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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 OTTOBRE 1992. - REGNO DI SPAGNA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - PESCA - REGOLAMENTO CHE RIPARTISCE I CONTINGENTI DI CATTURE TRA STATI MEMBRI - ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA. - CAUSA C-73/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05191
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Pesca ° Conservazione delle risorse marine ° Regime di contingenti di pesca ° Ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili ° Esigenza di stabilità relativa ° Applicazione ° Invariabilità del criterio di ripartizione ° Obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione in caso di variazione in aumento di una popolazione ittica ° Insussistenza
[Trattato CEE, art. 43, n. 2, terzo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 170/83, artt. 4 e 11]
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Spagna ° Pesca ° Rispetto del patrimonio normativo comunitario ° Principio della stabilità relativa della ripartizione delle risorse ° Applicazione alle risorse esterne
(Atto di adesione del 1985, artt. 2 e 167; regolamento del Consiglio n. 170/83)
3. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Esclusione, per gli anni 1989 e 1990, della Spagna dalla ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Svezia ° Ammissibilità
[Trattato CEE, art. 7; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 4051/89 e 4057/89]
Massima1. L' esigenza di stabilità relativa della ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili per la Comunità in caso di limitazione delle attività di pesca, posta dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83, va intesa nel senso che significa il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in tale ripartizione. Il criterio di ripartizione inizialmente fissato in forza di tale disposizione e secondo la procedura di cui all' art. 11 dello stesso regolamento continua ad applicarsi finché non venga adottato un regolamento di modifica secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato.
Il principio della stabilità relativa delle attività di pesca non può essere interpretato nel senso che comporti l' obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione, ogni volta che sia provata una variazione in aumento di una determinata popolazione ittica e allorquando tale popolazione ha già formato oggetto della ripartizione iniziale.
2. L' art. 2 dell' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo stabilisce che, a partire dall' adesione, le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni della Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano, in tali Stati, secondo le modalità stabilite da detti trattati e dallo stesso atto di adesione. Per quanto riguarda la pesca, e in particolare le risorse esterne, lo stesso atto (art. 167 per quanto riguarda la Spagna) contempla un regime di inserimento che si limita al subentro della Comunità nella gestione degli accordi di pesca conclusi in precedenza con paesi terzi dai nuovi Stati membri, come pure alla conservazione provvisoria, da parte di questi ultimi, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, in attesa che il Consiglio adotti gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia delle attività di pesca derivanti dagli accordi stessi. Pertanto, a norma dell' art. 2 dell' atto di adesione di cui sopra, si impone l' applicazione del patrimonio normativo comunitario, e in particolare del principio della stabilità relativa, quale posto dal regolamento n. 170/83 e interpretato dalla Corte.
Tuttavia, anche se l' atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne della pesca, non è men vero che, a partire dall' adesione, la Spagna si trova nella stessa situazione degli Stati membri che non hanno fruito della ripartizione iniziale. Questo Stato membro ha quindi il diritto di partecipare alla ripartizione di nuove possibilità di pesca, disponibili in forza di accordi con paesi terzi conclusi dopo l' adesione, e può far valere le sue pretese allo stesso modo di tutti gli altri Stati membri in occasione di un' eventuale revisione del sistema.
3. L' esclusione, da parte dei regolamenti n. 4051/89 e 4057/89, della Spagna dalla ripartizione, per gli anni 1989 e 1990, dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Svezia non costituisce una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall' art. 7 del Trattato, poiché, tenuto conto del fatto che le modalità di inserimento dei nuovi Stati membri nella politica comune della pesca definita dall' atto di adesione del 1985 comportano, in base al patrimonio normativo comunitario, il rispetto del principio della stabilità relativa della ripartizione delle risorse, la Spagna si trova in una situazione che non è paragonabile a quella degli Stati membri già beneficiari della ripartizione stabilita nel 1983.
Diversa sarebbe la situazione se i citati regolamenti avessero ripartito nuove possibilità di pesca su popolazioni ittiche non ancora accessibili, ottenute dalla Comunità, in forza di accordi conclusi con paesi terzi dopo l' adesione e quindi non ancora oggetto di ripartizione al momento dell' adesione.
PartiNella causa C-73/90,
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Carlos Bastarreche Saguees, indi dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico dello Stato, incaricata di rappresentare il governo spagnolo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, e John Carbery, consigliere giuridico, assistiti dal signor Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder, Regierungsdirektor del ministero federale degli Affari economici, e Joachim Karl, Oberregierungsrat dello stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
intervenienti,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4051, che ripartisce tra gli Stati membri per il 1990 i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 389, pag. 53), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4057, recante la seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4198/88 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, i contingenti di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 389, pag. 78),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 18 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1990, il Regno di Spagna, a norma dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, ha chiesto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4051, che ripartisce tra gli Stati membri per il 1990 i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 389, pag. 53), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4057, recante la seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4198/88 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, i contingenti di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 389, pag. 78).
2 Tali regolamenti fanno seguito all' accordo sulla pesca, firmato il 21 marzo 1977, tra la Comunità e il governo della Svezia (GU 1980, L 226, pag. 2) nonché alle consultazioni annuali tra le parti contraenti in ordine all' assegnazione di contingenti di catture per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia. Il regolamento n. 4051/89 riguarda l' anno 1990, mentre il regolamento n. 4057/89 si riferisce all' anno 1989 e prevede un aumento del contingente di aringa disponibile per la Comunità.
3 Il Consiglio adottava i regolamenti impugnati a norma dell' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). Questo regime contempla fra l' altro provvedimenti di conservazione i quali, secondo l' art. 2, possono in particolare implicare la limitazione dello sforzo di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture.
4 A questo proposito, l' art. 3 del regolamento n. 170/83 stabilisce che, se, per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni (in prosieguo: "TAC") la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture. La quota disponibile per la Comunità è aumentata del totale delle catture effettuate dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri.
5 D' altro canto, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 stabilisce che "il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all' art. 3 è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro uno stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate". Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce, d' altra parte, che il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato ed in base ad una relazione che la Commissione gli deve sottoporre entro il 31 dicembre 1991 sulla situazione della pesca nella Comunità, sullo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere e sullo stato delle popolazioni ittiche nonché sulla loro evoluzione prevedibile, adotta gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati membri.
6 Infine l' art. 11 del regolamento n. 170/83 stabilisce che la scelta dei provvedimenti di conservazione, la determinazione dei TAC e del volume disponibile per la Comunità e la ripartizione di questo volume fra gli Stati membri sono decisi dal Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. I regolamenti che determinano i TAC per le specie di pesci la cui conservazione deve essere garantita e che ripartiscono il volume delle catture disponibili per la Comunità fra gli Stati membri sono stati adottati ogni anno, su detta base, dal 1983.
7 Con regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30), il Consiglio ha proceduto alla ripartizione delle risorse disponibili nelle acque comunitarie secondo i tre criteri indicati della motivazione di detto regolamento: le attività di pesca tradizionali, le esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall' industria della pesca e dalle industrie connesse nonché la perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi.
8 Questi stessi criteri sono serviti come base per la ripartizione delle risorse disponibili, al di fuori delle acque comunitarie, in forza di accordi con paesi terzi e che hanno costituito oggetto di vari regolamenti del Consiglio. Ciò vale per i regolamenti (CEE) 25 gennaio 1983, n. 173, che modifica il regolamento (CEE) n. 370/82 relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1982 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (GU L 24, pag. 68), 25 gennaio 1983, n. 174, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell' accordo di pesca tra la Comunità e il Canada (GU L 24, pag. 70), 25 gennaio 1983, n. 175, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 24, pag. 72), e 25 gennaio 1983, nn. 176 e 177, che ripartiscono tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 24, pag. 75) e in quelle delle isole Faeroeer (GU L 24, pag. 77).
9 Le percentuali di ripartizione, stabilite in relazione alle attività di pesca durante il periodo di riferimento 1973-1978 e tradotti in quantità assegnate, non sono cambiate dal 1983 e sono state usate per tutte le ripartizioni avvenute in seguito. L' adesione della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna alla Comunità (1 gennaio 1986) non ha portato ad alcun cambiamento nella formula di ripartizione: i due nuovi Stati membri ne sono rimasti esclusi.
10 Per una più ampia illustrazione della normativa comunitaria da applicarsi, dello svolgimento del procedimento come pure dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due mezzi relativi, rispettivamente all' inosservanza del principio di stabilità relativa delle attività di pesca e a quella del principio di non discriminazione.
Sul mezzo relativo all' inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca
12 Il ricorrente sostiene che, adottando il regolamento impugnato, che lo esclude dalla ripartizione, il Consiglio ha applicato in modo errato il principio della stabilità relativa delle attività di pesca, sancito dall' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 170/83, in quanto non avrebbe tenuto conto delle sue legittime pretese di ottenere risorse di pesca disponibili al di fuori della Comunità e attribuite a quest' ultima nel suo complesso.
13 A sostegno della propria tesi il ricorrente adduce essenzialmente due argomenti.
14 In primo luogo, esso fa valere che la clausola di revisione di cui all' art. 4, n. 2, del citato regolamento n. 170/83 non costituisce il solo mezzo per adeguare la formula di ripartizione, stabilita nel 1983, a circostanze nuove. Lo stesso Consiglio avrebbe ammesso, in una dichiarazione inserita nel processo verbale al momento dell' adozione del regolamento n. 170/83, che, anche prima della revisione ufficiale del sistema di ripartizione, sarebbe opportuno, al momento della valutazione della stabilità relativa dei contingenti da assegnare agli Stati membri, prendere in considerazione le varie circostanze che possano incidere in modo sostanziale sulla situazione generale che ha determinato la ripartizione iniziale. Orbene, l' adesione di due nuovi Stati membri costituirebbe una modifica sostanziale di detta situazione, giacché la tabella iniziale era concepita per dieci Stati membri, il che non corrisponde più all' attuale composizione della Comunità. Del resto, il silenzio dell' atto di adesione in proposito significherebbe che il principio della stabilità relativa delle attività di pesca deve essere applicato tenendo conto della nuova composizione della Comunità.
15 In secondo luogo, esso sostiene che i contingenti ripartiti in forza dei regolamenti controversi sono nettamente superiori a quelli previsti nell' accordo stesso, dato che il contingente di merluzzo bianco è passato da 2 500 a 7 500 tonnellate, quello di salmone da 40 a 190 tonnellate, e quello di aringa da 1 500 a 6 500 tonnellate nel 1989 (regolamento n. 4057/89, cit.), per tornare al livello precedente nel 1990. Tale notevole aumento delle possibilità di pesca avrebbe dovuto indurre il Consiglio ad includere il ricorrente nella ripartizione, salvaguardando gli interessi degli Stati membri che ne beneficiavano già.
16 Prima di esaminare gli argomenti addotti, è opportuno ricordare che nella sentenza 16 giugno 1987, Romkes (causa 46/86, Racc. pag. 2681), la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla compatibilità, con l' esigenza di stabilità relativa delle attività di pesca posta dal regolamento n. 170/83, delle ripartizioni dei contingenti effettuate dopo quella iniziale del 1983. Al punto 17 di questa sentenza la Corte ha dichiarato che questa esigenza di stabilità relativa doveva intendersi nel senso che significa il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in tale ripartizione. Essa ha precisato in proposito che, prescrivendo che gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra Stati membri vengono adottati dal Consiglio secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato, l' art. 4, n. 2, dello stesso regolamento dimostra che il criterio di ripartizione inizialmente fissato in forza dell' art. 4, n. 1, e sulla base dell' art. 11, continuerà ad essere applicato finché non venga adottato un regolamento di modifica secondo la procedura seguita per il regolamento n. 170/83.
17 Per quanto riguarda l' argomento relativo all' adesione del Regno di Spagna alla Comunità il 1 gennaio 1986, si deve considerare che il fatto obiettivo dell' adesione di uno Stato non può avere, di per sé, conseguenze giuridiche, dato che le condizioni di adesione sono disciplinate nell' atto relativo a quest' ultima.
18 Nel caso in esame, l' art. 2 dell' atto di adesione di cui trattasi stabilisce che, a partire dall' adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano, in tali Stati, secondo le modalità stabilite da detti trattati e dallo stesso atto di adesione.
19 Orbene, è assodato che, per quanto riguarda la pesca, e in particolare le risorse esterne, l' atto di adesione (art. 167 per quanto riguarda la Spagna) contempla un regime di inserimento che si limita al subentro della Comunità nella gestione degli accordi di pesca conclusi in precedenza con paesi terzi dai nuovi Stati membri, come pure alla conservazione provvisoria, da parte di questi ultimi, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, in attesa che il Consiglio adotti gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia delle attività di pesca derivanti dagli accordi stessi.
20 Pertanto, a norma dell' art. 2 dell' atto di adesione, si impone l' applicazione del patrimonio normativo comunitario, e in particolare del principio della stabilità relativa, quale è stato posto dal soprammenzionato regolamento n. 170/83, il quale del resto non ha subito alcuna modifica, ad eccezione dell' adattamento tecnico del numero di voti nella procedura di decisione di cui all' art. 14, n. 2 (allegato I, punto XV, dell' atto di adesione), ed interpretato dalla Corte.
21 Occorre quindi respingere questo argomento.
22 E' tuttavia opportuno precisare che, benché l' atto di adesione non abbia modificato, come avrebbe potuto fare, la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne della pesca, non è men vero che, a partire dall' adesione, il Regno di Spagna si trova nella stessa situazione degli Stati membri che non hanno fruito della ripartizione iniziale.
23 Ne deriva che questo Stato membro ha il diritto di partecipare alla ripartizione di nuove possibilità di pesca, eventualmente disponibili in forza di accordi con paesi terzi conclusi dopo l' adesione ed aventi ad oggetto risorse di pesca ancora da ripartire; inoltre ne deriva che, al momento dell' eventuale revisione del sistema, a norma dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 170/83, esso può far valere le sue pretese allo stesso modo di tutti gli altri Stati membri.
24 In ordine al mezzo relativo al notevole aumento delle possibilità di pesca nelle acque della Svezia, risulta dagli atti che tale aumento ha fatto seguito, nel 1989, all' estensione della sovranità territoriale in materia di pesca della Svezia nel mar Baltico, estensione risultante dall' accordo stipulato tra tale paese e l' Unione sovietica sulla "zona bianca", che faceva parte, in precedenza, delle acque internazionali. le consultazioni tra la Comunità e la Svezia, che si sono svolte nell' ambito del loro accordo in materia di pesca, sono sfociate nella concessione alla Comunità di possibilità di pesca supplementari, in tale zona, per le specie di pesci interessate, ossia il merluzzo bianco e il salmone.
25 Come il Consiglio ha fatto rilevare, senza essere contraddetto, le catture di merluzzo bianco nella ex "zona bianca" formavano oggetto di un TAC comunitario, ripartito tra gli Stati membri secondo la formula tradizionale, di guisa che l' estensione della zona di pesca della Svezia sulla "zona bianca" ha comportato, di fatto, solo un trasferimento al regime previsto dall' accordo in materia di pesca con la Svezia di un TAC rientrante in precedenza nel regime comunitario autonomo. Le catture di salmone nella ex "zona bianca" non erano soggette ad alcuna restrizione prima dell' accordo russo-svedese, ditalché i quantitativi supplementari concessi dalla Svezia dopo l' estensione della sua zona di pesca su tali acque sono stati ripartiti tenendo conto delle attività di pesca degli Stati membri su tale popolazione ittica al momento in cui le restrizioni sono state imposte.
26 Alla luce di tali circostanze, si deve rilevare che il principio della stabilità relativa delle attività di pesca, quale interpretato dalla Corte, non è stato trasgredito dal Consiglio dato che, per il merluzzo bianco, si trattava di ripartire quantitativi minimi rispetto alla situazione complessiva del passato e che formava già oggetto della ripartizione abituale; per il salmone, non è contestato che la prima ripartizione del nuovo contingente sia stata effettuata sulla base delle attività di pesca tradizionali.
27 Per quanto riguarda l' aringa, il ricorrente contesta solo la ripartizione, prevista dal citato regolamento n. 4057/89, di un contingente supplementare di 500 tonnellate, nei limiti in cui tale aumento avrebbe dovuto indurre il Consiglio a includerlo in tale ripartizione.
28 Al riguardo, si deve osservare che, in primo luogo, ai sensi dell' art. 2, n. 2, del citato regolamento n. 170/83, le misure di limitazione delle catture riguardano specie o gruppi di specie; in secondo luogo, ai sensi dell' art. 4, n. 1, dello stesso regolamento, la stabilità relativa dev' essere assicurata, per ciascuno Stato membro, "su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate", ossia per i pesci di una specie determinata, che si trovano in una determinata zona geografica. Orbene, è pacifico che è impossibile valutare in maniera precisa il volume di tali popolazioni ittiche, che possono subire, da un anno all' altro, fluttuazioni, in aumento come in diminuzione, dovute essenzialmente all' andamento biologico delle specie. Questo è il motivo per cui la Corte, nella citata sentenza Romkes, ha precisato che la stabilità relativa delle attività di pesca doveva intendersi nel senso che significava il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro e non, di conseguenza, la garanzia di un quantitativo fisso di pesce.
29 Pertanto, il principio della stabilità relativa delle attività di pesca non può essere interpretato nel senso che comporti l' obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione, ogni volta che sia provata una variazione in aumento di una determinata popolazione ittica e allorquando tale popolazione ha già formato oggetto della ripartizione iniziale. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l' aumento di cui trattasi è stato un mero episodio nell' andamento della popolazione ittica, poiché da allora le possibilità di pesca dell' aringa per il 1990 sono ricadute al loro livello precedente.
30 Dato che questo secondo argomento non può quindi essere accolto, il mezzo relativo all' inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca va disatteso nel suo complesso.
Sul mezzo relativo all' inosservanza del principio di non discriminazione
31 Il ricorrente sostiene che, adottando il regolamento impugnato senza includerlo nella formula di ripartizione, il Consiglio ha trasgredito il principio di non discriminazione sancito dall' art. 7 del Trattato.
32 Tale discriminazione deriverebbe, in primo luogo, dal fatto che, da un lato, in forza dell' art. 162 dell' atto di adesione, la flotta spagnola non ha accesso al mare del Nord sino al 31 dicembre 1995 mentre, dall' altro, a partire dal 1989 la Comunità ha fatto importanti concessioni alla Svezia concedendole nuovi contingenti nel mare del Nord in cambio del proseguimento delle attività di pesca della flotta di taluni Stati membri nella ex "zona bianca" del mar Baltico; la discriminazione risulterebbe, in secondo luogo, dal fatto che, pur avendo perduto a favore della Comunità, in seguito all' adesione, il potere di negoziare accordi di pesca con paesi terzi, il ricorrente rimane escluso dalle possibilità di pesca che la Comunità ottiene negoziando direttamente accordi del genere con i paesi terzi.
33 Alla luce delle affermazioni del ricorrente, il mezzo fatto valere presuppone che, adottando i regolamenti litigiosi, il Consiglio abbia trattato in maniera diversa situazioni analoghe.
34 Orbene, dalle considerazioni in precedenza esposte in ordine all' atto di adesione risulta che il ricorrente si trova in una situazione che non è paragonabile a quella degli Stati membri già beneficiari della ripartizione stabilita nel 1983, dato che tale atto ha definito nella maniera indicata l' inserimento dei nuovi Stati membri nella politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda le risorse esterne della pesca già disponibili e ripartite al momento dell' adesione.
35 Sotto questo profilo, il fatto che, nella presente controversia, il Consiglio non abbia agito come il ricorrente avrebbe auspicato non può essere considerato come un atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti. Diversa sarebbe la situazione se i regolamenti impugnati avessero ripartito nuove possibilità di pesca su popolazioni ittiche non ancora accessibili, ottenute dalla Comunità, in forza di accordi conclusi con paesi terzi dopo l' adesione e non ancora oggetto di ripartizione al momento dell' adesione. Orbene, così non è nel caso di specie.
36 Anche il mezzo relativo all' inosservanza del principio di non discriminazione va quindi disatteso.
37 Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso dev' essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle speseSulle spese
38 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. A norma dell' art. 69, n. 4, la Commissione e gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese. La Commissione, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.
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