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SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1993. - MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DAZI ANTIDUMPING - VALORE NORMALE - ENTITA ECONOMICA UNICA. - CAUSA C-104/90.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04981
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Margine di dumping ° Determinazione del valore normale ° Elemento da prendere in considerazione prioritariamente ° Prezzo praticato nel corso di normali operazioni commerciali ° Imprese di distribuzione controllate dal produttore ° Ricorso ai prezzi di vendita praticati da queste imprese ° Legittimità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. a) e b)]
MassimaQuando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad imprese che distribuiscono i suoi prodotti da esso economicamente controllate e con le quali esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino, per determinare il valore normale, sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alle consociate di vendita, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento base antidumping n. 2423/88. In un caso del genere non v' è motivo di rifarsi all' art. 2, n. 3, lett. b), dello stesso regolamento, che si applica soltanto quando non siano effettuate vendite di un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali.
D' altro canto, sull' esistenza di un' unica entità economica non può influire la circostanza che un certo numero di funzioni di vendita siano eventualmente svolte dallo stesso produttore, in particolare quando tali funzioni sono soltanto complementari rispetto a quelle esercitate dalle consociate di vendita.
PartiNella causa C-104/90,
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), con gli avv.ti David Vaughan, QC of Inner Temple, e Charles Kaplan, barrister of Middle Temple, assistiti dagli avv.ti Jacques Buhart e Paulette Vander Schueren, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Hans-Juergen Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e Erik H. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100 boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
e da
Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies (Compact), associazione di diritto olandese, costituita a Eindhoven (Paesi Bassi) e con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), che agisce tramite amministratori delegati da parte dei suoi membri Bang & Olufsen A/S, Grundig AG e Philips Gloeilampenfabrieken NV, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11 rue Goethe,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21), nella parte in cui riguarda la ricorrente,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 18 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1990, la società Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (in prosieguo: la "MEI"), con sede in Osaka, ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
2 La MEI comprende più di trenta settori di produzione e di vendita, tra i quali la Hi-fi Audio Division (in prosieguo: la "HAD"), responsabile della produzione e della vendita dei lettori di dischi compact (in prosieguo: gli "LDC"). In Giappone gli LDC prodotti dalla HAD sono smerciati sotto il marchio "Technics". Durante il periodo considerato dall' inchiesta, tali LDC sono stati venduti dalla HAD, sul mercato giapponese, a settantasette imprese consociate e a due imprese indipendenti, incaricate della distribuzione regionale presso acquirenti indipendenti, i quali, a loro volta, rivendono i prodotti agli utenti finali.
3 Nel giugno 1987, il Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies (in prosieguo: il "Compact") ha presentato alla Commissione una denuncia contro la MEI, accusata di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di rinvilio.
4 La Commissione ha avviato il procedimento antidumping a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1). Tale procedimento si è successivamente svolto in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 11 giugno 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), il quale ha abrogato il predetto regolamento n. 2176/84 e, ai termini dell' art. 19, secondo comma, è stato dichiarato applicabile ai procedimenti già iniziati. Il suddetto procedimento si è concluso con l' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 12 luglio 1989, n. 2140, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea (GU L 205, pag. 5). L' aliquota del dazio provvisorio era pari al 33,9% del prezzo netto franco frontiera comunitaria. Con il regolamento impugnato, il Consiglio ha fissato l' aliquota del dazio definitivo al 26,3%.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 La MEI sostiene, in primo luogo, che le istituzioni hanno infranto l' art, 2, nn. 3 e 7, del summenzionato regolamento n. 2423/88, in quanto hanno determinato il valore normale in base al prezzo di distribuzione praticato dai distributori consociati. Tale valore avrebbe invece dovuto essere determinato in base al prezzo ad essa corrisposto da detti distributori, o, in mancanza, in base al prezzo comparabile di un prodotto simile esportato in un paese terzo oppure in base al valore costruito, in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), dello stesso regolamento.
7 La ricorrente osserva che, per escludere la possibilità di prendere in considerazione il prezzo corrisposto dai distributori consociati, le istituzioni sono, a torto, partite dalla premessa che la MEI e tali distributori formassero un' entità economica unica.
8 Si deve ricordare che, stando a quanto risulta dal fascicolo, la MEI ed altre società del gruppo Matsushita hanno una partecipazione, totale o parziale, in settantasette delle settantanove società di distribuzione.
9 Secondo una costante giurisprudenza, la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico (sentenza 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 16 della motivazione; sentenza 10 marzo 1992, causa C-175/87, Matsushita Electric/Consiglio, Racc. pag. I-1409, punto 12 della motivazione).
10 Si evince dalla stessa giurisprudenza che, prima di concludere per l' esistenza di un' entità economica unica, occorre esaminare se ai distributori siano stati affidati compiti normalmente spettanti ad un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore.
11 La ricorrente afferma al riguardo che, tramite la HAD, essa dispone di una propria struttura di vendita nei confronti dei distributori. La HAD visita i distributori e i dettaglianti, ai quali presta un' assistenza tecnica, ed è responsabile, in stretta collaborazione con il settore pubblicità della MEI, della promozione delle vendite degli LDC in Giappone.
12 La ricorrente assume inoltre che la HAD ha effettivamente venduto ai distributori indipendenti, il che prova, a suo avviso, che la MEI era capace di vendere ad acquirenti indipendenti senza l' intervento dei distributori consociati.
13 Tali argomenti, intesi ad escludere che la MEI e le sue consociate di vendita costituiscano un' entità economica unica, non possono essere accolti.
14 Si evince dal fascicolo che, anche se il produttore stesso ha esercitato, tramite la HAD, talune funzioni di vendita, tali funzioni sono puramente complementari rispetto a quelle svolte dai distributori. In effetti, la ricorrente non ha dimostrato che la HAD vendesse LDC direttamente ad un rivenditore, a un dettagliante o un acquirente finale. La presenza di due imprese di distribuzione indipendenti non può scalfire tale conclusione, poiché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha mai contestato che le vendite risalenti a tali società siano prive di valore rappresentativo, è pacifico che il tramite di un distributore, consociato o indipendente, è stato sempre necessario.
15 Ne consegue che, date la dimensione del mercato nella fattispecie e la natura del prodotto di cui trattasi, le funzioni di vendita svolte dai distributori vanno considerare come un fattore indispensabile per la prima vendita ad un acquirente indipendente.
16 Ne consegue altresì che le funzioni di vendita svolte dai distributori rientrano, nella fattispecie, in quelle che spettano normalmente ad un settore vendite interno all' organizzazione del produttore. Giustamente, quindi le istituzioni hanno concluso che sussisteva un' entità economica unica ed hanno determinato il valore normale in base al prezzo pagato ai distributori, poiché tale prezzo può essere considerato come quello realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2423/88. Non esisteva motivo alcuno per rifarsi al n. 3, lett. b), di detto articolo, che si applica soltanto "quando, nel corso di normali operazioni commerciali (...) non si ha nessuna vendita di un prodotto simile (...)".
17 Il mezzo relativo all' asserito errore commesso nel calcolo del valore normale va pertanto respinto.
18 La ricorrente deduce, in secondo luogo, la violazione dell' art. 190 del Trattato in quanto le istituzioni comunitarie non si sarebbero attenute, senza fornire sufficienti motivi, al sistema completo previsto dal regolamento base del Consiglio per la determinazione del valore normale.
19 Va osservato, al riguardo, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte di esercitare il suo sindacato (sentenza 26 giugno 1986, causa 203/85, Nicolet Instrument, Racc. pag. 2049, punto 10 della motivazione; e sentenza 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 39 della motivazione).
20 Data la motivazione esposta nei punti 30 e 31 del regolamento impugnato, tale esigenza è stata soddisfatta nella fattispecie. Il regolamento suddetto fa riferimento al regolamento provvisorio della Commissione, dal quale si desume che tanto le funzioni esercitate dal produttore quanto quelle svolte dalle consociate sono necessarie per la vendita al primo acquirente indipendente, il che ha appunto indotto le istituzioni comunitarie a concludere per l' esistenza, nella fattispecie, di un' entità economica unica.
21 Il mezzo relativo all' asserita insufficienza della motivazione non può quindi essere accolto. Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va perciò condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente, Compact, che ha fatto domanda in tal senso. Conformemente all' art. 69, n. 4, la Commissione sopporterà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente Compact.
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