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SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 OTTOBRE 1992. - CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO PARLAMENTO EUROPEO, COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, REGNO UNITO E REGNO DEI PAESI BASSI. - DOMANDA DI REVOCAZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA C-295/90 REV.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05299
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura ° Revocazione di una sentenza ° Presupposti di ricevibilità della domanda ° Fatto nuovo
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 41)
MassimaE' irricevibile la domanda di revocazione di una sentenza della Corte, a sostegno della quale non è stato dedotto alcun fatto di natura tale da avere influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla parte che domanda la revisione.
PartiNella causa C-295/90 Rev.,
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Arthur Alan Dashwood, direttore presso il servizio giuridico, e dalla signora Jill Aussant, amministratore principale presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Joerg Kaeser, direttore presso la direzione degli affari giuridici della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
ricorrente per revisione,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dai signori Roland Bieber, consigliere giuridico e Kieran Bradley, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor C.W.A. Timmermans, direttore generale aggiunto presso il servizio giuridico e dalla signora Denise Sorasio, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E.G. Vaux, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori Richard Plender e Derrick Wyatt, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della sua ambasciata, 14, boulevard Roosevelt,
e
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwann e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari Esteri, in qualità di agenti con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuti,
avente ad oggetto la revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 7 luglio 1992 nella causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4193),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con lettera 24 luglio 1992, pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo, il Consiglio ha proposto alla Corte, in virtù dell' art. 41 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso per revisione della sentenza pronunciata dalla Corte il 7 luglio 1992 nella causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4193).
2 Detta domanda è intesa ad ottenere che la parola "Consiglio" sia soppressa all' inizio del punto 22 della motivazione di detta sentenza e che la frase "Il Consiglio non si è pronunciato su questo punto" sia aggiunta alla fine del medesimo punto 22.
3 Il Consiglio, infatti, sostiene di non essersi mai pronunciato a proposito della limitazione degli effetti della sentenza nel tempo, né nelle sue osservazioni scritte, né nel corso della fase orale del procedimento. Le altre parti hanno dichiarato di non aver osservazioni da formulare.
4 Al fine di valutare la ricevibilità della presente domanda, si deve ricordare che a norma dell' art. 41, primo comma, dello Statuto CEE della Corte
"la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione".
5 Orbene, il Consiglio non deduce a sostegno della sua domanda la scoperta di alcun elemento di tale natura. L' errore invocato dal Consiglio consiste in un errore materiale che è stato oggetto di un' ordinanza oggi pronunciata della Corte.
6 Ne consegue che la domanda di revisione deve essere dichiarata irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
7 Poiché nessuna delle parti ha presentato conclusioni in merito alle spese, si deve decidere che ciascuna di esse sopporterà le proprie.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La domanda di revisione è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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