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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 24 GIUGNO 1992. - H. S. CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-11/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01869
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Ricorso con cui viene contestata la predisposizione della visita medica annuale - Mancanza di un atto arrecante pregiudizio - Obbligo di presentare una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto
(Statuto del personale, artt. 59, n. 4, 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento - Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l' irricevibilità della domanda di risarcimento danni
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima1. Poiché l' art. 59, n. 4, dello Statuto, che obbliga il dipendente a sottoporsi a visita medica annuale, non prevede che l' istituzione interessata adotti atti di sorta in ordine a tale esame, il dipendente che fa valere un' irregolarità o un illecito del servizio medico commesso in occasione di tale visita, ove non possa comprovare l' esistenza di un atto di natura decisionale che gli arrechi pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, deve iniziare il procedimento precontenzioso presentando una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto di tale domanda l' interessato può proporre reclamo all' amministrazione a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
2. Qualora un dipendente proponga, nell' ambito dell' art. 179 del Trattato, un ricorso diretto nel contempo all' annullamento dell' atto di un' istituzione e alla concessione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse fra loro che l' irricevibilità della domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di quella di risarcimento.
PartiNella causa T-11/90,
H.S., dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. Thierry Demaseure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
sostenuto dalla
Union syndicale, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Yves Cretien, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Marc Grossmann, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione che sarebbe stata presa dal Consiglio di sottoporre il ricorrente ad un' esame di accertamento HIV in occasione della visita medica annuale, nonché la condanna del Consiglio a pagare al ricorrente un ECU a titolo di risarcimento del preteso danno morale subito a seguito dell' illecito dell' istituzione,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento
1 Con lettera del 7 febbraio 1989, il medico di fiducia del Consiglio invitava il ricorrente, dipendente di ruolo del Consiglio, a sottoporsi alla visita medica annuale preventiva, in conformità dell' art. 59, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
2 In tale lettera si proponeva al ricorrente di sottoporsi immediatamente ad un prelievo di sangue vuoi presso l' ambulatorio dell' istituzione, vuoi presso un laboratorio di sua scelta al fine di consentire al medico di fiducia di avere a sua disposizione i risultati degli esami in occasione della visita medica. Pur precisando che tale prelievo di sangue non era obbligatorio, il medico di fiducia invitava il ricorrente a compilare un modulo in cui erano specificati i diversi esami che potevano essere praticati. Egli attirava inoltre l' attenzione del ricorrente sul fatto che l' esame "ricerca anticorpi HIV" riguardava l' individuazione dell' AIDS e che la menzione di tale esame poteva essere cancellata.
3 Il ricorrente si sottoponeva al prelievo di sangue e restituiva il modulo di cui trattasi all' ambulatorio dell' istituzione dopo aver cancellato l' indicazione relativa all' esame "ricerca anticorpi HIV", segnalando in tal modo il suo rifiuto di sottoporvisi. Gli esami venivano effettuati dal laboratorio B. che, secondo il ricorrente, era incaricato dal medico dell' istituzione e, secondo il Consiglio, era stato scelto dal ricorrente.
4 Nel corso della visita medica annuale, avvenuta il 20 marzo 1989, il medico di fiducia dell' istituzione comunicava al ricorrente i risultati delle varie analisi effettuate, tra i quali figurava quello dell' esame HIV. Il ricorrente esprimeva immediatamente la sua sorpresa al medico di fiducia, che lo assicurava che si trattava di un errore e che egli ne avrebbe chiesto conferma al laboratorio di analisi, come poi faceva con lettera dello stesso giorno.
5 Con lettera del 6 aprile 1989, il laboratorio interessato rispondeva al servizio medico del Consiglio che si trattava incontestabilmente di un increscioso errore, dovuto al suo servizio di elaborazione dati. Copia di tale lettera veniva trasmessa, in via riservata, dal medico di fiducia dell' istituzione al ricorrente, il 24 aprile 1989, in occasione della riunione di un gruppo di lavoro di cui entrambi facevano parte.
6 Il 20 luglio 1989 il ricorrente presentava per via gerarchica un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione del segretario generale del Consiglio di sottoporlo d' ufficio, analogamente a tutti i suoi colleghi, ad un esame HIV, e contro la decisione individuale di sottoporlo a tale esame, malgrado il suo rifiuto quale espresso nel modulo ad hoc fornito dal servizio medico del Consiglio. In questo reclamo, il ricorrente non identificava per data le decisioni impugnate. Tuttavia egli invitava l' istituzione a riconoscere l' illegittimità della prassi consistente nel sottoporre d' ufficio e sistematicamente tutti i dipendenti di ruolo e non ad un esame HIV, in occasione della visita medica annuale e, dopo aver rilevato di essere stato sottoposto egli stesso e a sua insaputa a tale esame, chiedeva il versamento di un franco a titolo di risarcimento del danno subito, da lui e dalla sua famiglia, a seguito dell' illecito commesso dall' amministrazione.
7 Con nota dell' 8 dicembre 1989, il suddetto reclamo veniva respinto dal segretario generale del Consiglio perché, da un lato, irricevibile in quanto tardivo e, dall' altro, infondato. Più in particolare, il segretario generale confermava al ricorrente che l' effettuazione dell' esame di cui trattasi era dovuta ad un increscioso errore del laboratorio, il che costituiva un fatto completamente indipendente dalla volontà dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Inoltre, il segretario generale assicurava al ricorrente che l' esame di "ricerca anticorpi HIV" non era effettuato in maniera sistematica e obbligatoria presso i dipendenti, come risultava del resto chiaramente dalla lettera tipo inviata ai dipendenti in occasione della visita medica annuale.
8 In tale contesto, il 9 marzo 1990 il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all' annullamento degli atti impugnati e al risarcimento del preteso danno morale subito.
9 L' 8 maggio 1990, l' Union syndicale di Bruxelles presentava un' istanza di intervento a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
10 Il 17 maggio 1990, il convenuto, senza presentare controricorso, ha sollevato con atto separato un' eccezione di irriceviblità del ricorso.
11 Con ordinanza della Terza Sezione del 25 settembre 1990, l' Union syndicale di Bruxelles è stata ammessa ad intervenire nella causa.
12 Con ordinanza della Terza Sezione del 15 gennaio 1991, l' eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito.
13 Dopo la presentazione del controricorso da parte del convenuto, il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica. L' interveniente non ha presentato osservazioni.
Conclusioni delle parti
14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
I
- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
di conseguenza:
II
1) in via principale, annullare la decisione di sottoporre d' ufficio e sistematicamente tutti i dipendenti di ruolo e non delle Comunità europee ad un esame di accertamento delle infezioni HIV in occasione della visita medica annuale e in occasione della visita di assunzione;
in subordine, annullare la decisione di predisporre tali esami con modalità che non escludevano ogni possibilità di errore;
2) annullare la decisione del segretario generale del Consiglio di sottoporre il ricorrente ad un esame di accertamento HIV predisposto in maniera sistematica e automatica;
3) in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto esplicito del reclamo da parte del Consiglio che, dopo aver riconosciuto l' errore del laboratorio incaricato dai suoi servizi di effettuare le analisi cliniche, ha respinto ogni responsabilità rifiutando di accordare al ricorrente un' indennità simbolica a titolo di risarcimento del danno morale subito;
I
- condannare la controparte a pagare al ricorrente un ECU a titolo di risarcimento del danno subito, da lui e dalla sua famiglia, a seguito dell' illecito commesso dall' amministrazione;
- condannare la controparte alle spese del procedimento nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento.
15 il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso;
- in via subordinata, dichiarare irricevibile il terzo mezzo fatto valere a sostegno del ricorso così come la domanda di risarcimento danni e, per il resto, respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
16 Il Consiglio ha affermato, a sostegno della sua eccezione di irricevibilità, che la decisione del dipendente di sottoporsi ad un esame del sangue è libera da parte sua, e ciò a fortiori per la "ricerca anticorpi HIV", la cui richiesta può essere cancellata dal dipendente nel modulo destinato al servizio medico. L' istituzione respinge, come contraria alla verità, l' affermazione del ricorrente secondo cui il suo servizio medico procederebbe d' ufficio e sistematicamente agli esami di accertamento dell' AIDS in occasione della visita medica annuale dei dipendenti. Nella fattispecie, il ricorrente sarebbe stato vittima di un errore del laboratorio di analisi cliniche da esso prescelto. La comunicazione al ricorrente, da parte del medico di fiducia dell' istituzione, della lettera 6 aprile 1989 del laboratorio B., in cui quest' ultimo riconosceva l' errore dovuto al suo servizio elaborazione dati, non costituirebbe un atto dell' APN che gli arreca pregiudizio. Pertanto, conclude il Consiglio, le decisioni impugnate sono inesistenti e il ricorso è senza oggetto nei limiti in cui riguarda il loro annullamento.
17 Il ricorrente fa osservare di aver impugnato tanto la decisione individuale, che gli reca personalmente pregiudizio, quanto la decisione generale del Consiglio di continuare a sottoporre d' ufficio e in maniera sistematica tutti i dipendenti agli esami di cui trattasi. Queste due decisioni che, secondo il ricorrente, giustificano, da parte sua, un interesse concreto e attuale ad agire, gli avrebbero causato un pregiudizio morale. Inoltre, il ricorrente fa valere di non aver scelto il laboratorio che ha effettuato gli esami, ma di essersi limitato a recarsi nell' ambulatorio del Consiglio, consegnando ivi il suo modulo. Solo il medico dell' istituzione avrebbe incaricato il laboratorio di effettuare le analisi del sangue, il che escluderebbe qualsiasi rapporto contrattuale tra il ricorrente e il laboratorio. Di conseguenza, l' istituzione sarebbe l' unica responsabile di qualsiasi errore, commesso vuoi dal suo servizio medico vuoi dal laboratorio.
18 L' interveniente, dopo aver sottolineato che l' esame HIV praticato sul ricorrente è stato frutto di un errore del laboratorio incaricato dal convenuto, sostiene che la volontà dell' istituzione consiste nel predisporre la visita medica annuale in maniera tale da costringere i dipendenti a subire un esame automatico di accertamento dell' AIDS, senza fornire consulenze né informazioni preventive. Ne conseguirebbe che, anche se il ricorso trova la sua origine in un errore di laboratorio, esso non è assolutamente senza oggetto.
19 Nell' ambito del procedimento di merito, il Consiglio, nel suo controricorso, ha insistito nel concludere per l' irricevibilità del ricorso, in mancanza di atti arrecanti pregiudizio. Il Consiglio ha altresì aggiunto che, ove il ricorrente ritenesse che fatti materiali, imputabili all' istituzione, non fossero conformi alle varie disposizioni da esso fatte valere, starebbe a lui proporre una domanda, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, invitando l' amministrazione a modificare il suo comportamento. Egli provocherebbe così l' adozione di una decisione avverso la quale sarebbe proponibile un ricorso di annullamento e per risarcimento danni.
20 Va sottolineato che, dopo la presentazione del controricorso, il ricorrente ha rinunciato a presentare la replica. Dato quanto sopra, il convenuto e l' interveniente non hanno depositato né una controreplica né una memoria di intervento.
21 In via preliminare, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che, in forza dell' art. 113 del suo regolamento di procedura, esso può in ogni momento rilevare d' ufficio l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico e, in secondo luogo, che, a norma dell' art. 111 dello stesso regolamento di procedura, esso può statuire con ordinanza motivata quando un ricorso di cui è competente a conoscere è manifestamente irricevibile.
22 In presenza degli argomenti delle parti in precedenza esaminati, il Tribunale ritiene che il punto cruciale per la soluzione della presente controversia consista nel determinare se esista un atto dell' istituzione convenuta, di portata generale o individuale, che abbia costretto il ricorrente a sottoporsi, a sua insaputa, ad un esame di accertamento dell' AIDS o se all' origine della controversia si trovi soltanto un errore imputabile al servizio medico del Consiglio. E' appunto per consentire alle parti di chiarire la questione che il Tribunale ha riunito l' esame dell' eccezione di irricevibilità a quello del merito, a causa del nesso esistente tra le questioni di ricevibilità e di merito. Così l' ordinanza di riunione al merito del 15 gennaio 1991 precisa, in fine, che "in prosieguo, la fase scritta del procedimento consentirà in particolare alle parti di pronunciarsi chiaramente sul preteso danno morale e di precisare se quest' ultimo sia dovuto ad un illecito amministrativo o ad un fatto materiale".
23 In mancanza di ulteriori precisazioni delle parti, occorre pronunciarsi su questo punto alla luce degli elementi agli atti quali prodotti dalle parti sino alla presentazione del controricorso. Dall' esame di questi documenti non risulta alcun indizio che consenta di affermare che il ricorrente sia stato costretto da un atto di portata generale o individuale a sottoporsi all' esame contestato. Invece, la lettera che il medico di fiducia dell' istituzione gli ha inviato precisava chiaramente che il prelievo del sangue non era obbligatorio. Più specificamente, essa attirava l' attenzione sul fatto che l' esame relativo alla "ricerca anticorpi HIV" riguardava l' accertamento dell' AIDS e che si poteva effettuare il prelievo di sangue senza procedere a quest' ultimo esame. Al riguardo, occorre ricordare che l' art. 59, n. 4, dello Statuto, che obbliga il dipendente a sottoporsi a visita medica annuale, non prevede l' adozione di atti di sorta da parte dell' istituzione in ordine a tale esame. Alla luce di quanto sopra, si deve riconoscere che il ricorrente non ha comprovato l' esistenza di un atto di natura decisionale che arrechi pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, ossia vuoi di una decisione presa dall' APN, vuoi di una omessa adozione, da parte di tale autorità, di una misura esplicitamente o implicitamente imposta dallo Statuto (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 8 della motivazione; sentenza del Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-6/91, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. II-141, punto 22 della motivazione).
24 Risulta da quanto precede che le domande di annullamento proposte nell' ambito del presente ricorso debbono essere dichiarate manifestamente irricevibili in quanto il ricorrente non ha potuto provare l' esistenza degli atti impugnati, che non è stato neppure in grado di identificare.
25 Per quanto riguarda le domande di risarcimento danni, occorre rilevare che il ricorrente collega deliberatamente, nel suo ricorso, l' esistenza del preteso danno morale subito all' asserita illegittimità degli atti dell' istituzione convenuta da esso impugnati. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, qualora un dipendente, in applicazione dell' art. 179 del Trattato CEE, proponga un ricorso diretto nel contempo all' annullamento dell' atto di un' istituzione e alla concessione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse fra loro che l' irricevibilità della domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di quella di risarcimento (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35). Pertanto, vanno dichiarate manifestamente irricevibili anche le domande di risarcimento proposte nell' ambito del presente ricorso.
26 In via subordinata, il Tribunale aggiunge che le domande di cui sopra dovrebbero essere dichiarate manifestamente irricevibili anche nel caso in cui si ritenesse che il preteso danno morale derivi da un illecito del servizio medico indipendente dagli atti che formano oggetto delle domande di annullamento. Infatti, in tale ipotesi, il procedimento amministrativo deve iniziare, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda del dipendente che invita l' APN a risarcire il danno subito. Solo contro la decisione di rigetto di tale domanda l' interessato può proporre reclamo all' amministrazione a norma del n. 2 dello stesso articolo (sentenza della Corte 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani/Commissione, Racc. pag. 1877, punto 22 della motivazione; sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 50 della motivazione). Nella fattispecie, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha presentato tale domanda all' APN e che, anche nell' ipotesi in cui si possa ammettere che il reclamo del 20 luglio 1989 costituisca, in parte, una domanda di risarcimento del preteso danno morale subito, non è men vero che il ricorrente non ha presentato reclamo contro la decisione implicita di rigetto che vi ha fatto seguito.
27 Risulta da quanto precede che, in ogni caso, il presente ricorso dev' essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
28 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Si deve quindi disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 24 giugno 1992.
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