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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - HEINRICH WEHRS CONTRO HAUPTZOLLAMT LUENEBURG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA C-264/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06285
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sospeso le loro consegne in conformità del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione ° Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ° Norma anticumulo che esclude i cessionari di un premio di non commercializzazione o di riconversione che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in forza di altre disposizioni del regime di prelievo supplementare ° Principio della tutela del legittimo affidamento ° Violazione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89, art. 3 bis, n. 1]
MassimaLa disciplina relativa al prelievo supplementare sul latte, contenute nel regolamento n. 857/84, doveva tener conto dell' ipotesi del produttore il quale, avendo rilevato un' azienda gravata da un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed essendo nel contempo subentrato negli obblighi sottoscritti dal cedente, ed avendo per tale motivo ricevuto l' importo del premio in conformità dell' art. 6 dello stesso regolamento, poteva legittimamente attendersi, alla stessa stregua del produttore che era vincolato ad un tale impegno durante l' intero periodo di non commercializzazione o di riconversione, di non dover subire, alla scadenza del suo impegno, restrizioni che avrebbero leso i suoi interessi specificamente per via di questo impegno.
Orbene, la norma anticumulo enunciata all' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, in forza della quale l' attribuzione di un tale quantitativo di riferimento specifico è riservata ai produttori che non abbiano altrimenti ottenuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate da altre disposizioni del regime di prelievo supplementare, impone siffatte restrizioni proprio a carico di questa categoria di produttori, in quanto preclude loro la possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento in relazione all' azienda per la quale è stato assunto l' impegno summenzionato, mentre un analogo divieto di cumulo non è previsto in capo ai produttori che non erano vincolati da un simile impegno nel corso dell' anno di riferimento. Il detto articolo è quindi lesivo del legittimo affidamento degli operatori interessati in ordine al carattere limitato dei loro impegni, contratti anteriormente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, ed è, entro tali limiti, invalido.
PartiNel procedimento C-264/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Heinrich Wehrs
e
Hauptzollamt Lueneburg,
domanda vertente sulla validità dell' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor H. Wehrs, dall' avvocato H.J. Beyer, del foro di Bremervoerde;
° per la Commissione, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente;
° per il Consiglio, dal signor B. Schloh, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, della Commissione e del Consiglio, all' udienza del 2 aprile 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 12 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 4 settembre seguente, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989 (GU L 84, pag. 2).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Heinrich Wehrs e lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) Lueneburg in ordine al rifiuto di quest' ultimo di attribuire al ricorrente un quantitativo di riferimento in conformità del regime del prelievo supplementare sul latte.
3 Il signor Wehrs, imprenditore agricolo stabilito in Germania, riceveva un quantitativo di riferimento pari a 183 816 kg di latte in considerazione delle consegne di latte da lui effettuate nel 1983, anno di riferimento prescelto dalla Repubblica federale di Germania. A seguito dell' acquisto, avvenuto in data 23 marzo 1984, ossia prima dell' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, di un terreno agricolo della superficie di 2,5 ha che faceva parte di un' azienda in altri tempi destinata alla produzione di latte, egli richiedeva l' aumento del suddetto quantitativo di riferimento. Il proprietario dell' azienda aveva sospeso la produzione di latte il 10 gennaio 1981 per un periodo di quattro anni, in esecuzione di un impegno di riconversione assunto sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Il signor Wehrs subentrava in tale impegno per quanto riguarda il nuovo fondo acquistato.
4 La competente Landwirtschaftskammer (camera per l' agricoltura) in un primo momento accoglieva la domanda del signor Wehr, aumentando il suo quantitativo di riferimento di 6 820 kg. Lo Hauptzollamt Lueneburg ordinava tuttavia la revoca del provvedimento, sul rilievo che, in forza dell' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato, il signor Wehrs doveva essere escluso dall' attribuzione in via provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico, in quanto egli già fruiva di un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84, calcolato sulla scorta delle consegne di latte effettuate nel 1983.
5 Ritenendo che la decisione da adottare dipendesse da un giudizio in ordine alla validità della citata disposizione dell' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato, il Finanzgericht di Amburgo, adito con ricorso dal signor Wehrs, sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89, sia valido nella parte in cui i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77 sono esclusi dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico e provvisorio qualora abbiano ricevuto un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, delle norme comunitarie pertinenti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Occorre preliminarmente ricordare che nella disciplina comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte originariamente non constava alcuna specifica disposizione che prevedesse l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori i quali, in esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77, non avevano effettuato consegne di latte durante l' anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato. Nelle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punto 28 della motivazione) e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355, punto 17 della motivazione), la Corte ha tuttavia dichiarato invalida questa disciplina, rilevando che essa era stata adottata senza rispettare il principio del legittimo affidamento.
8 Nelle suddette sentenze la Corte ha dichiarato che un operatore economico il quale abbia dato libero assenso alla cessazione della sua produzione per un dato periodo di tempo non può fare legittimamente assegnamento sulla possibilità di ravviarla a condizioni identiche a quelle prima vigenti e di non essere assoggettato ad eventuali regole adottate nel frattempo in materia di politica di mercato o di politica strutturale (sentenze Mulder, punto 23 della motivazione, e Von Deetzen, punto 12 della motivazione). Essa ha ritenuto, per altro verso, che un tale operatore, il quale sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria (sentenze Mulder, punto 24 della motivazione, e Von Deetzen, punto 13 della motivazione).
9 E' alla luce di queste sentenze che, il 20 marzo 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 764/89. Quest' ultimo ha aggiunto un nuovo articolo 3 bis al regolamento n. 857/84, il quale dispone in sostanza che i produttori i quali, in esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77, non abbiano effettuato consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento ottengono, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico, calcolato sulla base di un quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel corso dei dodici mesi che precedono il mese del deposito della domanda del premio di non commercializzazione o di riconversione.
10 Tuttavia, il n. 1, secondo trattino, dell' art. 3 bis contiene una norma cosiddetta "anticumulo" in forza della quale l' attribuzione di un tale quantitativo di riferimento specifico è riservata ai produttori che non abbiano altrimenti ottenuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate da altre disposizioni del regime di prelievo supplementare.
11 In particolare, la norma dispone che il cessionario di un premio non possa giovarsi delle disposizioni dell' art. 3 bis se non quando sia dimostrato che, in precedenza, egli non aveva ottenuto un quantitativo di riferimento in forza delle norme generali di cui all' art. 2 del regolamento n. 857/84.
12 Quest' ultima condizione, la cui applicazione si risolve, nella controversia oggetto della causa principale, nel precludere al produttore il beneficio dell' attribuzione di un quantitativo di riferimento per l' azienda in relazione alla quale egli sia cessionario del premio, forma oggetto della presente questione pregiudiziale di validità.
13 Va osservato che un produttore il quale, come nella fattispecie della causa principale, abbia rilevato un' azienda gravata da un impegno di non commercializzazione o di riconversione, subentrando nel contempo negli obblighi sottoscritti dal cedente, ed abbia per tale motivo ricevuto l' importo del premio in conformità dell' art. 6, del regolamento n. 1078/77, poteva, alla stessa stregua del produttore che era vincolato ad un tale impegno durante l' intero periodo di non commercializzazione o di riconversione, legittimamente attendersi di non dover subire, alla scadenza del suo impegno, restrizioni che lo avrebbero pregiudicato specificamente per via di questo impegno.
14 Orbene, la norma anticumulo di cui trattasi impone siffatte restrizioni a questa categoria di produttori, in quanto ha per effetto quello di precludere loro la possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento in relazione all' azienda per la quale è stato assunto un impegno in forza del regolamento n. 1078/77, mentre una simile conseguenza giuridica non è prevista, in mancanza di analoga norma anticumulo, in capo ai produttori che non erano vincolati da un simile impegno nel corso dell' anno di riferimento.
15 La controversa disposizione è quindi lesiva del legittimo affidamento degli operatori interessati in ordine al carattere limitato dei loro impegni, contratti anteriormente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare sul latte. Essa va conseguentemente dichiarata invalida in quanto viola il principio del legittimo affidamento, senza necessità di procedere all' esame degli altri argomenti addotti nel corso del procedimento contro la validità della stessa disposizione.
16 Pertanto, la questione deferita va risolta nel senso che l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nella parte in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77 i quali abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84.
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 Le spese sostenute dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 12 luglio 1990, dichiara:
L' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, è invalido nella parte in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84.
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