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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DELL'8 APRILE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO WALTER FEILHAUER. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO. - CAUSA C-209/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02613
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Competenza della Corte definita esclusivamente dall' art. 181 del Trattato e dalla clausola compromissoria - Applicazione di norme nazionali in materia di competenza - Esclusione
(Trattato CEE, art. 181)
MassimaMentre in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi dell' art. 181 del Trattato la Corte può essere chiamata a dirimere una controversia applicando il diritto nazionale che disciplina il contratto, la sua competenza a conoscere di una controversia riguardante tale contratto dev' essere valutata alla sola luce dell' art. 181 del Trattato e della clausola compromissoria, senza che possano esserle opposte disposizioni del diritto nazionale che osterebbero alla sua competenza.
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PartiNella causa C-209/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Walter Feilhauer, con l' avv. Gerhard Schlund, del foro di Neustadt/Aisch, con domicilio eletto in Lussemburgo presso i signori Roland Funk e Marc Graser, ufficiali giudiziari, 11, place Dargent,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto al rimborso di un anticipo versato dalla Commissione per un progetto dimostrativo nel campo dell' energia solare,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 26 settembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 1990, la Commissione delle Comunità europee, basandosi su una clausola compromissoria stipulata a norma dell' art. 181 del Trattato CEE, ha proposto contro il signor Walter Feilhauer un ricorso avente ad oggetto il rimborso di un anticipo di 72 000 DM versato dalla Commissione per un progetto dimostrativo nel campo dell' energia solare, oltre agli interessi al tasso del 6% dal 24 gennaio 1983 e dell' 11,9% dal 18 gennaio 1987.
2 Il 17 dicembre 1982 la Commissione stipulava con il signor Felix Schulze Isfort-Ekel, imprenditore agricolo residente in Germania, un contratto (in prosieguo: il "contratto"), ai sensi dell' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 giugno 1978, n. 1302, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU L 158, pag. 3), con cui il detto imprenditore si impegnava a realizzare un progetto dimostrativo nel settore dell' energia solare descritto nell' art. 1 del contratto, quale contropartita del versamento di un contributo finanziario da parte della Commissione.
3 A tenore dell' art. 13 del contratto, "le parti contraenti convengono di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee tutte le eventuali controversie circa la validità, l' interpretazione e l' applicazione del presente contratto". Secondo l' art. 14, "il presente contratto sarà disciplinato dalla legge tedesca".
4 Il 31 dicembre 1982 la Commissione, in conformità dell' allegato II, punto I, n. 1, lett. a), del contratto, versava al signor Felix Schulze Isfort-Ekel un anticipo sul contributo finanziario di 72 000 DM, che gli perveniva il 24 gennaio 1983.
5 Con clausola aggiuntiva 20 febbraio 1984 si conveniva che la controparte originaria della Commissione cedesse al signor Walter Feilhauer i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ivi compresi quelli riguardanti l' importo già versato dalla Commissione a titolo di contributo finanziario.
6 Dal programma di lavoro previsto nella tabella 3 dell' allegato I del contratto risulta che il progetto di cui trattasi andava realizzato prima della fine del 1984.
7 Dopo aver chiesto invano, già il 5 febbraio 1985 e più volte, il rimborso del suddetto anticipo, poiché il signor Feilhauer non adempiva i suoi obblighi contrattuali, la Commissione, in data 8 dicembre 1986, gli spediva una lettera raccomandata di messa in mora, giunta al convenuto il 17 dicembre successivo, in cui dichiarava che avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto in conformità all' art. 8 dello stesso qualora il convenuto non avesse fornito, entro un mese, la prova della disponibilità di un terreno idoneo alla realizzazione del progetto e del conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.
8 Non avendo egli fornito alcuna risposta entro il termine fissato, la Commissione, con lettera 24 giugno 1987, ingiungeva al signor Feilhauer di rimborsare l' importo anticipato, oltre agli interessi maturati sull' anticipo dal suo versamento e agli interessi di mora al tasso dell' 11,9%.
9 In seguito ad una lettera del signor Feilhauer del 15 luglio seguente, in cui questi contestava la validità della dichiarazione di risoluzione e affermava che la realizzazione del progetto era imminente, la Commissione, con lettera 16 settembre 1987, chiedeva nuovamente il pagamento richiamandosi alla sua lettera del 9 dicembre 1986.
10 In seguito il signor Feilhauer ammetteva che la realizzazione del progetto era naufragata, ma, come nella sua precedente corrispondenza, deduceva di poter far valere la compensazione in quanto aveva effettuato acquisti di materiale, in adempimento del contratto, per un importo superiore alla somma reclamata dalla Commissione.
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla competenza della Corte
12 Il signor Feilhauer ha dedotto l' incompetenza della Corte a statuire sulle domande della Commissione. Al riguardo egli sostiene che, secondo l' art. 14 del contratto, si applica il diritto tedesco, ivi comprese le sue norme processuali, e che l' art. 29 del codice tedesco di procedura civile vieta ogni clausola attributiva di competenza fra commercianti non iscritti nel registro delle imprese, condizione che nel caso di specie non era soddisfatta.
13 Questa eccezione d' incompetenza non può essere accolta. Si deve infatti rilevare che, mentre in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi dell' art. 181 del Trattato la Corte può essere chiamata a dirimere la controversia applicando il diritto nazionale che disciplina il contratto, la sua competenza a conoscere di una controversia riguardante tale contratto dev' essere valutata alla sola luce dell' art. 181 del Trattato e della clausola compromissoria, senza che possano esserle opposte disposizioni del diritto nazionale che osterebbero alla sua competenza.
14 Nel caso di specie occorre quindi applicare l' art. 13 del contratto, con cui le parti contraenti convengono, sulla base dell' art. 181 del Trattato, di sottoporre alla Corte le controversie circa la validità, l' interpretazione e l' applicazione di detto contratto.
Nel merito
Sulla validità del contratto
15 Il signor Feilhauer deduce in primo luogo che l' adempimento del contratto risultava per lui impossibile. A tal proposito egli sostiene, da un lato, che la normativa tedesca vigente in materia di autorizzazioni a edificare ha impedito la realizzazione del progetto su un determinato terreno da lui all' uopo previsto e, dall' altro, che gli è risultato impossibile ottenere l' autonomia rispetto alla rete elettrica pubblica o anche il diritto di trasferire l' eccedenza di energia prodotta in detta rete a causa della legge relativa alla politica energetica.
16 Con riguardo a tale argomentazione occorre anzitutto valutare la validità del contratto di cui trattasi in base all' art. 306 del codice civile tedesco (in prosieguo: il "BGB"), ai sensi del quale "è nullo ogni contratto avente ad oggetto una prestazione impossibile".
17 Per quanto riguarda le difficoltà relative alla normativa tedesca in materia di autorizzazione a edificare, si deve constatare che il contratto non prevedeva alcun determinato terreno per la realizzazione del progetto e che pertanto gli ostacoli invocati dal convenuto sono esclusivamente legati alla scelta del terreno da lui effettuata. Orbene, se notoriamente l' impossibilità ai sensi dell' art. 306 del BGB dev' essere già sussistita all' atto della stipulazione del contratto e deve avere carattere oggettivo, si deve constatare che l' impossibilità asserita dal convenuto non possedeva comunque il carattere di oggettività prescritto da detto articolo.
18 Riguardo agli asseriti ostacoli relativi alla legge tedesca sulla politica energetica, è sufficiente rilevare che il convenuto non ha esposto in modo circostanziato in quale misura le disposizioni di questa legge ostassero in concreto alla realizzazione del progetto.
19 All' udienza il convenuto ha dedotto che il contratto potrebbe essere considerato contrario al buon costume in quanto la Commissione sapeva che egli non aveva la qualifica e le cognizioni necessarie per l' esecuzione del contratto, che, a suo dire, presupponeva la collaborazione di un imprenditore agricolo. Orbene, ai sensi dell' art. 138 del BGB, ogni atto giuridico contrario al buon costume è nullo.
20 Nemmeno questo argomento, ammesso che non sia tardivo, può essere accolto. Infatti non perché l' adempimento di un contratto è difficile quest' ultimo va considerato contrario al buon costume. A ciò aggiungasi che incontestatamente il convenuto aveva concepito il progetto che costituisce oggetto del contratto e quindi non poteva giovarsi in seguito delle difficoltà che egli avrebbe dovuto conoscere al momento della stipulazione del contratto.
21 Il convenuto deduce ancora che la ricorrente l' aveva sollecitato a subentrare nei diritti e negli obblighi della controparte originaria.
22 Orbene, se l' art. 123 del BGB consente l' annullamento di un contratto quando una delle parti sia stata indotta illegittimamente, con dolo o minacce, a fare una dichiarazione di volontà, nel caso di specie il convenuto non ha fornito prove atte a dimostrare l' esistenza di dolo o minacce.
23 Dalle considerazioni che precedono risulta che il contratto è stato validamente stipulato.
Sulla domanda di rimborso dell' anticipo
24 Ai sensi dell' art. 8 del contratto:
"Il presente contratto può essere risolto ipso iure dalla Commissione in caso di mancata osservanza da parte del contraente di uno degli obblighi incombentigli in forza del presente contratto, previa messa in mora, notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non seguita da adempimento entro un mese. Il contratto può anche essere risolto nel caso in cui il contraente, per ottenere il contributo finanziario, abbia reso false dichiarazioni, in quanto gli siano imputabili. In tali casi gli importi versati a titolo di contributo finanziario vanno immediatamente rimborsati dal contraente alla Commissione, unitamente agli interessi a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di un mese. Il tasso d' interesse è quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto".
25 E' pacifico che il signor Feilhauer non ha adempiuto gli obblighi incombentigli in forza del contratto. Come è già stato rilevato nei punti 17 e 18 della presente sentenza, le ragioni fatte valere dal convenuto per giustificare l' inadempimento del contratto non possono essere accolte. Inoltre, e in ogni caso, l' applicazione del citato art. 8 non è subordinata all' esistenza di una colpa del contraente. Il fatto che il progetto cui era connesso l' impegno finanziario della Comunità non sia stato realizzato era di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto nelle forme previste.
26 Tali requisiti sono stati soddisfatti nel caso di specie poiché la Commissione ha notificato una lettera di messa in mora, ricevuta dal convenuto il 17 dicembre 1986, in cui era assegnato a quest' ultimo un termine di un mese.
27 Questa messa in mora non ha avuto esito e non è contestato che il contratto è stato poi risolto dalla Commissione.
28 Pertanto, essendo stato il contratto risolto in conformità dell' art. 8, occorre esaminare l' argomento del convenuto relativo alla compensazione.
29 Egli ritiene infatti di aver diritto alla compensazione per un importo pari a quello dell' anticipo sul contributo finanziario versato, in quanto, in adempimento del contratto, avrebbe effettuato spese per un importo superiore alla somma reclamata dalla Commissione.
30 A tal proposito il convenuto si richiama a una lettera della Commissione datata 30 aprile 1985, secondo la quale quest' ultima s' è impegnata a finanziare il 40% delle spese sostenute per l' acquisto di materiale.
31 Va rilevato anzitutto che, anche se la Commissione non contesta l' esistenza dell' impegno contenuto nella sua lettera 30 aprile 1985, essa afferma a buon diritto che, comunque, non avrebbe assunto a proprio carico le spese amministrative e le spese di viaggio e di albergo sostenute dal convenuto.
32 Infatti il contributo riguarda solo le spese per l' acquisto di materiale e quelle di installazione, come emerge dalla lettura combinata dei punti B.1 e 2 dell' allegato I del contratto e delle spiegazioni relative alle voci 2.1.2 e 2.1.3, figuranti nella tabella 1 dello stesso allegato.
33 Va poi rilevato come non sia stato sufficientemente comprovato che le spese per l' acquisto di materiale dichiarate dal convenuto fossero connesse al progetto descritto nel contratto né, del resto, che esse siano state realmente sostenute.
34 Infine, non possono neppure essere accolti gli argomenti del signor Feilhauer secondo cui il suo diritto alla compensazione deriva anche dal diritto tedesco che si applica al contratto.
35 A tal proposito si deve anzitutto osservare che il convenuto non ha fornito alcuna prestazione alla ricorrente e quindi non può comunque avvalersi dell' art. 346 del BGB, a norma del quale le parti contraenti devono, in caso di risoluzione del contratto, restituirsi vicendevolmente le prestazioni ricevute.
36 Va poi rilevato che gli artt. 611 e seguenti e gli artt. 631 e seguenti del BGB, relativi rispettivamente al contratto di lavoro e a quello di prestazione d' opera, non possono in nessun caso - senza che occorra decidere sull' applicabilità di tali disposizioni al contratto controverso - far sorgere un diritto al rimborso a favore del signor Feilhauer, dato che questa materia è disciplinata in modo esauriente dal contratto stesso.
37 Per quanto riguarda infine l' art. 242 del BGB, secondo cui ogni contratto va adempiuto secondo buona fede, e la responsabilità della Commissione nell' inadempimento del contratto per una colpa commessa all' atto della stipulazione dello stesso, basta osservare che il signor Feilhauer non ha precisato sotto quale profilo la ricorrente non abbia ottemperato a tale precetto né per quali motivi il suo comportamento integri gli estremi della colpa.
38 Da quanto precede deriva che l' argomento del convenuto relativo alla compensazione non è fondato e che la domanda di rimborso dell' anticipo presentata dalla Commissione dev' essere accolta.
Sugli interessi
39 La Commissione chiede inoltre il versamento degli interessi di mora calcolati al tasso dell' 11,9% dal 18 gennaio 1987, data in cui il contratto sarebbe stato risolto.
40 Il convenuto si limita a sostenere che la risoluzione del contratto risulta solo da una dichiarazione contenuta nella lettera 16 settembre 1987 della Commissione.
41 Si deve rammentare che, ai sensi del citato art. 8, gli interessi di mora dovuti sulle somme che vanno rimborsate in seguito alla risoluzione del contratto cominciano a maturare dalla scadenza del termine di un mese assegnato al contraente nella lettera di messa in mora precedente alla risoluzione.
42 Come è stato rilevato in precedenza, nel caso di specie la messa in mora è stata ricevuta dal convenuto il 17 dicembre 1986. Il termine di un mese scadeva pertanto il 18 gennaio 1987. Da tale data, quindi, cominciano a maturare gli interessi di mora.
43 La Commissione chiede infine il pagamento di interessi attivi sull' anticipo versato per il periodo 24 gennaio 1983 - 17 gennaio 1987, calcolati al tasso del 6%. Essa si basa al riguardo sulla giurisprudenza della Corte (sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057), secondo la quale, in caso di risoluzione di un contratto stipulato con la Comunità, il rimborso di un anticipo versato deve comprendere anche gli interessi prodotti dalla somma ricevuta a decorrere dalla data del pagamento. Nel diritto tedesco il tasso d' interesse applicabile sarebbe del 6% nel caso di un contratto di sovvenzionamento di diritto pubblico.
44 A tal proposito va rilevato che, a tenore dell' art. 8, n. 1, del citato regolamento n. 1302/78, "la Commissione negozia e conclude i contratti necessari all' esecuzione dei progetti selezionati conformemente all' art. 6. Essa elabora a tal fine un modello di contratto in cui sono specificati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, in particolare le modalità dell' eventuale rimborso degli importi concessi a titolo di sostegno".
45 Il precetto secondo cui le modalità dell' eventuale rimborso vanno specificate nel contratto è inteso ad eliminare le incertezze connesse alla determinazione del diritto da applicare ed a rendere così chiare per le parti le conseguenze dell' inadempimento del contratto. Poiché quest' ultimo non prevede il pagamento di interessi attivi, ne consegue che la Commissione non ha diritto a tali interessi in caso di inadempimento. Gli argomenti tratti dalla ricorrente dalla citata sentenza 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, sono pertanto infruttuosi nella presente causa.
46 Occorre quindi accogliere soltanto la domanda di pagamento degli interessi di mora.
47 Da quanto precede deriva che il signor Feilhauer deve essere condannato a pagare alla Commissione l' importo di 72 000 DM oltre agli interessi di mora al tasso dell' 11,9%, calcolati dal 18 gennaio 1987.
Decisione relativa alle speseSulle spese
48 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1. Il convenuto è condannato a pagare alla ricorrente l' importo di 72 000 DM oltre agli interessi di mora al tasso dell' 11,9%, calcolati dal 18 gennaio 1987.
2. Per il resto, il ricorso è respinto.
3. Il convenuto è condannato alle spese.
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