Urteilskopf
101 Ib 441
72. Sentenza del 21 febbraio 1975 nella causa societŕ X. c. Commissione cantonale di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione del DF 23 marzo 1961/21 marzo 1973
Regeste
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; Anmeldung beim Grundbuch- oder Handelsregisteramt; Verfahren; BB vom 23. März 1961/21. März 1973, VwVG. 1. Art. 21 BB: Unterscheidung zwischen den in Abs. 1 und 3 geregelten Fällen; Folgen (Erw. 1). 2. Art. 21 Abs. 1 und 2 BB, Art. 5 VwVG: Die Abweisung der Anmeldung durch den Grundbuchverwalter oder den Handelsregisterführer ist eine Verfügung im Sinne des Art. 5 VwVG. Sie unterliegt der Beschwerde an die Rekursinstanz für die Anwendung des BB, nicht an die Aufsichtsbehörde für das Grundbuch oder das Handelsregister (Erw. 1a). 3. Art. 21 Abs. 3 BB, Art. 5 VwVG: Die Anordnung, mit welcher der Grundbuchverwalter oder der Handelsregisterführer den Anmeldenden an die Bewilligungsbehörde erster Instanz verweist, ist nicht anfechtbar, da sie keine Verfügung im Sinne des Art. 5 VwVG darstellt. Anfechtbar ist der Entscheid dieser Instanz, an die sich der Anmeldende infolge der Verweisung gewandt hat (Erw. 1b). 4. Art. 11 und 21 Abs. 3 BB, Art. 5 Abs. 1 lit. b und Art. 25 VwVG: Der an die Bewilligungsbehörde verwiesene Anmeldende kann von ihr vorab die Feststellung verlangen, dass keine Bewilligungspflicht besteht (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 442
BGE 101 Ib 441 S. 442 Nell'aprile 1974 la societŕ X., con sede in Svizzera, chiedeva all'Ufficio dei registri del distretto di Lugano l'annotazione a registro fondiario di un diritto di compera a suo favore di due mappali ubicati in quel distretto. Il prezzo d'acquisto era fissato a fr. 2'100'000.--.Richiamandosi all'art. 21 cpv. 3 del decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 (DF), l'ufficiale del registro fondiario rinviava la richiedente avanti l'Autoritŕ di prima istanza, non essendovi, a suo avviso, certezza quanto all'obbligo dell'autorizzazione.La societŕ X. contestava la legittimitŕ di tale rinvio, ma l'ufficiale del registro fondiario confermava la propria decisione. L'Autoritŕ di prima istanza assegnava alla societŕ un BGE 101 Ib 441 S. 443termine di 10 giorni per fornire determinate informazioni che permettessero di stabilire se il negozio giuridico litigioso fosse soggetto all'obbligo dell'autorizzazione.Il 22 maggio 1974 la societŕ X. chiedeva all'Autoritŕ di prima istanza di emanare una decisione di principio sulla legittimitŕ del rinvio. Proponeva inoltre la sospensione del termine assegnato per presentare le informazioni richieste.Con decisione 4 giugno 1974 l'Autoritŕ di prima istanza negava la propria competenza a sindacare il rinvio disposto dall'ufficiale del registro fondiario e confermava l'obbligo della societŕ X. d'assoggettarsi alla procedura d'accertamento, concedendo tuttavia una proroga di 10 giorni del termine utile per fornire i ragguagli sollecitati.La societŕ X. impugnava tale decisione avanti la Commissione cantonale di ricorso per l'applicazione del DF (CCR). In via provvisionale, chiedeva che al gravame fosse accordato l'effetto sospensivo per quanto concerneva il termine di 10 giorni assegnatole dall'Autoritŕ di prima istanza per produrre le informazioni richieste; nel merito, proponeva la restituzione degli atti all'ufficiale del registro fondiario perché procedesse all'annotazione del diritto di compera.Con decisione 5 settembre 1974 la CCR respingeva il gravame, rilevando che la decisione di rinvio emanata dall'ufficiale del registro fondiario era definitiva e, come tale, non impugnabile. Non essendo competente ad esaminarne il merito, la CCR reputava essere altresě incompetente ad accordare al gravame l'effetto sospensivo.Con ricorso di diritto amministrativo la societŕ X. č insorta contro la decisione della CCR, chiedendone l'annullamento. In via principale essa propone la restituzione degli atti all'ufficiale del registro fondiario per l'annotazione del diritto di compera; in via subordinata, il rinvio della causa alla CCR, perché si pronunci sul gravame proposto dinnanzi ad essa.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) Giusta l'art. 2 lett. b DF, l'acquisto di diritti di compera, di prelazione o di ricupera su un fondo č parificato all'acquisto di fondi in proprietŕ. Č pacifico quindi che tale decreto si applica anche alla notificazione per l'annotazione nel registro fondiario di un diritto di compera.A norma dell'art. 21 cpv. 1 DF, l'ufficiale del registro fondiario č tenuto a respingere la notificazione se vi č certezza BGE 101 Ib 441 S. 444quanto all'obbligo dell'autorizzazione e quest'ultima non č stata concessa. La decisione dell'ufficiale del registro fondiario puň essere impugnata avanti l'autoritŕ cantonale di ricorso per l'applicazione del DF; tale ricorso sostituisce quello normalmente esperibile avanti l'autoritŕ di vigilanza in materia di registro fondiario (vedasi art. 21 cpv. 2 DF). Č da rilevare che il testo italiano di questa disposizione č peraltro errato: dicesi colŕ che "se gli ufficiali del registro fondiario e del registro di commercio respingono la notificazione, per ambedue i registri il ricorso secondo l'art. 12 č sostituito a quello dell'autoritŕ di vigilanza". In realtŕ doveva dirsi, in aderenze al chiaro senso voluto dal legislatore, quale emerge inequivocabilmente dal testo tedesco e francese: "...il ricorso secondo l'art. 12 č sostituito a quello all'autoritŕ di vigilanza" o, meglio dal punto di vista redazionale: "... il ricorso secondo l'art. 12 sostituisce quello all'autoritŕ di vigilanza". Usando erroneamente il genitivo anziché il dativo con riferimento all'autoritŕ di vigilanza, il testo italiano puň indurre il lettore superficiale a incresciosi malintesi, tenuto conto del fatto che esiste altresě un'autoritŕ cantonale di sorveglianza legittimata a ricorrere.Se non vi č certezza quanto all'obbligo dell'autorizzazione, l'ufficiale del registro fondiario rinvia il richiedente davanti all'Autoritŕ di prima istanza e gli assegna un termine di 30 giorni per chiedere l'autorizzazione, avvertendolo che, trascorso infruttuosamente questo termine, la notificazione sarŕ respinta (art. 21 cpv. 3 DF). Una siffatta procedura č applicabile ove l'ufficiale del registro fondiario nutra dubbi sull'obbligo dell'autorizzazione (cfr. FF 1972 II 1053), come pure ove siano adempiuti i presupposti dell'art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 21 dicembre 1973 (OCF).Da questa normativa risulta che la decisione dell'ufficiale del registro fondiario puň essere impugnata presso l'autoritŕ cantonale di ricorso soltanto se tale ufficiale abbia respinto la notificazione. In questo caso egli sostituisce l'autoritŕ cantonale di prima istanza (cfr. art. 11 DF), mentre la CCR sostituisce l'autoritŕ di vigilanza in materia di registro fondiario.La reiezione della notificazione costituisce in questo contesto una vera e propria decisione, poiché regola in modo vincolante un determinato rapporto giuridico ai sensi dell'art. 5 PA.BGE 101 Ib 441 S. 445 b) Diversa č la situazione allorquando l'ufficiale del registro fondiario dubiti se l'autorizzazione sia necessaria. In tal caso, egli non respinge la notificazione, ma, procedendo in vista della risoluzione di una questione pregiudiziale, rinvia il richiedente all'Autoritŕ di prima istanza perché questa accerti in modo vincolante se esista un obbligo autorizzativo. All'uopo l'ufficiale del registro fondiario assegna al richiedente un termine di 30 giorni per chiedere all'Autoritŕ di prima istanza l'autorizzazione o, eventualmente, una decisione che accerti l'inesistenza dell'obbligo autorizzativo. La notificazione rimane nel frattempo pendente presso l'Ufficio dei registri; ciň risulta giŕ dal fatto che essa č respinta qualora l'interessato non chieda nel termine assegnatogli l'autorizzazione all'Autoritŕ di prima istanza (cfr. art. 21 cpv. 3 DF).L'Autoritŕ di prima istanza non puň tuttavia pronunciarsi sulla legittimitŕ del rinvio o sulla fondatezza dei dubbi dell'ufficiale del registro fondiario. D'altronde, ove si fosse voluto conferire agli interessati la possibilitŕ di impugnare il rinvio all'Autoritŕ di prima istanza disposto dall'ufficiale del registro fondiario, il ricorso si sarebbe dovuto verosimilmente proporre non all'Autoritŕ di prima istanza, bensě - come nel caso della reiezione della notificazione - all'autoritŕ cantonale di ricorso. L'Autoritŕ di prima istanza č esclusivamente competente ad accordare o negare le autorizzazioni e ad accertare l'inesistenza dell'obbligo autorizzativo (cfr. art. 11 DF). Il provvedimento con cui l'ufficiale del registro fondiario rinvia il richiedente avanti l'Autoritŕ di prima istanza non č una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, poiché non regola in modo vincolante un determinato rapporto giuridico. Esso č un atto che dŕ luogo all'apertura di un procedimento destinato a concludersi con una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (v. F. GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a ed., pag. 98; DTFA 1968, pag. 224, consid. 3).
2. Da quanto sopra risulta che la questione della legittimitŕ dell'operato dell'ufficiale del registro fondiario non deve essere esaminata in questa sede. Nella fattispecie tale operato č stato d'altronde conforme alle prescrizioni determinanti della legislazione federale in materia d'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Il provvedimento dell'ufficiale del registro fondiario si č fondato sull'art. 21 cpv. 1 lett. b OCF. A mente di tale disposizione, l'ufficiale del registro fondiario deve rinviare il richiedente davanti all'Autoritŕ di prima istanza se BGE 101 Ib 441 S. 446l'acquirente che non produce l'autorizzazione definitiva č una persona giuridica o una societŕ di persone senza personalitŕ giuridica e con capacitŕ patrimoniale, che ha sede in Svizzera e un cui scopo principale, secondo gli statuti o il contratto di societŕ, č l'acquisto, l'alienazione, l'interposizione o altre operazioni inerenti a diritti su fondi.La societŕ X. č una societŕ immobiliare con sede a Zugo e con un capitale sociale di fr. 50'000.-- (diviso in 100 azioni al portatore di fr. 500.-- cadauna), liberato a concorrenza di fr. 20'000.--. Con la sua richiesta dell'aprile 1974, essa voleva far annotare a registro fondiario un diritto di compera del valore di fr. 2'100'000.--, di cui fr. 300'000.-- giŕ versati alla stipulazione del rogito. V'era pertanto un'evidente sproporzione tra i mezzi propri della societŕ e quelli necessari all'acquisto dei due mappali. In queste concrete circostanze, la provenienza dei fondi necessari all'acquisto del diritto di compera doveva assolutamente essere acclarata (cfr. Zeitschrift für Beurkundungs-und Grundbuchrecht, vol. 55, pag. 48 segg.).
3. L'ufficiale del registro fondiario non s'č tuttavia limitato a rinviare la ricorrente davanti all'Autoritŕ di prima istanza, ma, contemporaneamente, le ha assegnato un termine di 30 giorni per chiedere l'autorizzazione d'acquistare il diritto di compera sui due mappali. L'ufficiale s'č fondato in proposito sull'art. 21 cpv. 3 DF, che prevede la reiezione definitiva della notificazione ove il richiedente non presenti la sua domanda nel termine prescritto dalla legge.Nel caso concreto la societŕ X. non ha presentato alcuna domanda d'autorizzazione e, in tal modo, non si č conformata all'intimazione dell'ufficiale del registro fondiario. Giova tuttavia ricordare che, dal profilo giuridico, la presentazione di tale domanda non poteva comunque essere da lei pretesa senz'altro, dato che essa aveva sempre contestato l'esistenza dell'obbligo autorizzativo. Sarebbe bastato che la ricorrente chiedesse all'Autoritŕ di prima istanza d'accertare l'inesistenza di tale obbligo (cfr. art. 25 in relazione con l'art. 5 lett. b PA).Il fatto che la ricorrente non abbia chiesto l'autorizzazione, o l'accertamento dell'inesistenza del suo obbligo, non significa tuttavia nella fattispecie che la sua notificazione debba essere considerata come respinta. L'Autoritŕ di prima istanza le ha infatti assegnato un termine per fornire le informazioni richieste, come se fosse pendente una domanda d'autorizzazione.BGE 101 Ib 441 S. 447 Poiché nelle circostanze concrete non poteva pretendersi dalla ricorrente una domanda d'autorizzazione, ma l'Autoritŕ di prima istanza ha agito come se ne fosse stata presentata una, deve escludersi una perenzione della notificazione; eventuali omissioni di carattere procedurale in cui fosse incorsa la societŕ X. sono da ritenersi sanate.
4. a) L'invito rivolto il 17 maggio 1974 alla ricorrente di fornire determinate informazioni costituisce un provvedimento in materia di prove adottato nell'ambito della procedura autorizzativa. In linea di principio, questi provvedimenti non sono impugnabili a titolo indipendente. Potrebbero esserlo soltanto ove il diritto processuale cantonale prevedesse esplicitamente tale possibilitŕ. Per quanto concerne la procedura avanti l'Autoritŕ di prima istanza, il diritto federale non prescrive nulla di simile, pur essendovi ragioni per ammettere l'impugnabilitŕ a titolo indipendente dei provvedimenti con cui č imposto un obbligo d'informazione (cfr. DTF 99 Ib 404 in relazione con DTF 99 Ib 394; F. GYGI, op.cit., pag. 29).b) Nel caso concreto, la ricorrente stessa non ha comunque considerato come una decisione impugnabile a titolo indipendente il provvedimento con cui le era stato assegnato un termine per produrre la documentazione richiesta. Essa si era rivolta all'Autoritŕ di prima istanza perché si pronunciasse sulla pretesa illegitimitŕ dell'operato dell'ufficiale del registro fondiario e aveva nel contempo chiesto la sospensione del termine assegnatole. L'Autoritŕ di prima istanza negava la propria competenza a sindacare la legittimitŕ di tale operato e accordava alla ricorrente una proroga di 10 giorni del termine in questione. La societŕ X. impugnava detta decisione avanti la CCR, proponendo nel merito che la notificazione fosse restituita all'ufficiale del registro perché procedesse all'annotazione del diritto di compera. In via provvisionale instava perché al gravame fosse accordato l'effetto sospensivo per quanto concerneva la fissazione del termine per la presentazione dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autoritŕ di prima istanza. Dalla motivazione risulta tuttavia che la ricorrente intendeva chiedere in realtŕ non il menzionato effetto sospensivo, bensě la sospensione del provvedimento con cui era assegnato il termine.Nella sua decisione del 5 settembre 1974, la CCR s'č attenuta a quanto formulato nelle conclusioni e non a quanto BGE 101 Ib 441 S. 448risultava dalla motivazione. Nel confermare l'incompetenza dell'Autoritŕ di prima istanza e quella propria a decidere sulla legittimitŕ del rinvio della ricorrente dinnanzi all'Autoritŕ di prima istanza, disposto dall'ufficiale del registro fondiario, la CCR s'č dichiarata altresě incompetente a decidere sulla domanda d'effetto sospensivo presentata dalla stessa ricorrente. Nel gravame proposto al Tribunale federale, la ricorrente ha chiesto in via subordinata che gli atti siano rinviati all'autoritŕ cantonale di ricorso perché si pronunci sulla domanda di effetto sospensivo.Alla luce delle considerazioni di cui sopra appare che la CCR non ha violato il diritto federale allorché ha considerato come tale la domanda di effetto sospensivo presentata dalla ricorrente, non conferendo al gravame detto effetto. La ricorrente non ha d'altronde dimostrato in alcuna guisa per quale ragione la decisione della CCR debba essere ritenuta su questo punto contraria al diritto federale.Dall'esame degli atti emerge invero che alla confusa situazione processuale ha contribuito la stessa ricorrente con le sue conclusioni e motivazioni poco chiare e contraddittorie. Anche la sua domanda subordinata deve pertanto essere respinta.
5. La reiezione del gravame non nuoce alla ricorrente. L'Autoritŕ di prima istanza del distretto di Lugano dovrŕ infatti ora decidere circa l'obbligo dell'autorizzazione e, ove l'esistenza di tale obbligo fosse accertata, pronunciarsi sul rilascio dell'autorizzazione. Essa dovrŕ accordare alla ricorrente ancora un'occasione per produrre i mezzi di prova richiesti o per opporsi a tale richiesta (cfr. art. 13 cpv. 2 PA).La conclusione formulata in via subordinata dalla ricorrente e tendente al rinvio degli atti alla CCR perché decida sulla domanda d'effetto sospensivo, non č d'altra parte piů sorretta da alcun interesse legittimo apprezzabile, dato che per tutta la durata della procedura dinnanzi al Tribunale federale la societŕ X. č stata dispensata dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:Il ricorso č respinto.