Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 17 febbraio 1993. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO D'ANNULLAMENTO - AIUTI ECCEZIONALI A FAVORE DI TALUNE ZONE SINISTRATE DEL MEZZOGIORNO. - CAUSA C-364/90.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02097
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. In questa causa l' Italia chiede l' annullamento della decisione della Commissione che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE, aiuti statali istituiti dalla Repubblica italiana. I fatti all' origine della causa sono indubbiamente tragici: nel novembre 1980 un violento terremoto colpì l' Italia meridionale causando rilevanti perdite umane ed enormi danni materiali. Nel febbraio 1981 vi fu un altro terremoto. Allo scopo di ovviare ai danni arrecati all' economia delle regioni colpite, le autorità italiane disponevano, con legge 14 maggio 1981, n. 219, la concessione di aiuti per la ricostruzione e lo sviluppo. L' art. 32 di tale legge prescriveva alle regioni Basilicata e Campania di identificare alcune aree in cui avrebbero dovuto essere incentivati gli investimenti industriali. Risulta che a tal fine vennero identificate 20 zone di sviluppo industriale, non solo in Basilicata e Campania ma anche in Puglia. I progetti di investimento in tali aree con costi fino a 20 miliardi di LIT potevano ottenere sovvenzioni fino ad un massimo del 75% del costo dell' investimento (art. 32, quarto comma, in combinato disposto con l' art. 21 della legge n. 219/81). Gli aiuti dovevano essere concessi solo alle imprese che ne presentassero domanda entro il 31 dicembre 1982. La Commissione non si opponeva alle suddette misure.
2. Con legge 1 marzo 1986, n. 64, l' Italia adottava un programma generale di aiuti a favore dell' Italia meridionale. Tale programma veniva notificato alla Commissione, come richiesto dall' art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione approvava in larga misura il programma con la decisione 2 marzo 1988, 88/318/CEE, relativa all' intervento straordinario nel Mezzogiorno (GU 1988 L 143, pag. 37). In particolare, la Commissione autorizzava aiuti per un massimale oscillante tra il 28,07% e il 73,78% "in equivalente sovvenzione netta".
3. Con decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8 (più tardi convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120), la Repubblica italiana protraeva l' efficacia delle disposizioni relative agli aiuti della legge n. 219/81. A norma dell' art. 8, n. 2, della legge n. 120/87, potevano essere presentate domande di sovvenzioni fino al 30 giugno 1987. La legge n. 120/87, insieme con il decreto legge n. 474/87, introduceva una serie di importanti modifiche rispetto alla legge precedente, fra cui le seguenti:
a) Mentre in base alla legge n. 64/86 la percentuale massima di un progetto di investimento che poteva essere finanziata con sovvenzioni variava tra il 28,07% ed il 73,78%, il limite veniva ora portato al 75% per progetti di investimento nel comune di Senise (art. 3, n. 5, della legge n. 120/87) e per progetti di investimento presentati da piccole e medie imprese ubicate nelle aree dell' Italia meridionale colpite da terremoti tra il 1980 ed il 1986 (art. 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87).
b) L' ambito territoriale degli aiuti istituiti dall' art. 32 della legge n. 219/81 veniva esteso oltre le venti zone di sviluppo industriale a cui si riferiva in origine (art. 8, n. 7, della legge n. 120/87 ed art. 10, n. 3, del decreto legge n. 474/87).
c) Il limite degli investimenti fissato in precedenza a 32 miliardi di LIT (in origine 20 miliardi di LIT) per progetti di investimento finanziati in base all' art. 32 della legge n. 219/81 veniva portato a 50 miliardi di LIT (art. 8, nn. 2 bis e 2 ter della legge n. 120/87).
4. Non risulta che il governo italiano abbia spontaneamente informato la Commissione delle modifiche apportate dalla legge n. 120/87 (e dal decreto legge n. 474/87) al programma di aiuti esistente, come avrebbe naturalmente dovuto fare ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE. Solo il 19 luglio 1988, in risposta ad una lettera della Commissione in data 2 maggio 1988, il governo italiano trasmetteva alla Commissione una copia della legge n. 120/87. Il 15 novembre 1988 la Commissione richiedeva ulteriori informazioni, che le autorità italiane fornivano il 6 gennaio 1989. La Commissione considerava che le misure in questione erano prima facie incompatibili con il mercato comune ed il 18 ottobre 1989 iniziava il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato. Detto procedimento si concludeva con l' adozione della decisione della Commissione 25 luglio 1990, 91/175/CEE, relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (GU 1991, L 86, pag. 23). La decisione (in prosieguo: la "decisione contestata") dichiarava le misure istituite con la legge n. 120/87 e con il decreto legge n. 474/87 illegittime in quanto:
a) Gli artt. 3, n. 5, e 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87 aumentavano al 75% le sovvenzioni erogabili in base alla legge n. 64/86 a favore di imprese situate in zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (art. 1 della decisione contestata).
b) Gli aiuti istituiti all' art. 32 della legge n. 219/81 dovevano essere concessi anche ad investimenti realizzati al di fuori delle venti zone di sviluppo industriale specificate in origine (art. 2 della decisione contestata).
c) L' art. 8, nn. 2 bis e 2 ter, della legge n. 120/87 disponeva la concessione di aiuti oltre il limite di 32 miliardi di LIT (art. 3 della decisione contestata).
L' art. 4 della decisione contestata prescriveva il rimborso degli aiuti incompatibili entro il termine di due mesi dalla data di notifica della decisione.
5. Il 2 ottobre 1990 la decisione contestata veniva notificata al governo italiano. Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte l' 11 dicembre 1990 la Repubblica italiana chiedeva l' annullamento degli artt. 1-4 della decisione. Il ricorso è articolato in cinque diversi mezzi. Gli argomenti del governo italiano possono essere riassunti come segue:
1) La decisione contestata è in contrasto con l' art. 92, n. 3, lett. a) del Trattato, il quale dispone che gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La Commissione non ha riconosciuto l' importanza della frana e dei sismi che sconvolsero le zone interessate tra il 1980 ed il 1986 e non ha esposto i motivi per i quali non ha tenuto conto di tale fattore. Per quanto riguarda l' aumento di intensità degli aiuti al 75% in base all' art. 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87, la Commissione ha ignorato il fatto che di tale disposizione beneficiavano solo le piccole e medie imprese. L' aumento era comunque esiguo, in quanto il precedente limite era fissato al 73,78%.
2) La Commissione non ha svolto uno studio sufficientemente accurato degli effetti sulle regioni interessate delle calamità naturali che vi erano avvenute. La sua decisione era basata su una valutazione superficiale ed erronea del problema.
3) L' art. 2 della decisione contestata è in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto dichiara illegittima la concessione di aiuti al di fuori delle 20 zone di sviluppo industriale originariamente specificate. La Commissione non ha preso in considerazione il fatto che l' estensione territoriale degli aiuti esistenti riguardava solo comuni colpiti da terremoti, il comune di Senise (che era stato investito da una frana) e comunità montane in cui erano ricompresi i comuni disastrati. Pertanto in linea di massima continuerebbero a fruire degli aiuti solo zone colpite da calamità naturali. La Commissione non avrebbe dovuto comunque giungere ad una decisione negativa sulla base delle disposizioni generali della legge n. 120/87, ma differire la sua decisione finale fino al momento dell' adozione di specifiche misure di esecuzione. Essa avrebbe allora visto che l' estensione territoriale era limitata, ragionevole e obiettivamente giustificata.
4) L' aumento del massimale di investimenti da 32 miliardi a 50 miliardi di LIT rispecchia semplicemente la perdita di valore della lira tra il 1982 ed il 1987.
5) L' art. 4 della decisione contestata, il quale prescrive il rimborso degli aiuti entro il termine di due mesi, è privo di oggetto, in quanto l' Italia aveva informato la Commissione che il programma di aiuti non era stato ancora eseguito.
Il primo e il secondo mezzo
6. Il primo e il secondo mezzo sono strettamente connessi e sono stati in gran parte trattati insieme nella fase scritta. Essi sono diretti principalmente contro l' art. 1 della decisione contestata, il quale dichiara incompatibile con il mercato comune l' aumento dell' intensità massima degli aiuti al 75%; va ricordato che tale aumento fu attuato dall' art. 3, n. 5, della legge n. 120/87, per quanto riguarda il comune di Senise, e dall' art. 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87, per quanto riguarda i progetti di investimento presentati da piccole e medie imprese nelle aree dell' Italia meridionale colpite da terremoti tra il 1980 ed il 1986. Con il primo mezzo la Repubblica italiana sostiene che la Commissione ha commesso un errore di valutazione laddove ha dichiarato le misure in questione incompatibili con il mercato comune e non ha fornito un' adeguata motivazione per alcuni aspetti della decisione contestata; in particolare, essa non ha specificato per quale ragione la frana avvenuta a Senise e le numerose scosse sismiche che ebbero luogo tra il 1980 ed il 1986 nelle aree interessate dalla decisione non fossero abbastanza gravi da giustificare gli aiuti in questione. Con il secondo mezzo la Repubblica italiana afferma che la Commissione non ha svolto uno studio sufficientemente completo dei problemi incontrati nelle regioni in esame.
7. E' importante notare che, nonostante gli aiuti in questione fossero circoscritti ad aree colpite da terremoti e calamità similari, la Repubblica italiana non si richiama all' art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato, il quale dispone che "gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dai disastri naturali oppure ad altri eventi eccezionali" sono compatibili con il mercato comune. Infatti la Repubblica italiana riconosce espressamente (v. pagg. 2 e 3 della replica) che, in quanto l' oggetto degli aiuti è lo sviluppo piuttosto che la ricostruzione, essi vanno esaminati alla luce dell' art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato. In base a tale deroga al divieto stabilito dall' art. 92, n. 1, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a "favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione".
8. La Commissione generalmente considera che il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione qualora il prodotto interno lordo o le parità di potere d' acquisto (PIL/PPA) corrispondano o siano inferiori al 75% della media europea [v. la comunicazione della Commissione 88/C 212/02 sul metodo per l' applicazione dell' art. 92, n. 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali: GU 1988, C 212, pag. 2]. Essa in genere individua nel 75% dell' "equivalente sovvenzione netta" dell' investimento iniziale il massimale consentito di intensità di aiuti, ma richiede che sia operata una differenziazione regionale nell' intensità degli aiuti al di sotto di tale livello adeguata al tipo, all' intensità o all' urgenza dei problemi regionali (ibidem). E' in base a tali criteri che la Commissione, come precisato in precedenza, ha autorizzato un massimale di aiuti oscillante tra il 28,07% e il 73,78% in equivalente sovvenzione netta (secondo le circostanze e la regione) nella decisione 88/318/CEE, relativa alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
9. Nella decisione contestata la Commissione dava la seguente giustificazione delle ragioni per le quali non aveva autorizzato un aumento del massimale degli aiuti al 75% nel comune di Senise e per investimenti presentati da piccole e medie imprese nelle aree dell' Italia meridionale colpite da terremoti:
"La Commissione ritiene (...) che un eventuale rafforzamento degli aiuti a finalità regionale in zone colpite da calamità naturali potrebbe giustificarsi per periodi limitati e soltanto qualora la calamità abbia pregiudicato in misura rilevante la situazione socioeconomica di un' intera regione o più regioni, come è stato il caso per i sismi che hanno colpito l' Irpinia nel novembre 1980 e febbraio 1981.
Per questo motivo la Commissione non si è opposta alle misure introdotte a tal fine, subito dopo il verificarsi del suddetto sisma, dall' art. 32 della legge n. 219/81.
Poiché gli altri terremoti verificatisi tra il 1980 e il 1986 e la frana che ha colpito il comune di Senise non sono stati di tali dimensioni e (non) hanno pregiudicato in misura sostanziale la situazione socioeconomica delle regioni in questione, la Commissione ritiene che non sussistono le condizioni necessarie per giustificare la concessione di aiuti superiori a quelli previsti dall' art. 9 della legge n. 64/86 e, pertanto, le misure introdotte agli artt. 3, nn. 5 e 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87 (...) sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato".
10. Il governo italiano non sembra contestare il punto di vista della Commissione secondo cui l' aumento di livello di aiuti nelle aree colpite da calamità naturali poteva essere giustificato solo qualora dette calamità avessero pregiudicato in misura sostanziale la situazione socioeconomica delle regioni in questione. Esso invece fa carico alla Commissione di non avere spiegato perché sia giunta alla conclusione che i sismi avvenuti tra il 1980 ed il 1986 e la frana che aveva interessato Senise non hanno determinato tale pregiudizio. Ma, come sottolinea la Commissione, l' onere di provare che le calamità naturali abbiano avuto i suddetti effetti sulle regioni in questione è a carico del governo italiano. Senza che sia necessario entrare nel merito del problema se il vincolo dell' onere della prova sussista qualora venga fatta valere la deroga di cui all' art. 92, n. 3, lett. b), vi sono valide ragioni di ordine pratico per cui su questo specifico punto l' onere della prova debba essere a carico del governo italiano; esso è sicuramente in una posizione migliore della Commissione per provare, sulla base di statistiche e di altri dati, quali furono gli effetti di una serie di calamità naturali in talune regioni dell' Italia meridionale.
11. Tuttavia il governo italiano ha fatto ben poco per provare che le calamità naturali che hanno colpito l' Italia meridionale tra il 1980 ed il 1986 hanno determinato un grave deterioramento della situazione socioeconomica delle regioni in questione. Ha sì prodotto oltre 400 pagine di documenti allegati alla replica, ma nessuno di tali documenti apporta la prova necessaria. Anzi, quando la Corte gli richiese espressamente, in un quesito scritto, di indicare quali estratti di tali documenti fossero maggiormente significativi, il governo italiano non poté far altro che affermare:
"La documentazione esibita dal governo italiano alla Commissione nel corso della procedura non contiene specifici elementi di apprezzamento circa l' aggravamento delle condizioni socioeconomiche delle zone disastrate".
12. Il governo italiano aggiungeva che sulla base della comune esperienza si può prevedere l' aggravamento della situazione economica in conseguenza dei terremoti. Esso ha inoltre fornito dettagli, ancora una volta in risposta ad un quesito scritto rivoltogli dalla Corte, in ordine ai terremoti che sconvolsero varie regioni dell' Italia meridionale nel 1982 e nel 1984; due raggiunsero il VII grado della scala Mercalli ed uno il VI. E' vero che terremoti di tale intensità possono causare danni materiali abbastanza gravi (v. Encyclopaedia Universalis, vol. 14, pag. 842 e seguenti). Ciononostante, mi sembra che il governo italiano non sia riuscito a dimostrare che tali terremoti colpirono la struttura economica delle regioni in questione in modo così grave da giustificare un aumento di intensità dei consistenti aiuti già ottenibili grazie alla legge esistente. Concludo pertanto che, nonostante la motivazione della decisione contestata sia alquanto laconica su tale punto, essa era sufficiente a giustificare il diniego dell' autorizzazione ad aumentare l' intensità degli aiuti al 75%.
13. Non mi appare convincente neppure la censura formulata dal governo italiano nei riguardi della Commissione secondo la quale quest' ultima non ha svolto un esame sufficientemente accurato degli effetti delle calamità naturali sull' economia delle regioni in questione. Risulta chiaramente da quanto ho già detto che spettava soprattutto al governo italiano svolgere le necessarie indagini e dimostrare che i disastri avevano avuto particolari effetti sull' economia delle regioni in questione. Il governo italiano non ha prodotto i dati richiesti. I documenti contenuti nell' allegato V della replica sono particolarmente indicativi su tale punto. Con lettera in data 15 dicembre 1988, la presidenza del Consiglio dei ministri italiano trasmetteva al ministero per il Mezzogiorno la richiesta della Commissione di fornire una descrizione della situazione socioeconomica nelle aree incluse nel programma di aiuti (in particolare, il tasso di disoccupazione, il reddito pro capite ed il tasso di industrializzazione). La Commissione ha precisato, nella sua controreplica, di non aver tuttora ricevuto dal governo italiano le informazioni richieste.
14. Il governo italiano sostiene inoltre che la Commissione ha ignorato il fatto che i beneficiari dell' art. 6, n. 14 ter, della legge n. 120/87 fossero esclusivamente piccole e medie aziende, per le quali è di regola consentito un trattamento più favorevole. Non vedo come tale argomento possa essere accolto. La Commissione può indubbiamente adottare un atteggiamento di relativo favore nei riguardi di aiuti di cui fruiscono piccole e medie imprese, ma ciò non significa che essa debba sistematicamente autorizzare programmi di aiuti che attribuiscano un trattamento preferenziale a tali imprese. Nell' esercizio del suo potere discrezionale essa può ugualmente ritenere che il programma generale di cui tutte le imprese possono beneficiare disponga di risorse sufficienti e che non sia giustificato concedere somme ancora più rilevanti per gli aiuti alle piccole imprese.
15. Nel ricorso il governo italiano sosteneva che l' aumento dell' intensità degli aiuti era insignificante, in quanto il precedente massimale di aiuti era del 73,78%. Tuttavia, come la Commissione ha sottolineato nel controricorso, secondo la legge n. 64/86 l' intensità degli aiuti variava tra il 28,07% ed il 73,78%.
16. Sulla base delle precedenti considerazioni concludo nel senso che il primo ed il secondo mezzo sono infondati.
Il terzo mezzo
17. Tale mezzo è specificamente diretto contro il secondo comma dell' art. 2 della decisione contestata, il quale vieta gli aiuti di cui all' art. 32 della legge n. 219/81, se concessi per investimenti al di fuori delle venti zone specificate in origine. L' estensione dell' ambito territoriale degli aiuti è stata attuata in particolare dall' art. 8, n. 7, della legge n. 120/87 e dall' art. 10, n. 3, del decreto legge n. 474/87 (v. la sezione II, primo paragrafo, lett. c), della decisione contestata).
18. L' art. 8, n. 7, della legge n. 120/87 dispone che l' area di sviluppo industriale di Calaggio, fino ad allora limitata alla Campania, debba estendersi in direzione della Puglia; alla regione Puglia spetta determinare l' estensione della nuova zona all' interno dei comuni confinanti con la zona esistente. L' art. 10, n. 3, del decreto legge n. 474/87 prevede che i progetti di investimenti indicati nell' art. 32 della legge n. 219/81, ritenuti ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate possono essere inseriti nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata devono definire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
19. Il governo italiano sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità ed ha commesso uno sviamento di potere vietando l' estensione della zona di destinazione degli aiuti, in particolare perché l' estensione riguarda solo aree disastrate.
20. Quando il governo italiano deduce la violazione del principio di proporzionalità non mi sembra vi si richiami nel senso tecnico in cui detto principio è normalmente inteso nel diritto comunitario. Mi sembra piuttosto che esso si limiti a sostenere che la portata delle estensioni attuate dall' art. 8, n. 7, della legge n. 120/87 e dall' art. 10, n. 3, del decreto legge n. 474/87 era così limitata che il diniego della Commissione di autorizzarle era illogico. Come la Commissione ha sottolineato all' udienza, il punto su cui tale argomento risulta particolarmente debole è l' impossibilità di determinare il preciso ambito delle estensioni apportate dalle predette disposizioni al programma di aiuti esistente. Come si è visto, in forza di tali disposizioni alcune autorità amministrative italiane erano tenute a definire le ulteriori zone entro le quali i progetti di investimento avrebbero potuto ottenere gli aiuti statali. In un quesito scritto la Corte ha chiesto espressamente al governo italiano di precisare quali regioni fossero interessate dalle misure in questione. Il governo italiano non ha risposto al quesito. La ragione di tale silenzio è emersa all' udienza: le zone ulteriori non sono state ancora definite, e questo si spiega ° secondo il governo italiano ° con il fatto che la definizione di tali zone avrebbe implicato l' esecuzione degli aiuti, ed era perciò esclusa dall' ultima frase dell' art. 93, n. 3, del Trattato una volta che la Commissione aveva iniziato il procedimento ex art. 93, n. 2.
21. Non trovo tale argomento convincente. Una decisione volta a definire l' ambito territoriale del programma di aiuti non avrebbe costituito esecuzione delle misure proposte ai fini dell' art. 93, n. 3, ultima frase. Al contrario, tale decisione era essenziale per consentire alla Commissione di determinare se le misure avrebbero dovuto o no essere autorizzate. Se si vuole attribuire un qualche significato al principio di trasparenza è sicuramente necessario che la Commissione sia informata in anticipo della precisa estensione territoriale delle sovvenzioni proposte. In mancanza di tale informazione è difficile comprendere che altro potrebbe fare la Commissione se non limitarsi a dichiarare le misure incompatibili con il mercato comune. Benché ancora una volta la motivazione fornita dalla Commissione sia estremamente laconica, concludo nel senso che il terzo mezzo va respinto.
Il quarto mezzo
22. Il quarto mezzo è diretto contro l' art. 3 della decisione contestata, che dichiara incompatibile con il mercato comune gli aiuti concessi sulla base dell' art. 8, nn. 2 bis e 2 ter, della legge n. 120/87 per la parte di investimenti che supera 32 miliardi di LIT. Le disposizioni appena ricordate elevano il massimale dell' investimento previsto dall' art. 32 della legge n. 219/81 a 50 miliardi di LIT. Nonostante la decisione contestata si riferisca all' aumento del massimale di investimento da 32 miliardi di LIT a 50 miliardi di LIT, dalla risposta della Commissione al quesito scritto rivolto dalla Corte emerge chiaramente che il limite era originariamente fissato a 20 miliardi di LIT dall' art. 32 della legge n. 219/81 ed un anno dopo veniva portato a 32 miliardi dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. La Commissione precisa che la modifica attuata dalla legge n. 187/82 non è stata notificata a norma dell' art. 93, n. 3, del Trattato e non è mai stata autorizzata dalla Commissione. Tuttavia tale punto non è menzionato affatto nella decisione contestata, che sembra presupporre la legittimità del limite di 32 miliardi di LIT e condanna l' Italia per aver elevato detto limite a 50 miliardi di LIT. Quindi, la questione che ora pende dinanzi alla Corte è se potesse essere incompatibile con il mercato comune fissare il limite degli investimenti a 50 miliardi di LIT nel marzo 1987, posto che era stata riconosciuta la legittimità del limite di 32 miliardi di LIT fissato nell' aprile 1982.
23. Nel ricorso l' Italia ha sostenuto che l' aumento da 32 miliardi a 50 miliardi di LIT non rappresentava un aumento del valore reale degli aiuti ma rifletteva semplicemente il deprezzamento della lira nel periodo intermedio. Al ricorso era allegato un documento dell' Istituto nazionale di statistica che sembra comprovare detta tesi. La Commissione non entra nel merito di tale argomento, ma si limita a sostenere che esso è inammissibile per il motivo che non è mai stato fatto valere nel procedimento amministrativo ex art. 93, n. 2. Va tuttavia osservato, che, secondo la decisione contestata (sezione II, quinto paragrafo), nel corso di tale procedimento le autorità italiane precisarono "che, a distanza di cinque anni, il legislatore ha ritenuto di dover aggiornare il limite di investimento originariamente previsto portandolo a 50 miliardi di LIT nella prospettiva di assicurare un carattere maggiormente incentivante degli aiuti previsti dall' art. 32 della legge n. 219/81". L' esistenza dell' inflazione è un fenomeno così ben conosciuto che la Commissione avrebbe potuto desumere da queste parole, in particolare dal termine "aggiornare", che l' argomento essenziale del governo italiano era che esso non aveva fatto nient' altro che indicizzare il programma di aiuti. La Commissione avrebbe perciò dovuto esporre i motivi per cui nella decisione contestata non aveva consentito tale indicizzazione. Tali motivi non sono stati forniti; invece, la decisione contestata si limita a precisare che "ulteriori misure, come l' incremento del limite degli investimenti dall' attuale valore di 32 miliardi di LIT a quello di 50 miliardi di LIT costituirebbero un' ulteriore deroga al regime generale di aiuti introdotto dalla legge n. 64/86". Dall' inadeguatezza della motivazione discende che il quarto mezzo va, a mio avviso, accolto.
Il quinto mezzo
24. Tale mezzo è diretto contro l' art. 4 della decisione contestata, il quale prescrive il rimborso degli aiuti incompatibili con il mercato comune entro il termine di due mesi dalla data di notifica delle decisione contestata. La Repubblica italiana sostiene che un tale obbligo era privo di oggetto, in quanto la Commissione ha riconosciuto (nella sezione III, terzo paragrafo, della decisione contestata) che la Repubblica italiana l' aveva informata che le misure in questione non erano state eseguite.
25. Non occorrerà soffermarsi a lungo su tale mezzo. Infatti sarebbe sufficiente osservare che, se l' art. 4 della decisione contestata è senza oggetto, così pure lo è ° allo stesso titolo ° la domanda del governo italiano intesa all' annullamento dell' art. 4. Sarebbe doppiamente superfluo per la Corte annullare una disposizione che è di per sé superflua.
26. La Commissione tuttavia sostiene che era necessario inserire una disposizione che prescrivesse il rimborso degli aiuti illegittimi perché non vi erano garanzie che gli aiuti non sarebbero stati eseguiti e non si doveva far sorgere in capo ai potenziali destinatari degli stessi la legittima aspettativa di trattenere le somme ricevute. La soluzione più semplice, a mio avviso, è di ricorrere nell' interpretazione dell' art. 4 della decisione contestata ad un po' di buon senso e di leggerlo nel senso che esso prescrive il rimborso di tutti gli aiuti indebiti effettivamente concessi.
Sulle spese
27. Dalle considerazioni precedenti emerge che dovrebbe essere accolto solo uno dei cinque mezzi dedotti dalla Repubblica italiana e respinti i rimanenti quattro. A mio avviso occorre porre a carico di ciascuna parte i costi da essa sostenuti, conformemente all' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura.
Conclusioni
28. Conseguentemente sono dell' avviso che la Corte debba:
1) annullare l' art. 3 della decisione della Commissione 25 luglio 1990, 91/175/CEE, relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali;
2) per il resto, respingere il ricorso;
3) porre a carico di ciascuna parte i propri costi.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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