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SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 MARZO 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI DANIMARCA. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-52/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02187
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ricorso per inadempimento - Atto introduttivo - Esposizione delle censure e dei mezzi
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione nella fase precontenziosa - Successivo ampliamento - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
Massima1. Spetta alla Commissione indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano.
2. L' oggetto del ricorso a norma dell' art. 169 del Trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da detta disposizione. Il parere motivato della Commissione e il ricorso devono essere basati sugli stessi motivi e argomenti, cosicché la censura che non sia stata formulata nel parere motivato è inammissibile in sede di giudizio dinanzi alla Corte.
PartiNella causa C-52/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.F. Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph II,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo applicato la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59), e in particolare il suo art. 9, n. 3, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 3 dicembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 marzo 1990, la Commissione ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo applicato la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia d' importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59, in prosieguo: la "direttiva"), e in particolare il suo art. 9, n. 3, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2 A norma degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, i privati possono godere di una franchigia fiscale all' atto dell' importazione temporanea di un veicolo in uno Stato membro, purché abbiano la loro normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell' importazione temporanea. L' art. 7 detta norme generali che consentono di determinare il luogo di residenza normale.
3 L' art. 9 della direttiva contiene talune norme specifiche. Una di esse, situata al n. 3, riguarda la Danimarca:
"Per quanto riguarda la residenza normale, il Regno di Danimarca è autorizzato a mantenere le sue norme vigenti in base alle quali si presume che ogni persona, anche se studente, nel caso dell' art. 5, paragrafo 1, lettera b), abbia la propria residenza normale in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni in un periodo di ventiquattro mesi.
Tuttavia, per evitare una doppia imposizione:
- quando l' applicazione di dette norme porti a ritenere che una persona abbia due residenze, la residenza normale di questa persona è situata nel luogo in cui dimorano il suo coniuge e i suoi figli;
- nei casi analoghi il Regno di Danimarca si concerta con l' altro Stato membro interessato per stabilire quale delle due residenze deve essere presa in considerazione per l' imposizione.
Prima dello scadere di un periodo di tre anni, il Consiglio, in base a una relazione della Commissione, procederà a un riesame della deroga prevista dal presente paragrafo e, se necessario, adotterà le misure necessarie per assicurarne la soppressione, su proposta della Commissione sulla base dell' articolo 99 del Trattato".
4 L' art. 10 reca le disposizioni finali della direttiva. Al n. 2 dispone quanto segue:
"Quando l' applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza".
5 Il 14 maggio 1986 la Commissione trasmetteva al governo danese una lettera di diffida in conformità al procedimento ex art. 169 del Trattato CEE. In tale lettera la Commissione, nel contesto dell' analisi dei reclami presentati da privati al Parlamento europeo, rilevava che le autorità danesi avevano interpretato le norme della direttiva, e particolarmente l' art. 9, n. 3, in modo inaccettabile.
6 Con lettera 16 luglio 1986 il governo danese contestava che i propri organi avessero mal interpretato la direttiva, e rilevava che la Commissione non l' aveva messo al corrente degli elementi di fatto all' origine del procedimento per inadempimento e che pertanto la sua azione non era sufficientemente fondata.
7 A seguito di tale risposta, il 21 settembre 1987, la Commissione emanava un parere motivato. In esso, la Commissione precisava il contenuto delle due cause, cioè due sentenze di giudici danesi, le quali l' avevano indotta a rilevare che le autorità danesi interpretavano in modo inammissibile le norme della direttiva, e in particolare l' art. 9, n. 3. Essa precisava tuttavia di non criticare le pronunce emanate nelle due singole fattispecie, da essa richiamate unicamente col fine di meglio chiarire il problema interpretativo di cui è causa.
8 Nel parere motivato, la Commissione sottolineava del pari che, stando alla sentenza 11 dicembre 1984, Abbink (causa 134/83, Racc. pag. 4097), la normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto su di un autoveicolo temporaneamente utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione non deve risolversi nella doppia imposizione.
9 Il governo danese rispondeva al parere motivato in data 20 novembre 1987 precisando che la norma atta a determinare la residenza normale nelle due cause richiamate dalla Commissione è l' art. 7 della direttiva, e non l' art. 9, n. 3. Il governo danese riteneva che i due giudici chiamati in causa avessero correttamente interpretato l' art. 7. Quanto all' art. 9, n. 3, il governo danese dichiarava di non dover ulteriormente precisare la propria posizione in merito; ricordava tuttavia che le competenti autorità in Danimarca e in Germania avevano avviato, nel 1986 e nel 1987, trattative volte a realizzare la concertazione prevista da tale articolo.
10 Non avendo il governo danese accolto le obiezioni sollevate dalla Commissione, quest' ultima ha deciso di proporre il presente ricorso.
11 Il ricorso della Commissione si divide in due parti. Nella prima, intitolata "Antefatti e procedimento", la Commissione indica le finalità e le norme della direttiva, nonché le varie tappe del procedimento precontenzioso. Essa fa riferimento del pari ad una domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale, presentata dallo Hoejesteret e registrata presso la cancelleria della Corte con il n. C-297/89, metterebbe in evidenza le problematiche fiscali in oggetto nella fattispecie, nonché la finalità della direttiva volta a garantire la libera circolazione di chi risiede nella Comunità.
12 La seconda parte del ricorso, intitolata "Parte in diritto", si articola in due sezioni. La prima riguarda l' obbligo di evitare la doppia imposizione. La Commissione sottolinea anzitutto l' importanza della direttiva e cita parzialmente l' art. 9, n. 3. In prosieguo essa fa riferimento a diverse sentenze della Corte in materia di tassazione di veicoli immatricolati in un altro Stato membro, richiamandosi in particolare alla citata sentenza 11 dicembre 1984, Abbink. La Commissione osserva infine che la doppia imposizione, in caso di temporanea importazione di un autoveicolo, è contraria agli artt. 8 A e 95 del Trattato CEE.
13 Nella seconda sezione della parte in diritto, relativa all' obbligo di cooperazione con le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, la Commissione si riferisce agli artt. 9, n. 3, e 10, n. 2, della direttiva. Essa sostiene che la Danimarca non ha mai ammesso che spettasse alle sue autorità nazionali determinare, in collaborazione con l' altro Stato membro interessato, le possibilità di evitare la doppia imposizione allorquando vengano loro sottoposti reclami relativi all' applicazione pratica della direttiva stessa.
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
15 Il governo danese sostiene in via principale che il ricorso è, per diversi motivi, irricevibile. Esso assume che l' atto introduttivo non soddisfa i requisiti di cui all' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ai sensi del quale il ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il governo danese precisa in proposito che il ricorso non menziona alcuna concreta trasgressione da parte delle autorità danesi, e che pertanto è impossibile determinare le disposizioni della direttiva che dette autorità non avrebbero rispettato.
16 Tuttavia, sviluppando la propria difesa in via subordinata circa il merito della causa, il governo danese ritiene che dal ricorso e dalla corrispondenza intercorsa in sede di procedimento amministrativo risulti che le censure presumibilmente avanzate dalla Commissione riguardano rispettivamente l' interpretazione della nozione di residenza normale ai sensi della direttiva, l' obbligo di cooperazione tra gli organi fiscali degli Stati membri nonché l' obbligo di evitare una doppia imposizione.
17 Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, si deve ricordare che spetta alla Commissione, ai sensi dell' art. 19 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia e dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano (v. sentenza 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia, punto 28 della motivazione, causa C-347/88, Racc. pag. I-4747).
18 Orbene, nella fattispecie si deve rilevare che il ricorso non soddisfa detti requisiti. Infatti, nella parte in diritto, la Commissione si limita a menzionare una serie di norme della direttiva, diverse sentenze della Corte e gli artt. 5, 8 A, 95 e 189 del Trattato. L' atto non precisa in alcun modo gli elementi di fatto e le circostanze che sarebbero all' origine dell' infrazione contestata alle autorità danesi.
19 Di conseguenza, la Corte si trova nell' impossibilità di pronunciarsi sulla controversia, come le è stata sottoposta dalla Commissione.
20 Inoltre, si deve osservare che tale constatazione non può essere inficiata dall' esposizione delle censure della Commissione contenuta, come già ricordato (punto 16), nel controricorso del governo danese.
21 In merito, infatti, all' interpretazione della nozione di residenza normale ai sensi della direttiva, si deve ricordare che quest' ultima detta all' art. 7 norme generali, e all' art. 9, n. 3, disposizioni particolari per la Danimarca. Nel ricorso e nei documenti relativi alla fase precontenziosa, la Commissione ha sostenuto che le norme in vigore in Danimarca in materia di residenza normale erano fondate unicamente sull' art. 9, n. 3. Tuttavia ha sostenuto nella replica che le autorità danesi avevano trasgredito anche l' art. 7 della direttiva, e che esse avrebbero dovuto, ai sensi dell' art. 10, n. 1, della medesima, informarla che la legislazione nazionale di cui è causa era stata emanata anche in forza dell' art. 7.
22 A tale proposito, è sufficiente osservare come tale ultima censura non figuri nel ricorso, e non possa pertanto essere esaminata.
23 Quanto all' obbligo di cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, l' oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato è stabilito dalla fase precontenziosa ivi contemplata e che il parere motivato della Commissione ed il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e argomenti.
24 Orbene, si deve rilevare nella specie che il parere motivato non contiene alcun motivo o argomento relativo all' obbligo di cooperazione menzionato dalla Commissione nel ricorso e che pertanto la censura sollevata a tal proposito non può essere oggetto di esame da parte della Corte.
25 Per quanto riguarda infine l' obbligo di evitare una doppia imposizione, è sufficiente osservare che le conclusioni del ricorso vertono unicamente sulle disposizioni della direttiva mentre, stando alle dichiarazioni della Commissione, detto obbligo non deriva dalla direttiva bensì dall' art. 95 del Trattato. Le conclusioni del ricorso non hanno pertanto ad oggetto l' obbligo di cui trattasi.
26 Emerge dal complesso delle suesposte considerazioni che il ricorso della Commissione è irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere pertanto condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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