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SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1992. - REGNO DI SPAGNA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO PER ANNULLAMENTO - AIUTI STATALI - LETTERA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 93, N. 2 - ATTO IMPUGNABILE. - CAUSA C-312/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04117
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Atti che producono effetti giuridici ° Decisione di sottoporre un aiuto statale al procedimento di esame della compatibilità dei nuovi aiuti con il mercato comune
(Trattato CEE, artt. 93, n. 3 e 173)
MassimaLa decisione della Commissione di avviare il procedimento di esame in contraddittorio di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE, da cui risulta automaticamente l' obbligo di sospendere il versamento dell' aiuto, produce effetti giuridici dato che essa comporta un scelta della Commissione tra la qualifica di aiuto esistente e quella di nuovo aiuto alle quali corrispondono procedure diverse.
Una decisione del genere non costituisce, del resto, un mero atto preparatorio, contro la cui legittimità ci si possa tutelare impugnando la decisione che conclude il procedimento, giacché, in primo luogo, una decisione che accerti la compatibilità dell' aiuto con il Trattato o il ricorso proposto contro una decisione della Commissione che accerti la sua incompatibilità non consentirebbero l' eliminazione delle irreversibili conseguenze di un ritardo nel versamento dell' aiuto, dovuto al rispetto del divieto di cui all' art. 93, n. 3, ultima frase, e, in secondo luogo, qualora i provvedimenti qualificati dalla Commissione come nuovi aiuti fossero stati già eseguiti, gli effetti giuridici derivanti da detta qualificazione resterebbero definitivi, nel senso che è impossibile sanare ed post atti di esecuzione dell' aiuto che hanno contravvenuto al divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase.
Per questo motivo una decisione del genere costituisce un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato.
PartiNella causa C-312/90,
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Carlos Bastarreche Saguees, indi dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e dal signor Daniel Calleja, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 3 agosto 1990, con la quale la Commissione ha avviato il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CEE, a proposito di un aiuto che le autorità spagnole avrebbero concesso al gruppo privato di costruttori di apparecchiature elettriche Cenemesa, Conelec, e Cademesa,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.
C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 4 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 marzo 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 ottobre 1990, il Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE l' annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 1990, relativa all' avviamento del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CEE, a proposito di un aiuto che le autorità spagnole avrebbero concesso al gruppo privato di costruttori di apparecchiature elettriche Cenemesa, Conelect e Cademesa.
2 Dopo essere venuta a conoscenza dell' intento delle autorità spagnole di concedere contributi finanziari a taluni costruttori di apparecchiature elettriche, la Commissione chiedeva, con la lettera 12 gennaio 1990, informazioni dettagliate su tali interventi.
3 Le autorità spagnole hanno asserito a più riprese, che tali interventi non costituivano aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE. Con lettere 14 e 28 febbraio, nonché 5 aprile 1990, esse comunicavano informazioni alla Commissione secondo le quali detti interventi consistevano in primo luogo nella fiscalizzazione di una parte delle indennità e di altri oneri sociali previsti in caso di riduzione dell' organico, e in secondo luogo nella compensazione dei debiti nei confronti di taluni istituti ed enti pubblici. Le autorità spagnole portavano pure a conoscenza della Commissione i termini di un accordo di liquidazione del gruppo privato in questione ed insistevano in tale occasione sulla necessità di una rapida evasione della pratica da parte della Commissione.
4 Il 15 luglio 1990 il regio decreto n. 810/1990 autorizzava l' accordo extragiudiziale concluso tra i creditori pubblici, le imprese indebitate e l' ente acquirente dei beni di esercizio di tali imprese. In pari data, le autorità spagnole, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471), inviavano alla Commissione una lettera nella quale annunciavano l' esecuzione dei provvedimenti. E' pacifico che tale esecuzione ha avuto inizio il 3 luglio 1990.
5 Con atto 3 agosto 1990, la Commissione decideva di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato. Il ricorso del Regno di Spagna è diretto contro tale decisione.
6 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1990, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto la sua decisione 3 agosto 1990 non costituirebbe un atto lesivo impugnabile in forza dell' art. 173. Secondo la Commissione, la decisione di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, è un atto d' istruzione preparatorio della decisione finale che, non modificando la situazione giuridica degli interessati non può lederli. Del resto, l' obbligo di sospendere il versamento dell' aiuto previsto non dovrebbe essere preso in considerazione per decidere sulla ricevibilità del ricorso, giacché tale effetto costituirebbe una inevitabile conseguenza attribuita dal Trattato all' avvio di detto procedimento.
7 La Commissione osserva infine che se il ricorso venisse accolto, il sistema di controllo istituito dall' art. 93 del Trattato ne risulterebbe alterato. La Corte dovrebbe pronunciarsi sulla compatibilità con il Trattato di un aiuto che non sarebbe ancora stato esaminato in modo completo e definitivo da parte della Commissione. Quest' ultima esprime, inoltre, il timore che una sentenza favorevole alla ricevibilità provochi una proliferazione di ricorsi per l' annullamento di decisioni d' avvio del procedimento ex art. 93, n. 2.
8 Il Regno di Spagna chiede la riunione dell' esame dell' eccezione d' irricevibilità a quello del merito pur sostenendo che la decisione della Commissione 3 agosto 1990 va considerata come un atto impugnabile con ricorso d' annullamento. Le autorità spagnole avrebbero comunicato in tempo utile, nel febbraio 1990, gli interventi finanziari alla Commissione, che avrebbe poi lasciato trascorrere più di due mesi prima di formarsi un' opinione sulla compatibilità col Trattato del progetto così notificato. Ciò avrebbe avuto come conseguenza di consentire al governo spagnolo, in conformità alla citata sentenza 11 dicembre 1973, Lorenz, di dare attuazione al progetto dopo averne informato la Commissione con lettera 15 giugno 1990. Dalla data di attuazione dell' aiuto, cioè dal 3 luglio 1990, esso non sarebbe più un nuovo aiuto, ai sensi dell' art. 93, n. 3, bensì un aiuto esistente, ai sensi del n. 1 dello stesso articolo, di cui la Commissione non poteva ordinare la sospensione. Quindi, la decisione impugnata, impedendo l' attuazione del progetto, produrrebbe effetti giuridici nei confronti della Spagna.
9 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Dall' argomentazione svolta dal governo spagnolo emerge chiaramente che il ricorso è volto all' annullamento della decisione controversa in quanto sospende l' erogazione di un finanziamento cui le autorità spagnole avevano già dato attuazione, e non riguarda le valutazioni della Commissione sulla compatibilità dell' aiuto con il Trattato. L' esame della Corte si limiterà quindi a tale primo aspetto della decisione.
11 Per statuire sulla ricevibilità del ricorso, si deve in primo luogo ricordare che un atto può essere impugnato, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, soltanto se produce effetti giuridici (v. sentenza 31 marzo 1971, detta "AETS", causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263).
12 Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che la decisione, adottata il 3 agosto 1990, di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, che è stata notificata al governo spagnolo, comportava per quest' ultimo il divieto di versare gli aiuti previsti prima che il procedimento si fosse concluso con una decisione definitiva.
13 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, nelle circostanze del caso di specie tale divieto deriva da una precisa decisione della Commissione stessa. Ciò appare evidente se si inserisce l' atto controverso nel contesto del sistema di controllo degli aiuti istituito dall' art. 93.
14 Le norme procedurali stabilite dal Trattato variano a seconda che si tratti di aiuti già esistenti oppure di nuovi aiuti. Mentre i primi sono soggetti all' art. 93, nn. 1 e 2, i secondi sono disciplinati dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo.
15 Per quanto riguarda gli aiuti già esistenti, il citato art. 93, n. 1, attribuisce alla Commissione la competenza a procedere, con gli Stati membri, al loro esame permanente. Nell' ambito di tale esame, la Commissione propone agli Stati le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Il n. 2 di detto articolo dispone poi che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
16 Quanto ai nuovi aiuti, l' art. 93, n. 3, prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Quest' ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui all' art. 93, n. 2. In tal caso, il n. 3 ultima frase, vieta allo Stato membro interessato di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che tale istituzione non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.
17 Da quanto precede emerge che la decisione di intimazione agli Stati interessati e di avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato produce effetti diversi a seconda che l' aiuto considerato sia nuovo o già esistente. Mentre, nel primo caso, lo Stato membro non può attuare il progetto d' aiuto sottoposto all' esame della Commissione, tale divieto non si applica invece nell' ipotesi di un aiuto già esistente.
18 Secondo la citata sentenza 11 dicembre 1973, Lorenz, l' art. 93, n. 3, del Trattato implica che, se la Commissione, cui uno Stato membro ha reso nota l' elaborazione di un progetto diretto ad istituire un aiuto, non provvede a promuovere il procedimento contraddittorio, lo Stato interessato può, allo scadere del termine di due mesi, dare attuazione al regime di aiuti proposto, avvisandone preventivamente la Commissione. Il regime così attuato va allora considerato come regime in vigore.
19 Nel caso di specie, dagli antefatti risulta che la controversia che oppone il governo spagnolo alla Commissione verte sulla qualificazione dell' aiuto di cui è causa. La Commissione ha, infatti, deciso di applicare la disciplina sui nuovi aiuti ad aiuti che il governo spagnolo considerava già esistenti in quanto concessi dopo che le autorità spagnole li avrebbero notificati alla Commissione e che esse avrebbero avvisato quest' ultima in conformità alla succitata sentenza 11 dicembre 1973.
20 Non può quindi ritenersi che, nel caso presente, la sospensione del versamento dell' aiuto discenda automaticamente dal Trattato. Comportando manifestamente una scelta della Commissione sulla qualificazione dell' aiuto e sulle relative norme procedurali la impugnata decisione di avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, produce effetti giuridici.
21 In secondo luogo, occorre accertare se la decisione impugnata non costituisca un mero atto preparatorio, contro la cui illegittimità ci si possa sufficientemente tutelare impugnando la decisione che conclude il procedimento (v. sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 20 della motivazione).
22 Va osservato, in proposito, che una decisione che accerti la compatibilità dell' aiuto con il Trattato o il ricorso proposto contro una decisione della Commissione che accerti la sua incompatibilità non consentirebbero l' eliminazione delle irreversibili conseguenze di un ritardo nel versamento dell' aiuto, dovuto al rispetto del divieto di cui all' art. 93, n. 3, ultima frase.
23 Del resto, si deve rilevare che qualora, come nel caso di specie, i provvedimenti qualificati dalla Commissione come nuovi aiuti fossero stati già eseguiti, gli effetti giuridici derivanti da detta qualificazione resterebbero definitivi. Dalla sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires/Francia (Racc. pag. I-5505), risulta, infatti, che neppure una decisione definitiva della Commissione che dichiarasse tale aiuti compatibili con il mercato comune potrebbe sanare gli atti di esecuzione che fossero ritenuti contrari al divieto di cui all' art. 93, n. 3, ultima frase.
24 Si deve dunque concludere che la decisione controversa, implicando la scelta, da parte dell' istituzione competente, di una procedura di controllo che comporta, fra l' altro, la sospensione del versamento dell' aiuto progettato, costituisce un atto impugnabile a norma dell' art. 173 del Trattato.
25 In risposta all' obiezione della Commissione fondata sul rischio di anticipare la discussione sulla compatibilità dell' aiuto con il Trattato, va inoltre precisato che, nell' esame del merito della presente controversia, spetterà esclusivamente alla Corte decidere se un aiuto, concesso nelle circostanze del caso di specie costituisca un nuovo aiuto e debba quindi sottostare al divieto di cui all' art. 93, n. 3, del Trattato.
26 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata a norma dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, e dichiarare ricevibile il ricorso.
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 Le spese sono riservate.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee è respinta.
2) Il procedimento proseguirà per l' esame del merito.
3) Le spese sono riservate.
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