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ORDINANZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 30 NOVEMBRE 1994. - BRITISH AEROSPACE PUBLIC LTD COMPANY CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. - CAUSA C-294/90 - DEPE.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05423
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese recuperabili ° Nozione ° Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 73)
MassimaLa Corte non è autorizzata, nel contesto dell' art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l' importo entro i cui limiti tali remunerazioni possono essere ripetute nei confronti della parte condannata alle spese. A norma dell' art. 73 del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e tale termine, come in particolare risulta dall' art. 72 dello stesso regolamento, si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare le circostanze della specie, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell' ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare all' avvocato e degli interessi economici che erano in gioco per le parti.
Poiché la Corte, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa, fino al momento di detta fissazione, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.
PartiNella causa C-294/90 DEP,
British Aerospace plc, società di diritto inglese, con sede sociale in Farnborough (Regno Unito), rappresentata dal signor J.E. Flynn, solicitor, 47-51, rue de Luxembourg, Bruxelles,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T.F. Cusak, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 24 settembre 1990, la British Aerospace plc e la Rover Group Holding plc hanno presentato alla Corte un ricorso, in base all' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1990, nella parte in cui pretendeva dal Regno Unito il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
2 Con sentenza 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione (Racc. pag. I-493), la Corte ha annullato detta decisione e ha condannato la Commissione alle spese.
3 Con lettera 24 novembre 1993, la British Aerospace, a seguito di detta sentenza, ha chiesto alla Commissione il rimborso, a titolo di spese ripetibili, della somma di 208 725,09 UKL per spese e onorari di avvocati come pure della somma di 37 370 LFR per spese di domiciliazione.
4 Con lettera 6 dicembre 1993, la Commissione ha comunicato alla British Aerospace di non accettare di pagare tale importo, che le sembrava eccessivo.
5 Il 7 marzo 1994, la British Aerospace ha trasmesso alla Commissione la distinta delle spese ripetibili pretese, e in particolare il dettaglio delle ore di lavoro degli avvocati.
6 Con lettera 15 marzo 1994, la Commissione ha contestato le cifre pretese dalla richiedente, e in particolare il numero delle ore di lavoro, e ha, per contro, proposto di fissare il totale delle spese ripetibili in 39 217 UKL, a titolo di spese e onorari degli avvocati, e in 20 000 LFR, a titolo di spese di domiciliazione.
7 In mancanza di accordo sulle spese ripetibili, la richiedente, con memoria depositata in cancelleria il 15 aprile 1994, ha chiesto alla Corte, a norma dell' art. 74 del regolamento di procedura, di fissare le spese ripetibili in 208 725,09 UKL e 37 370 LFR.
8 L' importo delle spese richieste comprende gli onorari dello junior counsel e del senior counsel come pure dei solicitors, gli onorari dei consulenti contabili, fiscali e finanziari e le spese di domiciliazione.
9 Nelle osservazioni scritte depositate presso la cancelleria della Corte il 6 maggio 1994, la Commissione contesta, in particolare, le spese relative a prestazioni di avvocati intervenute prima della notifica della decisione annullata e dopo l' udienza della Corte, le spese relative alla consultazione dei consulenti contabili, fiscali e finanziari, le spese relative a talune prestazioni specifiche degli avvocati, talune spese di viaggio e l' importo delle spese di domiciliazione. La Commissione sostiene, in modo globale, che il volume del lavoro fatturato supera ampiamente quello che era necessario ai fini della causa.
10 Secondo la costante giurisprudenza, la Corte non è autorizzata, nel contesto dell' art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l' importo entro i cui limiti tali remunerazioni possono essere ripetute nei confronti della parte condannata alle spese (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 1993, causa C-191/86 DEP, Tokyo Electric/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 8).
11 A norma dell' art. 73 del regolamento di procedura, "sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa".
12 Col termine "causa" questo articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa. Questo risulta in particolare dall' art. 72 del regolamento, il quale fa menzione del "procedimento dinanzi alla Corte" (v. ordinanza della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 901).
13 Del resto, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare i dati della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell' ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 1993, Tokyo Electric/Consiglio, già citata, punto 8).
14 Poiché la Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa, fino al momento di detta determinazione, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento (ordinanza 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeurwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punto 5).
15 Tenuto conto dei suesposti criteri le spese ripetibili vengono equamente valutate fissandone l' importo complessivo in 52 000 UKL.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
Il totale delle spese che la Commissione deve rifondere alla ricorrente è fissato in 52 000 UKL.
Lussemburgo, 30 novembre 1994.
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