Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 16 dicembre 1992. - REGNO DEL BELGIO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI ALLA COSTRUZIONE NAVALE. - CAUSE RIUNITE C-356/90 E C-180/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02323
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Regno del Belgio chiede l' annullamento di due decisioni della Commissione che dichiarano incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi a cantieri navali di questo Stato membro (1).
2. Con l' emergere, dopo l' inizio degli anni settanta, di difficoltà economiche talvolta gravi, gli Stati membri hanno inteso sostenere i settori economici in pericolo, e in maniera del tutto particolare la costruzione navale, al fine di evitare la scomparsa di attività tradizionali o strategiche.
3. Se certi aiuti possono talvolta avere un' incidenza nefasta sulla concorrenza suddividendo il mercato, altri possono, per contro, essere indispensabili per orientare l' attività economica, sostenere le ristrutturazioni di imprese o incoraggiare lo sviluppo delle regioni meno favorite.
4. Questa concezione è d' altronde contenuta nel Trattato stesso, il quale delimita l' ambito nel quale debbono inserirsi gli aiuti di Stato al fine di assicurare la più ampia trasparenza e di evitare così talune distorsioni della concorrenza.
5. L' art. 92, n. 1, del Trattato sancisce in linea di principio l' incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, nella misura in cui essi incidano sul commercio intracomunitario e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
6. L' incompatibilità di principio è tuttavia temperata dalle deroghe "per se" di cui al n. 2 e da quelle del n. 3 che permettono alla Comunità di autorizzare talune "categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio" (2). Su quest' ultima disposizione si incentra la controversia in esame.
7. Sulla base degli artt. 92, n. 3, lett. d), e 113, il Consiglio ha speditamente disciplinato gli aiuti di Stato in materia di costruzione navale adottando così, in prosecuzione di cinque direttive precedenti, il 26 gennaio 1987, la direttiva 87/167/CEE (3) (in prosieguo: la "direttiva") il cui obiettivo è, pur ammettendo essa il principio degli aiuti al fine di lottare efficacemente contro la concorrenza extracomunitaria, quello di preservare la trasparenza degli aiuti stessi al fine appunto di evitare distorsioni della concorrenza tra i cantieri navali della Comunità.
8. Questa direttiva, che sarà esaminata in modo più approfondito, prevede:
° un massimale applicabile non solo agli aiuti alla produzione concessi direttamente ai cantieri (4), ma anche agli aiuti agli armatori o a terzi disponibili in quanto aiuti alla costruzione (5) qualora siano effettivamente utilizzati per la costruzione di navi nei cantieri situati nella Comunità;
° una procedura di notifica preventiva e di autorizzazione 1) dei regimi di aiuto da istituire (6), 2) della concessione degli aiuti, in casi individuali, quando vi sia concorrenza, per lo stesso cantiere, tra varie imprese di Stati membri (7).
9. Questa direttiva è stata completata da una comunicazione della Commissione che ha fissato il massimale al 1 gennaio 1989 al 26% del prezzo per le navi il cui costo è superiore a 6 milioni di Ecu e al 16% per le altre (8).
10. Dal 1948, il Regno del Belgio si è munito di una legge (9) intesa a garantire il mantenimento e lo sviluppo del suo settore navale mediante la concessione, non ai cantieri navali ma alle imprese di armamento, di aiuti sotto forme diverse (anticipi, finanziamenti agevolati). Tale regime è stato notificato alla Commissione.
11. Tuttavia, con riferimento ad aiuti individuali concessi in occasione della commessa di diverse navi presso cantieri navali belgi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, ritenendo che tali aiuti potessero eccedere il massimale previsto dalla sua comunicazione.
12. Dopo aver condotto l' esame previsto da tale disposizione e accertato che il massimale era stato superato, con decisioni in data 4 luglio 1990 e 13 marzo 1991 (10), essa ha dichiarato tali aiuti incompatibili invitando il governo belga a ridurli entro i limiti del massimale.
13. E' sulla legittimità di queste due decisioni che la Corte deve pronunciarsi (11).
14. Lo Stato ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto distinguere gli aiuti concessi in funzione della loro natura (aiuti alla produzione, aiuti alla gestione) e prendere in considerazione, per la determinazione del massimale, i soli aiuti effettivamente disponibili in quanto aiuti alla produzione. In un caso del genere, non solo non sarebbe stato allora superato il massimale, ma, per di più, il rifiuto di specificare gli aiuti sarebbe in contrasto con la direttiva. Esso sarebbe altresì in contrasto con l' art. 169, poiché la Commissione, vietando gli aiuti alla gestione, rimetterebbe in questione la legislazione belga e non gli aiuti propriamente detti.
15. In secondo luogo, il Regno del Belgio sostiene che il superamento del massimale, di cui alla direttiva, costituisce solo una presunzione semplice di incompatibilità dell' aiuto concesso a cui può essere opposta la prova dell' assenza di una sovraccapacità provocata dall' aiuto stesso. Comunque, non potendo la direttiva derogare alle norme contenute nel Trattato, la Commissione avrebbe dovuto verificare se fossero appunto soddisfatti i criteri di incompatibilità contenuti nell' art. 92, n. 1.
16. Infine, sussisterebbe una violazione degli artt. 93, n. 2, e 190 del Trattato nei limiti in cui le decisioni della Commissione non siano motivate.
17. Scinderò l' esame del primo mezzo poiché esso solleva, da una parte, una questione di diritto processuale, dall' altra, un problema di interpretazione della direttiva.
18. Secondo il Regno del Belgio, se gli aiuti controversi non fossero conformi all' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, l' incompatibilità deriverebbe da una violazione di una norma comunitaria da parte della legge belga, di modo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento sulla base dell' art. 169 del Trattato.
19. La Corte ha già avuto occasione di esaminare i rapporti esistenti tra gli artt. 92 e seguenti e altre disposizioni di diritto comunitario enunciate tanto dal Trattato quanto dal diritto derivato.
20. Così, nella sentenza Iannelli/Meroni (12) in data 23 marzo 1977, la Corte ha statuito che:
"(...) determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli artt. 92 e 93, possono essere così indissolubilmente legate all' oggetto dell' aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull' incompatibilità dell' aiuto nel suo complesso dev' essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93;
diverso il caso qualora, nell' analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento" (13).
21. L' esistenza del procedimento di cui all' art. 93, n. 2, non può quindi impedire che la compatibilità di un regime di aiuti con norme comunitarie diverse da quelle relative agli aiuti statali sia valutata secondo il procedimento ex art. 169 (14).
22. Emerge così, dalla sentenza della Corte Commissione/Italia (15) che un regime di aiuti può essere oggetto di un ricorso sulla base dell' art. 169 per violazione dell' art. 95 del Trattato ancorché, d' altro canto, sia stato già avviato il procedimento ex art. 93 nei confronti di tale regime.
23. Per contro, un aiuto ai sensi dell' art. 92 deve essere obbligatoriamente valutato ricorrendo al procedimento di cui all' art. 93, il che impedisce alla Commissione di seguire il procedimento di cui all' art. 169 (16).
24. E' dunque la qualificazione della "misura" istituita che determinerà se sia opportuno introdurre un procedimento di infrazione ex art. 169 ovvero seguire il procedimento di cui all' art. 93.
25. Così, nella citata sentenza Commissione/Francia la Corte, nei termini seguenti, ha delimitato in maniera molto precisa l' ambito di applicazione di quest' ultimo articolo:
"(...) Benché l' esistenza di detto procedimento particolare (quello dell' art. 93, n. 2) non osti affatto a che la compatibilità di un regime di sovvenzioni con norme comunitarie diverse da quelle contenute nell' art. 92 sia valutata mediante il procedimento contemplato all' art. 169, è tuttavia indispensabile che la Commissione segua il procedimento dell' art. 93, n. 2, qualora desideri accertare l' incompatibilità di detto regime, in quanto sovvenzione, col mercato comune" (17).
26. Nella fattispecie, la qualificazione come aiuto è incontestabile e non è d' altronde contestata dallo Stato ricorrente. Dal momento che le modalità del progettato aiuto sono inseparabili dall' aiuto stesso, è a giusto titolo che la Commissione ha esperito il procedimento ex art. 93.
27. Poiché le agevolazioni consentite sono, per riprendere l' espressione dell' avvocato generale Mancini nelle sue conclusioni nella causa Commissione/Francia, "un aiuto e nient' altro che un aiuto" (18), la compatibilità dell' aiuto concesso dal Belgio agli armatori doveva appunto essere valutata seguendo solo il procedimento contemplato all' art. 93.
28. Codesta Corte pertanto non accoglierà questo mezzo.
29. Il Regno del Belgio sostiene inoltre che la Commissione avrebbe, a torto, "convertito" gli aiuti concessi agli armatori in equivalente sovvenzione nell' ambito dei contratti conclusi con i cantieri navali ancorché tali aiuti avessero un obiettivo del tutto diverso e non fossero direttamente legati a tali contratti, ma solamente destinati ad incoraggiare gli armatori a navigare sotto bandiera belga. Così, secondo lo Stato ricorrente, nella misura in cui tale aiuto, qualificato come aiuto alla gestione, può essere concesso ad ogni armatore, nel caso in cui la nave sia costruita in un altro Stato, esso dovrebbe essere dedotto dall' importo globale dell' aiuto concesso (19).
30. Se, come sostiene il ricorrente, tali aiuti non contribuiscono alla costruzione navale, ai sensi della direttiva, essi non rientrano nell' ambito di applicazione di quest' ultima, ma in quello del regime generale dell' art. 92. A tale titolo, essi avrebbero dovuto essere specificamente notificati alla Commissione per approvazione.
31. In mancanza di qualsiasi notificazione, l' insieme degli aiuti doveva pertanto, a giusto titolo, essere considerato come una partecipazione alla costruzione di navi, rientrante quindi nell' ambito della direttiva, con l' onere per il governo belga di provare il carattere pertinente e reale dell' assenza totale di nesso tra una parte dell' aiuto concesso e la costruzione.
32. E' opportuno, in tali circostanze, esaminare tanto le finalità quanto il contenuto della direttiva al fine di valutare la fondatezza delle tesi del Regno del Belgio.
33. La direttiva tende infatti ad instaurare un sistema coerente che prende in considerazione, per la determinazione dell' importo di un aiuto autorizzato per la costruzione di una nave, gli aiuti non solo diretti ma anche indiretti che lo Stato può accordare alla sua industria navale. La ratio legis di tale direttiva si basa non sul beneficiario dell' aiuto consentito ma sulla finalità oggettiva di quest' ultimo.
34. Al riguardo, l' art. 4 dispone che:
"1. Gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l' importo totale dell' aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell' aiuto, in seguito denominato 'massimale' .
(...)
4. Il massimale si applica non solo agli aiuti alla produzione, indipendentemente dalla loro forma (...) accordati direttamente ai cantieri, ma anche agli aiuti di cui all' articolo 3, paragrafo 2.
5. Il cumulo degli aiuti accordati nell' ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2".
35. L' art. 3, n. 2, al quale rinvia l' art. 4, n. 4 riguarda tutte le forme di aiuti concessi agli armatori o a terzi "quando questi aiuti sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità".
36. Emerge perciò da tali articoli che il massimale entro i limiti del quale un aiuto statale può essere compatibile comprende non solo gli aiuti direttamente accordati ad un' impresa cantieristica per la costruzione di una nave, ma anche quelli che, ancorché indirettamente accordati ad altri operatori economici, concorrono alla stessa operazione.
37. Questa interpretazione è giustificata non solo dai termini utilizzati, ma anche dalla pratica efficacia che occorre attribuire a tale direttiva.
38. Infatti, il settimo 'considerando' del preambolo della direttiva indica che "per evitare discriminazioni, è necessario assoggettare tutte le forme di aiuti alla produzione ad un massimale comune, ivi compresi la compensazione per le perdite e gli aiuti accordati indirettamente tramite terzi (...)".
39. Ne consegue che, ove si prenda in considerazione la totalità degli aiuti (diretti e indiretti) accordati dal Belgio alle imprese cantieristiche interessate, il massimale fissato dalla comunicazione della Commissione è stato superato. Lo Stato ricorrente non contesta d' altronde l' esistenza di un superamento nell' ambito di tale metodo di calcolo.
40. Rilevo, per di più, che il Regno del Belgio interpreta erroneamente l' art. 3, n. 2, allorché sostiene che "l' aiuto alla gestione, nella misura in cui non è direttamente legato a contratti e non è dunque effettivamente utilizzato per collocare commesse, non deve essere compreso nell' importo dell' aiuto stesso anche se l' importo che gli (nella fattispecie l' armatore) viene anticipato, prestato o garantito mira ugualmente allo sviluppo della sua flotta" (20).
41. Osservo, in primo luogo, che un aiuto diretto allo sviluppo di una flotta, dal momento che esso è legato alla costruzione di una nave, deve, in forza della direttiva, rientrare nell' ambito di applicazione di quest' ultima.
42. Rilevo però, in secondo luogo, che la posizione dello Stato ricorrente è quella di intendere il termine "effettivamente" come se significasse "direttamente" e di sostenere che, trattandosi di aiuti alla gestione, dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale solo quelli che siano esclusivamente destinati a "collocare commesse".
43. Una simile interpretazione equivarrebbe ad imporre alla Commissione l' obbligo di ricercare la vera motivazione dello Stato nel concedere un aiuto ad una società di armamento.
44. Tuttavia, non solo tale interpretazione non emerge in alcun modo dalla versione francese della disposizione, ma è altresì contraddetta dalla versione inglese nella quale il termine "effettivamente" conserva una connotazione perfettamente neutra: "The grant equivalent of these aids shall be subject in full to the rules set forth in article 4 and the monitoring procedures laid down in article 11, where these aids are actually used for the building or conversion of ships in community ship yards" (21).
45. Inoltre, la ratio legis di tale disposizione prescinde dalla volontà soggettiva dello Stato che eroga l' aiuto; essa si basa invece, ricordiamolo, sulla finalità oggettiva dell' aiuto consentito.
46. Di conseguenza, l' esame della direttiva presuppone che un aiuto concesso ad un armatore sia preso in considerazione per la determinazione dell' importo dell' aiuto concesso quando esso sia collegato alla commessa di una nave.
47. Non vedo, nel testo della direttiva, alcun riferimento ad un' inversione dell' onere della prova che imponga alla Commissione di dimostrare che un aiuto collegato alla commessa di una nave sarebbe privato di ogni nesso causale con l' operazione progettata.
48. Orbene, secondo un principio di ordine generale in materia, incombe al ricorrente provare che ricorrono tutte le condizioni alle quali la deroga è subordinata.
49. Ciò risulta chiaramente dalla vostra sentenza Philip Morris/Commissione (22):
"E' il caso di osservare in proposito che la decisione impugnata constata espressamente che il governo olandese non ha potuto fornire, né la Commissione ravvisare, alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l' aiuto in questione rispondeva ai requisiti tecnici per la messa in opera di una delle deroghe contemplate all' articolo 92, n. 3, del Trattato" (23).
50. Osservo inoltre che, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dinanzi alla Corte, il Regno del Belgio non ha provato né tentato di provare che una parte degli aiuti accordati agli armatori non avevano alcun nesso con la costruzione delle navi. Il semplice accertamento, da parte della Commissione, della concessione di crediti per un importo globale superiore al massimale per la costruzione di una nave, senza che sia stata fornita la prova dell' assenza di un nesso tra una parte dell' aiuto e l' operazione progettata, permette di rilevare che l' aiuto era effettivamente destinato alla costruzione di una nave.
51. Rilevo, del resto, che il rappresentante dello Stato ricorrente ha espressamente ammesso dinanzi alla Corte che, anche scindendo i due aiuti, il massimale sarebbe stato superato.
52. Un' ultima osservazione su questo punto. Dal momento che, come nella fattispecie, ° così ha sottolineato dinanzi alla Corte il rappresentante dello Stato ricorrente nel corso della trattazione orale ° gli aiuti sono destinati alla modernizzazione della flotta belga, come è possibile non riscontrarvi un beneficio concesso per la produzione di una nave, come ha giustamente rilevato la Commissione? Tale aiuto contribuisce strettamente alla commessa di navi presso i cantieri navali belgi, e deve, conseguentemente, essere preso in considerazione per la determinazione del massimale.
53. Come afferma la Commissione nella sua decisione 13 marzo 1991:
"(...) Il fatto di accordare aiuti agli armatori per navi costruite in paesi terzi, sotto qualunque pretesto, non giustifica assolutamente che l' equivalente di tali aiuti possa essere defalcato quando sono accordati aiuti per navi costruite in Belgio" (24).
54. Codesta Corte respingerà quindi anche questo mezzo.
55. Lo Stato ricorrente asserisce poi che il superamento del massimale costituisce solo una presunzione semplice di incompatibilità a cui può essere opposta la prova dell' assenza di sovraccapacità provocata dalla concessione della quota in eccesso.
56. Una simile interpretazione è manifestamente inesatta nella misura in cui configuri un' equiparazione degli aiuti alla produzione alle altre forme di sostegno ai cantieri navali, quali gli aiuti agli investimenti o gli aiuti per chiusure (25).
57. Tali ultime categorie di aiuti non sono soggette ad alcun massimale per poter beneficiare di un' eventuale decisione positiva, qualora la direttiva richieda come unica condizione di compatibilità che gli aiuti non "rischino di aumentare la capacità di produzione nel settore navale" (26).
58. Tale nozione di sovraccapacità, per contro, è assente dalla direttiva per quanto riguarda gli aiuti alla produzione, e ciò tanto nel preambolo quanto nella parte decisoria.
59. Senza riportare integralmente il testo del preambolo, ricordo che il settimo 'considerando' tratta, in primo luogo, come abbiamo detto, degli aiuti alla produzione che "è necessario assoggettare (...) ad un massimale comune" e, in secondo luogo, tratta degli aiuti alla ristrutturazione che "può essere necessario permettere" perché "vengano utilizzati a fini di cambiamenti strutturali, a condizione che non abbiano per effetto incrementi di capacità".
60. Pertanto non si possono equiparare le diverse categorie di aiuti senza snaturare il sistema instaurato dalla direttiva.
61. Il testo di quest' ultima lo conferma. Nelle disposizioni della stessa relative agli aiuti alla produzione non ho riscontrato alcun criterio di valutazione diverso dal massimale, per la compatibilità degli aiuti, quale l' assenza di sovraccapacità.
62. Per contro, emerge incontestabilmente dall' art. 4, n. 1, che tali aiuti "possono" essere dichiarati compatibili "a condizione" che non sia superato il massimale fissato dalla direttiva.
63. Parimenti, l' art. 1, lett. d), secondo comma, dispone: "Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino le disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva".
64. Tal nozione di "condizione" si ritrova peraltro nella versione inglese redatta in questi termini:
"Production aid in favour of shipbuilding and ship conversion may be considered compatible with the common market provided that the total amount of aid granted in support of any individual contract does not exceed, in grant equivalent, a common maximum ceiling (...)" (27).
65. L' uso del termine "condizione" dimostra quindi bene che solo gli aiuti alla produzione uguali o inferiori al massimale possono essere dichiarati compatibili, tenuto conto che la Commissione può, nell' ambito di tale normativa, dichiarare un aiuto, anche minimo, incompatibile con il Trattato, particolarmente quando, per uno stesso contratto, più cantieri navali di Stati membri siano in concorrenza (28).
66. Parimenti, mi pare legittimo che la Commissione, nel suo potere discrezionale, possa considerare incompatibile un aiuto inferiore al massimale qualora, in particolare, esso sia idoneo a produrre, sugli scambi intracomunitari, effetti di un' entità che gli obiettivi previsti non potrebbero giustificare.
67. Ciò mi pare conforme non solo ad un' analisi puramente letterale ma anche ad un esame teleologico del testo.
68. Ricordo infatti che la direttiva è stata adottata sulla base dell' art. 92, n. 3, lett. d), disposizione che permette al Consiglio di determinare talune categorie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, ma che non lo autorizza, tuttavia, ad estendere l' elenco degli aiuti compatibili "per sé" di cui all' art. 92, n. 2.
69. Trattandosi di una deroga al principio sancito dall' art. 92, n. 1, l' ambito d' applicazione della direttiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte, dev' essere interpretato restrittivamente (29).
70. Il mancato superamento del massimale è dunque una condizione "sine qua non" della compatibilità di un aiuto alla produzione con le disposizioni della direttiva e si deve perciò ritenere che il carattere condizionale della dichiarazione di incompatibilità non verte sul presupposto del rispetto del massimale, che è sempre necessario. Ciò è ancor più certo se si raffronta questo testo con quello della quinta direttiva (81/363/CEE) (30), abrogata da quella del 1987, che non prevedeva alcun massimale ma accordava alla Commissione un ampio potere discrezionale.
71. Infatti, l' art. 6 della stessa disponeva: "La Commissione valuta il livello massimo dell' aiuto di cui possono beneficiare i casi di applicazione dei vari regimi di aiuto. Il superamento di questo livello può essere autorizzato unicamente a titolo eccezionale, previa notifica alla Commissione".
72. Dall' esame di queste direttive risulta che l' obiettivo, in materia di costruzione navale, è di giungere, a medio termine, se non ad un divieto totale degli aiuti, almeno ad una limitazione progressiva di ogni politica nazionale di sostegno (31).
73. Ciò risulta chiaramente in particlare nel settimo 'considerando' della quinta direttiva, in base al quale
"gli aiuti alla produzione devono essere transitori e decrescenti in modo da incoraggiare le imprese a compiere gli sforzi necessari per diventare competitive almeno a medio termine".
74. Possono dunque trarne la conclusione che un aiuto alla produzione può essere compatibile con le regole introdotte dalla direttiva, a condizione che l' importo totale della sovvenzione accordata sia al massimo pari al massimale fissato dalla comunicazione della Commissione.
75. Dalle considerazioni svolte in precedenza risulta che la quota eccedente il massimale, nei limiti in cui non rientrava nell' ambito d' applicazione della direttiva, doveva essere notificata alla Commissione per poter essere autorizzata.
76. Sulla base di questa infrazione alle regole introdotte dall' art. 93, n. 3, sarebbe tuttavia errato, alla luce della vostra giurisprudenza, concludere nel senso di un' illegittimità degli aiuti concessi che esonererebbe la Commissione dal loro esame nel merito al fine di verificarne la fondatezza.
77. Ciò mi porta ad esaminare l' ultimo mezzo dedotto dal Regno del Belgio.
78. Nella causa Francia/Commissione (32), il governo francese aveva autorizzato aiuti alla società Boussac senza averli previamente notificati alla Commissione. Da tale infrazione alle regole di procedura di cui all' art. 93, la Commissione deduceva un' illegittimità automatica che la dispensava dall' esame della compatibilità degli aiuti, mentre lo Stato ricorrente sosteneva che, nonostante la violazione, gli aiuti dovevano essere assoggettati ad un esame di merito.
79. La Corte ha adottato una soluzione che permette di conciliare queste due interpretazioni divergenti.
80. Essa ritiene infatti, che in mancanza di notifica ovvero in caso di attuazione dell' aiuto prima dell' autorizzazione della Commissione, quest' ultima può ingiungere allo Stato interessato di sospendere l' erogazione dell' aiuto e di fornirle gli elementi necessari per valutarne la compatibilità (33).
81. La Corte delinea inoltre varie ipotesi:
° lo Stato membro si conforma a tale ingiunzione e la Commissione è tenuta a proseguire l' esame dell' eventuale compatibilità dell' aiuto (34);
° ovvero lo Stato "omette" di fornire tali elementi, ed essa può immediatamente porre fine al procedimento e dichiarare la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto (35);
° ovvero lo Stato non sospende il versamento dell' aiuto, nel qual caso la Commissione, "pur proseguendo l' esame quanto al merito", può adire la Corte "allo scopo di far dichiarare la violazione del Trattato" (36).
82. Ne consegue che la violazione dell' art. 93 da parte di uno Stato membro (mancata notificazione) non comporta automaticamente un' incompatibilità ai sensi dell' art. 92 (incidenza sugli scambi intracomunitari ° alterazione della concorrenza) la cui prova incombe alla Commissione; non è esclusa tuttavia la possibilità per quest' ultima di proporre, sulla base dell' art. 169, un ricorso per inadempimento per violazione dell' art. 93.
83. Ricordo che
"(...) la Commissione può avvalersi del procedimento di cui all' art. 169 del Trattato qualora intenda far dichiarare dalla Corte l' inosservanza dell' art. 93, n. 3, del Trattato" (37).
84. Orbene, solo quando uno Stato rifiuta di inviare certi documenti "richiesti" dalla Commissione, questa può porre fine all' esame del merito dell' aiuto fondandosi sugli elementi frammentari di cui dispone.
85. Nella fattispecie, non appena ha avuto conoscenza dell' importo degli aiuti concessi, la Commissione ha avviato il procedimento ex art. 93, n. 2. Essa ha proceduto in tal senso senza avere ingiunto allo Stato membro interessato di fornirle gli elementi necessari per pronunciarsi sulla compatibilità dell' aiuto accordato.
86. Possono pertanto rilevare che, se la Commissione è effettivamente esplicita, nelle motivazioni delle due decisioni, per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento di esame preventivo e la determinazione del calcolo e dell' importo degli aiuti concessi, essa non esamina invece il riflesso del superamento di livello di tali aiuti quanto all' incidenza sul commercio intracomunitario e all' alterazione della concorrenza.
87. L' art. 1 della decisione 4 luglio 1990 dispone infatti, che "i crediti (...) sono incompatibili con il mercato comune" mentre l' art. 1 della decisione 13 marzo 1991 stabilisce che "i crediti (...) sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano le disposizioni dell' art. 3, paragrafo 2 e dell' articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della direttiva 87/167/CEE".
88. Questa "giustificazione" estremamente laconica quanto all' incompatibilità dell' aiuto con il Trattato si spiega probabilmente qualora la Commissione parta dal presupposto che l' aiuto, la cui equivalente sovvenzione è superiore al massimale, rientra nell' ambito del divieto generale dell' art. 92, n. 1, e risponde a "tutte le caratteristiche di un aiuto vietato ivi compreso il requisito relativo all' incidenza sugli scambi tra Stati membri" (38).
89. E' opportuno interrogarsi sul rapporto esistente tra la direttiva e l' art. 92 e seguenti del Trattato.
90. Se un aiuto non rientra nell' ambito d' applicazione della direttiva, non ne consegue, tuttavia, un' incompatibilità automatica con riferimento agli articoli del Trattato già citati.
91. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza 6 novembre 1990, Italia/Commissione (39) di cui ricordiamo brevemente gli antefatti.
92. Il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 822/87, aveva istituito un regime di aiuti per i mosti di uve nel quadro dell' organizzazione comune del mercato vitivinicolo. La Commissione aveva fissato, sempre con regolamento, l' importo dell' aiuto comunitario che poteva essere concesso. Ritenendo quell' importo insufficiente, l' Italia aveva istituito, con decreto legge, un aiuto nazionale supplementare.
93. In tale causa, la Commissione aveva esaminato l' impatto sul mercato dell' aiuto nazionale supplementare, pur considerando che
"l' aiuto a favore dei produttori di mosto nonché la fissazione di un prezzo massimo di vendita del mosto costituiscono un' infrazione al regolamento n. 822/87. Detta normativa deve essere considerata un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure complementari" (40).
94. Cito qui alcuni punti della decisione della Corte.
"Al riguardo, deve opportunamente premettersi che, sulla base di quanto viene esposto nella decisione impugnata, l' aiuto de quo offre un particolare vantaggio soprattutto ai produttori italiani di mosti di uve (...) Conseguentemente, una simile misura è atta ad alterare la concorrenza (...) (41).
Deve poi rilevarsi che, stando ai dati statistici riportati nella decisione impugnata, relativi alla produzione vinicola in Italia (...), l' aiuto controverso risulta atto a influire sugli scambi di mosti di uve e di vini tra gli Stati della Comunità" (42).
95. Così, in tale causa, la Commissione, nonostante l' esistenza del regolamento del Consiglio, aveva esaminato la compatibilità dell' aiuto nazionale alla luce dell' art. 92, nn. 1 e 3, e aveva motivato la sua decisione.
96. Di conseguenza, la Commissione non poteva validamente sostenere che l' aiuto ricade sotto il divieto dell' art. 92, n. 1, senza aver preventivamente verificato che fossero soddisfatte le condizioni stabilite da tale disposizione e che non si configurasse alcuna deroga ai sensi del n. 3.
97. Infatti, la direttiva è solo un' applicazione dell' art. 92, n. 3, lett. d), e la sua trasposizione deve essere effettuata nel rispetto delle altre disposizioni del Trattato.
98. Così, nella sentenza Deufil/Commissione (43), in presenza di un "codice degli aiuti", la Corte aveva ricordato il principio della gerarchia delle norme. Ancorché, contrariamente al codice degli aiuti, la direttiva abbia efficacia vincolante, essa non può, tuttavia, giustificare che si possa contrastare l' art. 92, lasciandolo parzialmente inapplicato.
99. Ricordo il punto 22 della motivazione di tale decisione.
"Il codice degli aiuti è costituito da regole indicative le quali definiscono le linee di condotta che la Commissione intende seguire e che essa chiede agli Stati membri di rispettare nell' ambito degli aiuti nel settore delle fibre e dei fili sintetici. Esso non ha derogato agli artt. 92 e 93 del Trattato, né poteva farlo".
100. Nella fattispecie, la Commissione non ha proceduto all' esame di merito degli aiuti, contentandosi di dichiararli incompatibili per il solo motivo che superavano il massimale, di dichiararli pertanto contrari al Trattato in quanto erano contrari alla direttiva.
101. Ne consegue una mancanza di motivazione in ordine all' incidenza sul commercio intracomunitario nonché all' alterazione della concorrenza.
102. La Commissione si è limitata ad affermare che gli aiuti erano "incompatibili con il mercato comune" (44), ovvero "incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano le disposizioni (...) della direttiva 87/167/CEE" (45), senza menzionare, se non attraverso il solo superamento del massimale, l' alterazione della concorrenza e l' incidenza sul commercio intracomunitario.
103. Orbene, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (46):
"Benché, in taluni casi, dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso possa risultare che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare, o a minacciare di falsare, la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno, ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Nella fattispecie, essa non lo ha fatto, poiché la decisione controversa non contiene la minima indicazione relativa alla situazione del mercato considerato, alla quota spettante, su tale mercato, alla LPF; alle correnti di scambio dei prodotti in questione fra gli Stati membri e alle esportazioni dell' impresa" (47).
104. Analogamente, le condizioni di cui all' art. 92, n. 1, non possono essere soddisfatte con il semplice rinvio alla posizione delle autorità olandesi (terzo 'considerando' della decisione 13 marzo 1991, già citata) senza che la Commissione apporti alcuna motivazione del proprio esame alla luce dell' art.92.
105. E' incontestabile che la motivazione di una decisione è destinata a permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della misura che la Commissione adotta, come è stato ricordato dalla Corte nella sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (48):
"Per contro la decisione non è in alcun modo motivata per quanto riguarda la valutazione del caso alla stregua degli altri criteri enunciati dall' articolo 92, n. 1, del Trattato, e cioè la constatazione che l' aiuto di cui trattasi incide sugli scambi fra Stati membri e falsa, o minaccia di falsare, la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni" (49).
Per questo motivo, codesta Corte ha annullato la decisione sottoposta al suo controllo.
106. Infine, non convince l' osservazione della Commissione secondo cui l' aiuto non potrebbe mai essere vietato se si dovesse esaminare la sua compatibilità alla luce dell' art. 92, n. 1.
107. Infatti, le due condizioni enunciate all' art. 92, n. 1, e sopra menzionate, sono interpretate in maniera estremamente ampia dalla giurisprudenza della Corte. E' sufficiente riferirsi alla sentenza 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (50):
"Si deve infatti ricordare che, secondo le sentenze 17 settembre 1980, Philip Morris (...), e 11 novembre 1987, Francia/Commissione (...), l' entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell' impresa beneficiaria non escludono a priori l' eventualità che vengono influenzati gli scambi tra Stati membri" (51).
108. Analogamente, in ordine alle deroghe che possono essere invocate dagli Stati membri, nonostante il fatto che esse rientrino nel potere discrezionale della Commissione, le condizioni cui sono subordinate sono intese in maniera restrittiva, e ci riferiamo, al riguardo, alla citata sentenza Philip Morris:
"E' il caso di ricordare che la Commissione è titolare di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario" (52).
109. Concludo, pertanto, chiedendo
1) l' annullamento delle due decisioni impugnate;
2) la condanna della Commissione alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Decisione della Commissione 4 luglio 1990, 90/627/CEE, relativa a crediti concessi dalle autorità belghe a due armatori per l' acquisto di una nave GLP di 34 000 m3 e di due navi frigorifero (GU L 338, pag. 21) e decisione della Commissione 13 marzo 1991, 91/375/CEE, relativa a crediti concessi dalle autorità belghe a vari armatori per la costruzione di nove navi ° Aiuto n. C 32/90 (ex NN 61/90) (GU L 203, pag. 105).
(2) - Art. 92, n. 3, lett. d).
(3) - GU L 69, pag. 55.
(4) - Art. 4, n. 4.
(5) - Art. 3, n. 1.
(6) - Art. 10, n. 2, lett. a).
(7) - Artt. 10, n. 2, lett. c), e 4, n. 5, secondo comma.
(8) - Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti alla costruzione navale, 89/C32/06 (GU C 32, pag. 3).
(9) - Legge 23 agosto 1948, Moniteur belge, 11 settembre 1948, pag. 7288.
(10) - V. sopra, nota 1.
(11) - Ricordiamo che, con ordinanze del presidente della Corte
° del 24 febbraio 1992, le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza,
° dell' 8 maggio 1991 (ordinanza C-356/90 R, Racc. pag. I-2423), l' istanza di provvedimenti urgenti proposta dal Regno del Belgio al fine di ottenere la sospensione dell' esecuzione della prima decisione è stata respinta.
(12) - Sentenza 74/76 (Racc. pag. 557).
(13) - Punto 14 della motivazione.
(14) - Sentenza 12 luglio 1990, causa C-35/88, Commissione/Repubblica ellenica (Racc. pag. I-3125).
(15) - Sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79 (Racc. pag. 1533).
(16) - Sentenza 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 439).
(17) - Punto 17 della motivazione.
(18) - Conclusioni, pag. 444.
(19) - Ricorso nella causa C-356/90, pag. 7 della traduzione francese.
(20) - Ricorso nella causa C-356/90, pag. 10 della traduzione francese.
(21) - Il corsivo è mio.
(22) - Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79 (Racc. pag. 2671).
(23) - Punto 18 della motivazione.
(24) - Settimo considerando , terzo paragrafo.
(25) - Capo III della direttiva 87/167/CEE: Aiuto alla ristrutturazione.
(26) - Art. 6, n. 1, della citata direttiva 87/167/CEE.
(27) - Il corsivo è mio.
(28) - Art. 4, n. 5, secondo comma.
(29) - Sentenza nella causa Philip Morris/Commissione, punto 18 della motivazione, già citata.
(30) - Direttiva del Consiglio 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 137, pag. 39).
(31) - L' art. 4, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva dispone che la Commissione vigila (...) affinché sia mantenuto al livello più basso possibile l' aiuto alla costituzione di piccole navi specializzate (...) , l' art. 4, n. 3, dispone che il massimale è riesaminato ogni dodici mesi (...) con l' obiettivo di riduzione progressiva (..) .
(32) - Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87 (Racc. pag. I-307).
(33) - Punto 19 della motivazione.
(34) - Punto 21 della motivazione.
(35) - Punto 22 della motivazione.
(36) - Punto 23 della motivazione.
(37) - Sentenza 7 aprile 1992, causa C-61/90, Commissione/Repubblica ellenica (Racc. pag. I-2407).
(38) - Replica della Commissione nella causa C-180/91, pag. 3 della traduzione francese.
(39) - Sentenza nella causa C-89/89, Racc. pag. I-3891.
(40) - Punto 5 della relazione d' udienza, pag. I-3894.
(41) - Punto 14 della motivazione, il corsivo è mio.
(42) - Punto 15 della motivazione, il corsivo è mio.
(43) - Sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85 (Racc. pag. 901).
(44) - Decisione della Commissione del 4 luglio 1990, già citata, art. 1.
(45) - Decisione della Commissione del 13 marzo 1991, già citata, art. 1.
(46) - Sentenza 13 marzo 1985, cause 296 e 318/82 (Racc. pag. 809).
(47) - Punto 24 della motivazione.
(48) - Sentenza già citata.
(49) - Punto 22 della motivazione.
(50) - Sentenza C-142/87, (Racc. pag. I-959).
(51) - Punto 43 della motivazione.
(52) - Punto 24 della motivazione.
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