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SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 MAGGIO 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - ARTICOLO 95 - IMPORTAZIONE DI AUTOMOBILI - BASE IMPONIBILE DIVERSA. - CAUSA C-327/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03033
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali - Imposte interne - Imposta speciale di consumo sulle autovetture - Calcolo della base imponibile che favorisce le autovetture di fabbricazione nazionale - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 95)
MassimaViene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell' art. 95 del Trattato uno Stato membro che, per il calcolo della base imponibile di un' imposta speciale di consumo sulle autovetture per uso privato, stabilisca regole diverse a seconda che le autovetture siano importate dagli altri Stati membri o fabbricate sul territorio nazionale, qualora, per effetto di detrazioni a favore delle seconde o di maggiorazioni a danno delle prime, le autovetture importate siano, anche se solo in taluni casi, gravate in maniera più onerosa.
PartiNella causa C-327/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Th. Margellos, libero docente dell' Università della Piccardia, distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata inizialmente dall' avv. K. Samoni-Rantou, del foro di Atene, collaboratore giuridico presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in seguito dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, stabilendo regole differenti per il calcolo della base imponibile dell' imposta speciale di consumo a seconda che le autovetture siano importate da altri Stati membri o siano prodotte in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 95 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 novembre 1991, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal signor Th. Margellos, esperto nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, e la Repubblica ellenica dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far constatare dalla Corte che la Repubblica ellenica, stabilendo regole differenti per il calcolo della base imponibile dell' imposta speciale di consumo a seconda che le autovetture siano importate da altri Stati membri o siano prodotte in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 95 del Trattato CEE.
2 La legge 22 giugno 1976, n. 363, integrata e modificata dalle leggi nn. 1003/79 e 1591/86, ha introdotto in Grecia un' imposta speciale di consumo sulle autovetture per uso privato, importate o montate all' interno del paese (in prosieguo: l' "imposta").
3 In applicazione dell' art. 1, n. 3, della citata legge, la base imponibile dell' imposta speciale sulle autovetture importate è determinata dalla somma dei seguenti fattori:
"a) Il prezzo netto all' ingrosso, franco fabbrica, dell' autovettura, che non può discostarsi per più del 25% dal prezzo al dettaglio (prezzo di listino) di quest' autovettura nel paese di produzione, previa deduzione degli oneri fiscali che gravano su questo prezzo in tale paese.
(...)
b) Il prezzo degli eventuali accessori.
c) Una maggiorazione del 21% della somma dei fattori a) e b) quando le autovetture sono acquistate direttamente dal costruttore, sia l' acquirente un concessionario esclusivo, un distributore ovvero un rivenditore di autovetture.
Per le altre ipotesi di importazione di autovetture, l' aliquota della maggiorazione è fissata al 23,2%.
d) Una maggiorazione del 7% dei fattori a) e b), per tenere conto delle spese di assicurazione e d' importazione dell' autovettura.
Per le automobili provenienti da paesi d' oltremare, tale aliquota è fissata al 25%".
4 Per le autovetture montate in Grecia, l' art. 4, n. 2, della legge 19/27 novembre 1985, n. 1573, prevede, in primo luogo, che la base imponibile dell' imposta sia calcolata a partire dal prezzo "ex factory", riportato sul listino depositato dall' industria automobilistica presso il comitato di controllo dei prezzi, e precisa, in secondo luogo, che gli oneri fiscali di qualunque tipo, inclusi nel prezzo di costo dell' autovettura, non rappresentano componenti del prezzo.
5 Inoltre, in forza dell' art. 3, n. 1, della medesima legge, "le materie prime importate dall' estero o acquistate sul territorio nazionale dall' industria automobilistica sono esentate da qualunque forma di imposizione fiscale a favore dello Stato o di terzi, fatti salvi i dazi doganali previsti dalla normativa comunitaria per le materie prime provenienti da paesi terzi".
6 Per quanto riguarda le modalità di riscossione dell' imposta, gli artt. 2, 4 e 6 della legge n. 1573/85 assoggettano le industrie automobilistiche greche ad un regime di sorveglianza doganale in base al quale, in particolare, l' imposta sui consumi che grava sulle autovetture prodotte in Grecia è riscossa dalle autorità doganali al momento dello sdoganamento.
7 La Commissione rileva che l' applicazione di un sistema differenziato di calcolo della base imponibile dell' imposta, a seconda che le autovetture siano importate da altri Stati membri oppure siano prodotte in Grecia, è contrario all' art. 95 del Trattato. Infatti, tale sistema porterebbe a favorire le autovetture montate in Grecia rispetto alle autovetture importate da altri Stati membri. La discriminazione deriverebbe principalmente dal fatto che per le autovetture importate è prevista una maggiorazione forfettaria del 21% o del 23,2% della base imponibile dell' imposta, mentre le autovetture montate in Grecia vengono tassate sulla base di dati reali, vale a dire sul prezzo franco fabbrica.
8 Per giustificare tale maggiorazione, il governo ellenico fa notare che in Grecia l' industria automobilistica è poco sviluppata e che i costruttori hanno l' abitudine di vendere le loro autovetture direttamente al consumatore finale, senza ricorrere ad intermediari. Di conseguenza, il prezzo di vendita del costruttore, che serve da base per il calcolo dell' imposta per le autovetture montate in Grecia, equivarrebbe al prezzo di vendita al dettaglio, che include le spese di commercializzazione. Quindi, per ristabilire la parità tra le autovetture prodotte in Grecia e quelle importate, sarebbe necessario aggiungere al prezzo del costruttore estero, preso in considerazione per queste ultime autovetture, le spese di commercializzazione sostenute dall' importatore, quali le spese di promozione, di pubblicità e del servizio assistenza. Tale maggiorazione rappresenterebbe inoltre la commissione percepita dall' importatore. Quanto alla maggiorazione del 23,2%, applicabile quando le autovetture importate sono acquistate non direttamente dal costruttore, ma da un distributore estero, essa è destinata a coprire anche l' utile di tale intermediario.
9 Inoltre, il governo ellenico sostiene che, in generale, tale sistema di imposizione forfettaria è destinato a prevenire le frodi alle quali le importazioni di autovetture sono particolarmente esposte a causa delle aliquote elevate dell' imposta. Tali frodi consisterebbero nell' abbassare l' importo della fattura in modo da ridurre l' importo dell' imposta. Ne sarebbe prova il fatto che gli autocarri, soggetti a un' imposta meno elevata e perciò meno esposti a questo tipo di frode, sono gravati, senza distinzione di provenienza, sulla base del valore di transazione.
10 Per una più ampia esposizione della normativa di legge di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 In via preliminare, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato, è necessario prendere in considerazione non solo l' aliquota del tributo interno che grava direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione dell' imposta controversa (v., su questo punto, sentenza 27 febbraio 1980, causa 55/79, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 481, punto 8 della motivazione).
12 Inoltre, come la Corte ha più volte dichiarato, si ha violazione dell' art. 95, primo comma, quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sull' analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (v., in particolare, sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe-Zentrale, Racc. pag. 181, punto 15 della motivazione).
13 Nella fattispecie, si deve quindi verificare se il sistema di calcolo della base imponibile dell' imposta stabilito dalla normativa di legge controversa sia tale da escludere ogni rischio di discriminazione.
14 A tale riguardo, si rileverà innanzitutto che sono previste detrazioni per le autovetture prodotte in Grecia, mentre nessuna detrazione corrispondente è prevista per le autovetture importate. Così avviene in base all' art. 4, n. 2, secondo trattino, della legge n. 1573/85, che autorizza la detrazione di tutti gli oneri di carattere fiscale inclusi nel prezzo di costo e all' art. 3, n. 1, della medesima legge, in forza del quale le materie prime acquistate dall' industria automobilistica sono esentate da qualunque imposizione fiscale, fatti salvi i dazi doganali previsti dalla normativa comunitaria.
15 Al contrario, la base imponibile dell' imposta gravante sulle autovetture importate è maggiorata di diversi elementi che non sono presenti nel calcolo della base imponibile dell' imposta applicabile alle autovetture montate in Grecia. Riguardo alle prime, l' art. 1, n. 3, della legge n. 363/76, così come modificate, dispone infatti che al prezzo franco fabbrica vada aggiunto il prezzo degli eventuali accessori, mentre dalla normativa di cui trattasi non risultano elementi che consentano di affermare con certezza che la stessa maggiorazione sia effettuata per le autovetture montate in Grecia. Inoltre, in applicazione della stessa disposizione, sono previste per le autovetture importate due maggiorazioni, una del 7%, in corrispondenza con le spese di assicurazione e di trasporto, l' altra del 21% o del 23,2%.
16 L' argomento, avanzato dal governo ellenico, che consiste nel giustificare la maggiorazione del 21% o del 23,2% con la necessità di ristabilire la parità con i costruttori nazionali, i quali provvedono alle spese di commercializzazione per le autovetture da essi prodotte, non può essere accolto.
17 A tale riguardo, occorre sottolineare innanzitutto che, come la Commissione ha osservato, le spese di commercializzazione sono spesso incluse, almeno in parte, nel prezzo franco fabbrica delle autovetture importate.
18 Inoltre, si deve rilevare che, come risulta dagli atti, la maggiorazione forfettaria del 21% o del 23,2% è stata calcolata sulla base di una media, a sua volta stabilita a partire da bilanci societari. Una tale valutazione, a causa del suo carattere forfettario, non consente di garantire che il prodotto importato non sia sottoposto in alcun caso ad un' imposizione fiscale superiore all' imposizione del corrispondente prodotto nazionale.
19 Analoghi rilievi valgono per la maggiorazione del 7% volta a coprire le spese di trasporto e di assicurazione. Al riguardo occorre inoltre osservare che, se le spese di assicurazione possono variare in funzione del valore del prodotto, le spese di trasporto, dal canto loro, sono maggiormente in funzione del peso, delle dimensioni e del tragitto percorso.
20 Infine, si deve sottolineare che, nel caso di un sistema che, come la legge controversa, contenga disposizioni differenti per i prodotti nazionali e per i prodotti importati da altri Stati membri e che sia caratterizzato da una mancanza di trasparenza e di precisione, spetta al governo convenuto provare che il sistema contestato dalla Commissione non poteva in alcun caso avere un effetto discriminatorio (v., su questo punto, sentenze 26 giugno 1991, causa C-152/89, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3141, e causa C-153/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-3171).
21 A tale proposito, il governo ellenico ha fatto valere, per la prima volta, nel corso dell' udienza, l' art. 4, n. 3, della legge n. 1573/85, ai sensi del quale "la base imponibile dell' imposta sulle autovetture prodotte in Grecia non può essere inferiore al valore minimo ammesso dal comitato per i veicoli importati e di cilindrata corrispondente o similare".
22 Una tale disposizione, dal momento che si riferisce alla base imponibile minima determinata per i veicoli importati similari, non permette di eliminare il rischio di discriminazione in precedenza illustrato. Difatti, l' applicazione della disposizione succitata si risolve nel fatto che, qualora siano importati più modelli di marche diverse della stessa cilindrata, le automobili prodotte in Grecia sono gravate alla stregua non già delle automobili importate la cui base imponibile è più elevata, bensì di quelle che sono sottoposte al trattamento più favorevole.
23 Di conseguenza, si deve constatare che il governo ellenico non ha fornito la prova che il sistema impositivo in vigore in questo Stato sia stato predisposto in modo da escludere in ogni caso che le automobili importate siano gravate in maniera più onerosa di quelle prodotte in Grecia.
24 Infine, al governo ellenico, che sostiene che il sistema di imposizione forfettaria mira a scoraggiare i comportamenti fraudolenti ai quali le importazioni di automobili ad uso privato sono particolarmente esposte a causa dell' aliquota elevata dell' imposta, è sufficiente rispondere che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' impossibilità di procedere ai controlli e alle verifiche necessari sulle automobili importate non può costituire una valida giustificazione per istituire un sistema di imposizione forfettaria per le sole autovetture importate (v. sentenza 17 febbraio 1976, Rewe-Zentrale, citata, punto 15 della motivazione).
25 Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, si deve constatare che la Repubblica ellenica, stabilendo regole differenti per il calcolo della base imponibile dell' imposta speciale di consumo a seconda che le autovetture siano importate da altri Stati membri o siano prodotte in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 95 del Trattato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, stabilendo regole differenti per il calcolo della base imponibile dell' imposta speciale di consumo a seconda che le autovetture siano importate da altri Stati membri o siano prodotte in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 95 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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