzazione delle macchine, a Lussemburgo i candidati non ebbero alcuna spiegazione sul funzionamento delle macchine per scrivere, e dovettero servirsi di libretti d' istruzioni scritti in olandese e in tedesco, lingue che non tutti conoscevano . Temendo di essere eliminati sulla base di una prova di dattilografia in occasione della quale non sarebbe stato rispettato il principio di parità e di subire in tal modo un danno irreparabile, i ricorrenti ritengono sussistenti i requisiti di legge per la concessione di provvedimenti provvisori .
9 Il Parlamento europeo chiede il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori . Esso spiega che è prassi di tutte le istituzioni comunitarie mettere a disposizione dei candidati macchine per scrivere di marca diversa e che, per ragioni d' ordine amministrativo e visto il numero di candidati, è impossibile disporre di un parco di macchine identiche per le prove pratiche . Esso ritiene inoltre che non sia importante la marca della macchina per scrivere, bensì la tastiera, e sottolinea che per questo motivo la commissione giudicatrice del concorso ha fatto in modo che tutti i candidati disponessero di macchine con tastiere conformi alle richieste formulate nell' atto di candidatura . Il Parlamento europeo fa inoltre presente che a Lussemburgo tutte le spiegazioni pratiche necessarie sono state fornite ai candidati da uno dei membri della commissione giudicatrice e da un' assistente della "sezione concorsi" prima dell' inizio della prova . Di conseguenza, a suo dire, le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dai ricorrenti non giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti sollecitati .
10 D' altro canto, il Parlamento europeo ritiene che i ricorrenti non possano allegare un danno grave e irreparabile, visto che, anche se la commissione giudicatrice del concorso terminasse i lavori e anche se venissero nominati i candidati inclusi nell' elenco di riserva, i ricorrenti potrebbero essere reintegrati nei loro diritti con sentenza del Tribunale che accolga il ricorso nel merito .
11 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia ( vedasi in particolare ordinanza 13 giugno 1989, Gonzales Holguera / Parlamento, causa 171/89-R, Racc . pag . 0000 ) affinchè provvedimenti di sospensione dell' esecuzione di atti delle istituzioni vengano presi in considerazione occorre che siano urgenti, nel senso che è necessario che vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile .
12 Anche supponendo che lo svolgimento della prova di cui trattasi abbia concretato una situazione di disparità tra i candidati, si deve constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato in che cosa il proseguimento della procedura di concorso arrecherebbe loro un danno irreparabile . Infatti, il concorso di cui i ricorrenti chiedono l' annullamento mira a costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana . La validità di tale lista di riserva scade il 31 dicembre 1991 e può essere prorogata . Qualora i lavori della commissione giudicatrice si concludano prima della sentenza di merito del Tribunale e taluni candidati inclusi nell' elenco di riserva siano nel frattempo nominati, l' eventuale annullamento della prova controverso invaliderebbe tali atti . In tal caso spetterebbe al Parlamento europeo, ai sensi dell' art . 176 del trattato CEE, adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza del Tribunale comporta .
13 Ne consegue che se il ricorso viene accolto, i ricorrenti saranno reintegrati nei loro diritti . Pertanto non è emerso alcun elemento comprovante un' urgenza .
14 In considerazione di quanto precede, si deve dichiarare che non sussistendo i requisiti per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto, l' istanza dev' essere respinta .
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA EUROPEE,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 15 dicembre 1989 .
Top