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SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MAGGIO 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEI PAESI BASSI. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA CEE - NORMATIVA NAZIONALE NON CONFORME. - CAUSA C-190/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03265
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Trasposizione di una direttiva senza adozione di provvedimenti legislativi - Presupposti - Contesto giuridico generale che garantisce la piena applicazione della direttiva
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Rischi di incidenti gravi connessi con determinate attività industriali - Obbligo per il fabbricante di effettuare una notifica da cui risulti la persona o l' ufficio abilitati ad attuare determinati piani di emergenza - Portata
[Direttiva del Consiglio 82/501/CEE, art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino]
Massima1. La trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica. A questo scopo, a seconda del contenuto della direttiva stessa, può essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest' ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
2. L' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva 82/501, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, che impone agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché i fabbricanti di cui trattasi siano tenuti a far pervenire alle autorità competenti una notifica contenente il nome della persona o dell' ufficio abilitati ad attuare determinati piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti, va interpretato nel senso che riguarda non solo la persona giuridicamente responsabile della sicurezza, ed in particolare della sicurezza esterna dello stabilimento, ma anche il responsabile del conseguimento concreto di detta sicurezza, cioè dell' azionamento concreto delle misure di sicurezza necessarie in caso di incidente.
PartiNella causa C-190/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag. 1), e segnatamente agli artt. 3, 4, 5, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, nonché agli artt. 8, n. 1, e 10, nn. 1 e 2, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori F.A. Schockweiler, facente funzione di presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 5 febbraio 1992, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor R. G. Fischer, consigliere giuridico, e il Regno dei Paesi Bassi dal signor T. Heukels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 marzo 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag. 1), e segnatamente agli artt. 3, 4, 5, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, nonché agli artt. 8, n. 1, e 10, nn. 1 e 2, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2 La direttiva concerne la prevenzione degli incidenti gravi che potrebbero essere provocati da certe attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l' uomo e per l' ambiente.
3 L' art. 3 della direttiva dispone:
"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all' art. 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l' uomo e l' ambiente".
4 Ai sensi dell' art. 4 della direttiva:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all' autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all' art. 7, paragrafo 2, di avere provveduto all' individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all' adozione di misure di sicurezza appropriate, all' informazione, all' addestramento e all' attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in situ".
5 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, della direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire alle autorità competenti una notifica comportante, in particolare:
"a) (...)
b) informazioni relative agli impianti:
- (...)
- numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio;
- (...)
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante:
- (...)
- (...)
- nome della persona e dei suoi sostituiti o dell' ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all' art. 7".
L' art. 5, n. 3, della direttiva dispone:
"La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell' evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi".
6 L' art. 8, n. 1, della direttiva è del seguente tenore:
"Gli Stati membri vigilano affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un' attività industriale notificata ai sensi dell' art. 5 siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente".
7 Ai sensi dell' art. 10 della direttiva:
"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto:
a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all' art. 7;
b) a comunicare loro non appena noti:
- le circostanze dell' incidente;
- le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell' art. 1, paragrafo 2, lettera d);
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell' incidente per l' uomo e per l' ambiente;
- i provvedimenti di emergenza adottati;
c) ad informarle delle misure previste per:
- rimediare agli effetti dell' incidente a medio e a lungo termine;
- per evitare che esso si riproduca.
2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di:
a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine;
b) raccogliere, quando sia possibile, le informazioni necessarie al completamento dell' analisi dell' incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni".
8 Nel corso della fase orale del procedimento, la Commissione ha rinunciato alle censure concernenti la mancata attuazione dell' art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, e n. 3, nonché dell' art. 10, n. 2, della direttiva. Sono pertanto mantenute le censure relative agli artt. 3, 4, 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, 8, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva.
9 Il Regno dei Paesi Bassi afferma che gli obblighi previsti dalla sua normativa nazionale corrispondono al testo della direttiva. Sicché, all' art. 3 della direttiva corrisponderebbero:
- gli artt. 2 e 17, n. 1, della legge del 1952 sugli impianti molesti, insalubri o pericolosi (in prosieguo: la "Hinderwet", pubblicata nello Stbl. 1981, pag. 410);
- le disposizioni della legge 26 novembre 1970 sull' inquinamento atmosferico (in prosieguo: la "Wet inzake de luchtverontreiniging", pubblicata nello Stbl. 1970, pag. 580);
- il decreto 23 maggio 1972 sull' attuazione dell' art. 19, n. 1, di tale legge (pubblicato nello Stbl. 1972, pag. 294);
- gli artt. 1, 12 e 13 della legge del 1985 sui servizi antincendio (in prosieguo: la "Brandweerwet", pubblicata nello Stbl. 1985, pag. 87) e il decreto relativo ai servizi antincendio delle imprese (in prosieguo: il "Besluit bedrijfsbrandweren", pubblicato nello Stbl. 1990, pag. 80) e
- l' art. 2 della legge concernente le sostanze pericolose per l' ambiente (Wet milieugevaarlijke stoffen, pubblicata nello Stbl. 1985, pag. 639).
All' art. 4 della direttiva corrisponderebbero:
- gli artt. 2, n. 1, 5, 30 e seguenti della Hinderwet e
- l' art. 2 del decreto del 1953 sugli impianti molesti, insalubri o pericolosi, modificato nel 1988 (in prosieguo: lo "Hinderbesluit", pubblicato nello Stbl. 1988, pag. 433).
All' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva corrisponderebbero:
- gli artt. 14 e 26 della Hinderwet e
- gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, lett. a), del regio decreto 15 settembre 1988 relativo ai rischi di incidenti gravi (in prosieguo: il "Besluit inzake risico' s van zware ongevallen", pubblicato nello Stbl. 1988, pag. 432).
Il governo olandese riconosce che solo i nn. 1 degli artt. 8 e 10 non sono stati recepiti in diritto olandese.
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Per quel che riguarda l' art. 3 della direttiva
11 L' art. 2 della Hinderwet stabilisce il divieto generale di costruire o esercire stabilimenti che possono generare pericoli, rischi o disagi all' esterno dello stabilimento medesimo nonché di ampliare o modificare detti stabilimenti o di cambiare i metodi di lavoro ivi impiegati, senza autorizzazione speciale. Il gestore dello stabilimento è tenuto a comunicare qualsiasi modifica del medesimo o dei metodi di lavoro all' autorità competente per autorizzare siffatte modifiche, all' ispettore e al capo della circoscrizione ed alle autorità della provincia e del comune dove lo stabilimento è interamente o parzialmente situato. Ai sensi dell' art. 17, n. 1, della Hinderwet, l' autorizzazione include le prescrizioni necessarie a prevenire o limitare i pericoli, i rischi o i disagi che possono verificarsi all' esterno dello stabilimento. Queste prescrizioni possono implicare, segnatamente, l' obbligo di predisporre gli accorgimenti per prevenire o limitare i pericoli, i rischi o i disagi che vi sono specificati, l' obbligo di procedere, in base ad un metodo prescritto, ad indagini volte ad accertare se lo stabilimento genera o può generare pericoli, rischi o disagi esterni, o ancora l' obbligo di comunicare gli esiti delle indagini effettuate agli organi amministrativi designati a questo proposito.
12 La Wet inzake de luchtverontreiniging prescrive altresì vari accorgimenti diretti a prevenire e a ridurre l' inquinamento atmosferico causato dai tipi di stabilimenti menzionati nel decreto 23 maggio 1972 per l' attuazione dell' art. 19, n. 1, di tale legge. Ai sensi dell' art. 42 della stessa, qualora, a causa di un incidente grave verificatosi in uno stabilimento, l' atmosfera venga inquinata o minacci di esserlo al punto da mettere in pericolo la salute, o provochi un disagio intollerabile o un danno grave, si deve intervenire all' istante con provvedimenti adeguati per porre fine a tale situazione. L' incidente e i provvedimenti adottati devono essere immediatamente notificati al sindaco del comune nel quale ha sede lo stabilimento; questi obblighi incombono al direttore dello stabilimento ed al personale di sorveglianza.
13 Il combinato disposto degli artt. 1, 12 e 13 della Brandweerwet e del Besluit bedrijfsbrandweren impone alle autorità comunali e ai direttori o amministratori degli stabilimenti che possono costituire un rischio particolare per l' incolumità pubblica l' obbligo di predisporre un servizio antincendio. Il servizio interno allo stabilimento deve conformarsi ai requisiti in materia di personale e di materiale stabiliti dalle autorità locali. Il direttore o l' amministratore di uno stabilimento deve accertarsi che il servizio antincendio segua le istruzioni all' uopo impartite dalla persona giuridicamente responsabile dell' effettiva direzione della lotta contro gli incendi o altri pericoli interni.
14 La Wet milieugevaarlijke stoffen dispone all' art. 2 che chiunque produca a livello professionale una sostanza o un preparato, la metta a disposizione di un terzo, l' importi o l' utilizzi nei Paesi Bassi e sappia, o abbia potuto ragionevolmente presumere, che queste attività costituiscono un pericolo per l' uomo e per l' ambiente è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per limitare il più possibile quel pericolo.
15 La Commissione fa valere che l' obbligo di cui all' art. 3 della direttiva, che vincola gli Stati membri ad imporre ai produttori di adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire gli incidenti gravi e a limitare le conseguenze per l' uomo e per l' ambiente, non è stato osservato. Essa ritiene infatti che quest' obbligo di carattere generale avrebbe dovuto essere attuato dalle competenti autorità olandesi tramite una norma imperativa. Orbene, l' art. 17 della Hinderwet conferirebbe alle autorità olandesi un potere discrezionale attinente tanto alla concessione delle autorizzazioni agli stabilimenti industriali di cui è causa quanto alla determinazione del contenuto e del carattere facoltativo o cogente delle prescrizioni in esse contenute.
16 Secondo il governo olandese, l' art. 17, n. 1, prima frase, della Hinderwet obbligherebbe le autorità competenti a concedere le autorizzazioni e a includervi le prescrizioni necessarie alla prevenzione e alla limitazione dei pericoli, rischi o disagi che possono verificarsi all' esterno dello stabilimento. La natura esemplificativa dell' elenco di misure concrete di cui alla seconda frase di questo numero non sminuirebbe il carattere imperativo della norma di cui alla prima frase, che, peraltro, è applicabile ai "pericoli, rischi o disagi" e avrebbe quindi una sfera di applicazione più ampia di quella dell' art. 3 della direttiva, circoscritta ai soli "incidenti rilevanti". Il governo olandese adduce altresì che la prevenzione o la limitazione dei rischi d' incidenti gravi per mezzo di autorizzazioni individuali obbligatorie, unitamente a prescrizioni adeguate al tipo ed alla situazione concreta dello stabilimento, sono più efficaci di una norma generale che deve comunque essere di volta in volta applicata al singolo caso. Esso aggiunge, da ultimo, che la Wet inzake de luchtverontreiniging, la Brandweerwet, il Besluit bedrijfsbrandweren e la Wet milieugevaarlijke stoffen contribuiscono all' attuazione dell' art. 3 della direttiva.
17 Si deve ricordare che, per giurisprudenza consolidata (v. segnatamente sentenza 30 maggio 1991, causa C-59/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2607, punto 18 della motivazione), la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica. A questo scopo, a seconda del contenuto della direttiva stessa, può essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest' ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
18 A questo proposito, si deve rilevare che il fine della direttiva 82/501 è di far sì che siano adottate le misure necessarie a prevenire gli incidenti gravi causati da talune attività industriali e a limitarne le conseguenze. Conformemente all' art. 1 della direttiva, l' attività di cui trattasi comprende qualsiasi operazione effettuata negli impianti industriali di cui all' allegato I, che comporti o possa comportare l' uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti gravi nonché il trasporto effettuato all' interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all' interno dello stabilimento [art. 1, n. 2, lett. a), primo trattino]. Ne deriva che la sfera di applicazione di tale obbligo è molto ampia e che la sua attuazione presuppone la sussistenza o l' emanazione di un complesso normativo, che disciplini tutte queste attività e garantisca che ogni fabbricante è tenuto ad adottare le misure adeguate al tipo di attività industriale di cui è causa per evitare gli incidenti gravi e prevenirne le conseguenze per l' uomo e l' ambiente.
19 Ora, si deve rilevare che l' intera normativa nazionale richiamata dal governo olandese ha per fine, analogamente alla direttiva, l' adozione di misure concrete ed efficaci allo scopo di evitare gli incidenti gravi e le loro eventuali conseguenze al di fuori dello stabilimento.
20 Infatti, la Hinderwet istituisce un sistema di autorizzazioni previe ed obbligatorie, unitamente alle prescrizioni necessarie a prevenire o limitare qualsiasi pericolo, rischio o disagio.
21 Inoltre, l' autorizzazione che deve essere rilasciata agli stabilimenti industriali che possono provocare un inquinamento atmosferico è analogamente comprensiva, a norma della Wet inzake de luchtverontreiniging, di prescrizioni concrete a seconda dell' attività sui cui verte.
22 Infine, l' art. 2 della Wet milieugevaarlijke stoffen impone a chiunque effettui operazioni che possono generare pericolo per l' uomo e per l' ambiente l' adozione di provvedimenti volti a limitare detto pericolo e corrisponde pertanto ai requisiti dell' art. 3 della direttiva.
23 Risulta dalle considerazioni precedenti che l' attuazione dell' art. 3 della direttiva è garantita da norme nazionali vincolanti e specifiche, che adempiono gli obblighi incombenti al Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell' art. 189 del Trattato CEE.
Per quel che riguarda l' art. 4 della direttiva
24 In forza dell' art. 5 della Hinderwet, la domanda di autorizzazione per la costruzione, il funzionamento, l' ampliamento o la modifica di uno stabilimento va inoltrata includendovi un gran numero di dati, previsti all' art. 2 dello Hinderbesluit, che riguardano le misure di sicurezza adottate per individuare e prevenire i rischi di incidenti gravi. Gli artt. 30 e seguenti della Hinderwet dispongono che gli incaricati del controllo dell' applicazione delle disposizioni di questa legge possono accedere ai registri e ai locali dello stabilimento, per quanto necessario all' espletamento delle loro funzioni, alle quali il fabbricante ed i suoi dipendenti sono tenuti a collaborare.
25 La Commissione ritiene che ai sensi dell' art. 4 della direttiva il fabbricante abbia l' obbligo generale e permanente di dimostrare in ogni momento di avere provveduto all' individuazione dei rischi di incidente grave che si presentano in rapporto allo sviluppo della tecnica o della produzione. Il fabbricante non adempirebbe quest' obbligo con la sola presentazione, congiuntamente alla domanda di autorizzazione, di una relazione sulla sicurezza esterna. Peraltro, la Commissione ritiene che gli artt. 30 e seguenti della Hinderwet non siano conformi all' art. 4 della direttiva, perché riguardano soltanto i controlli relativi ai dati contenuti nella domanda di autorizzazione e alle prescrizioni che contiene.
26 Il governo olandese fa valere che l' art. 4 della direttiva non comporta nessun obbligo per il fabbricante di dimostrare in ogni momento che ha adottato gli accorgimenti necessari a prevenire incidenti gravi. Ritiene che quanto asserito in proposito dalla Commissione svuoterebbe l' art. 6 della direttiva di qualsiasi significato. Esso chiarisce tuttavia che in ogni caso gli artt. 30 e seguenti della Hinderwet imporrebbero un obbligo d' informazione costante sui dati forniti a sostegno della domanda di autorizzazione e sulle prescrizioni in essa contenute, e che pertanto il diritto olandese sarebbe conforme all' art. 4 della direttiva.
27 Si deve rilevare che l' art. 4 della direttiva impone al fabbricante l' obbligo di dimostrare in ogni momento all' autorità competente di avere provveduto all' individuazione dei rischi di incidenti gravi nonché all' adozione dei provvedimenti previsti da questa norma, e che tale obbligo è riportato nella normativa olandese.
28 Infatti, ai sensi degli artt. 30 e seguenti della Hinderwet, i funzionari nazionali incaricati dell' attuazione di detta legge hanno il potere, in ogni momento, di richiedere al fabbricante informazioni sui dati forniti a sostegno della domanda d' autorizzazione, sulle prescrizioni che l' autorizzazione contiene e sui registri e altri documenti riguardanti lo stabilimento, nonché di effettuare sopralluoghi, se occorre accompagnati da terzi, e di prelevare ed esaminare oggetti o campioni, per quanto ragionevolmente necessario all' espletamento del controllo. Questa funzione di controllo, dalla quale discende l' obbligo per il fabbricante di collaborare e fornire le informazioni richieste, equivale, nei suoi confronti, ad un obbligo d' informazione costante.
29 Occorre poi rilevare che, ai sensi dell' art. 6 della direttiva, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché il fabbricante proceda, tra l' altro, ad una revisione delle misure di cui all' art. 4 della direttiva, in caso di modifica di un' attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per quel che riguarda rischi di incidenti gravi. Pertanto, uno degli obiettivi dell' art. 6 consiste nell' obbligare gli Stati membri a imporre al fabbricante di individuare i rischi di incidenti gravi, tenendo presente lo sviluppo tecnico, e a modificare proporzionalmente le misure riguardanti l' informazione, l' addestramento e l' attrezzatura delle persone che lavorano in loco al fine di garantirne la sicurezza.
30 Allo stesso modo l' art. 5, n. 3, della direttiva prevede l' aggiornamento della notifica di cui al n. 1 del medesimo articolo, per tener conto in particolare delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell' evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi.
31 Si deve ritenere che la Commissione, non addebitando nessun inadempimento degli obblighi di aggiornamento di cui agli artt. 5, n. 3, e 6 della direttiva, riconosca la conformità della normativa olandese agli obiettivi di quelle due disposizioni e, conseguentemente, riconosca la conformità di detta normativa agli obiettivi dell' art. 4 della direttiva, dal momento che l' osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, n. 3, e 6 della direttiva presuppone l' osservanza degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5, n. 1, della medesima direttiva.
Per quel che riguarda l' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva
32 Gli artt. 14 e 26 della Hinderwet dispongono che l' autorizzazione concessa per l' esercizio di un' attività industriale vale per il richiedente e per i suoi aventi causa e che l' autorità competente per il rilascio di tale autorizzazione può modificarne o revocarne le prescrizioni. In forza degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, lett. a), del Besluit risico' s zware ongevallen, il responsabile di uno stabilimento nel quale si trovi una sostanza pericolosa trasmette ogni cinque anni all' autorità competente una relazione sulla sicurezza esterna, ove deve figurare segnatamente una descrizione generale dello stabilimento, delle sostanze che vi si trovano e delle loro caratteristiche.
33 A parere della Commissione, dette disposizioni consentono di individuare la persona giuridicamente responsabile della sicurezza, ma non l' ufficio competente in loco, al quale le autorità possano rivolgersi in caso d' incidente.
34 Secondo il governo olandese, il contesto globale della Hinderwet, e più specificamente i suoi artt. 14 e 26, nonché le disposizioni dell' art. 1, n. 1, lett. a), del Besluit inzake risico' s zware ongevallen consentono di individuare il titolare di un' autorizzazione, che è incaricato di provvedere all' adempimento di tutti gli obblighi legali, compresi quelli concernenti la sicurezza all' esterno dello stabilimento. Il titolare dell' autorizzazione sarebbe competente in materia di sicurezza, disporrebbe in proposito di un certo potere decisionale e corrisponderebbe, di conseguenza, alla persona o all' ufficio competenti, ai sensi dell' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva. La normativa olandese sarebbe dunque conforme a questa disposizione.
35 Occorre rilevare in proposito che la notifica disposta dall' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva deve contenere il nome della persona o dell' ufficio abilitato ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti. Ciò presuppone una competenza di fatto per mettere in azione concretamente le misure di sicurezza necessarie in caso di incidente. Ne deriva che detta disposizione concerne non soltanto la persona giuridicamente responsabile della sicurezza, ed in particolare della sicurezza all' esterno dello stabilimento, ma anche chi è incaricato di garantire concretamente questa sicurezza.
36 Si deve rilevare che le disposizioni citate dal governo olandese non consentono di identificare la persona incaricata di attuare i piani di emergenza e di avvertire le autorità in caso di incidente grave.
37 Pertanto, va accolta la censura della Commissione relativa al recepimento dell' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, della direttiva.
Per quel che riguarda gli artt. 8, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva
38 Il governo olandese, pur segnalando che dei progetti di legge sono in fase di elaborazione per provvedere all' attuazione dei nn. 1 degli artt. 8 e 10 della direttiva, ammette che queste disposizioni non sono state recepite nel diritto olandese.
39 A questo proposito, è sufficiente rilevare che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stata adottata nessuna misura atta a garantire l' attuazione di dette disposizioni.
40 Ne consegue che il ricorso della Commissione è fondato per quel che riguarda gli artt. 8, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva.
41 Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si deve dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, all' art. 8, n. 1, e all' art. 10, n. 1, della direttiva 82/501, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
42 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
43 Poiché il Regno dei Paesi Bassi è rimasto solo parzialmente soccombente e la Commissione ha parzialmente rinunciato agli atti, ciascuna parte sosterrà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro i termini stabiliti tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 5, n. 1, lett. c), terzo trattino, all' art. 8, n. 1, e all' art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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